Objet du Conseil n. 141 du 11 novembre 1949 - Verbale

OGGETTO N. 141/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (dall'art. 156 all'art. 174, ad eccezione degli articoli 156 e 163, la cui discussione è stata rimandata ad altra adunanza) NONCHÉ DELLE NORME PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE (dall'art. 1 all'art. 18, escluso l'art. 9 della proposta che è stato stralciato).

Si fa menzione che il Consigliere Geom. BIONAZ Ferdinando, Assessore ai Lavori Pubblici, interviene all'adunanza durante la discussione dell'art. 161 (art. 166 della proposta).

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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a riprendere e a continuare l'esame e la discussione degli articoli successivi all'articolo 155 del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.

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Art. 156

(Art. 161 della proposta)

Entrata in vigore del regolamento - Decorrenza nuove retribuzioni e aumenti periodici

"Il presente regolamento entrerà in vigore, ad ogni effetto, dal primo giorno del mese successivo alla data di promulgazione della legge regionale che lo approva.

Le retribuzioni di cui alla nuova tabella organica allegata al presente regolamento hanno applicazione con effetti dal primo novembre 1948, ad eccezione dei diritti accessori e delle compartecipazioni a proventi vari nonché ad eccezione delle retribuzioni che la nuova tabella organica stabilisce in misura inferiore a quelle già previste per i corrispondenti posti dell'abrogata tabella. Agli effetti e all'atto della corresponsione degli assegni arretrati si provvederà al ricupero a conguaglio, mediante trattenuta diretta, delle anticipazioni già corrisposte al personale sui futuri miglioramenti economici a' sensi della legge primo marzo 1949, n. 44.

La data di decorrenza delle retribuzioni previste per i posti ai quali il personale è sistemato ed inquadrato, a' sensi degli articoli 172 e seguenti, e la data di decorrenza dei relativi aumenti periodici sono retrodatate - ai soli effetti economici - al primo luglio 1948.

Per il periodo dal primo luglio al primo novembre 1948, le retribuzioni e i relativi aumenti periodici sono calcolati, agli effetti di cui al precedente comma, in base agli stipendi già previsti dalla abrogata tabella organica allora vigente."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che la Commissione del personale ha chiesto, in ordine al terzo comma, la sostituzione della disposizione "ai soli effetti economici" con la disposizione "a tutti gli effetti".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che l'articolo in esame involge la complessa questione del trattamento economico del personale, questione che sarà esaminata in sede di discussione della nuova tabella degli assegni, e fa, pertanto, presente la opportunità che il Consiglio soprassieda all'approvazione delle norme che hanno riferimento o attinenza con la materia del trattamento economico.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara di concordare.

Il Consigliere Geom. NICCO dichiara di concordare.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva il rinvio della discussione dell'articolo 156 (art. 161 della proposta) ad avvenuta approvazione della tabella organica degli assegni.

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Art. 157

(Art. 162 della proposta)

Allegati al regolamento

"Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

a) tabella organica dei servizi, dei posti, del personale, degli emolumenti e dei titoli di studio prescritti;

b) tabella recante le misure, le norme e modalità (articoli 19 e tabella) per la liquidazione delle indennità di missione e per il rimborso delle spese al personale."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che la proposta di tabella organica di cui alla lettera a) dovrà essere, a suo tempo, opportunamente modificata e completata, in relazione alla suddivisione del personale in otto - anziché in sei - gradi, come approvato dall'articolo 25, nonché in relazione ai posti e agli emolumenti di organico che saranno successivamente determinati dal Consiglio.

Si dà atto che l'articolo 157 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

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Art. 158

(Art. 163 della proposta)

Riferimento a disposizioni generali di legge e di regolamento

"Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali in vigore per il personale degli Enti locali, in quanto applicabili. In difetto, si osservano, per analogia, le norme in vigore sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili."

Si dà atto che l'articolo 158 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

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Art. 159

(Art. 164 della proposta)

Coordinamento dei regolamenti speciali ed interni

"Alle norme del presente regolamento organico per gli uffici e per il personale dell'Amministrazione regionale dovranno essere coordinati gli speciali regolamenti che disciplinano gli uffici ed il personale di alcuni servizi ed istituti particolari, gestiti dall'Amministrazione regionale.

Le norme dei regolamenti speciali ed interni in contrasto con le norme del presente regolamento organico si intendono abrogate o modificate, in applicazione ed a' sensi delle disposizioni del presente regolamento."

Si dà atto che l'articolo 159 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

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Art. 160

(Art. 165 della proposta)

Applicazione delle norme del regolamento al personale proveniente dagli Enti e dagli uffici assorbiti

"Le norme del presente regolamento si applicano anche al personale proveniente dagli Enti e dagli uffici assorbiti dalla Amministrazione regionale ed a questa definitivamente assegnati in sede di ripartizione di personale.

Rimangono fermi e impregiudicati i diritti acquisiti dal personale di cui al precedente comma per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, la quiescenza e l'anzianità maturata."

Si dà atto che l'articolo 160 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

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Art. 161

(Art. 166 della proposta)

Assorbimento ed inquadramento del personale proveniente da Enti ed uffici assorbiti

"Nella prima applicazione del presente regolamento e per la prima assunzione ai posti di organico, si provvederà all'inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione provinciale di Aosta e dagli altri Enti ed uffici soppressi ed assorbiti, assegnato all'Amministrazione regionale in sede di ripartizione del personale.

L'assorbimento del personale di cui si tratta, ai fini del riconoscimento dei diritti acquisiti, della continuità del rapporto d'impiego e del trattamento di quiescenza, ha effetto dalla data dell'assorbimento dei servizi e del personale stabilita dalle apposite norme dei singoli provvedimenti legislativi riguardanti la devoluzione di servizi all'Amministrazione regionale.

L'inquadramento del personale di cui sopra si effettua assegnando ai vari posti della tabella organica il personale assorbito, in relazione alle mansioni effettivamente già espletate da ogni singolo dipendente, osservate le disposizioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici e dei titoli di studio e di servizio prescritti per i singoli posti e con il riconoscimento, in conformità alle norme del presente regolamento, dell'anzianità di servizio e degli eventuali diritti già acquisiti. Potrà, in via eccezionale, derogarsi dalle prescrizioni relative al possesso dei titoli di studio, limitatamente ai posti di gruppo C, e subalterni, nei confronti dei dipendenti che abbiano prestato almeno quattro anni di lodevole servizio con mansioni analoghe a quelle dei posti cui sono assegnati."

Il Consigliere Col. FERREIN, richiamandosi all'ultima parte dell'ultimo comma (ultimo periodo), propone che il periodo di quattro anni sia ridotto ad anni due.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che l'articolo in esame stabilisce norme per l'inquadramento del personale proveniente da Enti ed uffici assorbiti dall'Amministrazione regionale e non già per l'inquadramento a ruolo del personale assunto dall'Amministrazione regionale.

Il Segretario Dr. BRERO fa presente che personale proveniente da altri Enti è stato assorbito dall'Amministrazione regionale anche nell'anno 1947, in seguito a soppressione di uffici vari avvenuta nel 1947.

Il Consigliere Col. FERREIN aggiunge che, comunque, l'articolo in esame deve essere coordinato con le disposizioni dell'articolo 167 (art. 172 della proposta), concernente l'inquadramento e la sistemazione straordinaria a ruolo del personale dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, richiama l'attenzione del Consiglio sulla disposizione di cui all'ultimo comma, relativa alla possibilità di deroga dalle prescrizioni relative al possesso dei titoli di studio per i posti di gruppo C e subalterni.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che trattasi di disposizione che ha carattere di eccezionalità.

Il Consigliere Sig. NOUCHY, in ordine alla prima parte dell'ultimo comma, osserva che ogni dipendente deve essere inquadrato nel posto corrispondente al proprio grado e non già a posti corrispondenti alle mansioni svolte attualmente.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, e l'Assessore Per. ind. FOSSON rilevano che per l'inquadramento del personale assorbito in relazione alle mansioni effettivamente già espletate saranno osservate, comunque, le disposizioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici e dei titoli di studio e di servizio prescritti pei i singoli posti.

