Objet du Conseil n. 132 du 4 octobre 1956 - Verbale
OGGETTO N. 132/56 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA ALPINA NEL TERRITORIO DELLA VALLE DI AOSTA.
Il Presidente, PAREYSON, dichiara aperta la discussione sull'oggetto n. 4 dell'ordine del giorno: "Disegno di legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea alpina nel territorio della Valle d'Aosta".
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione, trasmessa loro in copia, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Il Consiglio regionale, nella adunanza del 6 aprile 1956, con deliberazione n. 57, ha approvato un disegno di legge regionale recante "Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle di Aosta".
Il disegno suddetto è stato rinviato dal Presidente della Commissione di Coordinamento in quanto il disposto del terzo comma dell'articolo 12 esula dai limiti di competenza regionale poiché la norma in esso contenuta ha carattere processuale penale.
In seguito al rinvio si sono presi opportuni accordi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, sentito in merito il Ministero della Giustizia, propone di sostituire al terzo comma dell'articolo 12 la dizione "In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori debbono anche procedere al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente" con la seguente nuova dizione: "In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori procedono anche al sequestro delle piante o del materiale abusivamente raccolto, a norma del codice di procedura penale".
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di confermare la emanazione, a norma degli articoli 2, lettera d), e 31 dello Statuto speciale della Regione, della legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle di Aosta, nel testo già approvato con deliberazione n. 57, in data 6 aprile 1956, ad eccezione del terzo comma dell'articolo 12 da sostituirsi dal nuovo comma in premessa indicato, approvando il seguente nuovo disegno di legge regionale.
(OMISSIS: segue disegno di legge riportato in calce alla deliberazione)
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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta sono già stati discussi e approvati dal Consiglio tre successivi disegni di legge nelle adunanze del 5 agosto 1954 (oggetto n. 83), del 21 settembre 1954 (oggetto n. 136) e del 6 aprile 1956 (oggetto n. 57).
Informa che il Presidente della Commissione di Coordinamento, al quale è stata trasmessa, per il visto di legittimità, la deliberazione consiliare concernente il terzo disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 6 aprile 1956, ha restituito, senza provvedimento, la deliberazione stessa con lettera in data 10 maggio 1956, n. 736 di protocollo, rilevando che la norma sul sequestro obbligatorio della merce raccolta abusivamente, prevista dall'articolo 12 di detto disegno di legge, esulerebbe dai limiti di competenza regionale poiché concerne materia di natura processuale penale.
Riferisce circa le controdeduzioni fatte in merito a tale rilievo e circa la corrispondenza e le trattative intercorse anche a Roma, facendo presente che, in seguito al suo personale intervento, si è concordato sulla seguente proposta: la disposizione del terzo capoverso dell'articolo 12 ("In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori debbono anche procedere al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente") verrebbe sostituita con la seguente nuova disposizione: "In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori procedono anche al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente, a norma del codice di procedura penale".
Osserva che trattasi di sottigliezza e di modifica formale che non incide sulla sostanza del capoverso terzo e dichiara che la Giunta propone al Consiglio regionale di confermare la emanazione del disegno di legge regionale approvato nell'adunanza del 6 aprile 1956, previa sostituzione della disposizione di cui al terzo capoverso dell'articolo 12 con la nuova disposizione soprariportata.
Il Consigliere DUJANY osserva che si fa molto bene a disciplinare con leggi determinate materie nel campo regionale, ma fa presente che bisogna anche preoccuparsi di rendere operanti tali leggi, assicurandosi che vengano applicate.
Rammenta che nella seduta del 19 aprile 1956 (oggetto n. 75) il Consiglio approvava l'emanazione della legge regionale recante norme per la disciplina della pubblicità stradale in Valle di Aosta, ai fini della tutela del paesaggio.
Rileva di avere l'impressione che detta legge regionale sia rimasta sulla carta, poiché, percorrendo la Valle, sembra quasi di notare un aumento, anziché una diminuzione dei cartelli stradali pubblicitari.
Raccomanda che tale legge sia fatta osservare con una certa qual rigidezza, ai fini della effettiva tutela del paesaggio.
L'Assessore BORDON informa che, per la applicazione pratica di tale legge, l'Assessorato al Turismo ha chiesto all'ANAS l'inventario di tutti i cartelloni pubblicitari lungo le strade statali n. 26 e n. 27 e che, soltanto dopo ben tre lettere di sollecito l'ANAS ha finalmente trasmesso, la settimana scorsa, tanti carnet quanti sono i cartelloni collocati lungo le due strade statali, con indicati i dati relativi ai singoli cartelloni.
