Objet du Conseil n. 50 du 7 avril 1955 - Verbale
OGGETTO N. 50/55 - CONCESSIONE DI SUSSIDI AD AGRICOLTORI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE E DI ATTREZZI AGRICOLI E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTREZZATURA SPECIFICA DEI CASEIFICI - DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione della Divisione Agricoltura e Foreste, concernente la proposta di concessione di sussidi ad agricoltori per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli e per il miglioramento dell'attrezzatura specifica dei caseifici, relazione che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con deliberazione n. 10, in data 3 febbraio 1950, e con successivi provvedimenti, il Consiglio regionale approvava ed autorizzava la concessione di sussidi straordinari agli agricoltori nelle spese per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli, nonché per l'attrezzatura specifica per la lavorazione del latte e dei suoi derivati.
Le domande di sussidio pervenute sino al 31-12-1954 sommano a 955. Le domande esaminate ed accolte furono n. 882. L'ammontare dei sussidi concessi somma a lire 41.339.525.
Come è possibile rendersi conto dalle precitate cifre, il provvedimento regionale è stato accolto favorevolmente e veramente sensibili sono i benefici influssi esercitati dal provvedimento stesso sull'economia agricola regionale per effetto dei grandi vantaggi che arreca la meccanizzazione del lavoro.
Ciò premesso, e considerata la necessità di continuare l'intrapreso programma di provvidenze a favore dell'agricoltura,
Si propone
che il Consiglio regionale
Deliberi
1) - di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari nelle spese per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli specifici, quali trattrici, motocoltivatori, aratri per aratura meccanica, motofalciatrici, pompe a motore per trattamenti antiparassitari delle piante da frutto e delle colture in genere, trebbiatrici di nuova produzione e di tutta l'attrezzatura specifica per la lavorazione del latte e dei suoi derivati, secondo le seguenti misure percentuali di sussidio:
a) il 20% della spesa totale: quando l'acquirente sia un privato agricoltore, o conduttore di azienda agricola o, comunque, quando la spesa totale di acquisto non superi le lire 50.000 (cinquanta mila);
b) il 30% della spesa totale: quando gli acquirenti siano de jure o de facto Cooperative, Associazioni di Cooperative, Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, Consorzi o gruppi di agricoltori o Enti che svolgano attività inerenti all'agricoltura, purché la spesa non sia inferiore a lire 50.000 (cinquanta mila);
c) il 35% dell'importo della spesa totale. quando gli acquirenti siano latterie turnaríe o sociali e limitatamente alla spesa occorrente per l'acquisto di macchine e attrezzi per la lavorazione del latte e dei suoi derivati.
Tale misura percentuale può essere elevata al 50% quando si tratti dell'acquisto di un'attrezzatura razionale e specifica interessante latterie sociali o turnarie o gruppi di agricoltori per favorire l'introduzione e l'uso della predetta attrezzatura.
2) - di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione e la liquidazione dei sussidi di cui sopra, alle predette condizioni e misure percentuali, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle relative spese entro i limiti di spesa degli appositi istituendi stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955, in corso di approvazione, e dei seguenti esercizi finanziari.
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L'Assessore ARBANEY illustra brevemente la relazione e pone in rilievo che la misura percentuale dei sussidi, proposta per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli e per il miglioramento dell'attrezzatura specifica dei caseifici, può essere elevata al 50% quando si tratti dell'acquisto di una attrezzatura razionale e specifica (ad esempio una impastatrice) interessante latterie sociali o turnarie o gruppi di agricoltori, per favorire l'istituzione e l'uso della predetta attrezzatura.
Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte formulate dalla Giunta e di cui ai capoversi nn. 1 e 2 della relazione.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste;
richiamate le deliberazioni consiliari n. 10, del 3-2-1950, e n. 117, in data 22-12-1952, e riconosciuta l'opportunità di concedere sussidi intesi ad agevolare gli agricoltori per l'acquisto delle macchine e attrezzi di cui si tratta;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti numero trentacinque);
Delibera
1) - di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari nelle spese per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli specifici, quali trattrici, motocoltivatori, aratri per aratura meccanica, motofalciatrici, pompe a motore per trattamenti antiparassitari delle piante da frutto, e delle colture in genere, trebbiatrici di nuova produzione e di tutta l'attrezzatura specifica per la lavorazione del latte e dei suoi derivati, secondo le seguenti misure percentuali di sussidio:
a) il 20% della spesa totale: quando l'acquirente sia un privato agricoltore, o conduttore di azienda agricola o, comunque, quando la spesa totale di acquisto non superi le lire 50.000 (cinquanta mila);
b) il 30% della spesa totale: quando gli acquirenti siano de jure o de facto Cooperative, Associazioni di Cooperative, Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, Consorzi o gruppi di agricoltori o Enti che svolgano attività inerenti all'agricoltura, purché la spesa non sia inferiore a lire 50.000 (cinquanta mila);
c) il 35% dell'importo della spesa totale: quando gli acquirenti siano latterie turnarie o sociali e limitatamente alla spesa occorrente per l'acquisto di macchine e attrezzi per la lavorazione del latte e dei suoi derivati.
Tale misura percentuale può essere elevata al 50% quando si tratti dell'acquisto di un'attrezzatura razionale e specifica interessante latterie sociali o turnarie o gruppi di agricoltori per favorire l'introduzione e l'uso della predetta attrezzatura.
2) - di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione e la liquidazione dei sussidi di cui sopra, alle predette condizioni e misure percentuali, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle relative spese entro i limiti di spesa degli appositi istituendi stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955, in corso di approvazione, e dei seguenti esercizi finanziari.
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