Objet du Conseil n. 113 du 11 juillet 1946 - Verbale

OGGETTO N. 113/46 - SCHEMA DI DECRETO SULLA ORGANIZZAZIONE DELLE GUIDE E MAESTRI DI SCI VALDOSITANI.

Il Presidente, Prof. Chabod, richiamandosi alle decisioni prese dal Consiglio nella seduta del 21 giugno in merito ai problemi delle Guide e Maestri di sci valdostani, sottopone all'approvazione del Consiglio una proposta di decreto per l'organizzazione delle Guide e dei Maestri di sci valdostani, presentato dal Prof. Deffeyes e da inoltrarsi al Ministero.

Il Consiglio, all'unanimità,

Delibera

di approvare il suddetto schema di decreto nel testo seguente:

BOZZA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

Visto l'art. 12 n. 9 del D.L.Lt. 7-9-1945 n. 545 sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Ritenuta la necessità di attribuire al Consiglio della Valle d'Aosta competenza esclusiva, a termini dell'art. 13 del menzionato Decreto Legislativo, in materia di organizzazione ed esercizio preofessionale delle guide alpine e dei maestri di sci;

Sulla proposta ...

Decreta

Art. 1) - Le disposizioni degli artt. 123 T.U. Leggi di P.S. approvato con R.D. 18-6-1931 n. 773, 234 e 240 del relativo regolamento 6 maggio 1940 n. 635 riguardanti le guide e portatori alpini, i maestri ed allievi di sci, cessano di avere vigore nella circoscrizione autonoma "Valle d'Aosta".

Tutte le questioni ed iniziative interessanti nella Valle le professioni di guida e maestro di sci rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio della Valle, il quale provvede alla loro regolamentazione direttamente oppure valendosi delle società locali inquadrate dalla Unione Valdostana guide e maestri.

All'arruolamento ed alla organizzazione delle guide e portatori alpini, dei maestri ed allievi maestri di sci stabilmente esercenti in Valle d'Aosta provvedono le Società locali di cui al precedente comma, osservando le norme emanate dal Consiglio della Valle o, per esso, dalla Unione Valdostana Guide e Maestri.

Art. 2) - L'esercizio saltuario della professione in Valle d'Aosta da parte di guide e maestri autorizzati provenienti coi loro clienti da altre regioni italiane o straniere non è soggetto a restrizioni di sorta.

L'esercizio stabile, anche solo stagionale, l'apertura di corsi, scuole ed analoghe iniziative comunque presentate sono invece subordinati, oltreché alla osservanza delle disposizioni del Consiglio della Valle, alla stabile residenza in un comune della Valle ed alla iscrizione nei ruoli di una società locale.

Art. 3) - Nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di guida, portatore alpino, maestro od allievo maestro di sci in Valle d'Aosta se non è iscritto nei ruoli di una delle Società locali di cui ai precedenti articoli, oppure, nel caso di esercizio saltuario, in quelli di altra competente organizzazione italiana o straniera; l'usurpazione del titolo di guida, portatore, maestro od allievo maestro di sci, è punita, a norma dell'art. 498 del Codice Penale, e l'esercizio abusivo delle funzioni a norma dell'art. 348 dello stesso Codice.

Fuori dei casi preveduti nel comma precedente, chiunque non ottemperi alle disposizioni date dal Consiglio della Valle a norme degli articoli precedenti è punito a termini dell'art. 650 del Codice Penale.

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