Objet du Conseil n. 83 du 28 février 1973 - Verbale

OGGETTO N. 83/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Istituzione del Servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione del Servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura" disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 febbraio 1973:

L'assistenza tecnica, economica e sociale agli agricoltori in materia di agricoltura, zootecnia, coltivazioni, economia agraria, economia domestica rurale, nonché l'attività dimostrativa e sperimentale rientrano fra i fondamentali compiti affidati all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.

Tali compiti traggono fondamento giuridico nel DLCPS 23 dicembre 1946 n. 523, convertito in legge 17 aprile 1956 n. 561 che sopprime l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e ne trasferisce le attribuzioni alla Regione nonché nella legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 che, agli articoli 19 e 23 determina le funzioni di cui trattasi.

Dopo l'ultimo conflitto questi compiti di assistenza, in Europa, hanno subito una sostanziale evoluzione e sono andati assumendo ovunque crescente importanza. Ciò in connessione con il progressivo miglioramento delle tecniche di divulgazione della scienza agraria e con la marcata tendenza, da parte dei pubblici poteri, ad allargare la sfera dei propri interventi. Si è passati così dalla tradizionale funzione di stretta divulgazione della tecnica agricola, alle moderne forme di assistenza agraria estesa anche agli aspetti sociali della popolazione agricola, alla economia domestica rurale (popolazione femminile), ai risultati economici delle aziende, alla contabilità agraria, cooperazione, meccanizzazione, ecc.

Di pari passo si è assistito ad una sempre maggiore presa di coscienza nel settore da parte degli Enti locali delle Organizzazioni agricole di categoria, delle Associazioni diversamente dal passato allorquando quasi unico protagonista era lo Stato.

Esempi di queste moderne forme di assistenza tecnico-economico-sociale più vicine a noi le possiamo individuare nei "Centri consortili di assistenza tecnica agraria della Provincia di Brescia"; nel "Servizio di coordinamento e di assistenza agraria di Torino"; nei "Centri di gestione aziendale". In alcuni esperimenti che, seppure isolati, sono risultati molto istruttivi, quali, l'esperimento di "Borgo a Mozzano", attuato dalla Shell Italiana, e quello di "Quargnento", in Provincia di Alessandria.

Fra le esperienze straniere recenti si può ricordare quella tedesca, ove il servizio di divulgazione è affidato direttamente ai "Lander", sovvenzionati dal Governo federale; in Belgio vi provvede lo Stato; in Francia fino al 1959 vi provvedeva esclusivamente lo Stato, successivamente ci si è avviati su un sistema affidato a Consorzi o a gruppi di coltivatori.

Diverse quindi le esperienze ed i modi di attuazione del Servizio, ma ovunque sentita e sempre crescente la sua necessità.

Nella nostra Regione, e non solo nella nostra, tale Servizio non si è ancora adeguato alle nuove esigenze.

Il Servizio dovrà recepire anche la Direttiva C.E.E. n. 72/161 del 17.4.1972 (pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. 196 del 23.4.1972), concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione delle persone che lavorano nell'agricoltura.

Tale Direttiva prevede la creazione dei servizi di informazione che avranno lo scopo:

- d'individuare e diagnosticare i casi individuali in cui, a seguito dell'evoluzione delle condizioni socio-economiche, si manifesti una necessità di adattamento strutturale dell'agricoltura;

- di fare la sintesi del complesso dei fattori di ordine tecnico, economico, giuridico, sociale ed umano;

- di informare gli interessati e consigliarli affinché proseguano con l'attività agricola ma ne modifichino profondamente l'orientamento; tale modificazione può comportare un nuovo orientamento delle produzioni, una riorganizzazione delle strutture delle aziende agricole o un cambiamento di azienda.

Il Servizio di Assistenza Tecnica rappresenta, quindi, la struttura più logica ed idonea per garantire un'assistenza tecnica ed una formazione professionale in armonia con gli obiettivi comunitari.

L'Assessorato all'Agricoltura, per lunghi anni, si è dedicato prevalentemente all'ingente sforzo tecnico e finanziario nel settore dei miglioramenti fondiari, aziendali e interaziendali, gravemente carenti. Conseguentemente, il personale tecnico è stato assorbito nell'applicazione dei numerosi provvedimenti legislativi dello Stato, della Regione e ultimamente anche della C.E.E. Esso ha così potuto dedicarsi ai compiti di assistenza, saltuariamente, talvolta stagionalmente, e, comunque, in modo inadeguato e insufficiente.

Ciò non significa che si sia trascurato il servizio, ma piuttosto che ci si è dedicati in modo settoriale (ottima assistenza nel campo lattiero-caseario) e senza la necessaria organicità e continuità.

Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Consiglio Regionale intende ovviare a queste insufficienze attraverso il potenziamento del servizio di assistenza in modo da assicurare, per il futuro, che il personale addetto si dedichi esclusivamente all'assolvimento di questi compiti.

Così operando, non solo si compie una precisa funzione istituzionale propria dell'Amministrazione regionale e demandatale dalla legge, ma soprattutto si vengono a creare nelle campagne quei presupposti capaci di assicurare una maggiore efficacia rispetto agli altri attuali interventi finanziari dei pubblici poteri nel settore dell'agricoltura.

La ristrutturazione del Servizio predetto è attuata in modo da soddisfare alle molteplici esigenze che oggi si presentano in agricoltura; l'assistenza non si limiterà agli aspetti puramente tecnici, dimostrativi e divulgativi, ma comprenderà l'economia domestica rurale, l'economia e contabilità agraria, la cooperazione, la costituzione di aziende vitali, nonché la vita associativa e la cooperazione.

Altri aspetti innovatori e salienti della ristrutturazione del servizio riguardano il suo decentramento e la capillarità dell'assistenza che giungerà a tutte le aziende della Regione; il carattere specializzato dell'assistenza nei principali e tipici settori dell'agricoltura valdostana; la prestazione di una assistenza eminentemente pratica, aderente alle esigenze locali, assicurata dal personale preparato in loco; utilizzazione, forse, per la prima volta in modo organico, di personale preparato dall'Amministrazione Regionale attraverso la Scuola pratica di Agricoltura di Aosta e le successive specializzazioni ottenute negli Istituti italiani ed esteri.

È prevista l'istituzione di cinque Recapiti periferici aventi sede nei Comuni di Morgex, Villeneuve, Aosta, Châtillon e Donnaz, con giurisdizione su un certo numero di Comuni circostanti. A ciascun Ufficio è preposto un tecnico coadiuvato, seconda delle caratteristiche agricole della zona, da esperti pratici specializzati nei settori lattiero-caseario, viticolo-enologico, frutticolo-orticolo.

I responsabili di ciascun Recapito periferico, oltre ai periodici contatti con l'Amministrazione Regionale, eseguono direttamente il lavoro di carattere tecnico ed economico più impegnativo, sovraintendono e regolano l'opera, a carattere pratico, degli esperti.

Per l'assistenza alla popolazione agricola femminile, è prevista per tutto il territorio della Regione una diplomata specializzata in economia domestica-rurale, settore quest'ultimo fino ad oggi completamente trascurato.

I Recapiti periferici, così come tutta l'attività di assistenza, sono coordinati da un tecnico dell'Assessorato alla Agricoltura e Foreste e l'intera attività si uniformerà agli indirizzi della programmazione economica e alle direttive dell'Amministrazione Regionale.

Sarà così possibile assicurare il necessario coordinamento e l'armonica fusione dell'importante Servizio nel Quadro generale della politica economica regionale.

(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.

Interviene il Consigliere TONINO.

Risponde l'Assessore MAQUIGNAZ.

Sugli articoli intervengono l'Assessore MAQUIGNAZ, i Consiglieri MANGANONI, SAVIOZ, BANCOD, CHABOD e BORREL-TUBÈRE.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame e i relativi allegati A e B sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Chincheré, il Presidente MONTESANO accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: sei.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della vota zione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione del Servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 10)

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Disegno di legge regionale n. 10

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICO-SOCIALE PER L'AGRICOLTURA.

Il Consiglio Regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata la istituzione del Servizio di Assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura nella Regione Valle d'Aosta, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalla presente legge.

Il Servizio di Assistenza di cui al comma precedente svolge i compiti e le funzioni indicate negli articoli 19 - lettera f - e 23 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni.

Art. 2

Il Servizio di Assistenza, di cui al precedente articolo, da espletare secondo le indicazioni della programmazione economica regionale e con l'osservanza delle disposizioni degli Organi dell'Amministrazione Regionale ed in particolare dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, ha il compito di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione, l'aumento del reddito agricolo, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, mediante l'assistenza tecnico-economico-sociale agli agricoltori in materia di agricoltura, zootecnica, industrie agrarie, economia domestica rurale.

In particolare, deve provvedere alle seguenti attività ed iniziative:

a) Promuovere la formazione di imprese agricole efficienti, aventi dimensioni economicamente e tecnicamente valide, razionalmente organizzate; promuovere la gestione collettiva di imprese ed aziende agricole al fine di costituire unità aventi dimensioni economiche e tecniche razionali.

b) Promuovere e facilitare la cooperazione agricola, favorire il sorgere di iniziative associate, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli per l'acquisto e la gestione in comune di macchine agricole, di beni e di mezzi tecnici, di attrezzature e di servizi per l'agricoltura.

