Objet du Conseil n. 89 du 28 juillet 1949 - Verbale

OGGETTO N. 89/49 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA.

Si fa menzione:

a) che il Consigliere Sig. MANGANONI Claudio interviene all'adunanza alle ore dieci e quaranta, durante la discussione dell'oggetto n. 89 "Approvazione del Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta".

b) che il Consigliere Geom. BIONAZ Ferdinando lascia la sala dell'adunanza verso il termine della discussione dell'oggetto succitato.

Il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, riferisce sulla necessità che il Consiglio proceda, alla discussione ed all'approvazione della proposta di Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta, proposta di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 luglio 1949. Richiama, in proposito, l'attenzione del Consiglio sulla relazione di cui copia è stata pure trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della succitata adunanza e che è del tenore seguente:

"Le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione regionale (Consiglio, Giunta e Presidente della Giunta e del Consiglio), in materia di amministrazione dell'Ente regionale, sono state stabilite dal Consiglio con deliberazione n. 35/a del 23 marzo 1946, tenendo presenti le norme di legge allora in vigore (D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545) sull'ordinamento amministrativo autonomo della Valle d'Aosta, nonché le norme della Legge Comunale e provinciale relative alle competenze ed alle attribuzioni degli organi delle Provincie e dei Comuni.

L'articolo 5 del Decreto L. 7 settembre 1945 n. 545 stabiliva che: "La Giunta ha le attribuzioni che le vengono delegate dal Consiglio o conferite dalle disposizioni del presente decreto e dalle norme regolamentari che saranno emanate dal Consiglio della Valle".

L'articolo 20 del citato decreto n. 545 faceva riferimento alle disposizioni concernenti la Provincia per tutto quanto non previsto nel decreto stesso.

Con successive deliberazioni n. 203 del 9 ottobre 1947 e n. 133 del 10 novembre 1948 fu elevata a Lire 500.000 e a Lire 1.000.000 il limite di spesa di competenza della Giunta per lavori e spese: tali provvedimenti furono adottati dal Consiglio in seguito all'avvenuta svalutazione della moneta, al fine di consentire alla Giunta di poter tempestivamente provvedere nei limiti degli stanziamenti annui di bilancio, alla esecuzione di non importanti lavori e all'approvazione di non rilevanti spese, che altrimenti avrebbero dovuto essere sottoposti all'esame del Consiglio, con ritardi e con pregiudizi per i servizi dell'Amministrazione.

Le norme del nuovo Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, hanno apportato sostanziali modifiche all'ordinamento amministrativo autonomo della Regione, sia per quanto riguarda le competenze ed i servizi devoluti alla Regione e ai suoi organi, sia per quanto riguarda gli organi stessi della Regione e le loro attribuzioni.

Il nuovo Statuto regionale è entrato in vigore in ogni sua parte il 21 maggio 1949, data in cui ha iniziato la sua attività il nuovo Consiglio regionale eletto, composto di 35 membri, e data in cui sono stati eletti i nuovi organi ed i nuovi rappresentanti dell'Amministrazione regionale secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto.

In seguito alla elezione del Presidente del Consiglio e a quella del Presidente della Giunta, si rende necessario di precisare le attribuzioni del Consiglio e del suo Presidente, della Giunta e del suo Presidente, anche allo scopo di rendere possibile e regolare l'adozione di provvedimenti di carattere amministrativo da parte degli organi della Regione, che l'articolo 15 dello Statuto indica nel Consiglio regionale, nella Giunta regionale e nel suo Presidente.

L'articolo 32 dello Statuto stabilisce che il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori che lo compongono sono organi esecutivi della Regione.

Le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta non sono ancora state emanate, mentre sono già state dettate norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948 n. 1414) e dello Statuto speciale per la Sardegna (decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250).

È opportuno che il Consiglio della Valle approvi ed inoltri al Governo uno schema di legge recante le norme di attuazione dello Statuto e comprendente, fra l'altro, anche disposizioni relative alle attribuzioni dei tre succitati organi della Regione.

In attesa dell'emanazione di tali norme di attuazione, il Consiglio dovrebbe aggiornare il vigente regolamento relativo alle attribuzioni e alle competenze amministrative dei tre organi alla Regione, nonché del Presidente del Consiglio, delegando alla Giunta attribuzioni e competenze in materia di amministrazione dell'Ente, in relazione ed in applicazione delle nuove norme dello Statuto regionale e delle altre norme e disposizioni di leggi speciali o di regolamenti, che non siano in contrasto con le norme dello Statuto regionale e ciò analogamente a quanto già deliberato dal vecchio Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 del D.L.Lt. 7 settembre 1945, n. 545.

Dall'esame delle norme già emanate in materia per la attuazione dello Statuto della Sardegna (articoli 4, 8 e 11 del citato decreto 19 maggio 1949, n. 250), nonché delle norme in corso di elaborazione per l'attuazione dell'ordinamento regionale nelle altre Regioni, risulta che al Consiglio regionale sono riservate attribuzioni e competenze di ordine generale e primario e che alla Giunta regionale sono devolute attribuzioni e competenze che consentono alla Giunta stessa di amministrare e di provvedere sollecitamente alle necessità dei servizi regionali.

Si ritiene opportuno di adottare analogo criterio per evitare che il Consiglio regionale sia chiamato a decidere su questioni di ordinaria amministrazione e per assicurare il sollecito funzionamento dei servizi".

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ALLEGATO B

REGOLAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA.

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CONSIGLIO:

Oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi e dai regolamenti, spetta al Consiglio regionale di provvedere:

1) all'approvazione dei regolamenti interni sull'ordinamento dei servizi, degli uffici, del personale e degli istituti regionali;

2) alla creazione e all'ordinamento di istituzioni di interesse generale della Regione;

3) all'ordinamento dell'istruzione elementare media;

4) alla costruzione e alla sistemazione straordinaria di strade, di opere idrauliche di altri lavori pubblici di interesse regionale;

5) alla classificazione e alla assunzione in manutenzione a carico della Regione di strade di interesse regionale;

6) alla istituzione dei tributi e contributi per il finanziamento dei servizi della Regione e alla approvazione dei regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione, in osservanza dei principi dell'ordinamento tributario generale e regionale vigente;

7) alla approvazione del bilancio, agli storni di fondi da un capitolo ad altro capitolo del bilancio di previsione; alle nuove o maggiori entrate e alle nuove o maggiori spese alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamenti dal fondo di riserva;

8) alla approvazione dei conti consuntivi e alla nomina dei revisori dei conti stessi;

9) alla approvazione di programmi e di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e al finanziamento alle relative spese;

10) alle subconcessioni di acque pubbliche ad uso di sfruttamento idroelettrico;

11) all'acquisto e alla alienazione di beni immobili e alla accensione di ipoteche e di oneri continuativi;

12) all'accettazione di doni o di lasciti;

13) alle azioni da intentare o da sostenere in giudizio, salva la competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie;

14) alla emissione di prestiti e alla contrattazione di mutui;

15) alla nomina dei funzionari di grado 1°, 2°, 3° e 4° dell'Amministrazione regionale, aventi funzioni direttive o di concetto, e alla adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione della censura, che rientra, nelle competenze del Presidente della Giunta;

16) alla assunzione diretta di servizi pubblici e all'assunzione in gestione, a mezzo di aziende speciali di servizi pubblici di natura agricola, industriale e commerciale;

17) alla delega temporanea alla Giunta di attribuzioni su determinati affari o materie di competenza del Consiglio;

18) alla nomina dei membri di Collegi, amministrativi e di Commissioni o di membri di Commissioni, che non sia devoluta espressamente alla Giunta o al Presidente della Giunta dalle leggi e dai regolamenti;

19) agli atti, da compiersi nell'interesse della Regione, che non siano espressamente riservati alla competenza della Giunta o del Presidente della Giunta;

20) alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla toponomastica locale;

21) alla formulazione di voti e di proposte di leggi al Parlamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

1) Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio regionale e ne firma gli atti;

2) Convoca e presiede il Consiglio e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno; dirige le discussioni; concede la facoltà di parlare; proclama il risultato delle votazioni; mantiene l'ordine e fa osservare il regolamento;

3) Compie, avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni-Tecnico-Legali nominate dal Consiglio, gli studi preparatori dei progetti delle Leggi e dei Regolamenti regionali e degli atti e provvedimenti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

4) Sovraintende all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed alla istruzione degli atti relativi alle peti-zioni, ai ricorsi e alle denuncie presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio;

5) Firma la corrispondenza e gli atti della Presidenza del Consiglio;

6) Firma i verbali delle adunanze del Consiglio, unitamente al Segretario del Consiglio e al Segretario Generale dell'Amministrazione (Ufficiale rogante).

