Objet du Conseil n. 204 du 4 avril 1973 - Verbale
OGGETTO N. 204/73 - Liquidazione in via transattiva alla Ditta I.M.A. (Industria Marmifera Aostana), corrente in Aosta, della somma di Lire 8.250.000 a titolo di parziale risarcimento di danni causati con la costruzione della strada di accesso alla frazione Pléod (Aosta).
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente deliberazione di Giunta relativa all'oggetto: "Liquidazione in via transattiva alla Ditta I.M.A. (Industria Marmifera Aostana), corrente in Aosta, della somma di Lire 8.250.000 a titolo di parziale risarcimento di danni causati con la costruzione della strada di accesso alla frazione Pléod (Aosta)", deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 aprile 1973 e giorni seguenti:
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Pollicini, riferisce alla Giunta in merito ad una richiesta presentata dalla Ditta I.M.A. (Industria Marmifera Aostana), corrente in Aosta, Via San Giocondo 12, tendente ad ottenere la liquidazione, in via transattiva, della somma di Lire 8.250.000, a titolo di parziale risarcimento dei danni causati alla Ditta stessa con la costruzione della strada (2° e 3° lotto) di allacciamento della frazione Pléod, del Comune di Aosta.
Informa che la Ditta individuale I.M.A. è iscritta nel Registro delle Ditte tenuto dall'Assessorato Regionale della Industria e Commercio quale proprietaria, fra altro, della cava di marmo verde (in esercizio sin dal 1936) situata in Comune di Aosta, in località posta fra le frazioni Bioulaz e Pléod, ora a monte della strada St. Martin de Corléans - Pléod.
Fa presente che nel corso dei lavori di costruzione del 2° e 3° tronco di quest'ultima strada (eseguiti in appalto dalle Imprese Rossi Enrico e Cesare Cometto, per conto della Regione nel corso degli anni 1961 e 1962) fu necessario attraversare in vari punti, interrompendola, la "via di lizza" utilizzata dalla Ditta I.M.A. per il trasporto dei blocchi di marmo dalla cava al piazzale di deposito e di carico sugli autocarri, ubicato in St. Martin de Corléans, su terreno assunto in affitto dalla Ditta stessa con contratto avente durata e validità "fino all'esaurimento della cava di marmo verde esistente a monte dell'immobile".
L'Assessore, Geom. Pollicini, riferisce che di tale interruzione e delle connesse conseguenze dannose subite, la Ditta I.M.A. presentava tempestivamente denuncia all'Amministrazione Regionale, chiedendo - con lettera raccomandata r.r. n° 479, in data 26 giugno 1961:
"a)- l'urgente risarcimento per la perdita subita e per il mancato guadagno;
b)- l'urgente risarcimento per le spese sostenute in conseguenza del danno;
c)- la "restitutio in integrum" di un deposito per i blocchi".
Informa che la Ditta I.M.A., - dopo un lungo scambio di corrispondenza con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e con l'Impresa appaltatrice Enrico Rossi e di fronte al mancato accoglimento anche parziale delle proprie richieste e insoddisfatta delle generiche assicurazioni date dall'Amministrazione Regionale, - con atto di citazione del 7.11.1963 conveniva in giudizio nanti il Tribunale di Aosta la predetta Impresa Rossi, per ottenere il risarcimento del danno subito, va listato nella somma di Lire 48.642.467, ed anche per provocare una preliminare chiarificazione sulle responsabilità della Impresa costruttrice e su quelle dell'Ente Regione appaltante".
In merito al giudizio instaurato dalla Ditta I.M.A. contro l'Impresa Rossi, presso il Tribunale di Aosta, l'Assessore Geom. Pollicini fa presente quanto segue:
1°)- il Giudice Istruttore, con ordinanza del 9 febbraio 1966, puntualizzava che "gli stessi notevolissimi danni lamentati dall'attore devono riferirsi direttamente all'esecuzione dell'opera pubblica con tutte le interruzioni, demolizioni e difficoltà che essa ha comportato; mentre non è dato ravvisare alcun rapporto causale tra le pretese violazioni dell'appaltatore convenuto ed i danni stessi; .... che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva si prospetta non in rapporto alle modalità di esecuzione dell'opera, rientranti nella sfera di responsabilità dell'appaltatore, bensì in diretta relazione causale con l'esecuzione stessa e, pertanto, discendenti dal comportamento della Pubblica Amministrazione appaltante...".
