Objet du Conseil n. 167 du 28 juin 1972 - Verbale
OGGETTO N. 167/72 - Legge regionale concernente: "Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente "Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 giugno 1972:
L'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste, nel quinquennio 1966/1970, ha realizzato un buon programma d'interventi nei settori della elettrificazione rurale e degli acquedotti, in applicazione della legge statale 27 ottobre 1966 n. 910.
Sono stati realizzati undici elettrodotti rurali nei Comuni di Arnaz, St. Nicolas, Sarre, Arvier, Chambave, La Salle, Pré St. Didier, Hône, Donnaz, St. Denis e Brusson. L'importo complessivo delle opere eseguite ammonta a Lire 136.557.746, di cui Lire 109.246.151 (pari all'80% circa) finanziate dal l'Amministrazione Regionale e la differenza a carico dell'ENEL. Le assegnazioni di fondi statali, ammontanti a Lire 110 milioni, risultano quindi pressoché interamente utilizzate.
La realizzazione degli acquedotti rurali ha invece interessato un po' tutto il territorio della Regione e l'importo complessivo delle opere si aggira sui 50 milioni di Lire. Si tratta di opere che hanno permesso di dotare famiglie, aziende agrarie e allevamenti di acqua potabile e, quindi, di colmare gravi carenze derivanti dalla impossibilità, per tali aziende, di servirsi di acquedotti pubblici.
Le opere fin qui realizzate, anche se apprezzabili, non hanno però consentito di dare al problema una soluzione che possa soddisfare elementari esigenze della popolazione agricola.
L'opera intrapresa, pertanto, se da un lato ha colmato alcune lacune, dall'altro ha contribuito ad evidenziare le carenze ancora esistenti; ha stimolato, per così dire, le istanze e le aspettative di alcuni centri abitati e di case sparse ancora privi di questi indispensabili servizi. In effetti, le richieste di privati, di sindaci e di amministratori in genere, sono piuttosto numerose e quasi tutte giustificate e accoglibili, sia pure con la dovuta gradualità.
Sotto l'aspetto strettamente agricolo, si può affermare che energia elettrica ed acqua sono indispensabili per assicurare il normale servizio delle aziende agricole e degli alpeggi. La loro mancanza impedisce la diffusione della mungitura meccanica, della razionale lavorazione del latte, nonché condizioni di vita accettabili per gli addetti all'agricoltura. L'energia elettrica, gli acquedotti e le strade (per le quali si è da tempo provveduto con legge regionale) costituiscono indispensabili fattori di progresso.
Aspetto analogo assume il settore dei fabbricati al servizio di alpeggi e di mayens. In questo campo le carenze sono anche più gravi, perché durano da più lungo tempo. Esse risalgono alla scadenza della legge 25 luglio 1952 n. 991 (legge della montagna) e sue successive modificazioni e integrazioni. Da quasi quattro anni presso l'Assessorato sono giacenti domande di contributo in questo settore per un importo di lavori prossimo ai 300 milioni di Lire.
Si ritiene superfluo insistere sulla importanza che assumono i fabbricati d'alpeggio e di mayens nella nostra Regione interamente montana. È comunque opportuno porre l'accento, più che sugli aspetti agricoli veri e propri del problema, sulla inderogabile necessità di assicurare alle aziende agricole fabbricati e attrezzature moderne, in modo da consentire ai lavoratori che salgono in alpeggio condizioni di vita almeno accettabili. Si tratta, quindi, di opere aventi alto valore umano e sociale.
Si ritiene di dover inoltre sottolineare la sempre maggiore integrazione e reciproca compenetrazione fra le attività agricole, turistiche, artigianali e della piccola industria. L'integrazione dei redditi fra le predette attività può ricevere grande impulso dalla disponibilità di fabbricati e di ricoveri di montagna capaci di soddisfare alle moderne esigenze.
Attraverso alla graduazione delle percentuali di contributo, si tende pure ad incoraggiare anche in questo settore la cooperazione o, quanto meno, la riunione, ai fini della gestione, di più alpeggi e mayens. Ciò nello intento di raggiungere dimensioni aziendali economicamente e tecnicamente valide.
Al fine di consentire la continuazione della realizzazione dei programmi e di soddisfare le giuste aspettative degli agricoltori, si sottopone quindi all'esame del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge, che ha carattere temporaneo, nel senso che, se lo Stato vi provvederà con altre nuove leggi, l'Amministrazione Regionale ritornerà ad applicarle come per il passato.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale).
