Objet du Conseil n. 7 du 7 février 1947 - Verbale

OGGETTO N. 7/47 - RELAZIONE SULLE TRATTATIVE SVOLTE A ROMA DALL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO IN MERITO AL PROBLEMA DELLA ZONA FRANCA. NUOVA PROPOSTA DI SCHEMA DI DECRETO.

Su invito del Presidente, l'Assessore all'Industria e Commercio, Geom: Pareyson, riferisce sulle trattative svolte a Roma, dal 7 al 13 dicembre 1946, in merito al problema della attuazione della Zona Franca in Valle d'Aosta. Informa di avere, fin dal primo giorno del suo arrivo a Roma, preso contatto con il Direttore Generale delle Dogane, Comm. Crudele, il quale ha promesso di esaminare e discutere il problema della Zona Franca per la Valle d'Aosta durante la permanenza a Roma, del rappresentante della Valle, malgrado l'assenza dalla Capitale del Comm. De Luca Ispettore Generale alle Dogane. Fà quindi presente quanto segue:

Nel pomeriggio dello stesso giorno, in occasione di una prima riunione per l'esame e la discussione del Bilancio della Valle per l'anno 1946, l'Assessore alle Finanze Ing. Fresia ha ottenuto dal Consigliere di Stato Dott. Sorrentino che fosse indetta, per giovedì 12 dicembre, una riunione interministeriale allo scopo di facilitare la discussione dei diversi problemi interessanti la Valle. Il Comm. Crudele, informato, il giorno successivo, della riunione interministeriale e invitato a intervenirvi personalmente per la discussione dei problemi di sua competenza, ha declinato l'invito perché impedito da altri precedenti impegni e ha dichiarato che si sarebbe fatto rappresentare alla riunione da qualche suo dipendente. Il Comm. Crudele, pure formalmente cortese, si è dimostrato, in realtà, tutt'altro che favorevole alla tesi che il rappresentante della Valle ha inteso di sostenere. Non senza difficoltà si è potuto esporgli il concetto che la Valle d'Aosta non intendeva di irrigidirsi in modo assoluto sullo schema di decreto presentato, che essa era disposta a riesaminarlo e a discuterlo e che desiderava infine di collaborare nel migliore dei modi con il Governo onde evitare, nel comune interesse, ogni e qualsiasi inconveniente circa l'applicazione delle diverse esenzioni doganali richieste. Si è pure accennato alle decisioni prese dal Consiglio della Valle in merito alla spontanea rinuncia all'importazione dall'estero di determinati alcaloidi, nonché alla rinuncia all'importazione dei prodotti dell'industria automobilistica, motocicli, biciclette e pneumatici in genere.

In seguito a tale dichiarazione, il Comm. Crudele ha dimostrato maggior benevolenza nei confronti del problema in esame ed ha invitato il rappresentante della Valle a proseguire le trattative con il Dott. Tagliarini, che sarebbe stato delegato ad intervenire alla riunione interministeriale di giovedì 12 dicembre. Al Dott. Tagliarini è stato esposto ampiamente il punto di vista della Valle sulle diverse questioni inerenti alla Zona Franca.

Per quanto riguarda particolarmente la tassa di fabbricazione e l'imposta di consumo, il predetto funzionario ha fatto osservare che le richieste di esenzione potrebbero essere prese in favorevole esame solo per determinati generi e limitatamente ai quantitativi corrispondenti al fabbisogno della popolazione valdostana; non apparirebbero invece, giustificabili, se estese a quantitativi superiori all'effettivo consumo locale, in quanto l'eccedenza sarebbe evidentemente destinata al contrabbando; in tal caso, il Governo sarebbe costretto ad intervenire ed a prendere le opportune misure.

Si è precisato che le esenzioni richieste e specificate nello schema di decreto inviato a suo tempo al Ministero delle Finanze, erano unicamente ispirate allo scopo di agevolare le difficili condizioni di vita delle nostre popolazioni e l'incremento del turismo nella Valle, e che non era assolutamente nelle intenzioni del Consiglio della Valle di favorire il contrabbando.

Il Dott. Tagliarini ha chiesto allora per quali motivi la Valle non intendesse di accettare un contingentamento, proporzionato al suo fabbisogno, per quanto riguarda alcuni generi gravati dalla imposta di fabbricazione e di consumo.

