Objet du Conseil n. 35 du 23 mars 1946 - Verbale

OGGETTO N. 35/46 - DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER GLI UFFICI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA VALLE - CONTINUAZIONE.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla discussione ed approvazione dell'ultima parte del regolamento organico. Procede quindi alla lettura degli articoli dal n. 101 al n. 145 del regolamento.

IL CONSIGLIO

dopo esame e discussione dei singoli articoli, e delle varianti ed aggiunte proposte dalla Presidenza, dalla Segreteria e dalla apposita Commissione, dagli articoli 101 al 145 del regolamento approvati con lievi varianti ed aggiunte, approva nel seguente testo definitivo il regolamento organico per gli uffici e per il personale dell'Amministrazione della "Valle d'Aosta" con i relativi seguenti allegati: tabella organica del personale; tabella delle indennità di missione al personale; tabella dei servizi.

REGOLAMENTO ORGANICO PER GLI UFFICI E PER IL PERSONALE

PARTE PRIMA

UFFICI - SERVIZI E ATTRIBUZIONI

Ripartizioni

Art. 1

I servizi e gli Uffici dell'Amministrazione della "Valle d'Aosta" costituita in circoscrizione autonoma con D.L.Lgt. 7-9-1945 n. 545, sono ripartiti come appresso:

1) Servizi di Segreteria e Amministrativi della Presidenza -

- Segreteria Generale e Gabinetto del Presidente -

- Vigilanza sui Comuni ed Enti Morali - Culto (1^ Divisione) -

- Assistenza e beneficenza (2^ Divisione) -

- Sanità ed Igiene - (3^ Divisione) -

- Archivio e Copie

- Servizi Statistici -

- Servizi d'ordine -

2) Servizi facenti capo ai membri della Giunta (5 Assessori) -

- Agricoltura - Foreste - Zootecnica (4^ Divisione) -

- Industria - Commercio - Zona franca - Alimentazione - (5^ Divisione) -

- Lavori pubblici - Concessioni - Turismo - (6^ Divisione) -

- Ragioneria - Finanza - Demanio - (7^ Divisione) -

- Istruzione pubblica - Belle Arti (8^ Divisione) -

Art. 2

I servizi relativi agli Istituti speciali (Istituto Assistenza Materna e Infantile di Aosta - Laboratorio d'Igiene e Profilassi - Dispensario Antitubercolare) che fanno capo alla Presidenza dal lato amministrativo e disciplinare, sono regolati da appositi regolamenti speciali.

Regolamenti particolari sono pure in vigore per la disciplina dei servizi scolastici e del personale insegnante; per la tutela delle strade e della viabilità e per le licenze e concessioni; per alienazioni, locazioni, acquisti, appalti di lavori, esecuzione lavori in economia nonché per le eventuali gestioni di sevizi pubblici di carattere industriale e commerciale (aziende speciali) e per il servizio di Economato.

GERARCHIA

Art. 3

Agli effetti della equiparazione con il personale statale il personale dell'Amministrazione della "Valle d'Aosta" è ripartito nei seguenti gruppi:

Gruppo A: Personale per il cui posto di organico è prevista la laurea (ad es. Segretario Generale, Vice Segretario Generale, Ingegnere, Medici, Direttore Chimico, Veterinario, Professori).

Gruppo B: Personale per il cui posto di organico è previsto uno dei seguenti titoli di studio o di specializzazione: Diploma di Segretario comunale, Diploma di Scuola media superiore o titoli equipollenti, specializzazione pratico-specifica in determinate materie (esperti, periti): ad es. Segretari addetti alle Divisioni, Ragionieri, Geometri, Insegnanti elementari, Ostetrica, Assistente Sanitaria Visitatrice diplomata.

Gruppo C: Personale per il cui posto di organico è prevista la licenza di Scuola media inferiore (personale d'ordine, ad es. Archivista, Applicati, Assistenti tecnici, Infermiere).

Subalterni: Personale per il cui posto di organico è previsto il proscioglimento dall'obbligo scolastico (ad. es. Uscieri, Inservienti, Autista, Operai, Agenti stradali, Salariati).

Art. 4

La gerarchia del personale è determinata dal grado; a parità di grado è determinata dall'anzianità di servizio nel grado; a parità di anzianità di servizio è determinata dall'età. Agli effetti della gerarchia interna il personale è ripartito in sei gradi:

1° Grado - Capo dei servizi e del personale: Segretario Generale.

2° Grado - Vice Segretario Generale dirigente i servizi amministrativi (Divisione 1^, 2^, 3^).

3° Grado - Capi Divisione - Capi Servizio - Dirigenti di Istituto.

4° Grado - Personale di concetto non Capo Servizio: laureato e diplomato.

5° Grado - Personale d'ordine (ad. es. Archivisti, Applicati, Assistenti tecnici).

6° Grado - Salariati.

Il personale dei primi cinque gradi è impiegato.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 5

Il Segretario Generale è capo del personale e sovraintende a tutti i servizi - In particolare:

- dirige e coordina il lavoro di tutti gli uffici e servizi dell'Amministrazione della "Valle d'Aosta", degli stabilimenti e istituti da questa amministrati;

- sovraintende a tutto il personale degli uffici predetti e cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini di servizio;

- apre la corrispondenza ufficiale, eccetto quella "riservata" al Presidente, assegna gli affari alle singole divisioni o servizi secondo la rispettiva competenza;

- tratta gli affari riservati relativi al personale ed ai servizi che non siano di competenza del Gabinetto del Presidente;

- assiste alle adunanze del Consiglio e della Giunta e ne redige i processi verbali (deliberazioni);

- assiste il Presidente nelle deliberazioni e provvedimenti e riferisce al Presidente e alla Giunta su tutti gli affari inerenti all'Amministrazione della Valle;

- cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, del Presidente e della Giunta secondo gli ordini e le istruzioni ricevute;

- roga i contratti nell'interesse dell'Ente e tiene il relativo repertorio;

- rivede la corrispondenza ufficiale e la sottopone alla firma del Presidente e degli Assessori autorizzati alla firma;

- sovrintende alla formazione del progetto di bilancio di previsione e del conto consuntivo secondo le istruzioni dell'Assessore competente;

- controfirma gli atti e documenti contabili e i mandati di pagamento ordinandone la emissione, previo benestare dell'Assessore competente, secondo le disponibilità di cassa;

- tiene aggiornati i fogli matricolari e i fascicoli personali degli impiegati e salariati dell'Ente;

- predispone i dati occorrenti al Presidente per la relazione annuale;

- sottopone al Presidente le proposte di concessione di congedi al personale;

- adempie in genere a tutte le incombenze demandategli dalla legge e dai regolamenti.

VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 6

Il Vice Segretario Generale coadiuva in ogni mansione il Segretario Generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In particolare dirige i servizi di segreteria e i servizi amministrativi della Presidenza (Div. 1^, 2^ e 3^) nonché i servizi: Archivio, Copia, Personale d'ordine e Statistica del funzionamento dei quali è responsabile verso il Segretario Generale.

Ove ne sia richiesto presenzia alle adunanze del Consiglio e della Giunta e provvede alla compilazione dei verbali delle adunanze.

GABINETTO

Art. 7

Il Presidente sceglie fra i dipendenti dell'Ente, ovvero assume fra le persone di fiducia anche non dipendenti dall'Ente ma aventi la residenza in Valle d'Aosta, il proprio Segretario particolare addetto ai servizi di Gabinetto della Presidenza.

La designazione o chiamata ha carattere temporaneo trattandosi di posto fuori organico.

Il Segretario Capo Gabinetto dipende amministrativamente e disciplinarmente dal Segretario Generale, ed è responsabile verso il Presidente dell'andamento dei servizi di Gabinetto.

ATTRIBUZIONI

Art. 8

Il numero, la qualifica e le mansioni degli impiegati e salariati e la loro distribuzione ai singoli servizi risultano dalla tabella organica annessa e formante parte integrante del presente regolamento.

Con apposito regolamento interno di servizio saranno determinate la distribuzione degli affari ai singoli uffici, le attribuzioni degli impiegati e dei salariati e le norme particolari di servizio.

Il Segretario Generale è responsabile verso il Presidente dell'andamento di tutti i servizi ed uffici, esclusi quelli del Gabinetto della Presidenza; risponde inoltre verso gli Assessori dell'andamento dei servizi delle Divisioni facenti capo agli Assessori stessi.

Art. 9

La distribuzione della corrispondenza e degli affari ai singoli servizi è fatta dal Segretario Generale secondo la rispettiva competenza in relazione alle attribuzioni di cui all'apposito regolamento interno di servizio.

La distribuzione degli affari e del lavoro ai singoli impiegati è fatta da ciascun Capo Divisione o Capo Servizio.

Art. 10

L'assegnazione del personale ai singoli servizi di cui alla tabella allegata ha soltanto carattere generico, ferma restando la facoltà da parte del Presidente, sentiti la Giunta e il Segretario Generale, di trasferire il personale da un servizio ad un altro, sempre fra posti di eguale grado e di mansioni analoghe.

Art. 11

La competenza per materie delle Divisioni e dei Servizi di cui alla tabella allegata ha carattere generico, fermo restando la facoltà da parte del Presidente, sentiti la Giunta e il Segretario Generale, di provvedere con ordinanza interna ad assegnare agli uffici, secondo criteri di affinità e di opportunità, servizi non contemplati nella tabella di cui si tratta.

