Objet du Conseil n. 2 du 6 avril 1955 - Verbale

OGGETTO N. 2/55 - RICONOSCIMENTO DELLA FONTINA QUALE PRODOTTO TIPICO ORIGINARIO DELLA VALLE D'AOSTA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI. (INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE REGIONALE SIGNORA PERRUCHON MARIA CELESTE, VEDOVA CHANOUX)

Il Presidente, PAREYSON, considerato che non è ancora presente l'Assessore alla Pubblica Istruzione, BERTHET, il quale dovrebbe rispondere all'interpellanza del Consigliere regionale Signora Perruchon Maria Celeste, Vedova Chanoux, in merito all'organizzazione delle scuole in Valle d'Aosta, dichiara aperta la discussione sulla seguente altra interpellanza del predetto Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux concernente l'oggetto "Riconoscimento della fontina quale prodotto tipico originario della Valle di Aosta - Richiesta di informazioni", interpellanza trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della adunanza:

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Aoste, le 23 février 1955

A Monsieur le Président du Conseil régional - AOSTE

Monsieur le Président,

je Vous transmets, jointe à la présente, une interpellation, en double copie, à Mr le Président de la Junte et à Mr l'Assesseur à l'Agriculture.

Salutations distinguées.

Signé: M. Céleste Perruchon Veuve Chanoux

A Monsieur le Président de la Junte régionale - AOSTE

La soussignée, Marie Céleste Perruchon, Veuve Chanoux, Vous interpelle afin de savoir quelle a été la décision de la Commission Ministérielle ad hoc, en relation à la demande présentée par l'Administration régionale pour la reconnaissance de la fontine, en tant que "dénomination d'origine".

Salutations distinguées.

Signé: M. Céleste Perruchon Veuve Chanoux

Aoste, le 23 février 1955.

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Aoste, le 23 février 1955

A Monsieur l'Assesseur à l'Agriculture

La soussignée, Marie Céleste Perruchon, Veuve Chanoux, Vous interpelle afin de savoir quelle a été la décision de la Commission Ministérielle ad hoc, en relation à la demande présentée par l'Administration régionale pour la reconnaissance de la fontine, en tant que "dénomination d'origine".

Salutations distinguées.

Signé: Marie Céleste Perruchon Veuve Chanoux

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Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX, sur demande du Président, Monsieur PAREYSON, déclare de n'avoir rien à ajouter à ladite interpellation, et de se réserver de demander éventuellement quelques explications lorsqu'elle aura ouï la réponse de Monsieur l'Assesseur à l'Agriculture et Forêts.

Le Président de la Junte, Monsieur BONDAZ, communique qu'il désire répondre lui-même brièvement, étant donné que l'interpellation avait été adressée à lui, ainsi qu'à l'Assesseur à l'Agriculture et Forêts.

Il précise ensuite que, selon les normes législatives en vigueur, les décisions du Comité national pour les dénominations d'origine doivent être publiées sur le Journal Officiel de la République. Il informe que cette publication n'a pas encore eu lieu mais qu'il lui résulte, cependant, que le Comité national s'est déclaré à l'unanimité favorable à la thèse que l'Administration régionale a soutenu. Il ajoute que cette communication lui a été faite le 17 mars d'une façon officieuse.

Il observe serait opportun que l'Assesseur ARBANEY fournisse quelques précisations sur cet argument.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ARBANEY, in risposta all'interpellanza del Consigliere Signora PERRUCHON Vedova CHANOUX, comunica quanto segue:

"È stata fatta al Consiglio precedente una relazione sulla fontina, relazione in parte inesatta ed incompleta, direi di parte. Non è mia intenzione ritornare sopra; voglio solo esporre i fatti che si riferiscono alla richiesta per il riconoscimento della denominazione d'origine "Fontina".

La legge 10-4-1954 n. 125 sulla "Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi", a cui gli Onorevoli Farinet, Marenghi e Di Pietro hanno validamente collaborato per la fontina, dice all'articolo 3:

"Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto con il Ministro per l'Industria e il Commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonché le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.

Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonché le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.

