Objet du Conseil n. 62 du 12 avril 1957 - Verbale
OGGETTO N. 62/57 - NOMINA DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE INCARICATA DELLO STUDIO E DELL'ELABORAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA PROFILASSI ANTIAFTOSA NEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA.
L'Assessore alla Sanità e alla Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di nomina di una Commissione consiliare per lo studio e l'elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la profilassi antiaftosa nel bestiame in Valle d'Aosta.
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla relazione e sullo schema di legge regionale sottoriportati, predisposti dall'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale, trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'odierna adunanza e da sottoporre all'esame della nominanda Commissione consiliare di studio:
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In considerazione del grave pericolo che, specialmente durante la stagione estiva, l'afta epizootica costituisce per l'integrità del cospicuo patrimonio zootecnico della Valle d'Aosta, fin dalla primavera 1950 è stato adottato un piano di profilassi antiaftosa basato sulla obbligatorietà dei trattamenti immunizzanti e sulla fornitura gratuita del vaccino antiaftoso da parte della Amministrazione regionale.
L'adozione di tali misure ha recato indiscutibili vantaggi. Infatti, dal 1950 ad oggi la Valle d'Aosta non ha più dovuto lamentare i gravissimi danni che solitamente, per il passato, facevano seguito alla comparsa della infezione aftosa.
L'iniziativa della Amministrazione regionale ha riscosso ovunque unanimi consensi e l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica (A.C.I.S.), a riconoscimento di quanto veniva attuato in Valle d'Aosta nel campo della profilassi antiaftosa, ha concesso alla Regione Valle d'Aosta, per l'anno 1956, un contributo di L. 1.500.000 per l'acquisto di vaccino; tale contributo è stato aumentato a L. 2.000.000, per l'anno 1957.
Le necessarie disposizioni per l'attuazione del piano annuale profilattico, basate essenzialmente sulle norme previste dal regolamento di Polizia Veterinaria e dalle ordinanze emanate in materia dall'A.C.I.S., sono state sino ad ora annualmente emanate mediante ordinanze del Presidente della Giunta regionale e si riferivano, essenzialmente, alla obbligatorietà dei trattamenti immunizzanti, alla fornitura del vaccino ed al funzionamento, nel Comune di Pont St. Martin, di un posto di controllo sanitario del bestiame entrante in Valle d'Aosta per l'alpeggio.
Senonché, per obbligare gli allevatori a sottoporre il bestiame alla vaccinazione antiaftosa, è necessario che le ordinanze siano notificate personalmente a tutti gli interessati o, quanto meno, siano affisse agli albi pretori unitamente agli elenchi nominativi degli allevatori tenuti alla osservanza delle norme emanate.
Tale procedura crea gravi inconvenienti e difficoltà, in considerazione anche del fatto che molti allevatori valdostani si spostano abitualmente con il proprio bestiame fuori dal Comune di residenza.
Per ovviare agli inconvenienti cennati ed al fine di garantire la necessaria totalitarietà delle vaccinazioni antiaftose e la possibilità di rigorosi controlli da parte dell'Autorità Sanitaria, si ritiene necessario che le norme relative alla applicazione del piano profilattico annuale contro l'afta epizootica siano sancite mediante emanazione di una legge regionale.
A tal fine, si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il seguente disegno di legge regionale.
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
LEGGE REGIONALE N. :
NORME PER LA PROFILASSI ANTIAFTOSA NEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel periodo precedente la monticazione tutto il bestiame appartenente alla specie bovina, ovina e caprina esistente nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta deve essere vaccinato contro l'afta epizootica.
Art. 2
Il vaccino antiaftoso necessario per l'attuazione del piano profilattico annuale è distribuito ai vari Comuni della Regione a cura dell'Ufficio Veterinario regionale, cui è demandata l'azione di vigilanza sull'andamento della campagna vaccinale.
La fornitura del vaccino è gratuita.
I compensi spettanti ai Veterinari per l'esecuzione delle vaccinazioni sono a carico degli allevatori del bestiame.
Art. 3
Le vaccinazioni devono essere eseguite dai Veterinari Comunali o Consorziali i quali rilasciano gratuitamente agli allevatori interessati i certificati di avvenuta vaccinazione, che debbono essere conservati per un periodo di tre mesi, per eventuali controlli da parte dell'Autorità Sanitaria.
