Objet du Conseil n. 343 du 20 décembre 1972 - Verbale

OGGETTO N. 343/72 - Legge regionale concernente: "Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura".

Il Vice Presidente SIGGIA dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente "Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione unitamente all'ordine del giorno della adunanza del 20 dicembre 1972 e giorni seguenti:

Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Consiglio Regionale tende a dotare l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta di uno strumento, per vari aspetti innovatore, per la realizzazione di quel principio, oramai largamente accettato, secondo cui le popolazioni residenti nelle zone montane svolgono un servizio a presidio del territorio a vantaggio della intera collettività, tanto che per le medesime si prevedono strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano.

Tale principio risulta recepito e chiaramente affermato nella legge statale 3 dicembre 1971 n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, il cui articolo 2 recita testualmente:

"La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo".

Lo stesso principio, anche se in forma meno chiaramente espressa, è contenuto nel programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, approvato con legge statale 12 luglio 1967 n. 685, il cui paragrafo 161 così recita:

"Per le zone montane si ritiene necessario:

1) una politica che consenta una sistemazione definitiva della loro economia attraverso interventi legislativi e provvidenze economiche atte a:

a) classificare in modo univoco ed a tutti gli effetti il territorio montano, individuando in esso le "zone montane" geograficamente unitarie e socio-economicamente omogenee;

b) fissare interventi specifici rivolti alla eliminazione degli attuali squilibri economici e sociali;

c) considerare la "zona montana" come la minima unità territoriale di programmazione nei territori montani;

d) riconoscere, nel quadro della programmazione regionale la comunità montana e il consiglio di valle, opportunamente integrato da altri enti consortili ivi operanti, come organo locale della programmazione decisionale ed operativa;

2) si dovrà attuare una radicale modificazione del sistema degli incentivi a favore dei Comuni montani e dichiarati economicamente depressi che ha dato finora risultati scarsamente efficaci, adottando misure intese a favorire sia il trasferimento nelle zone idonee di essi degli impianti da decentrare, sia il sorgere di nuove attività consone all'ambiente e congeniali alle attitudini dei loro abitanti, in maniera da contenerne l'esodo e favorire la loro permanenza sulla terra d'origine, comunque, anche quando debbano svolgere in un centro urbano vicino la loro attività di lavoro".

Nel quadro economico generale sopraindicato trova, ovviamente, la sua giusta collocazione la politica agraria montana, quale componente determinante in quello sforzo teso al presidio del territorio e alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, nelle sue varie diversificazioni; teso, cioè, alla soluzione di quei problemi dei territori montani, i quali, come ebbe a dire al Senato il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, On.le Natali, nella seduta del 20 ottobre 1971, "sono problemi di civiltà che superano la montagna stessa".

Una così lucida sintesi dei problemi della montagna, per motivi anche comprensibili, non è finora stata fatta dai competenti Organi della C.E.E., che dei medesimi hanno indicato una soluzione generalizzata ed economicistica, che non tiene conto, ingiustamente, della peculiarità di tali problemi.

Una certa analogia con lo specifico indirizzo di politica agraria contenuto nello strumento legislativo di cui si propone oggi l'adozione lo si trova poi in alcune leggi dei Cantoni svizzeri di Neuchâtel e di Vaud, in una legge della Confederazione Svizzera, nella recente legislazione della Repubblica Francese per alcune zone montane e ancora in alcuni articoli di una legge della Provincia di Bolzano.

Il carattere distintivo e comune del nuovo indirizzo di politica agraria montana sta dunque nella riconosciuta necessità di considerare l'agricoltura in montagna in modo del tutto diverso dall'agricoltura delle altre zone. Non si tratta di riservare a queste zone aiuti differenziati o maggiorati, quanto piuttosto di riconoscere l'attività agricola in montagna quale elemento fondamentale ed insostituibile per la conservazione del paesaggio, per la protezione della natura e per la manutenzione dell'ambiente in senso lato, anche ai fini dello sviluppo di altre collaterali attività economiche.

Il nuovo indirizzo di politica agraria montana trova giustificazione in ragioni di ordine tecnico, economico e sociale. Eccone in sintesi le più importanti:

1) È risaputo che senza la quotidiana e faticosa opera dell'agricoltore nelle zone montane non vi può essere conservazione dell'ambiente naturale: salvaguardia delle bellezze naturali, conservazione del paesaggio agricolo, difesa e mantenimento del bosco, conservazione e protezione della flora e della fauna, manutenzione delle zone verdi rurali, mantenimento dell'equilibrio ecologico e biologico dell'ambiente, soprattutto, difesa idrogeologica del suolo e delle pendici, mantenimento delle opere di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

Infatti, nelle zone montane, la conservazione dell'ambiente naturale è strettamente legata al quotidiano esercizio dell'agricoltura; l'abbandono delle terre, specie di quelle site in alcune zone altimetriche, pregiudicherebbe gravemente la conservazione dell'ambiente naturale e le possibilità di sviluppo economico locali.

