Objet du Conseil n. 6 du 7 février 1947 - Verbale
OGGETTO N. 6/47 - PROPOSTA DI DECRETO RECANTE NORME PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DELLA VALLE.
Il Presidente Avv. Caveri invita il Segretario Dr. Brero a dare lettura della nuova proposta di decreto recante norme per le elezioni dei Consiglieri della Valle d'Aosta, predisposta in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. 256 in data 5/12/1946, e inviata in copia ai Consiglieri; precisa che i Signori Consiglieri potranno formulare le loro eventuali osservazioni ad ultimata lettura di ogni singolo articolo.
Nel corso della discussione dei singoli articoli della proposta in esame, il Consiglio esamina e discute particolarmente i seguenti punti:
1°) opportunità di sostituire la parola "valdostani", ricorrente nel testo proposto, con altra espressione giuridicamente più precisa e più definita.
Il Presidente Avv. Caveri fà rilevare che non si può usare la parola "valdostani" come termine qualificativo agli effetti di una legge, in quanto non giuridicamente definita né definibile dato che non esiste una "cittadinanza valdostana". Propone, pertanto, che la dicitura "essere nati da padre o da madre valdostani" di cui al n. 2 dell'art. 1, sia così modificata:
essere nati da padre o da madre che si trovi nelle condizioni di cui al n. 1" (vale a dire che siano nati nella Valle d'Aosta).
Taluni Consiglieri propongono che la dicitura suggerita dal Presidente sia completata con la frase "ed abbia conservato il domicilio in Valle".
Il Consigliere Ing. Binel insiste affinchè sia mantenuta la formula primitiva "essere nati da padre o da madre valdostani".
Dopo breve discussione sono messi ai voti, per appello nominale, le tre formule proposte. La prima formula ("essere nati da padre o da madre che si trovi nelle condizioni di cui al n. 1") ottiene n. 2 voti favorevoli (Caveri, Page) e n. 20 voti sfavorevoli; la seconda ("essere nati da padre o da madre che si trovi nelle condizioni di cui al N. 1 ed abbia conservato il domicilio in Valle") ottiene n. 4 voti sfavorevoli e n. 18 voti favorevoli: (Nicco, Fresia, Nouchy, Pareyson, Arbaney, Bionaz, Chabloz, Chanu, David, Ferrein, Manganosi, Cuaz, Thiebat, Thomasset, Torrione, Vesan, Vacher); la terza ("essere nati da padre o da madre valdostani") ottiene n. 20 voti sfavorevoli e n. 2 favorevoli (Binel, Fontan) - Il Consiglio prende atto che è approvata, con n. 18 voti favorevoli su 22 votanti, la formula "essere nati da padre o da madre che si trovi nelle condizioni di cui al n. 1 ed abbia conservato il domicilio in Valle".
2°) Periodo minimo di residenza dei non nativi della Valle per l'ammissione all'elettorato-attivo - Il Consigliere Geom. Bionaz propone che sia persa nuovamente in esame la questione del periodo minimo di residenza da richiedersi per l'elettorato attivo dei non nativi nella Valle d'Aosta, in quanto ritiene che il periodo stabilito di cinque anni sia assolutamente insufficiente a garantire la composizione di un corpo elettorale orientato ai principii dell'autonomia e dei diritti della minoranza valdostana.
L'Assessore Avv. Page concorda con il Consigliere Geom. Bionaz e propone che si riesamini la proposta della Commissione, che fissava in dieci anni il periodo minimo di residenza in Valle prescritto per l'elettorato.
Sorge animata discussione fra i Consiglieri sulle proposte del Geom. Bionaz e dell'Assessore Avv. Page e sull'opportunità o meno di riprendere in esame una questione già definita dal Consiglio.
Il Consigliere Sig. Manganoni si dichiara nettamente contrario alla proposta del Consigliere Geom. Bionaz e osserva che per salvaguardare gli interessi della minoranza valdostana sono sufficienti le limitazioni poste per l'ammissione all'eleggibilità (minimo di venti anni di residenza); ritiene che privando del diritto di voto un numero troppo grande di persone, per il solo fatto che risiedono da pochi anni in Valle, si verrebbe a stabilire un principio antidemocratico.
