Objet du Conseil n. 42 du 4 avril 1957 - Verbale

OGGETTO N. 42/57 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA INDENNITÀ MENSILE PER LO STUDIO E L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE DA CORRISPONDERE AGLI INSEGNANTI ELEMENTARI E AL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di determinazione della misura della indennità mensile per lo studio e l'insegnamento della lingua francese da corrispondere agli insegnanti e al personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

A' sensi della deliberazione consiliare n. 168 in data 21-12-1950, le ore settimanali di prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese nelle Scuole elementari vennero retribuite, per ogni ora, in base ad 1/25 dello "stipendio" iniziale di carriera allora in vigore, cioè in base a 1/25 della sola parte di trattamento economico denominata stipendio corrispondente, allora, al 40% circa del trattamento economico complessivo per stipendi e assegni vari.

Per 5 ore fu, pertanto, stabilita la indennità di Lire 2.470 mensili nette (5/25 di Lire 12.341), aumentata successivamente a Lire 3.060 lorde mensili, a decorrere dal 1-1-1952, con deliberazione di Giunta n. 2204 del 23 ottobre 1953.

Oltre a tale indennità di Lire 3.060 mensili lorde, gli Insegnanti elementari ed il personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari percepiscono l'indennità mensile di studio ed il compenso straordinario per la correzione dei compiti nelle misure seguenti:

Indennità mensile lorda di studio

dal

1.10.1950

dal

1.7.1951

dal

1.1.1952

Ispettori scolastici di ruolo - grado VII

9.500

10.400

11.070

Direttori didattici di ruolo - grado VIII

6.300

7.200

7.670

Maestri elementari di ruolo - grado VIII

___

___

(1)7.670

Maestri elementari di ruolo dei gradi

IX-X-XI-XII

4.500

5.400

5.750

Maestri elementari non di ruolo

3.000

3.000

3.200

Importo Lordo mensile del compenso per lavoro straordinario per correzioni compiti (corrisposta per 10 mesi ai maestri e per 11 al personale direttivo e ispettivo).

dal

1.10.1950

dal

1.1.1952

dal

1.10.1953

Ispettore - Direttori didattici e maestri di ruolo

500

540

800

Maestri non di ruolo

500

540

480

(1) decorre solo dal 1-4-1952

Con il parziale conglobamento del trattamento economico, in vigore dal 1-7-1955, sono stati conglobati, nella voce stipendio, l'indennità di caro vita base, l'assegno integrativo netto e il premio giornaliero di presenza concretandosi, cosi, il trattamento economico conglobato nella voce stipendio ad un importo di Lire 36.000 mensili lorde all'inizio della carriera.

Il Sindacato dei Maestri elementari ha richiesto che l'indennità mensile per il prolungamento di orario, già commisurata ai 5/25 della voce "stipendio", sia calcolata sull'importo dello stipendio parziale conglobato (Lire 36.000).

L'accoglimento della richiesta comporterebbe per ogni Insegnante elementare un aumento mensile lordo di Lire 3.540 corrispondente ad una complessiva maggiore spesa annua, per tutti gli Insegnanti elementari, di circa Lire 23.000.000 in aggiunta ai 60.000.000 di spesa annua a carico regionale per tutte le indennità relative all'insegnamento della lingua francese.

La richiesta del predetto Sindacato appare in contrasto con la deliberazione del Consiglio n. 168 in data 21-12-1950, in base alla quale si stabiliva che i 5/25 dovevano essere calcolati sull'importo del solo stipendio vero e proprio, corrispondente allora, al 40% della retribuzione mensile totale di un Insegnante elementare all'inizio di carriera.

Applicandosi la deliberazione consiliare n. 168 del 21-12-1950, e tenendo conto dell'effettivo aumento dello stipendio vero e proprio, l'indennità mensile verrebbe aumentata di Lire 864 nette, con una maggiore spesa annua di Lire 5.865.500, in aggiunta alla spesa annua di Lire 60.000.000: infatti il conglobamento degli assegni sullo stipendio rappresenta una vera e propria riforma straordinaria del sistema del trattamento economico in precedenza in vigore per il personale dello Stato - anche ai fini del miglioramento del trattamento di pensione, - e non già un aumento vero e proprio degli stipendi.

