Objet du Conseil n. 174 du 2 avril 1973 - Verbale
OGGETTO N. 174/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione, per l'anno 1972, di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori".
Il Vice Presidente SIGGIA, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione, per l'anno 1972, di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 aprile 1973 e giorni seguenti:
La Commissione Regionale di studio sulla disciplina dei trasporti pubblici, costituita in attuazione dì mozione votata all'unanimità dal Consiglio Regionale, ha ultimamente esaminato la situazione tecnica ed economica dell'esercizio dei trasporti pubblici su strada, constatando la necessità di provvedimenti sia a lunga scadenza, nel senso dell'organico riordinamento e coordinamento dei servizi, sia a breve scadenza, per permettere la continuità dell'attuale esercizio specie tenuto conto che lo Stato, nell'emanazione dei Decreti delegati per le Regioni ordinarie, non ha ricordato la situazione valdostana, carente di leggi di attuazione dei dettati costituzionali degli artt. 2 lett. h), 3 lett. o) dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, Ne è derivata una lacuna, dal 1°.4.1972, nei finanziamenti dell'intervento contributivo statale a favore delle imprese concessionarie dei servizi di trasporto pubblico per la Valle d'Aosta, mentre le altre Regioni, cui tale finanziamento è stato assegnato, hanno disposto-con leggi proprie sui criteri e sulle modalità degli interventi regionali,
È, pertanto, indispensabile che la volontà unanimamente espressa dal Consiglio Regionale appoggi la Giunta Regionale nell'iniziativa tesa a sollecitare lo Stato affinchè provveda ad ovviare alla carenza verificatasi. Conseguentemente, si propone l'assunzione di un provvedimento legislativo regionale allo scopo di assicurare comunque per il periodo 1.4.1972 - 31.12.1972 la continuità dell'aiuto alle Imprese concessionarie, che sono in situazione deficitaria.
La legge che si propone stabilisce il principio dell'interesse pubblico al funzionamento dei servizi di trasporto, principio che dovrà trovare, in seguito, pieno compimento attraverso:
1) la costituzione di un apposito Ente regionale dei trasporti che avrà il compito di studiare l'evoluzione dei sistemi di trasporto e la loro-applicabilità in Valle d'Aosta, il coordinamento dei servizi e degli orari, l'adeguamento del sistema regionale ai piani di sviluppo e della politica dell'uso del territorio;
2) la costituzione di una Società per l'esercizio dei servizi di autolinee urbani ed interurbani, nella quale dovrà essere assicurata la presenza dell'Ente pubblico, presenza cui saranno subordinate le concessioni di contributi.
Inoltre, la legge proposta articola il contributo in interventi per la copertura del deficit derivante dai trasporti di preminente carattere sociale (lavoratori e studenti pendolari) e per sovvenire le esigenze delle imprese che esercitano un servizio non più autosufficiente dal punto di vista economico,
Va ricordato che il contributo dello Stato negli ultimi anni copriva il 48% del deficit appurato dai bilanci delle imprese, in quanto lo stanziamento era fatto in via presuntiva e sempre in misura inferiore all'effettivo andamento economico del settore,
È previsto l'incameramento da parte dell'Amministrazione Regionale dell'eventuale contributo che lo Stato, provvedendo alla attuale carenza legislativa, dovrebbe stabilire per le imprese della Valle d'Aosta per il periodo suddetto.
Naturalmente l'attuale provvedimento, proprio per la sua limitazione nel tempo, vuol essere sprone all'acceleramento degli studi per la proposta definitiva, organica, soluzione dei problemi tecnici ed economici del settore,
(Segue disegno di legge regionale)
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Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N° ...: CONCESSIONE PER L'ANNO 1972 DI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autoservizio pubblico di linea rappresenta esecuzione di un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina attraverso strumenti legislativi in corso di studio.
