Objet du Conseil n. 142 du 9 décembre 1954 - Verbale
OGGETTO N. 142/54 - CONVALIDA ELEZIONI - RICORSI - DECISIONI.
Il Presidente, NORAT, comunica che, prima di procedere alla convalida della elezione dei Consiglieri proclamati eletti il 17 novembre 1954 dal Presidente dell'Ufficio centrale elettorale costituito presso il Tribunale di Aosta, occorre esaminare i ricorsi pervenuti alla Segreteria del Consiglio regionale, a' sensi dell'articolo 15 del Decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, e della Legge 26 settembre 1954, n. 863.
Invita, quindi, il Consigliere Segretario, Sig. Duguet, a dare lettura dei ricorsi stessi.
Si dà atto che il Consigliere Segretario, Sig. Duguet, dà lettura al Consiglio del seguente ricorso, a firma del Signor Rosset Vittorio, in data 7 dicembre 1954, concernente le operazioni elettorali di scrutinio presso la 18a sezione, di Aosta:
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Onorevole Ufficio Centrale Circoscrizionale per la rinnovazione del Consiglio della Valle d'Aosta
Onorevole Consiglio regionale della Valle d'Aosta
AOSTA
Il sottoscritto ROSSET Vittorio fu Paolo, residente in Aosta, Via Abate Gorret n. 8, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Aosta, Sezione 2a,
espone:
Nelle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede elettorali relative alla consultazione celebratasi in Valle addì 14 novembre 1954, l'Ufficio Elettorale della XVIIIa Sezione della Città di Aosta è incorso, ad avviso dell'esponente, in erronee decisioni, in ordine al pronunciato annullamento di voti preferenziali.
Emergeva infatti dallo spoglio delle schede che numero 14 circa di queste portavano indicazione specifica di voto di lista sul contrassegno della lista n. 2 ed altra indicazione di voto preferenziale a fianco del nominativo del candidato Avv. Severino Caveri, tracciata nella apposita casella riservata alle designazioni preferenziali.
L'Ufficio di Sezione, non si comprende in base a quale criterio o disposto legislativo, riteneva come votati i restanti ventiquattro candidati della lista contrassegnata ed escluso l'Avv. Caveri.
Siffatta decisione è evidentemente erronea e contraria allo spirito ed alla dizione della legge in materia, nonché alle comuni interpretazioni della stessa.
Il contrassegno di voto preferenziale apposto in aggiunta a quello di lista non pare potersi interpretare come apposto artificiosamente, quale diretto alla identificazione del votante, poiché un qualsiasi voto preferenziale a candidato di altra lista potrebbe egualmente raggiungere lo scopo, senza incorrere nell'alea di nullità della scheda votata.
Se l'esame della scheda deve essere indirizzato ad interpretare, per quanto possibile, la volontà dell'elettore, nella sua espressione di voto, si deve indubbiamente convenire che l'elettore che contrassegnò, oltre al voto di lista, un candidato della stessa, nell'apposito spazio riservato ai voti preferenziali individuali, ciò fece nell'evidente intento di segnalare quasi una personale attestazione di fiducia a quel determinato candidato e non certo per escludere il candidato stesso, anche se con tale procedimento commise un equivoco.
L'Ufficio Elettorale di Sezione giunse invece al risultato diametralmente opposto, in quanto depennò proprio il nominativo di quel candidato che l'elettore aveva voluto in particolar modo segnalare.
Se si tenga presente che la legge dichiara "inefficaci" le designazioni preferenziali di candidati di altre liste, ove non si sia proceduto alla cancellazione di equivalente numero di candidati della lista votata, se ne deve, a maggior ragione, dedurre che inefficace è altresì il voto preferenziale segnato sulla lista, già votata in blocco.
Si aggiunge che presso altre sezioni elettorali cittadine si è verificato ipotesi consimile a quella sopra segnalata. Nella più parte dei casi il voto preferenziale venne ritenuto inefficace. In talune sezioni invece si ritenne come non apposto il segno di lista e validi vennero invece ritenuti i voti preferenziali singolarmente indicati.
In nessun caso il voto preferenziale venne annullato, cioè considerato quale cancellatura del nominativo del candidato. Nessuna scheda recante indicazioni consimili venne dichiarata nulla.
Comunque, se si sarebbe potuto discutere su una decisione di nullità della scheda, altrettanto non è possibile, in merito alla decisione adottata, che non riposa su alcun criterio, nulla consentendo di interpretare come cancellatura un segno di voto preferenziale, apposto nella casella specificamente riservata proprio ai voti preferenziali.