È stato proposto al Sindacato Maestri elementari, in applicazione della citata deliberazione consiliare n. 168 del 21-12-1950, interpretata nel senso più lato e favorevole agli Insegnanti, di considerare quale aumento dello stipendio vero e proprio, conteggiabile ai fini dell'aumento dell'indennità mensile di cui alle premesse, la temporanea indennità mensile denominata "soluzione ponte", di cui si prevedeva la poi avvenuta inclusione nello stipendio dal 1-7-1956: l'indennità mensile netta per protrazione di 5 ore dell'orario poteva, cosi, essere aumentata di Lire 1.264, con una maggiore spesa annua di Lire 8.582.500, in aggiunta alla spesa di Lire 60.000.000.

Quanto sopra in via provvisoria e in attesa di poter sottoporre all'esame ed alle decisioni del Consiglio concrete proposte di revisione dell'indennità per l'insegnamento del francese (indennità per prolungamento di orario, indennità di studio, compenso straordinario per correzione compili), ad avvenuta approvazione dei nuovi stipendi totalmente conglobati entrati poi in vigore dal 1-7-1956.

Con tale soluzione provvisoria sarebbero rimasti impregiudicati gli eventuali diritti degli Insegnanti in relazione alle decisioni da adottare dal Consiglio regionale.

I rappresentanti del Sindacato Maestri Elementari hanno dichiarato di accettare la proposta di cui sopra, in attesa delle decisioni del Consiglio regionale sulla revisione generale dell'indennità mensile di cui si traila e del trattamento economico del personale delle scuole elementari, in seguito all'entrata in vigore delle norme sul conglobamento definitivo degli assegni a decorrere dal 1-7-1956.

Si è, quindi, concordato che, sino a tale data, si sarebbe corrisposto ai Maestri una nuova indennità provvisoria mensile a titolo di acconto e salvo conguaglio in sede di approvazione e di liquidazione dell'indennità mensile definitiva stabilita dal Consiglio.

In considerazione di quanto sopra, con deliberazione di Giunta n. 376 in data 14 marzo 1956 e n. 2676 in data 31/12/1956, è stato concesso, in via provvisoria e nelle seguenti misure, al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari della Regione, con effetto a decorrere dal 1/7/1955, un acconto mensile di lorde Lire 1.320 sull'indennità mensile per l'insegnamento della lingua francese che sarà stabilita dal Consiglio regionale, in seguito al conglobamento parziale e totale degli assegni degli insegnanti elementari, salvo conguaglio di somme in sede di approvazione e di liquidazione dell'indennità mensile da stabilirsi dal Consiglio e impregiudicati gli eventuali diritti degli Insegnanti in relazione alle decisioni da adottare dal Consiglio.

I rappresentanti degli Insegnanti elementari hanno nuovamente richiesto che la indennità mensile in questione sia determinata, nel suo complesso, in misure variabili da un minimo di Lire 13.613 mensili (per 13 mesi) per i gradi più bassi, ad un massimo di Lire 17.639 (per 13 mesi) per il personale dirigente ed ispettivo a decorrere dal 1° luglio 1955, data di entrata in vigore del conglobamento parziale del trattamento economico.

L'accoglimento della richiesta comporterebbe, per la Regione, una spesa annua di circa 91 milioni, con una maggiore spesa annua di Lire 31.000.000 circa, in aggiunta alla attuale spesa annua di Lire 60.000.000, come risulta dal seguente prospetto numerico:


Qualifiche

1

N.