GIUNTA:

Oltre all'esercizio del controllo sugli atti dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei Consorzi, delle Consorterie e di altri Enti locali, da esercitarsi in conformità alle leggi regionali, in armonia ai principi delle leggi dello Stato, spetta alla Giunta regionale di provvedere, in conformità alle leggi ed ai regolamenti, con l'intervento del Presidente o di chi ne fa le veci, che la presiede, e di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti:

1) Alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

2) Alla approvazione e alla erogazione delle spese per la gestione dei servizi dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

3) Alla esecuzione di opere di pubblica utilità nei limiti dei programmi e dei piani approvati dal Consiglio;

4) Alla esecuzione di lavori in economia diretta, ai contratti e agli appalti di lavori e di opere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

5) alla amministrazione ordinaria dei beni di proprietà della Regione e all'affitto di immobili di proprietà della Regione oppure di immobili di proprietà privata occorrenti per i servizi dell'Amministrazione regionale;

6) alla vigilanza sulla gestione dei lasciti e dei fondi per istituende fondazioni o istituzioni di interesse pubblico;

7) alla vigilanza sulla gestione dei servizi e degli istituti speciali dipendenti dalla Regione anche quando abbiano una amministrazione separata;

8) alla nomina dei membri dei Collegi amministrativi e delle Commissioni o di membri di Commissioni devoluta alla competenza della Giunta;

9) al controllo sulla applicazione dei tributi regionali e delle imposte dirette erariali;

10) alla assistenza varia ed alla ammissione alla assistenza, ai sensi delle leggi e dei regolamenti: degli infanti illegittimi, esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre; degli alienati; dei ciechi e sordomuti rieducabili; degli encefalitici e di altre categorie di minorati e di bisognosi di assistenza ai quali non debbano provvedere lo Stato od altri Enti pubblici;

11) alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

12) ai sussidi facoltativi e straordinari, di importo non superiore a Lire ...., da erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori di pubblica utilità, di assistenza e beneficienza, di istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i servizi di interesse pubblico locale;

13) alla nomina degli impiegati dell'Amministrazione regionale di grado inferiore al quarto, non aventi funzioni direttive, ed alla adozione, nei loro confronti, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione della censura, che rientra nella competenza del Presidente della Giunta;

14) agli storni di fondi fra articoli dello stesso capitolo del bilancio;

15) al prelevamento di somme dal fondo di riserva e alla loro iscrizione ai vari capitoli, categorie ed articoli del bilancio, nonché alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste, per le spese variabili obbligatorie o per i servizi in economia;

16) alle concessioni di carattere reale interessanti strade e beni della Regione;

17) alla adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di deliberazioni di competenza del Consiglio.

I provvedimenti adottati dalla Giunta, in via d'urgenza, debbono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica e cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica;

18) agli affitti attivi e passivi di beni immobili per la durata non superiore agli anni dieci;

19) alla approvazione della istituzione di uffici di conciliazione nei Comuni della Regione;

20) allo scioglimento, sentito il Consiglio, delle Amministrazioni comunali o consorziali per gravi motivi di ordine pubblico e per persistente violazione della legge;

21) ad esprimere parere sulle proposte di costituzione coattiva di consorzi tra enti pubblici per assicurare l'espletamento dei servizi, di interesse pubblico e sulle proposte di provvedimenti sottoposti all'esame della Giunta dal suo Presidente.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA:

Oltre alle attribuzioni e ai poteri che lo Statuto e le leggi vigenti gli conferiscono in materia di vigilanza sugli enti pubblici locali e sulle istituzioni pubbliche locali, in materia di ordine pubblico nonché in materia di uffici di conciliazione e di nomina, decadenza, revoca e dispensa dei giudici conciliatori e dei vice giudici conciliatori, il Presidente della Giunta regionale:

1) rappresenta la Regione;

2) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

3) indice le elezioni del Consiglio regionale in conformità all'articolo 18 dello Statuto;

4) dirige i servizi amministrativi delegati dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile del regolare andamento dei servizi delegati;

5) convoca e presiede la Giunta e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno;

6) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

7) firma gli atti dell'Amministrazione regionale di cui è il Capo ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ai singoli Assessori o a Consiglieri espressamente incaricati;

8) sovraintende agli uffici e servizi ed al personale dell'Amministrazione regionale;

9) applica la censura agli impiegati ed ai salariati dell'Amministrazione regionale e li sospende, in via cautelativa e di urgenza, per gravi motivi ed in attesa di regolare procedimento, riferendone, alla prima adunanza, al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina;

10) sta in giudizio nell'interesse della Regione sia come attore sia come convenuto; provvede agli atti conservativi dei diritti della Regione e promuove le azioni possessorie nell'interesse della Regione;

11) stipula i contratti resi obbligatori per legge deliberati dal Consiglio o dalla Giunta;

12) assiste agli incanti e alle gare di appalto personalmente o mediante un Assessore da lui delegato;

13) provvede per le contravvenzioni ai regolamenti generali e locali;

14) rende conto annualmente al Consiglio, in solido con la Giunta, della gestione e della attività dell'Amministrazione regionale;

15) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal Consiglio o dalla Giunta; firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del Segretario Generale e del ragioniere Capo, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ad un Assessore o ad un Consigliere appositamente delegato;

16) delega a sostituirlo temporaneamente, in caso di assenza o di impedimento, un Assessore;

17) nomina i Commissari preposti ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e agli altri enti pubblici locali, in caso di scioglimento delle rispettive amministrazioni;

18) provvede alla costituzione dei Consorzi fra enti pubblici locali, in conformità alle leggi, previo parere della Giunta;

19) firma i verbali delle adunanze della Giunta, unitamente all'Assessore anziano ed al Segretario generale (Ufficiale rogante).

Il Presidente, Avv. BONDAZ, prima di invitare il Consiglio a procedere all'esame dei singoli articoli della proposta di regolamento, chiede se qualche Consigliere intenda fare qualche osservazione di carattere generale sul complesso delle norme regolamentari di cui alla proposta stessa.