Premesso quanto sopra, il sottoscritto rivolge formale
ISTANZA
perché - quale Organo investito della cognizione e decisione del reclamo - l'On. Consiglio regionale, esaminati i verbali redatti in sede di spoglio e scrutinio dall'Ufficio Elettorale della Sezione 18a della Città di Aosta, nonché le schede della cui impugnativa si tratta, voglia rettificare le decisioni dell'Ufficio stesso, nel senso sopra espresso, di ritenere votata l'intera lista ed inefficace il voto preferenziale, conseguentemente disponendo per la rettifica dello scrutinio generale e gli spostamenti di graduatoria che ne dovessero risultare, sia ai fini della graduatoria stessa che della attribuzione dei Seggi ai candidati utilmente collocati.
Aosta, 7 dicembre 1954.
F.to ROSSET Vittorio
Presentalo in Cancelleria oggi 7-12-1954.
IL CANCELLIERE Firma illeggibile
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Si dà atto che il Consigliere Segretario dà, quindi, lettura del seguente ricorso in data 19 novembre 1954, a firma del Sig. Pietro Fosson, Per. Ind., avverso la elezione a Consigliere regionale del Prof. Barone Luigi:
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Onorevole
UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER LA RINNOVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA,
Onorevole
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il sottoscritto, FOSSON Pietro fu Giocondo, perito industriale, residente in Aosta,
espone:
in data 17 corrente il Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sulle risultanze della consultazione elettorale ivi celebratasi il 14 novembre decorso, proclamava la elezione a Consigliere regionale dei trentacinque candidati che, nella consultazione ricordata, riportarono maggior numero di voti.
Alla posizione n. 33 della graduatoria formata dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale, figura il nominativo del Prof. BARONE Luigi, insegnante presso la Scuola di Avviamento Professionale di Verrès, ivi residente.
Il ricorrente si permette di segnalare che l'anzidetto proclamato, quale insegnante dipendente della Sovraintendenza agli Studi della Valle di Aosta - Assessorato della Pubblica Istruzione - percepisce dalla locale Amministrazione regionale, stipendi, assegni ed emolumenti in dipendenza dell'impiego ricoperto, eppertanto non risulta eleggibile alla carica di Consigliere regionale, a' sensi del disposto di cui all'art. 6, lett. e) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949 n. 2, richiamato dalla successiva legge 26-IX-1954 n. 363.
Conseguentemente il ricorrente rivolge formale
istanza
perché l'organo designato alla convalida delle elezioni, assunte - ove occorrano - d'ufficio informative sulle circostanze di fatto sopra esposte, dichiari nulla la elezione ci Consigliere regionale conseguita dal Prof. Barone Luigi e conseguentemente provveda in conformità al disposto dell'articolo 15 del sopracitato Decreto Presidenziale, in ordine alla attribuzione del seggio.
Aosta, li 19-11-1954.
F.to Pietro Fosson
Pietro Fosson - Via Consolata, 4 - AOSTA P.S. - Si allega n. 1 dichiarazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione in data 18 novembre 1954.
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SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA VALLE D'AOSTA
SURINTENDANCE DES ECOLES DE LA VALLEE D'AOSTE
Prot. n. 5840
L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Visti gli atti d'ufficio;
DICHIARA
che il Prof. BARONE LUIGI presta servizio quale insegnante fuori ruolo presso la Scuola di Avviamento Professionale di Verrès e percepisce regolare stipendio.
Si rilascia la presente dichiarazione a richiesta del Geom. Augusto Valleise, per gli usi consentiti dalla Legge.
Aosta, li 18 novembre 1954.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione
F.to Prof. M. Ida Viglino
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Il Presidente, NORAT, comunica che vi sono due altri ricorsi avverso la convalida della elezione a Consigliere del Prof. Barone, di cui uno a firma del Sig. Rosset Vittorio e l'altro a firma del Sig. Therivel Adolfo, ricorsi che riportano integralmente l'esposto precedente del Sig. Pietro Fosson Per. Ind.
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Onorevole
UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER LA RINNOVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.
Onorevole
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Il Sottoscritto VITTORIO FOSSON P.I. residente in Aosta
espone
In data 17 corrente il Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sulle risultanze della Consultazione elettorale ivi celebratasi il 14 novembre decorso, proclamava la elezione a Consigliere regionale dei trentacinque candidati che, nella consultazione ricordata, riportarono maggior numero di voti.
Alla posizione n. 33 della graduatoria formata dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale, figura il nominativo del Prof. Barone Luigi, insegnante presso la Scuola di Avviamento Professionale di Verrès, ivi residente.
Il ricorrente si permette di segnalare che l'anzidetto proclamato, quale insegnante dipendente dalla Sovrintendenza agli Studi della Valle d'Aosta - Assessorato alla Pubblica Istruzione - percepisce, dalla locale Amministrazione regionale, stipendi, assegni ed emolumenti, in dipendenza dell'impiego ricoperto, eppertanto non risulta eleggibile alla carica di Consigliere regionale a' sensi del disposto di cui all'articolo 6 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8-1-1949 n. 2 richiamato dalla successiva legge 26-IX-1954 n. 363.