Dopo lunga e animata discussione, alla quale partecipano tutti i Consiglieri, è accettata, non senza contrasto, la proposta del Consigliere Avv. Torrione di mettere ai voti la questione dei cinque e dei dieci anni come periodo minimo di residenza da richiedersi ai non nativi della Valle per l'ammissione all'elettorato attivo. La votazione, fatta per appello nominale, dà i seguenti risultati: a favore dei dieci anni di residenza: Caveri, Page, Fresia, Pareyson, Arbaney, Binel, Bionaz, Chanu, David, Ferrein, Cuaz, Thiebat, Thomasset, Torrione e Vesan a favore dei cinque anni di residenza: Nicco, Nouchy, Armand, Chabloz, Fontan, Manganoni, Vacher.
Si dà atto che è approvato, con quindici voti su ventidue il principio secondo il quale per l'ammissione all'elettorato attivo dei non nativi nella Valle è prescritto un periodo minimo di dieci anni di residenza in Valle.
3°) Modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli emigrati all'estero - Il Consigliere Col. Ferrein fà osservare che l'estensione agli emigrati del diritto di voto e la facoltà loro concessa di esercitare tale diritto all'estero comportano, all'atto pratico, serie difficoltà di attuazione. Riterrebbe, pertanto, opportuno che agli emigrati sia bensì concesso il diritto di voto, ma che tale diritto debba essere esercitato in Valle e più precisamente nei Comuni sulle cui liste elettorali sono iscritti gli emigrati.
Il Presidente Avv. Caveri fà presente che l'esercizio del voto all'estero da parte degli emigrati non è un principio assolutamente nuovo, in quanto è previsto da talune legislazioni di paesi stranieri, che ne determinano specificatamente le modalità di attuazione. Nel caso specifico degli emigrati valdostani, essi potrebbero esprimere il loro voto presso i Consolati, che possono costituire vari e proprii seggi elettorali con la partecipazione dei rappresentanti di lista.
Dopo breve discussione e chiarimenti del Presidente, è approvata la proposta del Presidente Avv. Caveri.
Prosegue la discussione per la determinazione delle operazioni preliminari da compiersi a cura dei Comuni della Valle per gli elettori all'estero.
Il Consigliere Geom. Bionaz fà presente la necessità che i Consiglieri accertino innanzitutto se l'elettore all'estero abbia i requisiti specifici per la iscrizione nelle liste elettorali, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione nei registri della popolazione stabile del Comune.
Il Presidente Avv. Caveri fà presente che, all'uopo, è opportuno stabilire che la domanda di ogni emigrato per l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune siano corredate con le informazioni della polizia del luogo ove l'emigrato risiede. I Sindaci dei Comuni inoltre dovrebbero assumere opportune informazioni presso gli uffici di polizia sia locali che centrali.
Il Consigliere Geom. Arbaney fà presente che ogni Comune dovrebbe successivamente compilare i certificati elettorali per gli emigrati iscritti nelle proprie liste elettorali e che nel certificato, che il Comune invierà all'elettore all'estero, dovrebbe essere precisato presso quale sede di Consolato l'elettore può esercitare il voto; rileva che le elezioni presso i vari Consolati dovrebbero aver luogo nello stesso giorno in cui avvengono in Valle.
Il Consiglio concorda sulle proposte del Consigliere Geom. Arbaney.
4°) Esclusione dall'eleggibilità a Consigliere degli ecclesiastici membri dei Capitoli e delle Collegiate - Il Consigliere Sig. Chabloz propone che l'ineleggibilità a Consigliere della Valle prevista per gli ecclesiastici e i ministri di culto aventi cura di anime sia estesa anche ai membri dei Capitoli e delle Collegiate, analogamente a quanto disposto dal n. 1 dell'articolo 14 della vigente legge elettorale amministrativa (D.L.Lg. 7 gennaio 1946, n. 1).
