Objet du Conseil n. 131 du 4 octobre 1956 - Verbale

OGGETTO N. 131/56 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI ATTUAZIONE NELLA VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE DELLO STATO 8 GENNAIO 1952, N. 42, CHE PROROGA LA DURATA DELLE UTENZE DI PICCOLE DERIVAZIONI D'ACQUA.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che il Consiglio regionale, nell'adunanza del 6 aprile 1956 (oggetto n. 59), aveva approvato la emanazione della legge regionale recante norme per la applicazione nel territorio della Valle d'Aosta della proroga disposta dalla legge 8 gennaio 1952, n. 42, in materia di utenze di acque pubbliche.

Informa che il Presidente della Commissione di Coordinamento, al quale la citata deliberazione consiliare concernente la predetta legge è stata trasmessa per il visto di legittimità, ha restituito senza provvedimento la deliberazione di cui si tratta, negando il visto di legittimità, con la seguente lettera, in data 11 maggio 1956, numero 923 bis di protocollo, trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

"REPUBBLICA ITALIANA"

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE DI AOSTA

N. 923 bis di prot. Aosta, 11-5-1956

OGGETTO: Disegno di legge regionale n. 3 recante norme per l'applicazione nel territorio della Valle d'Aosta della proroga disposta dalla Legge 8-1-1952, n. 42, in materia di utenze di acque pubbliche.

Al Sig. PRESIDENTE della Giunta

regionale della Valle d'Aosta

AOSTA

Dall'esame del disegno di legge regionale recante norme per l'applicazione, nel territorio della Valle d'Aosta, della proroga disposta dalla Legge 8-1-1952, n. 42, in materia di utenze di acque irrigue, approvato con deliberazione di codesto Consiglio regionale in data 6-4-1956, n. 59, si rileva che esso eccede i limiti della facoltà legislativa attribuita alla Regione dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (V. art. 3 e 7 ultimo comma).

Invero, si premette, anzitutto, che codesto ente, con lettere 12 settembre e 5 dicembre 1952, dirette al Ministero dei Lavori Pubblici, sostenne che la legge 8-1-1952, n. 42, non si applicava nel territorio della Regione nei casi indicati a pagina 1 bis, a pagina 2 bis, e nel primo comma della pagina 7 della lettera 28 marzo 1956, n. 2041, indirizzata dal predetto Ministero a codesta Regione e per conoscenza anche a questo Ufficio, e che il Ministero stesso, sentito il Consiglio di Stato, ritenne fondata l'obiezione della Regione.

II disegno di legge regionale n. 3 precisa, ora, invece, che la legge n. 42, citata, si applica alla Regione.

Premesso quanto sopra, dall'esame dei singoli articoli della proposta di legge si rileva quanto segue:

A) Art. 1 - Con tale norma la Regione verrebbe ad avocare al suo Demanio, con semplice legge regionale, acque che, invece, giusta l'articolo 7 dello Statuto, sono di pertinenza del Demanio statale e sono concesse per novantanove anni alla Regione.

B) Art. 2 - È opportuno che tale articolo venga sostituito, per uniformità di criteri, riportando integralmente il contenuto dell'art. 3 della legge 8-1-1952, n. 42.

C) Art. 3 - Si richiama quanto già osservato per l'art. 1 e si aggiunge che, premesso che la potestà legislativa della Regione deve essere esercitata, fra l'altro, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto regionale, la disposizione in parola sarebbe in contrasto col principio stabilito dagli articoli 28 e 30 del T.U. 11-12-1933, n. 1775, secondo il quale l'utente, allo scadere della concessione, ha diritto al rinnovo di essa, sempre che non ostino superiori ragioni di interesse pubblico.

Inoltre, si rileva l'inesattezza della dizione usata quando si parla di "demanio regionale" per quanto concerne le acque a scopo irrigua e potabile. Lo scrivente ritiene che parlare di demanio regionale delle acque a scopo irriguo e potabile non sia rispondente ad una retta interpretazione degli articoli 5 e 7 della Legge costituzionale n. 4, citata.