Riferisce che sui detti carnet non è riportata la data del contratto, per cui, anche su suggerimento dei capi cantonieri, l'Assessorato al Turismo inviterà i rappresentanti delle Ditte, che sono state autorizzate a suo tempo dall'ANAS a collocare i cartelloni, a passare presso l'Assessorato al Turismo con il contratto stipulato con l'ANAS, al fine di poterne prendere visione e sapere, così, quando vengono a scadere i contratti.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che l'articolo 5 della legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle di Aosta, ai fini della tutela del paesaggio, stabilisce, al 1° capoverso, che "le scritte, i cartelli e i mezzi pubblicitari o di segnalazione stradali già affissi o già collocati prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno affissi o collocati sino alla data di scadenza delle concessioni o delle autorizzazioni in atto vigenti".
Rileva che l'Assessorato al Turismo deve, quindi, avere un inventario di tutti i cartelloni pubblicitari autorizzati dall'ANAS per sapere quando vengono a scadere i singoli contratti, perché soltanto da allora l'Assessore al Turismo potrà applicare la menzionata legge che ha lo scopo di limitare e di disciplinare il collocamento di cartelloni pubblicitari lungo le strade della Valle di Aosta ai fini della tutela del paesaggio.
Precisa quindi, su richiesta del Consigliere BENETTI, che la legge ora in discussione (legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea alpina nel territorio della Valle di Aosta) dovrà essere osservata da tutti indistintamente, compresi i turisti stranieri.
Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni o rilievi da fare di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articoli dal n. 1 al n. 15 (ultimo) - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati, dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, nel testo proposto (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).
Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio ad approvare, con votazione segreta, il testo del disegno di legge regionale nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
- richiamata la propria deliberazione n. 57, in data 6 aprile 1956;
- visti gli articoli 2, lettera d), e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
- con voti favorevoli numero trentadue, espressi con votazione a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti numero trentadue; scrutatori i Consiglieri Signori: Laurent Giuseppe, Diémoz Alberto e Nicco Anselmo);
Delibera
di approvare, ai sensi degli articoli 2, lettera d), e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la emanazione della legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, nel seguente nuovo testo:
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 9 Legge 1956, n. : NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: |
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE PROJET DE LOI REGIONALE N. 9 Loi 1956, n. : DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DE LA FLORE SPONTANEE EN VALLEE D'AOSTE. Le Conseil régional a approuvé; Le Président de la Junte régionale promulgue la loi suivante : |
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Art. 1 La flora spontanea, in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto e le caratteristiche naturali ed ambientali di particolari zone e località alpine, deve essere salvaguardata e rispettata. Sono soggette a particolare protezione, ai fini della presente legge, le specie di piante spontanee dichiarate protette ed iscritte nell'elenco previsto al successivo articolo 2. |
Art. 1 La flore spontanée doit être protégée et respectée parce qu'elle participe à la création de la beauté naturelle des lieux et de l'aspect et des cachets de certaines zones et localités de montagne. Sont objet de protection particulière, aux termes de la présente loi, les espèces de plantes spontanées qui sont déclarées protégées et qui sont inscrites dans la liste prévue par le successif article 2. |
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Art. 2 Su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste e su parere favorevole della Giunta, il Presidente della Giunta regionale approva e modifica, con suo decreto, l'elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione e delle piante spontanee dichiarate protette in determinate zone e località di particolare interesse dal punto di vista turistico o botanico. I decreti presidenziali di approvazione e di modificazione dell'elenco di cui al precedente comma sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono affissi agli albi pretori dei Comuni della Regione. |
Art. 2 Sur proposition faite par l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts et sur avis favorable de la Junte, le Président de la Junte régionale approuve et modifie, par son arrêté, la liste des plantes spontanées qui sont déclarées protégées sur tout le territoire de la Région et des plantes spontanées déclarées protégées dans certaines zones et localités d'un intérêt particulier au point de vue touristique ou botanique. Les arrêtés présidentiels d'approbation et de modification de la liste, citée au paragraphe précédent, seront publiés dans le Bulletin Officiel de la Région et placandé aux tableaux d'affichage de toutes les Maisons communales de la Région. |
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Art. 3 Il Presidente della Giunta regionale, secondo le norme di cui all'articolo precedente, può dichiarare protette, ai sensi della presente legge, tutte le piante spontanee in determinate zone aventi particolare interesse turistico o botanico. |
