Objet du Conseil n. 87 du 25 juillet 1949 - Verbale
OGGETTO N. 87/49 - DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL RECOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.
Si fa menzione che i Consiglieri Ing. PASQUALI Augusto, SAPEGNO Carlo, BAREUX Edoardo, FOSSERET Feliciano e PERRON Maurizio lasciano la sala dell'adunanza verso il termine della discussione del presente oggetto.
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, richiamando la deliberazione n. 85, in data odierna, invita il Consiglio a riprendere in esame la proposta di regolamento interno del Consiglio regionale ed a continuare la discussione dei singoli articoli della proposta.
Il Segretario del Consiglio, Geom. VALLEISE, riprende la lettura dei singoli articoli iniziando dall'articolo 28 della proposta di regolamento.
Art. 28
Iniziativa dei Consiglieri e della Giunta regionale
"Il Presidente della Giunta regionale, a nome della Giunta stessa, ed i Consiglieri possono:
1) proporre un progetto di legge o di provvedimento legislativo o regolamentare;
2) proporre che una Commissione legislativa speciale sia incaricata di predisporre un progetto di legge o di regolamento;
3) proporre che la Giunta regionale predisponga e sottoponga all'esame di una Commissione speciale e del Consiglio un progetto di legge o di regolamento ovvero proposte di decisione su determinati argomenti."
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Si da atto che l'articolo 28 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 29
"Per l'esercizio del diritto di iniziativa il Presidente della Giunta regionale ed i Consiglieri debbono trasmettere tempestivamente alla Presidenza del Consiglio la proposta con eventuale memoriale.
Il Presidente della Giunta regionale ed i Consiglieri possono chiedere di far parte della Commissione incaricata dello studio del provvedimento proposto e di poter illustrare personalmente o far illustrare dall'Assessore competente il provvedimento nell'adunanza nella quale sarà discusso".
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In ordine al comma primo dell'articolo 29 il Consigliere Geom. NICCO rileva l'opportunità che le parole: "eventuale memoriale" siano sostituite con le parole "relativo memoriale".
Il Consiglio approva la proposta, ad unanimità.
In ordine al secondo comma dell'articolo, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene opportuno che la vocale "e" (fra le parole "proposto" e "di") sia sostituita con la vocale "o".
Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.
Si dà atto che l'articolo 29 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio con le modifiche proposte dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e dal Consigliere Geom. Nicco.
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Art. 30
- Della iniziativa popolare -
"L'iniziativa popolare, in materia di legislazione regionale, si esercita mediante il deposito alla Presidenza del Consiglio regionale di disegni di legge recanti la firma di almeno tremila elettori.
Il Presidente del Consiglio deve trasmettere ai Consiglieri copia conforme dei progetti di legge di iniziativa popolare, deve iscriverli all'ordine del giorno della seduta successiva alla data della loro presentazione per la preliminare trattazione da parte del Consiglio e per la nomina della Commissione di studio.
Il Consiglio deve prendere una decisione definitiva in merito ai disegni di legge di iniziativa popolare entro un anno dalla data di deposito dei progetti stessi alla Presidenza del Consiglio".
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Nessuna osservazione viene fatta in ordine ai commi primo e secondo dell'articolo 30. In ordine al terzo comma, il Consigliere Geom. NICCO propone che il termine di "un anno", sia ridotto a "sei mesi".
Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.
Si dà atto che il testo dell'articolo 30 è approvato, ad unanimità dal Consiglio, con la modifica proposta dal Consigliere Geom. Nicco.
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Art. 31
- Petizioni -
"Le petizioni indirizzate al Consiglio regionale o al suo Presidente debbono essere sottoscritte dal postulante e vistate dal Sindaco del Comune di residenza del postulante stesso.
Il Presidente del Consiglio trasmette le petizioni:
1) al Presidente della Giunta regionale, per la trattazione da parte degli uffici competenti, se le petizioni riguardano affari relativi all'Amministrazione regionale o affari privati attinenti ai servizi dell'Amministrazione regionale;
2) alle Commissioni speciali se le petizioni riguardano affari attinenti a progetti di legge o a provvedimenti in corso di studio da parte di Commissioni speciali.
Il Presidente del Consiglio può, ove occorra, disporre che in merito alle petizioni siano compilati i rapporti ai fini della iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno di una prossima adunanza del Consiglio".
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In merito al primo comma dell'articolo 31, il Consigliere Sig. NOUCHY propone la soppressione delle parole "e vistate", ritenendo non necessaria l'apposizione del visto sulle petizioni da parte dei Sindaci.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, e l'Assessore Geom. BIONAZ, ritengono, invece, opportuna la apposizione del visto da parte dei Sindaci alle petizioni, per l'accertamento della identità dei sottoscrittori delle petizioni.
Dopo breve discussione, alla quale prendono, altresì, parte i Consiglieri Geom. NICCO Giulio ed il Sig. NICCO Anselmo, il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che il primo comma dell'articolo 31 sia modificato come segue: "Le petizioni indirizzate al Consiglio regionale o al suo Presidente debbono essere sottoscritte dal postulante e vistate per autentica di firma dal Sindaco del Comune di residenza del postulante stesso o da un Notaio".
Il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta del Presidente.
Nessuna osservazione viene sollevata in ordine ai commi successivi (2°, 3° e 4°) dell'articolo, che sono approvati, ad unanimità, dal Consiglio, nel testo proposto.
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Art. 32
- Interrogazioni -
"I Consiglieri che intendono fare interrogazioni in sede di adunanza del Consiglio debbono inoltrarne domanda per iscritto, senza motivazione, e depositare alla Presidenza del Consiglio la domanda stessa almeno sei giorni prima della data della adunanza".
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, dopo breve discussione, alla quale partecipano i Consiglieri Sig. PERRON e Sig. NOUCHY e l'Assessore Geom. BIONAZ, ritiene opportuno e propone che la locuzione "senza motivazione" sia modificata in "senza obbligo di motivazione".
Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.
L'Assessore Geom. ARBANEY fa notare che il termine di giorni "sei", entro il quale gli interroganti dovrebbero depositare alla Presidenza del Consiglio le loro interrogazioni prima della convocazione dell'adunanza, non è più sufficiente in seguito all'avvenuto aumento da cinque a dieci giorni del termine di cui all'articolo 16 - primo comma.
Sorge in proposito discussione alla quale prendono parte il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Geom. NICCO, Sig. DUJANY e Sig. NOUCHY.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, conclude la discussione proponendo che il termine di "sei" giorni sia modificato in "dodici" giorni.
Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.
Si dà atto che l'articolo 32 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, nel testo che segue:
"I Consiglieri che intendono fare interrogazioni in sede di adunanza del Consiglio debbono inoltrarne domanda per iscritto, senza obbligo di motivazione, e depositare alla Presidenza del Consiglio la domanda stessa almeno dodici giorni prima della data dell'adunanza".
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Art. 33
"L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta alla Presidenza del Consiglio o della Giunta, o sia esatto che la Giunta o i componenti della Giunta abbiano preso o intendano prendere risoluzioni su determinati oggetti.
Le interrogazioni sono normalmente poste all'ordine del giorno dell'adunanza successiva alla loro presentazione".
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Si dà atto che l'articolo 33 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, dopo breve discussione.
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Art. 34
"All'inizio dell'adunanza il Segretario del Consiglio dà lettura, secondo l'ordine di presentazione, delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori possono rispondere immediatamente oppure dichiarare di dover differire la risposta alla fine dell'adunanza o alla adunanza successiva.
Qualora l'interrogante non si trovi presente all'adunanza in cui viene letta la sua interrogazione, l'interrogazione stessa si considera ritirata".
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Si dà atto che l'articolo 34 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 35
"Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o non risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non può eccedere i dieci minuti, salvo diversa determinazione del Consiglio.
Nel presentare una interrogazione, i Consiglieri possono dichiarare che intendono avere risposta scritta. In questo caso il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta o gli Assessori possono dichiarare semplicemente di aver dato risposta scritta o di dare una risposta scritta entro un determinato numero di giorni, senza entrare in qualsiasi modo nella discussione dell'argomento: delle dichiarazioni di risposta sarà dato atto a verbale".
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Si dà atto che l'articolo 35 viene approvato, all'unanimità, dal Consiglio, dopo breve discussione.
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Art. 36
"I Consiglieri non possono fare più di tre interrogazioni nella stessa seduta.
Trascorsa un'ora dall'inizio dell'adunanza, il Presidente del Consiglio può rinviare alla successiva adunanza le interrogazioni non ancora trattate".
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Il Consigliere Geom. NICCO, in ordine al primo comma dell'articolo 36, ritiene che la limitazione a tre del numero delle interrogazioni che un Consigliere può fare nella stessa seduta sia troppo rigorosa e propone che il numero delle interrogazioni sia stabilito possibilmente in quattro o cinque.
In ordine al secondo comma, il Consigliere Geom. Nicco propone che, qualora il Consiglio non ritenga di aumentare il numero delle interrogazioni, approvi, quanto meno, di elevare il periodo di tempo, proposto in una sola ora, da riservarsi alla discussione delle interrogazioni.
Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente, Avv. BONDAZ, i Consiglieri Sig. PERRON, Dr. NORAT e Col. FERREIN, il Consiglio, su proposta del Presidente, Avv. Bondaz, approva ad unanimità l'articolo 36 nel testo che segue:
"I Consiglieri non possono fare più di tre interrogazioni nella stessa seduta.
Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio dell'adunanza, il Presidente del Consiglio può rinviare alla successiva adunanza le interrogazioni non ancora trattate".
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Art. 37
- Interpellanze -
"I Consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne debbono fare domanda scritta, senza motivazione.
Le interpellanze sono depositate e trattate secondo le modalità previste, al capo precedente, per le interrogazioni.
L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta o alla Presidenza della Giunta circa i motivi o gli intendimenti in merito a decisioni o a programmi di lavoro approvati o da approvarsi dalla Giunta regionale.
I Consiglieri non possono fare più di tre interpellanze nella stessa seduta".
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Si dà atto che l'articolo 37 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, dopo breve discussione.
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Art. 38
"Previa approvazione del Consiglio, le interpellanze relative ad atti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere raggruppate e trattate contemporaneamente".
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Si dà atto che l'articolo 38 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 39
"Dopo le spiegazioni date dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta o dagli Assessori, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto".
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Si dà atto che l'articolo 39 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, previa modifica delle dizioni "dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta..." nel modo seguente: "dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta..." e cioè con l'inserimento della vocale "o" in luogo della virgola.
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Art. 40
- Mozioni -
"Qualora l'interpellante si dichiari non soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni avute, deve presentare una mozione di cui il Segretario del Consiglio, previo benestare del Presidente, dà lettura all'assemblea.
La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della prossima adunanza.
Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi Consigliere può presentare una mozione sull'argomento che ha formato oggetto dell'interpellanza.
Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto di quella sola che fu presentata prima di ogni altra".
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Nessuna osservazione viene sollevata in ordine al comma primo dell'articolo 40.
In ordine al comma secondo, il Consigliere Geom. NICCO propone che, per maggior esattezza, la parola "prossima" sia sostituita con la parola "successiva".