2

Indennità mens. p. prolung. orario 5/25

di Lire

36.000 x 13

mesi

3

Indenn. mens. di studio x 12 mesi

4

Compenso p. lavoro straord. e correz. compiti x 11 mesi dirett. x 10 mesi maestri

5

Totale

lordo per

insegnante

6

Totale netto per insegnante

7

Mensile netto

Col. 7:12

8

Totale lordo annuo compless.

9

Personale direttivo di ruolo- grado 7°

2

7.200

11.070

800

235.240

211.666

17.639

470.480

Direttori di ruolo - grado 8°

3

7.200

7.670

800

194.440

183.123

15.260

583.320

Maestri di ruolo - grado 8°

43

7.200

7.670

800

193.640

182.369

15.197

8.326.520

Maestri di ruolo grado IX e X

95

7.200

5.750

800

170.600

160.673

13.389

16.207.000

Maestri di ruolo - grado XI e XII

283

7.200

5.750

800

170.600

163.354

13.613

49.279.800

Maestri non di ruolo soggetti assic. sociali

60

7.200

3.200

480

136.800

127.043

10.587

8.755.200

non sogg. assic. sociali

4

7.200

3.200

480

136.800

130.990

10.916

490

Totale Lire

82.622.320

Contributi assicurativi contro la t.b.c. 2,60% a carico Regione

2.148.180

Totale Lire

84.770.500

NOTA - La corresponsione degli importi netti mensili di cui alla col. 8 per n. 13 mesi comporta una ulteriore maggiore spesa di circa Lire 7.064.208, che porterebbe a Lire 91.834.708 la spesa totale annua per le Scuole elementari classificate


Analoghe richieste verrebbero, in seguito fatte alla Regione, per l'ulteriore aumento dell'indennità mensile di cui si tratta a decorrere dal 1° luglio 1956, data di entrata in vigore del conglobamento totale del trattamento economico, con una ulteriore rilevante spesa a carico del bilancio regionale (il trattamento economico totalmente conglobato e iniziale ammonta, infatti, dal 1/7/1956 a mensili lorde Lire 50.500, essendo state conglobate dal 1/7/1956 anche l'indennità di studio e l'indennità "soluzione ponte".

Le norme a suo tempo stabilite dal Consiglio regionale per la determinazione della misura dell'indennità mensile in questione, in riferimento ed in proporzione all'importo dello stipendio mensile vero e proprio del personale di cui si tratta, non possono evidentemente più avere applicazione dalla data di entrata in vigore delle norme sul conglobamento del trattamento economico del personale stesso.

Si rende, pertanto, necessario stabilire le nuove misure delle indennità mensili in questione in equa proporzione con il trattamento economico conglobato, in relazione al principio già seguito dal Consiglio regionale nel 1950.

Occorre tener presente che con l'entrata in vigore del conglobamento parziale l'indennità di lavoro straordinario per correzione compiti è stata sostituita dalla indennità "soluzione ponte", di cui si è già tenuto conto agli effetti della concessione dell'acconto mensile, concesso con deliberazione di Giuri la a decorrere dal 1° luglio 1955.

Occorre, inoltre, considerare che anche l'applicabilità della indennità di studio per la lingua francese è venuta a cessare in base alle norme sul conglobamento già applicate, dal 1° luglio 1956, per le altre indennità accessorie varie di cui fruivano gli insegnanti per le rimanenti materie del normale programma di insegnamento nazionale.

Le indennità già corrisposte agli insegnanti e al personale direttivo e ispettivo per la protrazione di orario, per correzione compiti e per lo studio della lingua francese, dovrebbero essere, pertanto, riunite e determinate in una unica indennità mensile a decorrere dal 1° luglio 1955.

In seguito a trattative e ad intese preventivamente intercorse con i Rappresentanti del Sindacato degli Insegnanti Elementari della Valle d'Aosta, la Giunta regionale ha stabilito di proporre al Consiglio regionale, con parere favorevole, la approvazione delle nuove misure delle indennità mensili concordate il 14 marzo 1957 con i Rappresentanti del Predetto Sindacato, quali risultano dai sottoriportati prospetti.

