Objet du Conseil n. 25 du 14 février 1957 - Verbale
OGGETTO N. 25/57 - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta relativa alla approvazione di un disegno di legge regionale concernente le nuove misure delle indennità e delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio regionale, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Le misure delle indennità e medaglie di presenza ai Consiglieri regionali sono state determinate con vari provvedimenti successivi di aggiornamento, in relazione all'aumento del costo della vita.
Le misure delle indennità attualmente corrisposte sono state determinate con deliberazione consiliare n. 74, in data 30-7-1952, e sono, pertanto, da aggiornare in seguito ai sensibili aumenti intervenuti dal 1952 in poi nel costo della vita e nel trattamento economico del personale dello Stato e degli Enti locali.
L'articolo 25 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, stabilisce che i Consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione.
Si sottopone, pertanto, all'esame ed alla approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge concernente le nuove misure della indennità e delle medaglie di presenza da corrispondersi a tutti i membri del Consiglio, ferme restando le altre particolari indennità stabilite per il Presidente del Consiglio, per il Segretario del Consiglio e per i membri della Giunta.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Disegno di legge regionale
LEGGE ....... N. ...... - DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai Consiglieri della Regione è corrisposta una indennità mensile di nette Lire ......
Art. 2
Per ogni seduta di Consiglio o di Commissioni consiliari spetta una indennità di Lire ..... per medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Art. 3
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno finanziate con imputazione agli articoli 6 e 23 del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti stanziamenti di bilancio dei futuri esercizi finanziari.
Art. 4
Le disposizioni della presente legge hanno decorrenza dal ......
Con ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze si provvederà ai conguagli fra le somme percepite e quelle spettanti ai Consiglieri, previa deliberazione di Giunta per la determinazione e il finanziamento delle relative spese.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente Legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, addì ......
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L'Assessore MASCHIO comunica che i Consiglieri regionali della Valle d'Aosta percepiscono attualmente una indennità annua di carica di Lire 100 mila, stabilita con deliberazione consiliare n. 74, in data 30-7-1952, che non è stata vistata dal Presidente della Commissione di Coordinamento, perché lo Statuto della Regione stabilisce, all'articolo 25, che i Consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione.
Riferisce di avere, quindi, ritenuto opportuno di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale il disegno di legge regionale in esame, concernente le nuove misure delle indennità e delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio regionale, in relazione all'aumentato costo della vita ed alle incombenze che hanno i Signori Consiglieri.
Osserva che in detto disegno di legge sono state lasciate in bianco le voci relative all'ammontare dell'indennità mensile da stabilire per i Signori Consiglieri e all'ammontare delle medaglie di presenza da stabilire per ogni seduta del Consiglio o di Commissioni consiliari.
Comunica che le proposte, che egli fa a titolo personale, sono le seguenti: indennità mensile di nette Lire 25.000, ai Signori Consiglieri, e medaglia di presenza di Lire 5.000 per ogni seduta di Consiglio o di Commissioni consiliari, con decorrenza delle nuove misure delle indennità e delle medaglie di presenza dal 1° luglio 1956, in aggiunta alla indennità di viaggio in vigore.
Il Consigliere CHABOD Renato premette di ritenere equa e doverosa, per varie ragioni, la revisione delle indennità e medaglie di presenza corrisposte ai Signori Consiglieri. Dichiara, quindi, che non può, però, passare sotto silenzio che da parte di taluno si sostiene che le indennità e medaglie di presenza percepite attualmente dai Consiglieri regionali sono sufficienti in relazione alle incombenze dei Signori Consiglieri.
Ritiene pertanto opportuno che, oltre a stabilire le nuove indennità, si dia ai Consiglieri la possibilità di svolgere una maggiore attività. Osserva che, mentre i Consiglieri che svolgono una libera professione hanno teoricamente maggior tempo disponibile, nel senso che non dipendono da alcuno e possono maggiormente disporre del proprio tempo come meglio credono, i Consiglieri che lavorano alle dipendenze di Società o di Amministrazioni pubbliche debbono, invece, essere autorizzati dai dirigenti per assentarsi dal lavoro ogni qual volta devono partecipare alle adunanze di Consiglio o di Commissioni.