Prende la parola il Consigliere Geom. NICCO, il quale a nome del gruppo di Consiglieri social-comunisti (Armand Beniamino, Desaymonet Ronc Anaide, Manganoni Claudio, Nicco Anselmo, Nicco Giulio, Nouchy Renato e Vacher Candido) fa la seguente dichiarazione:

"Anche da una semplice e rapida lettura del progetto che viene sottoposto al nostro esame una cosa salta subito evidente agli occhi, e cioè che i poteri della Giunta vengono molto annientati rispetto a quelli della precedente, con la differenza che nella precedente Giunta tutti i partiti erano rappresentati ed avevano così modo di controllarsi reciprocamente. Col nuovo Consiglio abbiamo una Giunta di parte che potrebbe fare, mi si perdoni il termine, un po' alto e basso. Nello stesso Governo Italiano che pur dispone di una maggioranza assoluta anche se non pletorica come la Vostra, sono rappresentati i liberali, i repubblicani, il Partito socialista italiano dei lavoratori, e quindi vi è un relativo controllo interno. Sulle attribuzioni della Giunta ci soffermiamo per ora e richiamiamo la Vostra particolare attenzione sul paragrafo 8), nel quale si dovrebbe aggiungere "tenendo conto di una debita rappresentanza delle principali correnti politiche della Valle", sull'articolo 9) per il quale proponiamo che il controllo venga affidato ad una Commissione nella quale siano rappresentati gli organi economici e politici della Valle od almeno che questa Commissione, da noi proposta, abbia carattere consultivo. Non c'è chi non veda l'enorme importanza che viene ad assumere detto controllo per una sana, equa, e giusta ripartizione dei tributi. Citiamo ancora il paragrafo 10) sull'assistenza e sull'ammissione all'assistenza per i quali ci auguriamo fermamente che venga tenuto conto solo dello stato di bisogno e non di altri elementi che qui non enumero.

Sul paragrafo 12) facciamo presente la necessità che il Consiglio sia periodicamente messo al corrente dell'erogazione dei fondi per sussidi, assistenza, ecc. e qui mi permetto rammentare alla Giunta, come già fatto quando facevo parte della precedente, che non bisogna dimenticare che la Valle d'Aosta comprende non solo Aosta ma anche gli altri 72 Comuni e che il bisogno e molte volte la miseria, allignano in Comuni, frazioni e villaggi dove mai giunge la mano benefica di qualche ente o di qualche benefattore. Dovremo in futuro, se le disponibilità di bilancio ce lo consentiranno, aumentare maggiormente i sussidi agli enti locali di beneficienza che sono maggiormente a contatto dei bisognosi.

Per noi la facoltà della Giunta della nomina degli impiegati di grado inferiore al quarto non dovrebbe essere accettata. Per analogia con quanto disposto dalla legge comunale e provinciale, la facoltà della Giunta deve essere limitata ai salariati.

Al paragrafo 14) è d'uopo osservare che lo storno di fondi, salvo per casi di assoluta urgenza e con la riserva di approvazione del Consiglio, non deve essere autorizzata ritenendola di competenza del Consiglio che non deve abdicare alle sue prerogative. Altrettanto dicasi per il paragrafo 15).

Sulla eventuale richiesta di una maggiore competenza finanziaria della Giunta noi ci dichiariamo fin d'ora contrari, perché ci pare che quella fissata per la precedente Giunta sia già di ammontare più che sufficiente per una ordinaria amministrazione. Dobbiamo anche tener conto della flessione generale dei prezzi. Un sussidio, o spesa, sia facoltativo che straordinario, salvo casi eccezionalissimi, non deve poter essere erogato più di una volta nello stesso esercizio, quando l'importo complessivo superi un milione.

Noi fermamente speriamo che il nuovo Consiglio - e qui mi appello ai colleghi che non ricoprono cariche - non abdichi alle sue prerogative e dimostri la sua capacità di amministrare coscienziosamente ed onestamente la nostra "Piccola patria valdostana"".

Il Presidente, Avv. BONDAZ, chiede se qualche altro Consigliere intenda fare osservazioni di carattere generale sul complesso delle norme della proposta di regolamento delle attribuzioni degli organi della Regione.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente, Avv. BONDAZ, comunica che le osservazioni formulate dal Consigliere Geom. Nicco, a nome del gruppo ai Consiglieri social-comunisti, saranno tenute presenti in sede di esame e di discussione ai vari articoli del regolamento delle attribuzioni. Dichiara, quindi, aperta la discussione sui singoli articoli della proposta di regolamento delle attribuzioni degli organi della Regione, nel testo di ogni articolo proposto di cui viene di volta in volta previamente data lettura dal Segretario del Consiglio, Geom. Valleise. Segue discussione sui singoli articoli alla proposta.

I - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO:

- n. l): Si dà atto che il numero 1) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 2): Si dà atto che il numero 2) della proposta viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione.

- n. 3): Si dà atto che il numero 3) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 4): Al n. 4 della proposta il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone di aggiungere le parole seguenti: "Oltre al limite di spesa di competenza della Giunta".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

- n. 5): Si dà atto che il numero 5) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 6): Si dà atto che il numero 6) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 7): Si dà atto che il numero 7) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 8): Si dà atto che il numero 8) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 9): Si dà atto che il numero 9) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 10): L'Assessore Geom. ARBANEY ritiene opportuno e propone che il numero 10) della proposta sia completata con la aggiunta delle parole "e ad uso di irrigazione".

I Consiglieri Col. FERREIN e Geom. NICCO propongono di sostituire le parole "ad uso di sfruttamento idroelettrico" con le parole: "ad uso industriale".

Il Presidente della Giunta Avv. CAVERI, ritiene più opportuno che non sia specificato l'uso di sfruttamento delle acque pubbliche date in subconcessione e propone la soppressione delle parole: "ad uso di sfruttamento idroelettrico".

Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

Il Consiglio, unanime, approva nel testo seguente il numero 10): "alle subconcessioni di acque pubbliche".

- n. 11): In merito al numero 11) della proposta, l'Assessore Geom. BIONAZ ritiene opportuno e propone di prevedere anche la cancellazione di ipoteche.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, concordando sulla proposta dell'Assessore Geom. Bionaz, propone di inserire le parole: "e cancellazione" dopo la parola: "all'accensione".

Il Consiglio unanime, approva nel testo che segue il numero 11): "all'acquisto e alienazione di beni immobili e alla accensione e cancellazione di ipoteche o di oneri continuativi;".

- n. 12): Si dà atto che il numero 12) della proposta viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.

- n. 13): In merito al numero 13) della proposta, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che la competenza per le azioni da sostenere in giudizio sia riservata alla Giunta.

Il Consigliere Geom. NICCO ritiene opportuno che tale materia sia riservata alla competenza del Consiglio, quanto meno per le questioni che abbiano una certa importanza o si riferiscano a somme eccedenti un certo limite da stabilirsi.

Dopo breve discussione, su proposta del Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, il Consiglio approva, ad unanimità, nel testo che segue il numero 13): "alle azioni da intentare in giudizio, salva la competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie;".

Si dà atto che sono riservate alla competenza della Giunta le azioni da sostenere in giudizio (vedi n. 23 attribuzioni Giunta).

- n. 14): Si dà atto che il numero 14) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 15): in merito al numero 15) della proposta il Consigliere Geom NICCO, richiamandosi alla dichiarazione già fatta in precedenza a nome del gruppo dei Consiglieri Social-comunisti, ritiene opportuno che sia riservata alla competenza del Consiglio la nomina di tutto il personale, impiegatizio e di ordine (grado 5°). Ritiene che, in analogia a quanto disposto dalla legge comunale e provinciale, alla Giunta regionale dovrebbe essere riservata soltanto 1a nomina del personale salariato.

L'Assessore Geom. BIONAZ osserva che i regolamenti delle attribuzioni degli organi delle altre Regioni a Statuto speciale riservano alla Giunta competenze e facoltà molto maggiori di quelle previste nella proposta di Regolamento in discussione.

In ordine al paragrafo in discussione, rileva che il personale del grado 5° non ha cariche direttive e comprende, applicati, dattilografe, ecc. Aggiunge che spesso si rende necessario provvedere con urgenza alla assunzione o sostituzione di impiegati, appartenenti al grado 5°, in sostituzione di impiegati che rassegnano le dimissioni (applicati, dattilografe) e che, pertanto, qualora non venisse lasciata alla Giunta la facoltà di procedere alla nomina del personale di grado 5°, si renderà spesso necessaria la convocazione del Consiglio ogni qualvolta si dovrà procedere all'assunzione o sostituzione di personale di ordine, di dattilografe o di scrivani. Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ed il Consigliere Col. FERREIN concordano con l'Assessore Geom. Bionaz.