Dopo breve discussione, sono messe a votazione la formula "non sono eleggibili gli ecclesiastici e i ministri del culto, investiti legalmente di un beneficio con cura di anime, e coloro che ne fanno le veci", di cui all'art. 6, lett.b) della proposta in esame, e la formula "non sono eleggibili gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate", di cui all'art. 14 (n.1) della vigente legge elettorale amministrativa (D.L.Lg. 7 gennaio 1946, n. 1).
La votazione, fatta per appello nominale, dà i seguenti risultati: n. dieci voti a favore della prima formula (Page, Fresia, Arbaney, Bionaz, Chanu, David, Ferrein, Thiebat, Thomasset, Vesan) e n. Dodici voti a favore della seconda formula (Caveri, Nicco, Pareyson, Nouchy, Armand, Binel, Chabloz, Cuaz, Fontan, Manganoni, Torrione e Vacher).
Si dà atto che è approvato, con dodici voti favorevoli su ventidue la formula: non sono eleggibili gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei Capitoli e delle Collegiate".
L'adunanza è sospesa alle ore dodici e quaranta minuti, e rinviata alle ore quattordici e trenta pomeridiane.
______
Si dà atto che l'adunanza è riaperta alle ore quattordici e cinquanta minuti, presenti i Consiglieri intervenuti alla riunione del mattino, ad eccezione dei Consiglieri Avv. Chanu Aureliano e Geom. Vesan Luigi.
---
Prosegue l'esame e la discussione degli articoli della proposta di decreto recante norme per le elezioni dei Consiglieri della Valle.
5°) Ineleggibilità degli stipendiati e dei salariati dei Comuni: eccezioni - Il Presidente Avv. Caveri fà presente che l'ineleggibilità a Consigliere della Valle degli stipendiati e dei salariati dei Comuni dev'essere tenuta ferma, in analogia a quanto disposto dalla vigente legge elettorale amministrativa; ritiene possa essere fatta eccezione solo per gli insegnanti e per i sanitari comunali (medici, ostetriche e veterinari condotti).
Il Consigliere Ing. Binel propone che siano ammessi all'eleggibilità a Consigliere della Valle, oltre agli insegnanti e ai sanitari comunali, anche i Segretari comunali.
Il Presidente Avv. Caveri, i Consiglieri Avv. Torrione, Col, Ferrein, Sig. Chabloz ed altri si dichiarano favorevoli a che sia mantenuta l'esclusione dall'eleggibilità a Consigliere della Valle dei segretari comunali, ed espongono le ragioni varie che, a loro giudizio, consigliano di attenersi, per quanto riguarda i Segretari comunali, alle norme generali stabilite dalla legislazione vigente in materia.
L'Assessore Avv. Page propone che il principio generale stabilito dalla vigente legge elettorale amministrativa sia applicato, per le elezioni dei Consiglieri della Valle, integralmente, vale a dire con esclusione dall'eleggibilità anche degli insegnanti e dei sanitari comunali.
Il Consigliere Geom. Bionaz fà rilevare che volendosi richiamare l'art. 14 (n. 3) del D.L.Lt. 7 gennaio 1946 n. 1, si dovrebbero escludere anche gli insegnanti e i sanitari comunali: ammettendo alla eleggibilità questa categoria di dipendenti comunali e consorziali, ritiene logico ammettere anche i segretari comunali e gli altri dipendenti dei comuni.
Dopo breve discussione, è messa ai voti la questione della eleggibilità a Consiglieri della Valle degli insegnanti e dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti. La votazione, fatta per appello nominale, dà i seguenti risultati:
- quindici voti favorevoli ( Caveri, Nicco, Fresia, Nouchy, Pareyson, Arbaney, Armand, Binel, Bionaz, Chabloz, Manganoni, Cuaz, Thiebat, Torrione e Vacher);
- un voto contrario (Page);
- tre astenuti (David, Ferrein e Thomasset).
Non ha votato il Consigliere Sig. Fontan, assentatosi momentaneamente dall'adunanza.
Si procede quindi alla votazione, per appello nominale, sulla "eleggibilità o meno dei segretari comunali e degli altri stipendiati e salariati comunali, fatta eccezione per gli insegnanti e per i sanitari" previa richiesta, non accolta dal Consiglio, del Consigliere Ing. Binel di procedere a votazioni distinte per i segretari comunali e per gli altri dipendenti.
