Objet du Conseil n. 194 du 28 juillet 1972 - Verbale

OGGETTO N. 194/72 - Modificazioni ed aggiunte al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

Il Presidente MONTESANO, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di modificazioni ed aggiunte al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Regionale, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della adunanza del 28 e 29 luglio 1972:

Il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Regionale attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio stesso con provvedimento deliberativo n. 282 in data 27 novembre 1970.

In seguito alla modifica del termine stabilito per la. durata in carica dei Consigli delle cinque Regioni a Statuto speciale, approvata con legge costituzionale 23 febbraio 1972 n. 1, nonché ad alcune carenze riscontrate in questo primo periodo di applicazione, la Commissione per il Regolamento ha ritenuto opportuno procedere ad un riesame globale del Regolamento stesso, allo scopo di adeguarlo alle precitate norme costituzionali e di renderlo più aderente alle necessità funzionali del Consiglio.

La Commissione stessa propone, quindi, all'approvazione del Consiglio le modificazioni ed aggiunte di cui al testo allegato.

Oltre alle modificazioni agli articoli 1 e 4, conseguenti al prolungamento a cinque anni della durata in carica del Consiglio, si ritiene di dover sottolineare le modificazioni ed aggiunte proposte ai seguenti articoli:

Articolo 21 - Il termine massimo concesso alle Commissioni consiliari permanenti per esprimere il parere sugli argomenti trasmessi, in via normale, all'esame delle medesime viene prolungato da due a tre mesi; detto termine, per i progetti di legge e le proposte aventi carattere di urgenza, viene prolungato da dieci a quindici giorni. Si stabilisce, inoltre, che, se entro i suddetti termini le Commissioni non avranno provveduto ad esprimere il relativo parere, il Presidente del Consiglio inserirà d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che sarà convocata successivamente alla data di scadenza di tali termini.

Articolo 30 - Si stabilisce che non possono essere iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza oggetti privi del prescritto parere delle Commissioni consiliari competenti.

Articolo 33 - Viene modificata l'articolazione delle sessioni primaverili ed autunnali, in modo da fare cadere la vacanza estiva del Consigliò nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre.

Articolo 35 - La modificazione proposta ha lo scopo di far sì che il Consiglio possa sentire le comunicazioni del Presidente del Consiglio e della Giunta nonché le risposte dei competenti membri della Giunta alle interrogazioni ed interpellanze anche se non è presente la maggioranza dei 35 componenti il Consiglio, ferma restando tale maggioranza per l'assunzione delle deliberazioni.

Articolo 120 - Il nuovo articolo si rende necessario in relazione alla istituenda Cassa di previdenza dei Consiglieri regionali.

SEGUE: proposta di modificazioni ed aggiunte al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Regionale (...Omissis...)

Intervengono i Consiglieri FOSSON, MANGANONI, POLLICINI, SAVIOZ, DOLCHI, l'Assessore alla pubblica istruzione, LUSTRISSY, i Consiglieri BORDON e CAVERI.

Risponde il Presidente MONTESANO.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che le proposte recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme del Regolamento interno del Consiglio sono state approvate con separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto sulle proposte stesse nel loro complesso.

Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta), ha approvato le sottoriportate modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme del Regolamento interno di cui si tratta:

(SEGUONO: Modificazioni ed aggiunte al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Regionale)

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MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1

L'articolo è modificato come segue

"Il Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dura in carica cinque anni

Il quinquennio decorre dalla data della prima adunanza del Consiglio.

Art. 4

L'ultimo comma dell'articolo è modificato come segue:

"Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un Consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto".

Art. 20

Il terzo comma dell'articolo è modificato come segue:

"I Consiglieri che hanno assunto l'iniziativa di proposte di legge o di altri provvedimenti possono intervenire alle riunioni delle Commissioni incaricate dell'esame delle proposte stesse, per illustrare personalmente tali proposte".

Art. 21

Al primo comma:

la frase: "...che dovrà essere comunicato per iscritto. al Presidente del Consiglio entro il termine massimo di due mesi..." è modificata come segue: "...che dovrà essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine massimo di tre mesi...".

la frase: "detto termine è ridotto a dieci giorni per i progetti di legge e le proposte aventi carattere di urgenza" è modificata nel modo seguente: "detto termine è ridotto a quindici giorni per i progetti di legge aventi carattere di urgenza nonchè per le proposte aventi lo stesso carattere".

È aggiunto il seguente nuovo secondo comma:

"Se entro i suddetti termini non si sarà provveduto alla espressione del prescritto parere, il Presidente del Consiglio inserirà d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che sarà convocata successivamente alla data di scadenza dei termini stessi".

Art. 30

Sono aggiunte le seguenti parole finali al terzo comma:

"... e dei Consiglieri".

È aggiunto il seguente nuovo comma finale:

"Non possono essere iscritti all'ordine del giorno oggetti che non abbiano avuto il prescritto parere delle Commissioni consiliari competenti, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 21".

Art. 33

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo sono modificati come segue:

"La sessione primaverile si articola in otto sedute dalla prima settimana di aprile al 30 settembre, con interruzione dal 16 luglio al 15 settembre per ferie estive; la sessione autunnale si articola in dodici sedute dalla prima settimana di ottobre al 31 marzo.

Il Consiglio è convocato a questo scopo nella prima e nella seconda quindicina dei mesi citati, sempre che vi siano oggetti da discutere, salvo quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 32".

Art. 40

Sono aggiunti i seguenti due nuovi commi finali:

"Dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta può fare le sue comunicazioni, sulle quali sono consentiti brevi interventi dei Consiglieri. Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta non è consentita la presentazione di ordini del giorno".

Art. 53

Sono aggiunte le seguenti parole finali al terzo comma: "e del Programma di lavori pubblici".

Art. 71

Le parole "... i quali non partecipino ad una votazione..." sono sostituite dalle seguenti: "... i quali dichiarino di astenersi dalla votazione...".

Art. 113

Sono aggiunte le seguenti parole finali: "del Consiglio".

Art.120

(Della Cassa di Previdenza)

È introdotto il seguente nuovo articolo 120:

"È istituita la Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali alla quale sono iscritti d'ufficio i membri del Consiglio.

La Cassa è alimentata dalle quote mensili poste a carico dei singoli Consiglieri regionali e da eventuali contributi a carico della Regione.

L'importo degli eventuali contributi a carico della Regione è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Comitato amministrativo della Cassa, per l'iscrizione nel bilancio della Regione dei relativi stanziamenti di fondi.

La Cassa è amministrata da un Comitato amministrativo costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato dai Capi-gruppo consiliari e, in caso di loro assenza o impedimento, da un loro delegato.

Il funzionamento della Cassa è disciplinato da un apposito Regolamento.

Il Regolamento della Cassa e le successive eventuali modificazioni sono approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio si conforme proposta del Comitato Amministrativo della Cassa, sentiti i Consiglieri regionali.

Art. 121

L'attuale articolo 120 assume il numero 121.