Si è fatto osservare al Dott. Tagliarini che l'eventualità del contingentamento per alcuni generi poteva essere considerata soltanto alla condizione che fosse riconosciuto, innanzitutto, il carattere di extra territorialità doganale alla Valle, cioè che fosse mantenuto il regime di Zona Franca già concesso col decreto n. 546 del 7 settembre 1945. Ma, fermo restando il regime di Zona Franca, per quanto concerne l'esenzione doganale su tutte le merci comprese nella tariffa doganale italiana e l'istituzione della relativa linea doganale, si poteva effettivamente esaminare la possibilità, salvo diverso avviso da parte del Consiglio della Valle, di aderire al contingentamento solo per alcune merci gravate dalla imposta di fabbricazione e di consumo, e particolarmente per quelle già specificate in altre precedenti relazioni e cioè: caffè, cacao, zucchero, alcool, carburanti e lubrificanti.

La discussione a questo punto è stata rinviata alla riunione interministeriale di giovedì, 12 dicembre.

In tale riunione, in sede di esame del problema della Zona Franca, si è fatto osservare che detto problema stava particolarmente a cuore di tutti i valdostani, che esso costituiva per il Consiglio della Valle un impegno solenne verso la popolazione valdostana, le cui condizioni di vita sono quanto mai difficili e disagiate.

Si è fatto, inoltre, rilevare che il Consiglio della Valle, nel formulare le sue richieste di esenzione doganale si è inspirato unicamente al benessere della popolazione senza alcuna intenzione, pertanto, di abusare delle agevolazioni eventualmente concessegli, bensì fermamente deciso a collaborare nella forma più efficace possibile con il Governo, allo scopo di evitare ogni illecita speculazione in danno dell'erario: appunto in relazione a tale principio il Consiglio della Valle ha già deliberato di rinunciare spontaneamente a determinate esenzioni doganali considerate non essenziali al benessere della popolazione valdostana e fonti di gravi preoccupazioni per le autorità doganali.

Sono state ripetute, infine, le considerazioni formulate in precedenza al Dott. Tagliarini e si è insistito sulla applicazione del regime di zona franca con la istituzione della relativa linea doganale, pure aderendo con riserva, per quanto riguarda l'esenzione della imposta di fabbricazione e di consumo, al contingentamento dei generi sopra specificati.

Il Dott. Tagliarini, ricordati i termini della proposta di contingentamento formulata dal Comm. De Luca nella precedente riunione interministeriale, proposta che egli ritiene fosse vantaggiosa per la Valle, ha dichiarato di prendere atto delle nuove dichiarazioni dell'Assessore all'Industria e Commercio dell'Ente "Valle d'Aosta", riservandosi di sottoporle ai suoi superiori.

In merito alla richiesta di esenzione della tassa generale sulla entrata il Dott. Tagliarini ha fatto notare che detta tassa non ha nessuna relazione con la Zona Franca e che non era comprensibile per quale motivo la Valle intendesse rinunciarvi, dato che la tassa generale sull'entrata rappresenta uno dei principali cespiti dell'erario e che di esso cespite, come su tutte le altre tasse erariali, la Valle dovrebbe essere compartecipe in base alla quota percentuale che le verrà assegnata sulle entrate erariali riscosse nella Valle.

Lo stesso funzionario ha, infine, fatto osservare che la tassa di licenza, di cui si è pure chiesta l'esenzione, è connessa alla concessione ministeriale d'importazione dall'estero, e perciò non potrebbe essere abbuonata.

Si è fatto presente che, in base ad altro schema di decreto, l'Ente Valle ha chiesto che sia devoluta al suo Presidente la facoltà di concedere direttamente i permessi di importazione, esportazione e compensazione, in sostituzione al Ministero del Commercio estero, per cui in tali condizioni, le concessioni ministeriali non avrebbero più luogo. Il Dott. Tagliarini ha obiettato che, in ogni caso, si tratterebbe di delega speciale devoluta al Presidente in nome e per conto del Ministero competente, e che, pertanto, tale facoltà non potrebbe portare come conseguenza l'esonero dal pagamento della prescritta tassa di licenza.

Riconosciuta fondata l'obiezione del Dott. Tagliarini, si è fatto osservare che, per i generi gravati di tassa di fabbricazione e di consumo, per i quali si accetterebbe il contingentamento, la detta tassa di licenza dovrebbe logicamente applicarsi soltanto per i quantitativi extra contingentati, poiché la parte contingentata costituirebbe di per sé un diritto già riconosciuto a priori della Valle, ed il relativo permesso di importazione non rappresenterebbe quindi che una pura formalità burocratica; si è sostenuto, pertanto, che entro i limiti del contingentamento la tassa di licenza non dovrebbe essere corrisposta.

Il Dott. Tagliarini si è dimostrato, di massima, favorevole a quest'ultima tesi.