Infatti, con le succitate disposizioni, il legislatore non ha inteso trasferire dal demanio statale a quello regionale la proprietà delle acque a scopo irriguo e potabile - trasferimento che, d'altra parte, non potrebbe essere realizzabile, per ovvie considerazioni tecniche - bensì i diritti sulle acque pubbliche relativi alle utilizzazioni a scopo irriguo e potabile.

D) Art. 4 - Tale articolo sostituisce al diritto degli utenti sancito dagli articoli 28 e 30 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, la facoltà discrezionale della Regione di assicurare la continuità degli usi praticati mediante rilascio di concessioni e subconcessíoni. Si richiama, al riguardo, quanto detto sull'articolo 3.

Per i motivi suddetti, a norma ed agli effetti di cui all'art. 31, comma quarto, dello Statuto speciale regionale, si rinvia il disegno di legge approvato da codesto Consiglio regionale con deliberazione n. 59, del 6-4-1956.

IL PRESIDENTE: F.to Avv. Luigi Peano.

---

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica al Consiglio che, anche per questo disegno di legge è stata seguita la stessa procedura seguita per il precedente disegno di legge regionale concernente le norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.

Informa che le osservazioni della Presidenza della Giunta in merito ai rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento sono state approvate dalla Giunta ed illustrate alla apposita Commissione consiliare per le acque e l'elettricità, che le ha accolte.

Dichiara, quindi, quanto segue:

1°) - Il Presidente della Commissione di Coordinamento, a' sensi dell' art. 31 dello Statuto regionale, ha rinviato al Consiglio regionale il disegno di legge n. 3 come "eccedente i limiti delle facoltà legislative della Regione".

Tale osservazione tende non soltanto alla modifica del disegno di legge, ma alla sua radicale soppressione, perché si basa sulla asserita inapplicabilità, nel territorio della Regione, della legge 8 gennaio 1952, n. 42, e quindi sulla illegittimità costituzionale della sua estensione a tale territorio in quanto determinerebbe un ampliamento abusivo del demanio della Regione quale risulta dall'art. 5 dello Statuto regionale.

La Giunta regionale ritiene che le osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento non siano fondate giuridicamente e che quindi debbasi riaffermare la legittimità del disegno di legge in questione.

Propone, peraltro, di correggerlo nella sua intitolazione e nelle sue premesse perché risulti chiaramente che lo scopo del disegno di legge e i suoi effetti non sono quelli di "estendere" al territorio della Valle la proroga disposta dalla legge 8 gennaio 1952, n. 42, ma di affermare che la sua applicazione è strettamente conseguente al principio che ogni legge nazionale si applica in tutto il territorio della Repubblica e quindi anche nei territori delle Regioni, a meno che le Regioni non abbiano promossa ed ottenuta la dichiarazione di incostituzionalità della legge.

Sulla asserita "inapplicabilità" della legge 8-1-1952, n. 42, nel territorio della Regione, affermata per la prima volta dal Ministero con le sue "istruzioni" del 5-5-1952 e ribadita nei pareri 27 maggio 1953 e 16-3-1955 del Consiglio di Stato, conviene fare una buona volta il punto definitivo.

Bisogna, intanto, tener presente che quando si parla di "inapplicabilità" e di "applicabilità" di una legge si corre il rischio di confondere, e nella specie si sono confuse, situazioni giuridiche del tutto distinte e diverse.

È infatti necessario ricordare che ogni legge, come comando giuridico, ha per sua natura una determinata sfera di applicazione spaziale e temporale e, in questo senso, quando si parla di applicabilità e inapplicabilità della legge, non si fa che richiamare le regole generali sancite nell'art. 73 e seguenti della Costituzione della Repubblica e negli articoli 10 e seguenti delle "disposizioni sulle leggi in generale".

Per quanto non sia enunciato esplicitamente, è tuttavia fuori discussione il principio che la legge, in virtù della sua efficacia naturale, si applica automaticamente in tutto il territorio della Repubblica. Conferma tale principio la norma sancita nell'art. 3 del Codice Penale. Con la istituzione delle Regioni, il principio è rimasto immutato ed, anzi, la esplicita previsione (contenuta nell'art. 134 della Costituzione e sviluppata nell'art. 32 della legge 11-3-1953, n. 87) di una "questione di legittimità costituzionale di una legge... dello Stato", in dipendenza di un contrasto tra le leggi stesse e uno Statuto regionale o una legge regionale, sta a confermare che ogni legge dello Stato si applica in tutto il territorio della Repubblica e quindi in tutti i territori regionali.