Si dà atto che il testo dell'articolo 40 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio con la modifica proposta al secondo comma dal Consigliere Geom. Nicco.
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Art. 41
"I Consiglieri possono anche proporre mozioni, secondo le modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze, senza averle fatte precedere da interpellanza; in tal caso il Presidente non è tenuto a farne dare lettura in seduta pubblica, a meno che la mozione sia firmata da dieci Consiglieri".
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Il Consigliere Sig. NOUCHY richiama l'attenzione del Consiglio sulla seconda parte o frase dell'articolo e ritiene sufficiente che la mozione, anzichè da dieci Consiglieri, sia firmata soltanto da sette Consiglieri.
Dopo breve discussione, il Consiglio, su proposta del Presidente, Avv. BONDAZ, approva, ad unanimità, la soppressione della seconda parte o frase dell'articolo 41.
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Art. 42
"Le mozioni, dopo la loro lettura all'adunanza consiliare, non possono essere ritirate se dieci o più Consiglieri vi si oppongono".
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Si dà atto che l'articolo 42 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 43
"Previa approvazione del Consiglio, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono fare oggetto di una sola discussione. In questo caso se una o più mozioni sono ritirate, il loro primo sottoscrittore è iscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione in merito alla quale si apre la discussione e subito dopo il proponente".
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Si dà atto che l'articolo 43 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 44
"Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze; gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti a prendere la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente".
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Si dà atto che l'articolo 44 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 45
"Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, secondo le norme di cui al Titolo IX, Capo 1.
La discussione degli emendamenti ha luogo dopo chiusa la discussione generale.
Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura della discussione.
I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono".
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Si dà atto che l'articolo 45 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 46
"Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se è soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso; se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è soppresso si pone ai voti l'emendamento".
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Si dà atto che l'articolo 46 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 47
- Della discussione -
"La discussione può avere inizio in due modi:
a) con la lettura e la discussione immediata di una proposta iscritta all'ordine del giorno per iniziativa della Giunta regionale, di un membro della Giunta regionale o di un Consigliere;
b) con la lettura e la discussione su un rapporto o progetto di una Commissione.
Ogni qualvolta la proposta, il rapporto o il progetto sia stato tempestivamente distribuito in copia ai Consiglieri non si procede alla lettura.
La lettura degli oggetti e degli atti posti in discussione è fatta dal Segretario del Consiglio".
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Si dà atto che l'articolo 47 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, dopo breve discussione.
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Art. 48
"I Consiglieri che intendono prendere la parola su un oggetto posto in discussione devono farsi iscrivere in elenco dal Presidente del Consiglio.
Le iscrizioni debbono essere fatte distinguendo gli oratori favorevoli e gli oratori contrari alla proposta in discussione.
I Consiglieri hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione alternativamente contro e a favore della proposta in discussione.
La presentazione di un ordine del giorno relativo all'argomento posto in discussione non dà diritto alla parola dopo dichiarata chiusa la discussione; il Consiglio può derogare a tale norma con decisione da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti".
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, propone la soppressione dell'articolo 48.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone la approvazione del primo comma dell'articolo e la soppressione dei tre successivi commi.
Dopo breve discussione, alla quale prendono parte, altresì, gli Assessori Geom. BIONAZ e Geom. ARBANEY, il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che il primo comma dell'articolo sia modificato ed approvato nel testo che segue: "I Consiglieri che intendono prendere la parola su un oggetto posto in discussione devono chiederla al Presidente del Consiglio". Propone, inoltre, la soppressione dei tre commi successivi dell'articolo.
Il Consiglio approva, ad unanimità di voti, le due ultime proposte del Presidente, Avv. Bondaz.
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Art. 49
"La discussione può essere interrotta soltanto:
1) per domandare il rinvio della proposta all'esame di una Commissione o della Giunta regionale;
2) per proporre un accertamento, una mozione o il richiamo all'osservanza della legge o del regolamento;
3) per domandare la chiusura della discussione; allorchè viene chiesta la chiusura della discussione, deve procedersi immediatamente alla votazione sulla proposta.
Se è approvata la chiusura della discussione, non possono prendere la parola i membri che non abbiano chiesto la parola prima della votazione. Tuttavia il Consiglio può, su domanda di un Consigliere, decidere con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e senza discussione che, in luogo e vece dell'oratore iscritto prima della votazione, siano ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo, il Presidente, il relatore della Commissione ed un membro della Giunta".
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Nessuna osservazione viene fatta in merito al paragrafo n. 1) ed al paragrafo n. 2) del comma primo dell'articolo 49.
In ordine al paragrafo n. 3), il Consigliere Geom. NICCO osserva che tale norma proposta è eccessivamente restrittiva.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concordando con il Consigliere Geom. Nicco, propone l'abolizione del paragrafo n. 3).
Il Segretario Dr. BRERO fa presente l'opportunità che sia approvata una norma relativa alla chiusura della discussione.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda e propone che il paragrafo terzo sia così modificato o ridotto: "per domandare la chiusura della discussione".
Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Presidente nonchè l'approvazione dell'articolo 49 con la modifica di cui si tratta.
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Art. 50
"Gli oratori parlano dal proprio scanno, in piedi, e rivolti al Presidente, salvo il caso di una autorizzazione particolare concessa dal Presidente".
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Si dà atto che, dopo breve discussione, l'articolo 50 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, previa soppressione delle parole "e rivolti al Presidente", come da proposta dal Presidente, Avv. BONDAZ.
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Art. 51
"I Consiglieri non possono prendere più di una volta la parola sullo stesso argomento posto in discussione, tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale".
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I Consiglieri Geom. NICCO e Sig. PERRON si dichiarano contrari all'approvazione del testo di tale articolo e ne propongono la soppressione.
L'Assessore Prof. DEFFEYES concorda con i Consiglieri Geom. Nicco e Sig. Perron. Segue breve discussione.
Si dà atto che, su proposta del Presidente, Avv. BONDAZ, il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la soppressione dell'articolo 51.
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Art. 52
"È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Il Presidente del Consiglio decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano".
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Si dà atto che l'articolo 52 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, dopo breve discussione.
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Art. 53
"Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua personalità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione, la quale giudichi sul fondamento dell'accusa.
Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire".
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Si dà atto che l'articolo 53 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 54
"Ogni imputazione di mala intenzione, ogni questione personale, costituisce violazione dell'ordine della discussione".
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Si dà atto che l'articolo 54 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 55
"I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione non possono parlare per più di un quarto d'ora. Nessuna discussione può essere interrotta e rinviata, per la sua continuazione, da una seduta all'altra".
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In merito all'articolo 55, il Presidente, Avv. BONDAZ, ritiene opportuno che i Consiglieri possano parlare per un lasso maggiore e propone di stabilire che possano parlare per almeno mezz'ora. Su richiesta dell'Assessore Geom. ARBANEY, propone, inoltre, che le parole: "iscritti a parlare" siano sostituite dalle parole "che hanno la parola".
Il Consiglio concorda sulle proposte del Presidente, Avv. Bondaz, ed approva, ad unanimità di voti, le relative modificazioni all'articolo 55.
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Art. 56
"Il Presidente, dopo aver invitato due volte un oratore a finire la sua relazione su un argomento, se l'oratore seguita a dilungarsi oltre il termine stabilito, può togliergli la parola per il resto della seduta in quella discussione".
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Si dà atto che l'articolo 56 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, dopo breve discussione.
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Art. 57
"I richiami per l'ordine del giorno, o per il regolamento o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali".
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Si dà atto che l'articolo 57 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 58
- Norme per la discussione dei progetti di legge e di regolamento -
"Nell'esame dei progetti delle leggi e dei regolamenti regionali, precede una discussione generale sul complesso delle leggi o dei regolamenti.
Può però essere richiesta la discussione su ciascuna parte o per ciascun titolo del progetto: in tal caso il Consiglio, sentito un oratore favorevole e un oratore contrario alla richiesta, decide per alzata di mano".
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che nel secondo comma dell'articolo 58 siano soppresse le parole "sentito un oratore favorevole ed un oratore contrario alla richiesta".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che il secondo comma non sia sufficientemente chiaro e propone che sia modificato come segue: "Chiusa la discussione generale può essere chiesta la discussione su ciascuna parte o su una parte del progetto", oppure "Terminata la discussione generale, si può procedere alla discussione dei singoli articoli".
L'Assessore Prof. DEFFEYES si dichiara invece favorevole alla soppressione del secondo comma.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, osserva che il concetto espresso dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, è diverso dal concetto espresso nel testo dell'articolo in discussione. Aggiunge che di regola dovrebbe precedere una discussione generale sul complesso della legge o del regolamento e, successivamente, seguire la discussione sui singoli articoli, salvo che il Consiglio decida di procedere subito alla discussione sui singoli articoli, omettendo la discussione generale.
Prendono pure parte alla discussione sul testo dell'articolo 58 l'Assessore Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Sig. NOUCHY e Col. FERREIN.
Ultimata la discussione, su proposta del Presidente, Avv. BONDAZ, l'articolo 58 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio nel testo che segue: "Nell'esame dei progetti delle leggi, dei provvedimenti legislativi e dei regolamenti regionali, precede una discussione generale sul complesso delle leggi o dei regolamenti.
Può però essere richiesta la discussione su ciascuna parte o per ciascun titolo del progetto: in tal caso il Consiglio decide per alzata di mano".
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Art. 59
"Durante la discussione generale, o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, concernenti il contenuto delle disposizioni della legge o del regolamento, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di norma alla Commissione di studio. Tali ordini del giorno sono votati prima che sia posto termine alla discussione generale".
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Si dà atto che l'articolo 59 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, previa inserzione-aggiunta delle parole, ", del provvedimento legislativo", nella terza linea, dopo la parola "legge".
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Art. 60
"Chiusa la discussione generale, è data ai membri della Giunta e ai componenti della Commissione di studio la facoltà di parlare, per semplice dichiarazione, a nome della Giunta o della Commissione, e ai Consiglieri per una succinta spiegazione della propria dichiarazione di voto".
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Si dà atto che l'articolo 60 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 61
"Terminata la discussione generale si procede alla discussione sui singoli articoli.
La votazione si fa su ogni articolo e sugli emendamenti proposti per ciascun articolo.
Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale.
Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio ne trasmette copia al Presidente della Giunta e alla Commissione competente.
La presentazione di articoli aggiuntivi o di emendamenti, fatta dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo cui si riferiscono, non dà diritto alla parola se non quando siano sottoscritti da cinque Consiglieri.
Nessuna proposta di articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolta, discussa o votata nella seduta stessa in cui è presentata, se non sia firmata da almeno cinque Consiglieri.
Gli emendamenti e le varianti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmesse, appena presentate, all'Assessore alle Finanze per il parere di sua competenza in relazione alle conseguenze finanziarie".
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che il primo comma sia modificato con l'aggiunta delle parole "titoli ed" prima dell'ultima parola e sia, pertanto, approvato nel testo che segue: "Terminata la discussione generale si procede alla discussione sui singoli titoli ed articoli".
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone la soppressione del quinto comma dell'articolo.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda con il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, sull'opportunità della soppressione del quinto comma e propone, inoltre, la soppressione del sesto comma.
Il Consiglio concorda.
Nessuna osservazione viene sollevata in merito ai commi secondo e terzo.