Il Consigliere Geom. NICCO insiste sulla sua proposta, ribadendo di ritenere opportuno che alla Giunta regionale sia riservata la nomina del solo personale salariato. Aggiunge che, nei casi di urgenza, la Giunta potrebbe eventualmente deliberare l'assunzione di personale di ordine, salvo ratifica successiva del provvedimento da parte del Consiglio.

Segue discussione alla quale prendono, altresì, parte il Presidente, Avv. BONDAZ, l'Assessore Geom. BIONAZ ed il Consigliere Sig. NOUCHY.

Il Consigliere Geom. NICCO, ritiene che la questione possa essere risolta stabilendo che il Consiglio regionale abbia la facoltà di provvedere alla nomina "dei funzionari di ruolo di grado 1°, 2°, 3°, 4° e 5°".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concorda sulla proposta del Consigliere Geom. Nicco.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, prende atto, rilevando però la opportunità che la parola "funzionari" sia sostituita dalla parola "personale" e che sia soppressa la dizione "aventi funzioni direttive o di concetto".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, nel testo che segue il paragrafo n. 15): "alla nomina del personale di ruolo di grado 1°, 2°, 3°, 4° e 5° dell'Amministrazione regionale ed alla adozione, a suo riguardo, di ogni altro provvedimento amministrativo o disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione della censura, che rientra nelle competenze del Presidente della Giunta;".

- n 16): Si dà atto che il numero 16) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 17): Si dà atto che il numero 17) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 18): Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che il testo del paragrafo n. 18) della proposta sia modificato nel modo seguente: "alla nomina di Commissioni, di membri di Collegi amministrativi o di membri di Commissioni, devoluta espressamente al Consiglio dalle leggi e dai regolamenti;". Rileva, in proposito, che, a prescindere dalle Commissioni la cui nomina è di competenza del Presidente della Giunta per le sue attribuzioni prefettizie, le Commissioni da nominare sono molte e pertanto ritiene non consigliabile la devoluzione della nomina di tali Commissioni al Consiglio regionale, anche per il fatto che le nomine non potrebbero più essere fatte tempestivamente.

Il Consigliere, Geom. NICCO, dichiara di essere favorevole alla modifica proposta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, alla condizione che, in sede di approvazione delle attribuzioni di competenza della Giunta regionale, al paragrafo analogo, sia stabilito che all'opposizione debba essere riservato un rappresentante nelle Commissioni la cui nomina sia di competenza della Giunta regionale e per le quali la Giunta debba procedere alla nomina di due o più componenti.

L'Assessore, Geom. BIONAZ, osserva che la condizione posta dal Consigliere Geom. Nicco comporta difficoltà di applicazione non facilmente superabile e ritiene che sia preferibile mantenere invariato il testo attuale qualora il Consigliere Geom. Nicco, insista sulla sua proposta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concordando con l'Assessore Geom. Bionaz, osserva che la proposta formulata dal Consigliere Geom. Nicco potrebbe essere accettata come raccomandazione alla Giunta.

Il Consigliere, Geom. NICCO, recedendo dalla pregiudiziale già posta, aderisce alla proposta formulata dal Presidente della Giunta Avv. Caveri, a condizione che la propria richiesta sia accettata dal Consiglio a titolo di raccomandazione alla Giunta.

Il Presidente del Consiglio, riassumendo e concludendo la discussione, rileva che, in sostanza, trattasi di decidere se il Consiglio intenda approvare il paragrafo n. 18) nella formulazione della proposta di Regolamento, ovvero nella formulazione proposta dal Presidente della Giunta, secondo la quale al Consiglio spetterebbe di provvedere "alla nomina di Commissioni, di membri di Collegi amministrativi o di membri di Commissioni, devoluta espressamente al Consiglio dalle leggi e dai Regolamenti". Pone quindi ai voti, per alzata di mano, il paragrafo n. 18) quale risulta nella formulazione della proposta di Regolamento.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 28 (ventotto); - Consiglieri astenutisi n. 2 (due: Dujany; Pasquali); - votanti n. 26 (ventisei); - favorevoli all'approvazione n. 8 (otto: Armand B.; Cuaz C.; Desaymonet A.; Nicco A.; Nicco G.; Nouchy R.; Perron M.; Vacher C.); - contrari all'approvazione n. 18 (diciotto).

Il Presidente, Avv. BONDAZ, visto e comunicato l'esito della votazione, dichiara non approvato il paragrafo n. 18) nel testo della proposta di Regolamento.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per la approvazione del paragrafo n. 18) nella formulazione seguente proposta dalla Giunta regionale: "alla nomina dei membri di Collegi amministrativi e di Commissioni, o di membri di Commissioni, devoluta espressamente al Consiglio".

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 28 (ventotto); - Consiglieri astenutisi n. 7 (sette: Dujany; Armand; Desaymonet; Nicco Anselmo; Nicco Giulio; Nouchy; Vacher); - Consiglieri votanti n. 21 (ventuno); - Consiglieri favorevoli alla approvazione n. 21 (ventuno).

Il Presidente, Avv. BONDAZ, visto e comunicato l'esito della votazione, dichiara approvato il paragrafo n. 18 nel testo surriportato proposto dalla Giunta regionale.

- n. 19): Si dà atto che il numero 19) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 20): Si dà atto che il numero 20) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, dopo breve discussione.

- n. 21): Si dà atto che il numero 21) della proposta viene approvato all'unanimità dal Consiglio, senza discussione.

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II - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Si dà atto che, previa lettura data dal Segretario del Consiglio, Consigliere Geom. Valleise, il Consiglio approva all'unanimità, e senza discussioni, le attribuzioni del Presidente del Consiglio, nel testo formulato ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della proposta di Regolamento.

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III - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA:

- n. 1): Si dà atto che il numero 1) della proposta è approvato senza discussione dal Consiglio, ad unanimità di voti.

- n. 2): Si dà atto che il numero 2) della proposta viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione.

- n. 3): L'Assessore Geom. ARBANEY fa presente che la Giunta propone la modifica del numero 3) della proposta nel modo seguente: "Alla costruzione e alla sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori di pubblica utilità per importi di spesa non superiori a Lire due milioni e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nonché alla esecuzione di opere di pubblica utilità nei limiti dei programmi e dei piani già approvati dal Consiglio".

Il Consigliere Geom. NICCO osserva che il gruppo dei Consiglieri social-comunisti concorda, in via di massima, sulla proposta formulata dalla Giunta, salvo per quanto concerne il limite o ammontare massimo di spesa proposto in lire due milioni, all'uopo chiede sia adottata la formulazione generica seguente: "fino al limite di spesa di competenza della Giunta".

L'Assessore Geom. BIONAZ ritiene, sia forse più opportuno di non modificare il testo del numero 3), e di approvare e inserire un nuovo articolo per stabilire che la Giunta provvede "alla costruzione e alla sistemazione straordinaria di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale, sino al limite di spesa di competenza della Giunta", e ciò in correlazione al già approvato analogo numero 4) delle attribuzioni di competenza del Consiglio.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda sulla necessità di modificare il numero 3) della proposta, da completarsi in relazione al corrispondente n. 4) delle attribuzioni del Consiglio, e cioè con l'aggiunta delle parole "nel limite di spesa di competenza della Giunta".

Il Vice-Presidente, Ing. PASQUALI, rileva che nel numero 4) delle attribuzioni del Consiglio è stabilito che il Consiglio provvede alla costruzione e alla sistemazione "straordinaria" di strade ecc.; ritiene, pertanto, che conseguentemente nel n. 3) delle attribuzioni della Giunta occorra precisare che la Giunta provvede alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione "ordinaria o straordinaria" di strade ecc.