La votazione dà i seguenti risultati:
- cinque voti favorevoli (Nicco, Bionaz, Binel, Cuaz e Thomasset);
- quattordici voti contrari (Caveri, Page, Fresia, Nouchy, Pareyson, Arbaney, Armand, Chabloz, Ferrein, Manganoni, Thiebat, Torrione, Vacher e Fontan);
- uno astenuto (David).
Il Consiglire Ing. Binel dichiara che il proprio voto favorevole si riferisce esclusivamente all'ammissione all'eleggibilità dei segretari comunali; per quanto riguarda gli altri dipendenti comunali dichiara di astenersi.
Si dà atto che è approvato, con quindici voti favorevoli su diciannove, il principio dell'eleggibilità a Consigliere della Valle degli insegnanti, dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti, e che è approvata, con 14 voti favorevoli su 20, l'esclusione dall'eleggibilità a Consigliere della Valle dei Segretari comunali e degli altri stipendiati e salariati comunali, che non siano insegnanti, medici, veterinari ed ostetriche.
6°) Ammissione all'elettorato dei partigiani combattenti in formazioni del C.V.L. in Valle d'Aosta - Il Consigliere Sig. Manganoni chiede che siano ammessi all'elettorato anche i partigiani, muniti di regolare brevetto, che abbiano combattuto in formazioni del C.V.L., in Valle d'Aosta, quand'anche non possano essere elettori per i requisiti della nascita o della residenza.
Il Consiglio concorda sulla proposta del Consigliere Sig. Manganoni ed approva l'inserzione di apposita disposizione nel testo della proposta di decreto.
7°) Termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione nelle liste elettorali amministrative regionali - Il Consigliere Sig. Chabloz propone che il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione nelle liste elettorali amministrative regionali anziché di trenta giorni, come previsto nella proposta di decreto in esame, sia di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione delle liste elettorali stesse.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva la proposta del Consigliere Sig. Chabloz.
8°) Collegio unico e Collegio plurimo - Il Consigliere Avv. Torrione propone l'istituzione di tre collegi elettorali nella Valle, al fine di consentire all'elettore di conoscere meglio i candidati.
Dopo breve discussione il Consiglio conferma l'adozione del sistema di un collegio elettorale unico, già stabilita in data 6/6/1946 e in data 28/11/1946.
---
Si dà atto che a questo punto della discussione (ore 15,50) interviene all'adunanza il Consigliere Geom. Vesan Luigi.
---
9°) Disposizioni relative alle operazioni di scrutinio - Taluni Consiglieri fanno presente la necessità di precisare le operazioni che, agli effetti dello scrutinio, debbono compiere rispettivamente i seggi elettorali e l'ufficio elettorale centrale, per l'applicazione del sistema misto approvato con deliberazione n. 256 in data 5 dicembre 1946.
Il Consigliere Sig. Thomasset precisa che gli uffici elettorali delle sezioni debbono effettuare soltanto il computo del numero di voti ottenuto da ciascun candidato di ogni lista; tutte le altre operazioni debbono essere compiute dall'ufficio elettorale centrale; il Consiglio prende atto ed approva.
10°) Rinnovazione parziale del Consiglio - Il Presidente Avv. Caveri fà presente la necessità di stabilire modalità per la rinnovazione parziale dei Consiglieri in caso di morte, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità o decadenza di almeno un terzo di essi. Propone che, in tal caso, agli effetti della rinnovazione, i seggi vacanti siano assegnati ai candidati che li avrebbero occupati, qualora i Consiglieri morti, dimissionari o decaduti fossero stati dichiarati ineleggibili.
Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente.
Ultimata la discussione dei singoli articoli della proposta di decreto recante norme per le elezioni dei Consiglieri della Valle;
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti;
Delibera
di approvare, nel testo seguente, la proposta di decreto legislativo recante norme per le elezioni dei Consiglieri della Valle di Aosta, dando mandato alla Giunta di apportarvi gli eventuali ritocchi di forma che si rendessero necessari e di inoltrarla alle competenti autorità governative.
