Objet du Conseil n. 311 du 6 novembre 1972 - Verbale

OGGETTO N. 311/72 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiori spese annue per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, in applicazione della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiori spese annue per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, in applicazione della legge regionale 28 agosto 1971 n. 14", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 3 novembre 1972:

Con legge regionale 28 agosto 1971 n. 14 furono approvate norme per la concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, con approvazione delle relative spese annue da assumere a carico del bilancio regionale per il quadriennio 1972-1975.

Con successiva legge regionale 25 luglio 1972 n. 18 fu approvato l'aumento da lire 200 milioni a lire 250 milioni, per il predetto quadriennio, della spesa annua autorizzata per la concessione dei contributi di cui si tratta.

In considerazione del numero di domande di concessione di contributi pervenute all'Assessorato regionale al Turismo e della necessità di arrivare a sollecita realizzazione varie infrastrutture ricreativo-sportive urgenti, la Giunta propone al Consiglio di approvare un nuovo aumento della spesa annua di cui si tratta, per il suddetto quadriennio, in misura di lire 50 milioni all'anno.

Si citano, ad esempio, le iniziative assunte dai Comuni di Saint Christophe e di Quart per la realizzazione di campi sportivi, previa acquisizione delle necessarie aree di terreno.

Per tali iniziative il Consiglio ha di recente riconosciuto la necessità di un sollecito intervento finanziario della Regione.

La Giunta Regionale sottopone, quindi, all'esame e all'approvazione del Consiglio l'allegato schema di disegno di legge regionale relativo all'aumento della spesa annua autorizzata di cui si tratta.

(Omissis: segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento consiliare).

L'Assessore CHANTEL illustra brevemente ai Consiglieri lo scopo e le finalità del disegno di legge in esame, precisando che nell'ultima adunanza il Consiglio Regionale aveva riconosciuto la necessità di un sollecito intervento finanziario della Regione per la realizzazione di un campo sportivo nel Comune di Saint Christophe.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e convenuto che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Signori Chabod, Chincheré e Crétier, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Consiglieri favorevoli: ventisette;

- Un voto contrario.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiori spese annue per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, in applicazione della legge regionale 28 agosto 1971 n. 14":

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Disegno di legge regionale n. 49

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................. n. ...: APPROVAZIONE DI MAGGIORI SPESE ANNUE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1971, N. 14.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La spesa annua prevista dall'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 14 e dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1972 n. 18, per la concessione di contributi e sussidi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, è aumentata da lire duecentocinquanta milioni a lire trecento milioni per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

A tal fine è approvato l'ulteriore aumento di lire cinquanta milioni allo stanziamento annuo del capitolo di spesa 855 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974 e 1975.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire cinquanta milioni sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Entrate e alla Parte Spese del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972:

1) lo stanziamento annuo del capitolo 10 della Parte Entrate del bilancio ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 3 lettera c) e d) della legge 6 dicembre 1971 n. 1075") è aumentato di lire cinquanta milioni in relazione al già accertato aumento del predetto provento annuo di entrate;

2) lo stanziamento annuo del capitolo 855 della Parte Spese del bilancio ("Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive") è aumentato da lire duecentocinquanta milioni a trecento milioni.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Si dà atto che, esaurito l'ordine del giorno, l'adunanza ha termine alle ore diciotto e minuti sei.

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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Montesano Prof. Dr. Giuseppe)

Il Consigliere Segretario

(Andrione Dr. Mario)

Il Segretario Rogante

(Brero Dr. Attilio)