L'Assessore Geom. ARBANEY ritiene che il n. 3 possa essere completato con l'aggiunta seguente: "inoltre può provvedere alla costruzione e alla sistemazione straordinaria di strade anche se non sono comprese nei programmi e nei piani approvati dal Consiglio, purché la spesa sia contenuta nei limiti di competenza della Giunta".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che il concetto di cui al n. 3) (esecuzione di opere di pubblica utilità nei limiti dei programmi approvati dal Consiglio) sia un concetto del tutto diverso dal concetto espresso nella succitata proposta di modifica già suggerita dalla Giunta tramite il Geom. Arbaney (costruzione e sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale, ecc.). Ritiene opportuna - per quanto non necessaria - una disposizione che, in relazione alla citata proposta della Giunta, faccia riferimento al limite di spesa di competenza della Giunta, in analogia all'analogo riferimento del numero 4 delle attribuzioni di competenza del Consiglio. Propone pertanto che si lasci invariato il n. 3) della proposta e che si approvi e si inserisca un nuovo articolo 4 bis (5).

Il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, preso atto della precisazione fatta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, rileva che si rende necessario approvare l'inserzione di un nuovo numero (4 bis e cioè n. 5) del testo definitivo) per quanto riguarda la norma già proposta dalla Giunta e, per essa, dall'Assessore Geom. Arbaney.

Segue discussione in merito alla formulazione del testo del nuovo numero; alla discussione prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, il Presidente del Consiglio, Avv. Bondaz, gli Assessori Geom. Bionaz e Arbaney, i Consiglieri Geom. G. Nicco e Nouchy ed il Segretario Dr. Brero.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, riassume e conclude la discussione e dà ancora lettura del n. 3) della proposta (iniziale), che viene approvata, ad unanimità, dal Consiglio.

- n. 4): Si dà atto che il numero 4) della proposta viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio.

- n. 4 bis (5): Il Presidente, Avv. BONDAZ, dà quindi lettura del seguente testo del numero 4) bis, (n. 5 definitivo), che viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio: "alla costruzione e alla sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a Lire un milione, di competenza della Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio".

Il Presidente, Avv. BONDAZ, dichiara che in seguito dell'approvazione e dell'inserimento dei nuovo n. 4) bis, che nel testo definitivo diventa numero 5), deve variare conseguentemente la numerazione dei paragrafi o numeri successivi (il n. 5) diventa n. 6) e così di seguito). Il Consiglio prende atto.

- n. 5 (nuovo n. 6): Si dà atto che il numero 5) della proposta (nuovo numero 6) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione.

- n. 6 (nuovo n. 7): Si dà atto che il numero 6) della proposta (nuovo numero 7) viene approvato, ad unanimità e senza discussione dal Consiglio.

- n. 7 (nuovo n. 8): Si dà atto che il numero 7) della proposta (nuovo numero 8) viene approvato ad unanimità e senza discussione dal Consiglio.

- n. 8 (nuovo n. 9): Il Consigliere, Geom. NICCO, richiamandosi alla dichiarazione già fatta in sede di discussione e di approvazione del numero 18) delle attribuzioni del Consiglio, chiede che la Giunta regionale, nel procedere alla nomina di Commissioni delle quali si debbano nominare due o più membri, tenga presente la raccomandazione già formulata, nel senso che sia chiamato a far parte della Commissione un rappresentante del gruppo dei Consiglieri dell'opposizione (social-comunisti).

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dà assicurazioni in proposito. Il Consiglio prende atto.

Si dà atto che, dopo breve discussione, il Consiglio approva, ad unanimità, la modifica, nel testo che segue del numero 8) della proposta (numero 9 definitivo): "9) alla nomina dei membri di Collegi amministrativi e di Commissioni o di membri di Commissioni non devolute espressamente al Consiglio od al Presidente della Giunta dalle Leggi e dai Regolamenti".

- n. 9 (nuovo n. 10): In merito al numero 9) della proposta, il Consigliere, Geom. NICCO, richiamandosi alle dichiarazioni preliminari già fatte, anche a nome del gruppo di Consiglieri social-comunisti, prima dell'inizio della discussione sui singoli articoli, ritiene opportuno e propone che il controllo sulla applicazione dei tributi regionali e delle imposte dirette erariali sia demandato ad una Commissione nella quale siano rappresentati gli organi economici e politici della Valle. A motivazione della sua proposta, dichiara di ritenere necessaria l'istituzione di un organo che coadiuvi la Giunta nel controllo sull'applicazione dei tributi regionali e sulle imposte dirette erariali. Aggiunge che la istituzione di tale organo è tanto più necessaria in previsione dell'attuazione del riparto delle entrate erariali tra la Regione e lo Stato nonché della attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale.

L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che la disposizione di cui al numero 9) si riferisce unicamente al controllo sulla applicazione dei tributi e delle imposte istituiti con leggi e non anche alla applicazione, con leggi, di nuovi tributi. Dichiara di non essere, comunque, contrario all'accoglimento della richiesta del Consigliere Geom. Nicco.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara, anche a nome della Giunta, di associarsi pienamente alla proposta formulata dal Consigliere Geom. Nicco.

Su proposta del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, e del Consigliere Geom. NICCO, il Presidente del Consiglio mette in votazione il seguente testo del numero 9) (nuovo numero 10): "al controllo sull'applicazione dei tributi regionali e delle imposte dirette erariali a mezzo di speciale Commissione nominata dal Consiglio".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva il testo soprariportato del numero 9) (nuovo numero 10).

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Si fa menzione che interviene all'adunanza (ore dieci e quaranta) il Consigliere Sig. MANGANONI Claudio.

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- n. 10 (nuovo n. 11): In merito al numero 10) della proposta, il Consigliere Geom. NICCO, richiamandosi alle dichiarazioni e osservazioni di carattere generale già fatte all'inizio dell'adunanza, formula la raccomandazione che la Giunta, in sede di adozione di provvedimenti assistenziali, tenga conto soltanto dello stato di bisogno dei richiedenti l'assistenza ed estenda, altresì, la assistenza stessa ai bisognosi residenti nei vari Comuni della Valle. Il Consiglio prende atto.

Si, dà atto che, dopo breve discussione, il Consiglio approva, ad unanimità, il numero 10) della proposta.

- n. 11 (nuovo n. 12): Si dà atto che il numero 11) della proposta (nuovo numero 12) viene approvato dal Consiglio ad unanimità e senza discussione.

- n. 12 (nuovo n. 13): In merito al numero 12) della proposta, il Presidente, Avv. BONDAZ, invita il Consiglio a stabilire il limite massimo di spesa entro il quale devono essere contenuti i sussidi facoltativi e straordinari da erogarsi dalla Giunta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che sia stabilito l'ammontare di Lire 1.000.000 (unmilione).

Il Consigliere Geom. NICCO concorda.

Il Segretario Dr. BRERO propone che la dizione "ai sussidi" sia sostituita dalla dizione "alla concessione di sussidi".

Il Consiglio, unanime, approva il testo surriportato del numero 12) (nuovo numero 13) con la modifica proposta dal Segretario Dr. BRERO, e stabilisce in lire 1.000.000 il limite di spesa massimo di competenza della Giunta in materia di concessione di sussidi facoltativi e straordinari.

- n. 13 (nuovo n. 14): Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che il testo del numero 13) della proposta sia modificato come segue: "alla nomina del personale di ruolo di grado inferiore al 5°, alla assunzione del personale provvisorio e avventizio dell'Amministrazione regionale di grado inferiore al terzo, non avente funzioni direttive, ed alla adozione, nei suoi confronti, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione della censura, che rientra nella competenza del Presidente della Giunta".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la modificazione del numero 13) della proposta (nuovo numero 14) come da proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

- n. 14 (nuovo n. 15): Il Consigliere Geom. NICCO, richiamandosi alle dichiarazioni di carattere generale già fatte prima dell'inizio della discussione dei vari paragrafi del Regolamento delle attribuzioni, rileva che allo storno di fondi dovrebbe provvedere il Consiglio, salvo nei casi di assoluta urgenza nei quali può provvedere la Giunta salvo ratifica da parte del Consiglio.