Il Consigliere Sig. NOUCHY ribadisce che il personale proveniente dall'ex Amministrazione provinciale dovrebbe essere inquadrato, secondo il grado che aveva nell'ex Amministrazione provinciale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime parere che, anche in relazione alle analoghe disposizioni transitorie del successivo art. 163, il personale assorbito debba essere inquadrato in relazione alle mansioni effettivamente espletate, osservando, peraltro, le disposizioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici e dei titoli di studio richiesti dalla nuova tabella organica. Ritiene, quindi, che la disposizione in esame possa essere approvata nel testo proposto, senza modificazioni.

L'Assessore Prof. DEFFEYES concorda con il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e fa presente che, qualora la norma in esame non venisse approvata, il personale proveniente al primo gennaio 1946 dall'ex Amministrazione provinciale verrebbe a trovarsi in condizioni di inferiorità nei confronti del personale assorbito o assunto successivamente dall'Amministrazione regionale.

Il Consigliere Sig. NOUCHY ribadisce il proprio punto di vista circa il personale proveniente dall'ex Amministrazione provinciale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che, qualora venisse accolto il punto di vista del Consigliere Sig. Nouchy, il nuovo personale avventizio assunto dal 1946 in poi dall'Amministrazione regionale si troverebbe avvantaggiato nei confronti del personale assorbito, in quanto verrebbe inquadrato - senza plausibili ragioni - in gradi superiori a quelli del personale proveniente dall'ex Amministrazione provinciale.

Segue discussione fra il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Sig. NOUCHY e Sig. DUJANY.

Il Consigliere Sig. NOUCHY chiede che sia data lettura della disposizione legislativa relativa all'assorbimento da parte dell'Amministrazione regionale dei servizi e del personale dell'ex Amministrazione provinciale (art. 2. D.L.L. 2-11-1945, n. 741).

Si dà atto che, su proposta del Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Consiglio soprassiede provvisoriamente alla discussione e all'approvazione dell'articolo 161 (art. 166 della proposta).

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Art. 162

(Art. 167 della proposta)

Sistemazioni particolari ad personam

"Allo scopo di non pregiudicare i diritti giuridici ed economici e la qualifica del personale proveniente dagli Enti e dai servizi assorbiti, nella prima applicazione del presente regolamento ed indipendentemente dai posti previsti nella nuova tabella organica, il personale di cui si tratta potrà, in casi particolari, essere inquadrato in posti fuori organico ad personam, con effetti limitati al periodo in cui il personale stesso presterà servizio presso l'Amministrazione regionale.

Nella prima applicazione del presente regolamento è nominato in pianta stabile al posto di ruolo di Ispettore ai Comuni il Segretario comunale di grado terzo, Dr. Leone Bois, già incaricato delle funzioni relative, a decorrere dal 17 ottobre 1946, munito di laurea in giurisprudenza ed iscritto nei ruoli di Segretari comunali con anzianità dal primo luglio 1922 (attualmente titolare della Segreteria del Comune di Gubbio).

All'Ispettore ai Comuni, Dr. Leone Bois, dispensato dal periodo di prova, sarà computata, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e ad ogni altro effetto, l'anzianità di servizio maturata nel grado di Segretario comunale di grado terzo, decorrente dal primo novembre 1937."

Si dà atto che l'articolo 162 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto dopo breve discussione alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ed i Consiglieri Sig. BREAN e Col. FERREIN.

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Art. 163 (Art. 168 della proposta)

Istituzione posti fuori organico e sistemazioni ad personam di dattilografe applicate

"Analogamente a quanto già stabilito all'art. 162 del regolamento organico della cessata Amministrazione provinciale di Aosta, in aggiunta alla pianta organica prevista dal presente regolamento, si approvano, in via transitoria e sino alla cessazione di servizio delle sottoindicate dipendenti, provenienti dagli Enti ed uffici assorbiti, numero dodici posti fuori organico, ad personam, di "dattilografa applicata", con lo stipendio base annuo di Lire ..... e con il riconoscimento delle rispettive anzianità di grado e di servizio:

a) Perazzolo Emerita (di ruolo): anzianità dal 17 gennaio 1928;

b) Mistrangelo Bianca: anzianità dal 10 luglio 1928;

e) Bruno Laura: anzianità dal 16 aprile 1934;

d) Bertone Rita in Padrin: anzianità dal 10 maggio 1935;

e) Sacchetti Marisa: anzianità dal 20 settembre 1935;

f) Morello Secondina: anzianità dal 3 gennaio l937;

g) Gagnor Alda in Gilitos: anzianità dal 16 gennaio 1941;

h) Bernardi Irma: anzianità dal 15 maggio 1941;

i) Durand Simona: anzianità dal 15 giugno 1942;

l) Rivarolo Petronilla: anzianità dal 15 marzo 1942;

m) Girelli Maria Eugenia: anzianità dal primo settembre 1940;

n) Vivoli Mafalda: anzianità dal primo ottobre 1942.

Durante la permanenza in servizio delle sopraindicate dipendenti ai succitati posti ad personam, rimarranno vacanti altrettanti e corrispondenti posti di ruolo di tabella organica per applicati, dattilografe applicate e dattilografe."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che dovendo il Consiglio, in sede di discussione e di approvazione dell'articolo in esame, fare apprezzamenti e considerazioni concernenti persone, la discussione deve aver luogo in seduta segreta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva l'opportunità che la discussione sull'articolo in esame abbia luogo contemporaneamente alla discussione della nuova tabella organica affinché il Consiglio possa esaminare la questione dei posti nel suo complesso e anche in relazione al fatto che vi sono altre dipendenti, oltre a quelle elencate all'articolo 163 (art. 168 della proposta) che hanno chiesto di essere sistemate in posti analoghi fuori organico.

Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva che, affinché il Consiglio possa esaminare, con cognizione di causa, la posizione di ogni dipendente, si rende necessaria una relazione in merito all'anzianità di servizio, alla posizione e alla capacità di ogni singolo dipendente.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concordando con il Consigliere Geom. G. Nicco, assicura che sarà predisposta la relazione richiesta, da trasmettersi ai Signori Consiglieri per l'esame in sede di inquadramento del personale.

Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva l'opportunità che, nel referto in parola, siano riportate le note caratteristiche del personale affinché il Consiglio possa conoscere il grado di capacità e la diligenza nell'espletamento del servizio di ogni dipendente.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, in relazione alla proposta formulata in precedenza dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, propone che il Consiglio soprassieda all'approvazione dell'art. 163 (art. 168 della proposta).

Si dà atto che il Consiglio, concordando sulla proposta del Presidente, Avv. Dott. Bondaz, approva il rinvio della discussione e della approvazione dell'articolo 163.

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Art. 164 (Art. 169 della proposta)

Trattamento di quiescenza per i dimissionari entro il 31 dicembre 1949

"In deroga agli articoli 93 e 160 del presente regolamento, al personale di ruolo e non di ruolo che rassegni le dimissioni dall'impiego entro il 31 dicembre 1949 è concessa una indennità per cessazione del rapporto d'impiego, commisurata alla retribuzione intera (stipendio, indennità di carovita ed eventuali quote complementari), in misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato e frazione di anno superiore a sei mesi.

Al personale di cui al precedente comma è concesso, inoltre, il rateo della tredicesima mensilità per la frazione di anno di servizio prestato.

Per il personale ex-combattente ogni campagna di guerra è computata per un anno intero, in aggiunta al servizio utile ai fini della indennità per cessazione del rapporto di impiego.

La indennità per cessazione del rapporto di impiego, nella misura di cui al precedente articolo, non spetta al personale non di ruolo che ottenga la nomina in ruolo, anche dopo la presentazione delle di-missioni, entro sei mesi dalla accettazione delle dimissioni. In tal caso la indennità deve essere ricuperata se già corrisposta.

Il personale dimissionario di cui ai precedenti commi non può essere assunto in altri impieghi non di ruolo, anche presso altre pubbliche Amministrazioni, per un periodo di cinque anni e deve rilasciare apposita dichiarazione impegnativa al riguardo, obbligandosi, in caso di inadempienza, alla restituzione della indennità percepita."