Tale principio è stato già affermato dall'Alta Corte Regionale Siciliana con la decisione 28 marzo e 6 settembre 1952, riportata a pag. 482 del repertorio completo della Giurisprudenza Costituzionale (Edizione Giuffrè 1956): "Le leggi dello Stato hanno vigore in tutto il territorio della Repubblica, compresa la Sicilia, anche se relative alle materie deferite alla potestà legislativa esclusiva della Regione, a meno che le leggi stesse non pongano limiti alla propria efficacia territoriale e salvo il diritto della Regione di impugnare davanti al Giudice Costituzionale le leggi statali lesive della potestà legislativa della Regione. Ove sulla stessa materia anche se riservata alla competenza esclusiva della Regione Siciliana, concorrano leggi statali e leggi regionali, le prime prevalgono alle seconde, alle quali va attribuito carattere regolamentare, salvo che la Regione non abbia ottenuto nella competente sede la dichiarazione di incostituzionalità della legge statale".

Il contrasto, dunque, che possa essere manifestato tra una legge nazionale e uno Statuto regionale o una legge regionale, non determina una automatica costrizione della sua sfera d'applicazione e cioè la sua "inapplicabilità" in quel territorio regionale come ha mostrato di credere il Ministero dei Lavori Pubblici e purtroppo anche il Consiglio di Stato, ma questo suo vizio di incostituzionalità può solo dare luogo a una declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, declaratoria che è naturalmente condizionata alla tempestiva e rituale impugnazione della legge stessa da parte dell'interessato e cioè della Regione e che ha, d'altra parte, tutti i caratteri di una affermazione costitutiva, cioè operante ex nunc.

Di guisa che se tale impugnazione non è proposta, e non può più esserlo per decadenza di termini, la legge nazionale conserva integra la sua originale efficacia spaziale che si estende automaticamente a tutto il territorio della Repubblica.

Si parla anche di "applicabilità" e di "inapplicabilità" di una legge in un senso diverso, e cioè con riferimento al suo contenuto, ma, come è facilmente comprensibile, altro è che una legge non si applichi in una certa fattispecie perché non rientra nella ipotesi di fatto da questa prevista è regolata e altro è che la legge trovi o meno la sua applicazione in un determinato territorio.

Tutto ciò premesso, appare chiaro che quando il Presidente della Commissione di Coordinamento sostiene l'inapplicabilità della legge 8-1-1952, n. 42, al territorio della Regione per lo specioso e unico motivo che la sua applicazione porterebbe a un mutamento del regime sancito dagli articoli 5-7 dello Statuto regionale, non solo è incorso in un grave errore di interpretazione di queste norme, ma è incorso nella ben più grave confusione tra ciò che riguarda l'efficacia, e cioè "l'applicazione in generale" delle leggi, e ciò che riguarda invece la loro "costituzionalità".

Né si può pensare che il Presidente della Commissione di Coordinamento abbia inteso sostenere, nel caso in esame, la inapplicabilità della legge 8-1-1952, n. 42, con riferimento al contenuto della legge stessa.

Infatti non vi è nulla, nel testo di questa legge, che permetta o porti ad escludere. dalle "utenze", la cui durata è stata così prorogata, "quelle" esistenti nella Valle di Aosta.

Nell'articolo 1° le utenze prorogate sono così descritte: "utenze d'acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni che sono scadute dopo il 10-6-1940 e che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate, ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta" .... "utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni che hanno titolo e riconoscimento in base all'art. 2, lettere A-B, e all'art. 3 del Testo Unico... ma che non siano state ancora riconosciute".

Orbene, non può essere discutibile che utenze di questa natura e specie si trovano anche nel territorio della Valle d'Aosta e vi si trovano già alla data di entrata in vigore della legge 8-1-1952, n. 42.