Conseguentemente il ricorrente rivolge formale
istanza
perché l'Organo designato alla convalida dell'elezione, assunte - ove occorrano - d'Ufficio informative sulle circostanze di fatto sopra esposte, dichiari nulla la elezione a Consigliere regionale conseguita dal Prof. Barone Luigi e conseguentemente provveda in conformità al disposto dell'art. 15 del sopracitato Decreto Presidenziale, in ordine alla attribuzione del seggio.
Si allega: n. 1 dichiarazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione in data 4 dicembre 1954.
Aosta, li 4 dicembre 1954.
F.to Rosset Vittorio - residente in Aosta - Via A. Gorret n. 8
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Divisione Pubblica Istruzione
L'Assessore
Prot. n. 5902 Aosta, li 23 novembre 1954
L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Visti gli atti d'ufficio;
DICHIARA
1°) che il Professore Barone Luigi fu Giuseppe e di Gagliardini Rosa, nato a Verrès il 5-3-1916, insegnante presso la Scuola di Avviamento Professionale di Verrès negli anni scolastici dal 1945-46 al 1953-54 è stato nominato dall'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, con decreto in data 21 settembre 1954 n. 2301, professore incaricato di materie letterarie presso la stessa Scuola di Avviamento Professionale di Verrès per l'anno scolastico 1954-55;
2°) che il Prof. Barone Luigi, tuttora in servizio, è stato retribuito dalla Regione con decorrenza 1° ottobre 1954 ed ha percepito dalla Regione i seguenti assegni per l'intero mese di ottobre 1954:
- retribuzione L. 37.679
- premio di presenza L. 1.966
- compenso "una tantum" L. 25.000
(deliberazione di Giunta n. 2036 in data 27-10-1954)
3°) che per il pagamento della retribuzione relativa al mese di novembre è in corso di liquidazione a favore del Prof. Barone Luigi la somma di L. 37.679 per l'intero mese di novembre.
La presente è rilasciata (omissis) per gli usi consentiti dalla legge.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione
F.to Dr. M. Ida Viglino
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Onorevole
UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER LA RINNOVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.
Onorevole
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Il sottoscritto THERIVEL Adolfo fu Agostino residente in St. Christophe, frazione Senin,
espone:
In data 17 novembre 1954, il Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sulle risultanze della consultazione elettorale ivi celebratasi il 14 novembre decorso, proclamava la elezione a Consigliere regionale dei 35 candidati che, nella consultazione ricordata, riportarono maggior numero di voti.
Alla posizione n. 33 della graduatoria formata dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale, figura il nominativo del Prof. Barone Luigi, insegnante presso la Scuola di Avviamento Professionale di Verrès, ivi residente.
Il ricorrente si permette di segnalare che l'anzidetto proclamato, quale insegnante dipendente dalla Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta - Assessorato alla Pubblica Istruzione - percepisce dalla locale Amministrazione regionale stipendi, assegni ed emolumenti, in dipendenza dell'impiego ricoperto, eppertanto non risulta eleggibile alla carica di Consigliere regionale a' sensi del disposto di cui all'art. 6 lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 8-1-1949 n. 2, richiamato dalla successiva legge 26-IX-1954, n. 363.
Conseguentemente, il ricorrente rivolge formale
istanza
perché l'Organo designato alla convalida dell'elezione, assunte - ove occorra - d'Ufficio informative sulla circostanza di fatto sovresposta, dichiari nulla la elezione a Consigliere regionale conseguita dal Prof. Barone Luigi e conseguentemente provveda, in conformità al disposto dell'art. 15 del sopracitato decreto Presidenziale, in ordine alla attribuzione del seggio.
Si allega n. una dichiarazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione in data 6 dicembre 1954.
Aosta, li 6 dicembre 1954.
F.to Therivel Adolfo fu Agostino
NOTIFICA
Aosta, li 6 dicembre 1954.
Io Guglielmo Marchetti, Uff. Giud. del Tribunale di Aosta ho, oggi, per la legale conoscenza, notificato il precedente atto alla Segreteria del Consiglio della Valle d'Aosta previa consegna di copia fattane a mano al Segretario Dott. Brunod Enrico autorizzato a ricevere gli atti notificandi.
F.to ILLEGGIBILE
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Prot. n. 6167
L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Visti gli atti d'Ufficio;
DICHIARA
1°) che il Prof. Barone Luigi fu Giuseppe e di Gagliardini Rosa, nato a Verrès il 5 marzo 1916, insegnante presso la Scuola di Avviamento Professionale di Verrès negli anni scolastici dal 1945-1946 al 1953-1954, è stato nominato dall'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, con decreto in data 21 settembre 1954, n. 2301, professore incaricato di materie letterarie presso la stessa Scuola di Avviamento Professionale di Verrès per l'anno scolastico 1954-1955;
2°) che il Prof. Barone Luigi, tuttora in servizio, è stato retribuito con decorrenza 1° ottobre 1954 ed ha percepito dalla Regione seguenti assegni:
a) per il mese di ottobre 1954:
Retribuzione L. 37.679.
indennità di presenza L. 1.966
Compenso "una tantum" L. 25.000
(deliberazione di Giunta n. 2036 in data 27-10-1954)
b) per il mese di novembre 1954:
Retribuzione L. 37.679.