L'Assessore Geom. ARBANEY fa alcune precisazioni in merito agli "storni di fondi".

Il Presidente, Avv. BONDAZ, osserva che il bilancio comprende le seguenti suddistinzioni: titoli, capitoli, categorie ed articoli e fa presente che gli storni di fondi possono avvenire o fra articoli della stessa categoria, o fra articoli di categorie dello stesso capitolo.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, richiama l'attenzione del Consiglio sull'analogo numero 7), già approvato, delle attribuzioni del Consiglio.

Il Consigliere Geom. NICCO osserva che il numero 15), nella dizione proposta, da facoltà alla Giunta di provvedere allo storno di somme dai fondi stanziati ed approvati dai Consiglio per la esecuzione di determinati e specificati lavori; ritiene che tale facoltà debba essere riservata al Consiglio.

L'Assessore Ing. FRESIA chiarisce con alcuni esempi pratici il concetto di storni fra articoli della stessa categoria o di categorie diverse dello stesso capitolo di bilancio e ritiene necessario che la Giunta abbia facoltà di provvedere allo storno di fondi fra articoli anche di categorie diverse dello stesso capitolo per integrare stanziamenti che più non presentino sufficienti disponibilità.

Il Segretario Dr. BRERO, riferisce in merito alla necessità di effettuare storni di fondi tra articoli diversi di una stessa categoria, o fra articoli di categorie diverse dello stesso capitolo. Ritiene che, anche per le necessità pratiche di amministrazione debba essere attribuita alla Giunta la facoltà di effettuare storni di fondi fra articoli anche di categorie diverse dello stesso capitolo.

Il Consigliere Geom. NICCO dichiara che il gruppo dei Consiglieri social-comunisti è favorevole all'attribuzione alla Giunta della facoltà di provvedere a storni di fondi fra articoli della stessa categoria ma non già a storni di fondi fra articoli di categorie diverse.

Il Consigliere Geom. NICCO ritiene che il testo del numero 15 ) debba prevedere le stesse facoltà attribuite dalla legge comunale e provinciale alle Giunte comunali in materia di storni di bilancio.

Segue lunga discussione alla quale partecipano il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Ing. FRESIA, Geom. BIONAZ, Geom. ARBANEY, Prof. DEFFEYES, Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri signori Geom. NICCO, Sig.ra DESAYMONET, Sig. MANGANONI, Sig. PAGE e Col. FERREIN.

L'Assessore Ing. FRESIA ribadisce la necessità che sia riconosciuta alla Giunta la facoltà di procedere allo storno di fondi fra articoli anche di categorie diverse dello stesso capitolo. Aggiunge che gli storni di fondi sono, praticamente, semplici e necessarie operazioni e variazioni contabili da eseguirsi nel corso dell'esercizio finanziario, particolarmente verso la fine dell'anno.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, su richiesta del Consigliere Sig.ra DESAYMONET dà chiarimenti in merito alla impostazione e alle ripartizioni del bilancio; precisa: a) che i titoli si riferiscono alle voci: entrate o spese effettive; movimenti di capitale e contabilità speciali; b) che i capitoli riguardano la natura delle entrate o delle spese in rapporto alle seguenti distinzioni: obbligatorie ordinarie; obbligatorie straordinarie; facoltative ordinarie; facoltative straordinarie; c) che le categorie, invece, comprendono le previsioni per ciascuna categoria di spese di ogni singolo servizio. Fa presente che lo storno di fondi fra gli stanziamenti o articoli della stessa categoria viene effettuato fra stanziamenti di spesa della stessa natura e dello stesso servizio, mentre invece lo storno di fondi fra articoli di categorie diverse dello stesso capitolo viene effettuato fra stanziamenti di spesa di natura diversa e relativi a servizi diversi.

Segue discussione in merito alla opportunità di attribuire alla Giunta solo la facoltà di effettuare storni di fondi fra stanziamenti od articoli della stessa categoria (stesso servizio) e dello stesso capitolo ed al Consiglio di effettuare storni di fondi tra articoli di categorie diverse (servizi diversi) anche di capitoli diversi.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, riassumendo la discussione, propone che il numero 7) delle attribuzioni del Consiglio sia modificato nel modo seguente: "alla approvazione del bilancio, agli storni di fondi fra articoli di categorie diverse del bilancio di previsione, ecc.", e che il numero 15) delle attribuzioni della Giunta sia modificato nel testo che segue: "agli storni di fondi fra articoli della stessa categoria, anche di capitoli diversi del bilancio".

L'Assessore Geom. ARBANEY precisa che la competenza della Giunta in materia di storno di fondi, in relazione alla proposta del Presidente della Giunta, sarebbe limitata agli storni di fondi fra articoli di spesa relativi allo stesso servizio.

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità le proposte di cui sopra del Presidente relative alle modifiche al numero 7) delle attribuzioni del Consiglio ed al numero 15) delle attribuzioni della Giunta.

Si dà atto che, in relazione alle modifiche surriportate, il numero 7) delle attribuzioni di competenza del Consiglio ed il numero 15) delle attribuzioni di competenza della Giunta vengono approvati nei testi sottoriportati:

CONSIGLIO:

- n. 7): "alla approvazione del bilancio, agli storni di fondi fra articoli di categorie diverse del bilancio di previsione, alle nuove o maggiori entrate e alle nuove o maggiori spese alle quali sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;".

GIUNTA:

- n. 14) (nuovo n. 15): "agli storni di fondi tra articoli della stessa categoria, anche di capitoli diversi del bilancio;".

- n. 15 (nuovo n. 16): In merito al numero 15) della proposta (nuovo numero 16) il Consigliere, Geom. G. NICCO, ritiene che la facoltà di prelevare somme dal fondo di riserva debba essere riservata al Consiglio regionale e, pertanto, propone lo stralcio della disposizione relativa alle attribuzioni di competenza della Giunta.

Il Consigliere Sig. PAGE osserva che la non rilevante somma stanziata in bilancio alla voce "fondo di riserva" viene approvata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo e, pertanto, ritiene che la facoltà di prelevare somme dal fondo di riserva debba essere lasciata alla Giunta.

L'Assessore Ing. FRESIA conferma quanto dichiarato dal Consigliere Sig. Page ed aggiunge che la somma stanziata nella voce "fondo di riserva" è di entità minima in rapporto alle altre voci di bilancio.

Il Consigliere Geom. G. NICCO insiste sulla opportunità che la facoltà di prelevamento di somme dal fondo di riserva sia riservata al Consiglio.

Il Consigliere Sig. MANGANONI concorda con il Consigliere Geom. Nicco, anche perché ritiene che la Giunta abbia già troppi poteri in materia finanziaria.

L'Assessore Geom. BIONAZ contesta l'affermazione del Consigliere Sig. Manganoni rilevando che la Giunta provvede alla gestione ordinaria ed alla esecuzione di opere e di lavori straordinari previamente approvati dal Consiglio e nei limiti degli stanziamenti di sua competenza.

L'Assessore Geom. ARBANEY dà chiarimenti in merito ai prelevamenti dal fondo di riserva. Aggiunge che la somma stanziata al fondo di riserva è sempre relativamente di limitata entità.

Il Consigliere Sig.ra DESAYMONET ritiene opportuno che i prelevamenti di somme dal fondo di riserva siano riservati alla competenza del Consiglio; ritiene, inoltre, che il controllo della situazione finanziaria da parte del gruppo dell'opposizione sia opportuna anche per sfatare alcune voci secondo le quali l'Amministrazione regionale disporrebbe di fondi per miliardi.