Come è possibile quindi negare che questo articolo abbia avuto e debba avere la sua completa e normale applicazione nel Territorio della Valle d'Aosta?

È da notare anche che il Consiglio di Stato e il Ministero, cadendo in una parziale contraddizione, hanno pur ammesso (Vedi Min. 12-10-1953, n. 1903) che la "limitazione della applicabilità della legge 8-1-1952, n. 42, in Valle d'Aosta, riguarda solo le utenze praticate con le acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato. Nessuna limitazione ha invece l'applicazione della legge per le utenze praticate con le acque pubbliche trasferite al demanio della Regione, giusto 2° comma dell'articolo 5 dello Statuto, e conseguentemente è prorogata di quindici anni la durata di tutte le utenze praticate con acque regionali aventi per oggetto piccole derivazioni scadute o scadenti nel periodo dall'11-3-1948 al 24-2-1958, abbiano o meno i titolari di esse presentato tempestiva domanda di rinnovazione alla Amministrazione regionale".

Il che basterebbe già di per sè a legittimare il disegno di legge regionale n. 3.

Comunque, se anche fosse vero che la legge 8-1-1952, n. 42, contrasti o meglio importi una modifica nel regime instaurato dagli articoli 5-7 dello Statuto regionale, come sostenuto dal Presidente della Commissione di Coordinamento, la conseguenza da trarre da queste premesse non sarebbe mai quella della inapplicabilità della legge nazionale al territorio della Regione, ma, caso mai, quella della incostituzionalità della legge medesima.

Ma la incostituzionalità non potrebbe operare senz'altro di pieno diritto, bensì, come già accennato, soltanto alla triplice condizione: A) che la parte interessata (nella specie la Regione) promuova la relativa impugnazíone; B) che tale impugnazione risulti ritualmente proposta; C) che l'impugnazione sia accolta dalla Corte Costituzionale la cui pronuncia soltanto può determinare l'inefficacia e l'incostituzionalità della legge impugnata.

Orbene, a parte queste considerazioni, anche se la legge 8-1-1952, n. 42, fosse proprio da considerarsi incostituzionale, tale incostituzionalità non potrebbe neppure più essere proposta, perché la relativa impugnazione avrebbe dovuto essere avanzata dalla Regione nel termine fissato dall'art. 32 della legge 11-3-1953, n. 87 (e cioè entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge impugnata): termine prorogato dall'art. 2 delle stesse disposizioni transitorie nel senso che per le leggi anteriori alla formazione della Corte Costituzionale, i 30 giorni decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica fissante la prima adunanza della Corte stessa.

Ma tale decreto presidenziale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1956, n. 17, e porta la data 21-1-1956.

In materia la Corte Costituzionale ha testualmente deciso con sentenza 12 luglio 1956, n. 19: "L'intervento di una legge statale, in materia di competenza della Regione Sarda, non implica limitazione dei poteri legislativi della Regione, restando la legge statale in vigore sinché la Regione stessa non abbia esercitato nella stessa materia la propria potestà legislativa; va pertanto dichiarata la insussistenza in materia del contendere nell'ipotesi in cui venga impugnata una legge statale in materie nelle quali la Regione non abbia ancora legiferato".

2°) - Nessuna rilevanza può avere il fatto che in un primissimo tempo la tesi della inapplicabilità della legge 8-1-1952, n. 42, al territorio della Valle, sia stata profilata da un ufficio regionale con lettere 12-9 e 5-121951.

E valga il vero.

A) Queste lettere non possono equipararsi neppure lontanamente alla impugnazione per incostituzionalità di cui al citato articolo 32 della legge 11-3-1953, n. 87.

B) Queste lettere esprimono soltanto una opinione interpretativa, certo non vincolante e ancor meno irrevocabile. (In proposito si possono richiamare i rilievi fatti dal Tribunale regionale nella nota causa tra la Valle e la Snia Viscosa e il Ministero dei Lavori Pubblici, con sue sentenze 15-12-1953-26-1-1954 circa l'irrilevanza di altre lettere ben più compromettenti inviate dall'Ufficio Acque al Ministero e concernenti anch'esse una prima interpretazione, del tutto errata, e di più ribadita, dello Statuto regionale.