Art. 1
Per essere elettori è necessario avere compiuto gli anni ventuno, essere cittadini dello Stato e godere dei diritti civili e politici. Occorre inoltre avere uno dei requisiti seguenti:
1) essere nati nella Valle d'Aosta;
2) essere nati da padre o da madre che si trovi nella condizione di cui al n. 1 ed abbia conservato il domicilio in Valle;
3) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni:
In caso di residenza avuta in diversi Comuni della Valle si sommano i periodi di residenza avuta in ciascun Comune.
4) avere la qualifica di partigiano combattente in formazioni del C.V.L. in Valle d'Aosta e risiedere in Valle.
Art. 2
Sono pure elettori i cittadini residenti all'estero che abbiano compiuto gli anni ventuno, siano cittadini italiani, godano dei diritti civili e politici ed abbiano, inoltre, uno dei seguenti requisiti;
1) essere nati in Valle d'Aosta;
2) essere nati da padre e madre nati nella Valle d'Aosta.
Art. 3
Sono elettori nel Comune dove trovansi compresi nei registri della popolazione stabile coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che hanno i requisiti di cui all'articolo 1.
Art. 4
Coloro che sono elettori per il requisito specifico di cui al n. 3 dell'art. 1 (residenza) e che, da almeno un anno, abbiano trasferito la loro residenza stabile in un Comune fuori della Valle d'Aosta, debbono essere radiati dalle liste elettorali.
Art. 5
Coloro che sono elettori per i requisiti specifici di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 e dell'art. 2 e che abbiano la loro residenza fuori della circoscrizione territoriale della Valle, sono iscritti, a loro domanda, nelle liste elettorali amministrative regionali del Comune sede dell'ultimo loro domicilio in Valle, oppure, per il caso in cui non abbiano mai risieduto in Valle, nel Comune sede dell'ultimo domicilio dei loro genitori.
Gli elettori di cui al comma precedente, residenti all'estero, possono votare all'estero presso il seggio elettorale del Consolato nella cui circoscrizione territoriale risiedono, nel giorno stabilito per le elezioni in Valle. Il seggio elettorale consolare è composto:
1) da un funzionario del Consolato, che funge da Presidente;
2) dai rappresentati di lista in numero di uno per ogni lista, che fungono da scrutatori;
3) da un segretario, scelto dal Presidente del seggio fra gli elettori della circoscrizione consolare.
Art. 6
I Comuni della Valle debbono tenere aggiornato l'elenco degli indirizzi degli elettori emigrati e richiedere ogni anno ai Sindaci e alle autorità di polizia del luogo, ove essi risiedono, attestazioni e certificati sui loro precedenti politici e civili.
I Comuni debbono trasmettere ai Consolati, in plico raccomandato, trenta giorni prima della data delle elezioni in Valle, estratto conforme delle liste elettorali da cui risultino gli elettori residenti nella circoscrizione di ciascun Consolato, allegando le relative schede elettorali unitamente a copie del manifesto elettorale e delle altre eventuali istruzioni per le operazioni elettorali. Le schede debbono essere, a cura del Comune, compilate nel tagliando esterno con le generalità dell'elettore e con il rispettivo numero d'ordine del registro elettorale.
Art. 7
I Consolati istituiscono, nel giorno stabilito per le elezioni in Valle, un apposito seggio elettorale consolare, vigilando sul regolare andamento delle operazioni elettorali e, ad operazioni ultimate, trasmettono entro 48 ore all'ufficio elettorale centrale di Aosta, in plichi sigillati e raccomandati, le schede, i verbali di votazione e di scrutinio e gli altri documenti atti a comprovare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
L'Ufficio elettorale centrale di Aosta procede a termine di legge alle operazioni di spoglio e di controllo dei plichi e del materiale elettorale, pervenutogli fino a tutto il quindicesimo giorno successivo alla data delle elezioni, proclamando entro le ore ventidue del sedicesimo giorno i risultati degli scrutinii finali.
Art. 8
Non sono elettori coloro che sono esclusi dall'elettorato ai sensi degli articoli 5 e 6 della vigente legge elettorale politica (D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74).
Non sono eleggibili coloro che sono esclusi dall'eleggibilità, ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 della citata legge elettorale politica.