Favorire il sorgere delle stesse iniziative associate nel settore della raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Agevolare il sorgere di forme associative e di cooperative per la conduzione e la gestione associata di aziende agricole, di allevamenti nonché fornire la relativa assistenza tecnica, economica ed amministrativa alle citate forme associative degli agricoltori.

c) Provvedere alla assistenza tecnica ed economica diretta alle singole aziende e di gruppo a livello frazionale e comunale.

d) Promuovere iniziative volte alla formazione professionale degli imprenditori agricoli con particolare riguardo agli addetti alla conduzione di cooperative, di consorzi di miglioramento fondiario, di forme collettive di gestione di aziende ed imprese agrarie, di associazioni di agricoltori, di società di allevamento, di enti di mutuo soccorso in agricoltura, ecc.

e) Organizzare Corsi di aggiornamento tecnico-economico per gli agricoltori.

f) Provvedere allo studio, rilevazione e raccolta di elementi, in ciascuna zona, atti a permettere la formulazione dei piani zonali in agricoltura; provvedere alle rilevazioni statistiche, economiche, contabili, di mercato, alle stime e all'assistenza contabile e amministrativa delle aziende agrarie.

g) Attuare azione dimostrativa e sperimentale, a carattere pratico, in materia di coltivazioni, allevamenti, industrie agrarie, meccanizzazione. Nell'espletamento di tali compiti il Servizio si avvarrà delle esperienze acquisite e dei risultati conseguiti nell'Azienda agraria annessa alla Scuola Pratica Regionale di Agricoltura di Aosta.

L'attività sperimentale e dimostrativa potrà essere effettuata presso la predetta Azienda avvalendosi della collaborazione della Direzione della Scuola Pratica Regionale di Agricoltura di Aosta.

h) Provvedere all'attività di divulgazione e di volgarizzazione della scienza e tecnica agraria con l'ausilio delle moderne tecniche.

i) Provvedere alla attività di assistenza tecnica, nelle sue più ampie forme, nel campo dell'economia domestica rurale a favore delle donne e dei loro nuclei familiari che si dedicano all'agricoltura.

i) Provvedere alla raccolta di elementi, dati, prezzi, informazioni di mercato, bilanci aziendali e zonali nonché ad ogni altra rilevazione o attività attinente all'agricoltura, la zootecnia, l'apicoltura e la popolazione agricola, su richiesta dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Foreste.

Art. 3

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Servizio di Assistenza dovrà uniformarsi:

- agli orientamenti ed agli indirizzi generali indicati dall'Amministrazione Regionale in materia di agricoltura, zootecnia e Foreste;

- alle indicazioni dei piani della programmazione economica regionale;

- agli indirizzi tecnico-economici formulati dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Foreste;

- alla legislazione vigente in materia di agricoltura, zootecnia e Foreste, nonché ad ogni altra disposizione, emanata dalle Autorità competenti.

Art. 4

Il personale addetto al Servizio di Assistenza tecnico-economico-sociale non può essere distolto dalla sua specifica attività di Assistenza tecnico-economico-sociale nel campo dell'agricoltura.

Il personale stesso non dovrà svolgere pratiche burocratiche e, comunque, ogni altra attività di carattere amministrativo che comporti la sospensione, anche parziale, dell'attività di assistenza tecnico-economico-sociale.

Art. 5

Il Servizio di Assistenza tecnico-economico-sociale è espletato mediante cinque Recapiti periferici aventi sede nei Comuni di Donnaz, Châtillon, Aosta, Villeneuve e Morgex.

I Comuni compresi nelle zone territoriali dei Recapiti periferici saranno indicati successivamente con delibera della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare dell'Agricoltura e Foreste.

Allorquando l'attività esplicata da un Recapito periferico interessi territori appartenenti a due o più zone, oppure si renda necessario coordinare, uniformare o estendere l'attività stessa a più zone, l'azione da svolgere dai singoli Recapiti dovrà essere concordata fra i responsabili dei Recapiti stessi, d'intesa con l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste.

Art.6

Ad ogni Recapito periferico di cui all'art. 5 è preposto un perito agrario, responsabile a tutti gli effetti del funzionamento del Servizio nella zona di competenza.

A seconda delle necessità e delle caratteristiche agricole delle singole zone, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste assegnerà in servizio il seguente personale presso i Recapiti periferici:

- n. 1 diplomata specializzata in economica domestica rurale;

- n. 7 coadiutori, di cui quattro esperti nel settore lattiero-caseario, uno esperto nel settore ortofrutticolo e apistico, uno esperto nel settore enologico e uno esperto nel settore viticolo.