C) Le lettere furono provocate da un caso singolo (utenze Pepelin) e a questo si riferivano, tanto che, non appena il Ministero volle generalizzare, l'Ufficio regionale, riesaminata la questione, rettificò senz'altro il suo primo giudizio con lettera 5-12-1952, numero 2508/4, in risposta al foglio 14-10-1952, n. 4991.

Del resto si può osservare che non soltanto gli uffici regionali si sono trovati in difficoltà, dal principio, nell'interpretare e applicare lo Statuto regionale e non soltanto essi hanno dovuto cambiare opinione al riguardo, perché anche i massimi organi della Amministrazione statale hanno patito e persino riconosciuto le stesse incertezze e variato anche più volte il loro orientamento interpretativo.

Basterebbe, a tale uopo, ricordare che lo stesso ufficio studi e legislazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel suo parere 28-8-1948 circa l'interpretazione della espressione "acque in uso di irrigazione" di cu all'art. 5 dello Statuto, dopo aver riconosciuto l'inevitabilità delle incertezze interpretative dello Statuto regionale, manifestò l'opinione che "l'espressione - in uso - di cui all'art. 5 - 2° comma (dello Statuto), sembra riflettere piuttosto una situazione di fatto che non un formale rapporto giuridico, a definire il quale, essa sarebbe oltre tutto inadeguata e imprecisa", mentre proprio il Ministero e il Consiglio di Stato si sono ostinati a sostenere che la stessa espressione - -in uso - avrebbe riferimento solo agli usi legittimi e non a quelli di mero fatto, pur avendo poi a sua volta il Consiglio di Stato, con il suo ultimo parere in data 16-3-1955, n. 1022, dovuto ammettere che "la lettera delle disposizioni (art. 5) non riesce decisiva" e che in molti casi l'ordinamento giuridico contempla e attribuisce valore all'uso di fatto delle acque pubbliche.

Analogamente, dopo aver in un primo tempo esclusa l'applicabilità al territorio regionale della legge 18-12-1951, n. 1550, istitutiva del nuovo modo d'acquisto del diritto d'uso d'acqua a scopo irriguo, il Consiglio di Stato, col più recente suo parere già sopra ricordato, in data 16-3-1955, n. 1022, ha dovuto riconoscere invece il fondamento delle ragioni esposte al riguardo dalla Regione e ritenuta quindi applicabile tale legge da parte degli uffici regionali.

3°) - Inoltre, l'asserito contrasto tra la legge 8-1-1952, n. 42, e gli articoli 5-7 dello Statuto non sussiste.

E per vero bisogna distinguere tra le utenze contemplate nell'articolo 1 della legge 8-1-1952, quelle che hanno per oggetto piccole derivazioni d'acqua a uso di irrigazione e potabile, da quelle che hanno per oggetto piccole derivazione a usi diversi.

Soltanto per le acque relative a queste ultime si può profilare una interferenza tra la legge 8-1-1952, n. 42, e l'art. 7 dello Statuto, non invece per le acque delle piccole derivazioni a uso irriguo e potabile, che devono considerarsi trasferite al demanio della Regione a' sensi dell'art. 5 dello Statuto e rispetto alle quali la norma particolare del 3° comma dell'art. 7 dello Statuto non trova applicazione in quanto tale disposizione vale soltanto per le acque pubbliche che devono passare in concessione gratuita alla Regione.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel citato suo parere n. 1022 già ricordato, ha ammesso il principio che, anche quando una utenza di acque pubbliche a uso di irrigazione e potabile venga a cessare, le acque relative continuano a far parte del demanio regionale e insomma che "tale situazione di diritto si conserva nonostante gli eventi cui possono andare soggette le singole utenze" e perciò il problema della cessazione delle utenze a uso irrigazione e potabile non ha rilevanza sul regime delle acque stesse.

Si tratta soltanto di stabilire in modo definitivo se le acque pubbliche a uso di irrigazione e potabile trasferite al demanio regionale siano unicamente quelle legittimamente concesse, ovvero tutte quelle che alla data 11-3-1948 risultano destinate a tale uso anche senza una regolare concessione e cioè solo in via di fatto.

