Objet du Conseil n. 2 du 9 février 1948 - Verbale
OGGETTO N. 2/48 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE IN MERITO ALLO STATUTO DELLA REGIONE "VALLE D'AOSTA".
a) Relazione del Presidente: Il Presidente Avv. Severino Caveri precisa che scopo della odierna adunanza del Consiglio è di esaminare il testo dello Statuto speciale della Regione "Valle d'Aosta", approvato dall'Assemblea Costituente nell'adunanza del 30 gennaio u.sc.; raffrontandolo al progetto di Statuto elaborato dall'apposita Commissione Parlamentare dei diciotto. Il Presidente Avv. Caveri rileva che il progetto di Statuto elaborato dalla Commissione Parlamentare è stato in alcuni punti sostanzialmente modificato dall'Assemblea Costituente, che ha soppresso degli articoli ed ha apportato ad altri articoli sostanziali emendamenti. Aggiunge che non si ha ancora il testo definitivo dello Statuto, testo che deve ancora essere riesaminato e coordinato dalla Commissione parlamentare dei diciotto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma soltanto il progetto della Commissione e il resoconto sommario della seduta 30 gennaio dell'Assemblea Costituente. Rileva che potrebbe essere da taluno obiettato che sarebbe stato opportuno che la presente adunanza di Consiglio fosse stata rinviata a pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo dello Statuto speciale della Valle. Fa presente che l'impazienza legittima della popolazione valdostana di conoscere il risultato della riunione dell'Assemblea Costituente del 30 gennaio, da un lato, e dall'altro la divulgazione di voce senza fondamento e di interpretazioni erronee, rendevano necessaria la riunione dei Consiglieri al fine di esaminare assieme il progetto di Statuto elaborato dalla Commissione parlamentare ed il testo di Statuto approvato dall'Assemblea Costituente; trattasi di un primo esame sommario, in attesa di poter fare un attento studio del testo definitivo dello Statuto che dovrà regolare la vita e lo sviluppo del Popolo valdostano. E' doveroso esporre sui lavori preparatori dello Statuto ed esaminare i due testi di Statuto con la più grande serenità e la più grande obiettività, essendo necessario, nell'odierna adunanza, dimenticare che le elezioni politiche del 18 aprile sono prossime perché il periodo pre-elettorale è sempre un po' la fiera delle promesse, delle illusioni, delle menzogne e delle grossolanità. Occorrerà, dunque, essere innanzitutto sereni e obiettivi; e ciò è tanto più possibile in quanto in tutti i partiti la Valle d'Aosta ha avuto degli amici e dei nemici. Il dovere ed il desiderio di non assumere oggi alcuna posizione ideologica di partito faciliterà il compito di dire la verità, tutta la verità, su certe attitudini, anche se ciò potrà piacere o dispiacere a chicchessia, poiché si deve dire ai Valdostani tutta la verità. Esprimeremo la nostra gratitudine ai rappresentanti di tutti i partiti che hanno aiutato la causa valdostana; deploreremo le incomprensioni e le ostilità dei rappresentanti di tutti i partiti che hanno osteggiato il nostro Statuto.
Fatte queste premesse, il Presidente Avv. Caveri accenna brevemente all'attività svolta dalla delegazione valdostana a Roma. Ricorda che in data 20 marzo 1947 la Presidenza del Consiglio della Valle trasmise, con lettera di accompagnamento, al Capo del Governo, al Presidente della Assemblea Costituente, ad altre autorità governative ed ai deputati favorevoli alla Valle, il testo del progetto di Statuto della Valle elaborato dal Consiglio della Valle.
Nel mese di maggio successivo, a seguito di falso allarme, si temeva che la Costituente procedesse all'esame ed alla discussione degli Statuti speciali delle quattro Regioni (Sicilia, Sardegna, Alto Adige-Trentino; Valle d'Aosta). Si discuteva, infatti, alla Costituente in quei giorni il principio dell'autonomia regionale e il titolo sulla riforma regionale proposta nel progetto di Costituzione della Repubblica e la Giunta della Valle, nella riunione del 25 maggio 1947, deliberò di inviare a Roma una delegazione per discutere con la Commissione parlamentare in merito al progetto di Statuto della Valle d'Aosta e designò a far parte della delegazione il Presidente del Consiglio della Valle, il Consigliere Sig. Manganoni Claudio, del Partito comunista, il Consigliere Geom. Bionaz oppure il Dr. Paolo Alfonso Farinet, per la democrazia cristiana, lasciandone la designazione alla sezione della democrazia cristiana di Aosta. Nella delegazione (Caveri, Manganoni, Farinet) erano rappresentate le maggiori correnti politiche della Valle di Aosta. La delegazione si recò a Roma verso la fine di maggio e prese subito contatto con i vari esponenti dei partiti con i quali ebbe vari colloqui. Successivamente e, precisamente, nella riunione dell'8 dicembre 1947, il Consiglio della Valle, preoccupato del fatto che al 31 dicembre la Costituente avrebbe chiuso i suoi lavori, temendo che per tale data gli Statuti speciali delle quattro Regioni non potessero essere esaminati ed approvati dall'Assemblea Costituente, stabilì di inviare a Roma una delegazione, per ottenere che lo Statuto della Valle fosse approvato dall'Assemblea Costituente. A fare parte della delegazione furono chiamate le stesse persone che già avevano fatto parte della delegazione del mese di maggio 1947. Avendo però il Consigliere Sig. Manganoni Claudio declinato l'incarico, in sua vece fu chiamato a far parte della delegazione l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Sig. Nouchy Renato. Oltre alle persone suddette, la Giunta ritenne pure di chiamare a far parte della delegazione l'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia Luigi, e l'Assessore all'Industria e Commercio Geom. Pareyson, anche per il fatto che gli stessi dovevano prendere contatto con i rispettivi Ministeri per la discussione di problemi inerenti alle finanze della Valle ed ai provvedimenti per l'attuazione della Zona Franca. La delegazione si recò a Roma e prese contatto con varie personalità con le quali intavolò discussioni e trattative in merito al progetto di Statuto della Valle e alle modalità di attuazione della Zona Franca.
Il giorno 13 gennaio 1948, una delegazione composta dal Presidente del Consiglio della Valle, Avv. Caveri Severino, dell'Assessore alle Finanze Ing. Luigi Fresia, dell'Assessore all'Agricoltura Sig. Renato Nouchy, nella sua duplice veste di Assessore e di rappresentante del Partito Comunista, e del Dott. Paolo Alfonso Farinet, quale membro del Comitato di Coordinamento e designato dalla sezione della democrazia cristiana di Aosta, giunta a Roma, prese subito contatto con l'On.le Avv. Giulio Bordon, deputato della Valle, con il quale vi fu un lungo colloquio. La delegazione venne a conoscenza che la Commissione parlamentare intendeva proporre la nomina di un Commissario governativo in ognuna delle quattro Nazioni. Tale notizia preoccupò seriamente la delegazione, anche perché le voci in tal senso erano molto insistenti e non prive di fondamento, come si vide in seguito, in quanto gli statuti dell'Alto Adige e della Sardegna, approvati dalla Costituente, prevedevano commissari governativi per tali regioni, per le quali si prevedeva una autonomia in forma ridotta per l'esistenza in esse di un Commissario governativo (rappresentante del Governo della Regione). La delegazione chiese ed ottenne di conferire con la Commissione parlamentare, presso la quale fu introdotta dall'On.le Uberti, di Verona. Il Presidente della Commissione, On.le Perassi, dopo aver rivolto alla delegazione il suo saluto, chiese quali fossero i punti di vista della delegazione in merito al progetto di Statuto. Il presidente Avv. Caveri riferisce di aver esposto alla Commissione parlamentare che la delegazione valdostana ribadiva che il decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, recante norme sull'ordinamento amministrativo autonomo della Valle d'Aosta, non era sufficiente a non così rispondeva alle aspirazioni della popolazione valdostana, perché non riconosceva alla Valle d'Aosta una autonomia completa. Precisa di avere, comunque, aggiunto che non sarebbe stata accettabile una "reformatio in peius" nei confronti di quanto stabilito dal citato decreto, che costituiva ormai un diritto acquisito al quale la popolazione valdostana non intendeva rinunciare. Comunica di aver chiesto precisazioni ed assicurazioni all'On.le Perassi in merito alla figura e alle attribuzioni ex prefettizie del Presidente della Regione e di avergli fatto presente che la popolazione valdostana non avrebbe accettato che si istituisse un commissariato governativo nella Valle d'Aosta; precisa che l'On.le Perassi, Presidente della Commissione, ha dato assicurazioni in merito alla delegazione valdostana ed ha escluso tale possibilità per la Valle d'Aosta; riferisce che, durante la discussione, l'On.le Fabbri, membro della Commissione, ha sollevato in merito rilievi e obiezioni subito confutatigli e risultati privi di fondamento per quanto riguarda ad esempio i rapporti fra il comandante del Gruppo Carabinieri e il Presidente della Regione. Circa la questione e il principio della polizia locale (art. 8 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, e art. 25 commi 6 e 7 del progetto di Statuto del Consiglio della Valle) il Presidente, Avv. Caveri, riferisce che la Commissione parlamentare, all'unanimità, si è dimostrata contraria al principio della polizia regionale, per cui la delegazione ha dovuto sostenere una tesi subordinata, di cui vi è traccia nel memoriale che è stato fatto pervenire successivamente al Presidente della Commissione, e cioè ha richiesto che fosse consentita e ammessa la costituzione di un Corpo di Polizia Regionale con funzioni di polizia amministrativa, stradale, del lavoro, ecc. Precisa che i membri della Commissione dei diciotto si dichiararono favorevoli a tale tesi subordinata, ma che, nel testo di progetto elaborato dalla Commissione, non vi è, purtroppo, alcun cenno della polizia regionale. Fu, inoltre, richiesta una sostanziale estensione delle competenze amministrative e legislative della Regione. Aggiunge che, la sera del giorno 13, la delegazione valdostana ha avuto un lungo collquio con l'On.le Uberti circa la questione delle finanze Regionali.
Il giorno successivo, 14 gennaio, la delegazione valdostana è stata nuovamente ricevuta dalla Commissione dei diciotto, alla quale l'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, ha riferito il suo punto di vista sulle questioni finanziarie e tributarie della Valle, con una esposizione chiara e con la competenza che tutti gli riconoscono. Il Presidente Avv. Caveri comunica di aver fatto presente alla Commissione che in base ad alcuni decreti legislativi di esecuzione dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 545, sono stati devoluti alla Valle d'Aosta molti servizi e spese già spettanti allo Stato, per cui la Valle provvede da tempo a tali servizi e al finanziamento delle relative ingenti spese, per cui era logico e giusto che alla Valle fosse assegnata un quota parte delle entrate erariali. Al che l'On.le Uberti ha obiettato che, stando così le cose, e cioè incassando così lo Stato tutte le entrate erariali della Valle e provvedendo l'Amministrazione della Valle a tutti i servizi già gestiti dallo Stato, l'Amministrazione della Valle sarebbe l'ufficiale pagatore, al che l'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, ha risposto che l'Amministrazione della Valle si trova in condizioni ancora peggiori di un ufficiale pagatore, in quanto, in questi ultimi tempi, ha dovuto anticipare i fondi per il pagamento delle spese per i servizi già di competenza dello Stato. In tale occasione l'On.le Bordon aveva osservato che il bilancio delle spese presentato dalla Valle era un po' esagerato ed aveva citato, ad esempio, lo stanziamento previsto per l'esecuzione di lavori di sgombro neve e di protezione contro le valanghe, sostenendo che occorreva ridurre il bilancio alle sole spese ordinarie. Il Presidente della Commissione, al fine di addivenire ad un accordo in materia finanziaria, ha consigliato alla delegazione valdostana di recarsi al Ministero delle Finanze per conoscerne il punto di vista e le proposte al riguardo. La discussione alla Commissione è, quindi, continuata su altri argomenti; fu richiesto di estendere la competenza della Regione ad alcune materie non previste nella bozza di progetto di Statuto della Commissione, fra le quali le antichità, i monumenti, le belle arti, il paesaggio, i piani regolatori di località turistiche, materie agrarie e forestali, il turismo, l'ordinamento della proprietà agraria, la finanza locale, l'assistenza e beneficenza pubblica, e altre materie.
In materia di ampliamento delle competenze amministrative e legislative della Regione, il Presidente Avv. Caveri comunica di aver insistito anche in successivi colloqui, e di aver rilevato alcune lacune e omissioni negli articoli della bozza di progetto della Commissione dei diciotto relativi alla parte generale e amministrativa (vedi allegato n. 1); aggiunge che la delegazione valdostana si è riservata di trasmettere alla Commissione un breve memoriale con osservazioni e proposte di modifiche ed aggiunte ai primi articoli già elaborati, sulla parte generale e amministrativa, dalla Commissione dei diciotto, memoriale che è stato poi presentato all'On.le Bordon e, tramite l'On.le Uberti, al Presidente della Commissione (vedi allegato n. 3).
Il Presidente Avv. Caveri comunica che il giorno stesso (quattordici) la delegazione valdostana si recò al Ministero delle Finanze, con il deputato della valle On.le Bordon. Fa presente che intende accennare solo brevemente alla questione finanziaria, perché in merito riferirà più ampiamente l'Assessore alle Finanze Ing. Fresia. Al Ministero delle Finanze, dopo colloqui ed accordi intercorsi con i rappresentanti del Ministero, fu concordato e consegnato alla delegazione valdostana un progetto del Consigliere Carbone (vedi allegato n. 4 e 5), progetto nel quale la questione del demanio regionale trovava una soluzione soddisfacente per la Valle; infatti era previsto che i beni del demanio dello Stato di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile, fossero attribuiti al demanio regionale, comprese quindi tutte le acque pubbliche esistenti nella Regione. Al contrario, in detto progetto la parte relativa alle finanze e al riparto di entrate erariali attribuito alla Regione (sessantotto milioni circa), in rapporto alle ingenti spese dei molteplici servizi devoluti all'Amministrazione della Valle. Rileva che anche in tale occasione l'On.le Bordon ha ripetuto che le spese del bilancio regionale erano esagerate, che avrebbero dovuto essere ridotte e che non avrebbero dovuto essere comprese le spese straordinarie. La delegazione valdostana si rese conto che le trattative non potevano aver esito fruttuoso, per il modo con cui erano iniziate e ritenne più conveniente di intavolare conversazioni con altri funzionari del Ministero allo scopo di giungere ad un accordo. Il giorno successivo, quindici gennaio, la delegazione, venne in possesso di copia della prima parte del progetto di Statuto elaborato dalla Commissione dei diciotto, per cui procedette all'esame ed al confronto fra le disposizioni di tale progetto e quelle del progetto di Statuto elaborato dal Consiglio della Valle; in seguito (diciannove gennaio) fu trasmessa all'On.le Perassi, Presidente della Commissione e ad altri membri della Commissione, una lettera-memoriale contenente proposte di modificazioni e di aggiunte ad articoli della prima parte - (parte amministrativa generale) - del progetto di Statuto già elaborata dalla Commissione parlamentare. Il Presidente legge la premessa di tale lettera (vedi allegato n. 3) e illustra singoli punti del memoriale. Fra altro, con tale lettera-memoriale si chiedeva che venissero aggiunte, per quanto concerne la competenza legislativa esclusiva della Regione, le seguenti materie, oltre a quelle già previste nell'articolo 2 del progetto di Statuto della Commissione dei diciotto: "piani regolatori per zone di particolare importanza turistica; promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime unità colturali; previdenza ed assicurazioni sociali (o, quanto meno, si chiedeva che apposito articolo dello Statuto attribuisse alla Regione la facoltà di istituire un istituto locale autonomo per la previdenza e l'assistenza sociali, così come previsto dall'art. 6 del progetto Bonomi di Statuto per l'autonomia tridentina); finanza locale; riscossione tributi locali; assistenza e beneficenza pubbliche; disciplina dell'architettura locale; servizi antincendi; controllo sui Comuni, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi, opere pie ed enti minori locali; licenze per attività di natura commerciale attinenti al turismo".
Circa la potestà legislativa di integrazione e di attuazione prevista nel progetto all'art. 3, si chiedeva che alla Regione fosse data potestà di emanare norme legislative anche in materia di igiene e di sanità.
Per quanto concerne l'art. 4 del progetto (competenza amministrativa - servizi della Regione), si riteneva necessario che fosse aggiunta anche la seguente disposizione: "La Regione esplica, inoltre, i servizi già devoluti alla competenza amministrativa della circoscrizione autonoma Valle d'Aosta prima della entrata in vigore del presente Statuto".
Alcuni membri della Commissione dei 18 ritennero che la disposizione proposta fosse superflua; fu allora trasmesso ad alcuni influenti membri della Commissione un elenco dei servizi che oggi sono di competenza della Regione e che avrebbero potuto non esserlo più in base al primo progetto di articolo 4 della Commissione.
Per quanto concerne l'art. 5 del progetto, il Presidente Avv. Caveri rileva che si riteneva indispensabile, e fu richiesto di stabilire che, oltre al Presidente, ci fosse un Vice-Presidente, il quale potesse legalmente sostituire il Presidente anche nelle funzioni ex-prefettizie, in caso di assenza, di malattia o di impedimento; fu anche precisato che una sola persona non è in grado di disimpegnare tutte le funzioni e mansioni che fanno capo al Presidente della Valle, data la complessità e la molteplicità dei servizi attribuiti alla Regione. Il Presidente Avv. Caveri rileva, con rammarico, che anche tale richiesta della delegazione valdostana non è stata accolta.
Per quanto riguarda l'iniziativa popolare di cui all'art. 18 del progetto, cioè la facoltà concessa alla popolazione valdostana di presentare disegni di legge, l'Avv. Caveri osserva che la richiesta fatta dalla delegazione valdostana di ridurre da tremila a mille il numero degli elettori che debbono sottoscrivere le mozioni, non è stata accolta, mentre per quanto riguarda il referendum (art. 20) la richiesta della delegazione di ridurre da seimila a tremila il numero degli elettori che debbono sottoscrivere le mozioni per ottenere il referendum è stata solo parzialmente accolta. Infatti il numero delle firme richieste per il referendum è stato ridotto da seimila a quattromila.
Per quanto concerne la facoltà del Presidente della Regione per il rilascio dei passaporti per l'estero ai cittadini residenti in Valle, la Commissione dei 18 ha ritenuto preferibile non prevedere tale facoltà nello Statuto, rinviando a eventuale speciale delega con cui il Governo conferisca al Presidente della Regione tale facoltà.
Per quanto concerne l'istruzione pubblica il Presidente Avv. Caveri osserva che la delegazione valdostana aveva chiesto che le nomine degli insegnanti di ogni grado della Valle (art. 33) fossero subordinate alla conoscenza della lingua francese; aggiunge che l'Assemblea Costituente non ha approvato l'art. 40 del progetto definitivo (ex-articolo 33), in quanto ritenuto in contraddizione con gli articoli 2 e 3 che attribuiscono alla Regione la potestà di emanare norme di legge in materia di istruzione. Con la soppressione avvenuta dell'articolo 40 del progetto definitivo della Commissione parlamentare, non è, pertanto, stata soppressa la competenza amministrativa (servizi) della Regione in materia scolastica, essendo tale competenza prevista dal combinato disposto degli articoli 4-2-lettera r) e 3-lettera g) dello Statuto.
Il Presidente Avv. Caveri tralasciando altre proposte varie di carattere tecnico fatte dalla delegazione, comunica che la delegazione ha fatto in particolare modo presente alla Commissione dei 18 i gravi inconvenienti derivanti dalla mancanza in Valle d'Aosta di un organo competente nelle materie amministrative e contabili non di contenzioso giurisdizionale, già di spettanza dell'ex-G.P.A. e dell'ex-Consiglio di Prefettura, ad esempio, nel contenzioso tributario, per cui, da mesi, giacciono molti ricorsi inevasi; fa presente che la Presidenza, per supplire a questa lacuna, aveva trasmesso, a suo tempo, all'Ufficio legislativo e che la delegazione valdostana ha chiesto alla Commissione dei 18 di inserire nel progetto di Statuto un articolo del tenore seguente: "Sono devolute alla Giunta regionale le attribuzioni e funzioni varie di carattere amministrativa, anche in materia di gravami e di giudizi amministrativi di carattere non giurisdizionale nonché in materia di contenzioso tributario e di responsabilità contabili degli amministratori e impiegati degli enti pubblici locali.
Per l'esercizio delle attribuzioni spettantile in materia di contenzioso tributario, la Giunta regionale è integrata con elementi particolarmente competenti in materia tributaria, da scegliersi in numero e secondo modalità da stabilirsi dal Consiglio regionale".
Il Presidente Avv. Caveri lamenta il fatto che tale proposta ed altre proposte di aggiunte e di modifiche varie inoltrate dalla delegazione valdostana e consigliate dalle necessità dei servizi e dall'esperienza pratica acquisita in due anni di amministrazione autonoma della Valle non siano state accolte dalla Commissione parlamentare dei 18 e non siano, pertanto, state inserite nel progetto di Statuto della Commissione stessa.
Il Presidente Avv. Caveri comunica che il giorno 16 gennaio la delegazione, presente l'On. Bordon, aveva esaminato le varie proposte e controproposte fatte dall'una e dall'altra parte sulla questione finanziaria in sede di trattative. La delegazione aveva, inoltre, esaminato brevemente la questione della zona franca e, non essendosi rilevata una opposizione da parte della Commissione parlamentare, si era concordato di stabilire nel progetto di Statuto un articolo che sanzionasse il principio del riconoscimento della zona franca mediante la dichiarazione che il territorio della Valle d'Aosta era posto fuori della linea doganale e costituiva zona franca, secondo modalità di attuazione da concordarsi con la Regione e da stabilirsi con leggi dello Stato. Fa presente che è in corso di emanazione un decreto legislativo per la prima provvisoria attuazione di una limitata zona franca, come esperimento temporaneo secondo il sistema dei contingentamenti annui, in attesa dei provvedimenti definitivi di attuazione della zona franca. Riferisce che la delegazione ha avuto anche un colloquio in merito al traforo del Gran San Bernardo con l'On. Gasparotto il quale ha esposto il suo punto di vista in proposito.
La delegazione valdostana ha insistito particolarmente con l'On. Bordon sulla necessità di essere sentita dalla Commissione parlamentare allo scopo di discutere sulle questioni delle finanze, del demanio e delle acque. L'ing. Fresia comunicò all'On. Bordon il testo dell'articolo del progetto del Ministero delle Finanze (Consigliere Carbone) relativo al demanio regionale, articolo in base al quale i beni demaniali di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile esistenti nella Regione avrebbero dovuto essere attribuiti al demanio regionale. L'Ing. Fresia fece presente che in base a tale articolo le acque pubbliche della Regione avrebbero dovuto essere trasferite al demanio regionale: in tale occasione l'On. Bordon si oppose dichiarando che ciò era "inammissibile".
(Si dà atto che l'On. Bordon interrompe la relazione del Presidente dichiarando "inesatto" quanto dallo stesso riferito circa il testo dell'articolo del progetto Carbone).
Il Presidente Avv. Caveri comunica che il sabato, 17 gennaio, arrivarono a Roma l'Assessore alla Pubblica Istruzione Avv. Ernesto Page ed il Dr. Attilio Brero Segretario Generale dell'Amministrazione della Valle, con i quali si è riesaminata la parte di progetto di Statuto già elaborata dalla Commissione parlamentare e il titolo relativo alla lingua e alle scuole. Fu compilato un memoriale per la Commissione. La delegazione si recò la sera a Montecitorio e consegnò la copia della lettera (memoriale) inviata al Presidente della Commissione On.le Perassi (vedi allegato n. ). L'indomani, domenica 18 gennaio, la delegazione fissò un appuntamento con l'On.le Bordon e l'On.le Uberti e chiese insistentemente di essere ancora ricevuta dalla Commissione parlamentare, ma l'On.le Bordon rispose che ciò era impossibile. Il giorno successivo, lunedì 19 gennaio, la delegazione apprese che la sera del giorno precedente la Commissione parlamentare aveva redatto il testo degli articoli relativi alla questione delle acque e del demanio. Data la divergenza di vedute tra la delegazione valdostana e l'On.le Bordon circa il passaggio al demanio regionale delle acque pubbliche ad uso idroelettrici è stata inviata all'On.le Bordon una lettera, con la quale si insisteva per il riconoscimento dei diritti della Valle in materia di acque; il Presidente Avv. Caveri legge tale lettera che è del seguente tenore:
"VALLE D'AOSTA
Roma, 21 gennaio 1948
Caro Bordon,
ti preghiamo vivamente di comunicarci, con cortese urgenza, gli articoli formulati dalla Commissione dei diciotto relativi alla questione delle acque.