La presente è rilasciata a richiesta del Sig. Thérivel Adolfo per gli usi consentiti dalla Legge.
Aosta, 6 dicembre 1954.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione
F.to Prof.ssa M. Ida Viglino
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Il Consigliere Signora PERRUCHON M. Celeste, Ved. Not. Chanoux, osserva che, per errore materiale di copia, l'esposto a firma di Rosset Vittorio riporta le parole "Il sottoscritto Vittorio Fosson Per. Ind." anziché le parole "Il sottoscritto Vittorio Rosset".
Il Presidente, NORAT, preso atto della precisazione e considerato che i reclami a firma del Sig. Rosset Vittorio e a firma di Thérivel Adolfo concernono lo stesso reclamo oggetto dell'esposto del Sig. Fosson Per. Ind. Pietro, dà come letti i ricorsi stessi, previo benestare del Consiglio.
Dichiara, quindi, aperta la discussione sui predetti ricorsi.
Il Consigliere BONDAZ rileva che il primo ricorso, di cui è stata data lettura, concerne le verifica dello scrutinio della sezione elettorale 18a della città di Aosta e, conseguentemente, l'eventuale modificazione della graduatoria dei candidati a Consigliere regionale, per cui ritiene che l'esame di detto ricorso non possa essere abbinato a quello degli altri tre ricorsi concernenti la impugnata elezione a Consigliere del Professor Barone.
In merito al primo ricorso, - che, a parer suo, riguarda materia di carattere precedurale -, pone in rilievo che le proteste, le contestazioni e i reclami fatti dagli scrutatori delle singole Sezioni elettorali in sede di scrutinio debbono essere menzionati nel processo verbale sottoscritto dal Presidente del seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, processo verbale di cui un esemplare viene depositato alla Segreteria del Consiglio regionale, per l'eventuale esame da parte del Consiglio regionale in sede di convalida della elezione dei Consiglieri regionali proclamati eletti.
Precisa che la procedura delle operazioni di scrutinio è regolata dall'articolo 46 e dall'articolo 50 del Decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, ed osserva di non aver rilevato, durante la lettura del ricorso del Signor Rosset, alcun accenno alla menzione di reclami e di contestazioni di voti nel processo verbale redatto dalla 18a Sezione elettorale, di Aosta.
Il Consigliere Signora PERRUCHON, Vedova Notaio Chanoux, comunica di ritenere che lo scrutatore rappresentante l'Union Valdôtaine nel seggio elettorale abbia fatto i rilievi del caso al Presidente del Seggio.
Il Consigliere BONDAZ rileva l'opportunità che il Consiglio prenda visione del verbale per accertare se nel verbale stesso sia stata fatta menzione di eventuali rilievi o contestazioni di voti in sede di scrutinio.
Il Consigliere PASQUALI propone che, in attesa del verbale di cui si tratta, il Consiglio esamini i ricorsi contro la convalida della elezione a Consigliere del Professor Barone Luigi.
Si dà atto che, su invito del Presidente, il Consiglio procede all'esame dei ricorsi presentati dai Signori Fosson Per. Ind. Pietro, Rosset Vittorio e Thérivel Adolfo.
Il Consigliere CHABOD Renato premette di parlare a nome di tutti i Consiglieri dei gruppi della sinistra, e non soltanto a nome dei Consiglieri del suo gruppo, in merito al secondo ricorso, - oggetto di tre distinti esposti -, alla discussione del quale poteva anche sembrare che i Consiglieri della sinistra avrebbero dovuto astenersi dal prendere parte, trattandosi di un ricorso contro la convalida della elezione di un Consigliere appartenente alla lista delle sinistre.
Comunica che essi hanno ritenuto, invece, che fosse loro preciso dovere di prendere parte alla discussione e di manifestare chiaramente il loro punto di vista, in quanto il secondo reclamo riguarda anche questioni di principio.
Informa che un candidato di sinistra aveva presentato un reclamo ad un seggio elettorale per una questione analoga a quella oggetto del primo ricorso, di cui è stata data lettura al Consiglio. Precisa, peraltro, che i Consiglieri della sinistra non insistono su tale reclamo, sebbene sia stato presentato tempestivamente al seggio e sebbene l'accoglimento di quel reclamo potrebbe risolvere ogni contestazione aumentando i voti a loro favore, per cui il decimo seggio al Consiglio regionale verrebbe a spettare ai gruppi della sinistra.