Art. 12

In casi di particolare necessità ed esigenze il Presidente, sentita la Giunta, potrà affidare incarichi speciali temporanei a liberi professionisti o consulenti per affari che esulino dalle normali attribuzioni dei servizi.

Art. 13

Ogni dipendente è responsabile della validità e delle conseguenze degli atti compiuti nonché delle omissioni di atti o di provvedimenti cui sia tenuto per ragioni di servizio (Art. 261 Legge Comunale e Provinciale).

La responsabilità che il personale può incontrare può essere di indole penale, civile e disciplinare: la prima è disciplinata dalle disposizioni del Codice Penale; la seconda da quelle del T.U. legge comunale e provinciale (Art. 252 - 165 Legge Comunale e Provinciale); la terza da quella del presente regolamento.

In caso di accertata responsabilità a carico dei dipendenti, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere quote mensili sullo stipendio o salario sino alla concorrenza della somma dovuta, quote non superiore al limite massimo di 1/5.

Art. 14

Le spese per acquisti e forniture varie debbono essere previamente approvate e impegnate dagli amministratori, indi documentate, liquidate ed erogate dagli addetti ai servizi secondo le norme di legge e di buona amministrazione.

Le spese non possono essere impegnate dai funzionari.

L'impegno delle spese deve constare di un documento scritto (riferimento, buono, lettera), ad eccezione di casi di assoluta urgenza nei quali i dipendenti sono tenuti a riferire subito per iscritto (riferimento o buono) per la necessaria autorizzazione di sanatoria da parte del Presidente o del competente Assessore.

Art. 15

I servizi di Economato sono affidati all'Economo, che ne risponde verso l'Assessore competente nonché verso il Segretario Generale, secondo le norme fissate nel Regolamento speciale.

Art. 16

La corrispondenza d'ufficio, vistata dal Segretario Generale, è firmata dal Presidente e dagli Assessori addetti ai singoli servizi secondo le materie di rispettiva competenza.

Gli impiegati e salariati non possono firmare atti o comunicazioni di ufficio in luogo del Presidente e degli Assessori.

Nei casi di urgente necessità, per l'assenza o l'impedimento degli amministratori, provvederà alla firma il Segretario Generale - il quale ne riferirà ove occorra all'Amministratore competente.

Solo in caso di particolarissima urgenza e per le materie riservate al Presidente potrà provvedere alla firma di urgenza, sotto la sua personale responsabilità, il Capo Gabinetto, il quale ne riferirà subito al Presidente o all'Assessore suo delegato.

PARTE SECONDA

PERSONALE - REQUISITI GENERALI

Art. 17

Per essere nominato impiegato e salariato presso l'Amministrazione della "Valle d'Aosta" occorre comprovare il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano, ovvero italiano non regnicolo, ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani per decreto reale di riconoscimento;

b) essere in possesso del titolo di studio o di specializzazione richiesto per il posto dal presente regolamento e tabella annessa;

c) avere conoscenza sufficiente della lingua francese comprovata con titoli di studio idoneo o mediante esame;

d) godere dei diritti civili, non trovarsi nelle condizioni previste come cause di incapacità o di incompatibilità dalla legge comunale e provinciale (art. 8 della Legge Comunale e Provinciale); essere immuni da condanne che importino incompatibilità o decadenza per il pubblico impiego;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento in servizio: requisito da comprovarsi con certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

f) essere di condotta morale e civile irreprensibile, requisito da comprovarsi con certificato rilasciato dal Sindaco dei Comuni di residenza dell'ultimo biennio;

g) avere compiuto l'età di anni diciotto alla data del provvedimento che bandisce il concorso, salvo per il Segretario Generale, per il Vice Segretario Generale, per i Capi servizio e per gli Agenti Stradali, per i quali è richiesta la maggiore età;

h) non avere superato l'età di anni trenta alla data del provvedimento che bandisce il concorso.

Detto limite viene elevato a trentacinque anni per i posti per i quali è richiesta la laurea e per i concorrenti ex combattenti; viene inoltre elevata a trentanove anni nei seguenti casi:

- per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

- per i mutilati e gli invalidi di guerra;

- per i minorati per la causa della Liberazione Nazionale;

- per i capi famiglie numerose (7 o più figli).

Tutti i suddetti limiti di età sono ulteriormente elevati:

- di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

- di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Gli indicati benefici di proroga al limite di età sono cumulabili in quanto dipendono da titoli diversi e distinti, purché non si superi il limite massimo di quarantacinque anni.

Il limite di età per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo negli impieghi di ordine e nei posti di salariato è prorogato al quarantacinquesimo anno di età a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nei casi in cui ricorra l'applicazione a favore dei combattenti dell'ultima guerra delle norme di elevazione del limite di età già disposte a favore dei mutilati ed invalidi della guerra 1915 - 1918 (Art. 8 della Legge 21-8-1921 n. 1312).

Nessun limite di età è prescritto per i concorrenti che siano titolari di posto di ruolo presso Amministrazioni pubbliche (statali, provinciali, comunali e consorziali).

i) aver adempiuto agli obblighi di leva: requisito da comprovarsi con stato di servizio, foglio matricolare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) comprovare l'avvenuto pagamento delle tasse di concorso eventualmente fissate dall'Amministrazione, quando la nomina è fatta a seguito di pubblico concorso;

m) non essere stato iscritto al partito fascista repubblicano - non aver appartenuto a reparti militari o militarizzati al servizio della repubblica fascista, o comunque, non essere stato colpito dalle sanzioni previste dalle norme legislative emanate contro il fascismo.

Art. 18

Indipendentemente dalla produzione dei certificati e documenti di cui all'art. precedente, l'Amministrazione ha facoltà, sino alla data dell'assunzione in servizio, di accertare tutti i requisiti di cui sopra e, in specie, la buona condotta e la sana e robusta costituzione fisica, quest'ultima mediante visita sanitaria di controllo; per i mutilati ed invalidi di guerra l'accertamento sarà fatto a norma delle leggi speciali in vigore.

REQUISITI SPECIFICI

Art. 19

I requisiti specifici e i titoli di studio prescritti per gli aspiranti alla nomina a posti di impiegato o salariato, oltre a quelli generali indicati nell'art. 17 del presente regolamento e per gli insegnanti nell'art. 18 del D.L.Lgt. 7-9-1945 n. 545, sono i seguenti:

a) per i posti di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale: il diploma di laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti agli effetti dell'ammissione alle carriere amministrative dello Stato;

b) per il posto di Ingegnere: il diploma di laurea in ingegneria conseguito in una Università del Regno nonché quello di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) per i posti di Medico o Sanitario: la laurea in medicina e chirurgia conseguita in una Università del Regno nonché l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria;

d) per il posto di Veterinario: la laurea in veterinaria nonché l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) per il posto di Ragioniere Capo e di Ragioniere: diploma di ragioneria oppure laurea in scienze economiche e commerciali;

f) per i posti di geometra: il diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito agrimensore;

g) per i posti di economo o di segretari addetti alla Div. Assistenza e Beneficienza, ai servizi Statistica, Agricoltura e Foreste, Industria e Commercio, Turismo e Istruzione Pubblica: Licenza du Scuola Media Superiore;

h) per i posti di Segretario addetto alle Divisioni (ad eccezione dei Segretari di cui alla precedente lettera g): diploma di segretario comunale ovvero laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti agli effetti delle ammissioni alle carriere amministrative dello Stato;

i) per i posti di Archivista, Aiuto-archivista, Stenodattilografe e Dattilografe, Applicati e Assistenti Tecnici: licenza di scuola media inferiore;

l) per i posti che si possono coprire con eventuali Esperti: licenza di scuola media inferiore e specializzazione e capacità specifica nelle rispettive materie;

m) per tutti i posti di salariato: il certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico, oltre ai documenti comprovanti, in quanto occorra, l'idoneità alle specifiche mansioni inerenti ai singoli posti;

n) per il posto di operaio specializzato: il possesso della specializzazione e capacità tecnica nella manutenzione degli apparecchi di riscaldamento, caldaie e termosifoni;

o) per il posto di autista meccanico: il possesso della patente di terzo grado per guida di automobili.

PERSONALE FEMMINILE

Art. 20

Oltre alla esclusione delle donne dal posto di Segretario Generale (Art. 222 della Legge comunale e provinciale), si sancisce tale esclusione anche da tutti i posti di gradi 2° e 3° dei servizi amministrativi tecnici e finanziari (ad eccezione dei posti dei servizi sanitari, di istruzione pubblica, di beneficienza e di igiene) nonché dai posti di Geometri, Assistenti tecnici e salariati addetti agli uffici centrali e alla manutenzione delle strade.

Per la nomina del personale femminile sarà, inoltre, tenuto presente il limite massimo percentuale stabilito dalle disposizioni di carattere restrittivo per l'assunzione di personale femminile non capo famiglia nei pubblici impieghi (Art. 1 R.D.L. 5-9-1938 n. 1524 - R.D. 29-6-1939 n. 898).