E' nostra intenzione di comunicare, a nostra volta, alla Commissione predetta le nostre osservazioni su tali articoli, come già abbiamo fatto per la prima parte del progetto di Statuto.
Anche e soprattutto per quanto concerne la questione delle acque, noi intendiamo essere fedeli al mandato che ci è stato affidato, all'unanimità, dal Consiglio della Valle.
Sarebbe assurdo ed ingiusto che lo Stato riconoscesse alle Regioni Sicilia e Sardegna la proprietà delle acque e la negasse, invece, alla Valle d'Aosta, che, sola, ha dei titoli storico-giuridici al riguardo.
Non ti nascondiamo le gravissime conseguenze politiche in Valle d'Aosta di un rifiuto, da parte della Costituente, di riconoscere i nostri fondati diritti in materia di acque.
Ti saremo, pertanto, grati se ci farai conoscere gli articoli elaborati dalla Commissione in tale materia, articoli che avremmo desiderato di conoscere fin dal 18 corrente cioè dalla data della loro formulazione.
Lo stesso Ministero delle Finanze ci ha trasmesso un progetto di titolo sul demanio regionale in cui si prevede che tutti i beni di proprietà dello Stato di cui all'articolo 822 del Codice Civile esistenti nella Valle (e quindi anche le acque) sono assegnati al demanio regionale.
Tale fatto deve essere sottolineato ai membri della Commissione come un giusto riconoscimento, in materia di acque, dei diritti della Valle nonché della tesi sempre sostenuta dal Consiglio regionale.
In via di strettissimo subordine, si dovrà ottenere, quanto meno, che le concessioni di acque, scadute o da scadere per decorrenza dei termini e quelle decadute per mancata attuazione di impianti, siano assegnate alla Regione.
In attesa, ti salutiamo cordialmente, ringraziandoti per il tuo interessamento.
F.ti: S. Caveri, L. Fresia, E. Page. (Allegato n. sei)"
Il Presidente Avv. Caveri comunica che la delegazione attendeva di ricevere, dall'On.le Bordon, il testo degli articoli sulle acque elaborati dalla Commissione, senonchè, nel frattempo, apprendeva che l'On.le Bordon si era allontanato da Roma. Pertanto ci si dovette rivolgere ad altro deputato membro della Commissione parlamentare al quale si consegnava copia della lettera (memoriale) e della gentilezza di questo Deputato si potè avere la bozza di progetto degli articoli in materia di acque; in tali articoli non si teneva conto delle rivendicazioni della Valle in materia di acque. Infatti non vi era nulla di più di quanto già previsto nel decreto legislativo n. 546 del 7/9/1945, ad eccezione della seguente disposizione di cui l'Avv. Caveri dà lettura al Consiglio: "Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque (quelle già date in concessione prima del 7/9/1945) la Regione, A PARITA' DI CONDIZIONI, è preferita per la nuova concessione".
Il Presidente Avv. Caveri rileva che tale disposizione non aveva alcuna sostanziale importanza pratica e riferisce che, avuta conoscenza del testo dei suddetti articoli, la delegazione, vivamente preoccupata del fatto che in essi non si teneva alcun conto delle rivendicazioni della Valle d'Aosta in materia di acque, insistette per essere ancora ricevuta dalla Commissione parlamentare per discutere in materia di demanio regionale, di acque pubbliche e di finanze.
Il giorno 23 gennaio, rientrato a Roma l'On.le Bordon, la delegazione era ricevuta da alcuni membri della Commissione parlamentare: erano presenti l'On.le Lussu, l'On.le Bordon, il Presidente Avv. Caveri, l'Assessore Ing. Fresia, il Dr. Paolo Alfonso Farinet, l'Assessore Avv. Page, nonché il Dr. Attilio Brero ed il Rag. Felice Balduzzi, i quali, ultimi erano stati chiamati a Roma, per coadiuvare la delegazione nelle questioni amministrative e finanziarie.
Prendeva la parola, per primo, l'On.le Bordon il quale ringraziava l'On.le Lussu per l'aiuto dato alla causa valdostana in ordine alla approvazione degli articoli del progetto di Statuto della Valle d'Aosta. L'On.le Bordon, dopo aver fatto talune premesse circa la questione delle acque pubbliche della Valle d'Aosta, comunicava che la Commissione parlamentare aveva aderito alla sua proposta di attribuire al demanio della Regione Valdostana le acque di irrigazione e potabili; riferiva che, per quanto riguarda le acque per uso idroelettrico, la Commissione avrebbe conferito la concessione gratuita alla Regione per anni novantanove per tutte le acque non ancora concesse alla data del 7 settembre 1945, come già previsto dal D.L. 7 settembre 1945, come già previsto dal D.L. 7 settembre 1945, n. 546. L'On..le Bordon comunicava, inoltre, che era pure prevista la concessione, a favore della Valle, di una quota dei canoni delle acque già concesse. L'On.le Bordon dichiarava in tale occasione di non ritenere accettabili le richieste avanzate dalla delegazione valdostana per la attribuzione al demanio regionale (o quanto meno, in via subordinata, per l'attribuzione in uso o concessione gratuita perpetua alla Regione) di tutte le acque pubbliche della Valle d'Aosta, comprese quelle sfruttabili per usi idroelettrici. L'On.le Bordon faceva, inoltre, presente la necessità di non avanzare richieste assurde ed inaccettabili in materia di acque, in relazione alle difficoltà varie che già si frappongono in sede di Commissione parlamentare e a quelle previste in sede di Assemblea Costituente. L'On.le Bordon, in ordine all'approvazione dello Statuto della Valle d'Aosta, sostenne la tesi che le acque pubbliche ad uso di sfruttamento idroelettrico interessano l'economia nazionale e non possano e non debbano essere attribuite al demanio della Regione.
(Si dà atto che l'On.le Bordon dichiara che ciò non è esatto).
Il Presidente Avv. Caveri, precisa che l'On.le Bordon fece, inoltre, rilevare che in confronto alle disposizioni in materia di acque risultanti dal D.L. 7 settembre 1945, n. 546, la attribuzione al demanio regionale delle acque per usi irrigui e potabili costituiva già un sensibile miglioramento e una importante concessione rispetto alle disposizioni del decreto succitato.
Il Presidente Avv. Caveri riferisce che, dopo l'On.le Bordon, prese la parola l'On.le Lussu il quale elogiò l'On.le Bordon per il lavoro svolto e per il "suo cristallino comportamento".
Per quanto riguarda la questione delle acque l'On.le Lussu confermò che la Commissione aveva stabilito di accettare la proposta dell'On.le Bordon tendente ad attribuire al demanio regionale le acque ad uso irriguo e potabile. Il Presidente Avv. Caveri comunica di avere, in tale occasione fatto presente ai membri della Commissione che la Valle d'Aosta rivendicava non solo le acque di irrigazione, ma tutte le acque pubbliche, anche quelle sfruttabili ad usi idroelettrici e industriali; precisa di aver riferito in merito ai precedenti storico-giuridici della questione delle acque pubbliche della Valle d'Aosta, e di aver fatto presente che la Valle d'Aosta è l'unica Regione che possa vantare titoli giuridici giustificanti le richieste di attribuzione delle acque al demanio regionale. Precisa ancora di aver fatto presente che la questione delle acque era molto sentita e seguita con vivo interesse dalla popolazione valdostana e di aver illustrato, in particolare, i precedenti relativi alla causa intentata dai Comuni della Valle contro lo Stato in seguito all'avvenuta demanializzazione e all'esproprio delle acque senza indennizzo a danno dei Comuni che le avevano, a suo tempo, riscattate. L'On.le Uberti interveniva all'adunanza della Commissione. Il Presidente Avv. Caveri dichiara di essere stato, in quell'occasione, più volte interrotto dal Deputato On.le Bordon, il quale, in presenza dei parlamentari, dichiarava che gli atti di affrancamento non contemplavano tutte le acque, ma solo le acque di irrigazione e che i Comuni della Valle non avevano mai rivendicato né le acque della Dora né le acque ad usi idroelettrici.
Si dà atto che l'On.le Bordon interrompe l'Avv. Caveri rilevando che quanto riferito non corrisponde a verità.
Il Presidente Avv. Caveri fa osservare all'On.le Bordon che erano presenti alla riunione gli altri membri della delegazione valdostana, i quali possono confermare che quanto riferito corrisponde a verità.
L'On.le Bordon ribadisce che quanto riferito dall'Avv. Caveri non corrisponde al vero. Su richiesta dell'Avv. Caveri, l'Ing. Fresia e l'Avv. Page confermano le dichiarazioni del Presidente Avv. Caveri. L'Assessore Avv. Page, appoggiando le dichiarazioni del Presidente Avv. Caveri, dichiara che parlerà e risponderà in merito all'On.le Bordon. Il Presidente Avv. Caveri comunica di aver replicato alle interruzioni dell'On.le Bordon e di avere fatto presente che in base al decreto n. 546 del 7 settembre 1945, sono state date in concessione alla Valle anche le acque della Dora Baltea nei tratti in cui non risultino già date in concessione prima del 7 settembre 1945; comunica di avere, inoltre, fatto presente che un articolo del progetto approvato dai rappresentanti del Ministero delle Finanze attribuiva al demanio della Valle d'Aosta i beni demaniali statali di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile e, pertanto, anche tutte le acque pubbliche esistenti nella Regione. Il Presidente Avv. Caveri comunica che, a sua volta, il Dr. Paolo Alfonso Farinet precisò ai componenti la Commissione all'adunanza del 23 gennaio u.sc. che negli atti di affrancamento non si parlava solo delle acque di irrigazione, bensì anche delle acque che potevano servire per gli usi dell'industria e dell'artigianato. Precisa che, vista l'assoluta impossibilità di far accogliere dai membri della Commissione parlamentare le rivendicazioni e le richieste della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche, la delegazione valdostana, - facendo ogni riserva in merito - propose di aggiungere al progetto di titolo sul demanio e sulle acque elaborato dalla Commissione alcuni articoli di una proposta subordinata, che non furono, però, integralmente inseriti nel progetto di Statuto, articoli riguardanti, fra l'altro: l'attribuzione in concessione alla Valle, alla scadenza delle concessioni, delle acque già concesse prima del 7 settembre 1945; il passaggio a favore della Regione delle concessioni di acque che alla data del 7 settembre 1945 non avessero avuto attuazione e delle concessioni decadute; la concessione alla Valle dell'importo totale di tutti i canoni di concessione di acque pubbliche esistenti nella Valle (vedi allegato n. 7).
Il Presidente Avv. Caveri riprendendo la sua relazione, comunica di avere sollecitato l'interessamento di una personalità del partito repubblicano affinché prestasse il suo aiuto alla causa della Valle nella questione delle acque. Riferisce, quindi, per sommi capi, sulla questione delle finanze, in merito alla quale rileva che riferirà, in seguito, più dettagliatamente l'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia. Comunica che il primo progetto elaborato dai rappresentanti del Ministero delle Finanze (consigliere Carbone) assegnava alla Regione una quota di imposte per un ammontare annuo di Lire 68.000.000 (sessantotto milioni) (vedi allegato n. 4 e 9). Altra proposta veniva successivamente fatta dal Consigliere Carbone, pure questa insufficiente e non accettabile (vedi allegato n. 5 e 9); L'On.le Uberti proponeva l'assegnazione alla Regione di una quota di imposte perun ammontare annuo di Lire 246.000.000 (duecentoquarantasei milioni) (vedi allegato n. 9); successivamente il Deputato On.le Bordon presentava altra proposta per un ammontare annuo di Lire 384.500.000 (trecentottantaquattromilionicinquecentomila) (vedi allegato n. 9).
La delegazione valdostana non ritenne di poter aderire alle varie proposte di cui sopra, perché il gettito di imposte e di entrate che si intendeva assegnare alla Regione era da considerarsi del tutto insufficiente in relazione alle ingenti spese annue accertate per la gestione dei numerosi servizi devoluti all'Amministrazione della Valle.
La delegazione valdostana presentava a sua volta una proposta e progetto per gettito annuo di Lire 720.000.000 (settecentoventimilioni) (vedi allegato n. 9) basata sul principio del riparto con quota dell'80% alla Regione di tutte le entrate erariali ordinarie e straordinarie inerenti alla Regione, anche se riscosse fuori della Valle nonché sull'assegnazione alla Regione dei canoni su tutte le concessioni di acque; oltre a contributi speciali dello Stato per provvedere a lavori pubblici straordinari e all'eventuale contributo statale straordinario integrativo. Tale proposta non veniva accettata, per cui seguiva altra riunione il mattino del ventisette gennaio u.sc. a Montecitorio, alla quale partecipavano l'On.le Lussu, l'On.le Bordon, l'On.le Uberti ed i rappresentanti della Valle. In una precedente riunione pomeridiana (ventisei gennaio) la delegazione valdostana esaminò a fondo la questione con l'On.le Bordon, il quale condivise infine le preoccupazioni dei membri della delegazione valdostana circa la grave responsabilità di accettare una ripartizione in materia finanziaria che già in partenza si riteneva insufficiente, (nel 1947 si erano spese Lire 150.000.000 (centocinquantamilioni) solo per le scuole e la istruzione pubblica) e concordò con la delegazione che era preferibile il sistema previsto dall'art. 14 del decreto Legislativi Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, anziché sistemi basati su quote di un determinato numero di imposte erariali riscosse in Valle in base ad ammontari complessivi annui troppo inferiori alle necessità di bilancio ed alle spese dei servizi della Regione. La delegazione valdostana era in possesso dei dati finanziari relativi alle spese dei vari servizi dell'Amministrazione della Valle e non poteva accettare le proposte finanziarie, assolutamente insufficienti, che le erano state sottoposte, in relazione alla responsabilità che avrebbe assunto per il futuro verso la Valle d'Aosta.
In tale occasione l'On.le Bordon contestava nuovamente, alla presenza dei parlamentari, le cifre di spese del bilancio della Valle sposto dall'Ing. Fresia, dichiarando che occorreva ridurle e limitarle alle spese ordinarie annuali. La delegazione valdostana, vista l'impossibilità di fare approvare dai membri della Commissione parlamentare il proprio progetto basato su un sistema di riparto con quota fissa percentuale di tutte le entrate erariali inerenti alla Regione, anche se riscosse fuori di essa, e sull'eventuale contributo integrativo dello Stato per determinati lavori o servizi, ha concordato infine, verso mezzogiorno del ventisette gennaio u. sc. con l'On.le Bordon e con gli altri membri della Commissione parlamentare uno schema di titolo sulle finanze regionali con articoli vari in base ai quali si poteva assicurare, almeno per alcuni anni il pareggio del bilancio ordinario della Regione (vedi allegati nr. otto e n. nove). Senonchè nel pomeriggio dello stesso giorno la delegazione valdostana veniva a conoscenza che la Commissione parlamentare non aveva più preso in considerazione la proposta e gli articoli concordati ed accettati dalla delegazione valdostana nella seduta del mattino ed aveva, invece, adottato una breve formula generica analoga a quella dell'art. 14 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 545; venivano, purtroppo, non inseriti nel progetto di Statuto articoli vari e importanti in materia di demanio e finanze regionali. Il Presidente Avv. Caveri comunica di non avere avuto chiarimenti in merito a tale improvvisa decisione della Commissione parlamentare e di non aver avuto tempestivamente in visione la bozza definitiva del progetto di Statuto. Infatti solo alla vigilia della discussione dello Statuto all'Assemblea Costituente la delegazione valdostana ebbe in visione, per gentile interessamento di un deputato repubblicano, copia della bozza del progetto definitivo di Statuto elaborato dalla Commissione parlamentare, bozza in base alla quale la delegazione valdostana ha ancora potuto affrettatamente inoltrare alcune proposte e richieste di emendamenti da presentarsi in sede ai Assemblea Costituente.
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Si dà atto che a questo punto della relazione (ore dieci e trenta minuti) intervengono alla adunanza i Consiglieri della Valle Signor Chabloz Giovanni, Geom. Luigi Vesan e Signor Leone Dujany.
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Il Presidente Avv. Caveri informa il Consiglio che la popolazione valdostana deve essere molto grata all'On.le Terracini, Presidente dell'Assemblea Costituente, per il valido appoggio dato in sede di discussione del progetto di Statuto della Regione Valle d'Aosta. Comunica di aver inviato un telegramma di ringraziamento all'On.le Terracini il quale ha risposto con telegramma di cui darà lettura in seguito. Il Presidente Avv. Caveri, riassumendo l'esposizione sulla attività della delegazione valdostana, fa presenti le difficoltà di vario genere in cui si è trovata la delegazione stessa, anche per il fatto che i componenti della Commissione parlamentare erano venuti a trovarsi in una situazione di disagio e di nervosismo determinata dalla ristrettezza del tempo a loro disposizione per la elaborazione degli Statuti regionali, in relazione anche alla necessità di partecipare alle discussioni in corso all'Assemblea Costituente sui vari articoli della legge per le elezioni del Senato.
Rileva che la Commissione dei diciotto ha iniziato l'esame degli Statuti regionali il giorno dieci gennaio (sabato) ed ha dovuto tenere le sue riunioni di giorno e di notte, svolgendo il suo compito affrettatamente e in difficoltà di vario genere. Rileva che tale ristrettezza di tempo per la Commissione e per l'Assemblea Costituente se da un lato ha potuto costituire un vantaggio, dall'altro lato ha costituito uno svantaggio specie ai fini della auspicabile più ponderata e migliore elaborazione degli Statuti.
Il Presidente Avv. Caveri comunica che prima della discussione degli Statuti Regionali alla Costituente, si è tenuta, nell'Ufficio dell'On.le Terracini, una riunione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari; in tale riunione furono fissati i principi che dovevano ispirare la discussione degli Statuti all'Assemblea Costituente e fu riconosciuto che i quattro Statuti speciali non avevano tutti carattere uguale e che per quanto riguarda gli Statuti della Sicilia e della Valle d'Aosta trattatavasi di diritti politicamente già acquisiti per cui il compito dei deputati e dell'Assemblea Costituente avrebbe dovuto limitarsi al controllo della legittimità delle norme statutarie dal punto di vista costituzionale. Tali principi favorevoli non furono però rispettati, in quanto parecchi articoli del progetto elaborato dalla Commissione parlamentare sono stati sostanzialmente modificati, e ciò in contrasto anche con le norme ed i principi di carattere generale precisati nella breve relazione governativa di premessa agli Statuti speciali, norme e principi dei quali il Presidente Avv. Caveri dà lettura al Consiglio. Il Presidente avv. Caveri dichiara che l'Assemblea è stata presieduta con impareggiabile abilità dall'On.le Terracini, il quale, ha dato il suo valido aiuto alla Valle particolarmente nelle questioni linguistica e scolastica. Comunica che l'On.le Terracini al telegramma di ringraziamento inviatogli ha risposto con un telegramma nel quale si afferma che lo Statuto approvato dalla Costituente costituisce "un raggiungimento non completo delle antiche giuste aspirazioni della Valle d'Aosta".
Il Presidente Avv. Caveri procede, quindi, all'esame dei vari articoli del progetto definitivo di Statuto elaborato dalla Commissione parlamentare (vedi allegato 11) e alle modificazioni che risultano approvate dall'Assemblea Costituente al progetto spesso in base al rendiconto sommario della riunione dell'Assemblea del 30 gennaio 1947. Comunica che l'On.le Lussu ha difeso con particolare entusiasmo gli interessi ed i diritti della Valle d'Aosta, invitando, dopo esauriente premessa e relazione sul progetto all'Assemblea, - l'On.le De Gasperi a moderare la "foga costituzionale" dell'On.le Mortati, il quale aveva presentato ben tredici emendamenti; l'On.le De Gasperi rispondeva assicurando che il governo non aveva obiezioni di natura politica da sollevare in merito al progetto di Statuto presentato dalla Commissione parlamentare dei diciotto. Furono presentati alcuni emendamenti sulla questione delle denominazioni dei Comuni l'On.le De Gasperi ha rilevato che nle Trentino perle scuole e per le denominazioni di comuni vige il bilinguismo e, ritenendo che così fosse anche in Valle d'Aosta, ha accennato all'opportunità di stabilire per le denominazioni dei Comuni il principio del "bilinguismo obbligatorio" anche per la Valle d'Aosta. Aggiunge però che l'On.le De Gasperi desistette dalla proposta di emendamento in seguito ai chiarimenti datigli da alcuni deputati in merito alla situazione linguistica particolare della Valle d'Aosta.
Il Presidente Avv. Caveri riferisce quindi che l'art. 1 del progetto elaborato dalla Commissione dei diciotto, articolo che in un primo tempo era stato approvato integralmente e di cui dà lettura, è stato, in seguito, modificato nel senso che fu soppresso il comma 2° (secondo) nel quale si stabiliva che: "il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni indicati nell'elenco allegato al presente Statuto". In seguito alla soppressione di tale comma l'elenco dei Comuni della Valle non viene inserito nello Statuto e nella Costituzione dello Stato; precisa che ciò non comporta alcun pregiudizio per le denominazioni dei Comuni della Valle in quanto, in materia di toponomastica locale, il Consiglio della Valle ha competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 2 (lettera v) dello Statuto che è stato approvato integralmente. Il Presidente Avv. Caveri precisa che all'Assemblea Costituente l'On.le Bordon ha efficacemente difeso la toponomastica francese dei nostri Comuni, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto.
LA REGIONE HA POTESTA' DI LEGIFERARE IN VIA ESCLUSIVA nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) circoscrizioni comunali;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà colturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci, e dei portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi.
Ai sensi dell'art. 3 LA REGIONE HA POTESTA' DI EMANARE NORME LEGISLATIVE DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE delle leggi della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie (è stata abolita la materia "previdenza e assistenza sociale"):
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunale;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazione sociale;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene e sanità; assistenza ospedaliera e profilattica;
m) antichità e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.
In seguito all'approvazione degli articoli 2 e 3 il Consiglio della Valle non è più un semplice organo amministrativo ma un vero e proprio piccolo parlamento che ha il potere di emanare proprie leggi. Il Presidente Avv. Caveri illustra brevemente i vari successivi articoli del progetto definitivo di Statuto elaborato dalla Commissione parlamentare dando ragguagli circa le modifiche e gli emendamenti, apportati dalla Costituente.
Comunica che è stato integralmente approvato l'ART. 4 in base al quale è attribuita alla Regione COMPETENZA AMMINISTRATIVA (SERVIZI) nelle materie in cui ha potestà legislativa ai sensi degli articoli 1 e 2, salve le attribuzioni ai Comuni. Per quanto riguarda la competenza amministrativa della Regione in materia scolastica e di istruzione, in rapporto all'insegnamento della lingua francese ed al bilinguismo, il Presidente Avv. Caveri fa presente che sono circolate voci infondate, in seguito alla soppressione dell'art. 40 del progetto; sottolinea, al riguardo, la grande importanza dei diritti della lingua francese per la Valle d'Aosta. Al riguardo conferma che la soppressione dell'articolo 40 del progetto non avrà alcuna conseguenza, in relazione al combinato disposto degli articoli 2 lettera r), 3 lettera g) e 4 per quanto concerne la competenza amministrativa della Regione in materia di istruzione tecnico-professionale e di istruzione materna, elementare e media.
Comunica che gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del progetto elaborato dalla Commissione sono stati approvati senza emendamenti dalla Costituente.
A proposito dell'Art. 5 (DEMANIO DELLA REGIONE) il Presidente Avv. Caveri osserva che il principio ivi sancito della demanialità delle acque potabili è un mostro giuridico che gli ricorda i mostri antidiluviani che ogni tanto si dice appaiano nei laghi scozzesi. Precisa che la delegazione valdostana aveva reiteratamente insistito presso i membri della Commissione parlamentare affinchè nell'articolo 5 fossero previsti e inclusi anche i beni immobili già appartenenti alla ex g.i.l, e osserva che, dai membri della Commissione gli fu proposto che tali immobili erano già compresi nel demanio dello Stato e dovevano ritenersi compresi nei beni del demanio regionale; si vedrà in sede di pratica applicazione dell'articolo se tali beni saranno trasferiti alla Regione.
