Rédaction informelle du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 168 du 28 juin 1972 - Resoconto

OGGETTO N. 168/72 - Legge regionale concernente: "Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444, riguardanti l'istituzione delle Scuole Materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

Lustrissy (D.P.) - Ma non mi dilungherò molto sull'argomento in quanto che la relazione è abbastanza dettagliata: in sostanza, si tratta dello stesso provvedimento di legge che il Consiglio aveva approvato nella seduta del 23 luglio 1971 e che era stato rinviato con delle obiezioni di legittimità da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento. Nella memoria che si allega al disegno di legge dalle obiezioni ritenuti infondate vengono respinte e la Giunta riapprova e ripropone al Consiglio il provvedimento di legge sulla regolamentazione delle scuole materne.

È un provvedimento importante di per sé sul piano dei principi, sul piano dell'affermazione autonomistica perché serve da una parte a regolamentare il rapporto del lavoro del personale insegnante e, dall'altra, di dare la possibilità ai Comuni di adeguare le strutture della scuola materna alle effettive esigenze della loro comunità.

Andrione (U.V.) - Vorrei fare alcune riserve che al tempo stesso sono dichiarazioni di voto dicendo che a titolo personale mi astengo su questa legge in quanto dal punto di vista tecnico si tratta di un nuovo provvedimento di legge anche se ricalca in parte il provvedimento già respinto dalla Commissione di Coordinamento e, soprattutto, per una ragione sostanziale che a mio avviso non è utile attaccarsi a una legge morta come è la legge n. 144 che in campo nazionale non è stata applicata e che sarebbe meglio, sempre secondo un'opinione personale, quella di creare una scuola materna regionale sganciata dalle strutture esistenti mentre qui noi possiamo andare incontro a dei rilievi e a delle discussioni sulla potestà di integrazione legislativa della Regione, operando direttamente e creando le scuole materne regionali potremmo fare un lavoro, a mio avviso, migliore e soprattutto più selettivo, mentre invece, adesso, praticamente ci obblighiamo con questa legge ad assumere tutte le strutture già esistenti, d'altra parte bisogna riconoscere che il problema è grave, che è seriamente sentito, che si pone in maniera acuta specialmente in Aosta per cui con queste riserve io sono d'accordo che il problema della scuola materna in Valle d'Aosta debba essere assunto dalla Regione, non mi sembra che il metodo prescelto sia il migliore.

Per questa ragione e a titolo puramente personale mi astengo.

Chincheré (P.C.I.) - Una breve, brevissima dichiarazione di voto forse nemmeno necessaria, ma data l'importanza della legge pensiamo sia indispensabile farlo.

Una dichiarazione di voto positiva, naturalmente, con grosso modo le stesse motivazioni che avevamo già esposto in sede di prima votazione della legge prima che venisse respinta dalla Commissione di Coordinamento, cioè siamo favorevoli a una soluzione pianificata, una politica pianificata nei confronti della scuola e conseguentemente anche della scuola materna, il momento in cui cessa di essere il rifugio dei bambini, il parcheggio dei bambini e assolve fino in fondo il suo ruolo di scuola di primo anello scolastico fortemente educativo, assolve nel discorso più generale della scuola, ha una funzione estremamente positiva; pertanto, il gruppo comunista voterà a favore della legge.

Montesano (P.S.D.I.) - Altre dichiarazioni? Allora si passa ... il numero ci siamo per votare? Sì. Ecco, però, se ne scappa uno, se ne scappa uno non ci siamo più. No, no. Ma aspettiamo, li facciamo entrare ... ecco per la votazione per favore. L'abbiamo fatta due volte... dunque, allora si passa alla votazione articolo per articolo.

Art. 1 - Il Consiglio approva. Mi pare si è astenuto il Consigliere Andrione il quale si astiene su tutti gli articolo,

Art. 2 - Il Consiglio approva.

Art. 3 - Il Consiglio approva.

Art. 4 - Il Consiglio approva.

Art. 5 - Il Consiglio approva.

Art. 6 - Il Consiglio approva.

Art. 7 - Il Consiglio approva.

Art. 8 - Il Consiglio approva.

Art. 9 - Il Consiglio approva.

Art. 10 - Il Consiglio approva.

Art. 11 - Il Consiglio approva.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

Risultato della votazione: presenti 26, votanti 25, astenutosi dalla votazione uno, maggioranza 14, favorevoli 22, contrari 3. Il Consiglio approva

Si passa alle ratifiche di Giunta. Allora si legge il numero e il titolo.