COMMISSIONE CONSULTIVA INTERNA

Art. 21

Per le conferme, promozioni, aspettative, collocamenti a riposo d'ufficio, collocamenti in disponibilità, dimissioni d'ufficio e dispense per fine periodo di esperimento, degli impiegati e salariati, deve il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza, previamente sentire il parere di una Commissione consultiva interna composta:

1) Per il Segretario Generale e per il Vice Segretario Generale:

a) dal Presidente, che la presiede;

b) da un Consigliere designato dal Consiglio della Valle;

c) da un rappresentante della Commissione interna dei dipendenti designato dall'Associazione locale Dipendenti pubblici;

2) Per il personale di grado 3° e inferiore:

a) da un Assessore competente per servizio che la presiede;

b) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale;

c) da un rappresentante della Commissione Interna dei dipendenti possibilmente di grado non inferiore a quello dell'interessato designato dalla Commissione interna dei dipendenti.

La Commissione consultiva interna stende verbale dell'adunanza; il parere viene espresso a maggioranza di voti: in caso di parità lo si intende a favore dell'interessato.

NOMINE

Art. 22

La nomina ai gradi iniziali di ogni carriera o servizio deve essere sempre effettuata in seguito a pubblico concorso (D.L.Lgt. 7-9-1945 n. 545 art. 16).

La nomina del personale impiegatizio dei gradi non iniziali di carriera viene fatta a giudizio dell'Amministrazione nei seguenti modi:

a) per promozione interna del dipendente di ruolo del posto immediatamente inferiore;

b) per concorso interno per titoli fra il personale in servizio da almeno un anno, avente i requisiti ed i titoli di studio prescritti per il posto vacante:

c) per concorso pubblico per titoli ed esami.

Art. 23

La nomina del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e dei Funzionari Capi Divisione e Capi Servizio è di competenza del Consiglio della Valle.

Alla nomina del rimanente personale impiegatizio provvede la Giunta della Valle - salvo ratifica del Consiglio.

Alla nomina del personale salariato provvede la Giunta.

La competenza di cui sopra sarà osservata per le promozioni, le aspettative, i collocamenti a riposo e in disponibilità, le dispense ed i licenziamenti.

Art. 24

Per la nomina degli agenti stradali, dell'operaio specializzato e dell'autista meccanico è necessario sia previamente sentito il parere di una apposita Commissione composta:

a) dall'Assessore addetto ai lavori pubblici, che la presiede;

b) dal Segretario Generale;

c) dall'Ingegnere Capo Divisione;

d) da un rappresentante della Commissione interna dai dipendenti, possibilmente di grado non inferiore a quello del nominando.

La Commissione di cui sopra dovrà giudicare sulla specifica capacità degli aspiranti, avendo riguardo ai servizi prestati, nonché all'esito di una prova per esperimento pratico effettuato dagli aspiranti.

VACANZA POSTI DI ORGANICO

Art. 25

Eccettuati i casi di cui all'art. 250 della vigente legge comunale e provinciale, rendendosi vacanti posti di organico, l'Amministrazione dovrà entro sei mesi provvedere a coprirli secondo le norme di cui all'art. 22.

NOMINE PER PROMOZIONE

Art. 26

La nomina per promozione consiste nell'avanzamento dell'impiegato o salariato, che abbia i titoli ed i requisiti prescritti per il posto vacante e abbia almeno un anno di attività di servizio, da un grado inferiore al grado immediatamente superiore della stessa Divisione -

Non è consentita la promozione da un posto di salariato ad un posto di impiegato, né da un posto d'ordine (grado 5°) ad un posto di concetto.

Le proposte di nomina per promozione sono fatte dal Segretario Generale e sono approvate con deliberazione del Consiglio o della Giunta, secondo la rispettiva competenza, previo parere della Commissione consultiva interna - (art. 21).

Art. 27

La nomina a posti superiori per promozione degli impiegat i e salariati sarà fatta avendo riguardo alla capacità ed al merito dei dipendenti (promozione per merito comparativo), ed a parità di merito avendo riguardo all'anzianità di grado, a parità di anzianità di grado avendo riguardo all'anzianità di servizio presso l'Amministrazione; fermi restando sempre i diritti di precedenza e di preferenza spettanti, a parità di merito, ai dipendenti che abbiano benemerenze.

Art. 28

Nel computo dell'anzianità devono essere dedotti i periodi durante i quali il dipendente sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o per mandato politico, nonché i periodi di sospensione dall'impiego per punizione.

Art. 29

Sono esclusi dalle promozioni a posti superiori gli impiegati e i salariati a carico dei quali risultino cattive note caratteristiche per gravi mancanze disciplinari o per insufficiente rendimento in servizio, nonché coloro che, provenienti dall'Amministrazione Provinciale di Aosta in virtù dell'art. 2 del D.L.Lgt. 2-11-1945 n. 741, si trovano nelle condizioni di cui all'art. 17 lettera m).

Art. 30

Le nomine hanno effetto dal giorno fissato nella deliberazione di nomina, o, in difetto, dalla data della deliberazione; l'anzianità del servizio e il pagamento degli assegni decorrono dalla data dell'effettiva assunzione del servizio.

NOMINE PER CONCORSO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 31

Per ogni concorso interno o pubblico a posti di impiegato e salariato viene nominata con regolare deliberazione una speciale Commissione Giudicatrice così composta:

- Il Presidente, o un Assessore suo delegato, che la presiede;

- Un Consigliere delegato dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza di merito;

- Il Segretario Generale, ovvero il Vice Segretario Generale, che funge anche da Segretario della Commissione;

- Un dipendente dell'Amministrazione, possibilmente di grado non inferiore al nominando, designato dalla Commissione interna dei dipendenti;

- Un rappresentante dell'Associazione o Sindacato locale dei dipendenti pubblici.

Nei concorsi di carattere tecnico il Consiglio designa un Esperto della materia in aggiunta ai membri della Commissione di cui sopra.

Ai componenti della Commissione Giudicatrice sarà corrisposta una congrua indennità di presenza per ogni seduta, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

AVVISI DI CONCORSO

Art. 32

Gli avvisi di pubblico concorso devono essere integralmente riportati nella deliberazione che bandisce il concorso, pubblicati all'Albo pretorio dell'Amministrazione e del Comune Capoluogo, nonché nel Bollettino Ufficiale della Valle e sui giornali locali, e trasmessi in copia:

- alle Segreterie delle Sezioni locali dell'Opera Nazionale Protezione e Assistenza agli Invalidi di Guerra - dell'Associazione Nazionale Combattenti, delle Associazioni Nazionali Partigiani, Reduci ed Internati;

- alla Segreteria della Sezione locale dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra;

- alla Segreteria della Sezione locale dell'Associazione dei dipendenti da Enti pubblici;

- alla Commissione interna dei dipendenti dell'Amministrazione.

È in facoltà dell'Amministrazione di dare più ampia pubblicità al bando di concorso mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni o su giornali locali ed eventualmente sul bollettino nazionale dei concorsi, nonché da pubblicarsi agli Albi Pretori dei Comuni e Provincie - Gli avvisi di concorso interno vengono comunicati al personale mediante ordine di servizio.

Art. 33

L'avviso del pubblico concorso deve precisare le modalità del concorso, il numero e la natura del posto o dei posti messi a concorso, i requisiti ed i documenti prescritti per l'ammissione, il programma degli esami scritti ed orali, la retribuzione ed il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti.

Art. 34

Il termine tra la pubblicazione dell'avviso di concorso pubblico e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni sessanta, salvo eventuali abbreviazioni da stabilirsi nella deliberazione che bandisce il concorso: il termine non può comunque essere inferiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.

Art. 35

Sul bando di concorso per la nomina ai posti iniziali di ruolo (posti iniziali di carriera) deve essere indicato quale sarà il numero dei posti riservato, entro il limite massimo della metà dei posti stessi ai concorrenti invalidi di guerra, orfani di guerra, orfani di caduti per la causa della Liberazione nazionale, agli ex combattenti, reduci e partigiani, nonché ai capi di famiglie numerose, sempre che risultino dichiarati idonei alla nomina.

Art. 36

Per i concorsi ai posti di insegnanti e di sanitari si applicano le norme e i regolamenti speciali approvati dal Consiglio della Valle nonché le norme delle leggi speciali vigenti per i concorsi di tali categorie di personale.

AMMISSIONE AL CONCORSO

Art. 37

Per essere ammessi ai concorsi pubblici gli aspiranti devono dimostrare di essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli precedenti, producendo allegati alla domanda di ammissione i relativi titoli, documenti e certificati, redatti in conformità alle leggi sul bollo, e, in quanto occorre, debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal documentare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d), e), f), (cittadinanza, immunità da condanne, ecc., sana costituzione fisica, buona condotta) dell'art. 17 gli aspiranti che si trovano impiegati con stabilità presso Amministrazioni di Enti locali o Statali.

I certificati comprovanti i requisiti di cui alle lettere a), d), e), f), dell'art. 17 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del bando di concorso.

COMPITI DELLA COMMISSIONE

Art. 38

La Commissione Giudicatrice controlla la regolarità della pubblicazione del bando di concorso, delle domande dei candidati e dei documenti allegati alle domande stesse, accertando se queste e i documenti siano stati presentati nei termini voluti, se siano conformi alle prescrizioni del bando di concorso e della legge.