Il Consigliere Geom. NICCO propone la soppressione del quarto comma ma recede dalla sua proposta in seguito a chiarimenti forniti dal Presidente Avv. BONDAZ.
Si dà atto che l'articolo 61 è approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo che segue:
"Terminata la discussione generale si procede alla discussione sui singoli titoli ed articoli.
La votazione si fa su ogni articolo e sugli emendamenti proposti per ciascun articolo. Il Consiglio potrà, a richiesta, procedere alle votazioni a scrutinio segreto. [nota: Aggiunta approvata, in seguito, durante la discussione dell'articolo 64].
Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale.
Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio ne trasmette copia al Presidente della Giunta e alla Commissione competente.
Gli emendamenti e le varianti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmessi, appena presentati, all'Assessore alle Finanze per il parere di sua competenza, in relazione alle conseguenze finanziarie".
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Art. 62
"La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento, proposto nella stessa seduta, sarà rinviata al giorno successivo o alla adunanza successiva, su richiesta della Giunta, dell'Assessore competente o della Commissione competente, come pure su richiesta di cinque Consiglieri.
La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile all'ordine del giorno".
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Si dà atto che l'articolo 62 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, previa sostituzione della parola "sarà" con le parole "può essere", nella prima linea del primo comma (dopo la parola "seduta"), come da proposta del Presidente, Avv. BONDAZ, su rilievo del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI.
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Art. 63
"Gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente ma possono essere riprodotti da altro Consigliere.
Chi ritira un emendamento ha diritto di spiegarne le ragioni per un tempo non eccedente i cinque minuti".
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Si dà atto che l'articolo 63 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, previo stralcio, al secondo comma, delle parole "per un tempo non eccedente i cinque minuti".
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Art. 64
"La questione sospensiva (per il rinvio della discussione) e la questione pregiudiziale (per la non discussione di un dato argomento) possono essere proposte da ogni Consigliere prima della discussione sui singoli articoli della legge o del regolamento.
Le questioni sospensiva e pregiudiziale sono discusse se il Consiglio non decide di respingerle per alzata di mano: due soli Consiglieri, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro".
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che al primo comma - ultima linea - dopo la parola "legge" siano inserite le parole "o del provvedimento legislativo".
Il Consiglio, unanime, concorda ed approva la proposta del Presidente.
Si dà atto che il secondo comma dell'articolo viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, previa soppressione, su proposta del Presidente, Avv. BONDAZ, delle parole "due soli Consiglieri, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro".
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Art. 65
"Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione.
Se il Consigliere insiste il Consiglio, su proposta del Presidente, decide, senza discussione, per alzata di mano.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, un membro della Giunta o della Commissione può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma ritenute opportune, nonchè sugli emendamenti già approvati che appaiano inconciliabili con gli scopi della legge o con alcune delle sue disposizioni; può altresì proporre le modificazioni che gli sembrino opportune.
Il Consiglio, sentito il proponente dell'emendamento o altro Consigliere in sua vece nonchè un membro della Commissione e il membro della Giunta richiedente, decide in merito".
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Si dà atto che l'articolo 65 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, previa inserzione-aggiunta delle parole: "o di provvedimento legislativo", alla prima linea del quarto comma, dopo la parola "legge".
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Art. 66
"Quando una proposta di legge comprende un solo articolo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la variazione e non siano stati presentati emendamenti, non si fa luogo alla votazione per alzata di mano, ma si procede senz'altro alla votazione finale per scrutinio segreto.
La votazione a scrutinio segreto ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge o di regolamento.
Per circostanze eccezionali il Presidente del Consiglio può rinviare la votazione finale segreta alla successiva adunanza".
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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che la votazione a scrutinio segreto ha lo scopo di tutelare l'indipendenza e la libertà dei Consiglieri; ritiene però che lo scopo e le ragioni particolari che giustifichino la votazione a scrutinio segreto su un disegno di legge o su una proposta di regolamento siano menomati allorchè la votazione sui singoli articoli sia avvenuta per alzata di mano.
Segue discussione alla quale partecipano il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, gli Assessori Geom. Arbaney e Geom. Bionaz ed il Consigliere Geom. G. Nicco.
L'Assessore Geom. BIONAZ, concordando sul punto di vista espresso dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, suggerisce l'opportunità di approvare una norma secondo la quale la votazione sui singoli articoli, anzichè per alzata di mano, possa avvenire a scrutinio segreto se richiesta da un determinato numero di Consiglieri e ciò per tutelare l'indipendenza dei Consiglieri.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, rileva che, qualora un Consigliere chieda che la votazione sui singoli articoli avvenga a scrutinio segreto anzichè per alzata di mano, il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi sull'accoglimento o meno di tale richiesta.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dopo aver premesso che la questione di cui si tratta è stata già oggetto di lunghe discussioni da parte del vecchio Consiglio, chiede che, per eliminare ogni dubbio, il Consiglio approvi la seguente norma quale apposito articolo del regolamento: " Il Consiglio potrà procedere alla votazione, a scrutinio segreto, dei singoli articoli, anche a richiesta dei Consiglieri".
Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
L'Assessore Geom. ARBANEY richiama l'attenzione del Consiglio sulla opportunità che la nuova norma proposta e in discussione sia aggiunta all'articolo 61, dopo il secondo comma, il quale stabilisce "la votazione si fa su ogni articolo e sugli emendamenti proposti per ciascun articolo".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concordando con l'Assessore Geom. Arbaney, propone che all'articolo 61, dopo il secondo comma, sia inserita la seguente norma: "il Consiglio potrà, a richiesta, procedere alle votazioni a scrutinio segreto".
Il Consiglio concorda e, ad unanimità, approva la proposta.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che al primo comma dell'articolo 64, dopo la parola "legge", sia inserita la dizione "o di provvedimento legislativo".
Il Consiglio concorda e, ad unanimità, approva la proposta.
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Si dà atto che, su proposta del Presidente, Avv. BONDAZ, approvata dal Consiglio, l'adunanza viene sospesa alle ore diciassette e minuti venticinque e riaperta alle ore diciassette e minuti cinquanta.
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Art. 67
- Della votazione -
"I Consiglieri votano normalmente per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, per appello nominale.
Le sole deliberazioni concernenti persone e le votazioni finali sulle proposte di legge o di regolamento si prendono a scrutinio segreto".
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che, in armonia alla modifica-aggiunta apportata dopo il secondo comma dell'articolo 61, il secondo comma dell'articolo 67 sia modificato come segue: "Le deliberazioni concernenti persone e le votazioni finali sulle proposte di legge o di provvedimento legislativo o di regolamento e quelle sui singoli articoli, a richiesta approvata dal Consiglio, si prendono a scrutinio segreto".
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L'Assessore Geom. BIONAZ chiede se possano essere adottate a scrutinio segreto anche le deliberazioni che non concernono persone o votazioni finali su proposte di legge o di provvedimento legislativo o di regolamento.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, risponde affermativamente.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene opportuno che il Consiglio possa sempre adottare deliberazioni a scrutinio segreto, allo scopo di tutelare l'indipendenza dei Consiglieri e di assicurare loro la maggior libertà possibile nelle votazioni.
L'Assessore Geom. BIONAZ, in relazione al fatto che tale questione è stata ripetutamente dibattuta e discussa in sede di adunanza del vecchio Consiglio, propone che venga approvata una norma la quale stabilisca che tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
Sorge animata discussione sulla proposta formulata dall'Assessore Geom. Bionaz; alla discussione prendono parte il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Geom. NICCO, Sig.ra DESAYMONET, Sig. NOUCHY e Sig. MANGANONI.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, a conclusione della discussione, propone che il primo comma dell'articolo 67 sia approvato nel testo che segue: "I Consiglieri votano normalmente per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto".
Il Consiglio approva, ad unanimità di voti, la proposta.
Si dà atto che, dopo ulteriore breve discussione, l'articolo 67 viene approvato, ad unanimità di voti, dal Consiglio nel testo che segue: "I Consiglieri votano normalmente per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto.
Le deliberazioni concernenti persone e le votazioni finali sulle proposte di legge o di provvedimenti legislativi o di regolamento e quelle sui singoli articoli, a richiesta approvata dal Consiglio, si prendono a scrutinio segreto".
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Art. 68
"Per il voto con appello nominale il Presidente del Consiglio indica il significato del sì e del no ed il Segretario del Consiglio procede all'appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico dei nominativi dei Consiglieri.
Il Segretario del Consiglio tiene annotazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni.
Il Presidente proclama il risultato della votazione".
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Si dà atto che l'articolo 68 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 69
"Iniziatasi la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione".
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Si dà atto che l'articolo 69 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 70
"Se una proposta o un progetto di provvedimento è composto di più articoli o di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni.
Tuttavia se un articolo o un provvedimento in discussione non solleva alcuna obiezione, il Presidente può dichiararlo approvato".
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Si dà atto che l'articolo 70 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 71
"In caso di dubbi o di obiezioni sull'esito della votazione, si procede ad una seconda votazione di prova".
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Si dà atto che l'articolo 71 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 72
"Per la votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio precisa i termini e il significato della votazione, ordina l'appello nominale dei Consiglieri e fa consegnare ad ogni votante due palline (una bianca ed una nera).
La pallina bianca costituisce voto favorevole, quella nera voto contrario.
Il Segretario, con l'assistenza dei tre scrutatori, procede al computo delle palline bianche e nere raccolte nell'urna delle votazioni e al controllo delle rimanenti palline raccolte nell'urna dei resti e il Presidente proclama il risultato della votazione".
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul fatto che, sino ad oggi, le votazioni a scrutinio segreto sono avvenute con il sistema delle schede segrete (scheda: sì; scheda: no; scheda bianca) e chiede che il Consiglio stabilisca, previa discussione, se intenda mantenere il sistema delle schede ovvero procedere alle votazioni segrete adottando il sistema delle palline bianche e nere e delle due urne (urna dei voti; urna dei resti).
Sorge discussione circa il sistema da adottare; alla discussione prendono parte, oltre al Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Per. Ind. FOSSON, Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Geom. NICCO, Sig. NOUCHY, Sig. MANGANONI, Dr. NORAT e Geom. VALLEISE, Segretario del Consiglio.
Su richiesta del Consigliere Sig. MANGANONI, gli Assessori Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES precisano che, con il sistema delle palline, i Consiglieri che intendono astenersi dalla votazione pongono entrambe le palline (una bianca ed una nera) nell'urna dei resti.
Conclusasi la discussione, il Presidente, Avv. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 72.
Si dà atto che l'articolo 72 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza modificazioni.
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Art. 73
"Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sarà tenuto conto di coloro che si astengono dal voto.
I Consiglieri presenti all'adunanza, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale".
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Si dà atto che l'articolo 73 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 74
"Qualora si verifichino irregolarità nella votazione a scrutinio segreto e, segnatamente, se il numero dei voti e dei resti risulti superiore al prescritto, in relazione al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia tosto ripetuta".
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Si dà atto che l'articolo 74 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 75
"Nelle votazioni a scrutinio segreto il Segretario del Consiglio deve sempre accertare il numero ed i nominativi dei votanti e degli astenuti".