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, in ordine al primo comma dell'articolo, osserva che la Commissione del personale ha chiesto, che il termine 31 dicembre 1949 sia modificato in 31 dicembre 1950 e che sia totalmente abolito l'ultimo comma. Rileva quindi la necessità, per coordinamento con gli articoli in precedenza approvati, che la disposizione "In deroga agli articoli 93 e 160... " sia rettificata come segue: "In deroga agli articoli 89 e 155...".

Si dà atto che il Consiglio approva la rettifica proposta dal Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

Il Consigliere Sig. DUJANY esprime parere che l'indennità per cessazione del rapporto d'impiego, di cui al primo comma, debba essere corrisposta soltanto al personale non di ruolo, e non già al personale di ruolo.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON e il Consigliere Sig. NOUCHY dichiarano di non concordare sulla proposta del Consigliere Sig. Dujany in relazione alle apposite disposizioni legislative, vigenti in materia.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che la disposizione di cui al primo comma è stata redatta in conformità all'art. 21 della legge 4 aprile 1947, n. 207, articolo 21 - di cui dà lettura - e all'art. 9 del decreto del C.P.S. 19 marzo 1948, n. 246 - di cui dà pure lettura.

Il Consigliere Sig. BREAN richiama l'art. 89, già approvato, del nuovo Regolamento organico.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che la disposizione transitoria di cui al primo comma dell'articolo in esame prevede un trattamento di favore per i dipendenti che rassegnino le dimissioni entro il termine prestabilito del 31 dicembre 1949, appunto per invogliare i dipendenti a rassegnare le dimissioni entro tale data.

Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva che il primo comma dell'art. 164 riporta una norma transitoria mentre, invece, l'articolo 89 stabilisce l'indennità che normalmente compete ai dipendenti in caso di cessazione, in qualsiasi tempo, del rapporto d'impiego. Ritiene, pertanto, che la disposizione di cui al primo comma dell'articolo in esame debba essere approvata.

In merito alla disposizione di cui si tratta, segue ampia discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ, Dr. BERTHET, Prof. DEFFEYES, Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Sig. DUJANY, Geom. G. NICCO, Sig. BREAN, Sig. NICCO Anselmo, Sig. NOUCHY, Sig. MARCHESE, Col. FERREIN, Sig. PAGE, Sig. VUILLERMOZ, nonché il Segretario Dr. BRERO.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che il primo comma dell'art. 164 prevede una deroga esplicita e transitoria alle eccezioni dell'art. 89 e dell'art. 155.

Il Segretario Dr. BRERO, su richiesta del Consigliere Sig. DUJANY, precisa che il personale avventizio è iscritto, come il personale di ruolo, alla Cassa pensioni e che quindi matura il diritto alla pensione come il personale di ruolo.

Il Consigliere Sig. PAGE ritiene che, per disposizioni di legge, l'indennità di licenziamento non possa normalmente superare la retribuzione annua.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, prende atto che il Consigliere Sig. Dujany ritira la sua proposta di emendamento.

Si dà atto che, su proposta del Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Consiglio approva la modifica della data del 31 dicembre 1949 nella data del "26 febbraio 1950".

Il Consigliere Sig. NICCO Anselmo chiede che il Consiglio si pronunci in merito alla richiesta del personale circa lo stralcio dell'ultimo comma.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che l'ultimo comma riproduce testualmente una disposizione di legge la quale vieta che il personale dimissionario di cui al primo comma sia assunto in altri impieghi non di ruolo presso pubbliche Amministrazioni prima che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui ha rassegnato le dimissioni.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dopo breve discussione, propone che, a parziale accoglimento della richiesta del personale, l'ultimo comma dell'articolo 164 sia modificato ed approvato nel nuovo testo seguente: "Il personale dimissionario di cui ai precedenti commi non può essere assunto in impieghi non di ruolo presso l'Amministrazione regionale".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.

Si dà atto che l'articolo 164 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modifiche surriportate al primo ed ultimo comma.

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Art. 165 (Art. 170 della proposta)

Agevolazioni al personale di ruolo che chiede il collocamento a riposo

"Il personale di ruolo può, entro il 31 dicembre 1949, chiedere il collocamento a riposo, qualunque sia la sua anzianità di servizio.

Al personale di ruolo collocato a riposo a domanda, a' sensi del precedente comma e in relazione alle norme dell'articolo 10 del Decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione o alla liquidazione di indennità previdenziali, sia ai fini della liquidazione della pensione e della indennità una volta tanto per cessazione del servizio."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in considerazione del fatto che il personale avventizio dell'Amministrazione regionale consegue e matura il diritto alla pensione come il personale di ruolo, propone che le disposizioni di cui all'art. 165 siano estese al personale avventizio (non di ruolo) in servizio presso l'Amministrazione regionale.

Il Consigliere Geom. G. NICCO concorda sulla proposta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz, e per analogia a quanto già stabilito al primo comma dell'articolo 164 propone, in ordine al primo comma, che la data del 31 dicembre 1949 sia modificata in 26 febbraio 1950.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara di concordare con il Consigliere Geom. G. Nicco per quanto concerne la rettifica della data (26 febbraio 1950) entro cui il personale può chiedere il collocamento a riposo. Dichiara invece di non concordare per quanto concerne l'estensione al personale avventizio delle agevolazioni di cui all'articolo in esame.

Si dà atto che l'articolo 165 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, previa modifica della data 31 dicembre 1949 nella data "26 febbraio 1950".

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Art. 166 (Art. 171 della proposta)

Elevazione del limite massimo di età per le prime assunzioni in servizio

"In deroga agli articoli 17 e 18 del regolamento, il limite massimo di età previsto dagli articoli stessi è elevato, fino al 26 febbraio 1950, di cinque anni, ma non oltre gli anni quarantacinque, compresi gli altri benefici di cui ai succitati articoli."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in relazione alla opportunità di coordinare l'articolo in esame con i precedenti articoli, rileva la necessità e propone che la disposizione "In deroga agli articoli 17 e 18..." sia modificata come segue "In deroga agli articoli 16 e 17 del regolamento....

Il Consiglio prende atto, approvando la proposta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che la disposizione dell'articolo in esame corrisponde all'articolo 17, in cui al numero 3, secondo comma, è stabilito che il limite massimo di età non può superare complessivamente i quarantacinque anni.

Il Consigliere Col. FERREIN fa presente che la Commissione del personale ha richiesto che, per la prima assunzione in servizio ai posti della nuova tabella organica dell'Amministrazione regionale, si prescinda dal limite di età.

Segue discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, i Consiglieri Col. FERREIN, Sig. MARCHESE, Sig. NOUCHY, Geom. G. NICCO ed il Segretario Dott. BRERO.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che il limite massimo di età per le prime assunzioni in servizio ai posti della nuova tabella organica sia fissato in anni 55.

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta del Presidente della Giunta.

Si dà atto che l'articolo 166 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modifiche surriportate.

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Art. 167 (Art. 172 della proposta)

Sistemazione del personale

"In deroga al disposto di cui all'articolo 223 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 - ferme restando le norme del presente regolamento relative all'avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno - i posti di ruolo che, dopo la data di entrata in vigore della nuova tabella organica allegata al presente regolamento e l'inquadramento e l'avanzamento del personale di ruolo, risulteranno o si renderanno disponibili entro il 26 febbraio 1950, sono conferiti, mediante concorsi interni per titoli, per anzianità congiunta al merito, su proposta della Commissione consultiva di cui all'art. 27 del presente regolamento, con esenzione del limite massimo di età, a1 personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e denominato, che, alla data del 26 febbraio 1948, abbia compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o alle stesse analoghe e che sia in possesso dei requisiti e dei titoli di studio e di servizio prescritti per il conseguimento della nomina ai posti stessi.

Qualora fra il personale in servizio di ruolo e non di ruolo vi sia un solo dipendente in possesso dei suddetti requisiti e titoli, la nomina è effettuata per chiamata, purché il dipendente abbia lodevolmente disimpegnato il servizio durante il prescritto periodo di tempo.