Art. 4
È vietato l'ingresso nel territorio della Valle d'Aosta al bestiame bovino, ovino e caprino proveniente da altre provincie che non risulti vaccinato contro l'afta epizootica.
Nel periodo precedente la monticazione, il bestiame deve essere sottoposto nel Comune di ingresso -nella Valle (Pont St. Martin) ad una visita sanitaria effettuata da un Veterinario incaricato dalla Amministrazione regionale, il quale dichiara l'esito della visita nei certificati di origine e di sanità accompagnanti gli animali.
Art. 5
Durante il periodo di monticazione, nei Comuni di Hône, Verrès, Châtillon, Nus, Aosta, Aymavilles, St. Pierre, Introd, Arvier e Pré St. Didier sono predisposti, a cura dei Comuni medesimi, posti fissi di controllo sanitario per il controllo del bestiame in transito da effettuarsi a cura dei Veterinari Comunali o Consorziali i quali debbono accertare lo stato sanitario del bestiame e la regolarità dei certificati di scorta, agli effetti della subita vaccinazione antiaftosa.
Art. 6
È vietato l'accesso ai pascoli alpini della Valle d'Aosta al bestiame bovino, ovino e caprino che non sia scortato dai certificali comprovanti l'avvenuta vaccinazione antiaftosa.
Art. 7
Il Consiglio regionale provvede annualmente allo stanziamento nel bilancio della Regione delle somme necessarie per l'acquisto del vaccino antiaftoso occorrente ai fini previsti dalla presente legge.
Art. 8
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite a norma delle leggi vigenti.
Art. 9
La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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L'Assessore Maschio riferisce al Consiglio in merito alle difficoltà e agli inconvenienti riscontrati sino ad oggi per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta ed osserva che soltanto con la approvazione di una legge regionale sarà possibile ovviare per l'avvenire agli inconvenienti, obbligando tutti gli allevatori valdostani a sottoporre il loro bestiame alla vaccinazione antiaftosa, nell'interesse del patrimonio zootecnico regionale.
Propone, quindi, che il Consiglio nomini una Commissione consiliare per lo studio e l'elaborazione di un disegno di legge recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta.
Il Consigliere SAVIOZ dichiara che i Consiglieri della sinistra sono pienamente d'accordo sulla proposta dell'Assessore Maschio, in quanto l'obbligatorietà della vaccinazione del bestiame non può essere imposta che con una legge regionale ed è necessaria nell'interesse e per la salvaguardia del patrimonio zootecnico della Valle d'Aosta.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta di avere già in una precedente adunanza consiliare sottolineato la necessità dell'approvazione di norme regionali per rendere obbligatoria la vaccinazione antiaftosa nel bestiame, al fine di evitare il ripetersi degli inconvenienti vari ai quali aveva accennato.
Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, a schede segrete, per la nomina dei sette membri componenti la Commissione incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la profilassi antiaftosa nel bestiame in Valle d'Aosta.
Procedutosi alla votazione a schede segrete ed allo spoglio dei voti, - con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo -, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- QUENDOZ Grato, Consigliere regionale, voti riportati: 22 (ventidue).
- AILLON Pietro Antonio, Consigliere regionale, voti riportati: 21 (ventuno).
- PAGE Elia, Consigliere regionale, voti riportati: 21 (ventuno).
- ARBANEY Flaviano, Assessore Agr. Foreste, voti riportati: 21 (ventuno).
- MASCHIO Giovanni, Assessore San. Ass. Soc., voti riportati: 21 (ventuno).
- NICCO Anselmo, Consigliere regionale, voti riportati: 5 (cinque).
- MANGANONI Claudio, Consigliere regionale, voti riportati: 6 (sei).
Il Presidente, in base all'esito della votazione, dichiara che risultano nominati quali membri della Commissione consiliare di cui si tratta i Consiglieri Signori:
AILLON Pietro Antonio; ARBANEY Flaviano - Assessore all'Agricoltura e Foreste; MANGANONI Claudio; MASCHIO Giovanni - Assessore alla Sanità e all'Assistenza Sociale; NICCO Anselmo; PAGE Elia; QUENDOZ Grato.
Il Consiglio prende atto.
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