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Si dà atto che l'articolo 75 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 76
"Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la seguente formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge". Voti favorevoli n....; voti contrari n....; astenutisi dalla votazione n.... ".
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Si dà atto che l'articolo 76 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 77
- Delle elezioni -
"Le elezioni per le nomine a cariche pubbliche, la cui designazione sia di competenza del Consiglio, e per le nomine dei rappresentanti del Consiglio in seno a Commissioni, amministrazioni e consigli di amministrazione di altri Enti o Società, debbono essere effettuate mediante scrutinio a schede segrete".
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Si dà atto che l'articolo 77 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 78
"Le schede segrete, compilate su appositi stampati, debbono essere munite delle firme del Presidente e del Segretario del Consiglio".
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Si dà atto che l'articolo 78 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 79
"Ogni Consigliere presente riceve una scheda contenente l'indicazione del numero delle designazioni che possono essere espresse.
La distribuzione delle schede è fatta a cura dell'usciere del Consiglio, su ordine del Segretario del Consiglio.
Le schede sono raccolte nell'apposita urna a cura dell'usciere del Consiglio".
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Si dà atto che l'articolo 79 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 80
"Lo spoglio delle schede è fatto dal Segretario del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori.
È eletto colui che ottiene, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voti".
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Si dà atto che l'articolo 80 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 81
"Se, al primo scrutinio, nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede immediatamente ad un secondo scrutinio a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, hanno la precedenza e sono eletti i candidati più anziani d'età".
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Si dà atto che l'articolo 81 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 82
"Il numero delle schede distribuite è dichiarato dal Segretario del Consiglio prima che si proceda all'apertura dell'urna".
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Si dà atto che l'articolo 82 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 83
"Se il numero delle schede immesse nell'urna è corrispondente od inferiore al numero delle schede distribuite, la votazione è valida; se il numero eccede quello delle schede distribuite, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione".
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Si dà atto che l'articolo 83 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 84
"La maggioranza assoluta è stabilita in rapporto al numero dei votanti.
Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti".
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Si dà atto che l'articolo 84 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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(Si dà atto che il Vice-Presidente del Consiglio, Ing. Augusto PASQUALI, ed il Consigliere SAPEGNO Carlo, lasciano la sala delle adunanze alle ore diciotto e minuti venti.)
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Art. 85
"Nelle elezioni nelle quali si debba segnare nella scheda più di una designazione, le schede contenenti un numero di designazioni inferiore al previsto sono valide. Le schede che hanno un numero superiore di designazioni sono valide, ma si computano soltanto le prime designazioni sino alla concorrenza del numero richiesto.
Sono nulle le designazioni attribuite a persone ineleggibili. Infine, se due o più designazioni sono date alla stessa persona nella medesima scheda, è valida soltanto la prima designazione".
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Si dà atto che l'articolo 85 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, dopo breve discussione.
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Art. 86
"Ad evitare designazioni dubbie, qualora vi siano più candidati che abbiano lo stesso cognome, il Presidente del Consiglio deve invitare i Consiglieri a procedere alla designazione mediante precisazione del cognome e nome dei candidati omonimi".
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Si dà atto che l'articolo 86 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 87
"Terminate le votazioni, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito, dando comunicazione all'assemblea :
1) del numero delle schede trovate nell'urna;
2) del numero delle schede bianche;
3) del numero delle schede nulle;
4) del numero delle schede valide;
5) del numero dei votanti e della cifra che costituisce la maggioranza assoluta;
6) della ripartizione delle designazioni o voti fra i candidati e del risultato delle elezioni".
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Si dà atto che l'articolo 87 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 88
"Le schede sono conservate sino alla verifica dell'ultimo scrutinio e distrutte immediatamente dopo".
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Si dà atto che l'articolo 88 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 89
- Pubblicità delle sedute -
"Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Il Consiglio può, tuttavia, deliberare di riunirsi in seduta segreta o di continuare in seduta segreta la discussione su determinati argomenti.
Il Consiglio deve discutere in seduta segreta allorquando si tratta di questioni riguardanti persone.
La nomina a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica. Si deliberano, parimenti, in seduta pubblica i ruoli organici del personale dell'Amministrazione regionale".
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Si dà atto che l'articolo 89 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 90
"Il Presidente prende tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nella sala delle adunanze che all'esterno della sala stessa".
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Si dà atto che l'articolo 90 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 91
"Durante l'adunanza il pubblico deve rimanere a capo scoperto, mantenere il silenzio e non può fare alcun cenno di approvazione o di disapprovazione".
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Si dà atto che l'articolo 91 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 92
"Ogni scambio di parola o di altra comunicazione dei Consiglieri con il pubblico è considerato una violazione all'ordine".
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Si dà atto che l'articolo 92 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 93
- Commissione legislativa -
"Il Consiglio, nelle prime tre adunanze, procede alla nomina di una Commissione legislativa alla quale possono essere trasmessi, per lo studio ed il perfezionamento, i progetti di legge o di regolamento.
Possono essere chiamati a far parte della Commissione legislativa anche elementi estranei al Consiglio, riconosciuti particolarmente competenti in materia di legislazione e di amministrazione pubblica.
Il Consigliere che propone un progetto di legge o di regolamento è ammesso temporaneamente a far parte della Commissione legislativa di studio chiamata ad esaminare ed a decidere sulla sua proposta.
La Commissione legislativa può essere chiamata a dare parere su proposte varie ad iniziativa della Presidenza della Giunta regionale e della Presidenza del Consiglio.
La Commissione legislativa è composta di cinque membri nominati su proposta del Consiglio regionale".
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che il primo comma dell'articolo sia modificato ed approvato nel testo che segue: "Il Consiglio può procedere alla nomina di una Commissione legislativa alla quale possono essere trasmessi, per lo studio ed il perfezionamento, i progetti di legge o di provvedimento legislativo o di regolamento".
Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Presidente.
Il Consigliere Geom. NICCO, in ordine al comma secondo dell'articolo rileva l'opportunità che il numero degli elementi estranei al Consiglio sia limitato ad uno o a due elementi al massimo.
In merito alla proposta formulata dal Consigliere Geom. Nicco segue discussione alla quale prendono parte il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Prof. DEFFEYES e Geom. BIONAZ ed il Consigliere Sig. NOUCHY.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, ritiene opportuno che il Consiglio sia lasciato arbitro di stabilire, volta per volta, il numero dei componenti della Commissione legislativa da scegliersi fra elementi estranei al Consiglio. Conclude la discussione proponendo che l'ultimo comma dell'articolo sia modificato ed approvato nel testo che segue: "La Commissione legislativa è nominata su proposta del Presidente del Consiglio regionale".
Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Presidente Avv. Bondaz.
Si dà atto che i commi secondo, terzo e quarto vengono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti, senza modificazioni.
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Art. 94
- Commissioni speciali -
"Il Consiglio regionale può nominare, ogni qualvolta ne sia fatta domanda, Commissioni speciali per l'esame di alcuni progetti o proposte e per la predisposizione di alcuni lavori.
Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni anche elementi estranei al Consiglio particolarmente competenti nella materia da sottoporsi all'esame della Commissione".
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Si dà atto che l'articolo 94 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 95
"I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità loro proprie o di Enti, aziende e Società di cui sono amministratori o impiegati, verso la Regione o verso gli stabilimenti dalla medesima amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
Si astengono pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, somministranze, progetti ed appalti di opere nell'interesse della Regione o di Enti o di Istituti soggetti alla amministrazione, vigilanza o tutela degli organi della Regione".
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Sorge animata discussione sul testo dell'articolo 95.
L'Assessore Geom. BIONAZ osserva che i casi contemplati dal primo comma dell'articolo 95 dovrebbero costituire motivi di incompatibilità.
Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che il comma primo stabilisce che gli impiegati devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità di Enti, Aziende o Società da cui dipendono, mentre invece nessun obbligo di astensione è stabilito in tale comma per gli azionisti di Aziende o di Società.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che sia previsto l'obbligo dell'astensione anche per gli azionisti.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI ed il Consigliere Sig. NOUCHY ritengono giustificato l'obbligo dell'astensione per gli impiegati.
L'Assessore Ing. FRESIA propone di non stabilire l'obbligo dell'astensione nè per gli azionisti nè per gli impiegati.
Il Consigliere Sig. MANGANONI concorda sulla proposta.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, si dichiara contrario all'accoglimento della proposta per questione di principio, ritenendo che debba astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità della propria azienda o società od ente, sia l'azionista che il dipendente di tale azienda, società od ente.
I Consiglieri Geom. NICCO e Sig. MANGANONI rilevano che, adottando tale principio, non potrebbero votare neppure gli operai che prestano servizio dipendenze di una Società, ente od azienda, allorchè siano discusse questioni concernenti la società, ente od azienda da cui dipendono.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, insiste sulla necessità che sia sancito il principio dell'obbligo all'astensione per i Consiglieri allorchè le deliberazioni concernono interessi, liti o contabilità di enti, di aziende o di società di cui sono amministratori, azionisti o dipendenti. Procedendo, poi, all'esame del testo del primo comma dell'articolo rileva l'opportunità che sia soppressa la parola "verso" sostituendola con le parole "nei confronti", allo scopo di chiarire meglio il significato del primo comma.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene necessario di sancire il principio secondo cui i Consiglieri che siano amministratori di Società debbano sempre astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità delle loro Società.
L'Assessore Sig. FOSSON si dichiara favorevole all'obbligo dell'astensione per gli amministratori ma contrario all'obbligo dell'astensione per gli impiegati di enti, aziende e società; fa presente che molti degli attuali Consiglieri regionali lavorano alle dipendenze della Società An. Cogne.
ll Consigliere Sig. MANGANONI concorda con Assessore Sig. FOSSON.
Il Consigliere Sig. ARMAND rileva che, qualora sia stabilito l'obbligo dell'astensione per gli amministratori dovrebbero astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti la Società Cogne anche i due Consiglieri di cui si intende chiedere la nomina quali rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Società stessa.
Il Consigliere Sig. NOUCHY precisa che i suddetti Consiglieri dovranno soltanto prendere parte alla discussione, ma non già esprimere il loro voto.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ribadisce la necessità che sia sancito, per ovvie ragioni di principio, l'obbligo dell'astensione sia per gli amministratori di società, sia per gli impiegati che per gli azionisti.
Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara di concordare sull'obbligo dell'astensione per gli amministratori e gli azionisti, ma non già per i dipendenti di un Ente od Azienda (impiegati od operai).
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, obietta che, praticamente, gli impiegati e gli operai si trovano in condizioni di maggior soggezione, che non gli amministratori o gli azionisti, nei confronti della Società, Ente od Azienda, da cui dipendono e che potrebbe adottare nei loro confronti provvedimenti vari a causa di una presa di posizione contraria agli interessi della Società, Ente od Azienda.
Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, dichiara che la proposta di obbligo di astensione degli impiegati non va interpretata come mancanza di riguardo verso i Consiglieri che sono impiegati od operai, in quanto il principio dell'obbligo dell'astensione è la logica conseguenza derivante da un esame obiettivo della questione di principio in discussione. Aggiunge che, una volta stabilito il principio, dovrà astenersi dalla votazione anche il Consigliere azionista che possegga una sola azione, sia pure di modesto importo, allorchè la deliberazione riguardi interessi, liti o contabilità della Società od Azienda.