La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuerà ogni cinque anni, con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo".

La menzionata legge all'articolo 4 dice:

"È costituito presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste il Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, di un funzionario nominato dal Ministro per l'Industria e Commercio, e di un funzionario nominato dal Ministro per il Commercio con l'estero, di otto esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, sentite per tre di essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura, per altri tre le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre organizzazioni interessate.

Il Presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto col Ministro per l'Industria e il Commercio".

L'art. 5 della predetta legge dice:

"Spetta al Comitato Nazionale di:

a) esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 3;

b) promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della presente legge; (Omissis)"

e, all'ultimo capoverso:

"Le deliberazioni del Comitato di cui alla lettera A e B del presente articolo dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che debbono essere presentati al Ministero per l'Agricoltura e le Foreste entro trenta giorni dalla data della pubblicazione".

L'art. 8 della predetta legge dice:

"L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purché esso:

1) - comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre tre anni abbiano raggiunto sul mercato per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2) - sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3) - garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'Industria e Commercio.

Qualsiasi modificazione dello Statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'Industria e Commercio".

Il Comitato venne nominato con Decreto Ministeriale il 14 luglio 1954.

L'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Valle d'Aosta aveva incaricato l'Ispettore Agrario, Dr. Reggio, delle ricerche necessarie a documentare la richiesta per ottenere il riconoscimento della denominazione "fontina" come denominazione di origine per il formaggio tipico fabbricato nei nostri alpeggi e nelle latterie turnarie.

La documentazione venne completata per la fine giugno 1954 e trasmessa al Ministero per l'Agricoltura con nota 14 settembre 1954 n. 3236/6 di protocollo.

Il 15 ottobre 1954 si inviava al Ministero la seguente lettera:

"Si fa seguito alle note 3236/6 del 28-9-1954 e n. 3236/6 del 13-10-1954, con le quali si trasmettevano le domande tendenti ad ottenere il riconoscimento di cui all'oggetto e dirette a codesto On.le Ministero - rispettivamente alle Direzioni Generali della Produzione Agricola e della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli.

Questo Assessorato, nell'intento di chiarire eventuali difficoltà che potessero sorgere, nonché di illustrare particolari aspetti inerenti al riconoscimento giuridico della denominazione di cui trattasi, e con l'intendimento di fornire al Comitato previsto dall'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, tutti gli elementi atti a presentare un quadro esauriente e completo del problema, rivolge formale istanza al fine di essere sentito in sede di esame della domanda da parte del Comitato per la Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Qualora la richiesta trovi favorevole accoglimento, si provvederà a nominare un proprio rappresentante qualificato e questo Assessorato si terrà a disposizione del Comitato e di codesto On.le Ministero.

Fiduciosi di un benevolo accoglimento della presente domanda, si ringrazia e si porgono distinti saluti".

Il Ministero rispondeva in data 10 novembre 1954, n. 61042/VI°, quanto segue:

"In riscontro alla nota sopraindicata, si comunica che il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è venuto nella determinazione di sentire il rappresentante di codesto Assessorato sul problema della "Fontina" nella riunione che si terrà in data che lo scrivente si riserva di precisare successivamente".

Testo del telegramma 16-1-1955:

" N. 641 Comitato nazionale Formaggi sua riunione ventuno corrente esaminerà domanda presentata codesta Regione per riconoscimento denominazione origine formaggio fontina e passaggio in allegato a convenzione presa punto. Qualora codesta Regione credesse illustrare verbalmente termini domandati relativa documentazione virgola potrà essere ascoltata stesso giorno ore dodici Ministro agricoltura MEDICI".

Testo del telegramma 18-1-1955:

"N. 193 ComunicoLe virgola come d'accordo Ministero Agricoltura virgola et rinvio decisione Fontina at prossima riunione Dott. Ferri Segretario Commissione Agricoltura".

L'esame del problema della fontina venne poi fissato per la riunione del 15 febbraio (ore 10), a cui intervennero il sottoscritto, il Presidente del Consorzio Produttori Fontina ed il Dott. Reggio.