Per la prima sistemazione al posto di Ragioniere Capo, si può prescindere dal possesso del diploma di laurea.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti di ruolo e non di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex-combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici e appartenenti a categorie equiparate o assimilate per legge, sempre che essi abbiano i suddetti titoli e requisiti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, sulla sistemazione del personale di ruolo e avventizio, sono applicabili a favore del personale che abbia disimpegnato ininterrotto e lodevole servizio per i prescritti periodi di tempo con mansioni proprie od analoghe al posto al quale aspira e con un rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione.

Non può essere attribuita la qualifica di lodevole servizio al personale che, nei prescritti periodi di tempo, abbia riportato una punizione disciplinare superiore alla censura o abbia dimostrato scarso rendimento."

Primo comma:

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva, in ordine al primo comma, che la Commissione del personale ha chiesto che il periodo minimo di servizio richiesto per la sistemazione del personale di ruolo e non di ruolo ai posti di ruolo disponibili sia ridotto da "anni quattro" ad "anni due", in conformità alla disposizione di cui all'articolo 18 della deliberazione consiliare n. 102 del 5-7-1948. Comunica, in proposito, che la Giunta regionale è favorevole all'accoglimento della richiesta del personale, con riferimento alla disposizione approvata dal Consiglio regionale nell'adunanza del 5 luglio 1948. Aggiunge che la Giunta propone, inoltre, che la data del "26 febbraio 1948", termine entro il quale il personale deve aver maturato il periodo di servizio, sia modificata e fissata al "31 luglio 1948".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva le proposte formulate dal Presidente della Giunta.

Il Consigliere Col. FERREIN propone che la disposizione "su proposta della Commissione consultiva di cui all'articolo 27 del presente Regolamento", sia modificata come segue: "sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 27 del presente Regolamento".

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concorda sulla proposta del Consigliere Col. Ferrein; osserva però che il riferimento all'"articolo 27" va rettificato in "articolo 25" per coordinamento dell'articolo in esame con la nuova numerazione degli articoli precedentemente approvati dal Consiglio.

Si dà atto che il Consiglio approva le proposte del Consigliere Col. FERREIN e del Presidente, Avv. Dr. BONDAZ.

L'Assessore Geom. ARBANEY esprime parere che, nella prima parte del comma in esame, non debba farsi alcun riferimento esplicito al T.U. della Legge comunale e provinciale; ritiene sia sufficiente far riferimento alla disposizione cui si intende derogare.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concordando con l'Assessore Geom. Arbaney, propone, che sia soppressa dal primo comma la disposizione "In deroga al disposto di cui all'articolo 223 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1944, n. 383" per cui l'articolo dovrebbe iniziare con le parole "Ferme restando le norme...".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente della Giunta e dell'Assessore Geom. Arbaney.

Secondo comma:

Il Consigliere Sig. DUJANY esprime e propone che il secondo comma sia soppresso, ritenendo opportuno che il conferimento a posti di ruolo debba avvenire soltanto per concorso interno e non già per chiamata.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, illustra le ragioni per le quali ritiene necessario mantenere la disposizione di cui al secondo comma, in relazione alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, osserva che la disposizione di cui al secondo comma è stata integralmente copiata dall'art. 3 del Decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 e ne propone l'approvazione.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente, Avv. Dott. BONDAZ.

Terzo comma:

In merito al terzo comma, il Consigliere Col. FERREIN rileva che la Commissione del personale ha chiesto che, per analogia, si prescinda dal titolo di studio per la prima sistemazione ai nuovi posti di organico del personale che abbia lodevolmente ricoperto di fatto il posto per almeno due anni ininterrottamente, quand'anche sia in possesso di un titolo di studio inferiore a quella richiesto per il posto stesso.

Segue discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Geom. ARBANEY, Dott. BERTHET, Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Sig. MANGANONI, Sig. NOUCHY, Col. FERREIN, Signor MARCHESE e Geom. G. NICCO.

Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva l'opportunità che la succitata disposizione sia estesa a tutto il personale, come richiesto dalla Commissione dei dipendenti, anche perché alcuno non possa avere l'impressione che si siano fatte delle parzialità o trattamento di favore per alcuni dipendenti.

Il Consigliere Sig. NOUCHY esprime parere che il Consiglio debba soprassedere all'approvazione della succitata disposizione, sino ad avvenuta approvazione della tabella organica dei posti del personale.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che il personale ha inteso richiedere che sia stabilito, come linea, generale e di principio, la possibilità di deroga all'obbligo del possesso del titolo di studio per la prima sistemazione ai posti di ruolo della nuova tabella organica del personale.

Il Consigliere Geom. G. NICCO esprime parere che debba essere raccolta la richiesta del personale; propone peraltro di mantenere la disposizione "si può prescindere", affinché l'Amministrazione abbia la possibilità e la facoltà discrezionale di prescindere, per la prima sistemazione ai nuovi posti di organico, dal titolo di studio per i dipendenti che abbiano dimostrato di avere la dovuta capacità e che abbiano lodevolmente ricoperto il posto di organico per almeno due anni.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica che la Giunta è favorevole alla approvazione -senza modificazioni - del terzo comma.

Aggiunge, a titolo personale, di ritenere non necessario il possesso del titolo di laurea per il ragioniere capo, in quanto un ragioniere ha la necessaria particolare competenza in materia di ragioneria. Aggiunge ancora che non ritiene accoglibile la richiesta della Commissione del personale, in quanto intesa a stabilire la possibilità generica di deroga dal possesso del titolo di studio indistintamente per tutti i posti in organico, sovvertendo in tal modo il principio generale della necessità del possesso dei titoli di studio richiesti per i singoli posti di organico.

Il Consigliere Geom. G. NICCO fa presente di concordare con il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, per quanto concerne l'opportunità della deroga al possesso del titolo di studio di laurea per la prima sistemazione al posto di ragioniere capo. Ritiene però che il Consiglio potrebbe approvare il principio della deroga al possesso del titolo di studio anche per altri dipendenti che si trovano nelle stesse condizioni del ragioniere capo e prospetta l'opportunità che il Consiglio acceda alla proposta, formulata dal Consigliere Sig. NOUCHY, di rinviare l'approvazione del comma in esame ad avvenuta approvazione della nuova tabella organica.

L'Assessore Geom. BIONAZ sostiene il concetto in precedenza svolto dal Presidente Avv. Caveri.

Gli Assessori Dott. BERTHET e Prof. DEFFEYES rilevano che l'attuale Direttore dell'Ufficio regionale del Turismo si trova nelle stesse condizioni del ragioniere capo.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che il Regolamento in esame non può considerarsi approvato sino a che non sia stata approvata anche la nuova tabella organica e fa presente che il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, avrà sempre in seguito la possibilità di modificare il comma in esame. Propone quindi che, frattanto, il Consiglio approvi il comma terzo nel testo proposto, senza modificazioni e salvo riesame.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente Avv. Dr. BONDAZ.

Quarto, quinto e sesto comma:

Nessuna osservazione viene formulata dai Sigg. Consiglieri in ordine al quarto, quinto e sesto comma.

Si dà atto che l'articolo 167 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modifiche surriportate al primo e al secondo comma.

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Art. 168 (Art. 173 della proposta)

Concorsi interni

"I concorsi interni tra il personale, di cui al precedente articolo, saranno banditi con deliberazioni della Giunta regionale e saranno espletati in base alla anzianità e al merito dei candidati, secondo le norme del vigente regolamento organico, applicando, a parità di merito, le preferenze previste dalla legge.

Dovrà essere tenuto conto non solo della durata ma anche della natura e dell'importanza dei servizi prestati. I criteri di analogia circa le mansioni esplicate si desumono dalla natura delle mansioni stesse, in relazione al posto di cui si tratta, (mansioni di concetto, d'ordine, di prestazione di lavoro materiale e manuale, nelle singole categorie dei servizi: amministrativi, tecnici, sanitari, di ragioneria, d'ordine), nonché dai requisiti e dai titoli prescritti."