A rigore però, per le utenze contemplate nella legge 8-1-1952, n. 42, non si può neppure porre l'alternativa categorica tra uso di fatto e uso di diritto e cioè come una antitesi tra usi legittimi e usi illegittimi delle acque pubbliche, perché, dato l'effetto manifestamente retroattivo di tale legge, l'esercizio dell'utenza, nel periodo intercorso tra la scadenza dell'utenza stessa e l'entrata in vigore della legge apportatrice della proroga, non può affatto essere considerato come un uso illegittimo, ma caso mai come un uso di fatto a cui la legge ha attribuito una particolare efficacia e una particolare sanatoria.

Questo uso rappresenta in definitiva il prolungamento di fatto di una utenza scaduta che risulta poi rimessa in piena efficacia e con effetto retroattivo dalla proroga quindicennale.

Mi pare convenga inoltre notare che la interpretazione del capoverso dell'art. 5 non può essere orientata in senso restrittivo come vorrebbe il Ministero, perché la norma in esso contenuto non costituisce affatto una eccezione alla regola posta nella prima parte dell'articolo stesso come potrebbe forse apparire per la imperfetta sua formulazione.

Infatti tra i beni del demanio dello Stato sono già comprese per definizione e a' sensi dell'art. 822 C.C. anche le "acque pubbliche" così che, se l'art. 5 fosse costituito solo dal suo primo comma, tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio regionale sarebbero senz'altro entrate a far parte del demanio regionale. Invece il legislatore ha voluto trasferire al demanio regionale soltanto una parte delle acque pubbliche esistenti nella Valle d'Aosta. È perciò evidente che l'eccezione alla regola sancita nella prima parte dell'art. 5 è costituita dalle acque che sono state sottratte ed escluse dal trasferimento al demanio regionale (e cioè le acque di cui al successivo art. 7) e non invece dalle acque che sono state comprese nel demanio regionale (e cioè quelle contemplate nel capoverso dell'articolo 5).

4°) - La Giunta ha inoltre osservato che, stabilita la applicabilità della legge 8-1-1952, n. 42, al territorio della Regione, ciò non significa però che gli atti amministrativi inerenti alla sua pratica attuazione siano riservati agli organi statali.

Bisogna infatti anche, in tale legge, distinguere le norme di carattere materiale, e cioè quelle che regolano gli effetti della proroga sul rapporto giuridico intercorrente tra l'utente e la pubblica amministrazione interessata, dalle norme di carattere procedurale che concernono invece le formalità, gli atti da compiere affinché si attui la proroga stessa.

Nella legge 8-1-1952, n. 42, tutte le norme procedurali sono formulate in modo assolutamente neutro per quanto concerne la individuazione degli organi amministrativi competenti a ricevere le domande e le rinunce degli utenti ed a provvedere in merito, per cui in questo settore la legge nazionale, pur trovando applicazione anche nel territorio regionale, può e deve essere coordinata all'ordinamento amministrativo della Regione: il che è già stato esplicitamente riconosciuto anche dal Ministero con le citate istruzioni del 1952.

Per avvalorare quindi il concetto già espresso che la legge regionale in esame non ha lo scopo di estendere alla Regione la proroga disposta dalla legge 8-1-1952, 12. 42, ma quello di applicarla nella Regione come legge di Stato, la Giunta regionale propone che si modifichi l'intitolazione già data al disegno di legge sostituendola con il seguente titolo: "Norme di attuazione nella Valle d Aosta della legge 8-1-1952, n. 42, che proroga la durata delle utenze di pubbliche derivazioni d'acqua", e che correlativamente si modifichino le premesse del disegno di legge stesso riducendole semplicemente al richiamo agli articoli 2, lettera M, e 3, lettera D, dello Statuto regionale.