Per quanto concerne la CONCESSIONE DELLE ACQUE ALLA REGIONE (articolo 7) i primi due commi di tale articolo riportano quanto già stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 546; nella riunione del 23 gennaio 1947 la Delegazione valdostana, di intesa con il deputato On.le Bordon, aveva chiesto ed ottenuto in sede di Commissione parlamentare di aggiungere la seguente disposizione: "Alla cessazione (scadenza) dell'uso o della concessione di tali acque la Regione subentra nella concessione"; la Commissione dei diciotto ha voluto limitare tale emendamento aggiungendovi la limitazione: "salvo che lo Stato non intenda farne oggetto di un piano di interesse nazionale".
(L'On.le Bordon, interrompendo la relazione del Presidente Avv. Caveri, rileva che il testo concordato il 23 gennaio presso la Commissione non era ancora "definitivo").
Il Presidente Avv. Caveri comunica che, sempre nella riunione del 23 gennaio, la Delegazione valdostana aveva ottenuto che (all'art. 8) fosse aggiunta la disposizione seguente: "Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passando alla Regione". Purtroppo, su richiesta del deputato Dossetti, la riserva o limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 ("Salvo che lo Stato non intenda farne oggetto di un piano di interesse nazionale") è stata estesa e trasferita al primo comma, cioè a limitazione delle concessioni gratuite di acque per 99 (novantanove) anni, avendo l'Assemblea Costituente approvato l'emendamento Dossetti. L'articolo 8 è stato approvato dalla Costituente dopo una discussione alla quale hanno partecipato l'On.le Bordon (il quale ha proposto la soppressione dell'ultimo comma di tale articolo), l'On.le Lussu (il quale ha insistito per il mantenimento del comma) nonché l'On.le Einaudi (il quale si è opposto alla soppressione ed ha affermato che la legge Bonomi "è una delle leggi italiane più perfette").
Gli articoli 9 e 10 sono stati approvati dalla Costituente dopo una breve discussione, alla quale ha partecipato l'On.le Bordon.
L'articolo 11 per il quale si era ottenuto un miglioramento nell'adunanza del 23 gennaio 1948, modifica in parte il Decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 546, ed è stato approvato purtroppo con l'emendamento proposto dal deputato Dominedò che modificò l'ultimo comma, sostituito con una disposizione simile a quella dell'ultimo comma dell'articolo 8.
Per quanto concerne la QUESTIONE DELLE FINANZE (ARTICOLI 12 e 13) il Presidente Avv. Caveri rileva che già il giorno precedente in sede di discussione e di approvazione dello Statuto della Sardegna l'On.le Einaudi era intervenuto in materia di finanze; così pure intervenne in sede di discussione della questione delle finanze della Valle d'Aosta, e propose due emendamenti agli articoli 12 e 13, emendamenti che furono votati dall'Assemblea Costituente.
Rileva che la Delegazione valdostana aveva convenuto con l'On.le Bordon sull'opportunità di mantenere il sistema della ripartizione delle entrate erariali e dell'integrazione di cui all'articolo 14 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 545, qualora il gettito annuo di entrate proposto dalla Commissione parlamentare a titolo di riparto non fosse sufficiente a coprire le spese dei servizi regionali e in tale senso era stato concordato con la Commissione parlamentare in via subordinata per il caso in cui non fosse approvata l'ultima proposta di riparto delle entrate erariali concordata il 27 gennaio 1948 (vedi allegato n. otto).
In materia finanziaria la Commissione parlamentare non aveva approvato la proposta ultima (subordinata) della Delegazione valdostana (vedi allegato n. otto) e aveva - in via provvisoria- adottato un sistema di riparto di entrato secondo la formula dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545. Senonchè, in seguito all'approvazione, da parte dell'Assemblea Costituente, dei due emendamenti proposti dall'On.le Einaudi agli articoli 12 e 13 del progetto, la Valle non ha autonomia finanziaria. Il Presidente Avv. Caveri si augura, che, avvalendosi dell'articolo 53 (disposizioni finali e transitorie dello Statuto) il nuovo Consiglio della Valle possa fare modificare in senso più favorevole le disposizioni statutarie relative all'ordinamento finanziario della Regione, in quanto, egli aggiunge, "in materia di finanze abbiamo subito una condanna con la sospensione condizionale di due anni, poiché L'ART. 53 PREVEDE CHE ENTRO DUE ANNI DOVRA' ESSERE STABILITO IL SISTEMA FINANZIARIO DELLA VALLE.
Il Presidente Avv. Caveri riferisce che mentre ci furono discussioni "bizantine" su certi articoli di minima importanza l'Assemblea Costituente ha approvato senza discussioni il principio della ZONA FRANCA, totale e permanente concessa (articolo 14) senza limiti di tempo e avente la garanzia statutaria e costituzionale.
Per quanto concerne gli ORGANI DELLA REGIONE, gli articoli dal 15 al 36 compreso sono stati approvati senza emendamenti. La figura del Presidente è stata sdoppiata: lo Statuto prevede la nomina di un Presidente della Giunta Regionale e di un Presidente del Consiglio. Il Presidente della Giunta è il capo dell'Amministrazione Regionale, rappresenta la Regione e promulga le leggi ed i regolamenti regionali. Il Presidente del Consiglio, invece, dirige i lavori alle sedute del Consiglio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio della Valle. Il Presidente Avv. Caveri rileva l'opportunità di una tale distinzione di funzioni. Il Consiglio della Valle sarà composto di 35 Consiglieri e sarà eletto per quattro anni. Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente della Giunta propone al Consiglio i nominativi degli Assessori che egli intende proporre ai singoli rami dell'Amministrazione regionale. Il Consigliere Geom. Bionaz, interpella la Presidenza per sapere se all'ufficio di Assessore possano essere chiamati elementi estranei al Consiglio. Il Presidente Avv. Caveri precisa che la questione è stata oggetto di discussione nelle riunioni avute a Roma e che in un primo tempo era stata prevista espressamente la possibilità che gli Assessori potessero essere scelti anche tra elementi estranei al Consiglio, il che potrebbe essere consigliato in considerazione della particolare competenza di talune persone in determinati servizi e materie; successivamente si stabilì che gli Assessori dovessero essere scelti fra i Consiglieri della Regione e si soppresse la norma circa la possibilità di cui sopra. (Il Deputato On.le Bordon conferma quanto dichiarato dal Presidente).
L'Articolo 28 prevede l'INIZIATIVA POPOLARE per la presentazione di un DISEGNO DI LEGGE da parte e su richiesta di almeno tremila elettori.
L'articolo 30 prevede l'istituto del REFERENDUM POPOLARE, il quale si distingue dalla iniziativa popolare nel senso che questa prevede la presentazione di un disegno di legge, mentre il referendum popolare consiste nel fatto che un disegno di legge, adottato dal Consiglio della Valle può essere sottoposto a referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri o da almeno quattromila elettori. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilancio.
Il Presidente Avv. Caveri rileva che la Commissione dei diciotto non ha accolto la richiesta di riduzione del numero di elettori prescritto per l'iniziativa popolare ed ha accolto solo parzialmente l'analoga richiesta di riduzione per il referendum popolare.
Per quanto concerne l'uso della LINGUA FRANCESE E L'ORDINAMENTO SCOLASTICO (articoli 37, 38 e 39), il Presidente Avv. Caveri ricorda che il decreto legislativo del 7 settembre 1945 n. 545 (articolo 17) "consentiva" l'USO DELLA LINGUA FRANCESE e che nel progetto di Statuto elaborato dal Consiglio della Valle era stato proposto che "la lingua francese avesse dignità di lingua ufficiale al pari della lingua italiana". Il primo comma dell'articolo 37 del progetto di Statuto elaborato dalla Commissione parlamentare dei diciotto stabiliva invece che "nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana": su questo primo comma si è accesa una animata discussione fra alcuni deputati dell'Assemblea Costituente. Il Presidente Avv. Caveri rileva che il Deputato Rodi, difensore della lingua italiana, propose il seguente emendamento: "nella Valle d'Aosta ha corso la lingua francese, dimostrando così di non conoscere la lingua italiana (una lingua non ha corso, ha corso una moneta); successivamente a causa della ilarità suscitata nell'Assemblea modificava l'emendamento nella seguente dizione: "Nella Valle d'Aosta ha libero uso la lingua francese". Tale dizione era meno corretta ancora della prima. Interveniva l'On.le Lussu a difesa dei diritti linguistici della Regione Valle d'Aosta, sottolineando il lato politico della questione. Prendeva, in seguito, la parola l'On.le Chatrian, il quale, in una esposizione chiara ed efficace, rilevava che la lingua francese costituisce per i valdostani un patrimonio plurisecolare.
Successivamente prendeva la parola l'On.le Micheli, il quale ricordava che già nell'anno 1914 era insorto a difesa dell'uso della lingua francese nella Valle d'Aosta ed aveva fatto riferimento allo Statuto Albertino il quale consentiva ai deputati valdostani di parlare francese in parlamento. Si opponeva nuovamente l'On.le Rodi, appoggiato dall'On.le Condorelli; l'on.le Bordon rivendicava calorosamente la parificazione della lingua francese a quella italiana. Il Presidente Avv. Caveri precisa che, ultimata la discussione, il Presidente dell'Assemblea On.le Terracini poneva ai voti l'emendamento Rodi che veniva respinto e così pure dicasi dell'emendamento proposto dall'On.le Condorelli. Veniva, invece, approvato il testo del primo comma dell'art. 37 dalla Commissione parlamentare. Il secondo e terzo comma dell'art. 37 venivano pure approvati nella formulazione proposta dalla Commissione parlamentare. L'art. 38 che, nel testo elaborato dalla Commissione parlamentare corrispondeva sostanzialmente al primo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 545, è stato approvato con l'emendamento dell'On.le Bettiol, il quale aveva proposto che al primo comma, alle parole: "Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Regione" fossero sostituite le parole: "Nelle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione". Il primo comma dell'art. 39 secondo il quale: "L'INSEGNAMENTO DELLE VARIE MATERIE è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli OPPORTUNI ADATTAMENTI alle necessità locali", è approvato. Sorge, invece, viva discussione al secondo comma secondo il quale: "Tali adattamenti, nonché le materie da insegnarsi in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi da Commissioni Miste paritetiche composte di rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione e di rappresentanti del Consiglio della Valle". L'On.le Bettiol proponeva il seguente emendamento: "Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite le Commissioni Miste, composte di rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione e di rappresentanti del Consiglio della Valle". L'on.le Geuna, appoggiato dagli On.li Rapelli, Franceschini e Bertola, proponeva che in fine al secondo comma fossero aggiunte le parole seguenti: "e dei sindacati della scuola". L'on.le De Gasperi esprimeva il parere che si dovesse parlare solo di rappresentanze "del corpo insegnante" e non "dei sindacati", come proposto dall'On.le Geuna. Il secondo comma posto ai voti, dopo viva discussione, veniva approvato nel testo di emendamento proposto dall'On. Bettiol, con l'emendamento aggiuntivo "e di rappresentanti degli insegnanti", proposto dall'On. Geuna.
Il Presidente Avv. Caveri dà, quindi, lettura dell'art. 40 del progetto di Statuto elaborato dalla Commissione parlamentare secondo il tenore seguente: "La regione provvede all'istruzione materna, elementare, professionale e media ed all'educazione fisica della gioventù.
La Regione nomina il Sovrintendente agli studi e gli insegnanti ed il personale delle scuole da essa dipendenti.
Gli insegnanti devono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello Stato.
Gli insegnanti delle scuole elementari debbono essere nominati in seguito a concorso.
Quelli delle scuole medie debbono essere nominati fra i vincitori di un concorso statale. E' ammesso il passaggio degli insegnanti dai ruoli statali a quelli regionali e viceversa secondo le norme stabilite con legge della Repubblica.
Le nomine del personale di cui al presente articolo sono subordinate alla dimostrazione della conoscenza della lingua francese.
Lo stato giuridico ed economico, degli insegnanti, è regolato da norme conformi a quelle vigneti per gli insegnanti dei ruoli statali".
Riferisce che, in una riunione fra la delegazione valdostana ed i rappresentanti della Commissione parlamentare dei diciotto, l'Assessore Avv. Page aveva insistito ed ottenuto che venisse aggiunto l'ultimo comma del citato articolo affinché in nessun caso lo stato giuridico ed economico degli insegnanti della Valle potesse essere inferiore allo stato giuridico ed economico del corrispondente personale insegnante statale. In merito alle disposizioni dell'art. 40 sorgeva una animatissima discussione fra alcuni deputati dell'Assemblea e cioè fra i deputati Franceschini, Mortati, Uberti, Tonello, Rodi, Lussu e Bordon. Ultimata la discussione, era posta ai visti e approvata la proposta di soppressione dell'art. 40: il Presidente Avv. Caveri riferisce che l'On.le Terracini rilevava infine, in sede di discussione, all'Assemblea Costituente, che la soppressione dell'art. 40 del progetto non poteva arrecare pregiudizio alla competenza amministrativa della Regione in materia di servizi scolastici, in quanto, per il combinato disposto degli articoli 2 (lettera r), 3 (lettera g) e 4 dello Statuto, alla Regione è attribuita competenza amministrativa nei servizi scolastici e competenza legislativa in materia di istruzione tecnico-professionale e di istruzione materna, elementare e media. Il Presidente Avv. Caveri dichiara che l'On.le Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente, ha dimostrato chiaramente di essere favorevole ai diritti linguistici dei valdostani.
L'Avv. Caveri tralascia l'esame delle disposizioni relative all'ORDINAMENTO degli UFFICI DI CONCILIAZIONE (articoli 41 e 42) e di quelle relative agli ENTI MORALI (Articoli 43 e 44) e procede al confronto delle disposizioni regolanti i rapporti tra lo Stato e la Regione.
In merito all'art. 45 rileva che è stata apportata una modifica al primo comma dell'art. proposto dalla Commissione parlamentare, modifica che occorrerà in seguito esaminare e sulla quale richiama la particolare attenzione del Consiglio. Gli articoli 46, 47 e 48 erano approvati senza emendamenti.
L'art. 49 (circoscrizione unica elettorale) veniva approvato con la seguente aggiunta "e agli effetti delle elezioni del Senato".
L'articolo 50 veniva approvato senza discussioni. Il Presidente Avv. Caveri, riassumendo la relazione sulle discussioni avvenute il 30 gennaio 1948 all'Assemblea Costituente in ordine al progetto di Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta fa presente che:
1. PER QUANTO RIGUARDA LA QUESTIONE FINANZIARIA: in base agli emendamenti approvati per la modificazione degli articoli 12 e 13 del progetto, non è stata concessa una vera e propria autonomia finanziaria alla Valle d'Aosta.
2. PER QUANTO RIGUARDA LA QUESTIONE DELLE ACQUE DELLA VALLE: non sono state accolte le rivendicazioni valdostane nel senso richiesto e sperato.
3. La soluzione provvisoria alla questione delle finanze della Regione non è molto soddisfacente, ma potrà essere migliorata entro i due anni. Comunque sino a quando saranno in vigore gli attuali art. 12 e 13 dello Statuto non vi sarà autonomia finanziaria e, pertanto, non vi sarà vera autonomia.
4. Per quanto riguarda la zona franca: è stata sancita la garanzia costituzionale alla concessione, in via definitiva, della zona franca alla Valle d'Aosta.
5. Per quanto riguarda la parte amministrativa e costituzionale: a) in materia di poteri normativi lo Statuto appare soddisfacente. Il Consiglio della Valle che era solo un organo amministrativo, diventa ora un piccolo parlamento che avrà il diritto di fare delle leggi amministrativo, diventa ora un piccolo parlamento che avrà il diritto di fare delle leggi regionali; b) sono stati riconosciuti due principi ed istituti democratici: l'iniziativa popolare e il referendum, cioè il diritto al popolo valdostano di presentare delle leggi e il diritto di decidere sulle leggi.
6. Nella nostra Regione non vi sarà il Commissario governativo previsto, invece, per il Trentino e la Sardegna.
7. L'Assemblea Costituente è stata più larga di concessioni in materia costituzionale e amministrativa che non in materia economica e finanziaria.
Concludendo la sua relazione, il Presidente Avv. Caveri afferma che uno Statuto regionale può diventare uno strumento di libertà e di progresso democratico a seconda dello spirito con il quale viene applicato.
Occorre che alla rinascita dello spirito nazionalista e centralizzatore, che risente l'influenza del lungo periodo della dittatura, sia sostituito uno spirito federalista e democratico. Occorre che in questa piccola aiuola valdostana, che ci fa tanto feroci, si trovino dei punti di comune accordo e che, sia pure con orientamenti diversi ed idee particolari, si cerchi di addivenire ad una concordia di propositi per il lungo lavoro che ci attende, essendo troppo grave ed arduo il compito. Dobbiamo essere degni di quanto abbiamo ottenuto con questo Statuto. Si pensi che il Consiglio della Valle avrà ora il potere di emanare delle leggi; occorre essere ben preparati e coscienti delle responsabilità di questo potere. Abbiamo protestato e continueremo a protestare per questo Statuto che, nella sua formulazione attuale, dichiariamo insufficiente. Facciamo, tuttavia, in modo che, cessate le discordie ed in un rinnovato spirito democratico questo Statuto diventi uno strumento fecondo di libertà e di benessere.
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b) Relazione dell'Assessore alle Finanze: Su invito del Presidente Avv. Caveri, l'Assessore Ing. Fresia riferisce in ordine alle trattative intercorse a Roma in materia finanziaria. L'Assessore Ing. Fresia riferisce quanto segue: "Il problema dell'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta è imperniato su un postulato che aveva esposto nel settembre 1945 in una riunione con Monsignor Stevenin e il Prof. Chabod, che cioè l'autonomia finanziaria è praticamente possibile soltanto in un regime di entrate statali autosufficienti, altrimenti - poiché la Regione deve rispecchiare le condizioni finanziarie generali dello Stato - ne risulta che anche le spese della Regione superano le entrate in analogia al disavanzo statale. Attualmente infatti lo Stato incassa circa 800 miliardi e ne spende 1.200 -1.600 con la conseguenza che ogni Regione in questi tempi dovrebbe spendere più di quanto incassa. L'ex-Amministrazione Provinciale di Aosta è stata sempre deficitaria anche anteguerra. In queste condizioni non è possibile essere autonomi o fare un riparto di entrate erariali con lo Stato senza ridurre sensibilmente le spese del bilancio. Poiché la Regione non ha le possibilità di ricorrere ai mezzi straordinari di cui dispone lo Stato per fronteggiare i disavanzi, cioè ai prelievi straordinari di cassa, ai debiti fluttuanti, ai prestiti consolidati, alla emissione di carte moneta, ne risulta la necessità inevitabile di richiedere un contributo statale, ciò che equivale a non avere l'autonomia finanziaria. Per questo solo i Cantoni Svizzeri sono finanziariamente indipendenti e non lo sarebbero più in caso di sensibile svalutazione del franco svizzero. In conseguenza i punti principali da tenersi presenti nella discussione con i rappresentanti dello Stato dovevano essere due:
1) assegnazione alla Valle di una quota percentuale costante delle entrate erariali relative agli stabilimenti ed alle attività in Valle riscosse dentro e fuori Valle per un ammontare sufficiente al minimo dei nostri bisogni. Il sistema del riparto in base ad una quota costante è vantaggioso anzitutto per lo Stato, perché associa la Valle a qualsiasi ordinamento tributario presente e futuro e per la Valle alla quale sarebbe garantita la certezza di non temere modificazioni sfavorevoli nel sistema tributario, sarebbe anche incoraggiata una stretta, mutua, fiduciosa collaborazione tra la Regione e la Nazione agli effetti del miglior accertamento dei redditi imponibili.
2) possibilità di una revisione automatica della quota percentuale di riparto nel caso di svalutazione o inflazione monetaria, per poter sempre restare autonomi anche in seguito.
Nelle trattative condotte a Roma fin dal 1946, ad una delle quali avevano partecipato anche l'Assessore Pareyson e il Rag. Balduzzi, si era già giunti a fare accettare dai funzionari rappresentanti della direzione generale Imposte dirette e Indirette, Dogane, Bilancio, Tesoro e Finanze, il principio della quota percentuale di riparto costante su tutte le entrate erariali. Inoltre il Direttore generale delle Imposte Dirette, Comm. Fazzi, aveva dato disposizioni con circolari precisando che in base al decreto n. 545 del 7 settembre 1945 si debbono versare agli organi erariali di riscossione siti in Valle le quote di R.M. già esatte dallo Stato fuori della Regione, per attività e stabilimenti industriali in Valle di Società aventi sede fuori Valle.
L'impostazione della nostra linea di condotta nelle trattative con la Commissione parlamentare dell'Assemblea Costituente doveva quindi basarsi sugli accordi e sui punti già acquisiti con i funzionari statali cioè: aliquota costante (già quasi accettata dei 9/10) e approvazione del nostro bilancio per un importo superiore a un miliardo. Nel caso, poi, che non si potessero mantenere le posizioni acquisite, si doveva cercare di rimandare la discussione ai funzionari tecnici delle finanze e richiamare l'articolo 14 del decreto 7 settembre 1945 n. 545 con qualche ritocco. Per le nostre immediate necessità di cassa avevo preso un accordo con la Direzione Generale del Bilancio per ottenere immediatamente un contributo di 580 milioni per il 1948 in luogo del non ancora avvenuto riparto entrate erariali, anche senza presentazione del bilancio. In conseguenza presentammo all'On.le Bordon una proposta di riparto entrate con quota costante su tutte le entrate erariali inerenti alla Valle e possibilità di revisione automatica della quota nel caso di disavanzo statale. Allegavamo ai documenti un elenco dettagliato dei tributi erariali riscossi dentro e fuori Valle per stabilimenti ed attività in Valle per un importo di 900 milioni e un elenco delle previsioni delle nostre spese regionali per il 1948 ammontanti a un miliardo e 300 milioni, comprensivo delle eventuali integrazioni comunali e delle spese ordinarie e straordinarie, per strade e bonifiche, del contributo di 100 milioni per sottoscrizione di nuove azioni Cogne, degli oneri per servizi già statali per il Genio Civile, per la polizia locale, per l'Ufficio delle Acque e per aumento di stipendi maturati nel 1947, ecc. Specificavamo, inoltre, che non essendo sufficiente il riparto per tutte le nostre spese, ci proponevamo di fare fronte alle nostre necessità aumentando eventualmente il gettito delle entrate erariali e quindi anche delle nostre entrate locali, con immediato vantaggio per la Nazione senza applicazioni di nuove imposte essendo sufficiente reprimere l'evasione dei tributi. Le nostre previsioni per il 1948 erano praticamente identiche a quelle del 1947 già approvate dallo Stato. Nella prima riunione con la Commissione dei diciotto esponemmo il nostro punto di vista facendo notare i vantaggi per lo Stato della nostra proposta, la semplicità del sistema, attirando particolarmente l'attenzione sulle nostre particolari condizioni per cui lo Stato, praticamente, incassa i tributi della Regione per un terzo nella Valle e per due terzi fuori. Ribadimmo il concetto che nessuna regione autonoma ha tanti oneri e servizi come la Valle d'Aosta, la quale, soltanto per le scuole, deve prevedere circa 200 milioni all'anno tra stipendi e oneri vari. Terminavamo dicendo che, praticamente, un accordo era già stato raggiunto con i funzionari dello Stato sull'importo di oltre un miliardo per il bilancio annuo e sulla quota dei 9/10 di tutte le entrate erariali e ci dichiaravamo disposti ad accettare un riparto sulla base del 65/70% purché fosse accettata una formula permettente automaticamente l'aggiornamento di tale percentuale in proporzione di disavanzo dello Stato. La Commissione valdostana era l'unica che potesse discutere con elementi precisi di fatto perché da due anni amministra la Regione e -sola tra tutte - si presentava alla discussione con particolari dati dettagliati sulle entrate erariali riscosse entro e fuori Valle e sulle spese di funzionamento dei servizi della Regione. A questo esposto ci vennero fatte due obiezioni: l'On.le Bordon riteneva che bisognava distinguere le spese in ordinarie e straordinarie e stralciare dal bilancio le seconde, che avrebbero dovuto fare oggetto di finanziamenti straordinari e particolari dello Stato. Facemmo presente che il bilancio era già stato approvato nel suo insieme dal Ministero Finanze e Tesoro e che le spese che si considerano straordinarie in bilancio rappresentano elementi che si ripetono ogni anno come costruzione e sistemazione di strade, riparazioni straordinarie, lavori di bonifica, che devono essere stanziati regolarmente e annualmente in tutti i bilanci anche se non è possibile una loro valutazione precisa come per le spese ordinarie, che si riferiscono agli oneri ricorrenti e facilmente determinabili e prevedibili, come stipendi, manutenzioni varie, ecc. Infatti i competenti Ministeri non solo avevano approvato il bilancio, ma avevano già stanziato il contributo di 580 milioni sul bilancio del Ministero degli Interni, 250 milioni per Opere Pubbliche sul bilancio Lavori Pubblici, ed erano in corso trattative per lo stanziamento di 200 milioni sul bilancio del Ministero dell'Agricoltura. Totale per il 1947: un miliardo e 30 milioni.