L'Assessore Ing. FRESIA osserva che qualora venisse stabilito l'obbligo di astensione per i Consiglieri azionisti potrebbero derivarne conseguenze nei riflessi dei lavori del Consiglio regionale, nel senso che il Consiglio potrebbe talvolta trovarsi in numero non legale per deliberare.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che è questione di coscienza e dovere di ogni Consigliere di declinare, quando occorra, la propria qualità di azionista e di astenersi dalle votazioni; aggiunge che, pur ammettendo in linea teorica che possa forse derivarne intralcio per qualche provvedimento del Consiglio, trattasi ora di stabilire un principio generale al quale, per ragioni ovvie, non è possibile derogare.
Il Consigliere Sig. NOUCHY fa presente che trattasi di principio e di norma di ordine generale della vigente legislazione sulle amministrazioni pubbliche.
I Consiglieri Sigg. MANGANONI e Col. FERREIN propongono di non stabilire l'obbligo dell'astensione per gli azionisti e per gli impiegati, ma soltanto per gli amministratori.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone di abolire nel testo del comma in discussione la frase "verso la Regione e verso gli stabilimenti dalla medesima amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza".
Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del comma primo dell'articolo 95, nella seguente formulazione: "I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità loro proprie, o di Enti, Aziende e Società di cui sono amministratori o azionisti o impiegati, come pure quando si tratta di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi".
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 29 (ventinove); astenutisi n. 3 (tre); votanti n. 26 (ventisei); favorevoli all'approvazione della proposta n. 13 (tredici); contrari all'approvazione della proposta n. 13 (tredici).
Il Presidente, Avv. BONDAZ, visto e dichiarato l'esito della votazione, dichiara che il comma primo, nella formulazione sopra proposta, non risulta approvato nè respinto, il numero dei voti favorevoli essendo uguale al numero dei voti contrari. Propone, quindi, che il Consiglio proceda alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione del comma primo, di cui è stata data lettura, modificato mediante la soppressione delle parole "azionisti ed impiegati", (lasciando incompatibilità e obbligo di astensione per gli amministratori).
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 29 (ventinove); astenutisi n. 3 (tre); favorevoli all'approvazione n. 13 (tredici); contrari all'approvazione n. 13 (tredici).
Il Presidente, Avv. BONDAZ, visto e dichiarato l'esito della votazione, dichiara nuovamente che il primo comma dell'articolo 95, nella nuova proposta formulazione, non risulta approvato nè respinto.
In relazione ai risultati succitati delle due votazioni, il Presidente, Avv. BONDAZ, riepiloga nuovamente la discussione avvenuta sull'argomento, precisando e chiarendo le due citate proposte già poste in votazione. Propone, quindi, che il Consiglio proceda nuovamente alla votazione per l'approvazione del primo comma dell'articolo 95, quale proposto nella prima formulazione oggetto dell'avvenuta prima votazione (incompatibilità e astensione per impiegati, azionisti e amministratori).
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 29 (ventinove); astenutisi n. 3 (tre: Arbaney; Bionaz; Vacher); favorevoli all'approvazione n. 10 (dieci); contrari all'approvazione n. 15 (quindici).
Il Presidente, visto e dichiarato l'esito della votazione e l'avvenuta approvazione della proposta, invita il Consiglio a procedere nuovamente - per controprova - alla votazione per l'approvazione del primo comma dell'articolo 95 quale proposto nella seconda formulazione, oggetto della seconda votazione (incompatibilità e astensione solo per amministratori).
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che si proceda a due distinte votazioni, di cui la prima circa l'obbligo di astensione per gli impiegati e la seconda circa l'obbligo di astensione per gli azionisti. Richiama, a questo proposito, nuovamente l'attenzione dei Sigg. Consiglieri sull'importanza e sulla delicatezza della questione di principio in discussione, accennando alle ripercussioni e conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare qualora si approvasse l'obbligo dell'astensione per gli amministratori e non anche per gli azionisti e per gli impiegati. Cita, ad esempio e per ipotesi, il caso di eventuale deliberazione consiliare per la subconcessione di acque pubbliche ad una Società di cui parecchi Consiglieri siano impiegati.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda con il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, rilevando la necessità dell'approvazione di una norma che stabilisca, per i Consiglieri, l'obbligo dell'astensione relativamente alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità loro proprie, o di Enti, Aziende e Società di cui siano azionisti o impiegati; precisa che trattasi di principio e di obbligo sanciti dalla vigente legislazione pubblicistica. Comunica che porrà nuovamente in votazione, per l'approvazione da parte del Consiglio, il testo del primo comma dell'articolo 95 nella formulazione di cui alla prima votazione (obbligo di astensione per gli amministratori, per gli azionisti e per gli impiegati), e che, successivamente, porrà in votazione le due proposte formulate dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, ritenendone giusta l'osservazione secondo cui alcuni Consiglieri potrebbero approvare l'obbligo dell'astensione rispettivamente per i soli impiegati o per i soli azionisti.
I Consiglieri Sig. ARMAND e Sig. MANGANONI ritengono che abbia maggior interesse l'azionista che non l'impiegato di una Società.
Il Consigliere Dr. NORAT ritiene che abbia maggior interesse l'impiegato che non l'azionista, anche in considerazione delle condizioni di dipendenza, di soggezione e di maggior influenzabilità in cui si trova l'impiegato nei confronti della Società dalla quale dipende.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, osserva che trattasi di due concetti e casi diversi ma entrambi in contrasto con la piena libertà di voto o con il principio del voto disinteressato, in quanto, mentre l'azionista, in qualità di comproprietario, è cointeressato nella società e nella votazione, anche il dipendente si trova in condizioni di dipendenza, di particolare soggezione, di minore libertà e di inferiorità verso la Società. Conclude, rilevando che entrambi i concetti sono in contrasto con il principio della assoluta indipendenza e del disinteresse nella votazione.
Segue discussione, alla quale prendono parte il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. ARBANEY, Prof. DEFFEYES, Ing. FRESIA, Geom. BIONAZ, Per. ind. FOSSON, ed i Consiglieri Sig. NOUCHY, Sig. PERRON, Sig. MANGANONI, Geom. NICCO, Dr. NORAT e Sig. BREAN.
Fra l'altro, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, e il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, rilevano che l'obbligo e il dovere dell'astensione derivano dal principio generale della vigente legislazione oltre che dalla sensibilità morale che ogni Consigliere interessato deve sentire, per cui anche il possessore di azioni al portatore dovrebbe, all'occorrenza, astenersi dalle deliberazioni e farne espressa dichiarazione.
Il Consiglio prende atto di quanto sopra.
Il Consigliere Geom. ARBANEY propone che si facciano tre distinte votazioni, di cui la prima sul testo del comma quale risulta nella bozza scritta distribuita ai Consiglieri.
Il Presidente del Consiglio dichiara di ritenere che il Consiglio, ad unanimità, abbia già approvato l'obbligo dell'astensione per gli amministratori, nessuna obiezione essendo stata sollevata in proposito.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, riepilogando e concludendo la discussione, invita nuovamente il Consiglio a procedere, per alzata di mano, alla votazione, per l'approvazione del primo comma dell'articolo 95 nella formulazione seguente:
"I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità loro proprie, o di Enti, Aziende e Società di cui sono amministratori o azionisti o impiegati, come pure quando si tratta di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi".
Il Presidente, Avv. BONDAZ, prima dell'inizio della votazione, osserva che, con l'approvazione del succitato comma, verrebbe sancito il principio secondo cui sia gli amministratori, sia gli azionisti, sia gli impiegati debbono astenersi dall'esprimere il proprio voto nelle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità loro proprie, o di Enti, Aziende e Società di cui sono amministratori o azionisti o impiegati.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 29 (ventinove); astenutisi n. 1 (uno: Geom. Arbaney); votanti n. 28 (ventotto); favorevoli all'approvazione n. 18 (diciotto); contrari all'approvazione n. 9 (nove).
Il Presidente, Avv. BONDAZ, visto l'esito della votazione e constatato che il numero dei Consiglieri favorevoli all'approvazione (diciotto) sommato al numero dei Consiglieri contrari all'approvazione (nove) dà il totale di 27 (ventisette) che non corrisponde al numero totale dei Consiglieri votanti (n. ventotto), dichiara nulla la votazione.
Procedutosi a nuova votazione, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 29 (ventinove); astenutisi n. 1 (uno: Geom. Arbaney); votanti n. 28 (ventotto); favorevoli all'approvazione n. 17 (diciassette): contrari all'approvazione n. 11 (undici).
Il Presidente, Avv. BONDAZ, visto e comunicato l'esito della votazione, dichiara approvato, a maggioranza di voti (voti favorevoli n. 17 - voti contrari n. 11 - Consiglieri astenutisi n. 1), il primo comma dell'articolo 95, nel testo surriportato.
Il Presidente, Avv. Bondaz, invita quindi il Consiglio a procedere all'esame del secondo comma dell'articolo 95.
Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente del Consiglio, avv. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Ing. FRESIA ed il Consigliere Sig. BREAN, il Consiglio approva, ad unanimità di voti, nel testo che segue, i commi secondo e terzo dell'articolo 95:
"Delle astensioni per le ragioni di cui al precedente comma deve essere chiesta ed inserta menzione espressa a verbale.
Si astengono pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, somministranze, progetti ed appalti di opere nell'interesse della Regione o di Enti o di Istituti soggetti alla amministrazione, vigilanza o tutela degli organi della Regione".
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Art. 96
"Le deliberazioni del Consiglio, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione".
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Si dà atto che l'articolo 96 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Art. 97
"Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra gli oggetti che esigono esame od indagini speciali".
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Si dà atto che l'articolo 97 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.
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Modifica dell'articolo 13 (Dei processi verbali): Il Presidente, Avv. BONDAZ, richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità che il quarto comma dell'articolo 13, già approvato nell'adunanza odierna del mattino, sia rettificato e completato, in relazione alle norme stabilite per le astensioni.
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Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità di voti, approva i seguenti quarto e quinto comma a MODIFICA e a completamento del quarto comma dell'articolo 13: "Il processo verbale deve precisare i nominativi dei consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione del numero degli astenuti.
Delle astensioni di cui al primo comma del successivo articolo 94 deve essere chiesta ed inserta menzione espressa a verbale".
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Modifica dell'articolo 12 (Archivio) - L'Assessore Sig. NOUCHY rileva la necessità che gli steno-dattiloscritti delle adunanze consiliari siano conservati fra gli atti dell'archivio della Presidenza del Consiglio, sotto la responsabilità del Segretario del Consiglio; propone che ne sia fatta espressa menzione nel numero 1 dell'articolo 12, già approvato nell'adunanza del mattino.
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, concordando sulla proposta del Consigliere Sig. Nouchy, propone che il n. 1) dell'articolo 12 sia conseguentemente modificato nel seguente nuovo testo di cui dà lettura:
"1) - Il registro dei verbali originali delle adunanze consiliari e gli steno-dattiloscritti delle sedute."
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva nel nuovo testo surriportato il n. 1) dell'articolo 12.