Il Consigliere Sig. DAYNÉ ritiene opportuno che la disposizione "Applicando, a parità di merito, le preferenze previste dalla Legge", sia sostituita con la disposizione "... le preferenze previste dal presente Regolamento", in relazione al fatto che il Consiglio, all'articolo 44, ha aggiunto preferenze che non sono previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ritiene fondata l'osservazione formulata dal Consigliere Sig. Dayné e propone di sopprimere la disposizione "applicando, a parità di merito, le preferenze previste dalla Legge", in relazione al succitato articolo 44 del Regolamento, già approvato dal Consiglio.

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta formulata dal Presidente, Avv. Dr. BONDAZ.

Si dà atto che l'art. 168 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, previa soppressione della disposizione surriportata.

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Art. 169 (Art. 174 della proposta)

Non applicabilità delle disposizioni di favore a particolari categorie di personale

"Le disposizioni transitorie del presente titolo, relative alla sistemazione nei nuovi ruoli organici e alla iscrizione in ruoli speciali provvisori del personale, non si applicano a coloro i quali siano stati assunti e prestino servizio per incarichi o per prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, nonché al personale avventizio provvisto di pensione ordinaria diretta (non privilegiata).

Le disposizioni di cui si tratta non sono, inoltre, applicabili al personale sanitario in servizio con mansioni dei posti di gruppo A) e di gruppo B), per la nomina ai quali sono in vigore particolari norme delle leggi sanitarie; non sono, infine, applicabili al personale insegnante e al personale militarizzato addetto ai servizi forestali."

Si dà atto che l'articolo 169 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, nel testo proposto.

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Art. 170 (Art. 175 della proposta)

Riserve di posti per il passaggio in ruolo del personale avventizio

"Al personale avventizio, non appartenente alle categorie citate dall'articolo precedente (insegnanti, militarizzati, sanitari di posto di gruppo A) e di gruppo B), ecc.) che non risulti sistemato a ruolo ai posti rimasti disponibili entro il 26 febbraio 1950 a norma dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni del presente e dei seguenti quattro articoli, agli effetti della riserva dei posti per il passaggio in ruolo.

Il personale non di ruolo in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale al 27 febbraio 1950, il quale abbia un rapporto di pubblico impiego ed abbia compiuto o compia un periodo di lodevole ed ininterrotto servizio di anni quattro con mansioni proprie della rispettiva categoria di impiego (amministrativi, contabili, tecnici, sanitari, d'ordine, subalterni) e del grado cui è assegnato alla data predetta, sarà collocato in quattro ruoli speciali transitori, distinti per il personale di gruppo A (laureato), B (in possesso del diploma di scuola media superiore), C (in possesso del certificato di scuola media inferiore) e subalterni (in possesso del certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico elementare), senza distinzione gerarchica in ciascun gruppo.

Per il collocamento nei quattro ruoli speciali di cui sopra è necessario il possesso dei titoli di studio e dei requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti, dal presente regolamento organico per la nomina del personale di cui si tratta nei corrispondenti od analoghi posti di ruolo.

Per il personale non di ruolo in servizio alla data del 27 febbraio 1950, il periodo di servizio prestato il categoria o gradi diversi ed inferiori a quelli cui essa appartiene alla stessa data è computato per metà, ai fini del compimento del biennio di servizio di cui al secondo comma del presente articolo.

Il periodo di anzianità di servizio indicato nel secondo comma per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti e per coloro che appartengono alle categorie alle quali sono stati estesi i benefici spettanti agli ex-combattenti, agli effetti delle preferenze per le assunzioni nei pubblici impieghi. Per il collocamento nei ruoli speciali dei gruppi C) e subalterni, si può prescindere dal titolo di studio."

Nessuna osservazione viene fatta in ordine al primo, terzo, quarto e quinto comma.

In ordine al comma secondo, il Consigliere Sig. MARCHESE richiamando l'attenzione del Consiglio sulla richiesta della Commissione del personale, propone la riduzione del periodo minimo di servizio da "anni quattro" ad "anni due", in conformità alla disposizione di cui all'articolo 21 della deliberazione consiliare n. 102 in data 5 luglio 1948.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

Si dà alto che l'art. 170 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, previa modifica, al secondo comma, del periodo di "anni quattro" in "anni due".

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Art. 171 (Art. 176 della proposta)

Iscrizione nei ruoli per posti di natura o di categoria diverse

"I dipendenti avventizi, i quali, alla data del 27 febbraio 1950, non siano in possesso dei titoli o degli altri requisiti prescritti per il collocamento nei ruoli speciali transitori per il gruppo e la categoria di impiego in cui prestano servizio, possono ottenere il collocamento nei ruoli speciali stessi per altro gruppo inferiore o per altra categoria dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, qualora posseggano i requisiti ed i titoli prescritti per il gruppo o la categoria di impiego in cui chiedono di essere assegnati.

I dipendenti di cui al precedente comma, i quali vengano in seguito in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione alle mansioni od ai posti già ricoperti, possono essere trasferiti ad altro ruolo speciale di gruppo superiore o ad altra categoria dello stesso o di altro ruolo speciale.

A tali effetti saranno collocati, in ordine di iscrizione, dopo il personale già compreso nei ruoli."

Si dà atto che l'articolo 171 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, senza osservazioni.

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Art. 172 (Art. 177 della proposta) Modalità per il collocamento nei ruoli speciali

"Il collocamento nei singoli quattro ruoli speciali transitori è disposto nell'ordine risultante dalla data dell'assunzione in servizio nella categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del 27 febbraio 1950.

A parità di anzianità di servizio nella categoria di impiego, si fa riferimento all'anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione regionale o presso gli uffici e servizi assorbiti dall'Amministrazione stessa.

A parità di anzianità di servizio, la precedenza nel ruolo speciale sarà determinata in base alle vigenti norme sulle preferenze spettanti al personale avente particolari benemerenze agli effetti della ammissione ai pubblici impieghi.

Il collocamento ha effetto dal 27 febbraio 1950 per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto all'articolo 175, e dalla data in cui compiano tale periodo di servizio negli altri casi.

Ai collocamenti nei ruoli speciali transitori si provvede con deliberazioni motivate della Giunta regionale, su proposta della Commissione consultiva.

Nessuna osservazione viene formulata in ordine al primo e secondo comma.

In ordine al comma quinto ed ultimo, il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, rileva l'opportunità, in analogia a quanto approvato in precedenza, che la disposizione "su proposta della Commissione consultiva" sia modificata in "sentita la Commissione consultiva".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta del Presidente.

L'Assessore Geom. ARBANEY, richiamandosi all'osservazione formulata dal Consigliere Sig. DAYNÉ, in sede di discussione del primo comma dell'articolo 168, rileva l'opportunità che, nel comma terzo, non sia fatto alcun cenno alle norme di legge per quanto concerne le preferenze.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concordando con l'Assessore Geom. Arbaney, propone che il comma terzo sia modificato nel testo seguente "a parità, di anzianità di servizio, la precedenza nel ruolo speciale sarà determinata in base alle norme sulle preferenze di cui all'articolo 45 del presente Regolamento".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la surriportata modifica al comma terzo, proposta dal Presidente e dall'Assessore Geom. Arbaney.

Si dà atto che l'articolo 172 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le varianti surriportate e previa rettifica, al quarto comma, del riferimento "all'articolo 175" in "all'articolo 170", per coordinamento con la nuova numerazione degli articoli in precedenza approvati.

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Art. 173 (Art. 178 della proposta)

Riserva di posti

"Salva l'osservanza delle norme per le assunzioni degli invalidi di guerra e degli appartenenti a categorie assimilate agli effetti delle assunzioni obbligatorie nei pubblici impieghi, un sesto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nei gradi iniziali di carriera nei gruppi A) e B) (posti di laureati e di diplomati), entro quattro anni dal 2 luglio 1949, sarà riservato al personale di ruolo ed al personale avventizio iscritto nei ruoli speciali transitori, che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del posto o dei posti per i quali è bandito il concorso, ovvero analoghe od assimilabili e che sia in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti dal presente regolamento.