Il Consigliere Sorrentino, ha, quindi, riassunto la discussione e ha dato incarico al Ministero delle Finanze di allestire il relativo decreto tenendo conto, per quanto possibile, dei "desiderata" della Valle d'Aosta.

In un successivo colloquio, il Dott. Tagliarini ha richiesto che sia precisato, per il 1947, il fabbisogno della Valle relativo ai generi contingentati, di cui si è fatta più sopra menzione, e che siano inviate alcune copie della carta topografica della Valle alla scala di 1:200.000, di cui gli era stato già consegnato un esemplare in precedenza.

L'Assessore Geom. Pareyson espone quindi alcune considerazioni circa la questione del contingentamento di determinati generi proposti dal Governo. Fà osservare che occorre innanzitutto, tenere presente che le agevolazioni doganali in genere, concesse alle Zone dichiarate fuori della linea doganale (Zone Franche), vanno intese nel senso che le agevolazioni stesse debbono, in ogni caso, considerarsi contemperate ai bisogni della popolazione inclusa nel territorio extra-doganale dichiarato zona franca. In tale senso vanno appunto interpretati l'art. 1 della legge Doganale 26/1/1896 n. 20 e l'art. 1 della Legge Doganale 25/9/1940 n. 1424 che sostituisce la precedente, nonché l'art. 2 del R.D. 14/5/1911 n. 546 che approva il Regolamento sul regime doganale del Comune di Livigno. Non è infatti concepibile che lo Stato consenta l'introduzione nelle zone franche di merci, specialmente se gravate da elevati dazi doganali o da altri diritti di confine, in quantitativi notevolmente eccedenti i bisogni della popolazione alla quale tali agevolazioni sono appunto particolarmente e strettamente riservate. D'altro canto non si vede quale interesse potrebbe sussistere da parete delle popolazioni stesse e quali sarebbero i motivi che esse potrebbero invocare a sostegno della loro richiesta, per ottenere dallo Stato l'esenzione doganale illimitata, estesa cioè anche ai quantitativi di merci eccedenti il loro fabbisogno, dato che tale eccedenza non potrebbe, evidentemente, avere altra destinazione che quella del contrabbando.

Se, da parte dello Stato, venisse accertato che il regime di zona franca concesso alla Valle d'Aosta fosse fonte di illeciti speculazioni in danno all'Erario, seguirebbero certamente, a breve scadenza, provvedimenti di carattere draconiano, non escluso forse quello della parziale o totale revoca delle agevolazioni concesse. (Vedasi, ad esempio, la revoca della esenzione doganale per le automobili e pneumatici presa nei riguardi della zona franca di Fiume).

A parere della Divisione Industri e Commercio, è quindi nell'interesse stesso della Valle di evitare il verificarsi di abusi, sorvegliando sia l'importazione sia la distribuzione di certi generi di più largo consumo e più fortemente gravati da diritto doganale; e se, ad esempio, si venisse nell'ordine di idee di adottare il sistema del libretto di prelevamento per ogni famiglia, già in uso per il territorio perimetrale della zona franca di Fiume, la cosa non sarebbe per nulla complicata per gli Uffici incaricati, né di alcun peso per la popolazione. S e prospettiamo, per un istante, il caso contrario, quello cioè che l'Ente Valle si disinteressi totalmente sia dell'importazione come della distribuzione dei generi più fortemente gravati da dazi di confine, ne conseguirebbe, con tutta probabilità, dato il clima morale in cui si vive, che detti generi passerebbero senz'altro, nella loro quasi totalità, nelle mani di accaparratori a scopo di illecite speculazioni, lasciandone sprovvista la popolazione locale, e ciò anche nella negata ipotesi che fosse concessa, da parte dello Stato, l'importazione dei generi di cui trattasi in quantità di gran lunga superiore al fabbisogno della Valle.

Da quanto sopra si deduce che il proposto contingentamento di determinati generi, specialmente se mantenuto in limiti di una certa larghezza, non verrebbe, in sostanza, a costituire alcuna restrizione, ma collimerebbe, anzi, con una effettiva e riconosciuta necessità della Valle, al fine di una più equa e sicura distribuzione dei generi stessi alla popolazione: con tale sistema si offrirebbe, infatti, alla popolazione la migliore garanzia per il regolare prelevamento delle razioni di sua spettanza, e non si lascierebbe la merce in balia dell'accaparratore che non mancherebbe di organizzarsi in breve e su vasta scala.