Art. 3 Le Président de la Junte régionale, selon les dispositions de l'article précédent, peut déclarer protégées, d'après la présente loi, toutes les plantes spontanées dans certaines zones ayant un intérêt touristique ou botanique particulier. |
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Art. 4 Ai fini del rispetto delle piante spontanee dichiarate protette e comprese nell'elenco di cui al precedente articolo 2, sono vietati: a) il danneggiamento, anche parziale, delle piante (rottura, sradicamento, distruzione); b) l'estirpazione di radici, di rizomi, di bulbi e di tuberi; c) la raccolta a scopo di lucro, l'incetta ed il commercio (spedizione, acquisto e vendita) delle piante e di parte di esse (fiori, radici, ecc.); d) la raccolta di fiori per uso personale in numero superiore ad una dozzina di esemplari per ciascuna specie di piante protette. |
Art. 4 Pour assurer le respect des plantes spontanées reconnues protégées et comprises dans la liste prévue par le précédent article 2, il est interdit: a) d'endommager, même partiellement, les plantes (rupture, déracinement, destruction); b) d'extirper les racines, les rhizomes, les bulbes et les tubercules; c) de cueillir, dans un but lucratif, d'accaparrement et de commerce (expédition, achat et vente) les plantes ou leurs parties (fleurs, racines, etc.); d) de cueillir des fleurs pour un usage personnel en nombre supérieur à une douzaine d'exemplaires de chaque espèce de plantes protégées. |
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Art. 5 Nella zona del Parco Nazionale del Gran Paradiso, compresa nel territorio della Valle d'Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti o restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco Nazionale stesso. |
Art. 5 Dans la zone du Parc National du Grand Paradis, comprise dans le territoire de la Vallée d'Aoste, on doit observer les défenses et les restrictions spéciales fixées par le règlement du dit Parc National. |
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Art. 6 La raccolta, con o senza radici, rizomi, bulbi e tuberi, di piante spontanee dichiarate protette, può essere autorizzata in via eccezionale e in misura limitata, salvo il consenso dei proprietari dei fondi: a) per scopi scientifici o didattici; b) per manifestazioni organizzate in occasione di feste locali; c) per uso medicamentoso o per distillazione. |
Art. 6 La cueillette, avec ou sans racines, rhizomes, bulbes et tubercules, des plantes spontanées qui ont été déclarées protégées, peut être autorisée exceptionnellement et dans une mesure limitée, avec le consentement des propriétaires des terrains: a) dans des buts scientifiques ou didactiques; b) pour des manifestations organisées à l'occasion de fêtes locales; c) pour l'usage médicamenteux ou pour la distillation |
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Art. 7 L'autorizzazione alla raccolta di piante spontanee protette è data con speciale licenza temporanea, di durata non superiore ad un anno, da rilasciarsi, a domanda degli interessati, dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, d'intesa con l'Assessore regionale per il Turismo. La licenza per l'autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale né ad alcuna specie di piante spontanee protette. |
Art. 7 L'autorisation pour la cueillette de plantes spontanées protégées est accordée au moyen d'un permis temporaire, la validité duquel ne devra être supérieure à une année, que délivrera, sur demande des intéressés, l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts en accord avec l'Assesseur régional au Tourisme. Ce permis, qui autorise la cueillette, devra être délivré seulement si de cette cueillette il ne résultera aucun dommage ou préjudice à la flore spontanée locale ni à aucune autre espèce de plantes spontanées protégées. |
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Art. 8 Nella domanda per il rilascio della licenza di autorizzazione alla raccolta debbono essere precisati: il cognome e il nome, la dimora abituale, l'età, l'occupazione o la professione del richiedente, nonché lo scopo della raccolta ed il ramo scientifico o didattico cui si dedica il richiedente. Nella licenza di autorizzazione alla raccolta, oltre alle notizie di cui al precedente comma, debbono essere precisati anche: la durata di validità dell'autorizzazione, la quantità e la specie di piante che possono essere raccolte, la zona e la località in cui è ammessa la raccolta ed eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinata la raccolta. |
Art. 8 Dans la demande pour obtenir le permis d'autorisation à la cueillette on doit préciser: le nom et le prénom, le domicile habituel, l'occupation ou la profession du demandeur, le but de la cueillette et la discipline scientifique ou didactique à laquelle il s'adonne. Dans le permis d'autorisation à la cueillette, en plus des notices dont il est question au paragraphe précédent, on doit aussi préciser: la durée de la validité de l'autorisation, la quantité et l'espèce de plantes qu'on peut cueillir, la zone ou la localité où est permise la cueillette et les conditions et prescriptions auxquelles est subordonnée cette dernière. |
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Art. 9 Per la raccolta delle piante spontanee officinali e medicinali, - subordinata all'osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti -, è pure necessaria l'autorizzazione data con speciale licenza temporanea, da rilasciarsi dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità previste dai precedenti articoli 7 e 8. |