Ribadisce che detto reclamo concerneva una questione analoga a quella del primo ricorso, con la differenza che il Presidente del seggio aveva annullato le schede. Fa presente che l'annullamento è stato arbitrario, ma che, ciò nonostante, non involgendo tale reclamo una questione di principio, essi non insistono sul reclamo stesso, perché il suo accoglimento toglierebbe al Consiglio la soddisfazione di avere fra i Consiglieri la Signora Chanoux.
Non aggiunge altro al riguardo, poiché, non intende fare della retorica.
Dichiara che sul secondo reclamo i Consiglieri della sinistra manifestano chiaramente il loro pensiero.
Sottolinea che all'articolo 6, lettera e), del Decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, richiamato nel ricorso in esame, è detto che non sono eleggibili a Consigliere regionale:
"coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza' nonché gli Amministratori di tali Enti, Istituti od aziende".
Pone in rilievo che nel ricorso si sostiene, in sostanza, che si dovrebbe interpretare letteralmente detta disposizione e, quindi, si dice che, avuto riguardo alla situazione di fatto, cioè considerato che i Professori percepiscono lo stipendio dalla Regione, i Professori sono ineleggibili.
Dichiara di contestare una tale interpretazione letterale della legge per i motivi seguenti: se si dovesse guardare alla consegna materiale dello stipendio si constaterebbe che la consegna dello stipendio viene fatta dalla Cassa di Risparmio o dalla Banca di Italia, non dalla Regione. Osserva che qualcuno potrebbe dire che il suo ragionamento è puerile, perché la Cassa di Risparmio, oppure la Banca d'Italia, paga per delega della Regione ed è un semplice strumento di esecuzione. Osserva che, se cosi è, ciò dimostra che bisogna interpretare il predetto articolo 6 in altro modo, cioè che bisogna tener conto di un altro elemento: poiché la Regione è un Ente giuridico, il pagamento dello stipendio o del salario deve avvenire in forza di un rapporto giuridico di dipendenza dei professori con la Regione; se c'è soltanto un rapporto di fatto e manca il rapporto giuridico, non vi è dipendenza.
Per quanto riguarda l'interpretazione del predetto articolo, rileva che l'aver stabilito una causa di ineleggibilità significa avere emanato una norma restrittiva limitativa del diritto del cittadino; rileva, inoltre, che l'articolo 14 delle disposizioni preliminari del Codice Civile stabilisce che tutte le norme di diritto singolare restrittive debbono essere interpretate restrittivamente.
Rammenta che il Decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, dispone, all'articolo 2, che, salvo quanto diversamente disposto dal decreto stesso, per l'elezione dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del T. U. approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei Deputati.
Pone in rilievo che, a' sensi ed in forza di tale decreto presidenziale, i dipendenti statali sono eleggibili a Deputato e Senatore. tranne nel caso in cui esercitino specifiche funzioni che li rendano ineleggibili (oltre i Deputati e Consiglieri regionali, il Capo ed il Vice Capo della polizia, gli alti Commissari, i magistrati che non si trovino in aspettativa, i Prefetti, ecc.)
Rileva che non vi è nessuna norma che escluda i professori e che la Camera si onora di avere nelle sue file insigni professori ed altri dipendenti statali. Precisa che, da quanto sopra, risulta che il concetto generale non contempla l'ineleggibilità per i professori.
Sottolinea che, nel caso della Regione Autonoma della Valle di Aosta, si è posto un maggior freno con le disposizioni dell'articolo 6 del Decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, disposizioni che devono però intendersi in senso restrittivo e strettamente giuridico, avuto riguardo alla situazione di diritto e non a quella di fatto.
Dichiara che i Consiglieri della sinistra sostengono che nel caso specifico dei professori di scuola media, in linea di diritto, la loro dipendenza nei confronti della Regione non esiste.
Rileva che tale dipendenza esisteva fra il settembre 1945 ed il 31 gennaio 1948, perché l'articolo 18 del decreto del 7 settembre 1945, n. 545, istitutivo dell'autonomia, diceva testualmente, nell'ultimo comma: "Gli insegnanti delle scuole elementari e medie sono nominati dal Consiglio della Valle. Gli uni e gli altri devono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello Stato; gli insegnanti delle scuole medie devono avere conseguito l'idoneità in un concorso generale delle scuole medie dello Stato".
Osserva che tale decreto fissava il principio che gli insegnanti delle scuole elementari e medie della Valle d'Aosta dovevano essere nominati dalla Regione e dipendevano dalla Regione e fa presente che, in esecuzione di tale legge, si è emanato il famoso decreto legislativo C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365, il quale inizia in questi termini:
"Il Capo Provvisorio dello Stato:
Visti gli articoli 12, n. 4, 13 e 18 del Decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, recante l'ordinamento amministrativo della Valle di Aosta, ecc., ecc.;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il Tesoro e per la Pubblica Istruzione;
ha sanzionato e promulga
Art. 1 - Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta, passano alle dipendenze dell'Amministrazione della Valle d'Aosta".