L'On.le Uberti, per conto, si mostrava contrario, al riparto in base ad una quota percentuale costante su tutte le entrate erariali nonostante che alla Sicilia fossero state attribuite integralmente quasi tutte le entrate statali (vedi articolo 36 decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455) e ci proponeva di ancorarci al sistema dei progetti di Statuto Sardo e Alto Atesino cioè con attribuzione alla Valle (vedi allegato n. 9 sub. III) dei 9/10 delle imposte erariali sui terreni e fabbricati, dei redditi di R.M. e C. 2, dell'imposta straordinaria sui terreni e sui fabbricati (esclusa l'imposta ordinaria e straordinaria sul patrimonio), i 10/10 dell'imposta di registro bollo riscossa in Valle, i 7/10 dell'imposta generale sull'entrata riscossa in Valle, i 10/10 dei proventi della dogana, monopoli, valori bollati, tasse sugli spettacoli, lasciando tutto il resto allo Stato, in totale circa 247 milioni, somma insufficiente a pagare gli stipendi del personale. Per eventuali lavori pubblici ci si proponeva l'applicazione di nuove imposte e la richiesta di contributi statali di integrazione. Prima di addivenire ad un accordo ci veniva consigliato, anzitutto, di ben riflettere, poi di prendere contatto con i rappresentanti del Governo e, in particolare, con il Sottosegretario Malvestiti. Nella visita al Sottosegretario (a cui partecipavano anche il Consigliere di Stato Carbone e il Comm. Bario dell'Ufficio Coordinamento Tasse e Imposte, l'On.le Bordon, il Presidente Caveri, l'Assessore Nouchy e l'Ing. Fresia) l'On.le Bordon ribadiva il parere che il nostro bilancio doveva essere decurtato in quanto riteneva che le spese straordinarie non dovessero essere prese in esame e che si potessero realizzare delle riduzioni sensibili nelle previsioni di spese annue. Il Consigliere Carbone esponeva il punto di vista, che rispecchia probabilmente quello di Einaudi, secondo cui l'autonomia finanziaria regionale dovrebbe avvenire per gradi, cominciando a concedere alla Regione un gettito di imposte praticamente insignificante in maniera da obbligare la Valle alle più rigide economie. Le integrazioni di bilancio sarebbero state concesse dallo Stato non in denaro, ma cedendo una parte dei tributi che lo Stato incassa nella Regione. Le entrate per la Valle d'Aosta avrebbero dovuto consistere (vedi allegato n. 9 sub I) nelle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari, nelle entrate per concessioni governative, mano morta, imposta di registro, canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, quote di abbonamento radio audizioni a tariffa speciale, tassa di licenza di materiale radiofonico, imposte ipotecarie, canoni di concessioni di acque, tasse di bollo sulle carte da gioco, e il resto dello Stato; in totale; deducendo i canoni sulle acque circa 33 milioni. Da notare che i canoni di abbonamento alle radioaudizioni spettano all'E.IA.R e lo Stato non può logicamente stornare tali proventi a favore della Regione. Espongo nuovamente all'On.le Bordon che nel bilancio sono state iscritte le spese ordinarie e straordinarie anche in quanto il bilancio, come tale, era già stato approvato dai funzionari dello Stato e preciso che le spese straordinarie devono essere previste ogni anno in ogni bilancio. Espongo a Carbone la convenienza per lo Stato di darci una quota costante su tutte le entrate erariali in maniera che la Valle abbia più interesse ancora che lo Stato ad esigere i tributi in base a redditi imponibili bene accertati e in base alla repressione delle evasioni fiscali. Il Consigliere Carbone accettava allora il principio del riparto in base ad una quota fissa del provento dei tributi erariali riscossi nel territorio della Regione, quota da determinarsi, per ciascun anno finanziario, dallo Stato, sentita la Regione stessa in relazione alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi di competenza della Regione. La quota non venne precisata ma avrebbe dovuto aggirarsi sul 20-30% delle entrate erariali riscosse in Valle, cioè circa 100-120 milioni (vedi allegato n. 9 sub II). Le discussioni tra l'Ing. Fresia e il Comm. Bario continuarono senza definizione per l'assenza del Consigliere di Stato Carbone.
La Giunta allora presentò alla Commissione due testi di cui uno con sistema di riparto basato sulla proposta Carbone, di una quota fissa costante dell'80% su tutte le entrate erariali (vedi allegato n. 9) aggiungendovi alcuni dettagli relativi agli immobili di proprietà dell'ex p.n.f., ed ex-g.i.l., con ammissione al riparto anche delle entrate riscosse fuori Valle; il secondo testo con previsione di una aliquota di riparto costante molto bassa, richiesta nel 70% con previsione di scendere al 65% e 60%, ma con scala mobile di revisione automatica in caso di slittamento della moneta e conseguente disavanzo dello Stato e della Regione. Tale formula venne ritenuta inaccettabile dalla Commissione dei diciotto. La proposta della quota percentuale costante su tutte le entrate erariali riferentisi alla Regione venne respinta.
Gli On.li Uberti e Lussu ci fecero le obiezioni seguenti:
1) le nostre previsioni di spese sono eccessive; in proporzione lo Stato dovrebbe spendere, per tutta le Nazione, circa 4.500 miliardi, dimostrazione evidente che il nostro bilancio era esagerato.
2) Ci vennero contestate le spese per beneficenza e assistenza, perché queste spese si pretendeva riguardassero i Comuni e non la Valle.
3) le eventuali spese già a carico dell'ex Amministrazione Provinciale dovevano considerarsi partite di giro e non oneri.
4) non essere ammissibile la richiesta ripartire entrate riscosse dallo Stato fuori Valle.
5) non essere possibile di ammettere a riparto i tributi e le imposte sul consumo di energia elettrica riscossi fuori Valle.
6) si dovevano ripartire solo i tributi erariali che - natura loci - potevano spettare alla Regione, essendo inammissibile una lotta finanziaria fra le Regione Aosta e quella Torino. Piuttosto si era disposti ad ammettere il principio che lo Stato avrebbe rimborsato le spese sostenute per sevizi già statali nella Valle.
7) l'autonomia finanziaria doveva essere impostata in modo realistico, con i piedi sulla terra; il nostro bilancio non doveva essere ogni anno alla mercè dei Ministeri (....alla mercè del Consigliere Carbone perché se Carbone, ci si diveva, avesse avuto la broncopolmonite, la Valle di Aosta sarebbe stata senza entrate).
L'On.le Lussu aggiunse che nella Sardegna gli oneri per i servizi forestali erano previsti, proporzionalmente, molto inferiori; che bisognava cambiare tutta l'impostazione del bilancio; che sarebbe stata concessa soltanto una quota parte delle entrate erariali che - natura loci - spettano alla Regione; che, infine non era dignitoso chiedere il principio della integrazione statale e che la Sardegna aveva rinunciato alla integrazione.
La delegazione valdostana rispose che le previsioni di spesa non erano arbitrarie e che erano state concordate ed approvate dai Ministeri; che in proporzione alle previsioni di spesa della Valle lo Stato spenderebbe, per tutta la Nazione, 450 miliardi e non 4.500, mentre le spese effettive statali raggiungono in realtà i 1.600 miliardi; che, in proporzione, le spese della Valle sono quasi ¼ di quelle dello Stato; che le spese per assistenza e beneficenza rappresentano gli oneri dei servizi assistenziali obbligatori dell'ex Amministrazione Provinciale (assistenza dementi, illegittimi, esposti, ciechi, sordomuti, ecc) e non sono partite di giro; che l'ammissione a riparto di entrate riscosse fuori Valle è già accettata dal Ministero e già praticata ai sensi dell'articolo 15 del decreto 7 settembre 1945 n. 545 e che se non si vuole tenere conto dell'imposta di consumo sull'energia elettrica trasferita fuori Valle, si può, tuttavia, contabilizzarla approssimativamente e tenerne conto nel coefficiente di riparto, tale imposta essendo oggi dell'ordine di oltre 100 milioni; che nessun contratto era da prevedersi tra Aosta e Torino in quanto a Torino le imposte erariali sono riscosse dallo Stato e non dalla Regione; che la quota di 580 milioni (contributo in luogo del riparto entrate erariali) accordatoci dallo Stato per spese ordinarie e sul bilancio del Ministero dell'Interno era già di molto superiore all'ammontare delle entrate da assegnarsi alla Valle in base ai progetti dei vari Carbone e di Uberti; che i tecnici della Finanza dello Stato non possono certo essere accusati di parteggiare eccessivamente per la Regione; che le nostre spese per i servizi forestali sono proporzionalmente più elevate di quelle della Sardegna perché dobbiamo difendere un più esteso patrimonio forestale già fortemente depauperato e per il quale è assolutamente necessaria una più intensificata vigilanza protettiva.
Infine facemmo presente che l'assegnarci delle quote troppo basse delle sole entrate inerenti alla "natura loci" significava non soltanto toglierci fin dall'inizio ogni speranza di autonomia finanziaria, ma condannare la Regione ad una miseria, che non è mai consigliera di buone azioni. L'On.le Bordon, d'intesa con la Commissione parlamentare, presentava uno schema di riparto in base al quale erano assegnate alla Regione le seguenti entrate (vedi allegato n. 9).
Imposte fondiarie 10/10; R.M., anche riscossa fuori Valle, per 9/10; lotto, lotterie e diritti sugli spettacoli, imposta di registro, ipotecaria, tassa di bollo, concessioni governative, imposta di consumo di energia elettrica esportata dalla Valle, canone sulle acque, imposta generale sull'entrata riscossa entro e fuori Valle, con esclusione dei monopoli. Il resto era lasciato allo Stato: totale 384 milioni. La Delegazione non accetta la proposta.
Vista l'insufficienza di tale cifra, lo stesso On.le Bordon, dopo aver riveduto in dettaglio tutte le previsioni di spesa e finalmente convinto dell'esattezza delle nostre richieste, presenta la seguente nuova proposta: 9/10 delle imposte erariali, della ricchezza mobile riscossa entro e fuori Valle, dell'imposta complementare e 10/10 del lotto, tributi erariali sull'energia elettrica consumata entro e fuori Valle, canoni per concessioni di acque, gettito monopoli, valori bollati, imposte registro, 70% del I.G.E. riscossa entro e furoi Valle, 9/10 dell'imposta di fabbricazione sui filati. Totale 664 milioni (vedi allegato n. 8 e n. 9). Questa proposta differiva da quella Uberti perché si computavano le imposte riscosse fuori Valle, i tributi erariali sulla energia trasportata fuori Valle e tutto il gettito dei monopoli, principio che, però, era stato considerato inaccettabile dai funzionari statali i quali ritenevano impossibile concedere il gettito totale dei monopoli, ma, al massimo, solo il gettito fiscale dei monopoli, cioè con detrazione del 35% circa che costituisce il costo industriale del prodotto.
Questa proposta, pur notevolmente inferiore a quella approvata per la Sicilia, che non ha tutti i servizi e gli oneri della Valle d'Aosta, venne accettata dalla delegazione, benché lesiva dei nostri interessi e dei nostri principi, pur di arrivare ad un accordo che assicurasse, fin dall'inizio, il versamento regolare dei fondi nelle casse della Regione. Su queste basi e su altre disposizioni concordate in materia finanziaria, la Commissione valdostana si ritirava (27 gennaio 1948) senza manifestazioni di entusiasmo, ma nella certezza che le proposte sarebbero state esaminate e almeno accettate in gran parte dalla Commissione. Dopo qualche ora, con una telefonata, l'On.le Bordon, comunicava che la Commissione dei diciotto aveva rifiutato di prendere in considerazione le nostre richieste, in base all'ultima proposta concordata, dal momento che era da noi considerata come non troppo soddisfacente, e che, in conseguenza, si rimetteva tutto alle trattative tra lo Stato e la Regione e al sistema dell'articolo 14 del decreto del 7 settembre 1945 n. 545.
La Commissione valdostana non venne più interpellata. Il testo presentato dalla Commissione dei diciotto alla Costituente non conteneva più le clausole relative ai canoni sulle acque, alla facoltà di assumere i servizi di riscossione delle imposte dirette, agli anticipi bimestrali sulle quote di riparto delle entrate erariali, ecc., e soprattutto era scomparso l'articolo più importante del testo 7 settembre 1945 cioè il versamento nelle casse della Regione Dei tributi a carico delle aziende che hanno attività in Valle, ma sede fuori.
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Alla Costituente gli Onorevoli Lussi e Uberti difesero il progetto elaborato dalla Commissione parlamentare in materia di finanza della Valle. L'On.le Einaudi, che evidentemente non era al corrente che la Regione aveva solo le entrate locali (ex provinciali, ecc.) cioè circa 35 milioni contro una spesa oltre un miliardo, accusò la Regione valdostana di voler mendicare le integrazioni dello Stato con un sistema non dignitoso, affermando che il principio delle integrazioni era riprovevole perché non stimolava l'attività fiscale della Regione e favoriva la irresponsabilità degli amministratori in quanto, fra l'altro, favoriva la concessione di integrazioni ai Comuni dipendenti senza prima esigere che l'attività tributaria sia spinta al massimo. Per questo l'On.le Einaudi proponeva di due emendamenti seguenti:
I° EMENDAMENTO
"La Valle può essere autorizzata ad istituire imposte speciali osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Se il gettito delle imposte e delle altre entrate in Valle non è sufficiente a coprire le spese necessarie ad adempire le sue funzioni normali, sarà dallo Stato, con provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.
Per provvedere a scopi determinati che non rientrino nelle funzioni generali della Valle, lo Stato assegnerà alla stessa, per legge, tributi speciali".
II° EMENDAMENTO
"Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta Regionale la lista dei contribuenti, che, domiciliati nella Valle possiedono redditi tassabili a loro nome mediante ruolo.
La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti e che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.
Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione. La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore acceratamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.
Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni della stessa ricevute".
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I due emendamenti in sostituzione dell'art. 12 e dell'art. 13 significano che scompare la facoltà di integrazione provvisoria in attesa del riparto e svanisce il principio che le aziende che hanno attività in Valle e sede fuori devono versare i loro tributi nelle casse della Regione. Inoltre tutte le spese straordinarie, come costruzione di strade e lavori di bonifica, possono essere integrate dallo Stato non con versamenti di cassa, ma con provvedimenti legislativi e attribuzione di tributi erariali, ciò che significa per forza di dover ricorrere al controllo dello Stato per le spese normali di gestione. Inoltre non si può dedurre con esattezza quali saranno i tributi erariali concessi alla Valle. Se sono quelli riscossi in Valle essi non sono sufficienti per le nostre spese, se sono invece i tributi statali riscossi in tutta la Repubblica bisognerà aspettare che lo Stato li incassi da tutta la Nazione per ripartirli con la Valle, secondo un principio che non ha niente a che fare con l'autonomia.
Il secondo emendamento in particolare (non avendo la Valle alcuna quota delle entrate erariali affida alla Giunta della Valle il compito gratuito di agente investigativo per conto dello Stato, principio che non è stato applicato per nessuna delle Regioni Autonome. E' evidente che Einaudi ignorava in quel momento che la Regione non ha alcuna entrata propria.
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Se non si riesce entro il periodo di due anni a neutralizzare questi principi, i due emendamenti rappresentano la fine dell'autonomia della Valle d'Aosta e mettono una pietra sepolcrale su ogni nostro tentativo di non dipendere finanziariamente dallo Stato.
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c) Dichiarazione del neo-Consigliere Sig. Fabiano Savioz, Sindaco di Aosta - Ultimata la relazione dell'Assessore Ing. Fresia, il Presidente Avv. Caveri chiede al Deputato On.le Bordon se intenda prendere la parola; l'On.le Bordon dichiara che, data l'ora tarda, desidererebbe prendere la parola nella seduta pomeridiana. L'Assessore Sig. Nouchy, associandosi all'On.le Bordon, propone la sospensione della seduta. Il Presidente Avv. Caveri dà quindi la parola al neo-Consigliere Sig. Savioz il quale intende fare una breve dichiarazione.
Il Consigliere Sig. Savioz ringrazia anzitutto il Presidente ed i Signori Consiglieri per il saluto ed il benvenuto portigli all'inizio dell'adunanza. Riferendosi, quindi, alle relazioni fatte dal Presidente del Consiglio, Avv. Caveri, e dall'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, sui lavori della delegazione valdostana a Roma dichiara di aver rilevato una presa di posizione netta da parte degli stessi. Ritiene che il Consiglio debba tener conto del non facile e grave lavoro svolto dalla delegazione valdostana e dal deputato della Valle a Roma. Aggiunge che il suo saluto vuole essere di augurio e di auspicio per tutti e per la concordia fra i valdostani e fra i Consiglieri della Valle. Termina con un fervente appello alla concordia ed alla reciproca comprensione e collaborazione nell'interesse della Valle d'Aosta.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti dieci e rinviata alle ore quattordici e minuti trenta del pomeriggio.
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Si dà atto che l'adunanza viene riaperta alle ore quattordici e minuti trentacinque con l'intervento di tutti i Consiglieri presenti all'adunanza del mattino.
Intervengono pure, su invito della Presidenza, l'On.le Giulio Bordon, Deputato della Valle alla Costituente ed il Dr. Paolo Alfonso Farinet, rappresentante della Valle in seno al Comitato di Coordinamento.
Funge da segretario il Dr. Attilio Brero. Vice Segretario Generale con funzioni di Segretario Generale dell'Amministrazione della Valle. Assiste il Segretario Dr. Enrico Brunod.
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Si fa menzione che l'adunanza viene sospesa alle ore 17.00 e ripresa alle ore 17,25 con l'intervento di tutti i consiglieri presenti alle riunioni pomeridiane ad eccezione dei Consiglieri Sig. Thomasset, Geom. Vesan, Sig. Dujany e Avv. Chanu, il quale ultimo però interviene alla adunanza durante la discussione dell'oggetto n. 4.
Si fa inoltre menzione che l'oggetto n. 16 viene trattato in seduta segreta.
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d) Relazione del Deputato On.le Bordon - Il Presidente Avv. Caveri dà la parola al Deputato della Valle On.le Avv. Giulio Bordon.
Il Deputato On.le Bordon inizia la sua relazione ricordando che il due giugno 1946 il popolo valdostano gli affidò l'incarico di rappresentarlo alla Costituente e che, successivamente, fu designato dai gruppi parlamentari e della Presidenza della Costituente chiamato a far parte della Commissione dei settantacinque (Commissione che si suddivise in tre Sottocommissioni) e della seconda Sottocommissione; il compito della Commissione era quello di elaborare la nuova Costituzione della Repubblica Italiana su basi regionali e con carattere democratico. Fa presente che la seconda Sottocommissione incaricata dello studio della riforma regionale, si è accinta al lavoro con grande entusiasmo. Rileva che la Valle d'Aosta aveva affermato il principio dell'autonomia e che egli fin dal periodo cospirativo aveva dato tutto il suo entusiasmo e la sua autorità per il conseguimento dell'autonomia. Ricorda che vi sono oggi autonomisti che non lo erano allora, ma che si sono improvvisati tali solo oggi. Precisa che l'entusiasmo per lo studio della riforma regionale dello Stato era condiviso da tutti i membri della Commissione parlamentare e che tutti i gruppi parlamentari hanno aderito al principio delle autonomie regionali. Aggiunge che hanno altresì aderito a tale principio, con entusiasmo, un gruppo di parlamentari che, ad un certo momento, raggiunse il numero di 240-250 deputati, numero che andò poi man mano diminuendo. Dai lavori della Commissione è sorta la proposta per il riconoscimento e la costituzione in Italia dell'Ente Regione. I lavori della Commissione, storicamente, si ricollegavano agli studi di grandi statisti e parlamentari italiani, tra i quali accenna a Camillo Cavour che, pur essendo unitario, aveva capito che la nostra Patria era divisa in molte Regioni, aventi caratteristiche diverse. Fu, infatti, Cavour che ispirò un progetto che, dopo la sua morte, fu presentato alla Camera dall'On.le Minghetti. Detto progetto non fu allora approvato né più se ne parlò; si continuò così su un piano di unificazione e di centralizzazione anche amministrativa dello Stato che portò alle esasperazioni ed alle esagerazioni che tutti conoscono. Accenna pure a Carlo Cattaneo, il quale sostenne non soltanto il principio autonomistico regionale, ma anche il principio federalista.
L'On.le Bordon fa presente che sin dall'inizio ebbe a dover superare non poche difficoltà in seno alla Commissione parlamentare, come risulta dai verbali della Commissione: cita le difficoltà ed i contrasti superati per il riconoscimento in Regione della Valle d'Aosta, che taluni intendevano aggregare, quale minore circoscrizione territoriale, alla Regione Piemonte. Fu così superato il pericolo che la Valle d'Aosta dovesse far parte della Regione Piemonte ed ottenuto che essa costituisse una Regione a sé. Nel nuovo ordinamento regionale dello Stato (art. 116 della Costituzione - ex-articolo 108 del progetto) tutte le Regioni avranno uno Statuto, ma solo quattro Regioni hanno uno Statuto speciale. Rileva che dovette, in secondo luogo, sostenere la richiesta per il riconoscimento alla Valle d'Aosta del diritto di avere uno Statuto speciale, una autonomia particolare e più vasta.
L'On.le Bordon riferisce in merito alle varie difficoltà superate, rilevando che ha dovuto prestare attività intensa e prendere parte attiva alle riunioni della Commissione, attività prestata sempre con grande entusiasmo, e ritiene così di poter dire ai valdostani di aver fatto il suo dovere, Proseguendo la sua relazione, l'On.le Bordon riferisce che la Costituente doveva entro il 31 dicembre 1947 ultimare l'esame e l'approvazione della Carta costituzionale della Repubblica e soltanto a sua ultimazione avrebbe dovuto procedere alla discussione ed all'approvazione delle altre leggi costituzionali. Gli Statuti speciali delle quattro Regioni Autonome avrebbero potuto essere approvati anche in seguito, e cioè dalle nuove Camere in seguito alla chiusura dei lavori della Costituente; anche in tale caso tali Statuti speciali sarebbero stati approvati con la procedura con cui si approvano le leggi costituzionali ed avrebbero avuto valore e garanzia costituzionali. Aggiunge che, nonostante ciò, i deputati autonomisti si sono preoccupati ed hanno insistito vivamente affinché, i quattro Statuti speciali fossero approvati dall'Assemblea Costituente, e che, a tal fine, i lavori della Costituente non si chiudessero il 31 dicembre. In seguito alle pressioni dei deputati autonomisti, la chiusura dei lavori della Costituente veniva prorogata al 31 gennaio u.sc., e per l'ultimazione e l'approvazione degli Statuto speciali. La Commissione parlamentare dei dieci, portata poi a undici, aveva iniziato l'elaborazione dei progetti dei quattro Statuti speciali, incominciando dallo Statuto Sardo, sin dal mese di settembre 1947 ed aveva lavorato alacremente; nonostante ciò, durante il corso dei lavori, la Commissione degli undici si rese conto che, difficilmente, avrebbe potuto ultimare l'elaborazione degli Statuti speciali entro il 31 gennaio 1948 per cui si era proposto, ma invano, all'Assemblea Costituente di prorogare la chiusura della Costituente sino alla data fissata per l'inizio dei comizi elettorali. La Commissione dovette lavorare più alacremente ancora per ultimare, entro il tempo stabilito, l'elaborazione dei progetti di Statuti speciali; malgrado ciò il lavoro non potè esser compiuto totalmente, e lo Statuto speciale della Sicilia non potè essere coordinato con la Costituzione dall'Assemblea Costituente, e sarà invece coordinato dalle nuove Camere dopo le elezioni.