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Approvazione nuovo articolo 2 bis (Nuovo articolo 3: convalida delle elezioni): Il Consigliere Col. FERREIN rileva che, nell'adunanza odierna del mattino, il Consiglio ha approvato la procedura da seguirsi per le elezioni del Presidente del Consiglio, dei componenti l'Ufficio di Presidenza, del Presidente della Giunta e degli Assessori e non ha invece stabilito la procedura da seguirsi per la convalida delle elezioni dei Consiglieri.
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Si dà atto che i Consiglieri BAREUX, FOSSERET e PERRON lasciano la sala dell'adunanza alle ore venti e minuti dieci.
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Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda con il Consigliere Col. Ferrein sulla necessità di inserire nel regolamento norme procedurali da seguirsi per la convalida delle elezioni dei Consiglieri e propone, all'uopo, che dopo l'articolo 2 sia inserito il seguente nuovo articolo, di cui dà lettura:
"Convalida delle elezioni - Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.
Il Consiglio regionale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussistano alcune delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi, provvedendo a sostituirli.
Qualora la elezione di un Consigliere sia nulla, il seggio è attribuito al candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
È esclusa la sostituzione per qualsiasi altra causa".
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Il Consigliere Geom. NICCO propone che l'esame della posizione dei singoli Consiglieri, agli effetti della loro convalida, sia demandato ad apposita Commissione.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, osserva che l'articolo, di cui viene proposta l'approvazione, disciplina unicamente la procedura da seguirsi in seno al Consiglio per la convalida delle elezioni dei Consiglieri e che il Consiglio è sempre libero di nominare, all'occorrenza, una Commissione di verifica per la convalida di casi particolari.
Il Consigliere Geom. NICCO insiste affinchè sia prevista espressamente apposita Commissione per l'esame della posizione personale dei singoli Consiglieri, agli effetti della convalida; richiama all'uopo quanto in proposito già sostenuto in precedente adunanza del Consiglio.
Si da atto che il testo del nuovo articolo 3 surriportato (N. 2 bis) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, con la riserva e la dichiarazione di principio di cui sopra del Consigliere Geom. Nicco.
Si da altresì atto che, a seguito dell'inserzione del nuovo articolo 3, viene conseguentemente variata la numerazione degli articoli successivi.
Il Presidente, Avv. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere all'approvazione del testo completo delle norme regolamentari di cui agli articoli discussi nell'adunanza del mattino (deliberazione n. 85 in data odierna) e nell'adunanza pomeridiana.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti;
delibera
di approvare, come approva, nel testo seguente il regolamento interno del Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta:
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
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TITOLO I
Art. 1
Durata in carica del Consiglio
Il Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dura in carica quattro anni.
Il quadriennio decorre dalla data della prima adunanza del Consiglio.
Art. 2
Prima adunanza del Consiglio
Nella prima adunanza di ciascun Consiglio regionale la Presidenza provvisoria dell'Assemblea è assunta dal Consigliere più anziano di età.
Il Consigliere più giovane di età funziona, in via provvisoria, da Segretario del Consiglio regionale.
Il Presidente designa fra i Consiglieri tre scrutatori.
Nella prima adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:
a) alla convalida delle elezioni dei Consiglieri;
b) alla elezione del Presidente del Consiglio;
c) alla elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
d) alla elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori.
Art. 3
Convalida delle elezioni
Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.
Il Consiglio regionale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussistano alcune delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi, provvedendo a sostituirli.
Qualora la elezione di un Consigliere sia nulla, il seggio è attribuito al candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
È esclusa la sostituzione per qualsiasi altra causa.
Art. 4
Giuramento
Dopo la convalida delle elezioni, da effettuarsi conformemente alla legge, il Consigliere segretario della prima Assemblea procede all'appello nominale dei Consiglieri.
I membri del Consiglio prestano quindi giuramento nel modo seguente: il Presidente, stando in piedi, presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta".
Il Presidente invita quindi i Consiglieri a prestare il medesimo giuramento e, a tale scopo, fa, in ordine alfabetico, l'appello dei Consiglieri, i quali, ad uno ad uno, stando in piedi, rispondono: "Giuro".
I Consiglieri che non sono presenti ed i Consiglieri eletti per sostituzione prestano giuramento allo stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio, ovvero alla prima adunanza alla quale partecipano.
L'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale è condizionato alla prestazione del giuramento.
Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.
TITOLO II
Art. 5
Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio della Presidenza del Consiglio.
Costituita la Presidenza provvisoria e prestato il giuramento da parte dei Consiglieri, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.
Per la validità della elezione è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri.
Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta in rapporto al numero dei Consiglieri in carica.
Agli effetti della determinazione del numero dei votanti si computano anche le schede bianche.
Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti ed è eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.
Allo stesso modo il Consiglio procede alla elezione, fra i suoi componenti, del Vice Presidente del Consiglio e, successivamente, alla elezione di un Segretario.
Art. 6
Ufficio di Presidenza del Consiglio - Sostituzione di componenti.
Il Vice Presidente del Consiglio e il Segretario del Consiglio formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
In caso di dimissioni o di decesso di uno dei membri dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio, si procede alla sostituzione in conformità dell'articolo precedente.
Idoneo personale (almeno un Segretario di gruppo A), un applicato, una stenografa, un inserviente, ecc.) sarà distaccato in servizio all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, a seconda della necessità dell'Ufficio stesso.
Art. 7
Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è incaricato:
1) della conservazione e della ispezione dell'archivio e degli uffici interni del Consiglio regionale;
2) della elaborazione dei progetti di legge e dei regolamenti da sottoporsi all'esame del Consiglio, avvalendosi, in quanto occorra, dell'opera delle apposite commissioni legislative e tecniche da nominarsi dal Consiglio o dalla Presidenza del Consiglio;
3) della nomina di tre scrutatori all'inizio di ciascuna sessione ordinaria nonchè della nomina delle Commissioni di sua competenza o per le quali abbia delega di nomina dal Consiglio;
4) di curare la copia, la stampa e la distribuzione delle copie degli atti, dei progetti e delle proposte ai Consiglieri e alle Commissioni;
5) di istruire gli atti relativi alle petizioni, ricorsi o denuncie, presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio.
Art. 8
Visione e rilascio di atti
I redattori dei giornali che riferiscono sui lavori del Consiglio possono, con l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, prendere visione e copia degli atti e rapporti ufficiali del Consiglio, sui quali vertono le discussioni in seduta pubblica.
TITOLO III
Art. 9
Elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori.
Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo le elezioni del Presidente del Consiglio e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Gli Assessori, preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale, sono eletti dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con votazioni a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui all'articolo 5.
TITOLO IV
CAPO 1°
Art. 10
Presidenza dell'Assemblea
La Presidenza dell'Assemblea consiliare è esercitata dal Presidente del Consiglio regionale e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.
Qualora siano entrambi impediti, la Presidenza è esercitata dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente apre, sospende e chiude le adunanze, concede la parola ai singoli Consiglieri, dirige e tempera le discussioni, presenta le questioni, annunzia il risultato delle votazioni ed è, all'occorrenza, l'oratore del Consiglio. Predispone e provvede per il buon andamento dei lavori del Consiglio.
Chi presiede l'adunanza è investito del potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, per l'osservanza delle leggi e per la legalità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone constare nel processo verbale.
Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che sia espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto facendone constare nel processo verbale.
Art. 11
Recapito di atti
Gli atti indirizzati alla Presidenza del Consiglio regionale sono recapitati al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci.
CAPO 2°
Art. 12
Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è retta dal Segretario del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano provvisoriamente ad un Consigliere designato dal Presidente del Consiglio.
Il Segretario del Consiglio è responsabile dell'archivio e degli Uffici di Presidenza del Consiglio; dà lettura dei verbali delle deliberazioni consiliari e degli atti dei quali deve darsi comunicazione al Consiglio; provvede al controllo nominale dei Consiglieri agli effetti delle votazioni; procede al controllo delle schede delle votazioni, con la assistenza dei tre scrutatori, e prende nota dei voti in merito alle varie proposte; sovraintende alla formazione, alla copia e alla distribuzione dei verbali delle adunanze consiliari.
Art. 13
Archivio
Debbono essere conservati nell'archivio del Consiglio regionale:
1) il registro dei verbali originali delle adunanze consiliari e gli steno-dattiloscritti delle sedute;
2) il registro delle leggi e dei regolamenti regionali;
3) gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio regionale e i relativi registri di protocollo;
4) gli atti e la corrispondenza delle commissioni e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
TITOLO V
Art. 14
Dei processi verbali
I processi verbali sono redatti dal Segretario Generale dell'Amministrazione regionale, o da chi per esso, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.
I processi verbali debbono indicare i nominativi degli intervenuti alla adunanza, i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto e dei motivi del medesimo; nelle adunanze in cui si procede alla approvazione del verbale ogni Consigliere può chiedere le opportune rettificazioni o modifiche.
Il processo verbale deve precisare i nominativi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti con l'indicazione del numero degli astenuti.
Delle astensioni di cui al primo comma del successivo articolo 94 deve essere chiesta ed inserta menzione espressa a verbale.
Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.
I processi verbali sono trascritti su un apposito registro, sono letti all'Assemblea dal Segretario del Consiglio in una riunione successiva alla data della rispettiva adunanza e sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio, dal Segretario del Consiglio e dal Segretario generale dell'Amministrazione regionale.
Il Consiglio può procedere all'approvazione dei processi verbali senza lettura qualora in merito alle copie conformi dei processi stessi, tempestivamente distribuite ai Consiglieri, non siano sollevate obiezioni o richieste di rettifiche.
Il Consiglio regionale può stabilire di non fare redigere in tutto od in parte il processo verbale delle sedute segrete.
TITOLO VI
Art. 15
Scrutatori
I tre scrutatori previsti al numero tre dell'articolo 7 provvedono al controllo delle votazioni.
Per le votazioni provvedono a far distribuire le schede di voto ai Consiglieri ed assistono il Segretario del Consiglio nello spoglio dei voti.
Art. 16
Sostituzioni
In caso di assenza o di impedimento di uno o più scrutatori, il Presidente del Consiglio procede alle sostituzioni necessarie.
TITOLO VII
Art. 17
Convocazione del Consiglio e ordine del giorno
Il Consiglio regionale è convocato, nell'apposita sala delle riunioni consiliari, mediante lettere di convocazione da recapitarsi a ciascun Consigliere almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.
Alle lettere di convocazione debbono essere allegati i referti, le proposte ed i memoriali, debitamente istruiti dai competenti Uffici e dalla Segreteria Generale, per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno.
Qualora si tratti di oggetti di poca importanza e in caso di particolare urgenza, la Presidenza del Consiglio può derogare alle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale.
Art. 18
Prima convocazione
Il Consiglio regionale è convocato in prima adunanza dal Presidente della Giunta regionale non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla data della proclamazione dei risultati delle elezioni.
Art. 19
Lettere di convocazione
Le lettere di convocazione debbono precisare:
1) il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;
2) l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi.
Art. 20
Sessioni e adunanze ordinarie e straordinarie
Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno.
È convocato in sessione o in adunanza straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno un terzo dei Consiglieri, entro i venti giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza riconosciuta dal Presidente del Consiglio.