Precisa che tale norma è rimasta però, in vigore soltanto fino al 31 gennaio 1948 e, a tal riguardo, informa che i Sindacati della scuola hanno diffuso una risposta data dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Scalfaro, nella quale si dice chiaramente che il decreto legislativo dell'11 novembre 1946 deve ormai considerarsi abrogato dalle diverse norme dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948.
Osserva che alla precisazione dell'On. Scalfaro si può aggiungere una considerazione che, a suo avviso, è ancora più decisiva e, cioè, la seguente: il decreto legislativo dell'11 novembre 1946, n. 365, è decaduto, perché detto decreto non era altro che una norma di attuazione del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545 che, a sua volta, all'articolo 18, diceva che, nella Regione Autonoma della Valle di Aosta, gli insegnanti sono nominati dalla Regione e dipendono dalla stessa. Ma l'ultimo articolo (art. 23) di tale decreto n. 545 diceva però testualmente: "Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, ecc.": ora, l'Assemblea Costituente ha modificato la disposizione dell'articolo 18, poiché l'articolo 40 dello Statuto regionale non riporta più integralmente tale disposizione; ritiene, quindi, che il decreto legislativo del 1946 sia decaduto, perché è decaduto il decreto legislativo del 1945, che ne costituiva il presupposto.
Precisa che il nocciolo della questione sta in questo: l'articolo 18 - ultimo comma del predetto decreto - diceva chiaramente: "Gli insegnanti delle scuole elementari e medie sono nominati dal Consiglio della Valle, ecc.".
Ora, nello Statuto, le norme dell'articolo 18 del decreto legislativo sono suddivise negli articoli 39 e 40, ma con delle modificazioni, cioè si è soppresso l'ultimo comma e si è modificato il primo comma dell'articolo 18, che diceva: "Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle ecc"; infatti l'articolo 39 dello Statuto dice: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, ecc." ed il successivo articolo 40 non riporta più l'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 545.
Fa presente che, nello Statuto, vi sono altri due articoli (2 e 3) che devono essere esaminati.
Pone in rilievo che l'articolo 2 stabilisce che la Regione ha una potestà legislativa primaria in materia di istruzione tecnico-professionale (lettera r), il che significa che le scuole tecniche e professionali dipendono direttamente dalla Regione, alla quale compete legiferare in tale materia, stabilire i programmi di dette scuole, ecc.
Sottolinea che il successivo articolo 3 stabilisce, invece, che la Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media, il che costituisce una distinzione fra le scuole che dipendono direttamente dalla Regione, per le quali la stessa ha potestà legislativa primaria, e le scuole per le quali essa ha potestà legislativa sussidiaria.
Rileva che vi è, però, un altro inconveniente e cioè che, sino ad oggi, nessuna legge regionale è stata emanata in materia scolastica a' sensi dell'articolo 2 (con potestà primaria) o 3 (con potestà sussidiaria) dello Statuto. Osserva che il decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, che già aveva vigore, è ormai decaduto per quanto sopra detto.
Fa presente che vi è l'articolo 51 dello Statuto che dice: "Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato".
Riconosce che ciò non è consolante, né può far piacere a coloro che vibrano di sentimenti autonomisti, come non fa piacere a lui stesso, ma sta di fatto che, purtroppo, si è ancora allo stesso punto in cui ci si trovava al 31 gennaio 1948.
Osserva che non avevano torto, quindi, i candidati del gruppo della sinistra quando lamentavano che, nella materia concernente le scuole, non si era provveduto ad emanare leggi regionali, il che non toglie, però, che, constatata la situazione, si debba provvedere. Rivolge preghiera, a questo proposito, al Presidente dell'adunanza, affinché la Presidenza nominanda sottoponga all'esame del Consiglio, nella prossima tornata, una proposta di legge regionale da approvarsi e da emanarsi a' sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 dello Statuto regionale (potestà normativa primaria e sussidiaria).
Si richiama a quanto già detto all'inizio e precisa che è questione di programmi e di impostazione; afferma che è indubbio che le scuole di cui all'articolo 2 dello Statuto dipendono direttamente dalla Regione, mentre per le scuole previste all'articolo 3 dipenderà dalla impostazione che si vorrà dare al problema. Dichiara, quindi, quanto segue:
"Si potrebbe cercare di forzare e dire che, siccome abbiamo la potestà legislativa sussidiaria, compete a noi dare il "placet" "l'exequatur" per le nomine; oppure si potrebbe dire che siamo favorevoli ai ruoli nazionali, il che è uno dei punti del nostro programma che, se non sbaglio, è anche il vostro, poiché il Consigliere Nicco Giulio ha detto che "il vostro programma altro non è che il nostro".
