Objet du Conseil n. 162 du 28 juin 1972 - Verbale
OGGETTO N. 162/72 - Legge regionale concernente: "Modificazioni alle retribuzioni del personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent".
Il Presidente MONTESANO, richiamandosi al precedente oggetto n. 159, invita il Consiglio a proseguire la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alle retribuzioni del personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 23 giugno 1972 - prot. n. 447:
Il Consiglio Regionale, con provvedimento legislativo n. 120 in data 29.5.1972, ha approvato il riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale addetto agli uffici centrali dell'Amministrazione Regionale.
Sulla scorta dei principi informatori che hanno determinato alcune variazioni della pianta relativa al regolamento organico generale della Regione ed il riassetto retributivo del personale suddetto, la Commissione Consultiva per il personale, nominata dalla Giunta Regionale e rappresentativa di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio, - in accordo con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e del personale regionale, - ha esaminato il problema della revisione della tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto anche per il personale addetto ai Servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di St. Vincent.
Nell'impostare tale lavoro si è seguito il criterio di assimilare, per quanto possibile e a parità di mansioni, le qualifiche e il trattamento economico alle corrispondenti qualifiche e relativo trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione Regionale.
La Giunta Regionale inoltra all'approvazione del Consiglio l'allegato provvedimento legislativo riguardante: Modificazioni alle retribuzioni del personale addetto ai Servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di St. Vincent. (...Omissis...)
Interviene il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame e le relative Tabelle A - B - C e D sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso e delle relative Tabelle A - B - C e D.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: sette.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, con le relative Tabelle A - B - C e D, concernente: "Modificazioni alle retribuzioni del personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di St.Vincent":
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 23)
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Disegno di legge regionale n. 23.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ......... N. .......: "MODIFICAZIONI ALLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO REGIONALE SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1.7.1970 le tabelle A, B, C, D annesse alla deliberazione consiliare n. 335 in data 24.11.1967 e relative al trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco, di St. Vincent, sono abrogate e sostituite dalle nuove tabelle, annesse quali Allegati A, B, C, D alla presente legge.
Con decorrenza dal 1.7.1970 ai Capi controllori e ai Controllori in servizio continuativo competono aumenti periodici biennali dello stipendio, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 10.11.1966 n. 13.
Art. 2
Con decorrenza dal 1.7.1970 sono soppresse le indennità previste ai capoversi d) degli articoli 14 e 15 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24.11.1967.
Art. 3
Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di St. Vincent le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale ............. n. ... (approvata dal Consiglio Regionale con provvedimento legislativo n. 120 in data 29.5.1972).
Art. 4
La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, - previste in complessive Lire ventitremilioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale regionale addetto ai servizi di controllo della Casa da Gioco di St. Vincent-, è assicurata dalle maggiori entrate annue già accertate di cui al successivo comma.
Per il finanziamento della spesa di Lire ventitremilioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972 è approvato l'aumento di Lire ventitremìlioni allo stanziamento del capitolo 71 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di St. Vincent") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, previo aumento di Lire ventitremilioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6.12.1971 n. 1065") della parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.
Art. 5
La Spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive Lire trentunmilioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese per conguaglio stipendi, ecc. ecc."), il cui stanziamento annuo viene aumentato di Lire trentunmilioni, previo aumento di Lire trentunmilioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6.12.1971 n. 1065") della 'Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.
ART. 6
Allegati alla legge
Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante, quali allegati A - B - C - D, le nuove tabelle di attuazione della carriera economica "a ruolo aperto", comprendenti quattro tabelle di sviluppo di carriera economica per il personale addetto ai servizi regionali di controllo della Casa da gioco di St. Vincent.
ART. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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TABELLA A
TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ANNUO LORDO DI INCARICO DEL COMMISSARIO. REGIONALE E DEL VICE COMMISSARIO REGIONALE (in vigore dal 1.7.1970)
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Qualifiche di incarico |
Importo annuo lordo |
Annotazioni |
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Indennità di incarico |
Interessenza sui proventi |
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Commissario |
2.450.000 |
variabile |
Oltre all'indennità di incarico e alla interessenza sui proventi dei giochi, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'articolo 13 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità prevista al capoverso d) dell'articolo 14, che è soppressa a decorrere dal 1.7.1970. L'importo annuo della interessenza sui proventi netti regionali della Casa da gioco è variabile in relazione all'ammontare annuo dei proventi stessi e alle misure delle quote di interessenza. |
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Vice Commissario |
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TABELLA B
STIPENDI ANNUI LORDI DEI CAPI CONTROLLORI (in vigore dal 1.7.1970)
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Stipendi annui |
Importi lordi |
Annotazioni |
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Iniziale |
2.450.000 |
Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede a' sensi delle norme regolamentari in vigore. Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4%. Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni o indennità previsti dall'articolo 14 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso d) dell'articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dal 1.7.1970. |
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dopo 4 anni |
2.830.000 |
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dopo 8 anni |
3.330.000 |
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dopo 12 anni |
3.800.000 |
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TABELLA C
STIPENDI ANNUI LORDI DEI CONTROLLORI IN SERVIZIO CONTINUATIVO (in vigore dal 1.7.1970)
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Stipendi annui |
Importi lordi |
Annotazioni |
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Iniziale |
1.580.000 |
Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede ai sensi delle norme regolamentari in vigore. Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4%. Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'articolo 14 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso d) dell'articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dal 1.7.1970. |
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dopo 4 anni |
1.830.000 |
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dopo 8 anni |
2.120.000 |
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dopo 12 anni |
2.450.000 |
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dopo 16 anni |
2.830.000 |
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dopo 20 anni |
3.330.000 |
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TABELLA D
TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DI INCARICO DEI CONTROLLORI IN SERVIZIO DI FINE SETTIMANA (in vigore dal 1.7.1970)
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Trattamento principale |
Importo lordo |
Annotazioni |
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Indennità annua di incarico |
1.300.000 |
Da liquidare mensilmente a dodicesimi. Oltre alla indennità di incarico, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'articolo 15 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso d) dell'articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dal 1.7.1970. |
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Si dà atto che la seduta termina alle ore 13,30.