Per i concorsi ai posti di gruppo C) e di subalterno, la percentuale dei posti riservati a favore del personale di ruolo e del personale avventizio iscritto nei ruoli speciali transitori è elevata ad un terzo.

Per l'ammissione ai concorsi del personale di cui al precedente comma, si prescinde dal limite di età. Per il passaggio a ruolo è necessario che il personale di cui si tratta consegua almeno l'idoneità nei concorsi."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che la Commissione del personale ha chiesto, in ordine al primo comma, che il numero dei posti di ruolo da riservarsi a favore del personale di ruolo e del personale avventizio, iscritto nei ruoli speciali transitori, sia elevato da un 1/6 ad un 1/4.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica che la Giunta è favorevole e propone la modifica di cui si tratta, in accoglimento della richiesta succitata.

Si dà atto che l'articolo 173 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica surriportata proposta dal Presidente della Giunta.

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Art. 174 (Art. 179 della proposta)

Conferimento di posti vacanti iniziali al personale iscritto nei ruoli speciali transitori del gruppo C) e subalterni

"Salva l'osservanza delle norme per l'assunzione degli invalidi di guerra e assimilati, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale di gruppo C) e del personale subalterno possono essere conferiti al personale iscritto nei rispettivi ruoli speciali, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, sempre che ne sia ritenuto meritevole, - sentita la Commissione consultiva e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, - per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Per il conferimento dei succitati posti vacanti iniziali di organico al personale di cui al precedente comma, si prescinde dal limite massimo di età."

Si dà atto che l'articolo 174 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, senza osservazioni.

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Art. 161 (Vedi art. 166 della proposta già riportato)

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a riprendere l'esame e la discussione dell'articolo 161 che disciplina l'assorbimento e l'inquadramento del personale proveniente da Enti ed uffici assorbiti, articolo di cui era stata rinviata l'approvazione.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà lettura dell'ultimo comma dell'articolo in esame e richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'art. 2 del D.L.L. 2-11-1945, n. 741 e sul D.Leg. 23-12-1946, n. 532 nonché sul primo comma dell'articolo 167, già approvato, e chiede se qualche Consigliere intenda formulare osservazioni o proposte di modifica in ordine all'articolo 161 in esame.

Il Consigliere Sig. MARCHESE propone che per l'inquadramento e l'assorbimento ai posti di ruolo del personale proveniente da Enti od Uffici assorbiti, si stabilisca, in analogia a quanto approvato all'articolo 167, che per l'inquadramento ai posti di ruolo è necessario che il personale abbia compiuto almeno due anni di servizio.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Geom. ARBANEY e il Consigliere Geom. G. NICCO osservano che tutto il personale proveniente da Enti od Uffici assorbiti ha già necessariamente prestato servizio anche presso l'Amministrazione regionale per più di due anni.

Si dà atto che l'articolo 161 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

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Art. 99 (Vedi art. 99, già riportato)

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, riferisce al Consiglio sulla necessità - (conseguente ad accertato errore materiale di stampa) - che il comma quarto dell'articolo 99 sia rettificato come segue: "Il personale in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in attività di servizio, in quanto applicabili; deve comunicare all'Amministrazione la propria residenza e le successive variazioni.

Il personale in aspettativa per motivi di salute non può assumere impieghi, uffici, occupazioni od incarichi di qualsiasi natura; ove li assuma è considerato e dichiarato decaduto dall'ufficio".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente.

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Art. 165 (Vedi art. 165, già riportato)

Il Consigliere Sig. DUJANY richiama l'attenzione del Consiglio sul testo dell'articolo 165, già approvato in precedenza, rilevando l'opportunità, in armonia alla disposizione di cui al primo comma dell'articolo 164, che le agevolazioni dell'articolo in esame siano altresì estese al personale avventizio.

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre al proponente Consigliere Sig. DUJANY, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Per. Ind. FOSSON, Geom. ARBANEY, Dott. BERTHET e Geom. BIONAZ, i Consiglieri Sigg. MANGANONI e MARCHESE ed il Segretario Dott. BRERO.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva di aver già fatto presente che il personale avventizio dell'Amministrazione regionale matura e consegue il diritto alla pensione come il personale di ruolo, per cui già aveva proposto che le disposizioni di cui all'articolo in esame fossero estese al personale avventizio.

L'Assessore, Per. Ind. FOSSON, ritiene che la Commissione che ha elaborato il progetto di regolamento abbia tenuto presente, nel formulare l'articolo in esame, che il personale di ruolo non può essere licenziato dall'Amministrazione se non per gravi ragioni, mentre invece il personale avventizio non idoneo può essere sempre licenziato dall'Amministrazione regionale; ritiene, pertanto, che l'articolo in esame abbia per fine di favorire le dimissioni del personale di ruolo.

Il Consigliere Sig. DUJANY insiste nella richiesta che il Consiglio accolga la sua proposta in quanto ritiene che, approvando l'articolo così come è formulato, si creerebbe una sperequazione troppo evidente fra il personale di ruolo e il personale avventizio, relativamente alle agevolazioni per il collocamento a riposo a domanda.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che la questione sollevata dal Consigliere Sig. Dujany non rivesta eccessiva importanza dal punto di vista pratico. Ritiene, peraltro, che la formulazione del primo comma non sia sufficientemente chiara, in quanto sussiste il dubbio se abbia diritto di chiedere il collocamento a riposo solo il personale che abbia maturato o che maturi il diritto alla pensione con l'aggiunta dei cinque anni, oppure qualsiasi dipendente anche, ad esempio, dopo due anni di servizio.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON ritiene che il collocamento a riposo, ai sensi del primo comma dell'articolo in esame, possa essere richiesto da qualsiasi dipendente anche dopo solo due anni di servizio.

Il Segretario Dr. BRERO, su invito del Presidente, Avv. Dr. Bondaz, osserva che il collocamento a riposo può essere richiesto soltanto dal personale, avventizio o di ruolo, il quale abbia maturato il diritto alla pensione ovvero lo maturi con un aumento di cinque anni del periodo di servizio ai fini della pensione, ai sensi del secondo comma. Precisa ancora, su richiesta del Consigliere Signor Dujany, che il collocamento a riposo non può essere normalmente richiesto dal personale di ruolo od avventizio, che non abbia maturato un periodo di 19 anni e 6 mesi di servizio e di iscrizione alla Cassa di Previdenza occorrenti per il diritto alla pensione; precisa che con il beneficio transitorio dell'aumento di 5 anni concesso ai fini del compimento dell'anzianità necessaria sarà sufficiente un effettivo periodo di 14 anni e 6 mesi. Fa presente che la disposizione, di cui al primo comma, "qualunque sia la sua anzianità di servizio" va intesa ed interpretata nel senso che il dipendente può avere prestato un minor periodo di servizio, comunque però non inferiore a quindici anni (14 anni e 6 mesi), in modo che, con l'aggiunta dell'abbuono di cinque anni, maturi il prescritto periodo minimo di anni 20 (19 anni e 6 mesi), per il collocamento a riposo.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che, a prescindere dalla decisione del Consiglio in merito alla estensione delle agevolazioni di cui si tratta al personale non di ruolo, l'articolo in discussione potrebbe essere formulato come segue: "Al personale (di ruolo) collocato a riposo, a domanda, in relazione alle norme dell'art. 10 del D.L. 7-4-1948, n. 262, entro il 26 febbraio 1950, è concesso un aumento di cinque anni di servizio". Rileva che verrebbe soppressa la non chiara disposizione "qualunque sia la sua anzianità di servizio".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concorda sulla proposta del Presidente della Giunta, e chiede se il Consiglio approvi che le agevolazioni di cui all'articolo in discussione siano altresì estese al personale avventizio.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva l'estensione delle agevolazioni al personale avventizio.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà, quindi, lettura al Consiglio del seguente testo definitivo dell'articolo 165, di cui propone l'approvazione:

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Art. 165 (Agevolazioni al personale che chiede il collocamento a riposo)

"Al personale che, entro il 26 febbraio 1950 abbia chiesto di essere collocato a riposo, è concesso - in relazione alle norme dell'articolo 10 del Decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, - un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione o alla liquidazione di indennità previdenziali, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità una volta tanto per cessazione del servizio".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, l'art. 165 nel nuovo testo surriportato.