Chiede al gruppo consiliare della maggioranza e, in particolare, al più qualificato dei Consiglieri, il Prof. Berthet, se intenda fare attuare i ruoli nazionali ed osserva che, se così fosse, il Professor Barone sarebbe certo eleggibile.
Precisa che vi è, però, un altro punto sul quale deve essere illuminato e per punto sul quale deve essere illuminato e per cui ricorre al Prof. Berthet. Comunica di aver sentito dire che la Scuola presso la quale insegna il Prof. Barone non sarebbe una scuola media, ma una scuola di avviamento professionale, che rientrerebbe fra le scuole di cui all'articolo 2 dello Statuto; se cosi fosse, bisognerebbe dire che il Professor Barone è ineleggibile.
Aggiunge che gli è stato ancora riferito che il Professor Barone non sarebbe insegnante di ruolo, ma insegnante incaricato e questo suo incarico verrebbe conferito secondo una facoltà discrezionale dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Precisa quindi che, in sostanza, rivolge le seguenti tre domande al gruppo consiliare della maggioranza:
1°) intendete realizzare i ruoli nazionali?
2°) la scuola presso la quale insegna il Professor Barone è una scuola media oppure una scuola di avviamento compresa fra quelle previste all'articolo 2 dello Statuto?
3°) il Professor Barone è insegnante di ruolo oppure discrezionalmente incaricato dalla Regione?
Dichiara che, in base alle risposte che verranno date dal gruppo consiliare della maggioranza, si potrà giungere a una decisione piuttosto che all'altra.
Sempre a nome dei Consiglieri della sinistra, fa presente che intende rivolgere un'ultima preghiera al Presidente del Consiglio e, più ancora, al Parlamento Italiano, cioè la seguente: "chiediamo che quando si approverà la nuova legge elettorale per la Valle d'Aosta, - per la quale ci auguriamo sia adottato il sistema proporzionale, affinché non si verifichi più quanto è successo e perché, soprattutto, non si trasformi una lotta elettorale amministrativa in una guerra ideologica e non si qualifichino più i candidati della sinistra come figli di satanasso -, quando dunque si farà questa nuova legge elettorale, anziché adottare le forme letterali usate nel decreto legislativo presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, che richiedono una interpretazione letterale e logica e, quindi, restrittiva, si stili la legge in forma chiara e netta e si precisi, come nella legge elettorale per la elezione della Camera dei Deputati, quali sono le varie categorie di persone che sono ineleggibili a Consigliere regionale, in maniera che tutti lo sappiano prima e non sembri poi che qualcuno voglia interpretare la legge in un senso piuttosto che in un altro".
Precisa che tale preghiera è rivolta in modo particolare al Parlamento.
Il Consigliere PASQUALI rileva che il Consigliere Chabod Renato ha fatto una dotta disquisizione che, effettivamente, dovrebbe far riflettere e riconoscere che, indubbiamente, molte delle sue considerazioni hanno una reale portata pratica. Osserva, però, che il. Consigliere Chabod Renato ha dovuto lui stesso riconoscere che il caso non è cosi evidente come potrebbe sembrare e che, quindi, va considerato in un quadro di ordine generale più ampio.
Ritiene che il Consiglio, per orientarsi nella sua decisione, debba riferirsi alla prima considerazione fatta dal Consigliere Chabod Renato, secondo la quale le norme restrittive non vanno interpretate in un modo ancora più restrittivo, ma in modo più largo.
Nel caso specifico del Professor Barone, si dichiara d'avviso che sia inutile addentrarsi in un sottile esame giuridico, prevedendo in anticipazione quello che sarà l'orientamento del Consiglio in materia di scuole, ma che si debba appoggiarsi ad un concetto più generale e, cioè, che non si debba interpretare in modo letterale e restrittivo una norma restrittiva, ma darle una interpretazione più larga ed estensiva.
Esprime, quindi, parere che i ricorsi in discussione debbano essere respinti e che l'elezione a Consigliere regionale del Professor Barone debba essere convalidata.
Il Consigliere Signora PERRUCHON M. Celeste, Vedova Notaio Chanoux, rileva che il Professor Barone, nella sua qualità di insegnante stipendiato dalla Regione, è ineleggibile a Consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 6 lettera e) della legge (decreto Presidente Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2).
Il Presidente, NORAT, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'accoglimento, o meno, dei ricorsi contro la convalida della elezione a Consigliere del Prof. Barone, sottolineando che chi è favorevole alla accoglimento dei ricorsi dovrà precisare nella scheda di votazione a scrutinio segreto "accolto" e chi è contrario dovrà precisare "respinto".
Il Consigliere BONDAZ rileva che i ricorsi presentati contro la convalida della elezione a Consigliere del Prof. Barone sono tre e, affinché non sorgano dubbi in ordine alla votazione. propone che il Presidente dell'adunanza riunisca e ponga in votazione, a scrutinio segreto, contemporaneamente i tre ricorsi concernenti lo stesso argomento.