Propone, quindi, che alla deliberazione consiliare che approva le nuove misure delle menzionate indennità segua un impegno, da parte del Presidente della Giunta, ad intervenire presso le Società e gli Enti che hanno alle proprie dipendenze Consiglieri regionali (Soc. Cogne, Soc. Ilssa - Viola, Amministrazione delle Ferrovie dello Stato), affinché autorizzino i Consiglieri regionali ad assentarsi dal lavoro ogni qualvolta lo richiedano, per ragioni inerenti alla loro carica di Consigliere regionale.
Osserva che, dando ai Consiglieri regionali la possibilità di svolgere una maggiore attività, viene a trovare giustificazione l'aumento dell'indennità corrisposta ai Signori Consiglieri, anche se è vero che, pure con l'aumento proposto, le indennità che saranno percepite dai Consiglieri regionali della Valle d'Aosta saranno sempre ridotte in confronto a quelle che vengono percepite dai Consiglieri regionali delle altre Regioni a statuto speciale.
Conclude, dichiarando di essere favorevole alle proposte formulate dall'Assessore Maschio se la Giunta o il Presidente della Giunta ritengano di assumere l'impegno da lui proposto.
Il Consigliere DUJANY rileva l'opportunità che sia, altresì, adeguata l'indennità corrisposta ai membri della Giunta regionale e propone che detta indennità sia maggiorata di lire 65.000 mensili.
Segue breve discussione in merito fra il Presidente, PAREYSON, il Consigliere DUJANY e il Consigliere CHABOD Renato, il quale osserva che il Consigliere Dujany dovrebbe formulare una proposta scritta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, esprime parere che la prima parte dell'articolo 2 del disegno di legge in esame (per ogni seduta di Consiglio o di Commissioni consiliari ...) debba essere modificata e completata come segue: "Per ogni seduta di Consiglio o di Commissioni di studio o consultive ...", affinché possa essere corrisposta una indennità per medaglia di presenza non soltanto alle Commissioni consiliari, ma anche a qualsiasi altra Commissione di studio o consultiva.
Dichiara poi di concordare pienamente su quanto esposto dal Consigliere Chabod Renato, perché ritiene giusto e doveroso che le indennità corrisposte ai Signori Consiglieri regionali siano adeguate in relazione all'importanza delle loro funzioni e al tempo che essi debbono perdere per l'espletamento delle funzioni stesse.
Per quanto riguarda l'invito rivoltogli ad intervenire presso le Società alle cui dipendenze prestano la propria opera Consiglieri regionali, affinché i medesimi siano lasciati liberi ogni qualvolta hanno necessità di assentarsi dal lavoro per ragioni attinenti alla loro carica di Consigliere regionale, precisa che vi sono delle norme generali dello Stato che fanno obbligo agli Enti pubblici, alle Società ed Imprese di dare ai propri dipendenti, che abbiano un mandato politico o amministrativo, la possibilità di svolgere il loro mandato. Assicura che, comunque, interverrà ben volentieri presso le Società ed Enti che hanno Consiglieri regionali alle proprie dipendenze, affinché diano la possibilità ai medesimi di espletare le funzioni derivanti dalla loro carica di Consiglieri regionali.
Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare d'être contraire à l'augmentation de l'indemnité mensuelle et du jeton de présence à Messieurs les Conseillers.
Il Consigliere SAVIOZ, premesso che parla a titolo personale, pone in rilievo che per lui, come per gli altri Consiglieri regionali che lavorano alle dipendenze di terzi, esiste il problema del rapporto di lavoro.
Osserva che, logicamente, un dipendente non può andare in qualsiasi momento dal datore di lavoro a chiedergli di essere lasciato libero per ragioni attinenti al suo mandato di Consigliere regionale, perché ogni lavoro comporta delle scadenze e, quindi, se il datore di lavoro è disposto a concedere il permesso più volte in determinati giorni, non può a volte concederlo a causa delle scadenze di lavoro.
Riferisce di essere pienamente d'accordo sulle nuove misure delle indennità da corrispondere ai Signori Consiglieri proposte dall'Assessore Maschio, tenuto conto anche del fatto che, pure con l'aumento anzidetto, le nuove misure dell'indennità dei Consiglieri regionali della Valle d'Aosta sono sempre assai modeste in confronto a quelle percepite dai Consiglieri regionali delle altre Regioni autonome.