Il giorno prima vennero presi contatti con i vari funzionari del Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e Commercio e del Commercio estero, nonché con il rappresentante dell'Associazione Italiana Lattiero-Casearia.

Abbiamo avuto l'impressione che i funzionari fossero favorevoli ad accogliere la nostra richiesta; non altrettanto favorevole ci apparve il rappresentante dell'Associazione latte.

Nella mattina del 15 febbraio, il Comitato ha esaminato e discusso la nostra richiesta sulla fontina, non in nostra presenza, e, finita la discussione, ci ha chiamati. Il Presidente del Comitato ci ha dichiarato che il Comitato aveva esaminato favorevolmente la nostra richiesta dal punto di vista tecnico e non da quello economico; ci ha dato lettura dello standard da noi proposto ed accettato, ci ha chiesto la determinazione della zona di produzione.

Alla nostra risposta che la zona doveva corrispondere a quella della Regione, dopo osservazione di alcuni membri del Comitato, egli ha ritenuto fosse meglio indicare il nome di tutti i Comuni interessati; abbiamo promesso di farlo al più presto, e ciò venne fatto appena rientrati in Aosta.

Congedandoci, il Presidente, il quale evidentemente non poteva comunicarci la decisione del Comitato, ci ha detto: "Spetta al Ministero di decidere".

Il deliberato del Comitato non è ancora stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" secondo le prescrizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge 10 aprile 1954 n. 125, che permette agli interessati di presentare al Ministero dell'Agricoltura eventuali istanze o controdeduzioni entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Non si può, quindi, sapere ufficialmente la decisione del Comitato fino a che il suo deliberato non sia stato pubblicato.

Ci sono elementi per affermare ufficiosamente che le richieste della Regione sono state accolte, perché ben documentate.

Comunque, posso assicurare il Consiglio che il problema sarà tenuto presente e che il suo sviluppo verrà seguito attentamente".

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Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare que la réponse donnée par Monsieur l'Assesseur Arbaney ne l'a pas tout-à-fait satisfaite, car ce sont des choses encore vagues, dont on ne peut être sûrs. Elle demande s'il y a quelque document qui prouve l'existence de quelque chose de concret. Elle remarque qu'elle s'attendait à ce que la question fût définie et elle exprime son étonnement qu'il n'en soit pas ainsi.

Sur demande de Monsieur le Président Pareyson, si elle entend transformer en motion son interpellation, ou faire tout simplement des recommandations, le Conseiller Madame Perruchon Veuve Chanoux précise qu'elle entend seulement recommander que l'on suive de très près cette question qui est très importante pour la Vallée d'Aoste.

Le Président, Monsieur PAREYSON, exprime l'avis que, d'après le rapport fait par l'Assesseur Monsieur Arbaney, Madame Perruchon Veuve Chanoux ait eu les éclaircissements qu'elle avait requis.

L'Assesseur, Monsieur ARBANEY, estime que peut-être Madame Perruchon Veuve Chanoux n'a pas fait attention au dernier alinéa de l'article 5 de la loi 10-4-1954 n. 125, dont il donne lecture:

"Le deliberazioni del Comitato di cui alla lettera A e B del presente articolo dovranno essere pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che debbono essere presentati al Ministero per l'Agricoltura e le Foreste entro trenta giorni dalla data della pubblicazione".

Osserva che, a tutt'oggi, le deliberazioni del Comitato non sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per eventuali istanze e controdeduzioni, che possono essere presentate al Ministero per l'Agricoltura e le Foreste entro il suddetto termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX communique que ce qui l'étonne c'est le fait que les journaux avaient annoncé depuis longtemps que la question était définie.

Le Président, Monsieur PAREYSON, fait remarquer à Madame Perruchon Veuve Chanoux qu'elle doit déclarer si elle est satisfaite ou si elle entend transformer en motion son interpellation.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare de ne pas être satisfaite et de transformer son interpellation en motion.

Le Président, Monsieur PAREYSON, l'informe que, dans ce cas, elle devra présenter la motion par écrit.

Il Consiglio prende atto.

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