L'Assessore Ing. FRESIA comunica che tali voci hanno avuto come ripercussione che il Ministero delle Finanze, in sede di riparto dei tributi erariali, ha ridotto la percentuale già concordata a favore della Regione.

L'Assessore Geom. BIONAZ ritiene che la facoltà di prelevamento di somme dal fondo di riserva debba essere riservata alla Giunta regionale, anche in armonia con le norme della legge comunale e provinciale, che attribuiscono tale facoltà alla Giunta comunale.

Il Vice-Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, esprime parere che la facoltà di prelevamento di somme dal fondo di riserva debba essere lasciata alla Giunta regionale, sia in relazione al fatto che nelle amministrazioni comunali tale facoltà è riservata alla Giunta comunale, sia in relazione al fatto che nel fondo di riserva viene stanziata una somma di entità irrilevante in rapporto agli stanziamenti di bilancio. Aggiunge che, d'altra parte, il Consiglio può sempre limitare l'entità del fondo di riserva in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara, a nome dei Consiglieri social-comunisti, di accedere alla richiesta; raccomanda, peraltro, che la Giunta disponga con molta parsimonia della somma stanziata al fondo di riserva.

Si dà atto che il numero 15) della proposta (nuovo numero 16) viene approvato all'unanimità dal Consiglio e con la raccomandazione di cui sopra del Consigliere Geom. G. Nicco.

- n. 16 (nuovo n. 17): Si dà atto che il numero 16) della proposta (nuovo n. 17) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 17 (nuovo n. 18): Si dà atto che il numero 17) della proposta (nuovo n. 18) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 18 (nuovo n. 19): I Consiglieri Sigg. ARMAND e NOUCHY ritengono che la durata degli affitti per i quali è competente la Giunta a provvedere debba essere limitata ad anni quattro.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, osserva che, a prescindere dal fatto che in alcuni casi si rende necessario, anche nell'interesse dell'Amministrazione, provvedere all'affitto di beni immobili per durata a più lunga scadenza, occorre tener presente il concetto civilistico dell'affitto, secondo il quale colui che ha l'amministrazione ordinaria di beni può stipulare contratti di affitto per una durata non superiore a nove anni, mentre colui che ha piena potestà nell'amministrazione di beni può stipulare contratti di affitto per una durata superiore ai nove anni.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva, in linea generale, che la attribuzione al Consiglio della competenza in materia di provvedimenti di ordinaria amministrazione comporterebbe intralcio ingiustificato ai servizi dell'Amministrazione. Segue discussione alla quale partecipano anche l'Assessore Prof. DEFFEYES e i Consiglieri Sig. NOUCHY, Col. FERREIN, Sig. ARMAND, Geom. G. NICCO.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, conclude la discussione invitando il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione o meno del numero 18) della proposta, con la limitazione ad anni nove della durata massima degli affitti.

I Consiglieri Sig. ARMAND e Sig. NOUCHY insistono affinché sia limitata ad anni quattro la durata degli affitti attivi e passivi di beni immobili di competenza della Giunta.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 27 (ventisette); astenutisi dalla votazione n. 5 (cinque: Nicco Giulio, Nicco Anselmo, Desaymonet, Manganoni e Vacher); - votanti n. 22 (ventidue); - favorevoli all'approvazione n. 20 (venti); - contrari all'approvazione n. 2 (due: Armand; Nouchy).

Il Presidente, Avv. BONDAZ , visto e comunicato l'esito della votazione, dichiara approvato il testo del numero 19) della proposta con la modifica relativa alla limitazione ad anni nove del limite di durata degli affitti.

- n. 19 (nuovo n. 20): Si dà atto che il numero 19) della proposta (nuovo n. 20) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 20 (nuovo n. 21): Si dà atto che il numero 20) della proposta (nuovo n. 21 ) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 21 (nuovo n. 22): Si dà atto che il numero 21) della proposta (nuovo n. 22) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 23 (nuovo capoverso): Si dà atto che, in relazione alla discussione avvenuta in sede di esame e di approvazione del numero 13) delle attribuzioni di competenza del Consiglio, il Consiglio, unanime, approva il seguente nuovo capoverso da inserirsi al numero 23) delle attribuzioni di competenza della Giunta: "numero 23) alle azioni da sostenere in giudizio quando l'Amministrazione regionale sia convenuta in giudizio, salva la competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie".

IV - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA:

- n.ri da 1 a 9): Si dà atto che i paragrafi n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della proposta sono approvati, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

- n. 10): Si dà atto che il paragrafo n. 10) della proposta viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, previa precisazione fatta dal Presidente, Avv. BONDAZ, in merito alla interpretazione del primo comma.

- n.ri da 11 a 15): Si dà atto che i paragrafi n.ri 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta sono approvati dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione.

- n. 16): In merito al paragrafo 16) della proposta, il Consigliere, Sig. NOUCHY, ritiene che il Presidente della Giunta non possa delegare le sue funzioni di Presidente ad un Assessore. Propone, pertanto, la soppressione del paragrafo 16).

Il Presidente, Avv. BONDAZ, richiama l'attenzione del Consigliere Sig. Nouchy sul duplice ordine di attribuzioni e sulla duplice figura del Presidente della Giunta regionale, il quale, in relazione alle funzioni che esplica, agisce, secondo i casi, quale Prefetto oppure quale Capo dell'Amministrazione regionale. Aggiunge che se è vero che attualmente il Presidente della Giunta regionale non può, nella sua qualità di Prefetto, delegare ad alcun Assessore le sue funzioni prefettizie, è altresì vero che nella sua qualità di Capo dell'Amministrazione regionale può, invece, dare delega ad un Assessore di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento per quanto riguarda le questioni relative all'Amministrazione regionale.

Si dà atto che il Consiglio, in seguito alle precisazioni fatte dal Presidente, Avv. Bondaz, approva, ad unanimità, il paragrafo 16) della proposta.

- n.ri 17, 18 e 19): Si dà atto che i paragrafi n.ri 17, 18 e 19 della proposta sono approvati dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, dichiara, facendone dare atto a verbale, che, in seguito alla approvazione da parte del Consiglio dei singoli articoli del Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta, il Regolamento stesso risulta approvato, nel suo complesso, nel testo che segue:

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REGOLAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA.

CONSIGLIO :

Oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi e dai regolamenti, spetta al Consiglio regionale di provvedere:

1) alla approvazione dei regolamenti interni sull'ordinamento dei servizi, degli uffici del personale e degli istituti regionali;

2) alla creazione e all'ordinamento di Istituzioni di interesse generale della Regione;

3) all'ordinamento dell'istruzione elementare e media;

4) alla costruzione e alla sistemazione straordinaria di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale, oltre il limite di spesa di competenza della Giunta;

5) alla classificazione e alla assunzione in manutenzione a carico della Regione di strade di interesse regionale;

6) alla istituzione dei tributi e dei contributi regionali per il finanziamento dei servizi della Regione e alla approvazione dei regolamenti che possano occorrere per la loro applicazione, in osservanza dei principi dell'ordinamento tributario generale e regionale vigente;

7) alla approvazione del bilancio, agli storni di fondi fra articoli di categorie diverse del bilancio di previsione, alle nuove o maggiori entrate e alle nuove o maggiori spese alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamenti dal fondo di riserva;

8) alla approvazione dei conti consuntivi e alla nomina dei revisori dei conti stessi;

9) alla approvazione di programmi e di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e al finanziamento delle relative spese;

10) alle subconcessioni di acque pubbliche;

11) all'acquisto e alla alienazione di beni immobili e alla accensione e cancellazione di ipoteche e di oneri continuativi;

12) alla accettazione di doni o di lasciti;

13) alle azioni da intentare in giudizio, salva la competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie;

14) alla emissione di prestiti ed alla contrattazione di mutui;