Con deliberazione di Consiglio n. 168 del 21/12/1950 fu concessa ai Presidi e Direttori delle Scuole Secondarie ed al Sovraintendente agli Studi, a decorrere dal 1.10.1950, una indennità di studio mensile lorda per le materie da insegnarsi in lingua francese, nelle seguenti misure, aumentate con deliberazione di Giunta n. 2204 del 23.10.1950 a decorrere dal 1.1.1952:

dal 1.10.1950

dal 1.1.1952

Sovraintendente,

di grado VI

13.000

14.520

Presidi e Direttori

di grado VII

11.000

11.710

di grado VIII

9.000

9.580

di grado IX-X-XI

7.000

7.460

non di ruolo

5.000

5.330

Dal 1°-7-1956, data di entrata in vigore del nuovo stato giuridico ed economico del personale statale, sono stati soppressi i gradi della gerarchia statale ed il personale è stato classificato secondo i coefficienti di stipendio. Occorre, quindi, riferire la indennità di studio, di cui sopra, ai coefficienti di stipendio attribuiti ai capi d'istituto, mantenendo invariata la misura della indennità mensile, nonché provvedere alle relative operazioni di conguaglio per le lievi variazioni risultanti dai conteggi per il riferimento ai sopramenzionati coefficienti di stipendio. Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1°) di determinare nelle seguenti misure mensili lorde e nette, a decorrere dal 1° 1uglio 1955, l'indennità unica mensile per lo studio e l'insegnamento della lingua francese, comprensiva del compenso dovuto per le cinque ore settimanali supplementari di prolungamento di orario, dell'indennità di studio e del compenso straordinario per correzione compiti, da corrispondere, per tredici mensilità all'anno, al personale direttivo, ispettivo e insegnante delle Scuole elementari:

A) PROSPETTO DELLE MISURE DELL'INDENNITÀ DI LINGUA FRANCESE DAL 1.7.1955

N.

Indennità

mensile

Importo

lordo annuo

Spesa annua

lorda complessiva

netta

lorda

a) Personale direttivo di grado 7°

2

15.200

16.893

219.609

439.218

b) Personale direttivo di grado 8°

3

12.700

13.486

175.318

525.954

c) Maestri di ruolo di grado VIII

43

12.600

13.380

173.940

7.479.420

d) Maestri di ruolo di grado IX - X

95

10.819

11.488

149.344

14.187.680

e) Maestri di ruolo di grado XI -XII

283

11.000

11.488

149.344

42.264.352

f) Maestri non di ruolo soggetti ass. sociali

60

8.047

8.669

112.697

6.761.820

g) Maestri non di ruolo non soggetti ass. sociali

4

8.300

8.669

112.697

450.788

72.109.232

Contributi assicurativi a carico della Regione 2,60%

1.874.840

Totale spesa annua Lire

73.984.072

B) PROSPETTO DELL'INDENNITÀ MENSILE DAL 1°.7.1956 (proposte della Giunta)

Personale direttivo con

coefficiente di stipendio

N. coeff.

di stipendio

N. insegnanti

al 1.7.1956

Indennità mensile

x 13 mesi

Importo

annuo lordo

Totale spesa

annua lorda

compless.

netta

lorda

Personale direttivo

{500

5

14.000

15.560

202.280

1.011.400

{402

Maestri di ruolo

325

57

13.500

15.004

195.052

11.117.964

271

59

13.000

13.804

179.452

10.587.668

229

252

11.250

11.496

155.298

39.135.096

202

53

9.500

10.088

131.144

6.950.632

Maestri fuori ruolo soggetti alle assic. soc.

202

60

7.500

8.215

106.795

6.407.700

non soggetti alle assicurazioni sociali

202

4

7.500

7.964

103.532

414.128

75.624.588

Contributo a carico della Regione T.B.C.