La Commissione potrà concedere, ove possibile, un congruo termine affinché siano regolarizzati, nella forma, atti non regolari.

I documenti che non risultino redatti in conformità delle prescrizioni della legge sul bollo dovranno essere sottoposti, a spese degli interessati, all'applicazione dei bolli e delle sanzioni fiscali, e dovrà considerarsi valevole la loro presentazione.

Art. 39

La Commissione deve preventivamente determinare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, determinazione che deve risultare a verbale, precisando in via preliminare il punteggio massimo da attribuirsi, rispetto al punteggio totale, a ciascuna categoria di titoli, in modo che per ogni candidato e per ogni categoria di titoli risulti a verbale il rapporto esistente tra la valutazione obiettiva (e delle singole categorie di titoli) e la ottenuta assegnazione complessiva di punti.

La Commissione deve quindi accertare l'ammissibilità dei candidati e procedere:

a) alla determinazione di un limite minimo di punti valevole per la dichiarazione della idoneità di punti;

b) alla compilazione dell'elenco riassuntivo di tutti i titoli per ogni concorrente;

c) al giudizio singolo e comparativo sui titoli stessi, sulla idoneità e sul merito di ciascun candidato, giudizio che deve esprimersi coll'assegnazione di punti per ciascuna categoria di titoli. Ogni componente la Commissione dispone all'uopo di un determinato egual numero di punti;

d) alla formazione di un elenco nominativo contenente la votazione attribuita a ciascun candidato;

e) alla formazione della graduatoria in ordine di merito dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima fissata per l'idoneità alla nomina.

Terminati i lavori, la Commissione trasmetterà la graduatoria stessa e tutti gli atti del concorso, debitamente sottoscritti da ciascun componente la Commissione, al Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, per la deliberazione di approvazione della graduatoria e per la nomina dei vincitori o del vincitore del concorso.

Nei casi di pubblico concorso per titolo ed esami, la Commissione deve prima esperire le prove di esame stabilite nel bando di concorso, indi procedere alla valutazione dei titoli.

PRECEDENZE E PREFERENZE

Art. 40

Nell'esercizio del suo mandato la Commissione Giudicatrice deve attenersi alle norme della legge comunale e provinciale e del regolamento relativo, tenendo presente, in quanto applicabili le disposizioni vigenti in materia di precedenze e di preferenze stabilite a parità di merito per l'ammissione ai posti di impiegato e salariato dello Stato.

Sono considerati titoli di preferenza, oltre quelli di cui all'art. 236 della Legge C.P., l'essere i candidati nati nella Valle di Aosta e residenti da venti anni nella Valle e figli di oriundi valdostani. Sono equiparati a questi coloro che hanno combattuto in Valle quali Volontari della Libertà e riconosciuti Partigiani Combattenti.

NOMINA DEI VINCITORI

Art. 41

La nomina dei vincitori, o del vincitore, del concorso è fatta dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, previa approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso. Se il vincitore del concorso rinuncia o decade dalla nomina, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, in sua sostituzione, alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che per ordine di merito segue in graduatoria immediatamente il vincitore. Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

EFFETTO DELLA NOMINA

Art. 42

La nomina ha effetto dalla data fissata nella deliberazione di nomina, o, in difetto, dalla data della deliberazione stessa.

L'anzianità di servizio e il pagamento degli assegni decorrono dalla data della effettiva assunzione in servizio.

Art. 43

Il nominato deve assumere servizio entro venti giorni dalla data della notificazione della partecipazione di nomina.

Il nominato che, senza motivo ritenuto giustificato all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non assuma effettivo servizio nel termine fissato è considerato dimissionario.

STABILITÀ

Art. 44

Il nominato acquista la stabilità dopo un biennio di esperimento. La dimissione per fine periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione del Consiglio e della Giunta in cui è indicata la causa generica della dimissione da adottarsi non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio.

Contro tale provvedimento, che è definitivo, è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 45

Nei casi di nomina per promozione o per concorso interno non è richiesto un nuovo periodo di prova se il dipendente ha già acquisito la stabilità nel grado inferiore; in caso negativo è computato utile, ai soli effetti del periodo di prova e della stabilità, il servizio prestato nel posto inferiore.

PROMESSA E GIURAMENTO

Art. 46

Gli impiegati e salariati nominati in via provvisoria o in via di esperimento prestano, innanzi al Capo dell'Amministrazione, la promessa solenne a' sensi di legge, e quelli che abbiano conseguito la stabilità, il giuramento a' sensi di legge, a pena di decadenza dal posto (art. 189 e 190 del T.U. legge comunale e provinciale).

Dell'atto di promessa solenne e di giuramento deve essere redatto verbale da conservarsi nel fascicolo personale del dipendente e da annotarsi nel foglio matricolare.

Art. 47

Il servizio prestato dai dipendenti presso altri Enti pubblici non può essere riconosciuto a loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio.

Il servizio prestato dai dipendenti presso questa Amministrazione in qualità di provvisori o di avventizi, prima della nomina a posti di ruolo, è riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio, nelle seguenti misure:

a) per intero: qualora al periodo di avventiziato segua l'assunzione in ruolo organico in posto dello stesso grado e categoria, o in un posto di grado e categoria inferiore;

b) per metà: qualora al periodo di avventiziato segua l'assunzione in ruolo organico in un posto di grado e di categoria superiore.

Il servizio prestato in precedenza dal personale insegnante o militarizzato di ruolo proveniente all'Amministrazione della Valle dai ruoli statali è riconosciuto valido nella misura ed agli effetti stabiliti dagli appostiti regolamenti speciali.

ABBREVIAZIONE DI CARRIERA PER BENEMERENZE

Art. 48

Sono estese, in quanto applicabili, a favore degli impiegati e salariati dell'Amministrazione le disposizioni di legge vigenti a favore dei dipendenti statali, mutilati e invalidi di guerra o per la causa della Liberazione nazionale ed ex combattenti in merito alle abbreviazioni di carriera (retrodatazione dell'anzianità di servizio) agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Le abbreviazioni di carriera e le retrodatazioni di anzianità di cui si tratta agli effetti degli aumenti periodici sono riconosciute nelle misure seguenti:

a) per gli ex combattenti: per tutto il tempo trascorso in zona di operazioni;

b) per i partigiani riconosciuti combattenti: per tutto il tempo trascorso in zona di combattimento;

c) per i Reduci dai campi di prigionia: per tutto il tempo trascorso in campi di prigionia;

d) per i decorati al valor militare: per due anni;

e) per i mutilati ed invalidi delle prime sei categorie: per due anni; - per i mutilati ed invalidi delle ultime quattro categorie: per un anno;

f) per i feriti e per coloro che sono in possesso della Croce di Guerra al merito: per un anno.

Le abbreviazioni di cui alle lettere d) e) f) non sono cumulabili.

DOVERI

Art. 49

Tutti gli impiegati e salariati sono tenuti ad osservare l'obbligo della subordinazione gerarchica, all'osservanza scrupolosa dei doveri d'ufficio, delle norme del presente regolamento e degli ordini di servizio, al diligente disimpegno delle attribuzioni loro assegnate. Essi debbono inoltre:

a) usare modi civili e cortesi fra loro, con le autorità e con il pubblico; usare rispetto ai superiori e riguardo verso gli inferiori;

b) mantenere il segreto d'ufficio e non dare visione e conoscenza ad estranei di atti o documenti senza espressa autorizzazione;

c) osservare scrupolosamente l'orario d'ufficio;

d) astenersi dal compilare ricorsi, memorie, progetti, ecc., che debbano servire a terzi nei loro rapporti con l'Amministrazione;

e) astenersi dal prendere parte, diretta o indiretta, in appalti, forniture e ogni altro affare che riguardi l'interesse dell'Amministrazione;

f) astenersi dall'attendere in ufficio e durante il servizio a cose estranee alle loro funzioni o mansioni, come pure dall'intrattenersi con persone che non abbiano a trattare affari di ufficio;

g) non accettare compensi o rimunerazioni in relazione ad atti d'ufficio, salvo che si tratti di diritti di Segreteria o di altri emolumenti dovuti in conformità alle vigenti leggi;

h) astenersi dall'assumere qualsivoglia impiego privato, dall'esercizio di qualunque professione, commercio od industria, dall'assumere una carica di amministratore, di consigliere di amministrazione, di commissario di sorveglianza, di sindaco od altro consimile incarico in tutte le Società costituite a scopo di lucro.

Gli impiegati e salariati debbono astenersi, inoltre, da qualsiasi occupazione od attività che, a giudizio del Presidente, non sia ritenuta conciliabile con le funzioni e con il decoro della Amministrazione.

Al personale sanitario e al personale insegnante è concesso l'esercizio della libera professione, fuori dell'orario di servizio e compatibilmente alle esigenze del servizio, secondo le norme degli appositi regolamenti speciali.

Il Presidente, sentito il Segretario Generale, può autorizzare i dipendenti a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali sempreché non sia pregiudicato il regolare espletamento dei servizi ai quali gli impiegati sono addetti (art. 241 Legge Comunale e Provinciale).