Poiché, inoltre, il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rilevato, nella lettera con la quale ha rinviato il disegno di legge, che l'art. 4 "sostituisce al diritto di rinnovo degli utenti la facoltà discrezionale della Regione di assicurare la continuità degli usi praticati mediante rilascio di concessioni e di subconcessioni", la Giunta propone, per eliminare tali rilievi, che si sostituisca nell'articolo, alla locuzione "potrà assicurare la continuità degli usi", la locuzione "assicurerà la continuità degli usi".

Il Consigliere CHABOD Renato, premesso che intende aggiungere una piccola pennellata al quadro egregiamente dipinto dal Presidente della Giunta, Bondaz, rileva che, oltre alle norme di carattere generale e giurisprudenziale, vi è una norma di carattere specifico nell'articolo 51 dello Statuto regionale, il quale dispone: "Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato".

Osserva che non è, quindi, sostenibile la tesi del Presidente della Commissione di Coordinamento secondo cui la legge 8-1-1952, n. 42, non sia applicabile in Valle di Aosta.

Ritiene opportuno, per la ragione anzidetta, che il menzionato articolo 51 dello Statuto regionale sia richiamato nelle premesse della legge in esame.

Dichiara di essere pienamente d'accordo sul testo del disegno di legge sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Il Presidente, PAREYSON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni o rilievi da fare di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge stesso:

Articoli 1, 2, 3, 4, 5 - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati singolarmente dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio ad approvare, con votazione segreta, il testo del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

- richiamata la propria deliberazione n. 59, in data 6 aprile 1956;

- veduti i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento con lettera in data 11 maggio 1956, protocollo n. 923 - bis;

- concordando sulle osservazioni illustrate dal Presidente della Giunta regionale, Bondaz, e sulla proposta di emanazione della legge regionale in esame con le lievi varianti proposte al Consiglio;

- visti gli articoli 2 lettera M), 3 lettera D), 4, 5, 7, 8, 9, 10, 31 e 51 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

- con voti favorevoli trentuno espressi con votazione a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti numero trentuno; scrutatori i Consiglieri Signori: Diémoz Alberto, Laurent Giuseppe e Nicco Anselmo);

Delibera

di approvare, ai sensi dei sopramenzionati articoli dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, la emanazione della legge regionale recante norme di attuazione nella Valle d'Aosta della legge dello Stato 8-1-1952, n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni di acque, nel seguente nuovo testo:

---

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 8

Legge regionale n. :

Norme di attuazione nella Valle d'Aosta della legge dello Stato 8 gennaio 1952, n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua.

Visti gli articoli 2 lettera M), 3 lettera D), 31 e 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La proroga di anni 15, disposta dall'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 42, si applica nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta a tutte le utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 e che scadranno entro il termine di anni cinque dal 24 febbraio 1952 e che, prima della pubblicazione della presente legge, non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni che hanno titolo al riconoscimento in base all'art. 2, lettere A) e B), ed all'art. 3 del T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Art. 2

La proroga di cui al precedente articolo 1 si applica di diritto e senza discriminazione, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati.

Art. 3

Le acque delle utenze prorogate, ai sensi dell'art. 1°, in quanto siano utilizzate a scopi irrigui e potabili o a questi assimilati, passano, alla data dell'11 marzo 1948, al Demanio regionale e, in quanto siano utilizzate per scopi diversi, entrano, allo scadere della proroga, a far parte delle acque delle quali la Regione è concessionaria ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto regionale.

Art. 4

Allo scadere della proroga di anni 15, qualora persistano i fini delle derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la Amministrazione regionale assicurerà la continuità degli usi praticati mediante rilascio di concessioni o di subconcessioni, a seconda che si tratti di acque del Demanio regionale o di acque delle quali la Regione è concessionaria.

Il rilascio di dette concessioni o subconcessioni è subordinato alla presentazione alla Amministrazione regionale, da parte degli utenti interessati, delle pertinenti domande, prima che si verifichi la scadenza delle proroghe di cui avranno goduto le rispettive utenze in forza della legge di proroga.

L'ufficio regionale acque provvederà alla istruttoria di tali domande con le stesse norme procedurali in materia di rinnovazioni di concessioni stabilite dal T.U. 11-12-1933, n. 1775, e relative norme regolamentari.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---

Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti dieci e rinviata alle ore quindici.

______