Objet du Conseil n. 14 du 13 février 1947 - Verbale
OGGETTO N. 14/47 - ISTITUZIONE IN AOSTA DI UN ISTITUTO TECNICO INTITOLATO AL NOME DI "INNOCENZO MANZETTI".
L'Assessore all'Istruzione Pubblica, Avv. Page, richiamate le precedenti deliberazioni 29-11-1946 del Consiglio, 11-12-1946 e 16-12-1946 della Giunta, relative all'istituzione e al funzionamento di un Istituto Tecnico in Aosta, limitato, per l'anno scolastico 1946-1947, al I° corso, con spese a carico dell'Amministrazione della Valle, salvo rimborso della quota di Lire 2.500 mensili da parte degli alunni appartenenti a famiglie abbienti, riferisce che la Giunta ha successivamente deliberato di proporre al Consiglio l'assunzione a totale carico dell'Amministrazione della Valle delle spese relative all'Istituto di cui si tratta, con esenzione, pertanto, da qualsiasi pagamento, che non si riferisca alle normali tasse di iscrizione e d'esame, anche per gli alunni appartenenti a famiglie abbienti.
Il Consigliere Geom. Arbaney chiede quale sia la veste giuridica dell'Istituto, se sia cioè un Istituto Tecnico privato oppure parificato.
L'Assessore Avv. Page precisa che il Ministero aveva a suo tempo comunicato all'ex-Provveditorato agli Studi di Aosta essere competenza dell'Amministrazione autonoma della Valle d'Aosta di esaminare la proposta di istituzione di Istituto Tecnico e di decidere in merito.
Il Provveditorato agli Studi, in seguito a tale comunicazione del Ministero, chiese da quale decreto potesse derivare tale competenza all'Amministrazione della Valle e il Ministero in data 28 dicembre 1946 rispose che, con Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, era previsto un ordinamento speciale delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e l'istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli Studi.
In data 3 gennaio 1947 il Provveditore agli Studi comunicò al Ministero l'avvenuta istituzione del nuovo Istituto e chiese quale veste giuridica dovesse avere e precisamente se dovesse considerarsi istituto governativo, parificato o privato con sede legale di esami. Il Ministero rispose in data 24 gennaio 1947 in questi termini: "si precisa che la natura giuridica dell'Istituto Tecnico per ragionieri e geometri di Aosta deve essere determinata dal Consiglio della Valle nel provvedimento d'istituzione.
L'attuale legislazione scolastica prevede l'istituzione di nuove scuole su iniziativa privata, di Enti pubblici o Enti morali oltre che su iniziativa dello Stato stesso. In ogni caso però è sempre richiesto il crisma dell'Autorità scolastica governativa. Il R.D. 6 giugno 1925, n. 1084, concernente il regolamento per gli istituti privati e pareggiati d'istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole, dopo di avere, nel titolo I, parlato degli Istituti privati di istruzione media (modi e termini di apertura, visite, ispezioni, registri, ecc.), all'articolo 13 dice: "le norme contenute negli articoli precedenti valgono indistintamente per tutti gli Istituti di istruzione media che non siano regi, né pareggiati ai regi, anche se siano aperti o si intendano aprire da comuni e province o da altre persone giuridiche, pubbliche o private". A rigore di legge quindi l'Istituto Tecnico creato dall'Ente Valle d'Aosta, che ha personalità giuridica propria, sarebbe semplicemente un Istituto privato. Ed è questa l'opinione della Sovraintendenza in quanto le surriferite disposizioni non sono incompatibili né con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, né con il decreto 11 novembre 1946, n. 365. Tale Istituto Tecnico privato, creato dall'Ente Valle, per assicurare al corso dei suoi studi la dovuta e necessaria legalità, valida presso tutti gli Istituti della Repubblica Italiana, ha bisogno di ottenere un riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione, riconoscimento che nella nostra legislazione può assumere l'aspetto del pareggiamento, della parificazione o della regificazione.
Senonchè l'orientamento del Ministero della Pubblica Istruzione, che si dichiarò incompetente a decidere sull'istituzione di questo Istituto demandando tale facoltà all'Amministrazione della Valle d'Aosta, fa supporre (perché non è specificatamente dichiarato né nella legge sull'autonomia, né sul decreto di passaggio dei servizi scolastici) che questa Amministrazione Autonoma abbia poteri di istituire nuove scuole conferendo ad esse quella legalità che prima era riservata ad un decreto ministeriale.
Dopo breve discussione, nella quale si prende atto che, trattandosi di istituto pareggiato e pubblico, gli alunni debbono essere soggetti al pagamento delle sole tasse ordinarie previste negli altri pubblici Istituti del genere;
IL CONSIGLIO
preso atto della relazione dell'Assessore Avv. Page;
considerato che i locali prescelti per la sede di tale istituto sono adatti e rispondenti, nei riguardi dell'igiene e del decoro, a tutte le esigenze proprie ad un istituto di educazione e di istruzione;
che l'arredamento degli uffici, delle aule e dei gabinetti è, per ogni rispetto, adatto e sufficiente alle attuali esigenze e che di anno in anno si provvederà adeguatamente ai nuovi bisogni;
che nell'Istituto viene compiutamente impartito l'insegnamento delle materie prescritte per i corrispondenti istituti governativi, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali, nello stesso numero di anni e con identico orario;
che il personale direttivo e insegnante, di segreteria e di servizio viene assunto secondo le norme vigenti per le scuole governative;
che le norme sull'ammissione degli alunni, sulla loro disciplina, sul pagamento delle tasse e sugli esoneri, sono quelle stesse in vigore per gli Istituti Tecnici governativi;
che sono e saranno osservate le leggi ed i regolamenti vigenti per assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto;
a parziale modifica della deliberazione n. 253 in data 29-11-1946;
ad unanimità di voti;
Delibera
1°) di istituire, in Aosta, a decorrere dall'anno scolastico 1946-1947, un Istituto Tecnico per ragionieri e geometri, parificato a tutti gli effetti agli Istituti Tecnici governativi. Per l'anno scolastico 1946-1947 funzionerà la prima classe e di anno in anno saranno istituite le successive classi fino al completo funzionamento dell'Istituto medesimo.
2°) di intitolare l'Istituto al nome di "Innocenzo Manzetti".
3°) di comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione l'avvenuta istituzione dell'Istituto Tecnico, per i provvedimenti di competenza.
4°) di assumere a carico dell'Amministrazione della Valle le spese relative all'Istituto stesso, con imputazione delle spese generali di gestione agli appositi stanziamenti dei bilanci 1946-1947 e futuri esercizi finanziari e delle spese per stipendi e indennità al personale insegnante al seguente stanziamento del bilancio corrente esercizio: "Art. 18 - Istituto Tecnico di Aosta - Stipendi e indennità al personale insegnante" ed ai corrispondenti stanziamenti di bilancio degli esercizi futuri.
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