Per qualunque occupazione od attività, anche saltuaria, oppure per incarichi retribuiti o gratuiti, deve essere chiesto il preventivo consenso del Presidente, che lo consentirà o meno, sentito il Segretario Generale.

i) per i salariati addetti agli uffici centrali sussiste l'obbligo di vestire durante l'orario di servizio la divisa che l'Amministrazione eventualmente prescrivesse per loro. In tal caso la divisa sarà loro fornita gratuitamente;

l) i salariati addetti agli uffici centrali, esclusi l'usciere capo e l'autista, devono provvedersi di bicicletta per le necessità di lavoro, la spesa per l'acquisto della bicicletta è anticipata dall'Amministrazione, che si rivale della metà della spesa stessa mediante trattenute sui salari da operarsi in 18 mensilità;

m) ogni dipendente è responsabile degli strumenti, mobili, macchine ed altri oggetti a lui dati in consegna: sono addebitati i guasti, le manomissioni e le mancanze non dipendenti dall'uso per servizio o da causa di forza maggiore.

Art. 50

Il personale ha l'obbligo di risiedere nel territorio del Comune sede dell'ufficio o servizio cui è addetto e di dichiarare all'Amministrazione l'esatto indirizzo di abitazione.

Il Presidente ha facoltà di autorizzare la residenza fuori Comune per ragioni di comprovata necessità.

Art. 51

L'orario normale di servizio è di ore sette e mezza giornaliere per gli impiegati e di ore otto per i salariati.

L'orario di servizio è fissato con ordinanza del Presidente.

Art. 52

È concesso al personale il riposo festivo: gli uffici rimarranno chiusi nei giorni considerati festivi dal calendario civile; tuttavia, per ragioni di servizio, i dipendenti potranno essere chiamati a prestare servizio anche in tali giorni mediante turni di servizio.

È concesso al personale il riposo nel pomeriggio del sabato: gli uffici rimarranno chiusi; in caso di necessità dovrà essere effettuato il turno di servizio (R.D.L. 20-6-1935 n. 1010).

Art. 53

L'impiegato o salariato che si assenta dalla residenza normale per qualsiasi motivo deve sempre, prima di lasciare l'ufficio, indicare per iscritto il suo recapito, per eventuali comunicazioni che lo riguardano.

Art. 54

Nessun dipendente può assentarsi durante l'orario dell'ufficio senza aver ottenuto il permesso dal proprio Capo servizio che dovrà renderne edotto il Segretario Generale.

Art. 55

Gli impiegati debbono, ove occorra, coadiuvarsi nelle rispettive mansioni, e non possono rifiutarsi di prestare l'opera loro per lavoro straordinario, anche oltre l'orario normale di ufficio, secondo le disposizioni del Presidente o del Segretario Generale, anche per affari che non rientrino nelle specifiche mansioni di loro spettanza.

Art. 56

Quando è riunito il Consiglio, oppure quando nella sede degli uffici centrali hanno luogo adunanze alle quali partecipano il Presidente o i Consiglieri, l'archivista-capo e l'aiuto-archivista, una dattilografa e un usciere addetto ai servizi centrali debbono trovarsi in ufficio, anche in ore non di servizio, fino a che l'adunanza non abbia avuto termine, a meno che non ne sia specificatamente ed eccezionalmente dispensato: le prestazioni fuori orario d'ufficio sono considerate retribuite come ore di lavoro straordinario.

Art. 57

Nessun dipendente può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di un grado o di un posto diversi quando ciò si renda necessario per esigenze di servizio: l'impiegato o salariato conserva lo stipendio del suo posto di ruolo.

Qualora però la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi o l'impiegato adempia contemporaneamente alle mansioni proprie e a quelle d'incarico di grado superiore, gli è concesso un assegno mensile d'incarico in misura corrispondente alla differenza fra gli assegni iniziali mensili di organico dei due posti.

Art. 58

È fatto obbligo agli impiegati e salariati della reciproca sostituzione nei casi di brevi assenze, senza diritto a speciali compensi.

Art. 59

Qualsiasi comunicazione o istanza dei dipendenti deve sempre essere inoltrata per via gerarchica. I dipendenti possono, peraltro, inoltrare, sempre per via gerarchica, pieghi suggellati diretti al Presidente.

Art. 60

Per ogni impiegato e salariato è tenuto presso l'Ufficio di Segreteria Generale un fascicolo personale, di carattere riservato, contenente gli atti relativi alla nomina, alle successive variazioni, nonché il foglio matricolare, conforme all'apposito modello, sul quale sono iscritti tutti i dati e le note relativi al dipendente.

Ogni dipendente deve comunicare all'Ufficio di Segreteria Generale le variazioni che avvengono nel proprio stato di famiglia, ed in genere tutte le notizie concorrenti per l'aggiornamento dei dati dello stato matricolare.

Art. 61

Al termine di ogni anno i Capi Divisione debbono presentare al Segretario Generale una dettagliata relazione sull'andamento dei servizi durante il decorso esercizio e sull'attività, diligenza e idoneità dei rispettivi impiegati.

Il Segretario Generale sottopone le relazioni stesse all'esame ed al visto del Presidente e degli Assessori per i servizi di loro competenza, accompagnandole con esposto riassuntivo recante le proposte intese all'eventuale miglioramento dei servizi.

DIRITTI

- Emolumenti -

Art. 62

Gli stipendi e salari degli impiegati e salariati, i diritti e le indennità varie, sono stabilite nella tabella organica del personale, che forma parte integrante del presente regolamento.

Gli stipendi e salari iniziali sono aumentati di un decimo per ogni biennio e per cinque bienni consecutivi compreso il periodo di prova.

L'aumento periodico di stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie il periodo di tempo necessario alla maturazione del biennio.

Oltre allo stipendio o salario sono dovute ai dipendenti l'indennità di caroviveri e le relative quote complementari secondo le modalità e nelle misure previste dalle leggi vigenti (D.L.Lgt. 21-11-1945 n. 722).

Ai dipendenti è annualmente corrisposta la retribuzione di un periodo di congedo annuale non potuto fruire per necessità di servizio, in misura corrispondente agli interi assegni per i giorni di congedo non fruito.

All'usciere capo compete, quale custode del Palazzo sede degli Uffici, il diritto all'alloggio ed al riscaldamento gratuito nel Palazzo stesso.

Ai Capi cantonieri che si servono di motocicletta nell'adempimento del loro servizio è corrisposta una indennità annua pagabile in rate trimestrali posticipate, la cui entità è determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta.

Agli agenti stradali, ai quali è fatto obbligo di speciale uniforme, è corrisposta l'indennità lorda di Lire mille annue pagabili in rate semestrali posticipate.

Al personale sanitario competono le compartecipazioni e i diritti vari sui proventi per prestazioni professionali nella misura e con le modalità stabilite negli appositi regolamenti speciali.

Gli stipendi, i salari e le indennità si intendono soggetti alle ritenute, riduzioni e variazioni stabilite dalle norme legislative in vigore, nonché soggetti ad ogni variazione in aumento oppure in diminuzione per effetto di disposizioni legislative emanande.

Ai dipendenti, con deliberazione del Consiglio, potrà essere corrisposta a fine dicembre di ciascun anno la tredicesima mensilità.

Art. 63

Per trasferte, missioni e viaggi determinati da necessità di servizio spettano, oltre al rimborso delle spese di viaggio, speciali indennità e diarie nella misura e nei limiti di cui alla tabella allegata al presente regolamento, salve le variazioni in aumento o in diminuzione per effetto di disposizioni legislative emanande.

Art. 64

La nomina avviene per lo stipendio o salario iniziale del posto di cui si tratta.

Nel caso di nomina per promozione o per concorso interno non è consentita la valutazione, nello stipendio del nuovo grado, degli aumenti periodici già conseguiti nel grado inferiore.

All'impiegato o salariato, qualora alla data della nomina al grado superiore per promozione o per concorso interno, abbia già superato lo stipendio o salario iniziale stabilito per il nuovo grado, verrà attribuito lo stipendio del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso, risulti eguale a quello goduto nel precedente grado, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo eguale, viene attribuito lo stipendio immediatamente inferiore e un assegno personale pari alla differenza fra tale stipendio e quello goduto nel grado inferiore, assegno da riassorbire nei successivi aumenti periodici (art. 228, 4° comma, T.U. Legge 27-6-1924 n. 851).

Art. 65

Gli emolumenti sono corrisposti in rate mensili posticipate, pagabili il ventisette di ogni mese, previa detrazione delle imposte di Ricchezza mobile e Complementare, dei contributi per la Cassa di Previdenza e di ogni altro tributo e contributo di legge.

Art. 66

L'impiegato o salariato che cessi dal servizio durante il mese, purché ciò non avvenga arbitrariamente od a seguito di provvedimenti disciplinari, ha diritto di percepire l'intero stipendio o salario e le indennità del mese in corso.

Nel caso di morte dell'impiegato o salariato, lo stipendio o salario del mese in corso sarà integralmente versato a favore del coniuge o dei congiunti eredi che vivevano a suo carico.

Art. 67

Agli impiegati e salariati di ruolo che cessino il servizio per ragioni indipendenti dalla loro volontà, e non abbiano maturato il diritto a pensione da parte della Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti Locali è corrisposta - sempreché non abbiano demeritato - una indennità una volta tanto nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.