L'Assessore Geom. Pareyson esprime il proprio convincimento che i benefici della zona franca saranno mantenuti alla valle d'Aosta soltanto se il funzionamento di tale regime non darà luogo ad inconvenienti di qualche rilievo; ogni abuso offrirebbe allo Stato una ottima occasione per l'adozione di provvedimenti di rigore a tutela dell'erario.

Infine l'Assessore Geom. Pareyson, informa che per quanto riflette i generi di monopolio, la questione non è stata per nulla affrontata: non si è ritenuto opportuno di prendere alcuna iniziativa al riguardo, reputando più conveniente di attendere che eventuali eccezioni al riguardo vengano sollevate dal Ministero delle Finanze.

Precisa che sarebbe però del massimo interesse di conoscere sin d'ora le direttive del Consiglio della Valle anche in merito a questa eventuale questione per non dover procrastinare più a lungo la definizione del problema generale della zona franca, così essenziale agli interessi della Valle.

Ultimata la relazione dell'Assessore Geom. Pareyson, il Presidente invita i signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.

Il Consigliere Ing. Binel fà osservare che, per l'esame delle questioni relative alla Zona Franca e per la formulazione delle proposte da inoltrare al Ministero, occorre in ogni caso tener presente che la concessione della Zona Franca costituisce un solenne impegno che il Governo si è assunto verso il Consiglio della Valle, il quale ne è a sua volta garante, in certo qual modo, verso le popolazioni della Valle. Per quanto si riferisce alla questione del contingentamento, il Consigliere Ing. Binel dichiara che, pur essendovi contrario, in linea di principio, in quanto contingentamento significa tesseramento, lo riterrebbe, in pratica, accettabile, sempre che attuato con criteri di larghezza.

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Si dà atto che a questo punto (ore 18,05) lasciano l'adunanza i Signori Consiglieri Avv. Chanu Aureliano, Not. Thiebat Giuseppe e Geom. Vesan Luigi.

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L'Assessore Geom. Pareyson insiste nel far rilevare che il contingentamento di determinati generi di prima necessità non costituirebbe un peso eccessivo per la Valle, agli effetti del tesseramento, mentre per contro, garantirebbe ai consumatori la possibilità di trovare, in qualsiasi momento quei generi che probabilmente, con il mercato libero, non potrebbe procurarsi se non a prezzi esosi.

Il Consigliere Sig. Manganoni propone che si richieda al Governo l'esenzione da tutti i dazi doganali nonché delle imposte di fabbricazione e di consumo, senza alcun vincolo di contingentamento.

L'Assessore Geom. Pareyson, premesso che la soluzione proposta dal Consigliere Sig. Manganoni è stata già ripetutamente prospettata alle autorità governative senza successo, esprime l'opinione che il contingentamento limitato, così come sopra proposto non pregiudicherebbe sostanzialmente i benefici che la Valle si attende dall'attuazione della zona franca e tranquillizzerebbe, per contro, le autorità governative per quanto si riferisce alle possibilità di contrabbando.

Riassume infine che da parte delle autorità governative si proporrebbe: 1°) Zona Franca totale (entrata libera di esenzione da dazi doganali) per tutte le merci (circa 2500 voci) non soggette ad imposta di fabbricazione e consumo; 2°) contingentamento per i generi soggetti ad imposta di fabbricazione e consumo (alcool, zucchero, cacao e suoi prodotti, caffè, birra, carburanti e lubrificanti), da introdursi, pertanto, in quantità limitata in esenzione da dazi doganali oltre che da imposta di consumo e di fabbricazione.

Il Presidente Avv. Caveri fà presente che, per quanto riguarda i generi di monopolio riterrebbe più opportuno di non accennarvi affatto, in quanto già implicitamente compresi nella richiesta di esenzione doganale per tutti i prodotti e le merci contemplati nella tariffa doganale italiana: se mai sarà il Governo a sollevare eventuali eccezioni al riguardo.

L'Assessore Geom. Pareyson fà presente che, qualora il Governo sollevi serie obiezioni al riguardo, si potrà chiedere che i generi di monopolio siano messi in vendita nella Valle al prezzo (minore) di esportazione.

Segue una breve discussione circa le modalità che potranno essere stabilite per la distribuzione dei generi contingentati. Dopo di che l'Assessore, Geom. Pareyson, espone alcuni dati relativi ai quantitativi annuali di generi contingentati, da richiedersi per ogni abitante precisa che i dati sono stati compilati sulla base del consumo medio accertato nel 1939, con opportune maggiorazioni, in relazione alle necessità della popolazione del turismo, delle industrie, ecc.