L'On.le Bordon riferisce in merito alle difficoltà varie frapposte in sede di Assemblea Costituente alla riforma regionale e rileva che la prima vittoria ottenuta dagli autonomisti si ebbe allorché in sede di Assemblea Costituente fu sancito nella Costituzione il principio delle istituzioni delle Regioni. Altre difficoltà sorsero per l'approvazione del principio degli Statuti speciali, difficoltà che ebbero a ripetersi anche in sede di Commissione parlamentare.
Riferisce in merito ai poteri normativi speciali riconosciuti negli Statuti speciali in deroga all'art. 109 della Costituzione. E infatti, all'articolo 2 dello Statuto della Valle d'Aosta è stata sancita la potestà legislativa esclusiva in molte materie, con un solo limite: quello della Costituzione e dell'interesse nazionale. L'On.le Bordon rileva che spesso si parla dello Statuto speciale come se si trattasse di riconoscimento di diritti acquisiti riconosciuti senza difficoltà e senza opposizioni ai valdostani, mentre, invece, esso è frutto di una lotta lunga, aspra ed accanita; invita, pertanto, a non dimenticare che, se anche lo Statuto della Valle ha qualche pecca, esso è sempre di gran lunga migliore degli Statuti delle altre Regioni d'Italia, perché è uno Statuto speciale. Ricorda di aver udito, nella mattinata, delle critiche in merito allo Statuto speciale della Valle, critiche che lo hanno molto sorpreso e che egli ritiene e dichiara infondate. Invita i presente ad esaminare bene lo Statuto per accertare l'infondatezza di tali critiche. L'On.le Bordon dichiara che, a giudizio anche di tutti i componenti della Commissione parlamentare che hanno proceduto al coordinamento di tre Statuti speciali, lo Statuto della Regione Valle d'Aosta è il migliore. Egli stesso dichiara che lo Statuto valdostano è migliore di quello Sardo e di quello dell'Alto Adige ed invita i valdostani a giudicare con serenità, obiettività ed onestà. Aggiunge che avendo la Regione Valle d'Aosta ottenuto uno Statuto speciale "così largo", i valdostani non possono non essere riconoscenti - insiste sulla parola riconoscenti - verso l'Assemblea Costituente, in quanto se è vero che è stata concessa una forma di autonomia particolare e più vasta, è altresì vero "che avremmo potuto essere anche silurati se a Roma avessero reagito alle correnti separatiste e di annessionismo". Ritiene perciò che la concessione dello Statuto speciale sia da considerarsi un atto di fiducia verso la Valle d'Aosta da parte dell'Assemblea Costituente. Afferma che, con lo Statuto speciale che è stato loro concesso, i valdostani hanno "una vera autonomia" e non una mezza autonomia. L'On.le Bordon aggiunge ancora che chi dice mezza autonomia dice una menzogna.
(Il pubblico presente nell'aula rumoreggia; il Presidente Avv. Caveri interviene, invita il pubblico ad astenersi da commenti e prega l'On.le Bordon di non rivolgersi al pubblico).
L'On.le Bordon dichiara che non è sua abitudine di raccogliere le cattiverie e gli attacchi, ma che è sua intenzione di mettere le cose a punto, perché si è falsata la verità. Egli fa osservare che avrebbe potuto continuare a svolgere, a Roma, il compito che aveva quale rappresentante della Valle d'Aosta e della Nazione senza chiedere e sentire il parere di altri, in quanto deve rispondere delle sue azioni di fronte agli elettori e alla sua coscienza. Egli rileva, tuttavia, che già prima dell'adunanza odierna i Consiglieri hanno potuto constatare che egli si è sempre dimostrato ossequiente verso il Consiglio della Valle e che, allorché si trattò di redigere un progetto di Statuto, egli compilò una bozza di Statuto che inviò al Consiglio della Valle, invitandolo ad esaminarla assieme. Ricorda, a proposito, che intervenne in una adunanza di Consiglio, alla quale avrebbe desiderato che avesse presenziato anche la popolazione. In tale adunanza fu esaminato un altro testo di progetto e si discusse su qualche articolo ed egli fece talune riserve su certe proposte di articoli che, a suo parere, non erano sufficientemente fondati dal lato giuridico e dichiarò che era suo desiderio di rivedere e di studiare assieme il testo di detti articoli. Dichiara che nella successiva adunanza egli si trovò di fronte ad un fatto compiuto, perché la Presidenza già aveva spedito alla Presidenza del Consiglio ed alla Presidenza della Costituente il progetto di Statuto approvato dal Consiglio della Valle d'Aosta. Ricorda, peraltro, che in tale adunanza egli si impegnò di difendere lo Statuto della Valle e le richieste del Consiglio ed aggiunge che di questa sua dichiarazione deve anche esservi traccia nel verbale di tale adunanza. Fa presente che la legge elettorale non è una legge costitutiva ma una legge ordinaria e che la stessa non poteva essere discussa ed approvata dalla Costituente sino ad avvenuta approvazione dello Statuto della Valle; sarà, pertanto, approvata dal nuovo Parlamento.
Rileva che il progetto di Statuto elaborato dal Consiglio della Valle era un po' esteso e comprendeva ben novantadue articoli, dei quali non discute l'utilità e l'opportunità ma dichiara che molte norme avrebbero dovuto formare oggetto di legge ordinaria e non già essere inclusi nello Statuto, in quanto una legge costituzionale stabilisce soltanto i principi e non le modalità di attuazione. Ricorda come, in primo luogo, la Commissione parlamentare si accinse alla elaborazione dello Statuto Sardo il cui coordinamento richiese molto tempo, tanto che, alla fine di dicembre, ancora non era stato ultimato. Urgeva inoltre procedere all'elaborazione dello Statuto dell'Alto Adige, altra Regione che si trova in condizioni particolari e che richiedeva un esame approfondito per il fatto che tale Regione richiedeva un'autonomia bicipite (per Trento e per Bolzano). Fa presente che la Commissione ha lavorato assiduamente, in difficoltà varie e senza poter seguire un ordine del giorno dei lavori. Verso il 10 gennaio, fortemente preoccupato per la prossima chiusura dei lavori dell'Assemblea Costituente, egli insistette affinché fosse subito preso in esame lo Statuto della Valle d'Aosta, e inviò un telegramma alla Presidenza del Consiglio della Valle, invitando il Presidente, la Giunta ed il Consulente alle Acque a venire a Roma per l'esame di eventuali punti da discutere. Fa rilevare che il Presidente non ha creduto opportuno di inviare a Roma il Consulente delle Acque né la Giunta al completo. La delegazione valdostana appena giunta a Roma, chiese di essere ricevuta dalla Commissione parlamentare; a questo proposito l'On.le Bordon rileva che non è del tutto esatto affermare che essa sia stata introdotta non da lui ma da altro deputato. Precisa che con la delegazione valdostana egli ebbe - il giorno in cui giunse a Roma - un primo scambio di idee; sorse un vivace diverbio, che poi venne chiarito. Alle ore venti del giorno stesso la delegazione veniva ricevuta dalla Commissione parlamentare con la quale aveva un primo colloquio, seguito poi da alcuni altri. Assicura di aver fatto tutto il possibile e ritiene di avere avuto la fiducia dell'Assemblea Costituente e della Commissione parlamentare. Fa presente che il tempo stringeva e che molta ansia, preoccupazione e nervosismo si notava nei membri della Commissione parlamentare e nei membri della delegazione valdostana; tale nervosismo e tale preoccupazione si manifestarono particolarmente nel momento in cui l'On.le Bordon dovette assentarsi di urgenza da Roma per due giorni. Rileva che allorché la delegazione valdostana giunse a Roma, la Commissione parlamentare era già avanti nell'esame del progetto di Statuto in gran parte già abbozzato si pure in un testo non definitivo. Ricorda di aver ordinato copia degli articoli già abbozzati e di averli comunicati alla delegazione per rilievi, proposte, modificazioni ed aggiunte.
Accennando alla questione delle acque, rileva che alla Valle d'Aosta sono stati riconosciuti diritti non riconosciuti alle altre Regioni; cita, ad esempio, l'Alto Adige pure ricco di acque come la Valle d'Aosta, e rileva che l'Alto Adige non ha avanzato le rivendicazioni della valle d'Aosta, la quale soltanto ha potuto ottenere un beneficio che è una vera deroga alla legislazione sulle acque pubbliche e alla demanialità statale di tali acque. Qualcuno ha obiettato che si era già derogato a favore della Sicilia e della Sardegna; tale obiezione non può essere sostenuta perché tanto la Sicilia che la Sardegna sono isole ed hanno poche acque pubbliche.
Rileva di aver fatto alla Commissione parlamentare riserve sulla legge Bonomi circa la questione delle acque e di aver ricordato che lo Stato si era impossessato delle acque già riscattate dai Comuni della valle d'Aosta senza corrispondere loro alcun indennizzo. Comunica di aver sottoposto alla Commissione parlamentare l'elenco dei canali di irrigazione esistenti nella Valle d'Aosta e di aver insistito perché le acque di tali canali fossero attribuite al demanio della Regione, in quanto trattasi di acque per le quali i comuni della Valle hanno speso forti somme per ottenerne l'affrancamento. Rileva di aver accennato alla causa che i Comuni avevano intentato contro lo Stato per rivendicare i loro diritti in materia di acque. Aggiunge che, mentre con la legge Bonomi tutte le acque erano passate al demanio dello Stato, oggi, con l'approvazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, le acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico sono assegnate al demanio della Valle. Fa presente che non può essere obiettato che queste acque non possono essere utilizzate anche per i mulini e le forgie in quanto, con la attribuzione alla valle di queste acque, sono salve anche le piccole industrie e cioè mulini, segherie, forgie, ecc. Riferisce che anche l'On.le Villabruna gli fece rilevare che esisteva un legge generale in materia di acque e che quindi era inutile rivendicare le acque per la Valle d'Aosta. Precisa che egli ha dovuto insistere molto presso la Commissione ed ha così' ottenuto che tutte queste acque di irrigazione fossero assegnate al demanio della Valle d'Aosta. A questo punto ricorda come nel progetto di Statuto della Valle d'Aosta elaborato dal Consiglio e trasmesso a Roma, per le acque era previsto il seguente articolo 49: "Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della Regione Valle d'Aosta appartengono al demanio della Regione". In calce a tale articolo era stata però inserita una nota (tesi subordinata) del tenore seguente: "o, quanto meno, sono attribuite in uso perpetuo alla Regione". Fa rilevare in proposito che con tale nota, sostanzialmente, si dichiarava che se le acque non fossero state riconosciute di proprietà del demanio della Valle, la Regione si sarebbe accontentata di averne solo l'uso perpetuo. Aggiunge ancora che in tale articolo non si faceva distinzione fra le acque di irrigazione e quelle idroelettriche. Fa presente che, allorché in sede di Commissione parlamentare egli sostenne la tesi della proprietà di tutte le acque gli fu risposto che già avevano ottenuto troppo. Ritiene a questo punto di precisare come si svolsero i fatti perché, si è fatta, in malafede, una campagna contro il suo operato. Riferisce che fu la Commissione parlamentare a non voler riconoscere alla Valle la proprietà delle acque e che quindi non è esatto quanto si dice, cioè che egli stesso avesse già formulato, unitamente alla Commissione, gli articoli in materie di acque e che non li avesse comunicati alla delegazione. Dichiara di avere personalmente invitato a Roma, con telegramma, la delegazione (- precisa che poteva anche non farlo -) per cui nessun appunto può essergli oggi mosso perché ha la coscienza di aver fatto tutto il suo dovere. Riferisce che alcuni membri della delegazione valdostana conferirono con il Consigliere Carbone, del Ministero delle Finanze, il quale predispose uno schema di titolo per il regolamento dei rapporti fra lo Stato e Regione in materia di demanio e di finanze (vedi allegati n. 4 e n. 5). In tale schema fu fatto un richiamo ai beni demaniali che dallo Stato sarebbero stati trasferiti alla Regione; ciò fece sorgere un malinteso che può essere chiarito. Effettivamente il Consigliere Carbone ha parlato dei beni demaniali, ma è da rilevare che nella locuzione: "beni demaniali" non sono da comprendersi le acque. Fa presente che allorché gli fu riferita la interpretazione estensiva, egli fece presente che già aveva sostenuto tale questione dinnanzi alla Commissione la quale aveva già accolto le sue richieste in materia di "acque di irrigazione". Egli riferisce che la delegazione si rese conto di ciò ed aggiunge che nella lettera inviatagli, letta nell'adunanza del mattino dal Presidente, si rileva che è stata fatta confusione fra i beni demaniali e gli utili demaniali. Precisa che, secondo l'interpretazione data al testo Carbone dal Presidente tutti i beni in Valle, secondo tale testo, sarebbero passati al demanio della Regione. Rileva, al riguardo, che il Consigliere Carbone, il quale fu successivamente ricevuto dalla commissione, dichiarò che non aveva mai sostenuto una tesi del genere, né aveva redatto una bozza in tal senso. Aggiunge ancora che la dizione della bozza va intesa e interpretata nel senso di "utili" e non di "beni" demaniali, in quanto le acque sono dello Stato, mentre gli utili ricavandi potevano essere dati alla Regione, la quale può, infatti, dare le acque in subconcessione e percepirne canoni. Con quanto sopra esposto l'On.le Bordon ritiene di avere dichiarato ogni punto e ogni obiezione in materia di acque e ritiene di avere smentito quanto affermato dal Presidente, Avv. Caveri, in relazione alla interpretazione del progetto del Consigliere Carbone.
Il Presidente Avv. Caveri precisa di essere in possesso dello schema di progetto redatto dal Consigliere Carbone del Ministero delle Finanze (vedi allegati n. 4 e n. 5). L'on.le Bordon afferma che quanto asserito dal Presidente Avv. Caveri circa il testo del progetto Carbone non corrisponde a verità; rileva che il Consigliere Carbone è un funzionario del Ministero delle Finanze e che la competenza a decidere in materia di acque spetta non già al Ministro delle Finanze ma la Ministro dell'Agricoltura.....; dichiara che se si sostiene che non si è ottenuto tutto quanto si poteva in materia di acque significa che si intende fare una propaganda diffamatoria. Fa presente che la Valle d'Aosta non aveva tutte le acque.
Accenna al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 546 in base al quale tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della Valle d'Aosta erano a questa date in concessione gratuita (rinnovabile) per novantanove anni; rimanevano escluse dalla concessione le acque che alla data del decreto avessero già formato oggetto di uso o di concessione, anche quando tale uso o concessione fosse venuto a cessare. Osserva che, allorquando tale legge fu emanata poche acque rimanevano ancora da concedere e sfruttare in Valle d'Aosta in quanto la maggior parte di esse erano già state date in concessione e alla loro scadenza sarebbero ritornate allo Stato. Rileva che in forza dell'articolo 7 dello Statuto approvato dalla Costituente, alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque già concesse la Regione subentra nella concessione, il che significa praticamente che tutte le acque passeranno in concessione alla Regione e cioè: a) le acque di 111 canali di irrigazione; b) le acque idroelettriche date in concessione dallo Stato prima del 7 settembre 1945, allorché verrà a scadere le loro concessione; c) le acque non ancora date in concessione dallo Stato prima del 7 settembre 1945.
L'On.le Bordon dà all'uopo lettura degli articoli 7 ed 8 dello Statuto rilevando che, ai sensi del secondo comma dell'art. 8, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, e cioè nei casi in cui le acque date in concessione non siano state utilizzate nei termini prescritti. Ripete ancora una volta che la Regione ha ottenuto praticamente la concessione nel tempo, di tutte le acque. Passando all'esame della questione delle finanze, l'On.le Bordon, osserva che non essendo versato in materia di finanze, nell'accingersi alla regolamentazione di tale materia egli ha cercato di approfondire le sue cognizioni in materia. Informa che in primo luogo si procedette alla regolamentazione della questione finanziaria per lo Statuto della Sardegna. Osserva che la Sardegna aveva presentato un progetto di titolo sulle finanze molto incerto e basato su principi di carattere generale; l'On.le Uberti fece rilevare che la questione finanziaria doveva essere trattata con norme chiare e concretabili in cifre. La Commissione degli undici, diventata poi dei diciotto, approvò il principio che ogni Regione dovesse avere una indipendenza finanziaria per non dover elemosinare contributi dallo Stato. L'On.le Bordon osserva che sotto certi riflessi lo Statuto della Sardegna ha servito da falsariga per gli altri Statuti e così dicasi anche per la materia finanziaria. La Commissione parlamentare approvò il principio che si dovesse regolamentare la parte finanziaria in modo razionale e concreto ed a questo scopo diede udienza varie volte alla delegazione sarda e potè così, dopo lunghe sedute, regolamentare la parte finanziaria dello Statuto Sardo (L'On.le Bordon dà lettura degli articoli 6 e 7 del progetto dello Statuto della Sardegna). Lo stesso principio fu adottato per la Valle d'Aosta e la Commissione parlamentare, nel procedere all'esame della parte finanziaria del progetto di Statuto della Regione Valle d'Aosta, volle conoscere l'ammontare delle entrate e delle spese della Valle. Informa di aver comunicato alla Commissione il bilancio annuo trasmesso dall'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, che prevedeva spese annue per Lire un miliardo trecentoquarantacinquelimioni (1.345.000.000) ed entrate erariali per Lire ottocentottantaduemilioni (882.000.000). La Commissione parlamentare trovò esagerate tali cifre per una piccola Valle che conta in tutto 90.000 abitanti e fece il confronto con la Sardegna che conta un milione e mezzo di abitanti e che presentò un bilancio con spese annue di cinque miliardi; fu sentito l'Assessore alle finanze Ing. Fresia il quale confermò le cifre riportate nel bilancio. La Commissione richiese in che modo la Regione avrebbe potuto colmare il deficit di 600 milioni, equivalente alla differenza tra le entrate e le uscite, e rilevò che tale differenza era dovuta al fatto che erano state inserite nel bilancio, nella parte uscita, forti somme per l'esecuzione di lavori straordinari, ai quali devesi far fronte non già con le entrate ordinarie, ma con contributi straordinari che a tal fine vengono erogati dallo Stato a tutte le Regioni. Rileva a tal proposito che, a suo tempo, egli richiese alla Presidenza un bilancio che comprendesse soltanto le entrate e le spese ordinarie e non già quelle straordinarie. Rileva che il pareggio del bilancio presentato dalla Regione non può essere ottenuto anche calcolando in entrata i gettiti di tutti i tributi riscossi dallo Stato in Valle d'Aosta. Data la forte differenza tra le entrate e le uscite, che non si sapeva in che modo eliminare, la Commissione, allo scopo di giungere ad un accordo in materia finanziaria, consigliò la delegazione valdostana a recarsi dai funzionari del Ministero delle Finanze; ma i rappresentanti del Ministero delle Finanze fecero una proposta inaccettabile e cioè proposero la assegnazione di un gettito di entrate del tutto insufficiente e irrisorio per cui la Regione Valle d'Aosta avrebbe dovuto ricorrere allo Stato per ottenere ogni anno un contributo integrativo a pareggio del bilancio deficitario. L'On.le Bordon rileva che molte Società ed Imprese industriali e commerciali che hanno i loro stabilimenti in Valle d'Aosta ma hanno la loro sede centrale e legale fuori Valle, non pagano le imposte erariali in Valle d'Aosta, per cui la Regione, praticamente, non potrebbe ripartire tali imposte e si troverebbe con quote di riparto entrate per 200 o 300 milioni all'anno e con spese per un miliardo circa.
Dopo vari colloqui la delegazione valdostana il ventisette gennaio 1948 presentò una proposta subordinata secondo la quale la Regione avrebbe dovuto avere quote di entrate erariali per un totale di circa 680 milioni annui (vedi allegato n. 8): la proposta fu accettata dalla Commissione parlamentare. Pertanto furono stilati gli articoli relativi alla materia finanziaria del progetto di Statuto per la Regione Valle d'Aosta (vedi allegato n. 8). Osserva a questo proposito che l'Ing. Fresia, allorché presentò la proposta subordinata di articoli per la parte finanziaria, si dimostrò poco soddisfatto della necessità di dover addivenire a tale soluzione e alla regolamentazione in tali termini del riparto entrate erariali e della questione finanziaria. L'On.le Bordon riferisce che per tale fatto, e per essere venuto a conoscenza di espressioni poco ottimistiche pronunciate da alcuni membri della delegazione, meditò profondamente sulla convenienza o meno di adottare una soluzione della questione finanziaria su basi deficitarie. L'On.le Bordon fa presente che davanti alla Commissione rappresentava la sua Regione e dichiara di essersi assunto la grande responsabilità, verso il popolo valdostano, di rinunciare alla regolamentazione delle materia finanziaria su tali basi, (vedi allegato n. 8), per non pregiudicare in futuro l'autonomia della Valle d'Aosta. Dichiara di avere, pertanto, pregato la Commissione parlamentare di voler ritornare sulla sua decisione e di stabilire che, in materia finanziaria, fosse, in via provvisoria, mantenuto il vigente sistema indeterminato di cui all'art. 14 del decreto del 7 settembre 1945 n. 545, al fine di consentire alla Regione di fare regolamentare in avvenire, la materia finanziaria su basi più concrete e più convenienti. La Commissione parlamentare, dopo una prima reazione sfavorevole, aderì alla proposta dell'On.le Bordon e furono così stilati gli articoli 12 e 13 del progetto di Statuto presentato dalla Commissione alla Assemblea Costituente, e modificati dall'Assemblea con gli emendamenti Einaudi e con la clausola di cui all'art. 53 delle norme transitorie e finali dello Statuto. Tale articolo, proposto dalla Commissione, stabilisce che "entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle sarà stabilito, a modifica dell'art. 12, un ordinamento finanziario della Regione con legge dello Stato in accordo con la Giunta Regionale". L'On.le Bordon fa presente che la questione finanziaria è l'unica materia che non sia stata definita e ritiene quindi che sia "ingiusto, arbitrario e falso" affermare che le richieste della Regione non siano state accolte e che la Regione non sia stata soddisfatta in materia economica. Dichiara, infine, che lo Statuto della Valle d'Aosta è il più completo degli Statuti di tutte le Regioni.
Fa osservare che l'On.le Lussu ha validamente collaborato e dato il suo appoggio per l'approvazione dello Statuto della Valle d'Aosta.
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(Si dà atto che lascia la sala delle adunanze il Consigliere Avv. Chanu: ore 16 e venti minuti).
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L'On.le Bordon precisa che i voti dei valdostani sono stati ampiamente soddisfatti dalla Commissione e dalla Costituente e termina con le seguenti affermazioni: "La Camera ci ha fatto fiducia; - perché ci ha fatto fiducia?; - perché il rappresentante della Valle d'Aosta si ritiene qualificato, perché ha un servizio di combattente e dei sentimenti che sono chiari rispetto all'opinione pubblica; e quando ho detto "datemi questo Statuto della Valle" me l'hanno dato - leggetelo e poi vedrete - e quando si saprà tutto si vedrà - Siamo buoni valdostani ma anche buoni italiani - ; se fossi andato a Roma a fare una campagna separatista o annessionista non avrei ottenuto ciò che ho ottenuto; non bisogna sputare sullo Stato dal quale dipendiamo. Difendiamo i nostri diritti e battiamoci per essi come mi sono battuto io; se queste cose non possono piacere a tutti e per la campagna che mi si fa contro, io so di poter rispondere dinnanzi ad un giudice di fonte altissima: la mia coscienza".