Tale indennità non è corrisposta ai dipendenti che risultano licenziati per provvedimenti disciplinari.

Art. 68

In caso di morte del dipendente che non abbia maturato il diritto a pensione o ad indennità da parte della Cassa di Previdenza, oltre alla corresponsione della mensilità in corso, è liquidata al coniuge od ai congiunti eredi che vivevano a suo carico, una indennità una volta tanto nella misura di cui all'articolo precedente.

Art. 69

Il personale tecnico impiegato e salariato, gli operai, l'autista, il personale sanitario e il personale tecnico ausiliario addetto ai Laboratori d'Igiene e al Dispensario Antitubercolare sono assicurati, a spese dell'Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro.

In caso di avvenuto infortunio, che dia luogo all'invalidità temporanea, l'Amministrazione corrisponde al salariato l'eventuale differenza fra l'indennità percepita dall'Istituto assicuratore e i maggiori emolumenti spettantegli a' sensi della tabella organica allegata al presente regolamento.

Nel caso di infortuni sul lavoro che dia luogo all'invalidità permanente con inabilità a prestare effettivo servizio, o nel caso di morte, restano salvi i diritti previsti dalla Cassa di Previdenza per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e dal presente regolamento, nonché i diritti alle indennità eventualmente a corrispondersi dall'Istituto assicuratore.

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 70

Sono compensate le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate e di volta in volta previamente autorizzate con formale deliberazione della Giunta, deliberazione nella quale debbano essere precisati, il compenso orario, le ore giornaliere, la causale e la durata; il compenso orario deve essere determinato in base agli assegni principali mensili (stipendio e indennità varie) ragguagliati ad ore su giornate trenta:

a) per gli impiegati: duecentodieci ore mensili in base a sette ore giornaliere;

b) per i salariati: duecentoquaranta ore mensili in base a otto ore giornaliere.

Il compenso complessivo non deve superare nell'anno il quinto dello stipendio o salario al lordo, depurato da ogni indennità.

PROVVEDIMENTI DEMOGRAFICI

Art. 71

Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio, si considera compiuto dal primo giorno del mese in cui avviene la nascita se questa si verifica entro il giorno quindici, ovvero dal primo giorno del mese successivo se si verifica dopo il giorno quindici.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi non resta modificata in seguito alla concessione o agevolazione di cui al precedente comma.

Art. 72

Al personale dipendente è concesso, in caso di matrimonio, il premio di nuzialità nella misura di L. 2.500 nette senza distinzione di grado o di categoria e senza limite di età.

Non è ammesso cumulo di premi nel caso che entrambi i coniugi abbiano titolo per beneficiare.

Art. 73

Al personale sono concessi premi di natalità nella stessa misura di cui all'articolo precedente.

MALATTIE

Art. 74

Nei casi di indisposizione e di malattia, il personale deve darne immediato avviso al Capo Divisione o Capo Servizio, che ne deve informare il Segretario Generale.

Analoga immediata comunicazione il Capo Servizio deve dare al Segretario Generale, entro le prime ore del mattino, qualora un dipendente non si presenti in servizio senza preventiva autorizzazione o senza mandare a giustificare l'assenza.

Dopo tre giorni di malattia è obbligatoria la presentazione del certificato medico. Il Presidente può sempre incaricare un medico di fiducia di visitare un dipendente ammalato e di riferire sulla natura e sulla presumibile durata dell'indisposizione e della malattia.

Nei casi di assenze brevi per indisposizione o malattia non oltre i venti giorni - e sino a trenta giorni complessivi nell'anno - non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia.

Art. 75

All'impiegato o salariato può essere concesso, per malattia comprovata, un congedo straordinario sino a mesi quattro, e nel caso di ricaduta può essere concessa una proroga sino a complessivi mesi sei su dodici, durante il quale il dipendente ha diritto alla corresponsione dello stipendio e dei due terzi dell'indennità di carovita e alle eventuali quote integrative per carichi di famiglia (art. 7 D.L.Lgt. 21-11-1945 n. 722).

Nel suddetto complessivo periodo di congedo è sempre computato il congedo ordinario annuale qualora l'interessato non ne abbia usufruito.

Qualora l'Amministrazione non ritenga opportuno di concedere il congedo straordinario o la cennata proroga di congedo di malattia, può disporre d'ufficio il collocamento in aspettativa per malattia, sentito il parere della Commissione consultiva interna di cui all'art. 21 e previo controllo sanitario.

Art. 76

L'aspettativa per infermità viene concessa d'ufficio o a domanda dell'interessato per la durata massima di un anno.

Durante l'aspettativa per infermità o malattia è corrisposto un assegno non maggiore dei due terzi né minore di metà dello stipendio o salario nonché dell'indennità di carovita e delle quote complementari per le persone a carico se l'impiegato o salariato abbia dieci o più anni di servizio, e non maggiore di metà né minore di un terzo se abbia meno di dieci anni di servizio; gli anni di servizio in base ai quali ha luogo la determinazione degli assegni sono quelli utili per la pensione (art. 7 D.L.Lgt. 21-11-1945 n. 722).

L'Amministrazione ha sempre facoltà di accertare lo stato dell'infermità mediante visita di controllo di un medico di fiducia.

Art. 77

L'aspettativa per infermità non può protrarsi oltre un anno. Due periodi di aspettativa per infermità, interrotti da un periodo di servizio non superiore a due mesi si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di un anno.

La durata complessiva di due o più periodi di aspettativa non può in alcun caso superare i due anni su cinque.

Art. 78

L'aspettativa per infermità cessa con il cessare della causa per la quale fu disposta.

Può pertanto l'Amministrazione revocare in ogni momento l'aspettativa già concessa.

Al termine dell'aspettativa per infermità il dipendente dovrà comprovare, mediante attestato medico, di essere completamente guarito.

Art. 79

Scaduto il periodo massimo di aspettativa per infermità l'impiegato o salariato, che risulti inabile per infermità a riassumere il posto, è dispensato dal servizio secondo le norme di cui ai successivi articoli, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

Qualora, peraltro, l'Amministrazione non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'impiegato dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per l'eventuale concessione di una proroga eccezionale dell'aspettativa per non più di sei mesi.

Art. 80

L'impiegato o salariato in aspettativa per infermità non può assumere impieghi, uffici od occupazioni; ove li assuma è licenziato.

Il dipendente in aspettativa è sempre soggetto alle norme disciplinari stabilite per i dipendenti in attività di servizio, in quanto applicabili; deve comunicare all'Amministrazione la propria residenza e le variazioni di residenza.

Art. 81

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è valutato per intero agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio; è pure utile agli effetti della pensione sempreché il dipendente versi all'Amministrazione l'intera quota a suo carico personale (art. 50 R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680).

Art. 82

Le deliberazioni riguardanti le aspettative e le dispense per infermità debbono citare il parere espresso dalla Commissione consultiva interna.

ASPETTATIVE

Art. 83

L'impiegato o salariato, oltreché per provata infermità, può essere collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per mandato politico (nomina a Deputato al Parlamento), o per servizio militare di leva: in tali casi non ha diritto a stipendio o salario né a qualsiasi indennità.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata per esigenze di servizio.

Art. 84

Prima di concedere l'aspettativa per motivi di famiglia l'Amministrazione deve sentire il parere della Commissione consultiva interna.

Art. 85

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa interrotti da un periodo di servizio non superiore a tre mesi si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di un anno.

La durata complessiva di due periodi di aspettativa per motivi di famiglia non può in alcun caso superare un anno su cinque.

Art. 86

Il tempo trascorso in aspettativa per mandato politico è valutato per intero agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o per servizio militare di leva non è computabile agli effetti suddetti.

In entrambi i casi sarà considerato utile per la pensione qualora il dipendente rimborsi all'Amministrazione le quote dovute in base allo stipendio o salario goduto all'atto del collocamento in aspettativa.

Art. 87

Gli impiegati e salariati in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per i dipendenti in attività di servizio in quanto siano applicabili, debbono comunicare all'Amministrazione la propria residenza e gli eventuali successivi cambiamenti di residenza.

Scaduta l'aspettativa, ove il dipendente non riassuma servizio entro il quinto giorno, viene dichiarato dimissionario dall'impiego.

Art. 88

L'impiegato o salariato che abbia necessità di assentarsi dall'Ufficio durante l'orario giornaliero, e per non più di una giornata, deve richiederne ed ottenere il permesso dal proprio Capo divisione, previa comunicazione al Segretario Generale.

I permessi di maggiore durata debbono essere richiesti per iscritto al Presidente, il quale, sentito il Segretario Generale, può concedere permessi straordinari, di breve durata, da computarsi nel congedo annuale con esclusione degli eventuali giorni festivi intermedi.

Art. 89

Al personale di ruolo, compatibilmente con le esigenze del servizio, è concesso un congedo ordinario annuale di trenta giorni, con diritto allo stipendio e alla relativa indennità. Il congedo può essere diviso in più brevi periodi di tempo.

Il congedo annuale viene concesso dal Presidente su richiesta dell'interessato, vistata dal Capo Divisione e dal Segretario Generale.

Per comprovate necessità di servizio il Presidente, sentito il parere del Segretario Generale, può sospendere, interrompere e rinviare il congedo annuale già concesso, in tal caso all'impiegato compete il rimborso delle eventuali spese di viaggio per il rientro in sede.

