Objet du Conseil n. 203 du 29 juillet 1972 - Verbale
OGGETTO N. 203/72 - Legge regionale concernente: "Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi forestali regionali".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi forestali regionali", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:
Il Consiglio Regionale, con legge regionale 30.6.1972 n. 13, ha approvato il riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale addetto agli uffici centrali dell'Amministrazione Regionale.
Sulla scorta dei principi informatori che hanno determinato alcune variazioni della pianta relativa al regolamento organico generale della Regione ed il riassetto retributivo del personale suddetto, la Commissione Consultiva per il personale, nominata dalla Giunta Regionale e rappresentativa di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio, - in accordo con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e del personale regionale -, ha esaminato il problema della revisione della tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto anche per il personale addetto ai Servizi Forestali Regionali.
Nell'impostare tale lavoro si è seguito il criterio di assimilare, per quanto possibile e a parità di mansioni, le qualifiche e il trattamento economico alle corrispondenti qualifiche e al relativo trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione Regionale.
La Giunta Regionale inoltra all'approvazione del Consiglio l'allegato provvedimento legislativo riguardante: "Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai Servizi Forestali Regionali".
(SEGUE: allegato disegno di legge) (...Omissis...)
Interviene il Consigliere FOSSON.
Risponde l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame ed i relativi Allegati A e B sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Mappelli e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, di chiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale - con i relativi Allegati A e B - concernente: "Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi forestali regionali".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 2.7)
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Disegno di legge regionale n. 27
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ....: MODIFICAZIONI ALLA TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FORESTALI REGIONALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con decorrenza dal 1.7.1970 la pianta organica dei posti del personale della carriera ausiliaria del Corpo Forestale Valdostano, di cui alla tabella Allegato A alla legge regionale 11.3.1968 n. 6, è sostituita dalla nuova pianta organica annessa alla presente legge quale Allegato A.
Art. 2
Con effetto dal 1.7.1970 la tabella di sviluppo economico a ruolo aperto del personale addetto ai Servizi Forestali Regionali, di cui all'Allegato B alla legge regionale 11.3.1968 n. 6, è abrogata e sostituita dalla nuova tabella annessa alla presente legge quale Allegato B.
Nel trattamento economico di cui al comma precedente è conglobato l'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18.3.1968 n. 249, all'articolo unico della legge 10.3.1969 n. 78 e all'articolo 1 della legge 1.8.1969 n. 464.
Con effetto dal 1.7.1970 al personale regionale di ruolo addetto ai Servizi Forestali Regionali competono aumenti periodici biennali del salario, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 10.11.1966 n. 13.
Art. 3
In sede di prima applicazione della nuova tabella economica a ruolo aperto, ai titolari di posti di Maresciallo e ai titolari dei soppressi posti di Brigadiere saranno attribuiti i seguenti salari iniziali, con valutazione dell'anzianità conseguita secondo Provvedimenti deliberativi nel gruppo di appartenenza alla data del 1.7.1970, anche ai fini dei successivi scatti di salario:
- Lire 2.420.000 ai titolari di posti di Maresciallo;
- Lire 2.050.000 ai titolari dei soppressi posti di Brigadiere.
Art. 4
Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai Servizi Forestali Regionali le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13.
Art. 5
La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in complessive Lire ventotto milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale regionale addetto ai Servizi Forestali Regionali, è assicurata dalle maggiori entrate annue già accertate di cui al successivo comma.
Per il finanziamento della spesa di Lire ventotto milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972, è approvato l'aumento di Lire ventotto milioni allo stanziamento del capitolo 302 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai Servizi Forestali") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, previo aumento di Lire ventotto milioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6.12.1971 n. 1065") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.
Art. 6
La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive Lire quarantadue milioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese per conguaglio stipendi, ecc.ecc."), il cui stanziamento annuo viene aumentato di Lire quarantadue milioni, previo aumento di Lire quarantadue milioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6.12.1971, n. 1065") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.
Art. 7
Allegati alla legge
Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante quali Allegato A e Allegato B la nuova pianta organica del personale addetto ai Servizi Forestali Regionali e la nuova tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto per il personale di cui si tratta.
Art. 8
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Allegato A alla legge regionale ... n. ...
PIANTA ORGANICA DEI POSTI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO
|
N. posti |
Gruppo regionale |
Qualifiche |
|
21 |
S/F1 |
Marescialli |
|
39 |
S/F2 |
Guardie Forestali |
Allegato B alla legge regionale ... n. ...
TABELLA DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO
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Gruppo reg. |
Qualifiche |
N. posti |
Sviluppo del ruolo aperto |
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Salari annui lordi |
N. anni |
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|
S/F1 |
Marescialli |
21 |
2.790.000 |
dopo 8 anni |
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|
2.420.000 |
dopo 4 anni |
|
|
|
|
2.050.000 |
iniziale |
|
S/F2 |
Guardie Forestali |
39 |
2.420.000 |
dopo 16 anni |
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|
|
|
2.050.000 |
dopo 12 anni |
|
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|
1.770.000 |
dopo 8 anni |
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|
1.530.000 |
dopo 4 anni |
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1.300.000 |
iniziale |