(Omissis)
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.
Intervengono i Consiglieri MANGANONI, FOSSON, SAVIOZ, l'Assessore MAQUIGNAZ, i Consiglieri FREPPAZ, BORDON e BANCOD,
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattordici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Dolchi e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente "Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 24)
---
Disegno di legge regionale n. 24
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... PROVVIDENZE NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di sopperire, in via temporanea, alle carenze venutesi a creare nel settore della elettrificazione rurale, degli acquedotti rurali e dei miglioramenti fondiari negli alpeggi e mayens in seguito alla scadenza delle leggi statali 25 luglio 1952 n. 991, 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato l'intervento finanziario regionale per l'ulteriore sviluppo nei tre succitati settori dell'agricoltura locale.
TITOLO I
(Elettrificazione rurale)
Art. 2
È autorizzata la concessione di contributi per l'esecuzione, la sistemazione ed il rimodernamento di elettrodotti rurali, nella misura dell'80% della spesa ammessa, compreso il diritto di allacciamento.
Dalla spesa ammissibile sono esclusi gli oneri relativi alla costituzione delle servitù derivanti dalla costruzione degli elettrodotti. Sono pure esclusi eventuali oneri derivanti da cessione di proprietà di terreni e ogni altro diritto o gravame di sorta.
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge gli agricoltori richiedenti singoli o riuniti in Consorzi, Cooperative o in altre forme associative.
Art. 3
Gli elettrodotti ammissibili a contributo devono essere al servizio di aziende agricole e soddisfare esigenze agricole di abitati ed insediamenti aventi prevalenti caratteristiche agricole e devono interessare zone agricole dove l'intensità degli insediamenti umani rende più urgente la installazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica, sia per le esigenze sociali del mondo rurale, sia per applicazioni aziendali e interaziendali ai fini di una più economica organizzazione della produzione agricola.
Soddisfatte le esigenze prioritarie di cui al comma precedente, possono essere ammessi a contributo elettrodotti rurali al servizio di nuclei agricoli meno consistenti e anche di case sparse, sempre che siano posti in opera per soddisfare esigenze agricole.
Nel valutare l'ordine di priorità nella ammissione a contributo degli elettrodotti rurali, dovrà essere tenuto conto dell'importanza sociale che l'opera riveste ai fini del soddisfacimento delle esigenze della popolazione agricola, delle prospettive di sviluppo agricolo della zona conformemente agli indirizzi della programmazione economica regionale nonché della economicità degli interventi.
Art. 4
Sulla base delle domande pervenute, i programmi annuali di intervento nel settore della elettrificazione rurale sono predisposti da una Commissione composta dall'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste che la presiede, dall'Ispettore Agrario regionale, dall'Ispettore Forestale regionale, dal Direttore del Distretto Enel della Valle d'Aosta, dall'Ingegnere Capo dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, dal Sovrintendente ai Monumenti, Antichità e Belle Arti dell'Assessorato al Turismo, dal Dirigente dell'Assessorato all'Industria e Commercio.
Nella predisposizione dei programmi, la Commissione si conformerà ai criteri indicati nel precedente articolo 3.
I programmi diverranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura.
Art. 5
La concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2 è subordinata:
a) alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, della avvenuta istituzione delle servitù di elettrodotto;
b) alla presentazione di regolare progetto, approvato dal Distretto ENEL della Valle d'Aosta sotto l'aspetto tecnico e del rispetto delle norme di sicurezza;
c) al nulla osta, per le località soggette a vincolo paesaggistico, della Sovrintendenza Monumenti, Antichità e Belle Arti;
d) alla osservanza delle disposizioni sui vincoli idrogeologici, forestali e di tutte le altre norme di legge in materia di elettrificazione.
Nella determinazione della spesa ammissibile saranno considerati validi i prezzi previsti dal prezziario approvato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con D. M. 3704 del 14 febbraio 1968 e successive modificazioni ed aggiornamenti.
TITOLO II
(Acquedotti rurali)
Art. 6
È autorizzata la concessione di contributi, nella misura del 70% della spesa ammessa, per la esecuzione, la sistemazione ed il rimodernamento di acquedotti rurali, aventi per scopo l'adduzione di acqua potabile destinata al soddisfacimento delle esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi allevamenti.