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e) Risposta del Presidente Avv. Caveri all'On.le Bordon -
Prende la parola il Presidente Avv. Caveri per precisare alcuni punti in relazione a quanto affermato dall'On.le Bordon. Inizia il suo dire rilevando che nell'adunanza del mattino era dominato dal pensiero che il Consiglio della Valle doveva dimostrare la sua maturità oggi in modo particolare più ancora che in qualsiasi altra adunanza, perché i valdostani si trovano ora veramente ad una svolta della loro storia. Appunto in considerazione di ciò dichiara di essersi sforzato di mantenere la discussione su di un piano elevato perché sarebbe deprecabile se oggi il Consiglio della Valle - e non solo il Consiglio ma anche la popolazione valdostana - dimostrassero di non essere degni di un regime democratico ed autonomistico. Precisa di aver detto quanto sopra perché se oggi si scivolasse su un piano inclinato dicendo "io ho fatto questo, io ho fatto quello", la discussione degenererebbe in una discussione da lavandaie. Dichiara di aver controllato i suoi nervi sino allo spasimo nelle discussioni avanti la Commissione parlamentare e che continua a dominarli in questo momento. Aggiunge che se non fosse Presidente del Consiglio parlerebbe in un modo molto diverso e con molta minor calma , ma si rende conto che la discussione non deve degenerare; tuttavia, visto che si vuole alterare la verità, è costretto a ribadire alcuni fatti che sono e rimangono fatti. Accenna in primo luogo allo schema di progetto di titolo relativo alla questione finanziaria avuto dal Ministero delle Finanze (vedi allegati n. 4 e n. 5) di cui si vorrebbe negare la provenienza e si asserisce che si sono confusi i beni demaniali con gli utili demaniali. Dà quindi lettura della bozza-progetto di titolo che l'Assessore alle Finanze Ing. Fresia ha avuto da un funzionario del Ministero delle Finanze (vedi allegati n. 4 e n. 5). L'On.le Bordon interrompe la relazione del Presidente dichiarando che egli è in malafede e che quanto riferito non corrisponde al vero. Il Presidente Avv. Caveri fa presente all'On.le Bordon di non averlo interrotto durante la sua relazione e lo prega di fare altrettanto con lui. Rivolgendosi, quindi, al pubblico lo prega di non fare interruzioni, e fa presente che, in caso contrario, dovrà far continuare la discussione in seduta privata davanti al solo Consiglio della Valle. Riprendendo quindi la sua relazione l'Avv. Caveri dichiara che la bozza o progetto di titolo in questione si è avuta dal Ministero delle Finanze il 14 gennaio u.sc.; ne dà lettura del primo articolo che è del tenore seguente: " i beni appartenenti al demanio pubblico dello Stato a norma degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile esistenti nella Regione sono assegnati a questa ad eccezione di quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale".
L'On.le Bordon interrompe nuovamente l'esposizione del Presidente affermando che il testo della bozza Carbone non corrisponde a quello letto dal Presidente, in quanto il Consigliere Carbone avrebbe sempre inteso parlare di "utili demaniali". Il Presidente Avv. Caveri ribadisce che l'articolo in questione è esattamente quello della bozza avuta dal Ministero delle Finanze ed invoca la testimonianza degli Assessori presenti Ing. Fresia e Avv. Page. L'Ing. Fresia fa una comunicazione al Presidente; il Presidente precisa che il testo in questione proviene dal Ministero delle Finanze, è stato ricevuto il 14 gennaio e dato all'Ing. Fresia personalmente dall'Assessore Sig. Nouchy. Comunica che giustamente l'Assessore Ing. Fresia gli ha fatto notare che sul testo c'è la seguente annotazione a matita fatta di pugno dall'Assessore Sig. Nouchy: "ricevuto in data 14 gennaio 1948 dal Ministero delle Finanze". Rivolgendosi quindi all'Assessore Sig. Nouchy gli chiede se ciò corrisponda alla verità; l'Assessore Sig. Nouchy risponde affermativamente. L'On.le Bordon obietta che il Consigliere Carbone ha dichiarato di non aver stilato o approvato tale bozza. Il Presidente Avv. Caveri dà atto e ringrazia l'Assessore Nouchy per la sua lealtà, perché anche in politica bisogna avere della lealtà. Aggiunge che l'Assessore Sig. Nouchy ha riconosciuto che la delegazione ha avuto tale testo dal Ministero delle Finanze; ora la verità è che quando fu letto tale testo, per quanto riguarda il demanio e le acque, l'On.le Bordon ha avuto uno scatto e ha detto: "questo non può essere, è inammissibile". Il Presidente Avv. Caveri dichiara di essere sicuro che i Consiglieri abbiano compreso qual'e la verità e precisa pure che non teme di essere smentito nell'affermare che nella riunione del 14 gennaio l'On. le Bordon, prima di qualunque altro membro della Commissione, dichiarò che bisognava alleggerire il bilancio perché esagerato ed inflazionato e perché vi erano comprese le spese straordinarie; aggiunge al riguardo che anche l'ultimo impiegato sa che ogni Amministrazione pubblica ha spese ordinarie e spese straordinarie. Dichiara ancora, senza tema di smentita, che quanto sopra affermato è la verità che può essere confermata dall'Ing. Fresia e dagli altri membri della delegazione. Per quanto concerne la questione delle acque l'Avv. Caveri riferisce ancora che nella riunione del 23 gennaio alla Commissione parlamentare, presenti, lui stesso, gli Assessori Avv. Ernesto Page e l'Ing. Luigi Fresia, il Dott. Paolo Alfonso Farinet, il Segretario Dott. Attilio Brero ed il Rag. Felice Balduzzi, l'On.le Bordon sostenne la tesi che le acque pubbliche ad uso di sfruttamento idroelettrico interessano l'economia nazionale e non possono e non debbono essere attribuite al demanio della Regione e aggiunse che l'attribuzione al demanio regionale delle acque di irrigazione e di uso potabile costituiva già un sensibile miglioramento rispetto alle disposizioni del decreto 7 settembre 1945 n. 546 (vedi allegato n. 7). Dà lettura degli appunti presi nella citata riunione del 23 gennaio 1948. L'On.le Bordon interrompe il Presidente dichiarando che era la Commissione a sostenere tale tesi. Il Presidente Avv. Caveri insiste nel dichiarare la verità di quanto sopra ed a testimonianza conferma ed interpella gli Assessori Ing. Fresia e Avv. Page, i quali rispondono affermativamente; precisa ancora che mentre stava illustrando alla Commissione i precedenti storico-giuridici sulla questione delle acque della Valle d'Aosta venne interrotto dall'On.le Bordon con le parole: "dì la verità". (L'On.le Bordon interrompe nuovamente confermando di aver allora interrotto l'Avv. Caveri con tali parole).
Il Presidente Avv. Caveri dichiara di avere, il 23 gennaio, dinnanzi alla Commissione, ribadito le note rivendicazioni della Valle in materia di acque pubbliche in base ai precedenti storico-giuridici e che le sue dichiarazioni sono state allora interrotte e contraddette dall'Onorevole Bordon. L'On. le Bordon interrompe dichiarando che la Valle ha ora tutte le acque; il Presidente Avv. Caveri precisa che la Valle d'Aosta ha ora soltanto, in demanio, le acque irrigue e potabili. Aggiunge che nell'adunanza del mattino ha affondato il bisturi nel nuovo Statuto ed è inutile che si dica che la Valle ha una superautonomia; rileva che non è giusto dire che abbiamo un grande Statuto, che abbiamo questo, che abbiamo quello. Dobbiamo avere il coraggio di dire quello che ci è stato negato e di rilevare i pregi e le lacune del nuovo Statuto. Dichiara di voler mantenere la massima calma per evitare che la discussione trascenda oltre i giusti limiti entro i quali il Consiglio della Valle si è sempre mantenuto dando sempre esempio e prova di maturità, di educazione e di preparazione democratica.
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f) Dichiarazione del Dott. Paolo Alfonso Farinet - membro del Comitato di Coordinamento:
Domanda la parola il Dott. Paolo Alfonso Farinet, rappresentante della Valle in seno al Comitato di Coordinamento. Il Dr. Farinet prega anzitutto i signori Consiglieri di tenere presente la sua particolare condizione in questo Consesso, dove rappresenta il Comitato di Coordinamento e dove, inoltre, per particolare benevolenza del Consiglio della Valle, è stato chiamato su designazione di tutti i gruppi, il che gli impone un dovere specifico di imparzialità in questa aula. Fa presente che, quale rappresentante del Comitato di Coordinamento, deve anzitutto tributare ai membri del Consiglio, a tutti i membri, il riconoscimento dell'apporto che - sia pure attraverso valutazioni diverse - essi hanno recato durante le numerose sedute, affinché dalle rovine del fascismo e di una sconfitta sorgesse almeno in questa terra qualcosa di profondamente rinnovato. Dichiara che quella di oggi è una seduta storica e che i posteri ne leggeranno il verbale con la stessa emozione con la quale noi scorriamo i verbali dei Commessi, che hanno tratto ai momenti culminanti della storia non solo valdostana. Studiosi e storici cercheranno di ritrarre da queste pagine numerose considerazioni e soprattutto lo Stato d'animo degli abitanti della Valle d'Aosta in questo momento. Non dubita che ogni Consigliere senta, nel suo cuore, l'onore e l'onere di prendere parte a questa adunanza: siamone degni.
Rileva che non gli è consentito in quest'aula fare proposte. La proposta la faccia un Consigliere: egli emette un voto:
"Il Consiglio, rappresentante della Valle e di tutti i Partiti che partecipano alla Liberazione;
Presa conoscenza della nuova Carta Magna che reggerà la nostra terra, Carta conseguita grazie alla collaborazione ed alle stesse posizioni talora contrastanti delle varie tendenze;
si impegni, in nome del popolo valdostano, di perfezionare e di ampliare, con un lavoro concorde e con saggia amministrazione, questo nostro patto statutario.
Si impegni di difendere questa conquista come una cosa sacra, nella coscienza di servire così degnamente, la piccola come la grande Patria". Aggiunge pure il voto che il Consiglio dia mandato ad una Commissione, composta di un rappresentante per ogni partito e di qualche tecnico della penna, di stilare un ordine del giorno, che non sia improvvisato, ma meditato, specie nella forma, e che riassuma in termini lapidari il sentimento unanime di questo momento. Precisa di aver detto nella forma, perché la forma anche agisce sullo spirito dell'uomo. Auspica che quest'ordine del giorno sia scolpito su una lapide da apporsi alla soglia del palazzo del Consiglio e sia studiato nelle scuole dai nostri figli. Termina affermando:
"Solamente così noi saremo degni del sacrificio di Emilio Chanoux e di quel testamento di nobiltà umana che partigiani e martiri hanno scritto col loro sangue per la nostra terra".
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g) Dichiarazioni del Consigliere Avv. Carlo Torrione:
Prende la parola il Consigliere Avv. Carlo Torrione il quale dichiara di essere certo che il Dr. Farinet abbia interpretato quanto è nel cuore di tutti i Consiglieri che, da più di due anni, lavorano con passione per il nuovo ordinamento della Valle. Egli ricorda la lettera inviata dall'On.le Bonomi nel 1944 e l'impegno assunto dal Comitato Regionale di Liberazione di Torino e dell'Alta Italia nel maggio 1945. Ricorda ancora il Consiglio dei Ministri che nel 1945 approvò i decreti del 7 settembre. Rammenta il saluto di un grande piemontese, troppo presto scomparso, Filippo Burzio, il quale amava la Valle d'Aosta e conosceva le nostre necessità e le nostre aspirazioni. Dichiara che la Valle d'Aosta è stata la prima Regione che ha lanciato il primo sasso contro il cerchio centralizzatore dello Stato. Ricorda che Francesco Parri, nel 1945, allorché ricevette una delegazione valdostana, ebbe a dire che era stata la Valle d'Aosta per prima a rompere il cerchio centralizzatore dello Stato e ad aprire la via a riforme e a problemi delicati e vastissimi. Ricorda che in quell'occasione Francesco Parri disse che i valdostani dovevano considerare l'Italia non più matrigna ma madre, perché era venuta incontro alle loro aspirazioni e che l'iniziativa e l'opera della Valle d'Aosta apriva la via ad una nuova concezione dello Stato basata sul decentramento e ciò a vantaggio anche delle altre Regioni. Ricorda coloro che hanno consacrato tutta la loro attività all'autonomia della Valle d'Aosta; cita in particolare i Professori Federico Chabod e Alessandro d'Entreves, i quali furono i promotori ed i fautori della autonomia ed ai quali invia il suo vivo saluto. Rileva che il Consiglio dovrà risolvere un importante problema, quello dell'autonomia finanziaria, senza la quale la Valle d'Aosta non avrà una vera autonomia. Dichiara di ritenere che oggi il popolo valdostano possa essere, se non soddisfatto, lieto di quanto ha ottenuto. Rileva che nel Consiglio si è lottato e che ci sono state delle riunioni aspre e dure, ma, rispondendo ad una frase del Consigliere Fabiano Savioz, precisa che nell'aula del Consiglio non ci furono mai dei personalismi e che il Consiglio della Valle ha lavorato sempre - benché talora con divergenze di idee e di tendenze - in uno spirito di intesa e di collaborazione per il bene della Valle. Aggiunge che è con questa fede e con questa speranza che egli formula l'augurio che, sedati i contrasti, si possa seriamente arrivare a quelle che possono essere le basi della nostra autonomia per la grande e la piccola Patria.
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h) Dichiarazioni dell'Assessore Avv. Ernesto Page:
Prende la parola l'Assessore anziano Avv. Ernesto Page, il quale rileva che lo Statuto concesso alla Valle d'Aosta deve essere ancora perfezionato e completato. Dichiara che nella adunanza odierna il Presidente Avv. Caveri ha fatto bene a precisare le singole responsabilità. Rammenta che bisogna tener conto di un punto sostanziale e cioè che se oggi la Valle d'Aosta ha una certa autonomia, se esiste la Regione autonoma Valle d'Aosta, ciò è dovuto soprattutto al particolare carattere etnico e linguistico della Valle; se questo carattere fosse mancato non sarebbe certamente stata concessa l'autonomia della Valle d'Aosta. Dichiara che il popolo valdostano deve pertanto essere grato anche a coloro che in passato hanno lavorato per conservare e per difendere il carattere etnico e linguistico della Valle. Cita la Académie de St. Anselme, la Ligue Valdôtaine e la Jeune Vallée d'Aoste che hanno sempre lottato contro la tirannide fascista e non hanno mai piegato, preparando in tal modo l'avvento dell'autonomia. L'Avv. Page termina il suo dire inneggiando alla Valle d'Aosta ed al Consiglio regionale.
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i) Delega alla Giunta per redazione ordine del giorno sullo Statuto:
Il Consigliere Geom. Vesan richiama l'attenzione della Presidenza sulla necessità di mettere ai voti la proposta del Dott. Farinet. Il Presidente Avv. Caveri propone che si dia delega alla Giunta per la stesura dell'ordine del giorno proposto dal Dott. Paolo Alfonso Farinet e con l'incarico alla Giunta di sottoporre l'ordine del giorno al Consiglio, per la discussione e per l'approvazione, nella prossima adunanza.
IL CONSIGLIO
prende atto, approvando, unanime, la proposta del Presidente Avv. Caveri.
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Il Presidente Avv. Caveri dichiara chiusa la discussione odierna, in merito allo Statuto della Regione Valle d'Aosta e propone che l'adunanza sia sospesa alcuni minuti prima di passare alla discusione degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore diciassette.
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ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE NUMERO DUE.
1°) Prima bozza di parte del progetto di Statuto per la Regione Valle d'Aosta elaborata dalla Commissione parlamentare dei diciotto.
2°) Progetto di Statuto approvato dal Consiglio della Valle d'Aosta - Proposta subordinata di articolo 5 bis e di articolo 19 bis.
3°) Modificazioni e aggiunte proposte agli articoli della parte amministrativa del Progetto di Statuto per la Regione Valle d'Aosta elaborato dalla Commissione dei diciotto.
4°) Progetto di Statuto per la Valle d'Aosta - I^ proposta del Consigliere di Stato Dottor Carbone.
5°) Progetto di Statuto per la Valle d'Aosta - 2^ proposta del Consigliere di Stato Dottor Carbone.
6°) Lettera inviata dalla delegazione valdostana all'On.le Bordon in data 21 gennaio 1948.
7°) Riunione della Sottocommissione parlamentare per lo Statuto della Regione Valle d'Aosta - Palazzo Montecitorio - Sala riunione del gruppo parlamentare comunista - Roma - Resoconto sommario su appunti della adunanza del 23 gennaio 1948.
8°) Testo di titolo finanze per il progetto di Statuto della Valle d'Aosta concordato tra la delegazione valdostana e i rappresentanti della Commissione dei diciotto il mattino del 27 gennaio 1948.
9°) Riparto entrate erariali fra lo Stato e la Valle - Ammontare annuo delle entrate erariali assegnato alla Regione secondo le varie proposte formulate in sede di discussione alla Commissione parlamentare e al Ministero Finanze.
10°) Progetto di Statuto per la Valle d'Aosta - Proposta della delegazione valdostana - Lingua e ordinamento scolastico.
11°) Progetto di Statuto per la Regione Valle d'Aosta - approvato dalla competente Commissione parlamentare e presentato all'esame dell'Assemblea Costituente nella adunanza delli 30 gennaio 1948 - (vedi testo allegato n. 1 all'ordine del giorno della seduta di Consiglio del 9 febbraio 1948).
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ALLEGATO N. 1
PRIMA BOZZA DI PARTE DEL PROGETTO DI STATUTO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA ELABORATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DEI DICIOTTO.
Art. 1
La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.
Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni territoriali dei Comuni indicati nell'elenco allegato al presente Statuto.
La Regione ha per Capoluogo Aosta.
Art. 2
In armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli interessi nazionali, la Regione ha potestà legislative nelle seguenti materie:
- Agricoltura e Foreste;
- Zootecnia, Flora e Fauna;
- Piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- Turismo, industria alberghiera e tutela del paesaggio;
- Caccia e Pesca;
- Usi civici e consorterie;
- Artigianato;
- Istruzione professionale;
- Ordinamento delle guide, scuole di sci, e dei portatori alpini;
- Incremento dei prodotti tipici della Valle;
- Polizia locale urbana e rurale;
- Fiere e mercati;
- Urbanistica;
- Ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- Circoscrizioni comunali;
- Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali, strade e lavori pubblici di interesse Regionali;
- Acque minerali e termali;
- Acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico;
- Biblioteche e musei di enti locali;
- Toponomastica.
Art. 3
La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali nelle seguenti materie:
- Antichità e Belle Arti;
- Assistenza e Beneficenza pubblica;
- Assistenza ospedaliera, profilattica ed igiene;
- Industria e Commercio;
- Istruzione elementare e media;
- Finanze Regionali e Comunali;
- Espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
- Assunzione di pubblici servizi;
- Disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche concesse alla Valle, per impianti elettrici;
- Istituzione di enti di credito di carattere locale;
- Disciplina dell'utilizzazione delle miniere concesse alla Regione;
- Annona.
Art. 4
La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislative a norma degli articoli 2 e 3 salve quelle attribuite ai Comuni dalle leggi della Repubblica.
La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.
TITOLO
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 5
Sono organi della Regione: il Consiglio Regionale, la Giunta Regionale, ed il suo Presidente.
Art. 6
Il Consiglio regionale è composto di 35 consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge Regionale.
La legge Regionale può esigere per l'esercizio del diritto elettorale attivo il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore ad un anno e per l'eleggibilità quello della nascita nella Regione o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 7
L'Ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o d'altro Consiglio Regionale.
I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.
Art. 8
Il Consiglio Regionale è eletto per quattro anni.
Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dalla fine del precedente Consiglio ed hanno luogo non oltre il settantesimo giorno.
Art. 9
Il Consiglio Regionale elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni, in conformità al Regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 10
Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta Regionale o di almeno un terzo dei Consiglieri.
Art. 11
Le deliberazioni del Consiglio Regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Art. 12
Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Art. 13
I Consiglieri Regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Autonoma.
Art. 14
I Consiglieri Regionali non possono essere perseguitati per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 15
I Consiglieri Regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione.
Art. 16
Il Consiglio Regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalla legge dello Stato.
Art. 17
L'iniziativa delle leggi Regionali spetta alla Giunta Regionale, ai membri del Consiglio Regionale e al popolo valdostano.
Art. 18
L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori.
Art. 19
Il Consiglio Regionale approva ogni anno il bilancio ed il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
Art. 20
Un disegno di legge adottato dal Consiglio Regionale è sottoposto a referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri o da almeno sei mila elettori.
Dal giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al giorno stabilito per le elezioni debbono decorrere almeno cinquanta giorni.
Art. 21
La legge sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione del bilancio.
Art. 22
Ogni legge approvata dal Consiglio Regionale è comunicata al rappresentante del Ministero dell'Interno, presidente del Comitato di Coordinamento, previsto dall'articolo , il quale, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio Regionale e il rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente del Comitato di Coordinamento, lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore della legge non sono subordinate ai termini indicati.
Il rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente del Comitato di Coordinamento, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio Regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al Consiglio Regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio Regionale la approvi di nuovo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 23
Il Presidente della Giunta Regionale, la Giunta e gli Assessori che la compongono, sono organi esecutivi della Regione.
Art. 24
Il Presidente della Giunta Regionale è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio a maggioranza relativa.
Gli Assessori, preposti ai singoli rami dell'Amministrazione, sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta e gli Assessori restano in carica fino a che dura il Consiglio Regionale.
Art. 25
Il Presidente della Giunta Regionale è il capo dell'Amministrazione Regionale e rappresenta la Regione.
Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.
Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.
Partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto consuntivo, nelle sedute nelle quali sono discusse materie di specifico interesse per la regione.
Art. 26
Gli Assessori che non facciano parte del Consiglio, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio.
Art. 27
L'Ufficio del Presidente della Giunta Regionale o di Assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Art. 28
La Giunta Regionale, in caso di necessità o di urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio, che debbono essere presentate, per la ratifica, nella sua prima seduta successiva.
I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva, per la ratifica.
Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.
Art. 29
Il Consiglio Regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.
TITOLO
LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO
Art. 30
Nella Valle d'Aosta il francese è lingua ufficiale al pari dell'italiano.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una e nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che sono redatti in lingua italiana.
Le amministrazioni statali destinano in servizio in Valle d'Aosta possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.
Art. 31
Nelle scuole di ogni ordine e grado, esistenti nella Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore pari a quello dell'insegnamento della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.
Art. 32
L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
Tali adattamenti, nonché le materie da insegnarsi in lingua francese, sono approvati da Commissioni Miste Paritetiche, composte di rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione e di rappresentanti del Consiglio Regionale.
Art. 33
La Regione provvede all'istruzione elementare, professionale e media e alla educazione fisica della gioventù.
La Regione nomina il Sovraintendente agli Studi, gli insegnanti e il personale delle scuole da essa dipendenti.
Gli insegnanti delle scuole elementari debbono essere nominati in seguito a concorso.
Quelli delle scuole medie devono essere nominati tra i vincitori di un concorso statale.
E' ammesso il passaggio degli insegnanti dai ruoli statali ai ruoli Regionali e viceversa, secondo le norme stabilite con legge della Repubblica.
TITOLO
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE
Art. 34
L'istituzione degli uffici di conciliazione nei Comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione favorevole di questa.
I giudici conciliatori e i vice giudici conciliatori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta stessa, su proposta dei Consigli comunali interessati, con la osservanza delle disposizioni delle leggi dello Stato.
La revoca o la dispensa per incapacità o per motivo di salute dei giudici conciliatori e dei vice giudici conciliatori è disposta con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta, su proposta del Presidente del Tribunale di Aosta.
La dispensa per dimissioni volontarie è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta.
Art. 35
Alla autorizzazione, revoca e dispensa dall'esercizio delle funzioni di cancelliere o di ufficiale giudiziario di conciliazione provvede, con decreto, il Presidente della Giunta con la osservanza delle disposizioni delle leggi dello Stato.
Art. 36
Il Consiglio Regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge, ovvero, quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta Regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Il Consiglio Regionale può essere sciolto anche quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio Regionale, che provvede alla ordinaria amministrazione (di competenza della Giunta) ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
La Commissione indice le elezioni che debbono avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio.
Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
TITOLO
RAPPORTI FRA IL GOVERNO E GLI ORGANI DELLA REGIONE
Art. 37
Il Presidente della Giunta rappresenta il Governo dello Stato nella Regione e in tale qualità provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale.
In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.