Art. 9
Sono eleggibili a Consiglieri della Valle tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali amministrative regionali purchè sappiano leggere e scrivere ed abbiano compiuto gli anni venticinque.
Il periodo di residenza di cui al n. 3 dell'art. 1 è elevato, per l'eleggibilità, ad anni venti.
Art. 10
Non sono eleggibili:
a) il Deputato e il Senatore della Valle alle assemblee legislative;
b) gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate;
c) gli stipendiati, salariati o contabili dei Comuni, ad eccezione degli insegnanti, dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;
d) i funzionari dello Stato che devono invigilare sull'amministrazione della Valle, gli impiegati dei loro uffici ed i membri del Comitato di Coordinamento;
e) i magistrati di carriera con funzioni in Valle;
f) gli impiegati e salariati degli istituti di beneficenza della Valle;
g) coloro che ricevono uno stipendio o salario dell'Amministrazione della "Valle" o dalle istituzioni che la stessa Amministrazione sussidia, ad eccezione degli insegnanti;
h) coloro che hanno il maneggio del denaro della "Valle d'Aosta" o che non ne hanno reso conto;
i) coloro che hanno liti o vertenza con la "Valle d'Aosta";
l) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della circoscrizione autonoma, od in Società ed Imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla Amministrazione della Valle;
m) gli amministratori della "Valle" e degli istituti posti sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;
n) color che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Amministrazione della Regione, sono stati legalmente messi in mora.
Art. 11
Si verifica incompatibilità con la carica di Consigliere della Valle nei seguenti casi:
1) permanere nei consigli di amministrazione e nei collegi di Sindaci, di Società commerciali ed industriali aventi sede, impianti e, a giudizio del Consiglio, rilevanti interessi nella Valle, che siano entrati in conflitto aperto di interessi con la "Valle d'Aosta";
2) mantenere o assumere la rappresentanza o il patrocinio legale di parte avversa in cause in cui sia interessata l'Amministrazione della Valle.
Art. 12
Il Presidente ed i membri della Giunta della Valle non possono far parte dei Consigli comunali.
Art. 13
Le liste elettorali amministrative regionali devono essere compilate in doppio esemplare da ciascun Comune della Valle, e contenere, in ordine alfabetico, cognome, nome e paternità, luogo e data di nascita degli elettori, la loro abitazione e il titolo che legittima la loro iscrizione nelle liste suddette.
Art. 14
Le liste elettorali amministrative regionali sono permanenti e non possono essere modificate se non in forza della revisione annuale alla quale si procede in conformità alle disposizioni della legge elettorale politica.
Art. 15
Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative regionali, quando abbiano compiuto, o compiano entro il 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, il 21° anno di età, coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione d'ufficio nelle liste politiche e dei requisiti di cui all'art. 1 numeri 1, 2 e 3 e siano compresi nel registro della popolazione stabile del Comune, quando non siano colpiti dalla perdita o dalla sospensione del diritto elettorale. Vi sono anche iscritti coloro che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle liste elettorali e provino il possesso di prescritti requisiti.
Art. 16
La Valle d'Aosta, costituisce una sola circoscrizione elettorale.
Art. 17
I Consiglieri della Valle sono eletti a suffragio diretto e segreto in numero di trentuno.
Art. 18
Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a dieci e non superiore a trentuno, devono essere presentate con dichiarazione sottoscritta ed autenticata da un Notaio, da un Sindaco o da una Autorità giudiziaria, anche in atti separati, da non meno di cento elettori del collegio elettorale.
Art. 19
La scheda elettorale è quella adottata per le elezioni amministrative nei Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, di cui all'allegato a) del D.L.Lt. 7 gennaio 1946 n. 1, munita di apposito tagliando esterno da staccarsi a cura dei Presidenti degli uffici elettorali all'atto dell'esercizio del voto.
Art. 20
Ciascun elettore ha diritto di votare per un massimo di trentuno candidati.
Il voto si esprime tracciando un segno a matita (croce o lineetta) delle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. È consentita la espressione del voto tracciando il prescritto segno a matita nell'apposita casella a fianco del contrassegno di lista; in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista salvo quelli cancellati dall'elettore.
