Objet du Conseil n. 357 du 22 décembre 1972 - Verbale

OGGETTO N. 357/72 - Legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre"".

Il Vice Presidente SIGGIA dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20 dicembre 1972 e giorni seguenti:

Con la legge regionale n. 6 in data 18 maggio 1972 veniva autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, a favore della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre".

Tale garanzia fu prestata per la concessione di prestiti e di fido bancario presso Istituti di Credito e per un importo complessivo di Lire 30.000.000.

La predetta Cooperativa, con lettera in data 12 ottobre 1972, ha richiesto la concessione di garanzia fideiussoria anche per il 1973 e per un importo di Lire 80.000.000.

La garanzia fideiussoria consentirà alla Cooperativa di provvedere con tempestività alle spese di gestione e di liquidazione ai conferenti di acconti sul prezzo della frutta consegnata al Magazzino.

Innumerevoli sono le ragioni che giustificano la concessione della garanzia fideiussoria in questione.

Si rileva soltanto che si tratta di una Cooperativa che si trova al suo quarto anno di vita e, quindi, all'inizio della propria attività in favore di circa 250 piccoli agricoltori. Sono note le gravi difficoltà che incontrano le Cooperative nei primi anni di attività.

Particolare rilevanza, ai fini della concessione della richiesta garanzia fideiussoria, assume il fatto che la Cooperativa non dispone ancora di beni immobili e, pertanto, si trova nella impossibilità di ricorrere al credito agrario di esercizio, perché sprovvista delle necessarie garanzie su beni.

L'aumento dell'importo della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1973 si rende necessario in relazione al noto aumento generale dei prezzi, della mano d'opera e dei costi dei servizi.

Altro motivo che giustifica tale aumento è la lodevole estensione di attività della Cooperativa avvenuta nell'anno in corso. Infatti, accogliendo i suggerimenti dell'Amministrazione Regionale, alla Cooperativa Produttori frutta di Saint-Pierre hanno aderito alcune piccole Cooperative e privati produttori dei Comuni di Jovençan, Aymavilles, Aosta, Gressan, Introd, Quart e Gignod, con conseguente notevole aumento del quantitativo di frutta conferito che, alla data del 19 ottobre 1972, ammontava già a complessivi q.li 12.393.

All'aumento dei conferimenti, auspicabile per addivenire ad una completa utilizzazione degli impianti, corrisponde una maggiore necessità di spese di esercizio e di fondi per la anticipazione di acconti ai produttori conferenti la frutta al Magazzino.

(Segue: disegno di legge regionale n. 56) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, che propone un emendamento all'articolo 1.

Il Vice Presidente SIGGIA, dopo aver constatato e comunicato che i sotto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, od allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Vice Presidente SIGGIA accerta o comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventidue;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: uno.

Il Vice Presidente SIGGIA, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito o Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa "Producteurs de Fruits de Saint-Pierre":

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 56)

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Disegno di legge regionale n. 56

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........ n....: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1973, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA "PRODUCTEURS DE FRUITS DE SAINT-PIERRE".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito Agrario e Aziende bancarie, nell'interesse e a favore della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre", s.r.1., con sede in Saint-Pierre fino alla concorrenza massima di complessive Lire ottanta milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre" di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di frutta.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre".

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre", si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai sotto riportati capitoli della Parte SPESA e della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, con stanziamento annuo di Lire ottanta milioni, corrispondenti al Capitolo 261 della Parte SPESA e al Capitolo 229 della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972:

Capitolo 261 della Parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito Agrario e Aziende Bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre" (legge regionale ........................... n: ..... )".

Capitolo 229 della Parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale ............... .............. n. ....)".

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopra menzionato apposito capitolo della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre", delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della Parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì