Objet du Conseil n. 230 du 24 octobre 1946 - Verbale
OGGETTO N. 230/46 - PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI TENDENTI A FRENARE L'IMMIGRAZIONE IN VALLE DI PERSONE PRIVE DI LAVORO O DI ADEGUATI MEZZI DI SOSTENTAMENTO.
Su invito del Presidente, l'Assessore Geom. Pareyson dà lettura della proposta di decreto concernente il divieto di immigrazione in Valle e di iscrizione nei registri della popolazione dei Comuni della Valle di persone prive di lavoro o di adeguati mezzi di sostentamento, nonché il divieto di iscrizione negli uffici di collocamento e di assunzione al lavoro, salvo casi particolari, di persone non residenti in Valle. Precisa che il decreto è stato modificato in base alle osservazioni fatte nell'adunanza del Consiglio del 17 u.sc.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipa la quasi totalità dei Consiglieri;
IL CONSIGLIO
all'unanimità;
Delibera
di approvare la suddetta proposta di decreto nel testo seguente:
"VALLE D'AOSTA
DECRETO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di porre freno alla immigrazione sempre crescente di persone senza lavoro, che giungono in Valle d'Aosta da altre regioni anche per espatriare clandestinamente;
Ritenuto che tali persone si trattengono temporaneamente in Comuni della Valle d'Aosta, vi ottengono saltuarie occupazioni e chiedono l'iscrizione provvisoria nei registri della popolazione;
Ritenuto che l'afflusso in Valle d'Aosta di tali persone aggrava le già esistenti notevoli difficoltà dei rifornimenti alimentari e degli alloggi alla popolazione locale, e può pregiudicare l'ordine pubblico;
Ritenuto che i provvedimenti già adottati per la sorveglianza alla frontiera e per la vigilanza in Valle d'Aosta, si sono dimostrati insufficienti a frenare l'afflusso nei Comuni della Valle d'Aosta, delle persone di cui sopra;
Visti gli art. 6, 9 e 10 della Legge 6 luglio 1939, n. 1092;
Visto l'art. 19 - 5° comma - della Legge Comunale e Provinciale (T.U. 3 marzo 1934, n. 383);
Visti i RR.DD. 29-3-1928, n. 1003 e 9-12-1929, n. 2333 sulla istituzione e funzionamento degli uffici di collocamento;
Sentito il parere favorevole del Consiglio della Valle;
DECRETA
1°) Sono vietate l'immigrazione e la iscrizione nei registri di popolazione dei Comuni della Valle d'Aosta delle persone prive di lavoro o di adeguati ed accertati mezzi di sussistenza.
2°) È altresì vietata la iscrizione presso i locali uffici di collocamento e l'ammissione al lavoro, presso Imprese o Industrie locali, delle persone non residenti nella Valle.
3°) Le Imprese ed Aziende industriali che abbiano bisogno di maestranza specializzata non valdostana dovranno presentarne richiesta al locale Commissario per l'avviamento al lavoro (istituito presso la Camera del Lavoro di Aosta), corredata da elenchi nominativi, per ottenerne la relativa autorizzazione.
4°) L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente sarà data mediante rilascio da parte dell'Ufficio di collocamento di una speciale tessera colorata, della validità massima di mesi tre, a tergo della quale saranno menzionati i dati seguenti:
a) l'Industria o l'Impresa presso la quale è avviato l'operaio;
b) la durata presunta del lavoro.
5°) Al momento della cessazione dei lavori, per il quale è stato assunto l'operaio specializzato, l'Azienda o l'Impresa assuntrice avrà l'obbligo di farne espressa denuncia, nel termine di giorni cinque, al Commissario per l'avviamento al lavoro, provvedendo altresì al ritiro, ed alla consegna al Commissario stesso, della tessera speciale rilasciata a suo tempo all'operaio.
6°) Le Imprese ed Aziende industriali hanno inoltre l'obbligo di denunciare al predetto Commissario, non oltre il 15 novembre 1946, le assunzioni di mano d'opera già fatte in contrasto alle norme del presente decreto.
7°) A carico delle Aziende ed Imprese che assumano mano d'opera in contravvenzione alle norme del presente decreto a partire dalla data del decreto stesso, o che non effettuino le prescritte denuncie previste nei sopraccitati articoli 5 e 6, saranno applicate ammende da Lire 5.000 a Lire 10.000 per ogni irregolare assunzione di operaio.
8°) I Sindaci, il Comando dell'Arma dei Carabinieri e le Autorità di P.S. della Valle d'Aosta sono incaricati di eseguire e di fare osservare le norme del presente decreto e di provvedere per il rimpatrio obbligatorio alle rispettive località di origine o di provenienza delle persone immigrate di cui sopra.
9°) Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE
(S. Caveri)"
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