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Art. 154 (vedi art. 154 - testo già approvato)

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, riferisce al Consiglio che in ordine all'art. 154 (art. 159 della proposta), già approvato nell'adunanza di ieri, è stato presentata la proposta di aggiunta, fra il secondo e il terzo comma, del comma seguente: "In caso di cessazione del rapporto d'impiego per non avvenuta riassunzione di servizio alla scadenza del periodo massimo del congedo di malattia, è corrisposta al personale avventizio una mensilità di interi assegni a titolo di indennità di mancato preavviso". Fa presente che tale nuovo comma è stato proposto in relazione al fatto che nell'adunanza di ieri il Consiglio ha approvato la seguente modifica del secondo comma: "II preavviso non spetta se il licenziamento è dovuto a colpa del personale o a ragioni disciplinari".

Si dà atto che, dopo breve discussione (alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, i Consiglieri Signori MANGANONI, MATHAMEL e Col. FERREIN ed il Segretario Dr. BRERO), il Consiglio approva, ad unanimità, l'inserzione all'articolo 154, quale terzo comma, della disposizione surriportata.

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NORME E TABELLA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione delle norme e della tabella per il trattamento di missione da corrispondersi, ai sensi dell'articolo 86 al personale dell'Amministrazione regionale comandato o autorizzato a recarsi, per ragioni di servizio, fuori dell'ordinaria residenza.

Viene data lettura dei singoli articoli delle norme proposte, in merito a cui si procede all'esame e all'approvazione.

Si dà atto che la tabella e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 della proposta sono approvati, dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni, nel testo proposto.

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Art. 9 della proposta

"Per i viaggi effettuati sulle ferrovie e con altri mezzi regolamentari di linea va corrisposto il decimo del prezzo del biglietto per i viaggi effettuati a tariffa ordinaria e il doppio decimo per i viaggi effettuati a tariffa differenziale C."

Si dà atto che l'art. 9 della proposta viene, ad unanimità, soppresso dopo breve discussione, con rinvio alla tabella apposita e alle norme generali vigenti e con conseguente modifica alla numerazione degli articoli successivi.

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Art. 11 della proposta

"Per i viaggi compiuti con la bicicletta è dovuto un compenso chilometrico di lire una per ogni Km. e per i viaggi effettuati con altri mezzi propri od a piedi è dovuto un compenso di lire quattro per chilometro."

Il Consigliere Sig. BREAN ritiene esiguo il compenso di Lire 4 per Km. da corrispondersi al personale che effettua le missioni con mezzi propri od a piedi. Esprime parere che tale compenso dovrebbe essere maggiorato in quanto la spesa effettivamente è molto superiore.

Il Consigliere Col. FERREIN osserva che ben difficilmente il personale effettua missioni con mezzi propri e che, comunque, la misura del compenso è quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Si dà atto che l'art. 11 della proposta (nuovo art. 10) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

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Art. 12 della proposta

"Il Personale dei primi tre gradi ha diritto di viaggiare in vettura di prima classe.

Il personale dei gradi quarto e quinto ha diritto di viaggiare in vettura di seconda classe.

Il personale salariato e subalterno ha diritto di viaggiare in vettura di terza classe."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva la necessità che l'articolo in esame e la tabella siano coordinate con l'art. 23 del regolamento organico, relativo alla nuova ripartizione del personale in otto gradi. Propone, quindi, che i commi 1 e 2 siano modificati come segue:

"Il personale dei primi quattro gradi ha diritto di viaggiare in vettura di prima classe.

Il personale dei gradi quinto, sesto e settimo ha diritto di viaggiare in vettura di seconda classe".

Nessuna osservazione viene sollevata in ordine al terzo comma.

Si dà atto che l'art. 12 della proposta (nuovo art. 11) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modificazioni surriportate.

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Art. 18 della proposta

"Ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, ai capi cantonieri ed agli autisti, qualora non debbano pernottare fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viaggio e di vitto, previa produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute, che non possono, comunque, essere rimborsate in misura superiore all'ammontare della diaria di cui alla colonna n. sette della tabella (vedi art. 89 - ultimo comma del Regolamento)".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che l'articolo in esame va coordinato con l'ultimo comma dell'art. 86 del regolamento organico.

Il Consigliere Geom. G. NICCO fa presente che in sede di discussione dell'art. 86 (ex art. 89 della proposta), aveva fatto presente che gli autisti non sempre si trovavano nella possibilità di giustificare le spe­se sostenute.

Art. 9

Il Consigliere Sig. NICCO Anselmo propone che agli autisti sia concessa una indennità mensile a titolo di rimborso delle spese che gli stessi incontrano nei viaggi di servizio e ciò ad evitare la produzione delle note giustificative di spesa.

Il Consigliere Sig. BREAN rileva che, in sede di discussione dell'art. 86, il Consiglio ha approvato la sostituzione della disposizione "previa produzione di documenti giustificativi delle spese sostenute" con la disposizione "previa produzione di note delle spese sostenute", per cui la questione fu superata.

Il Consigliere Sig. MARCHESE, concorda su quanto riferito dal Consigliere Sig. Bréan.

Segue discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Geom. BIONAZ ed il Consigliere Col. FERREIN.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone, anche a nome della Giunta che il servizio prestato dagli autisti nei giorni festivi e semi-festivi e nei giorni feriali extra orario normale sia retribuito come lavoro straordinario. Ritiene però che non sia necessario inserire nel regolamento una apposita disposizione in tal senso per gli autisti, essendo sufficiente applicare la norma generale.

I Consiglieri Sig. NOUCHY e Geom. G. NICCO concordano.

L'Assessore Geom. BIONAZ, in relazione alle osservazioni formulate dai Signori Consiglieri, propone che la disposizione "previa produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute" sia sostituita con la disposizione "previa produzione di note delle spese sostenute".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.

Si dà atto che l'art. 18 della proposta (nuovo art. 17) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica surriportata.

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Si dà atto che le norme per il trattamento di missione al personale dell'Amministrazione regionale sono approvate, ad unanimità, dal Consiglio nel testo seguente:

Art. 1

Agli impiegati e salariati i quali a' sensi dell'art. 89 del vigente Regolamento organico, sono comandati o autorizzati a recarsi, per ragioni di servizio, fuori della ordinaria residenza, sono corrisposte le indennità, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, di cui alla sottoriportata tabella.

Art. 2

Gli importi delle ritenute di legge, per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionali, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Per le missioni e le trasferte che si svolgono in località distanti dal perimetro del centro urbano, oltre agli 8 Km., e che comportino un'assenza dalla sede di servizio, - ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, - di durata inferiore a 24 ore, compete il seguente trattamento per i periodi residuali:

a) un quarto della diaria base se di durata superiore a 5 ore e sino a 7 ore (col. 11);

b) metà della diaria base, se di durata superiore a 7 ore e sino a 11 ore (col. 10);

c) due terzi della diaria base se di durata superiore a 11 ore e sino a 14 ore (col. 9);

d) intera diaria base senza supplemento di pernottamento se di durata superiore a 14 ore e inferiore a 24 ore.

Art. 4

Qualora l'assenza dalla residenza comprenda almeno due ore nel periodo fra le ore una e le ore cinque è, inoltre, dovuto il supplemento di pernottamento nelle seguenti misure:

a) in misura intera se l'assenza non sia inferiore a 20 ore;

b) in misura ridotta a metà se l'assenza non sia inferiore a 11 ore;

e) in misura ridotta a un quarto se l'assenza non sia inferiore a 5 ore.

Art. 5

Qualora l'assenza dalla residenza sia superiore alle ore 24, spettano la diaria e l'indennità di pernottamento intere e l'indennità integrativa (colonna 6).