Sottolinea che ciò che gli interessa è di adempiere, nel limite del possibile, al suo dovere per la responsabilità che gli incombe quale Consigliere regionale, responsabilità che è forse maggiore in confronto a quella di altri Consiglieri, in quanto egli appartiene al gruppo consiliare dell'opposizione.
Chiede, a tale scopo, al Presidente della Giunta di voler intervenire presso i datori di lavoro, alle cui dipendenze prestano la propria opera i Consiglieri regionali, onde ottenere che i datori di lavoro lascino liberi per un certo numero di giornate al mese tali dipendenti, affinché possano esplicare il loro mandato. Rileva l'opportunità che siano stabiliti dai datori di lavoro i giorni in cui sono lasciati liberi tali loro dipendenti, affinché i medesimi possano predisporre un regolare programma di lavoro per l'espletamento del loro mandato.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, concorda su quanto sopra e chiede ai Signori Consiglieri interessati di volergli comunicare il nome delle Ditte presso le quali dovrà intervenire per chiedere di dare la possibilità ai Consiglieri regionali stessi di espletare il loro mandato.
Segue breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, BONDAZ, e i Consiglieri DUJANY, FORMENTO DOJOT, NICCO Giulio, CHABOD Renato e BARMASSE, al termine della quale viene precisato che le Società presso le quali è necessario l'intervento del Presidente della Giunta sono le Società Cogne e la Società Ilssa-Viola.
Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere ha da fare osservazioni di carattere generale, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, i singoli articoli del disegno di legge regionale in esame, ricordando che l'articolo 1 deve essere completato con l'aggiunta della cifra L. 25.000 e che l'articolo 2 va completato con l'aggiunta della cifra L. 5.000, proposta dall'Assessore Maschio.
Ricorda ancora che il primo capoverso dell'articolo 4 è completato con l'aggiunta della concordata data: 1° luglio 1956.
Art. 1
Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato dal Consiglio nel seguente testo, con voti favorevoli ventinove e un voto contrario (Consiglieri presenti e votanti: trenta): "Ai Consiglieri della Regione è corrisposta una indennità mensile di nette lire venticinque mila: lorde lire ventisette mila novecento diciassette".
Art. 2.
Si dà atto che l'articolo 2 viene approvate dal Consiglio nel seguente testo, con voti favorevoli ventinove e un voto contrario (Consiglieri presenti e votanti: trenta): "Per ogni seduta di Consiglio o di Commissioni di studio o consultive spetta una indennità di nette lire cinquemila: lorde lire cinque mila cinquecento ottanta tre, per medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio".
Artt. 3, 4, 5.
Si dà atto che gli articoli 3, 4, 5, vengono approvati dal Consiglio nel testo proposto e con l'aggiunta della data "1-7-1956" al primo capoverso dell'articolo 4 (Consiglieri presenti e votanti: trenta; voti favorevoli ventinove; un voto contrario).
Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
veduti gli articoli 25 e 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
con voti favorevoli ventinove e un voto contrario, espressi con votazione a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti: trenta - Scrutatori i Consiglieri Signori Diémoz Alberto, Laurent Giuseppe e Nicco Anselmo);
Delibera
di approvare, ai sensi degli articoli 25 e 31 dello Statuto speciale regionale, la emanazione della seguente legge regionale concernente la determinazione delle indennità e medaglie di presenza spettanti ai membri del Consiglio regionale:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Disegno di legge regionale n. 2
LEGGE REGIONALE ..... N. ..... - DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai Consiglieri della Regione è corrisposta una indennità mensile di nette lire venticinque mila: lorde lire ventisettemila novecento diciassette.
Art. 2
Per ogni seduta di Consiglio o di Commissioni di studio o consultive spetta una indennità di nette lire cinque mila: lorde lire cinque mila cinquecento ottanta tre, per medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Art. 3
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno finanziate con imputazione agli articoli 6 e 23 del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti stanziamenti di bilancio dei futuri esercizi finanziari.
Art. 4
Le disposizioni della presente legge hanno decorrenza dal 1° luglio 1956.
Con ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze si provvederà ai conguagli fra le somme percepite e quelle spettanti ai Consiglieri, previa deliberazione di Giunta per la determinazione e il finanziamento delle relative spese.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, addì.........
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