Objet du Conseil n. 11 du 13 février 1947 - Verbale

OGGETTO N. 11/47 - CONSIGLIO SCOLASTICO DELLA VALLE D'AOSTA. NORME PER LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DA PARTE DEI COMUNI.

L'Assessore all'Istruzione Pubblica Avv. Page riferisce che l'articolo 6 del D.L. n. 365 dell'11-11-1946, concernente l'ordinamento delle scuole della Valle, dispone:

"Le funzioni del Consiglio scolastico provinciale sono demandate, nella Valle d'Aosta, ad un Consiglio regionale nominato dal Presidente del Consiglio della Valle, cioè composto:

1) l'Assessore all'istruzione pubblica della Giunta della Valle - Presidente;

2) il Sovraintendente agli Studi della Valle;

3) un professore dell'Istituto Magistrale di Aosta designato dai colleghi;

4) un maestro elementare ordinario designato dai colleghi della Valle;

5) un rappresentante del Comune di Aosta, designato dalla Giunta comunale di Aosta;

6) due rappresentanti per il complesso degli altri Comuni della Valle, designati dalle Giunte comunali secondo le norme, che saranno determinate dal Consiglio della Valle.

Fanno altresì parte del Consiglio scolastico, ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti materie di loro competenza:

il medico dirigente i servizi sanitari della Valle;

l'ingegnere capo della Divisione Lavori Pubblici, od un suo rappresentante".

L'Assessore Avv. Page fa presente la necessità di stabilire le norme per la designazione dei rappresentanti di cui al succitato n. 6, affinchè i vari Comuni possano essere invitati, simultaneamente agli altri Enti interessati, a designare il loro rappresentante in seno al Consiglio scolastico.

Propone che, ai fini della designazione, la Valle d'Aosta sia divisa in due zone, ognuna delle quali dovrà designare un Consigliere. La prima zona potrebbe comprendere i Comuni delle Direzioni Didattiche di Morgex, Valpelline, e Nus, nonché i Comuni già aggregati al Comune di Aosta, recentemente ricostituiti; la seconda zona potrebbe comprendere i Comuni delle Direzioni Didattiche di Châtillon, Verrès e Pont St. Martin; con la suddivisione della Valle in due zone si eliminerebbe la possibilità che siano nominati due Consiglieri dello stesso Comune o di Comuni vicini. Per quanto riguarda le modalità delle designazioni propone che ogni Comune dovrebbe essere invitato a designare, quale Consigliere, una persona della zona, particolarmente competente in materia scolastica e in grado di poter partecipare con una certa regolarità alle riunioni del Consiglio scolastico, che si terranno in Aosta e che potranno essere assai frequenti, specialmente nel primo periodo di nuova organizzazione delle scuole della Valle.

Fa presente l'opportunità che sia precisato ai Comuni che le persone da designarsi potranno essere scelte anche fra il personale direttivo o insegnante delle scuole nonché fra il personale delle amministrazioni locali; le designazioni dovrebbero essere fatte entro determinati termini, scaduti i quali i Comuni che non abbiano segnalato il nominativo richiesto, perderebbero ogni diritto a concorrere alla designazione.

L'Assessore Avv. Page fa presente che, al fine di agevolare i Comuni e di rendere il procedimento di designazione più spedito, si potrebbe anche inviare ai Comuni una lista di persone (predisposta dalla Giunta e dalla Sovrintendenza agli Studi) ritenute particolarmente idonee ad esplicare le funzioni di Consigliere scolastico, per ognuna delle suddette zone; in tal caso si dovrebbe precisare ai Comuni il carattere puramente indicativo delle liste, in modo che i Comuni abbiano piena facoltà di designare anche nominativi non inclusi nelle liste.

Il Consigliere Avv. Torrione ed altri si dichiarano contrari a che sia inviata ai Comuni una lista di nominativi come proposto dall'Assessore Avv. Page, in quanto la lista, seppure di carattere puramente indicativo, potrebbe in certo qual modo costituire forma di imposizione; precisa che ogni Comune deve invece avere la massima libertà di scelta.

Dopo breve discussione fra i Consiglieri e chiarimenti dati dall'Assessore Avv. Page;

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti;

Delibera

di stabilire le seguenti norme per la designazione dei rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio scolastico della Valle d'Aosta di cui all'art. 6 (n. 6) del D.L. 11-11-1946, n. 365:

1°) divisione dei Comuni della Valle d'Aosta, ai fini della designazione, in due zone, per ognuna delle quali si designa un Consigliere (1^ zona: costituita dai Comuni compresi nelle circoscrizioni delle Direzioni Didattiche di Morgex, Valpelline e Nus, nonché i Comuni già aggregati al Comune di Aosta e recentemente ricostituiti; 2^ zona: costituita dai Comuni compresi nelle circoscrizioni delle Direzioni Didattiche di Châtillon, Verrès e Pont St. Martin).

2°) designazione da parte di ogni Giunta comunale di una persona della propria zona ritenuta particolarmente competente in materia scolastica, da scegliersi eventualmente anche fra il personale direttivo e insegnante delle scuole nonché fra il personale delle amministrazioni locali.

Le segnalazioni che non perverranno entro il termine stabilito non saranno ritenute valide.

3°) l'esito delle designazioni risulterà dallo scrutinio che sarà effettuato presso la Sovrintendenza agli Studi.

______