2°)- il Tribunale, con sentenza non definitiva del 1° ottobre 1966, dichiarava la legittimazione passiva dell'Impresa Rossi in ordine ai danni "derivanti alla attrice I.M.A. dalla condotta dell'Impresa Rossi, limitatamente alle modalità di esecuzione dell'opera appaltata" riconoscendo, in tal modo, che la I.M.A. aveva subìto "notevolissimi danni" dall'esecuzione dell'opera, ma limitava - nei confronti dell'Impresa Rossi - la richiesta del risarcimento ai soli danni derivanti dal comportamento colposo dell'Impresa medesima, essendo tutti gli altri danni imputabili alla Pubblica Amministrazione appaltante, lasciando così aperta la possibilità alla Ditta I.M.A. di richiederne il risarcimento all'Amministrazione Regionale.
3°) il Tribunale, con sentenza definitiva in data 21 dicembre 1968, premesso e ricordato che l'interruzione della "via di lizza" era conseguenza indefettibile dell'esecuzione della opera, come da progetto approvato dall'Ente appaltante, ha attribuito all'Impresa Rossi la sola responsabilità di aver omesso di preavvisare la Ditta attrice I.M.A. del giorno in cui si sarebbe posto in essere tale interruzione, sì da "dare modo alla stessa di avallare preventivamente una quantità sufficiente (nota: di blocchi di marmo) per poter fare fronte alle imminenti scadenze", condannando conseguentemente la convenuta Impresa Rossi a risarcire i danni all'attrice I.M.A. nella somma di Lire 94.000, causati "dalla mancata tempestiva consegna del materiale ordinato dalle Ditte Mariani e Gustavo Dalla Vecchia...".
L'Assessore Geom. Pollicini informa quindi che, successivamente ed in relazione alla precitata sentenza definitiva del Tribunale di Aosta, la Ditta I.M.A. riprendeva i contatti con l'Amministrazione Regionale e, particolarmente, con l'Assessorato dei LL.PP. senza, però, giungere alla definizione della controversia.
Fa presente che con nuove istanze, in data recente, la Ditta I.M.A., accogliendo l'invito per un'amichevole composizione della vertenza rivoltole dall'Assessorato dei Lavori Pubblici, si è dichiarata disposta a ridurre a Lire 16.500.000 la somma già richiesta per atto di citazione 7 Novembre 1963 quale risarcimento dei danni recati con la costruzione dell'opera pubblica di cui si tratta in Lire 48.642.467 ed ultimamente - dopo nuove insistenze dell'Assessorato ai LL.PP. - ha accettato la riduzione a sole Lire 8.250.000, a condizione che tale somma sia liquidata con sollecitudine e con riserva, in caso di mancato accoglimento e rispetto della condizione stessa, di adire nuovamente le vie legali per ottenere il risarcimento del danno patito nella misura originariamente valutata.
L'Assessore Geom. Pollicini informa che alla lettera di accettazione della transazione extragiudiziale dell'annosa controversia insorta con l'Amministrazione Regionale, la Ditta I.M.A. ha allegato una specifica, dalla quale risultano motivate le varie voci nelle quali si concretizzavano i danni subiti, precisando che i danni stessi sono diretta conseguenza:
1- della penetrazione con la strada pubblica nel perimetro di coltivazione della cava e dell'alterazione definitiva della zona di sfruttamento;
2- della privazione della "via di lizza" per il trasporto dei materiali estratti dalla cava;
3- della privazione del "piano di carico" e degli impianti relativi al carico dei materiali di cava sugli automezzi;
4- della privazione del "deposito" dei materiali di cava destinati alla spedizione;
5- della privazione del "piazzale" per le manovre degli automezzi;
6- della interruzione della "via di lizza" in tre punti:
a)- prima interruzione nel secondo tronco della strada in costruzione (dalla metà di agosto 1960 al collaudo avvenuto il 24 luglio 1962);
b)- seconda interruzione nel secondo tronco della strada in costruzione (dal novembre 1960 al collaudo avvenuto il 24 luglio 1962);
c)- terza interruzione nel terzo tronco della strada in costruzione (dal settembre 1963 al collaudo avvenuto il 27 aprile 1965);
7- della conseguente manomissione degli impianti e dei piani di carico relativi al passaggio, al trasporto, al deposito di materiali provenienti dalla cava e diretti in cava.