2,60%

1.966.239

Totale spesa annua Lire

77.590.827

2°) di approvare e di finanziare la maggiore spesa derivante dalla corresponsione della indennità mensile di cui al precedente capoverso n.1°), maggiore spesa annua prevista in circa Lire 14.000.000 dal 1°-7-1955 e Lire 18.000.000 dal 1°-7-1956, - in aggiunta alla attuale spesa annua di circa Lire 60 milioni -, da impegnare al seguente stanziamento del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, e ai corrispondenti stanziamenti di bilancio dei futuri esercizi finanziari:

"Art. 76 - Indennità agli insegnanti per ore suppletive di insegnamento di lingua francese e per correzione compiti;

3°) di stabilire che la indennità unica mensile di cui al precedente capoverso n. 1°) è concessa in sostituzione delle indennità in precedenza già concesse e corrisposte al sopramenzionato personale scolastico per l'insegnamento della lingua francese (indennità mensile per le cinque ore settimanali supplementari di prolungamento di orario; indennità mensile di studio della lingua francese, compenso straordinario per correzioni di compiti in lingua francese), indennità che unitamente all'acconto mensile concesso con le deliberazioni di Giunta n. 376 del 14-3-1956 e n. 2676 del 31-12-1956, debbono essere conguagliate, dal 1°-7-1955 in poi, con la indennità mensile unica di cui al precedente capoverso 1°);

4°) di determinare nelle seguenti misure, a decorrere dal 1°-7-1956, l'indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese da corrispondere al personale direttivo delle Scuole secondarie ed al Sovraintendente agli Studi, con conguaglio sulle somme già in precedenza corrisposte dal 1°-7-1956 in poi, a sensi della deliberazione consiliare n. 168 del 21-12-1950 e della deliberazione di Giunta n. 2204 del 23-10-1950:

Presidi di ruolo - con coefficiente di stipendio

500

L.

14.520

mensili lorde

402

L.

11.710

mensili lorde

325

L.

9.580

mensili lorde

Presidi incaricati - con coefficiente di stipendio

271

L.

7.460

mensili lorde

229

L.

7.460

mensili lorde

Sovraintendente agli studi

L.

14.600

mensili lorde

5°) di approvare e finanziare la maggiore spesa derivante dalla corresponsione della indennità mensile di cui al precedente capoverso n. 4°) e prevista in Lire 50.880 annue circa, con imputazione al sopracitato articolo 76 del bilancio per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti articoli dei bilanci per i prossimi esercizi finanziari.

---

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premette che nella relazione soprariportata risultano i precedenti della questione relativa alla indennità mensile corrisposta agli Insegnanti elementari e al personale direttivo ed ispettivo delle Scuole elementari per lo studio e l'insegnamento della lingua francese.

Osserva che detta relazione non abbisogna di particolare illustrazione.

Informa che nel 1956 vi fu un accordo con i rappresentanti Sindacali degli Insegnanti elementari, i quali avevano richiesto un aumento dell'indennità mensile di cui si tratta in seguito al conglobamento parziale delle retribuzioni.

Rammenta che l'accordo fu raggiunto sulla base della nota deliberazione di Giunta, già ratificata dal Consiglio, e rimase in vigore sino alla fine del mese di giugno 1956, perché dopo tale data, in seguito all'avvenuto conglobamento totale delle retribuzioni, fu ripresa in esame tutta la materia e da tale esame sorsero impostazioni diverse, prima fra le quali la seguente: non si poteva più continuare ad agganciare l'indennità allo stipendio, perché la voce "stipendio" aveva ormai assunto un altro valore e significato in seguito al conglobamento totale delle retribuzioni e comprendeva la somma di tutti gli emolumenti, mentre invece, nel 1950, corrispondeva soltanto al 40% circa dell'intero trattamento economico.

Comunica che la Giunta, dopo trattative condotte con molta cordialità con i rappresentanti sindacali, addivenne agli accordi che risultano nella relazione ed in applicazione dei quali l'Amministrazione regionale avrebbe a suo carico, per la protrazione di orario, per l'insegnamento della lingua francese e per le altre indennità (correzione compiti, indennità di studio), una spesa di Lire 77 milioni 590.827 all'anno, a decorrere dal 1° luglio 1956.