L'elettore che ha contrassegnato una lista, può votare anche per singoli candidati in altre liste, apponendo il prescritto segno a matita nella casella posta a fianco dei rispettivi nomi, purchè il numero dei voti complessivamente attribuiti non ecceda quello di trentuno.
A tal fine:
a) se la lista prescelta non è completa, l'elettore potrà ripartire fra le altre liste i voti che ancora rimangano disponibili;
b) se la lista prescelta ha il numero massimo di candidati, o se, pur essendo la lista incompleta, il numero dei candidati in essa compresi ecceda, con l'aggiunta dei voti attribuiti individualmente a candidati di altre liste, il limite massimo per il quale l'elettore può votare, questi dovrà procedere alla cancellazione di tanti nomi (mediante un tratto di matita) quanti ne occorrano per contenere nel limite predetto il numero dei voti attribuiti.
Art. 21
Sono nulle le schede:
1) che non siano quelle prescritte o non portino il bollo o le firme richieste a norma delle vigenti leggi;
2) nelle quali l'elettore si sia fatto riconoscere od abbia scritto altre indicazioni oltre a quelle di cui all'articolo precedente;
3) che portino o contengano segni che possano intendersi destinati a far riconoscere il votante;
4) nelle quali l'elettore abbia espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.
Art. 22
Agli effetti degli scrutini si procede nel modo seguente:
1) I seggi elettorali dei Comuni e dei Consolati calcolano il numero dei voti, ottenuti da ciascun candidato nonché il numero dei voti conseguiti da ogni lista, desunti dalla somma dei voti attribuiti ai rispettivi candidati.
Il voto di lista è calcolato come voto attribuito ad ogni singolo componente della lista che non sia stato cancellato.
2) L'ufficio elettorale centrale di Aosta:
a) calcola il numero dei voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista nell'ambito dell'intero collegio elettorale;
b) somma i voti ottenuti da tutte le liste e divide il totale complessivo per trentuno (numeri dei seggi), ottenendo un primo rapporto-quoziente;
c) divide il numero dei voti complessivamente conseguiti da ogni singola lista per il rapporto-quoziente di cui alla lettera b), ottenendo nuovi rapporti-quozienti, che rappresentano il numero dei seggi spettanti ad ogni singola lista. Qualora tutti o parte di tali nuovi rapporti-quozienti abbiano frazioni decimali, e la somma dei rispettivi numeri interi sia inferiore a trentuno (numero dei seggi), i seggi residui saranno assegnati in ragione di uno per ogni lista avente rapporto-quoziente con parte decimale più alta; (Vedi esempi illustrativi riportati in calce).
d) proclama eletti i candidati che, nell'ambito di ogni lista, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti spetta la preferenza al maggiore di età.
Art. 23
Le elezioni del Consiglio regionale sono indette dal Presidente del Consiglio della Valle, sentito il Consiglio stesso. Esse dovranno avere luogo ordinariamente nella primavera o nell'autunno dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio in carica.
Art. 24
I Consiglieri durano in carica quattro anni.
Si procede alla rinnovazione parziale nel caso che entro i primi tre anni venga a mancare un terzo dei Consiglieri per morte, dimissione, sopravvenuta incompatibilità o decadenza per qualsiasi causa; in tal caso, agli effetti della rinnovazione, i seggi vacanti sono assegnati ai candidati che li avrebbero occupati qualora i Consiglieri morti, dimissionari o decaduti fossero stati dichiarati ineleggibili.
Art. 25
Il Tribunale di Aosta, con l'intervento di tre Magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale. Ad esso vanno pertanto presentate le liste di candidatura corredate dalle dichiarazioni, autenticate da un Notaio, di accettazione da parte dei singoli candidati.
Nessuno può essere candidato in più di una lista.
Le presentazioni di candidatura devono essere fatte all'ufficio centrale elettorale entro le ore 12 del sessantesimo giorno precedente le elezioni. Ciascuna lista deve essere corredata da un contrassegno di lista anche figurato.