Esprime parere che la votazione possa essere fatta a schede segrete, sulle quali ogni Consigliere scriverà la parola "accolto" o la parola "respinto", a seconda che intenda accogliere o respingere i ricorsi.
Il Consigliere Giulio NICCO propone che la votazione segreta abbia luogo, anziché con schede, con il sistema delle palline bianche e nere.
Il Presidente, NORAT, concorda sulla proposta del Consigliere G. Nicco e invita il Consiglio a decidere sull'accoglimento, o meno, dei predetti tre ricorsi contro la convalida dell'elezione del Consigliere Prof. Barone; precisa che il voto con pallina bianca significa voto favorevole all'accoglimento dei ricorsi (cioè voto contrario alla convalida) e che il voto con pallina nera significa voto contrario all'accoglimento dei ricorsi (cioè voto favorevole alla convalida).
Il Consigliere Signora PERRUCHON, Vedova Notaio Chanoux, dichiara di confermare quanto già precisato circa la prospettata condizione di ineleggibilità a Consigliere regionale del Professor Luigi Barone, nella sua qualità di insegnante stipendiato dalla Regione, e chiede che di tale sua dichiarazione sia fatta menzione a verbale.
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che, pur non avendo ottenuto una specifica risposta alle sue tre domande, interpreta questo specifico silenzio come risposta favorevole alla tesi della eleggibilità per la quale darà il suo voto favorevole.
Il Consigliere BARONE dichiara, quale interessato nella questione, di astenersi dal prendere parte alla votazione.
Procedutosi alla votazione segreta con il sistema predetto, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti n. 35 (trentacinque);
- Consiglieri astenutisi dalla votazione n. l (uno: Barone);
- Consiglieri votanti n. 34 (trentaquattro);
- Voti favorevoli all'accoglimento dei ricorsi n. 4 (quattro);
- Voti contrari all'accoglimento dei ricorsi n. 30 (trenta).
Il Presidente, NORAT, dichiara che il Consiglio ha respinto i tre ricorsi di cui si tratta contro la convalida della elezione a Consigliere regionale del Professor Barone Luigi, presentati dai Signori Per. Ind. Fosson Pietro, Rosset Vittorio e Thérivel Adolfo.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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Il Presidente, NORAT, invita il Consiglio a continuare l'esame del ricorso del Sig. Rosset Vittorio, concernente la richiesta di rettifica dello scrutinio della 18a Sezione elettorale di Aosta e fa dare lettura dal Consigliere Segretario, Duguet, di stralcio del processo verbale delle operazioni di scrutinio della predetta Sezione elettorale concernente la parte reclami-contestazioni.
A lettura ultimata, il Presidente constata e comunica che nel processo verbale di cui si tratta non è fatta menzione di alcun reclamo o contestazione.
Il Consigliere PASQUALI chiede si dia atto a verbale che, esaminato il verbale delle operazioni elettorali di scrutinio della 18a Sezione di Aosta, risulta che nel verbale stesso non è fatto menzione di reclami o contestazioni circa lo scrutinio dei voti; dichiara che, conseguentemente, il ricorso del Signor Rosset Vittorio non può essere accolto.
Il Presidente invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'accoglimento, o meno, del ricorso presentato dal Signor Rosset Vittorio.
Il Consigliere Giulio NICCO dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista si asterranno dalla votazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti n. 35 (trentacinque);
- Consiglieri astenuti dalla votazione n. 9 (nove: Barmasse Michele, Barone Luigi, Chabod Augusto, Désaymonet M. Anaide, Manganoni Claudio, Nicco Anselmo, Nicco Giulio e Savioz Fabiano);
- Consiglieri votanti n. 26 (ventisei);
- Consiglieri favorevoli all'accoglimento del ricorso n. 1 (uno: Sig.ra Perruchon M. Celeste Vedova Chanoux);
- Consiglieri contrari all'accoglimento del ricorso n. 25 (venticinque).
Il Presidente, NORAT, dichiara che il Consiglio, con voti favorevoli uno, voti contrari venticinque e nove astensioni, ha respinto il ricorso presentato dal Signor Rosset Vittorio.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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Su richiesta del Consigliere PASQUALI, il Presidente, NORAT, comunica che, in data 27 novembre 1954, era pervenuto alla Segreteria del Consiglio regionale altro ricorso, a firma del Sig. Maglio Antonio fu Giovanni, concernente la richiesta di revisione e di rettifica dello scrutinio della Sezione elettorale di Gressoney La Trinité; fa presente, però, che il Sig. Maglio, con esposto in data 7 dicembre 1945, presentato il giorno stesso alla Segreteria del Consiglio, ha dichiarato di rinunciare, ad ogni effetto, al ricorso predetto.
Aggiunge che nessun altro ricorso, oltre a quelli sopradetti, è stato presentato alla Segreteria del Consiglio regionale.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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