Osserva che la proposta, ora all'esame ed all'approvazione del Consiglio, corrisponde agli accordi raggiunti con i rappresentanti del Sindacato della Scuola elementare, cioè con i legittimi rappresentanti degli Insegnanti elementari.

Comunica che, seguendo quanto è stato praticato fino ad ora, l'indennità di cui si tratta viene pure corrisposta ai Presidi di ruolo e incaricati, nonché al Sovraintendente regionale agli Studi, e confida che il Consiglio vorrà senz'altro approvare la proposta.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX prend 'acte avec satisfaction de la proposition d'augmentation de l'indemnité pour l'enseignement de la langue française. Elle recommande à l'Assesseur à l'Instruction Publique de prétendre que l'enseignement se fasse effectivement en langue française, car il arrive qu'il y a des Enseignants qui expliquent des règles de français en se servant de l'italien. Elle demande que cette indemnité soit accordée aux Institutrices des écoles subsidiées.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che, trattandosi di proposta concordata con il Sindacato della Scuola elementare, voterà a favore della proposta stessa.

Il Consigliere BARONE dichiara pure di approvare la proposta concordata con il Sindacato Scuole elementari, che apporta un miglioramento al trattamento economico degli Insegnanti elementari e dei Presidi delle Scuole medie.

Rileva che in seguito all'avvenuta soluzione del problema in esame, che interessa la benemerita categoria degli Insegnanti elementari, l'Amministrazione regionale dovrebbe pure promuovere analoga soluzione per altre categorie di Insegnanti del pari benemerite e cioè le categorie degli Insegnanti delle Scuole medie.

Rileva che gli insegnanti delle Scuole medie non percepiscono, quali impiegati statali, l'indennità invernale che viene concessa annualmente ai dipendenti della Regione, come pure non percepiscono la gratifica annua straordinaria concessa dal Consiglio agli impiegati degli uffici statali in servizio in Valle d'Aosta aventi normale contatto con il pubblico.

Rileva, infine, che gli Insegnanti delle Scuole Medie non percepiscono neppure l'indennità mensile concessa agli insegnanti elementari per lo studio e l'insegnamento della lingua francese.

Sottolinea che tale stato di cose è umiliante per gli Insegnanti delle Scuole Medie, perchè si viene indirettamente a dare maggiore valore ai diplomi nei confronti dei laureati scoraggiando coloro che desiderano migliorare ed approfondire la propria coltura.

Rivolge un caldo appello alla sensibilità della Giunta, affinché studi la possibilità di risolvere anche il problema degli Insegnanti delle Scuole medie, i quali non debbono percepire una retribuzione inferiore a quella degli insegnanti elementari.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte illustrate dal Presidente della Giunta e di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della relazione surriportata.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);

Delibera

1°) di determinare nelle seguenti misure mensili lorde e nette, a decorrere dal 1° luglio 1955, l'indennità unica mensile per lo studio e l'insegnamento della lingua francese, comprensiva del compenso dovuto per le cinque ore settimanali supplementari di prolungamento di orario, dell'indennità di studio e del compenso straordinario per correzione compiti, da corrispondere, per tredici mensilità all'anno, al personale direttivo, ispettivo e insegnante delle Scuole elementari:


A) PROSPETTO DELLE MISURE DELL'INDENNITA' DI LINGUA FRANCESE DAL 1.7.1955

Indennità

mensile

Importo

Spesa annua

N.