Art. 26
In relazione ai termini stabiliti dal 2° comma dell'art. 6, nonché dell'art. 15, sono anticipati di trenta giorni i termini stabiliti dalla vigente legge elettorale politica per le varie operazioni elettorali.
Art. 27
Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme stabilite dalla legge elettorale politica D.L.Lt. 7 gennaio 1946, n. 1, e dalla legge comunale e provinciale, semprechè non contrastino con le disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
______
NOTA:
ESEMPI ILLUSTRATIVI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 22
1) Si suppongano cinque liste, di cui:
|
la prima lista (A) ha ottenuto |
80.000 voti |
|
la seconda lista (B) ha ottenuto |
70.000 voti |
|
la terza lista (C) ha ottenuto |
50.000 voti |
|
la quarta lista (D) ha ottenuto |
90.000 voti |
|
la quinta lista (E) ha ottenuto |
10.000 voti |
|
Totale dei voti |
300.000 |
Il totale di 300.000 si divide per il numero dei Consiglieri (31) e dà un primo rapporto-quoziente di 9.687.
Si divide quindi il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista per il rapporto-quoziente di 9.687 e si ottengono i seguenti nuovi quozienti, che danno, nel loro intero, il numero dei seggi a cui ogni lista ha diritto:
Lista A - voti 80.000 : 9.687 = 8,26
Lista B - voti 70.000 : 9.687 = 7,23
Lista C - voti 50.000 : 9.687 = 5,16
Lista D - voti 90.000 : 9.687 = 9,30
Lista E - voti 10.000 : 9.687 = 1,03
La lista (A) ha diritto a numero 8 seggi
La lista (B ha diritto a numero 7 seggi
La lista (C) ha diritto a numero 5 seggi
La lista (D) ha diritto a numero 9 seggi + 1
La lista (E) ha diritto a numero __ 1 seggio__
Totale seggi 30 + 1 = 31
Il trentunesimo seggio è assegnato alla lista (D) in quanto ha come quoziente il numero decimale con frazione più alta.
2) si suppongono sette liste, di cui:
la prima lista (A) ha ottenuto 10.950 voti
la seconda lista (B) ha ottenuto 7.371 voti
la terza lista (C) ha ottenuto 8.509 voti
la quarta lista (D) ha ottenuto 2.707 voti
la quinta lista (E) ha ottenuto 5.385 voti
la sesta lista (F) ha ottenuto 6.716 voti
la settima lista (G) ha ottenuto ___ 3.002 voti
Totale dei voti 44.640
Il totale di 44.640 si divide per il numero dei Consiglieri (31) e dà un primo rapporto-quoziente di 1.440.
Si divide quindi il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista per il rapporto-quoziente di 1.440 e si ottengono i seguenti nuovi rapporti-quozienti:
Lista A - voti 10.950 : 1.440 = 7,60
Lista B - voti 7.371 : 1.440 = 5,12
Lista C - voti 8.509 : 1.440 = 5,90
Lista D - voti 2.707 : 1.440 = 1,88
Lista E - voti 5.385 : 1.440 = 3,74
Lista F - voti 6.716 : 1.440 = 4,66
Lista G - voti 3.002 : 1.440 = 2,08
Il numero intero dei suddetti rapporti-quozienti rappresenta il numero dei seggi a cui ogni lista ha diritto.
La lista (A) ha diritto a numero 7 seggi
La lista (B) ha diritto a numero 5 seggi
La lista (C) ha diritto a numero 5 seggi
La lista (D) ha diritto a numero 1 seggio
La lista (E) ha diritto a numero 3 seggi
La lista (F) ha diritto a numero 4 seggi
La lista (G) ha diritto a numero __ 2 seggi
Totale 27 seggi
Dato che i seggi da assegnare sono in numero di trentuno, i rimanenti quattro seggi (residui) sono assegnati rispettivamente alla lista (C), alla lista (D), alla lista (F) che hanno la parte di frazione decimale più alta.
I seggi sono pertanto, ripartiti come segue:
Lista (A) 7 seggi
Lista (B) 5 seggi
Lista (C) 6 seggi
Lista (D) 2 seggi
Lista (E) 4 seggi
Lista (F) 5 seggi
Lista (G) 2 seggi
Totale 31 seggi
______