15) alla nomina del personale di ruolo di grado 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Amministrazione regionale e alla adozione, a suo riguardo, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione della censura, che rientra nelle competenze del Presidente della Giunta;

16) alla assunzione diretta di servizi pubblici e alla assunzione in gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici, di natura agricola, industriale e commerciale;

17) alla delega temporanea alla Giunta di attribuzioni su determinati affari o materie di competenza del Consiglio;

18) alla nomina dei membri di Collegi amministrativi e di Commissioni, o di membri di Commissioni, devoluta espressamente al Consiglio;

19) agli atti, da compiersi nell'interesse della Regione, che non siano espressamente riservati alla competenza della Giunta o del Presidente della Giunta;

20) alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla toponomastica locale;

21) alla formulazione di voti e di proposte di leggi al Parlamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

1) Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio regionale e ne firma gli atti;

2) convoca e presiede il Consiglio e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno; dirige le discussioni; concede la facoltà di parlare; proclama il risultato delle votazioni; mantiene l'ordine e fa osservare il regolamento;

3) compie, avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni-Tecnico legali, nominate dal Consiglio, gli studi preparatori dei progetti delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti e provvedimenti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

4) sovraintende all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla istruzione degli atti relativi alle petizioni, ai ricorsi e alle denuncie presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio;

5) firma la corrispondenza e gli atti della Presidenza del Consiglio;

6) firma i verbali delle adunanze del Consiglio, unitamente al Segretario del Consiglio e al Segretario Generale (Ufficiale rogante).

GIUNTA:

Oltre all'esercizio del controllo sugli atti dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficienza, dei Consorzi, delle Consorterie e di altri Enti Locali, da esercitarsi in conformità alle leggi regionali, in armonia ai principi delle leggi dello Stato, spetta alla Giunta regionale di provvedere, in conformità alle leggi ed ai regolamenti, con l'intervento del Presidente o di chi ne fa le veci, che la presiede, e di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti:

1) alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

2) alla approvazione e alla erogazione delle spese per la gestione dei servizi dell'Amministrazione regionale nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

3) alla esecuzione di opere di pubblica utilità nei limiti dei programmi e dei piani approvati dal Consiglio;

4) alla esecuzione di lavori in economia diretta, ai contratti e agli appalti di lavori e di opere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

5) alla costruzione e alla sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a Lire un milione, di competenza della Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

6) alla amministrazione ordinaria dei beni di proprietà della Regione e all'affitto di immobili di proprietà della Regione oppure di immobili di proprietà privata occorrenti per i servizi dell'Amministrazione regionale;

7) alla vigilanza sulla gestione dei lasciti e dei fondi per istituende fondazioni o istituzioni di interesse pubblico;

8) alla vigilanza sulla gestione dei servizi e degli istituti speciali dipendenti dalla Regione anche quando abbiano una amministrazione separata;

9) alla nomina dei membri di Collegi amministrativi e di Commissioni o di membri di Commissioni non devoluta espressamente al Consiglio o al Presidente della Giunta dalle leggi e dai regolamenti;

10) al controllo sull'applicazione dei tributi regionali e delle imposte dirette erariali a mezzo di speciale Commissione nominata dal Consiglio;

11) alla assistenza varia ed alla ammissione alla assistenza, a' sensi delle leggi e dei regolamenti: degli infanti illegittimi, esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre; degli alienati; dei ciechi e sordomuti rieducabili; degli encefalitici e di altre categorie di minorati e di bisognosi di assistenza ai quali non debbano provvedere lo Stato od altri Enti pubblici;

12) alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

13) alla concessione di sussidi facoltativi e straordinari, di importo non superiore a Lire un milione, da erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori di pubblica utilità, di assistenza e beneficienza, di istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i servizi di interesse pubblico locale;

14) alla nomina del personale di ruolo di grado inferiore al quinto, alla assunzione del personale provvisorio ed avventizio dell'Amministrazione regionale di grado inferiore al terzo, non avente funzioni direttive, ed alla adozione, nei suoi confronti di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione della censura, che rientra nella competenza del Presidente della Giunta;

15) agli storni di fondi fra articoli della stessa categoria, anche di capitoli diversi del bilancio;

16) al prelevamento di somme dal fondo di riserva e alla loro iscrizione ai vari capitoli, categorie ed articoli del bilancio, nonché alla erogazione delle somme stanziate in bilancio, per le spese impreviste, per le spese variabili obbligatorie o per i servizi in economia;

17) alle concessioni di carattere reale interessanti strade e beni della Regione;

18) alla adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di deliberazioni di competenza del Consiglio.

I provvedimenti adottati dalla Giunta, in via d'urgenza, debbono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica e cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica;

19) agli affitti attivi e passivi di beni immobili per la durata non superiore agli anni nove;

20) alla approvazione della istituzione di uffici di conciliazione nei Comuni della Regione;

21) allo scioglimento, sentito il Consiglio, delle Amministrazioni comunali o consorziali per gravi motivi di ordine pubblico e per persistente violazione della legge;

22) ad esprimere parere sulle proposte di costituzione coattiva di Consorzi tra Enti pubblici locali per assicurare l'espletamento dei servizi di interesse pubblico e sulle proposte di provvedimenti sottoposti all'esame della Giunta dal suo Presidente;

23) alle azioni da sostenere in giudizio quando l'Amministrazione regionale sia convenuta in giudizio, salva la competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA:

Oltre alle attribuzioni e ai poteri che lo Statuto e le leggi vigenti gli conferiscono in materia di vigilanza sugli Enti pubblici locali e sulle istituzioni pubbliche locali, in materia di ordine pubblico nonché in materia di uffici di conciliazione e di nomina, decadenza, revoca e dispensa dei Giudici Conciliatori e dei Vice-Giudici conciliatori, il Presidente della Giunta regionale:

1) rappresenta la Regione;

2) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

3) indice le elezioni del Consiglio regionale in conformità all'articolo 18 dello Statuto;

4) dirige i servizi amministrativi delegati dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile del regolare andamento dei servizi delegati;

5) convoca e presiede la Giunta e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno;

6) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

7) firma gli atti dell'Amministrazione regionale di cui è il Capo ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ai singoli Assessori o a Consiglieri espressamente incaricati;

8) sovraintende agli uffici e servizi ed al personale dell'Amministrazione regionale;

9) applica la censura agli impiegati e ai salariati dell'Amministrazione regionale e li sospende, in via cautelativa e di urgenza, per gravi motivi, ed in attesa di regolare procedimento, riferendone, alla prima adunanza, al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina;

10) sta in giudizio nell'interesse della Regione sia come attore sia come convenuto; provvede agli atti conservativi dei diritti della Regione e promuove le azioni possessorie nell'interesse della Regione;

11) stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati dal Consiglio o dalla Giunta;

12) assiste agli incanti e alle gare di appalto personalmente o mediante un Assessore da lui delegato;

13) provvede per le contravvenzioni ai regolamenti generali e locali;

14) rende conto annualmente al Consiglio, in solido con la Giunta, della gestione e della attività dell'Amministrazione regionale;

15) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal Consiglio e dalla Giunta; firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del Segretario Generale e del Ragioniere Capo, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ad un Assessore o ad un Consigliere appositamente delegato;

16) delega a sostituirlo temporaneamente, in caso di assenza o di impedimento, un Assessore;

17) nomina i Commissari preposti ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza e agli altri Enti pubblici locali, in caso di scioglimento delle rispettive amministrazioni;

18) provvede alla costituzione dei Consorzi fra Enti pubblici locali, in conformità alle leggi, previo parere della Giunta;

19) firma i verbali delle adunanze della Giunta, unitamente all'Assessore anziano e al Segretario Generale (Ufficiale rogante).

IL CONSIGLIO

prende atto.

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