L'Assessore Geom. Pareyson dà quindi lettura della nuova proposta di decreto per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, predisposta dalla Divisione Industria e Commercio, in sostituzione della precedente proposta di decreto approvata dal Consiglio in data 5 dicembre 1946.

IL CONSIGLIO

preso atto della relazione dell'Assessore Geom. Pareyson e delle osservazioni formulate dai signori Consiglieri in merito all'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta;

su proposta del Presidente Avv. Caveri;

ad unanimità di voti;

Delibera

1°) di dare mandato alla Giunta di continuare le trattative con le competenti autorità governative al fine di ottenere un regime di zona franca totale per la Valle d'Aosta, vale a dire, con entrata libera di tutte le merci indistintamente in esenzione da dazi doganali e da imposta di fabbricazione e consumo.

2°) di autorizzare la Giunta stessa, qualora il Governo non accetti la proposta per il regime di zona franca totale di cui sopra a definire le trattative con le autorità governative per l'istituzione di un regime di zona franca con entrata libera in Valle, in esenzione da dazi doganali, di tutte le merci non soggette ad imposta di fabbricazione e consumo e con introduzione in Valle, in esenzione oltre che da dazi doganali anche da imposta di fabbricazione e consumo, di quei generi che vi siano soggetti, limitatamente però ai quantitativi contingentati da stabilirsi di anno in anno, in base al fabbisogno della Valle, calcolato per ogni abitante, con determinazione di un "minimo" al di sotto del quale non si possa in alcun modo scendere.

3°) di approvare la proposta di decreto recante norme per l'attuazione della zona franca nella Valle d'Aosta, nel testo seguente, delegando alla Giunta di apportarvi le necessarie modifiche, per il caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui al n. 2.

SCHEMA DI DECRETO RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA NELLA VALLE D'AOSTA.

Omissis

Visto il Testo approvato con R.D.L. 9 giugno 1921 n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 13 maggio 1935 n. 894 e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940 n. 2 convertito nella legge 19 giugno 1940 n. 762;

Visto il D.L.Lt. 26 marzo 1946 n. 139;

Visto l'art. 4 del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 546;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Art. 2

Tutti i prodotti e le merci contemplati nella tariffa doganale italiana, importati in Valle d'Aosta sia dall'estero che dal territorio doganale italiano, sono esenti dai rispettivi dazi doganali di importazione e di esportazione.

Art. 3

Non sono compresi nella franchigia doganale di cui all'art. 2 i prodotti dell'industria automobilistica, motocicli, biciclette e loro parti, nonché le pneumatiche e camere d'aria per i le ruote dei detti veicoli.

Sono altresì esclusi dal beneficio della franchigia doganale gli alcaloidi.

Art. 4

Sono esenti oltre che dai dazi doganali, anche dalle imposte di fabbricazione e di consumo i generi e i prodotti soggetti a tali imposte.

È concessa, per i generi di cui sopra, anche l'esenzione dal diritto di licenza.

Art.5

I prodotti e manufatti della Valle d'Aosta (di cui all'apposito elenco da aggiornarsi anno per anno scortati da certificati d'origine rilasciati dal locale Dicastero Industria e Commercio, sono considerati nazionali e come tali sono introdotti in franchigia nel territorio doganale italiano.

Art. 6

Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella Zona Franca sarà accordato:

a) di essere considerato in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere per i prodotti fabbricati nella Zona Franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine proprii delle materie impiegate nella loro fabbricazione;

c) di introdurre temporaneamente nella Zona Franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, e ciò ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Art. 7

È concesso alle industrie della Valle, che al momento della attuazione della Zona Franca optino per il regime di Zona Franca o per quello nazionale, di poter in seguito mutare regime qualora ciò ritenessero più idoneo e rispondente al movimento ed allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 8

Con appositi provvedimenti Ministeriali saranno disciplinate, secondo i criteri che regolano i traffici di frontiera,le opportune agevolazioni per gli approvvigionamenti e le necessità degli abitanti della zona posta a cavallo della linea di confine col territorio doganale.

Art. 9

In materia valutaria il Ministero farà compartecipe l'Ente "Valle d'Aosta" nella misura del 50%, dell'aliquota di valuta estera spettantegli in conseguenza degli scambi commerciali della Valle d'Aosta con l'estero.

Sarà rilasciato altresì a disposizione dello stesso Ente l'importo totale di valuta estera proveniente dalle rimesse degli emigranti e dal turismo.

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Si dà atto che, a questo punto (ore 20,10), lasciano l'adunanza i Consiglieri Signori Vacher Candido e Armand Beniamino.

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