Art. 38
Nel Capoluogo della Regione è istituita una COMMISSIONE DI COORDINAMENTO, composta di un rappresentante del Ministero dell'Interno, che lo presiede, di un rappresentante del Ministero delle Finanze, e di un rappresentante della Valle, designato dalla Giunta Regionale fra persone estranee al Consiglio.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le spese per il funzionamento della Commissione di Coordinamento sono ripartite in parti uguali tra lo Stato e la Regione.
Art. 39
La Commissione di Coordinamento prevista dall'articolo precedente esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Valle nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Valle.
Art. 40
Agli effetti delle elezioni della Camera dei Deputati, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.
TITOLO
ENTI LOCALI
Art. 41
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può istituire con legge, nel proprio territorio, nuovi Comuni e modificarne le circoscrizioni territoriali e le denominazioni.
Art. 42
Il controllo sugli atti dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, dei consorzi delle consorterie comunali e di altri enti locali, è esercitato dalla Regione nei modi e nei limiti stabiliti con la legge Regionale, in armonia con i principi generali delle leggi dello Stato.
La facoltà di sciogliere i Consigli dei Comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio della Regione, con la osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.
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ALLEGATO N. 2
PROGETTO DI STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA
Proposta subordinata di articolo 5 bis e di articolo 19 bis.
PROPOSTA DI ARTICOLO 5 BIS
Ferme le attribuzioni delle amministrazioni Comunali, la Regione ha competenza amministrativa nei servizi e materie seguenti, cui provvede mediante uffici e personale proprii:
1°) Sanità, igiene e profilassi; assistenza dementi, illegittimi, esposti, ciechi, sordomuti, encefalitici; assistenza antitubercolare; assistenza igienica e profilattica.
2°) Regime, ordinamento, controllo e modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza e delle Consorterie locali; toponomastica locale.
3°) Istituzione, soppressione ed ordinamento degli Uffici di Conciliazione; nomina, revoca e dispensa dei Giudici Conciliatori e autorizzazione all'esercizio delle funzioni di Cancelliere e di Ufficiale Giudiziario di Conciliatura.
4°) Istruzione elementare e media; scuole elementari, professionali e medie di qualsiasi ordine e tipo; musei, biblioteche, accademie, istituti di educazione e di istruzione; antichità, monumenti, belle arti e bellezze naturali.
5°) Costruzione e manutenzione di strade non comunali e non statali; opere idrauliche e di bonifica; trafori alpini; sfruttamento agricolo e industrie di acque; costruzione di impianti idroelettrici e di lavori pubblici di interesse della Regione.
6°) Servizi forestali e dell'agricoltura (eccetto i servizi relativi agli ammassi ed ai razionamenti); protezione ed incremento della fauna e del patrimonio ittico della Regione.
7°) Valorizzazione dell'artigianato e dei prodotti locali e difesa dei prodotti tipici della Regione; statistica della produzione e del commercio, predisposizione di piani pluriennali di produzione e coordinamento delle attività economiche locali.
8°) Creazione ed eventuale gestione di Istituti locali di case popolari con patrimonio separato.
9°) Iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio; concessione di licenze a esercizi pubblici.
10°) Gestione a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale e commerciale, relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tramvie e linee automobilistiche locali, funivie, silos, e di altri servizi pubblici di interesse regionale; gestione di servizi di radiodiffusione.
11°) Servizi e materie di competenza delle Provincie, delle Prefetture, degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, dei Comandi Copri e Uffici Provinciali per le Foreste, dei Provveditorati Provinciali agli Studi, delle Sovraintendenze alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, degli Enti Provinciali per il Turismo, degli Uffici Provinciali Industria e Commercio, delle Camere Provinciali di Commercio, Industria e Agricoltura, dei Consorzi Provinciali Antitubercolari, dei Comitati Provinciali di Assistenza e Beneficenza Pubblica, dei Comitati Provinciali Antimalarici, antitracomatosi, antistrumici, degli uffici Provinciali sanitari.
PROPOSTA DI ARTICOLO 19 BIS
Al Consiglio Regionale è attribuita, nell'ambito della Regione, la facoltà di emanare norme giuridiche proprie, in deroga alle leggi vigenti ed entro i limiti dei principi generali della Costituzione della Repubblica Italiana nelle seguenti materie:
1°) Sanità ed igiene; assistenza e beneficenza pubblica; assistenza igienica e sanitaria, assistenza antitubercolare, assistenza ospedaliera.
2°) Agricoltura, foreste e zootecnia, bonifiche; riforme agrarie intese a limitare l'eccessivo spezzettamento della proprietà agraria; trasformazioni agrarie e miglioramenti fondiari; flora e fauna.
3°) Usi civici; consorterie; promiscuità per condominio.
4°) Industria: collocamento, avviamento e disciplina della mano d'opera.
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni di legge dello Stato e ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne la istituzione.
5°) Commercio interno; comunicazioni e trasporti di interesse locale.
6°) Credito e risparmio.
7°) Consorzi agrari e di produzioni - cooperative di lavoro, di produzione e di consumo.
8°) Lavori pubblici; trafori alpini; servizi pubblici di interesse locale; urbanistica; piani regolatori urbani; regolamenti edilizi; espropriazioni per pubblica utilità nell'interesse della Regione o di enti pubblici minori.
9°) Miniere, cave e torbiere; acque termali e minerali.
10°) Acque pubbliche; derivazione e sfruttamento agricolo ed industriale di acque; impianti idroelettrici, consorzi idroelettrici; acquedotti.
11°) Caccia e Pesca.
12°) Ordinamento, controllo e modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione; toponomastica locale.
13°) Ordinamento degli uffici di conciliazione e disciplina del relativo personale.
14°) Turismo; vigilanza alberghiera; disciplina e istituzione di lotterie e di case da gioco; teleferiche, funivie, linee automobilistiche; disciplina dell'architettura locale; tutela del paesaggio; piani regolatori per la tutela, la disciplina e lo sviluppo di zone aventi particolare importanza turistica.
15°) Pianificazione (nel campo dell'economia e della produzione agricola e industriale).
16°) Ordinamento delle guide e dei portatori alpini, ordinamento delle scuole di sci.
17°) Ordinamento degli uffici e delle amministrazioni regionali; stato giuridico ed economico e norme di previdenza e di assistenza (con l'osservanza dei minimi di trattamento economico, di assistenza e di previdenza stabiliti dalle leggi generali) dei segretari comunali, degli impiegati e salariati della Regione e degli Enti pubblici locali.
18°) Istruzione elementare, professionale e media e relativi programmi di insegnamento; musei; biblioteche; accademie; sodalizi culturali; scuole di artigianato; istituti di educazione e di istruzione; toponomastica locale; conservazione e tutela delle antichità, delle opere artistiche e delle bellezze naturali; disciplina delle radiodiffusioni.
19°) Polizia regionale; polizia urbana e rurale.
20°) Finanze regionali e comunali; esattorie e ricevitorie locali (appalti, aggi; rapporti con gli enti, ecc.); imposte di soggiorno cura e turismo; contributi di miglioria e utenza stradale.
21°) residenze e iscrizioni anagrafiche.
22°) Servizi antincendi.
23°) Materie e servizi di competenza amministrativa dell'Ente Regione ovvero di prevalente interesse regionale.
24°) Norme e modalità per l'elezione dei Consiglieri della Valle d'Aosta.
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ALLEGATO N. 3
VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Progetto di Statuto per la Regione Valle d'Aosta.
Roma, 17 gennaio 1948
ON.LE PERASSI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROGETTI DI STATUTI SPECIALI REGIONALI - ROMA
Nel ringraziarla per la cortesia con la quale Ella ha voluto riceverci in Commissione, mi permetto di prospettarLe alcune brevi osservazioni in merito allo Statuto della Regione valdostana quale risulta dal progetto in parte già elaborato dalla Commissione degli undici.
Le sarò grato se vorrà permettermi di illustrarle rapidamente le ragioni che ispirano le aggiunte e modificazioni da noi proposte.
Con devoto ossequio
IL PRESIDENTE - S. Caveri -
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MODIFICAZIONI E AGGIUNTE PROPOSTE AGLI ARTICOLI DELLA PARTE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DI STATUTO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA ELABORATO DALLA COMMISSIONE DEI DICIOTTO.
Art. 2 (potestà legislativa esclusiva):
Chiediamo che siano attribuite alla competenza normativa esclusiva della Regione le seguenti materie oltre a quelle già previste dal progetto:
- piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- promiscuità per condomini agrari e forestali;
- ordinamento delle minime unità colturali;
- previdenza e assicurazioni sociali (o quanto meno chiediamo che apposito articolo dello Statuto attribuisca alla Regione la facoltà di istituire un istituto autonomo per la previdenza e l'assistenza sociali, così come previsto dall'art. 6 del progetto Bonomi per l'autonomia tridentina);
- finanza locale; riscossione tributi locali;
- assistenza e beneficenza pubbliche;
- disciplina dell'architettura locale;
- servizi antincendi;
- controllo sui Comuni, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi, opere pie ed enti minori locali;
- licenze per attività di natura commerciale attinenti al turismo.
Art. 3 (potestà legislativa integrativa):
Chiediamo che si aggiunga la materia seguente:
- sanità e igiene.
Art. 4 (competenza amministrativa):
Chiediamo che si inserisca il seguente comma tra il primo e il secondo comma dell'articolo 4 del progetto:
- "La regione esplica, inoltre, i servizi già devoluti alla competenza amministrativa della circoscrizione autonoma Valle d'Aosta prima dell'entrata in vigore del presente Statuto".
Art. 5 (Vice Presidente)
E' indispensabile prevedere un vice presidente, il quale possa sostituire legalmente il Presidente in caso di assenza, di malattia o impedimento.
Il Vice Presidente deve altresì occuparsi di una parte dei servizi amministrativi della presidenza, data la mole e la complessità del lavoro derivante dai servizi stessi.
(Presidente della Regione)
La qualifica di Presidente della Regione, ormai invalsa nell'uso in Valle di Aosta, sembra più opportuna di quella di Presidente della Giunta. Il Presidente è Capo della amministrazione regionale, è rappresentante dell'Ente Regione, e rappresenta nella Regione anche l'autorità governativa centrale.
Art. 8: si propone la seguente aggiunta:
- "Durante tale periodo gli organi della Regione, scaduti, rimangono in funzione fino allo insediamento del nuovo Consiglio".
Si propone, inoltre, di inserire in fine dell'articolo 8 il seguente comma dell'articolo 20 (spostamento).
Art. 12: si propone la seguente aggiunta al primo comma:
- salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 17: si propone che l'iniziativa delle leggi regionali sia attribuita anche al Presidente.
Art. 18: si propone di ridurre a MILLE il numero degli elettori prescritto per il referendum popolare.
Art. 23: si propone di modificare-completare l'articolo come segue:
- "Il Presidente della Regione, il Vice Presidente, la Giunta e gli Assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione e ne costituiscono il Governo".
Art. 25: (attribuzioni del Presidente):
da ormai due anni il competente Ministero ha delegato al Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta la facoltà di rilasciare passaporti per l'estero ai cittadini residenti in Valle.
D'altra parte rientra nella facoltà dei Prefetti di rilasciare carte di frontiera, carte turistiche e permessi di soggiorno.
Si chiede pertanto di inserire dopo il terzo comma dell'articolo 25 il comma seguente:
- "Rilascia, per delega governativa, passaporti per l'estero ai cittadini residenti nella Regione; rilascia carte di frontiera e carte turistiche, ed autorizza il soggiorno nella Regione di cittadini stranieri oriundi della Regione".
Art. 28: (provvedimenti di urgenza del Presidente):
In relazione all'art. 140 del T.U. Legge Comunale e provinciale del 1915, modificato nel dicembre 1923, e all'art. 134 del T.U. Legge comunale e provinciale del 1934, si propone di inserire all'art. 28 il primo comma seguente:
- "Il Presidente della Regione può adottare deliberazioni di competenza della Giunta in caso di urgente necessità. Delle deliberazioni di urgenza il Presidente deve fare relazione alla Giunta, nella sua prima successiva adunanza, al fine di ottenerne la ratifica".
Si propone, in conseguenza, di modificare come segue l'ultimo comma dell'articolo 28:
- "I provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente e dalla Giunta cessano di avere efficacia alla data della deliberazione con la quale la Giunta o il Consiglio neghi la ratifica".
Art. 33: (Nomina insegnanti):
Si propone l'aggiunta del seguente comma a fine articolo:
- "Le nomine di cui al presente articolo sono subordinate alla dimostrazione della conoscenza della lingua francese".
Si propone di modificare come segue il secondo comma dell'articolo 33:
- "La regione nomina il Sovrintendente agli Studi, il personale addetto ai servizi della istruzione pubblica, gli insegnanti ed il personale delle scuole da essa dipendenti".
Si propone inoltre di modificare come segue il quarto comma dell'articolo 33:
- "Gli insegnanti delle scuole medie debbono avere conseguita la idoneità nei concorsi statali".
Art. 36: Si propone di inserire, quale penultimo comma dell'articolo, la seguente aggiunta:
- "Il Presidente della Commissione esercita le funzioni di rappresentante dell'autorità governativa centrale".
Art. 37: (polizia locale):
Si propone la seguente aggiunta dopo il primo comma:
- "La Regione ha facoltà di istituire un Corpo di Polizia locale, che eserciti funzioni di polizia amministrativa, stradale e di vigilanza per l'applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali".
Art. 38:
E' opportuno che il rappresentante della Regione in seno alla Commissione di Coordinamento sia designato dal Consiglio anziché dalla Giunta; si propone di modificare l'articolo in tal senso.
Art. 40: si propone di modificare l'articolo come segue:
- "Agli effetti delle elezioni dei Deputati e dei Senatori la Regione Valle d'Aosta forma un unico collegio elettorale".
Art. 42: (Controllo Comuni ed Enti minori):
- Si propone di modificare, nella seconda e nella terza linea, dell'articolo la espressione "Consorterie comunali" con l'espressione "Consorterie locali";
- Ad ovviare alle lacune che si lamentano nelle attuali leggi sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, e dalle quali derivano gravi pregiudizi all'espletamento di importanti funzioni e servizi pubblici, si propone di aggiungere - dopo l'articolo 42 - un apposito articolo del tenore seguente:
- "Sono devolute alla Giunta regionale le attribuzioni e funzioni varie di carattere amministrativo già spettanti per legge al Consiglio di Prefettura ed alla Giunta provinciale amministrativa, anche in materia di gravami e di giudizi amministrativi di carattere non giurisdizionale nonché in materia di contenzioso tributario e di responsabilità contabili degli amministratori e impiegati degli Enti pubblici locali".
Per l'esercizio delle attribuzioni spettantile in materia di contenzioso tributario, la Giunta regionale è integrata con elementi particolarmente competenti in materia tributaria, da scegliersi in numero e secondo modalità da stabilirsi dal Consiglio regionale".
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ALLEGATO N. 4
PROGETTO DI STATUTO PER LA VALLE D'AOSTA
1^ proposta del Consigliere di Stato Dottor Sorrentino
TITOLO, FINANZE E PATRIMONIO
Articolo
Le entrate della Regione sono costituite:
1°) - dall'imposta sui terreni, sul reddito agrario e sui fabbricati. Per l'accertamento e la riscossione di tali imposte la Regione si avvale degli organi dello Stato e verserà a questo una quota del relativo gettito, da commisurarsi, d'intesa fra Stato e Regione, al costo del servizio prestato da detti organi a favore della Regione.
2°) - Dalle tasse di bollo, dalle tasse delle concessioni governative, dall'imposta sulla manomorta, dall'imposta di registro, dalle imposte in surrogazione del registro e del bollo, dalle tasse sugli apparecchi radiofonici e sui materiali radio-elettrici, dai contributi fissi obbligatori alle radioaudizioni, dai canoni abbonamento radioaudizioni circolari, dalle quote canoni abbonamento radioaudizioni a tariffa speciale, dalle tasse licenza e costruttori e commercianti di materiali radiofonici, dalle tasse di bollo sulle carte da gioco, dalle imposte ipotecarie. Anche per l'accertamento e la riscossione di detti tributi la Regione verserà allo Stato una quota del gettito, in relazione al costo del servizio prestato dagli organi dello Stato a favore della Regione.
3°) - Dai redditi del patrimonio assegnato alla Regione a norma degli articoli seguenti.
4°) - Da contributi speciali che lo Stato assegnerà per legge alla Regione per provvedere a scopi determinati.
Articolo
I tributi erariali non elencati nell'articolo precedente restano allo Stato.
Una quota del provento di detti tributi sarà assegnata alla Regione in misura da determinarsi dallo Stato, sentita la Regione stessa, in relazione alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi di competenza della Regione.
Articolo
I BENI APPARTENENTI AL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO A NORMA DEGLI ARTICOLI 822 E SEGUENTI CODICE CIVILE ESISTENTI NELLA REGIONE SONO ASSEGNATI A QUESTA, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE INTERESSANO LA DIFESA DELLO STATO O SERVIZI DI CARATTERE NAZIONALE.
Articolo
Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono suo patrimonio i beni dello Stato esistenti nel territorio della Regione che non siano della specie di quelli indicati dall'articolo precedente. Costituiscono patrimonio indisponibile della Regione, le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, etnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
Articolo
I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
Articolo
La Regione può, previa autorizzazione del Tesoro, emettere prestiti da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad opere di carattere permanente.
Articolo
La istituzione, modificazione e soppressione di tributi, anche di pertinenza della Regione, e le relative procedure di accertamento e di riscossione sono disposte e regolate esclusivamente con legge dello Stato.
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ALLEGATO N. 5
PROGETTO DI STATUTO PER LA VALLE D'AOSTA
Seconda proposta del Consigliere di Stato Carbone
TITOLO
FINANZE E PARTIMONIO
Articolo ______
Le entrate della Regione sono costituite:
a) da una quota del provento dei tributi riscossi nel territorio della Regione, da determinarsi per ciascun anno finanziario dallo Stato, sentita la Regione stessa, in relazione alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi di competenza della Regione.
b) dai redditi del patrimonio assegnato alla Regione a norma degli articoli seguenti.
c) da contributi speciali che lo Stato assegnerà per legge alla Regione per provvedere a scopi determinati.
Articolo ____________
I BENI APPARTENENTI AL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, A NORMA DEGLI ARTICOLI 822 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, ESISTENTI NELLA REGIONE, SONO ASSEGNATI ALLA STESSA AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE INTERESSANO LA DIFESA DELLO STATO E I SERVIZI DI CARATTERE NAZIONALE.
Articolo____________
Sono, altresì, assegnati alla Regione e costituiscono suo patrimonio i beni dello Stato esistenti nel territorio della Regione che non siano della specie di quelli indicati dall'articolo precedente.
Costituiscono patrimonio indisponibile della Regione le foreste che, a norma delle leggi in materia, costituiscono il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, etnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo situate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio della Regione.
Articolo ___________
Dei beni del patrimonio assegnati alla Regione, che cessino per qualsiasi motivo di essere indisponibili, la Regione avrà l'uso perpetuo.
Articolo ___________
I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.
Articolo ___________
La Regione, può, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro, emettere prestiti da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad opere di carattere permanente.
Articolo ____________
La istituzione, modificazione e soppressione di tributi e le relative procedure di accertamento e di riscossione sono disposte e regolate esclusivamente con legge dello Stato.
Articolo _____________
La Giunta della Regione ha facoltà di indicare agli uffici finanziari statali della Regione dati specifici per il nuovo e migliore accertamento dei tributi, e gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Giunta sui provvedimenti adottati in base ai dati stessi.
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ALLEGATO N. 6
V A L L E d'A O S T A
Roma, 21 gennaio 1948.
Caro BORDON,
ti preghiamo vivamente di comunicarci, con cortese urgenza, gli articoli formulati dalla Commissione dei diciotto relativi alla questione delle acque.
E' nostra intenzione di comunicare, a nostra volta, alla Commissione predetta le nostre osservazioni su tali articoli, come già abbiamo fatto per la prima parte del progetto di Statuto. Anche e soprattutto per quanto concerne la questione delle acque, noi intendiamo essere fedeli al mandato che ci è stato affidato, all'unanimità, dal Consiglio della Valle.
Sarebbe assurdo ed ingiusto che lo Stato riconoscesse alle Regioni Sicilia e Sardegna la proprietà delle acque e la negasse, invece, alla Valle d'Aosta, che, sola, ha dei titoli storico-giuridici al riguardo.
Non ti nascondiamo le gravissime conseguenze politiche in Valle d'Aosta di un rifiuto, da parte della Costituente, di riconoscere i nostri fondati diritti in materia di acque.
Ti saremo, pertanto, grati se ci farai conoscere gli articoli elaborati dalla Commissione in tale materia, articoli che avremmo desiderato di conoscere sin dal 18 corrente, cioè dalla data della loro formulazione.
Lo stesso Ministero delle Finanze ci ha trasmesso un progetto di titolo sul demanio regionale in cui si prevede che tutti i beni di proprietà dello Stato di cui all'articolo 822 del Codice Civile esistenti nella Valle (e quindi anche le acque) sono assegnati al demanio regionale.
Tale fatto deve essere sottolineato ai membri della Commissione come un giusto riconoscimento, in materia di acque, dei diritti della Valle nonché della tesi sempre sostenuta dal Consiglio regionale.
In via di strettissimo subordine, si dovrà ottenere, quanto meno, che le concessioni di acque scadute o da scadere per decorrenza dei termini e quelle decadute per mancata attuazione di impianti, siano assegnate alla Regione.
In attesa, ti salutiamo cordialmente, ringraziandoti per il tuo interessamento.
F.ti: S. Caveri, L. Fresia, E. Page.
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ALLEGATO N. 7
RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARLAMENTARE PER LO STATUTO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - PALAZZO MONTECITORIO - SALA RIUNIONI DEL GRUPPO PARLAMENTARE COMUNISTA - ROMA .
Resoconto sommario su appunti dell'adunanza del 23 gennaio 1948
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Presenti: l'On.le Lussu - relatore dello Statuto - On.le Bordon. I membri della Delegazione Valdostana: Avv. S. Caveri - Avv. E. Page - Ing. L. Fresia - Dr. P.A. Farinet; assistiti dal Dr. A. Brero e dal Rag. F. Balduzzi - Intervengono saltuariamente alle adunanze e alle discussioni l'On.le Perassi, presidente della Commissione per gli Statuti Regionali, l'On.le Uberti e l'On.le Laconi.
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RIUNIONE PER LA COMMISSIONE RELATIVA ALLE ACQUE E ALLE FINANZE DELLA VALLE D'AOSTA.
L'On.le Bordon prende per primo la parola ringraziando l'On.le Lussu per il suo favorevole atteggiamento verso la Valle d'Aosta e dopo aver fatto talune premesse, circa la questione delle Acque pubbliche della Valle d'Aosta, comunica che la Commissione parlamentare ha aderito alla sua proposta di attribuire al Demanio della Regione Valdostana le Acque di irrigazione e potabili; per quanto riguarda le acque per uso idroelettrico la Commissione conferirebbe la concessione gratuita alla Regione per anni 99 per tutte le acque non concesse alla data del 7 settembre 1945 come già previsto dal D.L. 7 settembre 1945 n. 546. E' prevista pure la concessione a favore della Valle di una quota dei canoni delle acque già concesse.
L'On.le Bordon dichiara di non ritenere accettabili le richieste avanzate dalla delegazione valdostana per le attribuzioni al Demanio regionale (o quanto meno in via subordinata per le attribuzioni in uso o concessione perpetua alla Regione) di tutte le acque pubbliche della Valle d'Aosta, comprese quelle sfruttabili per uso idroelettrico. L'On.le Bordon fa presente la necessità di non avanzare richieste assurde e inaccettabili in materia di acque, in relazione alle difficoltà varie che già si frappongono in sede di commissione parlamentare e a quelle previste in sede di Assemblea Costituente.
L'On.le Bordon in ordine all'approvazione dello Statuto della Valle d'Aosta sostiene la tesi che le acque pubbliche ad uso di sfruttamento idroelettrico interessano l'economia nazionale e non possono e non debbono essere attribuite al Demanio della Regione; riassume le attuali disposizioni in materia di acque risultanti dal D.L. 7/9/1945 n. 546, e rileva che le attribuzioni al Demanio regionale delle acque per la irrigazione ad uso potabile costituisce un sensibile miglioramento e una importante concessione rispetto alle disposizioni del decreto succitato.