Art. 6

L'indennità integrativa non è frazionabile; pertanto per le missioni di durata inferiore alle 24 ore e per i periodi residuali finali, va attribuita una indennità integrativa quando l'assenza comprenda due ore fra l'ora una e le ore 3, sempre che spetti una aliquota della diaria e del supplemento di pernottamento (assenza non inferiore a 5 ore); in caso contrario non compete l'indennità integrativa.

Art. 7

Per le missioni di lunga durata l'indennità integra­tiva segue le stesse graduali riduzioni cui è soggetta l'indennità di missione.

Art. 8

Il trattamento di missione (diaria, supplemento di pernottamento e indennità integrativa) è ridotto ai 2/3 dopo i primi 60 giorni, alla metà dopo i primi 120 giorni e cessa del tutto dopo 240 giorni di missione c servizio isolato continuativo fuori residenza in una medesima località.

Art. 9

Per i viaggi compiuti con mezzi gratuiti non è dovuto alcun compenso chilometrico.

Art. 10

Per i viaggi compiuti con la bicicletta è dovuto un compenso chilometrico di lire una per ogni Km. e per i viaggi effettuati con altri mezzi propri od a piedi è dovuto un compenso di lire 4 per chilometro.

Art. 11

Il personale dei primi quattro gradi ha diritto di viaggiare in vettura di prima classe.

Il personale dei gradi quinto, sesto e settimo ha diritto di viaggiare in vettura di seconda classe.

Il personale salariato e subalterno ha diritto di viaggiare in vettura di terza classe.

Art. 12

Per le missioni compiute in centri distanti da 3 fino a 5 Km. è dovuta la metà delle indennità di cui alle colonne n. 8, 9, 10, e 11 della tabella.

Art. 13

Per le missioni compiute in centri distanti da 5 fin ad 8 Km. spetta la metà della diaria di cui alla colonna n. 7 della tabella.

Art. 14

Le missioni debbono essere preventivamente autorizzate. Il personale deve farne richiesta servendosi di apposito modulo.

Art. 15

Le richieste di liquidazione dei rimborsi di spese e delle diarie debbono essere redatte su apposito modulo.

Art. 16

Per il personale avventizio e incaricato le diarie sono corrisposte in base alla equiparazione di gradi gerarchici, tenuto conto della natura e importanza delle mansioni nonché delle retribuzioni.

Art. 17

Ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, ai capi cantonieri ed agli autisti, qualora non debbano pernottare fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viaggio e di vitto, previa produzione di note giustificative delle spese sostenute, che non possono, comunque, essere rimborsate in misura superiore all'ammontare della diaria di cui alla colonna n. 7 della tabella (vedi articolo 86 - ultimo comma del Regolamento).

Art. 18

Per quanto non previsto ai precedenti articoli, si applicano le disposizioni di legge vigenti per il trattamento di missione del personale civile delle Amministrazioni statali e degli enti locali.


ALLEGATO A

TABELLA PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Grado

QUALIFICHE

Diaria intera

Supplemento pernottamento

Indennità integrativa

Totale Diaria con pernottamento

Aliquote di diaria per missioni inferiori a 24 ore

Compenso Km. con m. propri

Classe FF. SS.

Diaria di base

Missione di durata inferiore a 24 ore e superiore a ore 14 (diaria col. 7)

Missione di durata inferiore a 14 ore e superiore a ore 11 (2/3 diaria col. 7)

Missione di durata inferiore a ore 11 e superiore a ore 7 (1/2 diaria col. 7)

Missione di durata inferiore a ore 7 e superiore a ore 5 (1/4 diaria col. 7)

Mezzi vari

Bicicletta

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Segretario generale

1.445

595

350

2.390

750

750

500

375

188

4

1

1

2

Vice Segretario Generale - Ispettore dei Comuni

1.292

578

340

2.210

660

660

440

330

165

4

1

1

3

Capi Divisione di gruppo A e Personale di grado 3° - Medico e Veterinario reg./li

1.292

578

340

2.210

660

660

440

330

165

4

1

1

4

Capi Divisione di gruppo B - Vice-Capi Divisione di gruppo A - Capi Servizio di gruppo A - Primi Segretari

1.224

510

300

2.034

620

620

414

310

155

4

1

1

5

Vice-Capi Divisione di gruppo B - Capi Servizio di gruppo B - Impiegati di gruppo A

1.105

510

300

1.915

550

550

366

275

137

4

1

1

6

Personale di concetto di gruppo B - Archivista Capo

1.054

476

280

1.815

520

520

346

260

120

4

1

2

7

Personale d'ordine

935

340

200

1.475

450

450

300

225

113

4

1

2

8

Salariati

850

340

200

1.390

400

400

265

200

100

4

1

3


Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che il Consiglio deve ancora approvare, oltre agli articoli 156 e 163, la cui discussione è stata rinviata ad altra adunanza, la nuova tabella organica dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale. Osserva che il Consiglio non può, nell'adunanza odierna, procedere all'esame ed all'approvazione della succitata tabella in quanto la Giunta non ha ancora trasmesso alla Presidenza del Consiglio la nuova proposta di tabella organica opportunamente modificata in relazione alla nuova ripartizione dell'articolo 23, né la proposta di tabella degli assegni. Rileva che, di tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno nella sessione ordinaria autunnale 1949, rimangono ancora da trattare gli oggetti concernenti la ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dalla Giunta regionale ed il riparto delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che la Giunta è in attesa che l'apposita Commissione incaricata della elaborazione del nuovo regolamento organico dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale formuli le sue proposte in ordine alla nuova tabella degli assegni.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, nella sua qualità di componente della succitata Commissione, comunica che la Commissione stessa aveva esaminato la tabella dei servizi ma aveva ritenuto opportuno di non fare proposte all'Amministrazione per quanto concerne la tabella degli assegni. Aggiunge, su richiesta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, di essere a conoscenza che il Presidente della Commissione - Comm. Alliaudi - aveva predisposto una tabella sommaria degli assegni e fa presente la necessità che il Consiglio stabilisca se debba o non essere dato incarico alla Commissione di formulare proposte anche in ordine alla tabella degli assegni.

Il Consigliere Geom. G. NICCO esprime il timore che, dando incarico alla Commissione di predisporre la nuova tabella degli assegni, ne derivi ulteriore eccessivo ritardo all'approvazione del nuovo regolamento organico dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale. Propone, pertanto, che la nuova tabella degli assegni sia predisposta e proposta direttamente dalla Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che il Presidente della Commissione, Comm. Alliaudi, abbia già elaborato una proposta di nuova tabella degli assegni in quanto alcuni impiegati già hanno fatto presente che non ritenevano accettabili i criteri seguiti dal Comm. Alliaudi nell'elaborazione della proposta di tabella.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, comunica che pregherà il Presidente della Commissione di Coordinamento, Comm. Alliaudi, di voler rassegnare alla Giunta regionale le proposte da lui eventualmente già predisposte in ordine alla nuova tabella degli assegni. Rileva, quindi, la necessità che, nella prossima adunanza in sessione ordinaria, il Consiglio prenda in esame la questione del riparto delle entrate erariali e la tabella organica del personale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene opportuno fissare una riunione del Consiglio in sessione ordinaria per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno della sessione ordinaria autunnale e non ancora discussi ed altra apposita riunione del Consiglio, in seduta straordinaria, per la discussione di numerosi ed importanti argomenti di cui urge la trattazione.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concorda con il Presidente della Giunta, Avv. Caveri. Rileva, peraltro, che non è possibile fissare la data della prossima adunanza del Consiglio in sessione ordinaria sino a quando la Giunta non abbia predisposto il materiale e le proposte concernenti la questione del riparto delle entrate erariali nonché la nuova tabella organica del personale e degli assegni.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, considerato che il Consiglio ha approvato i 174 articoli del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale (non compresi gli articoli 156 e 163, la cui discussione è stata rinviata ad altra adunanza) nonché le norme per il trattamento di missione spettante al personale dell'Amministrazione regionale, propone di sospendere la seduta e di rinviare all'adunanza pomeridiana, alle ore 15, la ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

approva, ad unanimità di voti, la proposta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

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