LA GIUNTA
- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Geom. Pollicini;
- considerato che i danni di cui in premessa, lamentati dalla Ditta I.M.A., si sono effettivamente verificati in conseguenza dell'avvenuta esecuzione dei lavori di costruzione della strada di allacciamento alla frazione Pléod, del Comune di Aosta, appaltati dalla Regione;
- preso atto delle sentenze del Tribunale di Aosta in data 1° ottobre 1966 e 21 dicembre 1968, con le quali l'impresa appaltatrice dei precitati lavori stradali è stata riconosciuta responsabile dei soli danni (valutati in Lire 94.000) subiti dal la Ditta I.M.A. per effetto del mancato preavviso dell'interruzione della "via di lizza", avendo il Tribunale stesso concluso che i "notevolissimi danni" derivati alla predetta Ditta erano imputabili esclusivamente all'Amministrazione Regionale, appaltante dei lavori in esame;
- richiamata la giurisprudenza convalidata in materia, per la quale si può concludere che i danni prodotti direttamente, e sia pur necessariamente dalla esecuzione di un'opera pubblica, sono riferibili non all'Impresa appaltatrice ma alla Amministrazione Pubblica appaltante, tenuta direttamente a risponderne nei confronti del privato danneggiato, in forza del principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad indennizzare il privato per la diminuzione o soppressione di un diritto che gli sia derivata dall'esecuzione di un'opera pubblica;
- ritenuta l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione Regionale di aderire alla proposta di amichevole composizione come sopra avanzata dalla Ditta I.M.A. per la definizione in via transattiva dell'annosa vertenza di cui si tratta;
- considerata la necessità e l'urgenza di deliberare in merito al fine di evitare che la Ditta I.M.A. riprenda l'azione legale nei confronti dell'Amministrazione Regionale entro il termine di decadenza in corso di perenzione;
- ad unanimità di voti favorevoli;
concorda di proporre che il Consiglio Regionale
DELIBERI
1°) di approvare la liquidazione alla Ditta I.M.A. - Industria Marmifera Aostana - corrente in Aosta, Via San Giocondo, 12, della somma di Lire 8.250.000 (ottomilioniduecentocinquantamila), a tacitazione, in sede transattiva, di ogni richiesta e di indennizzi, da parte della Ditta medesima, per risarcimento di danni patiti per effetto dell'avvenuta costruzione, a cura e spese della Regione, della strada di accesso alla frazione Pléod, del Comune di Aosta;
2°) di approvare la spesa di Lire 8.250.000 e di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza del titolare della Ditta I.M.A. e con l'imputazione della spesa stessa al capitolo 203 del bilancio preventivo della Regione per lo anno 1972 ("Spese notarili, perizie, liti, arbitraggi, transazioni, ecc. ..."), che presenta la necessaria disponibilità.
Illustra l'Assessore ai lavori pubblici POLLICINI.
Intervengono il Consigliere MANGANONE e l'Assessore POLLICINI.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Pollicini, e concordando sulle proposte della Giunta;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Borrel, Chabod, Manganone e Quaizier);
DELIBERA
1°) di approvare la liquidazione alla Ditta I.M.A. - Industria Marmifera Aostana - corrente in Aosta, Via San Giocondo, 12, della somma di Lire 8.250.000 (ottomilioniduecentocinquantamila) a tacitazione, in sede transattiva, di ogni richiesta e di indennizzi, da parte della Ditta medesima, per risarcimento di danni patiti per effetto dell'avvenuta costruzione, a cura e spese della Regione, della strada di accesso alla frazione Pléod, del Comune di Aosta;
2°) di approvare la spesa di Lire 8.250.000 e di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza del titolare della Ditta I.M.A. e con l'imputazione della spesa stessa al capitolo 203 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ("Spese notarili, perizie, liti, arbitraggi, transazioni, ecc. ..."), che presenta la necessaria disponibilità.