Ogni sessione conta di regola cinque adunanze; il numero di adunanze per ogni sessione può essere aumentato in caso di necessità.
Art. 21
Apertura delle adunanze
Il Presidente del Consiglio apre le adunanze facendo procedere all'appello nominale dei Consiglieri.
Il Segretario del Consiglio prende nota dell'ora di inizio e di chiusura dell'adunanza, dei nomi dei Consiglieri presenti all'apertura dell'adunanza, dei Consiglieri assenti, dei Consiglieri che intervengono all'adunanza dopo l'apertura e di quelli che, con il consenso del Presidente del Consiglio, si allontanano dalla sala delle adunanze per giustificati motivi. Prende altresì nota dei nomi dei Consiglieri presenti a ciascuna votazione.
Art. 22
Approvazione verbali
Si procede, in seguito, all'approvazione del verbale dell'adunanza precedente o di sedute precedenti, previa lettura del processo verbale, ovvero previa approvazione, senza lettura, qualora i Consiglieri dichiarino di non avere alcuna obiezione da muovere in merito alla copia del verbale tempestivamente distribuita.
Qualora non siano fatte osservazioni sul processo verbale esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per appello nominale.
Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intende proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio parere espresso nella seduta di cui si tratta, oppure per fatto personale.
Art. 23
Comunicazioni della Presidenza
Il Presidente o, per suo invito, il Segretario del Consiglio, comunica al Consiglio i messaggi, le lettere e le comunicazioni della Presidenza, nonchè le petizioni ed esposti pervenuti dopo l'ultima seduta e da trasmettersi eventualmente ad apposita commissione speciale per la trattazione.
Art. 24
Numero legale
I Consiglieri che non hanno ancora prestato giuramento, ovvero che siano assenti per incarichi avuti dalla Presidenza del Consiglio, non sono computati agli effetti della determinazione del numero legale dei presenti alla adunanza.
Le adunanze non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio.
Le deliberazioni non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Art. 25
Discussione dell'ordine del giorno
Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno, di cui copia deve essere affissa alla porta di ingresso della sala delle adunanze. L'Assemblea procede quindi alla discussione dell'ordine del giorno.
Il Presidente chiude l'adunanza su proposta da approvarsi dalla Assemblea.
Art. 26
Ordine del giorno
Il Presidente del Consiglio fissa gli oggetti da iscriversi all'ordine del giorno tenendo in considerazione i voti espressi dall'Assemblea nella precedente adunanza e le proposte o richieste del Presidente della Giunta regionale.
Per l'iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno debbono essere previamente predisposti dai competenti Uffici o dalle commissioni di studi ed, in caso, su richiesta della Presidenza del Consiglio, i referti, le proposte o i memoriali da trasmettersi ai Consiglieri unitamente alla lettera di convocazione.
Per oggetti di poca importanza e nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine del giorno oggetti in deroga alle norme del comma precedente.
Nessuno può prendere la parola senza il permesso del Presidente del Consiglio.
Art. 27
Adunanze straordinarie - decisioni -
Nelle adunanze straordinarie il Consiglio non può decidere che sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e per i quali è stato convocato.
TITOLO VIII
CAPO 1°
Art. 28
Iniziativa dei Consiglieri e della Giunta regionale
Il Presidente della Giunta regionale, a nome della Giunta stessa, ed i Consiglieri possono:
1) proporre un progetto di legge o di provvedimento legislativo o regolamentare;
2) proporre che una Commissione legislativa speciale sia incaricata di predisporre un progetto di legge o di regolamento;
3) proporre che la Giunta regionale predisponga e sottoponga all'esame di una Commissione speciale e del Consiglio un progetto di legge e di regolamento ovvero proposte di decisione su determinati argomenti.
Art. 29
Per l'esercizio del diritto di iniziativa il Presidente della Giunta regionale ed i Consiglieri debbono trasmettere tempestivamente alla Presidenza del Consiglio la proposta con relativo memoriale.
Il Presidente della Giunta regionale ed i Consiglieri possono chiedere di far parte della Commissione incaricata dello studio del provvedimento proposto o di poter illustrare personalmente o far illustrare dall'Assessore competente il provvedimento nell'adunanza nella quale sarà discusso.
Art. 30
Della iniziativa popolare
L'iniziativa popolare in materia di legislazione regionale, si esercita mediante il deposito alla Presidenza del Consiglio regionale di disegni di legge recanti la firma di almeno tremila elettori.
Il Presidente del Consiglio deve trasmettere ai Consiglieri copia conforme dei progetti di legge di iniziativa popolare, deve iscriverli all'ordine del giorno della seduta successiva alla data della loro presentazione per la preliminare trattazione da parte del Consiglio e per la nomina della Commissione di studio.
Il Consiglio deve prendere una decisione definitiva in merito ai disegni di legge di iniziativa popolare entro sei mesi dalla data di deposito dei progetti stessi alla Presidenza del Consiglio.
CAPO 2°
Art. 31
Petizioni
Le petizioni indirizzate al Consiglio regionale o al suo Presidente debbono essere sottoscritte dal postulante e vistate per autentica di firma dal Sindaco del Comune di residenza del postulante stesso o da un Notaio.
Il Presidente del Consiglio trasmette le petizioni:
1) al Presidente della Giunta regionale, per la trattazione da parte degli uffici competenti, se le petizioni riguardano affari relativi all'Amministrazione regionale o affari privati attinenti ai servizi dell'Amministrazione regionale.
2) alle Commissioni speciali se le petizioni riguardano affari attinenti a progetti di legge o a provvedimenti in corso di studio da parte di Commissioni speciali.
Il Presidente del Consiglio può, ove occorra, disporre che in merito alle petizioni siano compilati i rapporti ai fini della iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno di una prossima adunanza del Consiglio.
Capo 3°
Art. 32
Interrogazioni
I Consiglieri che intendono fare interrogazioni in sede di adunanza del Consiglio debbono inoltrarne domanda per iscritto, senza obbligo di motivazione, e depositare alla Presidenza del Consiglio la domanda stessa almeno dodici giorni prima della data della adunanza.
Art. 33
L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta alla Presidenza del Consiglio o della Giunta, o sia esatto che la Giunta o i componenti della Giunta abbiano preso o intendano prendere risoluzioni su determinati oggetti.
Le interrogazioni sono normalmente poste all'ordine del giorno dell'adunanza successiva alla loro presentazione.
Art. 34
All'inizio dell'adunanza il Segretario del Consiglio dà lettura, secondo l'ordine di presentazione, delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori possono rispondere immediatamente oppure dichiarare di dover differire la risposta alla fine dell'adunanza o all'adunanza successiva.
Qualora l'interrogante non si trovi presente all'adunanza in cui viene letta la sua interrogazione, l'interrogazione stessa si considera ritirata.
Art. 35
Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o non risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non può eccedere i dieci minuti, salvo diversa determinazione del Consiglio.
Nel presentare una interrogazione, i Consiglieri possono dichiarare che intendono avere risposta scritta. In questo caso il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta o gli Assessori possono dichiarare semplicemente di aver dato risposta scritta o di dare una risposta scritta entro un determinato numero di giorni, senza entrare in qualsiasi modo nella discussione dell'argomento: delle dichiarazioni di risposta sarà dato atto a verbale.
Art. 36
I Consiglieri non possono fare più di tre interrogazioni nella stessa seduta.
Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio dell'adunanza, il Presidente del Consiglio può rinviare alla successiva adunanza le interrogazioni non ancora trattate.
CAPO 4°
Interpellanze
Art. 37
I Consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne debbono fare domanda scritta, senza obbligo di motivazione.
Le interpellanze sono depositate e trattate secondo le modalità previste al capo precedente, per le interrogazioni.
L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta o alla Presidenza della Giunta circa i motivi o gli intendimenti in merito a decisioni o a programmi di lavoro approvati o da approvarsi dalla Giunta regionale.
I Consiglieri non possono fare più di tre interpellanze nella stessa seduta.
Art. 38
Previa approvazione del Consiglio, le interpellanze relative ad atti o argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere raggruppate e trattate contemporaneamente.
Art. 39
Dopo le spiegazioni date dal Presidente del Consiglio, o dal Presidente della Giunta, o dagli Assessori, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.
CAPO 5°
Mozioni
Art. 40
Qualora l'interpellante si dichiari non soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni avute, deve presentare una mozione di cui il Segretario del Consiglio, previo benestare del Presidente, dà lettura all'assemblea.
La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza.
Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi Consigliere può presentare una mozione sull'argomento che ha formato oggetto dell'interpellanza.
Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto di quella sola che fu presentata prima di ogni altra.
Art. 41
I Consiglieri possono anche proporre mozioni, secondo le modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze, senza averle fatte precedere da interpellanze.
Art. 42
Le mozioni, dopo la loro lettura all'adunanza consiliare, non possono essere ritirate se dieci o più
consiglieri vi si oppongono.
Art. 43
Previa approvazione del Consiglio, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono fare oggetto di una sola discussione. In questo caso se una o più mozioni sono ritirate, il loro primo sottoscrittore è iscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione in merito alla quale si apre la discussione e subito dopo il proponente.
Art. 44
Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di un'unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze; gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti a prendere la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente.
Art. 45
Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, secondo le norme di cui al titolo nono, capo 2°.
La discussione degli emendamenti dopo chiusa la discussione generale.
Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura della discussione.
I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferisce.
Art. 46
Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se è soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso; se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è soppresso si pone ai voti l'emendamento.
TITOLO IX
Capo 1°
Della discussione
Art .47
La discussione può avere inizio in due modi:
a) con la lettura e la discussione immediata di una proposta iscritta all'ordine del giorno per iniziativa della Giunta regionale, di un membro della Giunta regionale o di un Consigliere.
b) con la lettura e la discussione su un rapporto o progetto di una Commissione.
Ogni qualvolta la proposta, il rapporto o il progetto, sia stato tempestivamente distribuito in copia ai Consiglieri non si procede alla lettura.
La lettura degli oggetti e degli atti posti in discussione è fatta dal Segretario del Consiglio.
Art. 48
I Consiglieri che intendono prendere la parola su un oggetto posto in discussione devono chiederla al Presidente del Consiglio.
Art. 49
La discussione può essere interrotta soltanto:
1) per domandare il rinvio della proposta all'esame di una Commissione o della Giunta regionale;
2) per proporre un accertamento, una mozione o il richiamo all'osservanza della legge o del regolamento;
3) per domandare la chiusura della discussione.
Se è approvata la chiusura della discussione, non possono prendere la parola i membri che non abbiano chiesto la parola prima della votazione. Tuttavia il Consiglio può, su domanda di un Consigliere, decidere con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e senza discussione che, in luogo e vece dell'oratore iscritto prima della votazione, siano ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo, il Presidente, il Relatore della Commissione ed un membro della Giunta.
Art. 50
Gli oratori parlano dal proprio scranno, in piedi, salvo il caso di un'autorizzazione particolare concessa dal Presidente.
Art. 51
È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta e il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Il Presidente del Consiglio decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
Art. 52
Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua personalità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione, la quale giudichi sul fondamento dell'accusa.
Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.
Art. 53
Ogni imputazione di mala intenzione, ogni questione personale, costituisce violazione dell'ordine della discussione.