netta

lorda

lordo annuo

lorda complessiva

a) Personale direttivo di grado 7°

2

15.200

16.893

219.609

439.218

b) Personale direttivo di grado 8°

3

12.700

13.486

175.318

525.954

c) Maestri di ruolo di grado VIII

43

12.600

13.380

173.940

7.479.420

d) Maestri di ruolo di grado IX - X

95

10.819

11.488

149.344

14.187.680

e) Maestri di ruolo di grado XI -XII

283

11.000

11.488

149.344

42.264.352

f) Maestri non di ruolo soggetti ass. sociali

60

8.047

8.669

112.697

6.761.820

g) Maestri non di ruolo non soggetti ass. sociali

4

8.300

8.669

112.697

450.788

72.109.232

Contributi assicurativi a carico della Regione 2,60%

1.874.840

Totale spesa annua Lire

73.984.072

B) PROSPETTO DELL'INDENNITA' MENSILE DAL 1°.7.1956 (proposte della Giunta)

Personale direttivo con

coefficiente di stipendio

N. coeff.

di stipendio

N. insegnanti

al 1.7.1956

Indennità mensile

x 13 mesi

Importo

annuo lordo

Totale spesa

annua lorda

compless.

netta

lorda

Personale direttivo

{500

5

14.000

15.560

202.280

1.011.400

{402

Maestri di ruolo

325

57

13.500

15.004

195.052

11.117.964

271

59

13.000

13.804

179.452

10.587.668

229

252

11.250

11.496

155.298

39.135.096

202

53

9.500

10.088

131.144

6.950.632

Maestri fuori ruolo soggetti alle assic. soc.

202

60

7.500

8.215

106.795

6.407.700

non soggetti alle assicurazioni sociali

202

4

7.500

7.964

103.532

414.128

75.624.588

Contributo a carico della Regione T.B.C.

2,60%

1.966.239

Totale spesa annua Lire

77.590.827


2°) di approvare e di finanziare la maggiore spesa derivante dalla corresponsione della indennità mensile di cui al precedente capoverso n. 1°), maggiore spesa annua prevista in circa Lire 14.000.000 dal 1°-7-1955 e Lire 18.000.000 dal 1°-7-1956, - in aggiunta alla attuale spesa annua di circa Lire 60 milioni -, da impegnare al seguente stanziamento del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, e ai corrispondenti stanziamenti di bilancio dei futuri esercizi finanziari:

"Art. 76 - Indennità agli insegnanti per ore suppletive di insegnamento di lingua francese e per correzione compiti -"

3°) di stabilire che la indennità unica mensile di cui al precedente capoverso n. 1°) è concessa in sostituzione delle indennità in precedenza già concesse e corrisposte al sopramenzionato personale scolastico per l'insegnamento della lingua francese (indennità mensile per le cinque ore settimanali supplementari di prolungamento di orario, indennità mensile di studio della lingua francese, compenso straordinario per correzione di compiti in lingua francese), indennità che, unitamente all'acconto mensile concesso con le deliberazioni di Giunta n. 376 del 14-3-1956 e n. 2676 del 31-12-1956, debbono essere conguagliate, dal 1°-7-1955 in poi, con la indennità mensile unica di cui al precedente capoverso 1°);

4°) di determinare nelle seguenti misure, a decorrere dal 1°-7-1956, l'indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese da corrispondere al personale direttivo delle Scuole secondarie ed al Sovraintendente agli Studi, con conguaglio sulle somme già in precedenza corrisposte dal 1°-7-1956 in poi, a' sensi della deliberazione consiliare n. 168 del 21-12-1950 e della deliberazione di Giunta n 2204 del 23-10-1950:

Presidi di ruolo- con coefficiente di stipendio

500

L.

14.520

mensili lorde

402

L.

11.710

mensili lorde

325

L.

9.580

mensili lorde

Presidi incaricati - con coefficiente di stipendio

271

L.

7.460

mensili lorde

229

L.

7.460

mensili lorde

Sovraintendente agli studi

L.

14.600

mensili lorde

5°) di approvare e finanziare la maggiore spesa derivante dalla corresponsione della indennità mensile di cui al precedente capoverso n. 4°) e prevista in Lire 50.880 annue circa, con imputazione al sopracitato articolo 76 del bilancio per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti articoli dei bilanci per i prossimi esercizi finanziari.

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