L'On.le Lussu si dichiara grato all'On.le Bordon per le parole di ringraziamento rivoltigli, per la collaborazione dell'On.le Bordon ai lavori della Commissione e per l'appoggio dato anche a favore dello Statuto della Sardegna. Fa presente che la Commissione è stata assai comprensiva delle necessità e delle richieste della Valle d'Aosta. Sottolinea il "cristallino comportamento" sempre avuto dall'On.le Bordon dal punto di vista nazionale. Spera di poter fare altre riunioni plenarie della Commissione con la partecipazione dei delegati valdostani. Assicura che la Commissione è stata ed è molto comprensiva per la Valle d'Aosta; senonchè, trattandosi di Regione di frontiera e di problema delicato dal punto di vista nazionale, la Commissione si dimostra preoccupata che la concessione di una forma eccessiva di autonomia possa essere pericolosa.
Per quanto riguarda la concessione delle acque, l'On.le Lussu conferma che la Commissione, dopo non poche insistenze, ha stabilito di accettare la proposta dell'On.le Bordon tendente ad attribuire al demanio regionale le acque irrigue e potabili della Valle d'Aosta.
L'Avv. Caveri riferisce in merito ai precedenti storico-giuridici della questione delle acque pubbliche della Valle d'Aosta facendo presente che la Valle d'Aosta è l'unica che possa vantare titoli giuridici giustificanti le richieste di attribuzione delle acque del demanio regionale; fa presente che la questione delle acque è molto sentita e seguita dalla popolazione valdostana; illustra in particolare i precedenti relativi alla causa intentata dai Comuni della Valle contro lo Stato, che aveva a suo tempo proceduto alla demanializzazione e all'esproprio delle acque senza indennizzo ai Comuni, che le aveva a suo tempo riscattate.
L'On.le Bordon, interrompendo l'esposizione dell'Avv. Caveri, precisa di essere a conoscenza dei precedenti relativi alla causa intentata dai Comuni e precisa che dagli atti della causa non risulta che i Comuni abbiano rivendicato le acque idroelettriche né la Dora.
L'Avv. S. Caveri a nome della delegazione valdostana e del Comitato della Valle d'Aosta conferma le richieste principali a quelle subordinate dall'articolo 49 del Progetto di Statuto, approvato dal Consiglio della Valle, in merito alla giusta soluzione del problema delle acque in Valle d'Aosta. Precisa che in base al Decreto n. 546 - articolo 1 - anche le acque della Dora risultano attualmente in concessione alla Valle nei tratti almeno nei quali non esistano concessioni fatte dallo Stato prima del 7/9/1945. Fa pure presente che il Ministero delle Finanze e il Consigliere di Stato Dr. Carbone hanno approvato un articolo da inserire nel progetto di Statuto della Valle d'Aosta riguardante il Demanio Regionale, articolo nel quale (con riferimento ai beni demaniali di cui all'articolo 822 del Codice Civile) è prevista l'attribuzione al demanio regionale di tutte le acque già del demanio statale in Valle d'Aosta.
Gli On.li Lussu e Bordon dichiarano esplicitamente che è assolutamente impossibile che la Commissione aderisca alle richieste della delegazione valdostana per cui escludono ogni possibilità di insistere al riguardo.
L'On.le Lussu propone di inserire variazioni al progetto della Commissione in tali materie prevedendo il passaggio alla Valle delle acque idroelettriche già concesse all'atto della scadenza della concessione e a parità di condizioni.
L'Avv. S. Caveri formulando riserve circa le decisioni della Commissione in ordine al problema delle acque, propone, in via del tutto subordinata, alcune varianti ed aggiunte al progetto della Commissione in materia di acque.
Interviene all'adunanza l'On.le Uberti e l'Avv. Paolo Alfonso Farinet dà alcune spiegazioni circa i precedenti della questione delle acque in Valle d'Aosta, rilevando che in alcuni atti di riscatto di acque risulta che i Comuni avevano riscattato anche le acque che potevano servire ad uso dell'industria e dell'artigianato.
L'On.le Uberti propone di inserire un articolo che conceda alla Regione la facoltà di chiedere la decadenza e il divieto di proroga nonché la parificazione delle acque oggetto di concessioni decadute alle acque non ancora concesse e ciò in relazione alle richieste subordinate fatte dai membri della delegazione valdostana.
Segue discussione circa la formulazione di vari articoli aggiuntivi in materia di acque.
L'On.le Perassi Presidente della Commissione e l'On.le Laconi intervengono per poco tempo alla seduta. Lussu riepiloga la discussione precedente, dopo di che continua la discussione circa la formulazione di articoli aggiuntivi. Il Presidente On.le Perassi non dà assicurazione esplicita in merito all'approvazione degli articoli in discussione, rilevando che ogni decisione sarà presa in sede di riunione plenaria della Commissione.
Escono dalla sala gli Onorevoli Perassi e Laconi e continua la discussione circa gli articoli aggiuntivi; dopo di che si dà atto che sono approvati i seguenti articoli riguardanti le materie delle acque, articoli che la delegazione valdostana ha discusso come proposta subordinata e con ogni riserva in merito.
Per quanto riguarda la questione della cessione dei canoni o di percentuale dei canoni di concessione alla Valle, viene concordato che tale materia sarà inclusa nell'articolo relativo alle finanze e alle entrate della Regione.
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER QUESTIONE ACQUE
TITOLO
Art.
... omissis ...
Sono, altresì, trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabili. (1)
... omissis ...
Art.
Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nel secondo comma dell'articolo (1) ... sono date in concessione gratuita per 99 anni alla Regione.
La concessione potrà essere rinnovata.
Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento, di uso o di concessione.
Alla cessazione (scadenza) dell'uso o della concessione di tali acque la Regione subentra nella concessione, a meno che lo Stato non le utilizzi a scopi idroelettrici in base a piani di carattere nazionale (a meno che lo Stato non le utilizzi direttamente) (ovvero: salvo il diritto dello Stato di intervenire per utilizzazioni idroelettriche in base a piani di carattere nazionale).
Art.
Le concessioni di acque che alla data del 7 settembre 1945 non abbiano avuto attuazione o che siano decadute passano alla Regione.
Il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza della concessione ove ricorrano le condizioni previste dalla Legge.
Art.
Le acque concesse alla Valle potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione sia fatta nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da approvarsi da un comitato misto paritetico, composto di rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici e di rappresentanti della Valle.
Le modalità e le norme tecniche delle subconcessioni sono stabilite con legge regionale, in armonia con quelle vigenti per le concessioni fatte dallo Stato.
Non è ammessa la cessione della concessione prevista dal presente ...(titolo)...
Art.
Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino i limiti stabiliti dallo Stato, sentita la Giunta Regionale.
Per le concessioni idroelettriche già in atto alla data del 7 settembre 1945, il concessionario è tenuto a fornire, con la riduzione del 20% sul prezzo commerciale, un decimo dell'energia elettrica prodotta per usi domestici, agricoli e dell'artigianato.
TITOLO per MINIERE
Per quanto riguarda le miniere dopo esauriente discussione l'On.le Lussu comunica che sottoporrà alla Commissione il seguente testo di articoli riguardanti le miniere:
Art.
Le miniere esistenti nella Valle d'Aosta sono date in concessione gratuita per anni 99 alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata.
Non è ammessa la cessione della concessione prevista dal presente articolo.
Dalla concessione sono escluse le miniere che alla data del 7/9/1945 avranno già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini prescritti nel qual caso la concessione si intende decaduta e trasferita alla Regione.
Art.
Le modalità e norme tecniche delle subconcessioni di miniere da parte della Regione sono stabilite con legge regionale in armonia con le norme vigenti per le concessioni fatte dallo Stato.
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ALLEGATO N. 8
TESTO DI TITOLO FINANZE PER IL PROGETTO DI STATUTO DELLA VALLE D'AOSTA CONCORDATO TRA LA DELEGAZIONE VALDOSTANA E I RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE DEI DICIOTTO IL MATTINO DEL 27 GENNAIO 1948.
Art.
Le entrate della Regione, in relazione all'entità delle spese dei servizi devoluti all'Amministrazione regionale, sono costituite:
a) dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari;
b) dai nove decimi del gettito dell'imposta di ricchezza mobile e complementare sui redditi per attività esplicate nella Regione, anche se riscosse fuori della Regione;
c) dal gettito fiscale del lotto e delle lotterie;
d) dal gettito dei tributi erariali sull'energia elettrica consumata nella Regione;
e) dall'importo totale dei canoni su tutte le concessioni di acque pubbliche e di miniere;
f) dal provento dei monopoli;
g) dal provento della vendita dei valori bollati;
h) dalle imposte e tasse di bollo, di registro, ipotecarie e sulle successioni;
i) dalla quota del settanta per cento dell'imposta generale sull'entrata riscossa nella Regione, nonché fuori della Regione, inerente ad attività esplicate nella Regione; per le società e stabilimenti aventi sede legale e fiscale fuori della Regione, la quota va riferita alla imposta relativa al primo trasferimento dei prodotti e delle merci al compratore;
l) dai nove decimi delle imposte di fabbricazione sui filati;
m) dai tributi locali stabiliti con legge regionale;
n) dalle rendite del patrimonio della Regione;
o) dai tributi spettanti per legge alla Provincia ed agli Enti ed uffici pubblici i cui servizi sono devoluti alla Regione;
p) dai contributi speciali che lo Stato assegna alla Regione per il finanziamento di lavori straordinari.
Art.
Se le pubbliche entrate della Regione non sono sufficienti a pareggiare le spese, lo Stato, esaminato il bilancio della Regione, concederà un contributo straordinario di integrazione.
Art.
Le società ed imprese industriali e commerciali di qualsiasi natura, che esplicano attività in Valle d'Aosta ed abbiano sede legale fuori della Valle, debbono versare agli organi di riscossione dello Stato nella Regione i tributi inerenti alla loro attività nella Regione.
Art.
Le Regione ha facoltà di comunicare agli Uffici finanziari dello Stato nella Valle d'Aosta dati e notizie per il migliore accertamento dei tributi erariali; gli uffici finanziari stessi debbono riferire alla Regione in merito ai provvedimenti adottati in relazione alle notizie e ai dati stessi.
Gli uffici finanziari dello Stato, anche siti fuori della Regione, debbono fornire i dati richiesti dalla Regione per tramite degli uffici finanziari dello Stato siti nel capoluogo della Regione.
Art.
Gli organi e gli uffici erariali di riscossione versano alla Regione, alla scadenza di ciascun bimestre, le quote di entrate erariali spettanti alla Regione, salvo conguaglio tra lo Stato e la Regione a fine esercizio finanziario.
Art.
La Regione può stabilire una imposta non superiore a Lire 0,10 per ogni kilovattora di energia elettrica prodotta nella Regione.
Art.
La Regione ha facoltà di assumere i servizi di riscossione delle imposte dirette per esercirli a norma di legge.
In deroga alle norme che regolano l'aggiudicazione e la conferma della gestione di detti servizi, il conferimento degli stessi alla Regione può essere a questa fatto direttamente, alla scadenza dei contratti in corso e con dispensa dall'obbligo di cauzione.
Art.
La Regione, previa autorizzazione statale, può emettere prestiti da essa esclusivamente garantiti per provvedere alla esecuzione di opere di carattere permanente.
Art.
Lo Stato rimborsa alla Regione le spese per i servizi statali espletati per delega dalla Regione.
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Articoli da inserire nelle DISPOSIZIONI TRANSITORIE dello Statuto.
Art.
Su richiesta della Regione, possono essere modificate, con legge ordinaria della Repubblica, le disposizioni di cui agli articoli del presente Statuto relative alle finanze e al demanio della Regione.
Art.
Finchè non sarà attuato il sistema finanziario regionale previsto dagli articoli del presente Statuto, rimarranno in vigore le disposizioni di cui al Decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 545, relative alle materie finanziarie, e lo Stato concederà alla Regione congrui anticipi sulle somme dovute a titolo di riparto delle entrate erariali.
Art.
Le autorizzazioni e le licenze già concesse dalla Valle d'Aosta, attinenti all'incremento del turismo, restano in vigore.
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ALLEGATO N. 9
RIPARTO ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA VALLE - AMMMONTARE ANNUO DELLE ENTRATE ERARIALI ASSEGNATE ALLA REGIONE SECONDO LE VARIE PROPOSTE FORMULATE IN SEDE DI DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E AL MINISTERO FINANZE:
I) Ammontare delle entrate erariali che sarebbero spettate alla Valle d'Aosta in base alla 1^ proposta del Consigliere di Stato Dr. Carbone.
1 - Imposta erariale sui terreni |
L. 3.098.834,40 |
2 - Imposta erariale sui fabbricati |
L. 389.381,10 |
3 - Imposta erariale sui redditi agrari |
L. 1.527.718,95 |
4 - Tasse di bollo |
L. 1.582.282,60 |
5 - Tasse sulle concessioni governative |
L. 2.091.888,40 |
6 - Imposta sulla manomorta |
L. 76.967,10 |
7 - Imposta di registro |
L. 17.585.992,60 |
8 - Imposta di surrogazione del Registro e del bollo |
L. 84.291,20 |
9 - Tasse sugli apparecchi radiofonici e sui materiali radio elettrici |
L. 11.267,00 |
10 - Contributi fissi obbligatori alle radioaudizioni |
L. 18.480,00 |
11 - Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari |
L. 3.068.648,05 |
12 - Quote dei canoni abbonamento radioaudizioni a tariffa speciale |
-- |
13 - Tasse di licenza dei costruttori e commercianti di materiale radiofonico |
-- |
14 - Tasse di bollo sulle carte da gioco |
-- |
15 - Imposte ipotecarie |
L. 3.745.753,50 |
16 - Redditi del patrimonio assegnato alla Regione e canoni acque |
L. 35.367.385,50 |
TOTALE ENTRATE |
L. 68.648.890,40 ============ |
I tributi erariali non elencati sopra restano allo Stato. Una quota del provento di detti tributi sarà assegnata alla Regione in misura da determinarsi dallo Stato, sentita la Regione stessa, in relazione alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi di competenza della Regione.
II) Ammontare delle entrate erariali che sarebbero spettate alla Valle d'Aosta in base alla seconda proposta del Consigliere di Stato Dr. Carbone.
1 - Una quota (20%-30%) del provento dei tributi erariali riscossi nel territorio della Regione, da determinarsi per ciascun anno finanziario dallo Stato sentita la Regione stessa, in relazione alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi di competenza della Regione.
Poiché i tributi erariali riscossi in Valle compreso il provento dei monopoli ammontano a complessive annue L. 600.000.000, l'intera somma non sarebbe neppure sufficiente a coprire le spese ordinarie del bilancio.
III) Ammontare delle entrate erariali che sarebbero spettate alla Valle d'Aosta in base alla proposta dell'On.le Uberti.
1 - 9/10 del gettito dell'imposta erariale sui terreni |
L. 2.788.951,00 |
2 - 9/10 del gettito dell'imposta erariale sui fabbricati |
L. 350.442,00 |
3 - 9/10 del gettito dell'imposta sui redditi agrari |
L. 1.374.947,00 |
4 - Gettito del lotto e lotterie |
L. 1.000.000,00 |
5 - Gettito dell'imposta sull'energia elettrica |
L. 6.685.530,15 |
6 - Canoni delle concessioni idroelettriche |
L. 35.367.385,50 |
7 - Monopoli di Stato |
L. 120.000.000,00 |
8 - Tassa di bollo |
L. 1.582.282,60 |
9 - Imposta di registro |
L. 17.585.992,60 |
10 - Imposte ipotecarie |
L. 3.745.753,50 |
11 - Diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e pubblici spettacoli |
L. 1.500.000,00 |
12 - 70% dell'imposta generale sull'entrata riscossa nella Regione |
L. 55.000.000,00 |
L. 246.981.284,35 ============= |
IV) Ammontare delle entrate erariali che sarebbero spettate alla Valle d'Aosta secondo la proposta dell'On.le Bordon e in base alla seconda proposta della Commissione parlamentare
terreni |
L. 3.100.000 |
||
Imposte fondiarie: |
fabbricati |
L. 400.000 |
|
redditi agrari |
L. 1.500.000 |
L. 5.000.000,00 |
|
Ricchezza mobile 9/10 |
|||
R.M. categ. A, B, C/1 |
L. 27.000.000 |
||
R.M. categ. C/2 |
L. 22.500.000 |
||
R.M. riscossa fuori Valle |
L. 9.000.000 |
||
R.M. categ. C/2 idem u.s. |
L. 30.000.000 |
L. 88.500.000,00 |
|
Lotto, lotterie e diritti sugli spettacoli (..?) |
L. 1.000.000,00 |
||
Imposte di registro, ipotecarie, tasse di bollo, tasse concessioni governative |
L. 25.000.000,00 |
||
Imposta di consumo sull'energia elettrica con riferimento ai Kw-ora prodotti in Valle d'Aosta |
L. 100.000.000,00 |
||
Canoni concessioni idroelettriche |
L. 35.000.000,00 |
||
Imposta generale sull'entrata riscossa in Valle (70%) |
L. 50.000.000,00 |
||
Imposta generale entrata riscossa fuori Valle (70%) |
L. 80.000.000,00 |
||
L. 384.500.000,00 |
La Delegazione Valdostana, esaminate le varie proposte formulate dalla Commisione e dagli organi finanziari dello Stato e constatatane la insufficienza, ha formulato le seguenti contro proposte, che comportavano i gettiti a fianco segnati:
Prima contro-proposta della Delegazione valdostana (non accettata)
Le entrate della Regione sono costituite:
a) dalla quota percentuale dell'80% di tutte le entrate erariali ordinarie e straordinarie inerenti alla Regione, anche se riscosse fuori della Valle, accertate per l'esercizio precedente: gettito corrispondente 80% di 850.000.000 circa |
L. 680.000.000,00 |
b) dai canoni su tutte le acque pubbliche della Regione |
L. 40.000.000,00 |
Totale entrate erariali minime |
L. 720.000.000,00 =============== |
Inoltre dovevano essere assegnati alla Regione contributi speciali dello Stato per provvedere a lavori straordinari di pubblica utilità e l'eventuale contributo straordinario integrativo.
Seconda contro-proposta della Delegazione valdostana (accettata il 27/1/1948 dai rappresentanti della Commissione parlamentare dei diciotto).
In via subordinata era stata presentata la seguente contro-proposta:
Le entrate della Regione, in relazione all'entità delle spese dei servizi devoluti all'Amministrazione della Valle d'Aosta, sono costituite:
a) dai 9/10 del gettito delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati, sui redditi agrari |
L. 4.500.000,00 |
b) dai 9/10 del gettito di R.M. sui redditi per attività esplicate nella Regione (in Valle e fuori Valle) L. 110.000.000 + 80.000.000 = 190.000.000 |
L. 171.000.000,00 |
c) dai 9/10 del reddito dell'imposta complementare erariale sui redditi per attività esplicate nella Regione e lì vicino L. 7.000.000 |
L. 6.300.000,00 |
d) dal gettito fiscale del lotto e delle lotterie |
L. 1.200.000,00 |
e) dal gettito dei tributi erariali sull'energia elettrica prodotta nella Regione anche se riscossi fuori della Valle |
L. 110.000.000,00 |
f) dai canoni su tutte le concessioni di acque pubbliche in Valle d'Aosta |
L. 35.000.000,00 |
g) dal provento dei monopoli |
L. 120.000.000,00 |
h) dal provento della vendita dei valori bollati |
L. 20.000.000,00 |
i) dal provento imposta bolli registro e ipotecarie e sulle successioni |
L. 25.000.000,00 |
l) dalla quota del 70% dell'imposta generale sull'entrata riscossa nella Regione e fuori dalla stessa. Per quest'ultima limitamente al primo trasferimento dei prodotti e delle merci dagli stabilimenti al compratore (78.000.000 + 150.000.000 = 228.000.000) |
L. 159.000.000,00 |
m) dai 9/10 dell'imposta di fabbricazione sui filati |
L. 12.000.000,00 |
L. 664.000.000,00 ============== |
Inoltre dovevano essere assegnati alla Regione contributi speciali dello Stato per provvedere a lavori straordinari di pubblica utilità e l'eventuale contributo straordinario integrativo.
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ALLEGATO N. 10
PROGETTO DI STATUTO PER LA VALLE D'AOSTA
Proposta della Delegazione valdostana
LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO ______
Art. ______
Nella Valle d'Aosta, il francese è lingua ufficiale al pari dell'italiano.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che sono redatti in lingua italiana.
Le amministrazioni statali destinano in servizio in Valle d'Aosta possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.
Art. ______
Nelle scuole di ogni ordine e grado, esistenti nella Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore pari a quello dell'insegnamento della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie è impartito in lingua francese.
Nei comuni di lingua tedesca della Vallata di Gressoney è anche facoltativamente impartito l'insegnamento della lingua tedesca.
Art. ______
L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
Tali adattamenti, nonché le materie da insegnarsi in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi da Commissioni miste paritetiche, composte di rappresentanti del Ministero della Pubblica istruzione e di rappresentanti del Consiglio regionale.
Art. ______
La Regione provvede alla istruzione materna, elementare, professionale e media, nonché alla educazione fisica della gioventù.
La Regione nomina il Sovraintendente agli Studi ed il personale addetto ai servizi direttivi, amministrativi e tecnici della pubblica istruzione.
Gli insegnanti delle scuole elementari sono assunti in ruolo in seguito a concorsi regionali.
Gli insegnanti delle scuole medie sono nominati tra i vincitori e tra gli idonei dei concorsi statali.
Le nomine del personale di cui al presente articolo sono subordinate alla dimostrazione della conoscenza della lingua francese.
In casi eccezionali, la Regione può nominare laureati o diplomati all'estero, di chiara fama, per l'insegnamento delle lingue estere nelle scuole locali.
Art. ______
E' ammesso il passaggio degli insegnanti dai ruoli statali ai ruoli regionali e viceversa, secondo le norme stabilite con legge della Repubblica.
Il passaggio dai ruoli statali ai ruoli regionali avviene su richiesta degli interessati e previo benestare della Regione.
Il passaggio dai ruoli regionali ai ruoli statali avviene su richiesta degli interessati e su parere della Regione: le domande relative a tali trasferimenti sono accolte dalle amministrazioni competenti con precedenza assoluta.
Su richiesta della Regione, il Ministero della pubblica istruzione può comandare in servizio nella Valle d'Aosta personale dei ruoli statali ed accogliere personale insegnante dei ruoli regionali.
Art. ______
Per quanto riguarda l'assistenza scolastica dal sesto al diciottesimo anno (patronati, colonie, doposcuola, ricreatori, turismo scolastico, ecc) la Regione si uniforma per l'insegnamento ai principi stabiliti nei precedenti articoli... e, per il rimanente, alle norme generali dello Stato ed assumerà la proprietà di tutti i beni, mobili ed immobili, già appartenenti alla G.I.L. ed esistenti nella Regione.
Art. ______
Per quanto riguarda il regime delle pensioni e del trattamento di quiescenza del personale insegnante saranno adottati provvedimenti d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, seguendo i criteri e le norme stabiliti per gli insegnanti dei ruoli statali.
Art. ______
Tutte le norme speciali relative a concessioni ed a benefici a favore degli insegnanti dei ruoli statali sono estese anche a favore degli insegnanti addetti alle scuole ed ai servizi scolastici della Regione.
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ALLEGATO N. 11
PROGETTO DI STATUTO PER LA REGIONE
VALLE D'AOSTA
approvato dalla competente Commissione parlamentare e presentato all'esame dell'Assemblea Costituente nell'adunanza delli 30 gennaio 1948.
(vedi allegato n. 1 all'ordine del giorno della seduta di Consiglio del 9 febbraio 1948) (già distribuito).
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Si dà atto che l'adunanza viene riaperta alle ore diciassette e minuti venticinque; intervengono tutti i Consiglieri presenti prima della sospensione dell'adunanza, ad eccezione dei Signori Consiglieri Thomasset, Geom. Vesan, Sig. Dujany e Avv. Chanu. L'Avv. Chanu interviene, però, all'adunanza durante la discussione dell'oggetto n. 4 (Strada Aosta-Valpelline).
______