Art. 2
Allo scopo di assicurare la continuità di servizi in atto esistenti, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972, agli Enti e Società che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria, lavoratori dipendenti e studenti nell'ambito della Regione Valle d'Aosta, contributi regionali da erogare entro i limiti di cui agli articoli seguenti.
Art. 3
I contributi saranno erogati per ciascun Ente o Società solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per l'anno 1972 di tutto il complesso di autolinee esercite da ciascuna Società ed Ente e concesse alle Imprese stesse e saranno calcolati sulla base dei seguenti parametri:
a) contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di abbonamento e tessera a tariffa preferenziale (lavoratori dipendenti e studenti);
b) contributo in relazione alle percorrenze effettuatesi sino ad un massimo di Lire dieci per autobus/Km. per tutte le linee e tratti di linee svolgentisi in territorio regionale tra capolinea siti lungo la Valle centrale della Dora e, più precisamente, lungo l'asse Pont Saint Martin-Aosta-Courmayeur.
Art. 4
Gli Enti e Società concessionari sono ammessi a beneficiare dei contributi per le autolinee:
- che si svolgano interamente nell'ambito del territorio della Regione;
- che si svolgano solo parzialmente nel territorio della Regione ma che, comunque, assolvano ad esigenze di traffico riconosciute dalla Giunta Regionale di interesse regionale e per la sola parte di percorso su cui tale interesse è riconosciuto.
Art. 5
L'erogazione dei contributi è limitata in valore allo ammontare del deficit ammissibile risultante dal conto di esercizio delle autolinee di cui si tratta ed al deficit totale di esercizio delle Imprese.
Art. 6
Sono esclusi dai contributi di cui sopra gli Enti e Società che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio o che abbiano reiteratamente violato le norme del contratto di lavoro o delle leggi sociali.'
Art. 7
Ai fini della determinazione del contributo autobus/Km, va considerata la percorrenza indicata sul disciplinare di concessione. A questa sarà aggiunta la percorrenza relativa, alle corse bis regolarmente denunciate e sarà sottratta quella relativa ai giorni di sospensione dei servizi.
Art. 8
Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Presidenza della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data dell'entrata in Vigore della presente legge e dovranno essere corredate:
- dalla dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5;
- dal conto economico della gestione per l'anno 1972 relativo a tutte le attività aziendali, compilato in conformità all'apposito mod. 1°;
- dall'elenco di tutte le autolinee ritenute di interesse regionale esercitate dall'azienda con l'indicazione delle percorrenze e dei proventi a tariffa preferenziale, conforme all'allegato mod. 2;
- dalla copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell'I.G.E. e della tassa di bollo relative all'intero 1972;
- dalle dichiarazioni dei competenti Uffici postali e dei Comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti nel 1972;
- dalla eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.
Art. 9
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili don analoghi contributi o sussidi statali eventualmente concessi per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972 e il cui importo sarà dalle Aziende interessate versato alla Regione fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge.
Art. 10
Per il finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive massime Lire 110.000.000, sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973:
- è istituito il seguente nuovo capitolo 481 ("Spese per la concessione di contributi di esercizio alle Aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori"), con lo stanziamento di Lire 110.000.000, somma da prelevare per Lire 50.000.000 dal Capitolo 206 del bilancio ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E") e per Lire 60.000.000 da prelevare dal capitolo 205 del bilancio ("Fondo di riserva per spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese").
Art. 11
Con deliberazioni della Giunta Regionale si provvederà alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nonchè alla approvazione e liquidazione delle relative spese, da imputare al nuovo capitolo di spesa 481 di cui al precedente articolo.
Art.12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
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Si dà atto che dalle ore 18,38 riassume la presidenza il Presidente MONTESANO.
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Prende la parola il Consigliere BORDON che annuncia di non partecipare al voto per legami di parentela.