Art. 54
I Consiglieri che hanno la parola in una discussione non possono parlare per più di mezz'ora. Nessuna, discussione può essere interrotta e rinviata, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.
Art. 55
Il Presidente, dopo aver invitato due volte un oratore a finire la sua relazione su un argomento, se l'oratore seguita a dilungarsi oltre il termine stabilito, può togliergli la parola per il resto della seduta in quella discussione.
Art. 56
I richiami per l'ordine del giorno, o per il regolamento o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali.
CAPO 2°
Norme per la discussione dei progetti di legge e di regolamento
Art. 57
Nell'esame dei progetti delle leggi, dei provvedimenti legislativi e dei regolamenti regionali, precede una discussione generale sul complesso delle leggi o dei regolamenti.
Può però essere richiesta la discussione su ciascuna parte o per ciascun titolo del progetto: in tal caso il Consiglio decide per alzata di mano.
Art. 58
Durante la discussione generale, o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, concernenti il contenuto delle disposizioni della legge o del provvedimento legislativo o del regolamento, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di norma alla Commissione di studio. Tali ordini del giorno sono votati prima che sia posto termine alla discussione generale.
Art. 59
Chiusa la discussione generale, è data ai membri della Giunta e ai Componenti della Commissione di studio la facoltà di parlare, per semplice dichiarazione, a nome della Giunta o della Commissione, o ai Consiglieri per una succinta spiegazione della propria dichiarazione di voto.
Art. 60
Terminata la discussione generale si procede alla discussione sui singoli titoli ed articoli.
La votazione si fa su ogni articolo e sugli emendamenti proposti per ciascun articolo. Il Consiglio potrà, a richiesta, procedere alle votazioni a scrutinio segreto.
Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale.
Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio ne trasmette copia al Presidente della Giunta e alla Commissione competente.
Gli emendamenti e le varianti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmessi, appena presentati, all'Assessore alle Finanze per il parere di sua competenza in relazione alle conseguenze finanziarie.
Art. 61
La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento, proposto nella seduta stessa, può essere rinviata al giorno successivo o alla adunanza successiva, su richiesta della Giunta, dell'Assessore competente o della Commissione competente come pure su richiesta di cinque Consiglieri.
La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile all'ordine del giorno.
Art. 62
Gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente ma possono essere riprodotti da altro Consiglieri.
Chi ritira un emendamento ha diritto di spiegarne le ragioni.
Art. 63
La questione sospensiva (per il rinvio della discussione) e la questione pregiudiziale (per la non discussione di un dato argomento) possono essere proposte da ogni Consigliere prima della discussione sui singoli articoli della legge o del provvedimento legislativo o del regolamento.
Le questioni sospensiva e pregiudiziale sono discusse se il Consiglio non decide di respingerle per alzata di mano.
Art. 64
Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione.
Se il Consigliere insiste, il Consiglio, su proposta del Presidente, decide, senza discussione, per alzata di mano.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Prima che i progetti di legge o di provvedimento legislativo siano votati a scrutinio segreto, un membro della Giunta o della Commissione può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma ritenute opportune, nonchè sugli emendamenti già approvati che appaiano inconciliabili con gli scopi della legge o con alcune delle sue disposizioni; può altresì proporre le modificazioni che gli sembrino opportune.
Il Consiglio, sentito il proponente dell'emendamento o altro Consigliere in sua vece nonchè un membro della Commissione e il membro della Giunta richiedente, decide in merito.
Art. 65
Quando una proposta di legge o di provvedimento legislativo comprende un solo articolo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la variazione e non siano stati presentati emendamenti, non si fa luogo alla votazione per alzata di mano, ma si procede senz'altro alla votazione finale per scrutinio segreto.
La votazione a scrutino segreto ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge o di regolamento.
Per circostanze eccezionali il Presidente del Consiglio può rinviare la votazione finale segreta alla successiva adunanza.
TITOLO X
Della votazione
Art. 66
I Consiglieri votano normalmente per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto.
Le deliberazioni concernenti persone e le votazioni finali sulle proposte di legge o di provvedimenti legislativi o di regolamento e quelle sui singoli articoli, a richiesta approvata dal Consiglio, si prendono a scrutinio segreto.
Art. 67
Per il voto con appello nominale il Presidente del Consiglio indica il significato del sì e del no ed il Segretario del Consiglio procede all'appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico dei nominativi dei Consiglieri.
Il Segretario del Consiglio tiene annotazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
Art. 68
Iniziatasi la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione.
Art. 69
Se una proposta o un progetto di provvedimento è composto di più articoli o di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni.
Tuttavia se un articolo o un provvedimento in discussione non solleva alcuna obiezione, il Presidente può dichiararlo approvato.
Art. 70
In caso di dubbi o di obiezioni sull'esito della votazione, si procede ad una seconda votazione di prova.
Art. 71
Per la votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio precisa i termini e il significato della votazione, ordina l'appello nominale dei Consiglieri e fa consegnare ad ogni votante due palline (una bianca ed una nera).
La pallina bianca costituisce voto favorevole, quella nera voto contrario.
Il Segretario, con l'assistenza dei tre scrutatori, procede al computo delle palline bianche e nere raccolte nell'urna delle votazioni e al controllo delle rimanenti palline raccolte nell'urna dei resti e il Presidente proclama il risultato della votazione.
Art. 72
Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sarà tenuto conto di coloro che si astengono dal voto.
I Consiglieri presenti all'adunanza, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.
Art. 73
Qualora si verifichino irregolarità nella votazione a scrutinio segreto e, segnatamente, se il numero dei voti e dei resti risulti superiore al prescritto, in relazione al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia tosto ripetuta.
Art. 74
Nelle votazioni a scrutinio segreto il Segretario del Consiglio deve sempre accertare il numero ed i nomi dei votanti e degli astenuti.
Art. 75
Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la seguente formula: "Il Consiglio approva" o "il Consiglio respinge". Voti favorevoli numero...; voti contrari n. ...; astenutisi dalla votazione n. ...".
TITOLO XI
Delle elezioni
Art. 76
Le elezioni per le nomine a cariche pubbliche, la cui designazione sia di competenza del Consiglio, e per le nomine dei rappresentanti del Consiglio in seno a Commissioni, amministrazioni e Consigli di amministrazione di altri enti o società, debbono essere effettuate mediante scrutinio a schede segrete.
Art. 77
Le schede segrete, compilate su appositi stampati, debbono essere munite delle firme del Presidente e del Segretario del Consiglio.
Art. 78
Ogni Consigliere presente riceve una scheda contenente l'indicazione del numero delle designazioni che possono essere espresse.
La distribuzione delle schede è fatta a cura dell'usciere del Consiglio, su ordine del Segretario del Consiglio.
Le schede sono raccolte nell'apposita urna a cura dell'usciere del Consiglio.
Art. 79
Lo spoglio delle schede è fatto dal Segretario del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori.
È eletto colui che ottiene, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voti.
Art. 80
Se, al primo scrutinio, nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede immediatamente ad una seconda votazione a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, hanno la preferenza e sono eletti i candidati più anziani di età.
Art. 81
Il numero delle schede distribuite è dichiarato dal Segretario del Consiglio prima che si proceda all'apertura dell'urna.
Art. 82
Se il numero delle schede immesse nell'urna è corrispondente od inferiore al numero delle schede distribuite, la votazione è valida; se il numero eccede quello delle schede distribuite, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.
Art. 83
La maggioranza assoluta è stabilita in rapporto al numero dei votanti.
Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 84
Nelle elezioni nelle quali si debba segnare nella scheda più di una designazione, le schede contenenti un numero di designazioni inferiori al previsto sono valide. Le schede che hanno un numero superiore di designazioni sono valide, ma si computano soltanto le prime designazioni sino alla concorrenza del numero richiesto.
Sono nulle le designazioni attribuite a persone ineleggibili. Infine, se due o più designazioni sono date alla stessa persona nella medesima scheda, è valida soltanto la prima designazione.
Art. 85
Ad evitare designazioni dubbie, qualora vi siano più candidati che abbiano lo stesso cognome, il Presidente del Consiglio deve invitare i Consiglieri a procedere alla designazione mediante precisazione del cognome e nome dei candidati omonimi.
Art. 86
Terminate le votazioni, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito, dando comunicazione all'Assemblea:
1) del numero delle schede trovate nell'urna;
2) del numero delle schede bianche;
3) del numero delle schede nulle;
4) del numero delle schede valide;
5) del numero dei votanti e della cifra che costituisce la maggioranza assoluta;
6) della ripartizione delle designazioni o voti fra i candidati e del risultato delle elezioni.
Art. 87
Le schede sono conservate sino alla verifica dell'ultimo scrutinio e distrutte immediatamente dopo.
TITOLO XII
Art. 88
Pubblicità delle sedute
Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Il Consiglio può, tuttavia, deliberare di riunirsi in seduta segreta o di continuare in seduta segreta la discussione su determinati argomenti.
Il Consiglio deve discutere in seduta segreta allorquando si tratta di questioni riguardanti persone.
Le nomine a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica. Si deliberano, parimenti, in seduta pubblica i ruoli organici del personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 89
Il Presidente prende tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nella sala delle adunanze che all'esterno della sala stessa.
Art. 90
Durante l'adunanza il pubblico deve rimanere a capo scoperto, mantenere il silenzio e non può fare alcun cenno di approvazione o di disapprovazione.
Art. 91
Ogni scambio di parola o di altra comunicazione dei Consiglieri con il pubblico è considerato una violazione all'ordine.
TITOLO XIII
Art. 92
Commissione legislativa
Il Consiglio può procedere alla nomina di una Commissione legislativa alla quale possono essere trasmessi, per lo studio ed il perfezionamento, i progetti di legge o di provvedimento legislativo o di regolamento.
Possono essere chiamati a far parte della Commissione legislativa anche elementi estranei al Consiglio, riconosciuti particolarmente competenti in materia di legislazione e di amministrazione pubblica.
Il Consigliere che propone un progetto di legge o di regolamento è ammesso temporaneamente a far parte della Commissione legislativa di studio chiamata ad esaminare ed a decidere sulla sua proposta.
La Commissione legislativa può essere chiamata a dare parere su proposte varie ad iniziativa della Presidenza della Giunta regionale e della Presidenza del Consiglio.
La Commissione legislativa è nominata su proposta del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 93
Commissioni speciali
Il Consiglio regionale può nominare, ogni qualvolta ne sia fatta domanda, Commissioni speciali per l'esame di alcuni progetti o proposte o per la predisposizione di alcuni lavori.
Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni anche elementi estranei al Consiglio particolarmente competenti nella materia da sottoporsi all'esame della Commissione.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 94
I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità loro proprie, o di enti aziende o società di cui sono amministratori o azionisti o impiegati, come pure quando si tratta di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
Delle astensioni per le ragioni di cui al precedente comma deve essere chiesta ed inserta menzione espressa a verbale.
Si astengono pure dal prendere, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, somministranze, progetti ed appalti di opere nell'interesse della Regione o di enti o di istituti soggetti all'Amministrazione, vigilanza o tutela degli organi della Regione.
Art. 95
Le deliberazioni del Consiglio, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
Art. 96
Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra gli oggetti che esigono esame od indagini speciali.
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