Ne consegue che i modesti risultati economici delle aziende agricole montane non vanno considerati soltanto sul piano strettamente finanziario e aziendale ma, piuttosto, nell'ambito della intera economia delle zone montane ed anche delle sottostanti pianure.

Infatti, la preziosa opera di protezione del suolo non torna solo a profitto della modesta agricoltura di monte, ma è indispensabile presidio alla sicurezza e allo sviluppo delle zone del piano e non solo dell'agricoltura.

Recenti e, purtroppo, frequenti catastrofi naturali in Italia ed all'Estero sono la migliore dimostrazione di quanto sia valido questo concetto.

2) Nelle zone montane, un ordinato, armonico ed equilibrato sviluppo delle attività economiche non può attuarsi senza il mantenimento dell'agricoltura, da razionalizzare e ristrutturare secondo le odierne esigenze.

Sarebbe vano parlare di turismo, di artigianato, di sviluppo delle attività terziarie e delle piccole industrie senza la presenza di un substrato agricolo ambientale curato, sicuro e stabile:

Un simile ambiente, oggi tanto auspicato, ma sempre più raro e sempre più difficile da conservare nelle zone montane, non può che essere affidato alla cura dell'agricoltore, il quale, con la sua costante presenza e con il quotidiano esercizio dell'attività agricola, vi provvede, anche se indirettamente, in modo certamente efficace.

Si tratta di abbandonare il vecchio concetto che relegava l'agricoltura all'ultimo gradino dei valori economici, cronicamente in crisi e sempre bisognosa dell'intervento dei pubblici poteri. Le attività economiche e, segnatamente, quelle che in montagna bene si armonizzano con l'agricoltura, traggono reciproco vantaggio da una florida attività agricola.

3) Nelle zone montane è impossibile ottenere la tanto auspicata parità dei redditi agricoli con quelli delle altre attività. Per quanto possano essere aumentati i redditi agricoli mediante la razionalizzazione e la strutturazione delle aziende, è ovvio che tale aumento incontra limiti invalicabili nelle note difficoltà dovute alle caratteristiche dell'ambiente di montagna.

Di qui la necessità di provvedere alla integrazione dei redditi agricoli con quelli di altre attività (turismo, artigianato, settore terziario, piccole industrie), allo scopo di mantenere una buona agricoltura montana, anche se, da un punto di vista strettamente economico-aziendale, questa fornisce redditi piuttosto modesti.

4) Gli sviluppi del metodo della programmazione economica e l'entrata in vigore dei piani urbanistici regionali tendono sempre più a delimitare le varie zone geografiche da destinare a specifiche attività economiche. Ciò, se da un lato risponde a giustificate esigenze di armonico sviluppo, comporta la osservanza di norme impositive e di vincoli, spesso non indifferenti, a carico degli agricoltori, nell'interesse generale.

Questi vincoli, richiamati anche nel provvedimento in esame, sono, indubbiamente, assai gravosi nelle zone destinate all'attività agricola, ai fini anche della difesa dell'ambiente naturale, del paesaggio agricolo tradizionale, del verde, della stabilità del suolo, di un buon mantenimento delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, della difesa della flora, della fauna, ecc.

Si tratta di beni comuni a tutta la collettività e dei quali si va prendendo sempre più coscienza, forse perché si teme che possano andare irrimediabilmente perduti. In ogni caso, si tratta di beni fondamentali per la vita dell'uomo e di beni presenti in larga misura proprio nelle zone montane.

Appare dunque giustificato, anche per questo aspetto, tenere in debito conto l'onere che deriva a carico degli agricoltori a causa dei citati vincoli.

Il disegno di legge in esame necessita, per vari punti, di successive norme regolamentari di applicazione. Però, quello che importa soprattutto rilevare, è che esso vuole anche essere un riconoscimento del carattere di pubblico interesse che va sempre più assumendo l'esercizio dell'agricoltura con la presenza dell'agricoltore nelle zone montane.

Il disegno di legge stesso - con la lettera allegata in copia alla presente relazione - è già stato trasmesso ai competenti Organi del Governo Centrale per il suo inoltro alla Commissione della Comunità Economica Europea, a termine dell'articolo 93 - paragrafo 3 - del Trattato di Roma.

In proposito, risulta che la Commissione C.E.E. non intende iniziare, in ordine al disegno di legge stesso, la procedura prevista dal primo comma del paragrafo 2 del precitato articolo del Trattato per gli aiuti non compatibili con il Mercato Comune.

Si ritiene, quindi, che nulla osti all'ulteriore iter dell'allegato disegno di legge.

(SEGUE: disegno di legge regionale). (...Omissis...)

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.