Art. 9 Pour la cueillette des plantes spontanées officinales et médicinales, - qui est subordonnée à l'observation des dispositions et prescriptions prévues par les lois spéciales et les règlements en vigueur -, il faut une autorisation donnée par un permis temporaire spécial que l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêt délivrera d'après les modalités prévues par les précédents articles 7 et 8. |
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Art. 10 Per la raccolta di piante spontanee dichiarate protette e di piante spontanee officinali e medicinali, i raccoglitori debbono recare seco e presentare in visione la licenza di autorizzazione a richiesta degli organi ed agenti incaricati della vigilanza e del controllo per l'osservanza delle norme della presente legge. |
Art. 10 Pour la cueillette de plantes spontanées, dont la protection est déclarée, de plantes officinales et médicinales, les ramasseurs doivent porter sur eux et présenter le permis d'autorisation à la demande des organes et des agents chargés de la surveillance et du contrôle pour le respect des dispositions de la présente loi. |
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Art. 11 La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee sono esercitati dagli agenti giurati dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, dagli appartenenti ai Corpi Armati di Polizia e dagli agenti giurati della Polizia locale. |
Art. 11 La surveillance pour l'observation des dispositions de la présente loi et le contrôle sur la possession du permis d'autorisation de la cueillette des plantes spontanées sont exercés par les agents assermentés de l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts, par ceux qui appartiennent aux Corps de Police et par les agents assermentés de la Police locale. |
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Art. 12 I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'Autorità giudiziaria e sono puniti a mente delle sanzioni previste dal Codice penale. Ai contravventori recidivi non può essere rilasciata licenza di autorizzazione alla raccolta per almeno cinque anni e viene ritirata la licenza eventualmente già rilasciata. In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori procedono anche al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente a norma del codice di procedura penale. Gli agenti scopritori, nel trasmettere le denunzie e i verbali delle contravvenzioni all'Autorità giudiziaria, debbono darne notizia all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste. |
Art. 12 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont dénoncés à l'Autorité judiciaire et sont punis aux termes des dispositions du Code pénal. Aux contrevenants récidivistes on ne délivrera plus de permis d'autorisation pour la cueillette pendant cinq ans et on leur retirera le permis délivré. Dans le cas de contravention constatée, les agents procèdent aussi à la saisie des plantes ou du matériel ramassé abusivement aux termes du code de procédure pénale. Les agents, en transmettant les dénonciations et les procès - verbaux des contraventions à l'Autorités judiciaire, doivent en faire part à l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts. |
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Art. 13 In caso di infrazioni alle norme per la protezione delle piante spontanee protette, il proprietario del terreno in cui avviene la raccolta deve invitare, personalmente o per mezzo di suoi incaricati, i contravventori a sospendere la raccolta, segnalando nel contempo le infrazioni alle predette norme al Comune o al più vicino posto di Polizia. |
Art. 13 Dans le cas d'infractions aux dispositions pour la protection des plantes spontanées protégées, le propriétaire du terrain dans lequel on en fait la cueillette doit inviter, lui-même ou au moyen de personnes chargées par lui, les contrevenants à suspendre la cueillette en signalant en même temps les infractions aux susdites dispositions à la Commune ou au plus proche poste de Police.. |
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Art. 14 Gli Assessorati regionali della Pubblica Istruzione e del Turismo debbono promuovere, con opportuni mezzi e opuscoli illustrativi, la conoscenza e il rispetto della flora alpina della Valle d'Aosta e, in particolare, della flora spontanea protetta a' sensi della presente legge. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e nei Collegi della Valle d'Aosta, debbono essere, ogni anno, illustrati agli alunni gli scopi delle norme vigenti in materia di protezione della flora spontanea. |
Art. 14 Les Assessorats régionaux à l'Instruction Publique et au Tourisme doivent encourager, par des moyens adaptes et des brochures divulgatrices, la connaissance et le respect de la flore des montagnes de la Vallée d'Aoste et tout spécialement de la flore spontanée protégée aux termes de la présente loi. Dans les écoles publiques de tout ordre et degré et dans les collèges de la Vallée d'Aoste on doit, chaque année, illustrer aux élèves les buts des dispositions en vigueur en matière de protection de la flore spontanée. |
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Art. 15 La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. |
Art. 15 La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région. La présente loi sera insérée dans le Recueil Officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région. La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne. Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région. |
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Aosta, |
Aoste, |
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