Objet du Conseil n. 203 du 4 avril 1973 - Verbale
OGGETTO N. 203/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di spesa per l'installazione di impianti per la ricezione e la diffusione di programmi televisivi in lingua francese".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di spesa per l'installazione di impianti per la ricezione e la diffusione di programmi televisivi in lingua francese", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 aprile 1973 e giorni seguenti:
In relazione all'art. 38 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, secondo cui nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana, il presente disegno di legge intende rispondere alle esigenze della ricezione di programmi televisivi in lingua francese, data la mancanza di detti programmi nel le trasmissioni televisive della RAI-TV.
Alla soddisfazione di tale diritto, tutelato dalla legge costituzionale di cui sopra, è diretto il provvedimento in esame: esso è formulato in modo da ovviare ai possibili rischi di una indiscriminata facoltà di collocare ripetitori per le trasmissioni estere, limitando la facoltà di installare gli impianti stessi all'Amministrazione Regionale per gli evidenti scopi, che essa persegue, di tutela della minoranza linguistica, anche in relazione al principio sancito dall'articolo 6 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Segue: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono i Consiglieri DAYNÉ, DOLCHI, ANDRIONE, PEDRINI, l'Assessore ai lavori pubblici POLLICINI, il Consigliere RAMERA e l'Assessore alle finanze CHANTEL.
Sugli articoli intervengono il Consigliere DOLCHI e il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Manganone, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: trenta.
- Un voto contrario.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di spesa per l'installazione di impianti per la ricezione e la diffusione di programmi televisivi in lingua francese".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 29)
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Disegno di legge regionale n. 29
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N° ... : APPROVAZIONE DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA RICEZIONE E LA DIFFUSIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI IN LINGUA FRANCESE.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART.1
È approvata la spesa di lire dieci milioni per l'installazione di impianti per la ricezione e la diffusione, nel territorio della Valle d'Aosta, di programmi televisivi francesi e della Svizzera romanda emessi da reti gestite da organismi pubblici a condizione che non ne derivi pregiudizio per la normale diffusione dei programmi nazionali.
ART. 2
Con deliberazione della Giunta Regionale saranno approvati i provvedimenti da adottare per l'installazione degli impianti di cui al precedente articolo e per l'approvazione e il finanziamento delle relative spese, sino ad un importo complessivo massimo di lire dieci milioni.
ART. 3
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive lire 10.000.000, saranno imputate al Capitolo 645 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973, che presenta la necessaria disponibilità di finanziamento.
ART. 4
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta, li