Intervengono i Consiglieri PEDRINI, RAMERA e DOLCHI, il Presidente della Giunta DUJANY, i Consiglieri BANCOD, TONINO, CHAMONIN, l'Assessore alle Finanze CHANTEL e il Consigliere CHABOD.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri ANDRIONE, l'Assessore CHANTEL e il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i dodici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CHABOD, CHINCHERÉ e CRETIER, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: ventiquattro;
- Voti contrari: tre;
- Assentatosi dall'aula il Consigliere Bordon.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione, per l'anno 1972, di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 28)
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Disegno di legge regionale n.28
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: CONCESSIONE, PER L'ANNO 1972, DI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autoservizio pubblico di linea rappresenta esecuzione di un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina attraverso strumenti legislativi in corso di studio.
Art. 2
Allo scopo di assicurare la continuità di servizi in atto esistenti, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972, agli Enti e Società che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria o per lavoratori dipendenti e studenti nell'ambito della Regione Valle d'Aosta, contributi regionali da erogare entro i limiti di cui agli articoli seguenti.
Art. 3
I contributi saranno erogati per ciascun Ente o Società solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per l'anno 1972 di tutto il complesso di autolinee esercite da ciascuna Società ed Ente e concesse alle Imprese stesse e saranno calcolati sulla base dei seguenti parametri:
a) contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di abbonamento e tessera a tariffa preferenziale (lavoratori dipendenti e studenti);
b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di Lire quindici per autobus/Km. per tutte le linee e tratti di linee svolgentisi in territorio regionale.
Art. 4
Gli Enti e Società concessionari sono ammessi a beneficiare dei contributi per le autolinee:
- che si svolgano interamente nell'ambito del territorio della Regione;
- che si svolgano solo parzialmente nel territorio della Regione ma che, comunque, assolvano ad esigenze di traffico riconosciute dalla Giunta Regionale di interesse regionale e per la sola parte di percorso su cui tale interesse è riconosciuto.
Art. 5
L'erogazione dei contributi è limitata in valore all'ammontare del deficit ammissibile risultante dal conto di esercizio delle autolinee di cui si tratta ed a deficit totale di esercizio delle Imprese.
Art. 6
Sono esclusi dai contributi di cui sopra gli Enti e Società che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio o che abbiano reiteratamente violato le norme del contratto di lavoro o delle leggi sociali.
Art. 7
Ai fini della determinazione del contributo autobus/Km., va considerata la percorrenza indicata sul disciplinare di concessione. A questa sarà aggiunta la percorrenza relativa alle corse bis regolarmente denunciate e sarà sottratta quella relativa ai giorni di sospensione dei servizi.
Art. 8
Le domande dì contributo dovranno essere presentate alla Presidenza della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate:
- dalla dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5;
- dal conto economico della gestione per l'anno 1972 relativo a tutte le attività aziendali, compilato in conformità all'apposito mod. 1;
- dall'elenco di tutte le autolinee ritenute di interesse regionale esercitate dall'azienda con l'indicazione delle percorrenze e dei proventi a tariffa preferenziale, conforme all'allegato mod. 2;
- dalla copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell'I.G.E. e della tassa di bollo relativa all'intero 1972;
- dalle dichiarazioni dei competenti Uffici postali e dei Comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti nel 1972;
- dalla eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.
Art. 9
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi o sussidi statali eventualmente concessi per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972 e il cui importo sarà dalle Aziende interessate versato alla Regione fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge.
Art. 10
Per il finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive massime Lire 130.000.000, sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973:
- è istituito il seguente nuovo capitolo 481 ("Spese per la concessione di contributi di esercizio alle Aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori"), con lo stanziamento di Lire 130.000.000, somma da prelevare per Lire 50.000.000 dal Capitolo 206 del bilancio ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E") e per Lire 80.000.000 da prelevare dal capitolo 205 del bilancio ("Fondo di riserva per spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese").
Art. 11
Con deliberazioni della Giunta Regionale si provvederà alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nonché alla approvazione e liquidazione delle relative spese, da imputare al nuovo capitolo di spesa 481 di cui al precedente articolo.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
Aosta, lì