Intervengono i Consiglieri TONINO, MANGANONI, BORDON, BORREL TUBÈRE, BANCOD e PEDRINI.

Replica l'Assessore MAQUIGNAZ.

Interviene il Consigliere MANGANONI.

Replica il Presidente della Giunta DUJANY.

Il Vice Presidente SIGGIA, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Vice Presidente SIGGIA accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: ventotto;

- Voti contrari: quattro.

Il Vice Presidente SIGGIA, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 53)

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Disegno di legge regionale n. 53

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ........................ N. ...: NORME ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO E PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate, per il quinquennio dal 1972 al 1976, le norme della presente legge, intese alla tutela delle attività agricolo-montane ed alla protezione della natura nelle località rurali, al mantenimento delle condizioni ecologiche ed alla difesa della stabilità dei terreni montani.

Art. 2

Nelle zone destinate all'esercizio delle attività agro-pastorali dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, l'Amministrazione Regionale promuove le iniziative tendenti alla salvaguardia, al miglioramento e alla ristrutturazione delle aziende agricole, avuto riguardo all'interesse generale dello sviluppo economico e sociale della Regione.

Con successivi provvedimenti saranno emanate norme particolari per la protezione della natura e il mantenimento delle condizioni ecologiche nelle zone di cui al comma precedente.

Art. 3

Le norme della presente legge non modificano le norme della legislazione statale e regionale nelle seguenti materie: difesa idrogeologica del suolo, tutela forestale, protezione della flora e della fauna, acque pubbliche, tutela del paesaggio, urbanistica.

Art. 4

In considerazione delle limitazioni e degli oneri derivanti dalla conservazione dell'ambiente rurale montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione delle attività agricole locali per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane ai fini di interesse generale previsti dalla presente legge, è autorizzata la concessione di una indennità annua ai conduttori delle aziende agro-pastorali, i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico.

Art. 5

La concessione della indennità annua prevista dall'articolo precedente è subordinata al possesso, da parte degli agricoltori, dei seguenti requisiti:

a) condurre aziende formate da terreni adibiti a colture agro-pastorali e siti nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura e delimitate dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico;

b) impegnarsi formalmente a condurre l'azienda per almeno 5 anni, prestando la propria opera per la coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili e delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili;

c) fornire la documentazione necessaria per la esatta valutazione del rapporto esistente tra la superficie di terreno agricolo coltivato ed il corrispondente numero di capi bovini mantenibili su detta superficie.

Art. 6

Dopo la delimitazione delle zone agricole nel Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, i Comuni provvedono alla compilazione del Registro comunale delle aziende agricole.

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, in base ai dati dei Registri comunali delle aziende agricole, provvede alla compilazione e all'aggiornamento del Registro regionale delle aziende rurali comprese nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura.

Art. 7

Fino a quando non saranno delimitate le zone agricole dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, la iscrizione dei conduttori nel Registro regionale delle aziende agricole è disposta dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste, sentita la Giunta Regionale, previo controllo delle domande dei conduttori agricoli interessati, vistate e trasmesse dai Sindaci dei Comuni di residenza e previo parere di apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale e composta come segue:

- Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, quale Presidente;

- Due Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza;

- Il Sindaco del Comune di residenza dei conduttori agricoli;

- Un funzionario dell'Assessorato Agricoltura e Foreste designato dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste;

- Un funzionario della Sovraintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti, designato dall'Assessore regionale al Turismo;

- Un rappresentante per ciascuna Associazione degli agricoltori operante in Valle d'Aosta, designato dalle singole Organizzazioni.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste.

Contro i provvedimenti adottati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste è ammesso ricorso alla Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8

L'indennità annua prevista dall'articolo 4 della presente legge sarà concessa nelle misure e secondo le modalità previste dalle successive norme del Regolamento di esecuzione della presente legge, da approvare dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentite le Commissioni consiliari permanenti dell'Agricoltura e degli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.

Art. 9

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'applicazione della presente legge e delle norme del Regolamento di esecuzione della legge stessa.

Art. 10

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, la spesa annua di Lire 500.000.000 da finanziare con imputazione al sotto indicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci preventivi della Regione per i precitati anni.

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di Lire 500.000.000 sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972:

1) È istituito, con lo stanziamento annuo di Lire 500.000.000, il seguente capitolo 342 "Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura";

2) Per la dotazione dello stanziamento del precitato nuovo capitolo di Spesa 342 è approvato il prelievo della somma di Lire 500.000.000 dal capitolo di spesa 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)".

È approvata per l'anno 1972 la spesa di Lire 500.000.000 gravante sul precitato nuovo capitolo di spesa 342 del bilancio.

Con successivi provvedimenti legislativi saranno approvate e finanziate maggiori spese annue da autorizzare per l'applicazione della presente legge per gli anni 1973-1974-1975 e 1976.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

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