Dalla spesa ammissibile sono esclusi: gli oneri relativi alla costituzione di servitù derivanti dalla costruzione degli acquedotti e quelli riguardanti la cessione di proprietà di terreno, ogni onere concernente l'acquisizione del diritto di derivazione dell'acqua, gli oneri relativi alla ricerca di acqua e ogni altro diritto o gravame di sorta.
Art. 7
Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo 6 gli agricoltori singoli o riuniti in Consorzi, Cooperative e in altre forme associative.
Sono esclusi dai contributi previsti dal precedente articolo 6 gli acquedotti che, pur essendo rurali, siano al servizio di frazioni, o comunque di agglomerati rurali e quelli destinati ad uso pubblico di comunità agricole.
Non sono accoglibili le domande di contributo relative ad aziende singole o associate che possano essere servite da acquedotti pubblici, consorziali o di qualsiasi altro genere.
Art. 8
Gli acquedotti devono essere al servizio di aziende agricole e soddisfare esigenze agricole e zootecniche.
La concessione dei contributi è subordinata:
a) alla dimostrazione, con opportuna documentazione, della disponibilità di acqua in misura sufficiente alle esigenze agricole e zootecniche delle aziende;
b) alla dimostrazione della avvenuta istituzione della servitù di acquedotto;
c) alla presentazione del certificato di potabilità delle acque, rilasciato dall'Ufficio di Igiene di Aosta;
d) alla osservanza delle disposizioni sui vincoli idrogeologici, forestali e di tutte le altre norme di legge in materia di derivazione delle acque, ivi compresa, ove occorra, il nulla osta della Sovrintendenza Monumenti, Antichità e Belle Arti.
TITOLO III
(Fabbricati rurali al servizio di alpeggi o di mayens)
Art. 9
È autorizzata la concessione di contributi nelle spese per la esecuzione delle seguenti opere di miglioramento fondiario al servizio di alpeggi e di mayens singoli o associati in Consorzi, Cooperative o in altre forme associative legalmente costituite:
a) costruzione, sistemazione e ammodernamento di fabbricati rurali;
b) miglioramenti fondiari in genere, interessanti il pascolo aventi per scopo il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione foraggera.
Art. 10
I contributi di cui al precedente articolo 9 sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) 75% della spesa ammissibile per la costruzione di nuovi fabbricati rurali, purché le opere siano al servizio di più alpeggi o mayens riuniti in Consorzi, Cooperative o in altre forme associative legalmente costituite. I fabbricati devono essere razionali e dotati delle moderne attrezzature zootecniche e gli alpeggi o i mayens devono costituire apprezzabili complessi pastorali aventi dimensioni economicamente e tecnicamente validi;
b) 50% della spesa ammissibile per la costruzione di nuovi fabbricati rurali quando le opere siano al servizio di singoli alpeggi o mayens e per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate nel punto b) dell'articolo 9;
c) 40% della spesa ammissibile per la sistemazione, riattamento, ammodernamento di fabbricati rurali al servizio di alpeggi o di mayens singoli o associati.
TITOLO IV
(Disposizioni generali)
Art. 11
I contributi sono concessi con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste.
Alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo delle opere.
All'applicazione della presente legge, alla istruttoria delle pratiche, all'accertamento dei requisiti tecnici ed amministrativi, alla determinazione delle spese ammissibili ed ai collaudi delle opere provvede l'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste, previo esame di un Collegio di tre tecnici dell'Assessorato stesso.
Contro i provvedimenti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta Regionale, che decide in modo definitivo.
Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono inclusi nei piani della programmazione economica regionale.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento all'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, all'articolo 18 del D.M. 20 gennaio 1967, alla legislazione in materia di elettrificazione, alla legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi, in conto capitale o interessi, comunque concessi in applicazione di leggi o provvedimenti dello Stato, della Comunità Economica Europea, dell'Ente Nazionale Energia Elettrica o di altri Enti pubblici.
Art. 13
Le spese annue derivanti a carico della Regione dagli interventi finanziari di cui alla presente legge sono previste e autorizzate come segue:
a) Titolo I - Elettrificazione rurale Lire 25.000.000;
b) Titolo II - Acquedotti rurali Lire 25.000.000;
c) Titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens Lire 200 milioni.
Le predette spese saranno imputate al sottoriportato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nel bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e sui bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.
Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di Lire 250 milioni, prevista dalla presente legge, è approvata l'istituzione, nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, del seguente nuovo capitolo n. 372 ("Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario"), con lo stanziamento annuo di Lire 250.000.000, somma da prelevare dal capitolo 271 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F).
Art. 14
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
