Objet du Conseil n. 114 du 11 juillet 1946 - Verbale

OGGETTO N. 114/46 - CONFERIMENTO AL R.A.C.I. DI AOSTA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO AUTOVEICOLI DELLA VALLE D'AOSTA.

Su invito del Presidente, l'Assessore Geom. Pareyson, espone brevemente al Consiglio le ragioni che inducono a proporre il conferimento al R.A.C.I. di Aosta dei servizi amministrativi di competenza dell'ufficio autoveicoli della ex-Prefettura di Aosta: ragioni di carattere pratico, tendenti a semplificare la procedura mediante l'espletamento dei servizi automobilistici da un unico ufficio per evitare duplicati e perdita di tempo. Alcuni Consiglieri chiedono come sia amministrato il R.A.C.I. di Aosta e come ne sia nominato il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, Prof. Chabod, si riserva di riferire in merito nella prossima riunione del Consiglio e propone che il Consiglio approvi il conferimento di cui si tratta. Per quanto riguarda l'assegnazione e la distribuzione di carburanti, il Geom. Pareyson propone che, per ragioni di comodità pratica, la Valle d'Aosta non si stacchi completamente dagli uffici finora incaricati delle assegnazioni di rifornimenti. È opportuno però che, le distribuzioni, siano effettuare direttamente dall'Ufficio Industria e Commercio dell'Amministrazione della Valle coadiuvato da una apposita Commissione delle categorie interessate.

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente, Prof. Chabod, gli Assessori Geom. Pareyson, Ing. Fresia, i Consiglieri Sig. Manganoni, Geom. Arbaney, Geom. Bionaz, Geom. Nicco, Col. Ferrein, Avv. Caveri, Avv. Torrione e il Segretario Dr. Brero, il Consiglio, all'unanimità

Delibera

di approvare, nel testo seguente, la convenzione da stipularsi fra il Presidente del Consiglio della Valle e il Presidente del R.A.C.I. di Aosta, per il conferimento al R.A.C.I. di Aosta dei servizi amministrativi già di competenza dell'Ufficio Autoveicoli della ex Prefettura:

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO AUTOVEICOLI DELLA VALLE D'AOSTA AL R.A.C.I. DI AOSTA.

L'anno millenovecentoquarantasei, addì del mese di , in Aosta, nell'Ufficio del Presidente del Consiglio della Valle;

Premesso che, nell'intento di semplificare e di dare unitario assetto ai servizi amministrativi dell'Ufficio autoveicoli nella Valle d'Aosta, l'Amministrazione della Valle ha stabilito di affidare, in via di esperimento, al locale R.A.C.I. l'espletamento dei servizi di cui si tratta fra il Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, Prof. Federico Chabod, e il Presidente del R.A.C.I. di Aosta, si conviene e si stipula quanto segue:

1°) - L'espletamento delle pratiche relative ai servizi amministrativi, di competenza dell'Ufficio autoveicoli della Valle d'Aosta, è demandato al R.A.C.I. di Aosta a decorrere dal .

2°) - Il servizio dovrà essere svolto in Aosta, secondo l'orario stabilito per gli uffici della Valle, salva la facoltà all'Amministrazione della Valle di disporre diversamente, in caso di necessità.

3°) - Il R.A.C.I. di Aosta si impegna di svolgere, gratuitamente, tutti i servizi già di competenza dell'Ufficio autoveicoli della Valle d'Aosta (rilascio numero di targa - immatricolazione delle macchine - licenze di circolazione delle stesse - patenti per guida autoveicoli nel territorio nazionale ed estero).

4°) - Per l'espletamento dei servizi svolti e trattati per conto della Valle, il R.A.C.I. di Aosta non potrà richiedere né all'Amministrazione della Valle né agli automobilisti o agli Enti interessati alcun compenso o indennità, all'infuori delle tasse e dei diritti previsti dalle leggi vigenti e del rimborso delle spese per stampati in misura da stabilirsi previo benestare della Giunta della Valle.

5°) - Il R.A.C.I. di Aosta si obbliga a rispondere del regolare adempimento del servizio da svolgersi secondo la legislazione vigente; l'Ente Valle non risponderà di fatti colposi o illeciti o di omissioni imputabili al personale dipendente dal R.A.C.I..

6°) - In virtù della presente convenzione, vengono consegnati al R.A.C.I. di Aosta i seguenti registri necessari per la registrazione degli atti concernenti il servizio, registri di cui il R.A.C.I. si impegna di curare l'ordine e l'aggiornamento:

A) Registri per la immatricolazione degli automezzi e relative licenze di circolazione;

Registro n. 1 dalla macchina targa n. 1 AO del 4-4-1927 alla macchina targa n. 2764 AO del 18-10-1934;

Registro n. 2 dalla macchina targa n. 2765 AO del 20-10-1934 alla macchina targa 3952 AO del 27-4-1938;

Registro n. 3 dalla macchina targa n. 3953 AO del 27-4-1938 alla macchina targa n. 5766 AO del 14-5-1946;

B) Registri per la immatricolazione dei motocicli:

Registro n. 1 dalla moto targa n. 1 AO del 6-4-1927 alla moto targa n. 995 del 9-1-1934;

Registro n. 2 dalla moto targa n. 1 AO del 19-9-1933 alla moto targa 2253 AO del 9-5-1946.

C) Registro per la immatricolazione dei rimorchi:

Registro n. 1 dal rimorchio targa n. 1 AO del 27-4-1927 al rimorchio targa n. 286 AO del 6-4-1946.

D) Registro delle autovetture e dei torpedoni adibiti a servizio pubblico di noleggio o servizio di linea.

Registro n. 1 con gli utenti descritti per ordine alfabetico.

7°) - L'Ente Valle d'Aosta si riserva il diritto di effettuare, a mezzo di proprio funzionario, periodiche ispezioni, per l'accertamento della regolarità del servizio.

8°) - La presente convenzione s'intende stipulata, in via d'esperimento, per la durata di un anno, e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di due mesi.

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