Gli esperti, anche se destinati ad un singolo Recapito, hanno l'obbligo di prestare la loro attività in altre zone, su disposizione del responsabile del Servizio di Assistenza tecnico-economico-sociale.

L'esperto, durante lo svolgimento della propria attività, dipende disciplinarmente dal perito agrario responsabile della zona nella quale l'esperto stesso presta servizio.

Il Servizio di Assistenza tecnico-economico-sociale sarà diretto e coordinato da un tecnico dell'Assessorato Agricoltura e Foreste designato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Art. 7

Per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente articolo 2 per il Servizio di Assistenza è approvata l'istituzione dei seguenti nuovi posti di organico di personale addetto previsti dalla pianta organica e dalla tabella di sviluppo di carriera economica annessa alla presente legge (Allegati A e 3):

- n. 4 tecnici diplomati dagli Istituti tecnici agrari - gruppo B - carriera di concetto;

- n. 1 diplomata con specializzazione in economia domestica-rurale (legalmente riconosciuta) - gruppo B - carriera di concetto;

- n. 5 coadiutori - carriera esecutiva, di cui due esperti nel settore lattiero-caseario, un esperto nel settore ortofrutticolo e apistico, un esperto nel settore enologico e un esperto nel settore viticolo.

I bandi di concorso per la nomina del personale di cui al presente articolo dovranno prevedere, oltre alle normali prove di esame previste dalle leggi, anche prove teorico-pratiche vertenti sui compiti del Servizio di Assistenza indicati nell'articolo 2 della presente legge.

Art. 8

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al Servizio di Assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura, di cui alla presente legge, le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, previste dalle leggi regionali 28.7.1956 n. 3, 30.1.1962 n. 2 e 10.11.1966, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 9

I Recapiti periferici del Servizio di Assistenza avranno sede in locali idonei nell'ambito del territorio comunale indicato come sede capoluogo di zona.

All'approvazione e liquidazione delle spese per il funzionamento del predetto Servizio di Assistenza provvederà la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

Art. 10

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire cinquantamilioni, finanziate e coperte come segue graveranno partitamente sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni:

- per lire trentamilioni sul capitolo 293 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agri coltura"), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire trentamilioni mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento");

- per lire unmilione sul capitolo 295 ("Compensi per lavoro straordinario al personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici"), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire unmilione mediante prelievo di pari somma dal sopracitato capitolo 206 del bilancio stesso;

- per lire duemilioni sul capitolo 296 ("Indennità e rimborso spese di trasferte per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici"), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire duemilioni mediante prelievo di pari somma dal sopracitato capitolo 206 del bilancio stesso;

- per lire diciassettemilioni sul capitolo 312 ("Spese per attività sperimentali e dimostrative per la preparazione tecnico-professionale degli agricoltori... ecc.") il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire diciassettemilioni mediante prelievo di pari somma dal sopracitato capitolo 206 del bilancio stesso.

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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ALLEGATO A alla legge regionale ..............

PIANTA ORGANICA DEI NUOVI POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICO-SOCIALE PER L'AGRICOLTURA.

Qualifica del personale

Posti di ruolo

Carriera

Gruppo reg. le

Tecnici diplomati (Periti agrari)

4

di concetto

Tecnica diplomata specializzata in economia domestica rurale

1

di concetto

Coadiutori, di cui due esperti nel settore lattiero-caseario, un esperto nel settore ortofrutticolo ed apistico, un esperto nel settore enologico e un esperto nel settore viticolo

5

esecutiva

C

Aosta, lì

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ALLEGATO B alla legge regionale

PIANTA ORGANICA DEI NUOVI POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICO-SOCIALE PER L'AGRICOLTURA.

Carriera di concetto

Gruppo reg.le

Qualifiche

N. Posti

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annui lordi

N. anni

B

Tecnici diplomati (periti agrari)

4

3.800.000

dopo 20 anni

3.330.000

dopo 16 anni

Tecnica diplomata specializzata in economia domestica rurale

1

2.830.000

dopo 12 anni

2.450.000

dopo 8 anni

2.120.000

dopo 4 anni

1.830.000

iniziale

Carriera esecutiva

Gruppo reg.le

Qualifiche

N. Posti

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annuì lordi

N. anni

C

Coadiutori, di cui 2 esperti nel settore lattiero-caseario, un esperto nel settore ortofrutticolo ed apistico, un esperto nel settore enologico e un esperto nel settore viticolo

5

2.790.000

dopo 20 anni

2.420.000

dopo 16 anni

2.050.000

dopo 12 anni

1 770.000

dopo 8 anni

1.530.000

dopo 4 anni

1.300.000

iniziale