Ai dipendenti che non possono per necessità di servizio fruire di tutto o di parte del congedo ordinario annuale, viene retribuito il periodo di congedo non fruito mediante la corresponsione degli interi assegni.

Art. 90

Analogamente a quanto praticato nei confronti dei dipendenti statali è concesso agli impiegati e salariati in occasione di matrimonio, un congedo straordinario di giorni quindici, con diritto alla corresponsione agli interi assegni.

Per comprovati gravi motivi, il Presidente, sentito il parere del Segretario Generale, può concedere al personale dipendente un congedo straordinario per un periodo non eccedente i quindici giorni durante il quale sono corrisposti lo stipendio e gli assegni accessori.

Art. 91

La donna in istato di gravidanza ha diritto al congedo durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto determinata dal certificato medico di gravidanza, e, ove il parto avvenga oltre la data prevista durante il periodo successivo che precede il parto.

Analogo periodo è concesso per il periodo di sei settimane successive al parto.

La donna che allatta ha diritto a due sospensioni quotidiane dell'orario d'ufficio non superiori a complessive due ore durante tutto il primo anno di età del bambino per provvedere all'allattamento: l'impiegata conserva gli interi assegni durante tale periodo che viene calcolato come servizio effettivo.

Art. 92

Gli impiegati e salariati richiamati e trattenuti alle armi per periodi d'istruzione, o per ragioni di guerra o di esigenze di carattere eccezionale, sono collocati in congedo straordinario per richiamo alle armi, conservando gli interi assegni per i primi due mesi; per il periodo successivo si applica il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data del collocamento in congedo.

Il periodo trascorso sotto le armi per richiamo non determinato dal servizio di leva è considerato utile a tutti gli effetti di carriera (anzianità, aumenti periodici di stipendio, pensione).

Si considera in servizio ad ogni effetto il personale che sia chiamato ad esercitare funzioni di Assessore di Corte o di Assise o che sia posto in isolamento, per malattie contagiose, per ordine dell'autorità sanitaria.

DISPONIBILITÀ

Art. 93

L'impiegato o salariato può essere collocato con provvedimento deliberativo in disponibilità per soppressione dell'ufficio o per riduzione di posti di organico.

Occorrendo tale provvedimento spetta al Consiglio e alla Giunta, sentita la Commissione consultiva interna, di designare gli impiegati o salariati che debbono essere collocati in disponibilità, avendo riguardo ai criteri generali circa le precedenze e le preferenze di legge per le assunzioni in servizio.

La disponibilità non può durare più di due anni, trascorsi i quali, senza che il dipendente sia stato richiamato in servizio, si fa luogo, alle definitiva dispensa e il dipendente cessa di appartenere all'Amministrazione.

Il personale in pianta stabile deve essere mantenuto in posto a preferenza di quello che si trovi eventualmente in periodo di esperimento.

Art. 94

Agli effetti del collocamento in disponibilità si intende soppresso d'ufficio quando vengano abolite le funzioni ed i servizi all'ufficio attinenti. Il semplice cambiamento o riforma, od il mutamento di titolo o di denominazione, di un determinato ufficio o servizio non possono considerarsi come soppressioni di ufficio qualora non si addivenga all'abolizione delle funzioni dei servizi.

Art. 95

Agli impiegati e salariati collocati in disponibilità è concesso un assegno mensile pari alla metà dello stipendio, delle indennità di carovita e delle relative quote complementari per le persone a carico se contano dieci e più anni di servizio, e pari al terzo dei succitati assegni se contano meno di dieci anni di servizio (art. 7 D.L.Lgt. 21-11-1945 n. 722).

Gli anni di servizio in base ai quali ha luogo la determinazione dell'assegno mensile sono quelli utili per la pensione. Il periodo trascorso in disponibilità non è computabile né utile agli effetti dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio; è invece utile e computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 96

Durante la disponibilità l'impiegato o salariato è tenuto ad assumere temporaneamente qualunque analogo ufficio o servizio al quale venga chiamato dall'Amministrazione: per tutto il periodo di durata dell'incarico percepirà l'intero stipendio o salario del quale precedentemente fruiva.

Qualora l'impiegato o salariato in disponibilità non assuma, senza giustificato motivo, il temporaneo ufficio o servizio al quale venga chiamato, viene dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa competergli dalla Cassa di Previdenza.

Il richiamo in servizio temporaneo non interrompe il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità dall'art. 93.

Art. 97

L'impiegato o salariato in disponibilità è richiamato in servizio quando abbia luogo una vacanza in posti del medesimo grado della pianta organica.

L'impiegato o salariato riassunto in servizio ai sensi del precedente comma prende posto nella pianta organica con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e non lo stipendio inerente all'anzianità medesima.

L'impiegato o salariato che ricusi di riassumere il servizio ai sensi del precedente articolo, è dispensato dal servizio, salvo il trattamento di quiescenza spettantegli alla data della dispensa.

DIMISSIONI

Art. 98

Le dimissioni del personale debbono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non dopo che siano state accettate con regolare deliberazione.

Esse possono venire respinte soltanto in caso di gravi esigenze di servizio, e nel caso che sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente -

Il dipendente che abbia presentato le dimissioni è tenuto a continuare nel disimpegno delle sue mansioni fino all'avvenuta accettazione delle dimissioni -

È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato o salariato:

a) che perda la cittadinanza italiana;

b) che accetti una missione od un impiego da un governo straniero senza esserne stato autorizzato dal Governo Nazionale;

c) che senza giustificato motivo non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni senza autorizzazione;

d) che accetti un impiego presso un'altra amministrazione pubblica o contravvenga alle disposizioni di cui alle lettere e) e h) dell'articolo 49.

Art. 99

Gli impiegati e salariati di ruolo, nonché i dipendenti avventizi assunti a tempo indeterminato sono iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti Locali (INADEL).

L'iscrizione, le sospensioni, i riscatti, la liquidazione delle relative pensioni o indennità sono regolate dalle norme legislative riguardanti l'ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

Durante il periodo che intercede fra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione da parte degli Istituti di Previdenza, l'Amministrazione può corrispondere all'impiegato o salariato, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per ottenere la pensione e che abbia già presentato domanda di liquidazione, un acconto mensile fino alla misura massima di quattro quinti dell'ammontare presunto della pensione.

Art. 100

Dovranno, di regola, essere collocati a riposo d'ufficio, gli impiegati e salariati che abbiano compiuto 40 anni di effettivo servizio, ovvero che abbiano 65 anni di età con 25 anni di servizio utile a pensione, in base alle vigenti disposizioni sulla Cassa di Previdenza per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o per effetto di altre leggi speciali tenendo presente che le campagne di guerra si computano dopo aver raggiunto il minimo di servizio necessario per il diritto alle indennità e alla pensione.

Il collocamento a riposo d'ufficio del personale ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione del relativo provvedimento deliberativo di collocamento a riposo.

Per il collocamento a riposo d'ufficio deve essere previamente sentito il parere della Commissione consultiva interna.

PUNIZIONI DISCIPLINARI

Art. 101

Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, nonché dal Presidente per la sola censura a tutti i dipendenti.

Di ciascuna punizione deve essere presa nota a cura del Segretario Generale sul foglio matricolare dei dipendenti.

Della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio o salario e del licenziamento deliberati, deve darsi comunicazione scritta all'interessato e alla Commissione interna dei dipendenti.

Art. 102

Gli impiegati e i salariati che manchino al loro dovere di ufficio, e, tenendo una condotta notoriamente scorretta, si mostrino noncuranti del proprio onore e decorso, ovvero che in qualsiasi modo si rendano responsabili di infrazioni al presente regolamento e agli ordini di servizio dell'Amministrazione, sono puniti secondo la gravità del caso:

a) con la censura;

b) con la riduzione temporanea dello stipendio o salario;

c) con la sospensione temporanea del grado e la privazione dello stipendio o del salario;

d) con la revoca (o licenziamento);

e) con la destituzione.

PROCEDURA

Art. 103

Tranne che per la censura, il provvedimento di punizione deve essere preceduto dal motivato parere dell'apposita Commissione di disciplina e adottato con provvedimento deliberativo.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la comunicazione degli addebiti all'interessato al quale viene prescritto un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle discolpe.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, dichiarandolo espressamente per iscritto.

In merito agli addebiti così come furono contestati, e alle eventuali discolpe, il Presidente o la Giunta, pronuncia un preliminare di giudizio; qualora per la gravità del fatto commesso possa essere applicata una punizione superiore alla censura, viene convocata la Commissione di disciplina, prevista dal presente Regolamento (vedi successivo art. 115) per il voto consultivo.

La deliberazione con la quale si infligge una punizione disciplinare deve essere motivata.

CENSURA

Art. 104

La censura è una dichiarazione scritta di biasimo ed è inflitta:

a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze anche fuori servizio;

b) per breve assenza dall'ufficio non giustificata o inosservanza dell'orario di ufficio;

c) per raccomandazioni procurate.

RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Art. 105

La riduzione dello stipendio o salario non può superare il quinto degli assegni, né avere durata superiore a sei mesi; non esonera dal servizio ed è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

c) per lievi insubordinazioni;

d) per esercizio di attività ed occupazione estranea all'ufficio senza preventiva autorizzazione del Presidente;

e) per irregolare condotta;

f) per inosservanza del segreto d'ufficio, che non abbia prodotto conseguenze dannose e sempreché non ricorrano gli estremi per l'applicazione del comma d) dell'art. 98;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;

h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale dello Stato.

La riduzione dello stipendio implica il ritardo dell'aumento periodico dello stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

SOSPENSIONE DAL GRADO

Art. 106

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi e comporta l'allontanamento dal servizio.

È inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio, o per maggiore gravità di essi;

b) per avere fatto critica sleale ed acrimoniosa all'Amministrazione o ai superiori, con pregiudizio per il prestigio dell'Amministrazione;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) per gravi insubordinazioni;

e) per pregiudizio recato agli interessi dell'Amministrazione o a quelli dei privati nei loro rapporti con l'Amministrazione, derivate da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

f) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

g) per uso dell'impiego per usi personali;

h) per qualunque manifestazione collettiva, non autorizzata dalle competenti organizzazioni Sindacali, che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

i) per denigrazione dell'Amministrazione e dei Superiori.

La sospensione del grado con privazione dello stipendio o salario comporta il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata; comporta inoltre la sospensione da ogni altro assegno e indennità percepiti oltre lo stipendio.

REVOCA

Art. 107

Si fa luogo alla revoca dall'impiego (o licenziamento) indipendentemente dall'eventuale azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dal personale dipendente;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, in dipendenza di affari trattati dal dipendente per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dell'Amministrazione e dei privati o con pericolo di perturbazione nella sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento all'insubordinazione collettiva;

g) per offese alla Patria, alla persona del Capo dello Stato, al Capo del Governo, ovvero per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni;

h) per le condanne di cui all'art. 247 della vigente Legge Comunale e Provinciale.

Art. 108

Si incorre senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato per delitti contro la Patria, contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falso, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna o provvedimento che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 109

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio salvo che siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinano la revoca o la destituzione (A differenza della revoca, la destituzione comporta, sotto certe condizioni, la perdita della pensione; il provvedimento però, esula dalla competenza dell'Amministrazione - cfr. art. 41 T.U. 15-4-1926 n. 679).

SOSPENSIONE CAUTELATIVA

Art. 110

Quando la gravità dei fatti lo esiga, gli impiegati e salariati possono essere sospesi dall'ufficio fino a giudizio definitivo dalla data della sentenza od ordinanza dell'invio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del Pubblico Ministero, quando vengono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti come causa di incapacità e di incompatibilità all'assunzione di pubblici impieghi dalla legge comunale e provinciale (art. 8 Legge comunale e provinciale), oppure anche per inizio o in pendenza di provvedimento disciplinare o di inchiesta amministrativa.

Debbono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, e in dipendenza del giudizio ha carattere cautelativo e comporta la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti; in caso di gravi motivi il Presidente provvede in via di urgenza alla sospensione, in via cautelativa, degli impiegati e salariati, riferendone alla prima adunanza al Consiglio o alla Giunta secondo la rispettiva competenza di nomina.

Alla moglie ed ai figli minorenni del giudicabile può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli assegni.

Se il provvedimento penale ha termine con ordinanza o tendenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pure ammettendolo, escluda che l'impiegato o salariato vi abbia preso parte, o escluda che il fatto costituisca reato, la sospensione è revocata, e l'interessato acquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto ai famigliari a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare all'impiegato o salariato l'anzianità perduta.

All'infuori dei casi contemplati nel quinto comma, l'ordinanza o la sentenza nulla osta all'eventuale procedimento disciplinare, e, qualora questo porti alla temporanea sospensione del grado con privazione dello stipendio, deve essere computato il periodo di sospensione sofferto.

All'impiegato o salariato condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi il licenziamento o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione degli assegni durante il periodo di espiazione della pena; alla moglie e ai figli minorenni del dipendente può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli assegni.

DISPENSA DAL SERVIZIO

Art. 111

È dispensato dal servizio il dipendente che sia riconosciuto inabile al servizio per incapacità professionale o per motivi di salute o per scarso rendimento.

È dispensato, altresì, l'impiegato riconosciuto inetto alle mansioni del suo grado, a meno che l'Amministrazione ritenga di poterlo utilizzare nel disimpegno delle mansioni del grado immediatamente inferiore; in tal caso spettano all'impiegato lo stipendio e gli assegni accessori assegnati a quest'ultimo grado in base all'anzianità di servizio già acquisita.

Art. 112

Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine non inferiore a dieci giorni per presentar le sue deduzioni. La relativa comunicazione è fatta a cura della Segreteria Generale.

Il dipendente proposto per la dispensa dal servizio può richiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione consultiva interna.

Art. 113

La deliberazione con la quale viene disposta la dispensa di un dipendente deve essere motivata e preceduta, se il provvedimento è determinato da inabilità fisica, da visita medica collegiale per l'accertamento delle condizioni sanitarie dell'interessato; per la motivazione del provvedimento è sufficiente l'indicazione, anche generica, della causa della dispensa.

Dovrà, inoltre, la deliberazione riportare il parere espresso dalla Commissione consultiva interna.

Art. 114

Il dipendente che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi, o tacendo circostanze che l'avrebbero escluso dall'impiego, o comunque mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari accertamenti e salva l'eventuale azione penale.

Non è necessario, al riguardo, il parere della Commissione consultiva interna né della Commissione di disciplina.

Il licenziamento per gli indicati motivi priva il dipendente dal diritto a pensione e indennità e del diritto di concorrere a qualsiasi altro impiego nell'Amministrazione della Valle.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 115

La Commissione di disciplina è così costituita:

a) per il Segretario Generale: dal Presidente, che la presiede; da un Consigliere designato dal Consiglio; da un Segretario Generale di Provincia limitrofa, designato dal Consiglio e che funziona anche da Segretario della Commissione; da un rappresentante dell'Associazione e Sindacato dei dipendenti pubblici scelto fra una terna di funzionari pubblici di grado non inferiore a quello dell'incolpato;

b) per il Vice Segretario Generale: dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede; da un Assessore designato dalla Giunta; dal Segretario Generale che funziona anche da Segretario della Commissione; da un rappresentante dell'Associazione o Sindacato dei Dipendenti pubblici scelto fra una terna di funzionari pubblici di grado non inferiore a quello dell'incolpato.

c) per gli altri impiegati: dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede; da un Assessore designato della Giunta; dal Segretario Generale o Vice Segretario Generale che funge anche da Segretario della Commissione; da un rappresentante dell'Associazione o Sindacato Dipendenti pubblici scelto fra una terna di impiegati dell'Amministrazione di grado non inferiore a quello dell'incolpato;

d) per i salariati: da un Assessore che la presiede; dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale che funge anche da Segretario; da un salariato dell'Amministrazione avente grado non inferiore a quello dell'incolpato e designato dalla Giunta; da un rappresentante dell'Associazione o Sindacato dei Dipendenti pubblici scelto fra una terna di dipendenti dell'Amministrazione di grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Art. 116

Le funzioni dei componenti delle Commissioni di disciplina sono gratuite. Nei casi in cui a far parte della Commissione siano chiamate persone estranee all'Amministrazione, sono rimborsate le spese di viaggio e corrisposte diarie nelle misure stabilite nella deliberazione di nomina della Commissione.

Art. 117

La Commissione di disciplina può sentire verbalmente l'interessato, testimoni e periti anche addotti dall'incolpato, ed ordinare le indagini, le inchieste e le verifiche che ritenga necessarie.

I verbali delle adunanze della Commissione di disciplina sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Art. 118

Non possono fare parte della Commissione di disciplina gli impiegati e salariati:

a) che si trovino in aspettativa o in disponibilità, o siano assenti per malattia, o impediti da riconosciuti motivi di servizio;

b) che si trovino sottoposti a procedimenti disciplinari;

c) che siano parenti od affini fino al quarto grado con alcuno dei giudicabili o con il giudicabile;

d) che da meno di cinque anni siano incorsi nella riduzione dello stipendio o salario ovvero nella sospensione dal servizio o dallo stipendio o salario;

e) che direttamente o indirettamente abbiano partecipato ai fatti che formano oggetto del procedimento disciplinare, ovvero debbano essere sentiti come testi.

Art. 119

Per la validità delle deliberazioni della Commissione di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto: in caso di parità di voti il giudizio è considerato favorevole all'incolpato.

PERSONALE AVVENTIZIO

REQUISITI

Art. 120

Il personale avventizio, assunto cioè in via provvisoria fuori ruolo, deve essere in possesso dei medesimi requisiti generali e specifici prescritti dal presente regolamento per il personale di ruolo addetto a corrispondenti mansioni ovvero prescritti per il posto di organico da ricoprirsi interinalmente.

ASSUNZIONE

Art. 121

All'assunzione negli uffici e negli istituti dipendenti dell'Amministrazione del personale avventizio strettamente indispensabile per le esigenze dei servizi, si provvede con deliberazione da adottarsi caso per caso dal Consiglio o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza di nomina.

L'assunzione del personale avventizio è subordinata ad un breve periodo di esperimento di durata non superiore a due mesi.

Art. 122

Per quanto riguarda l'assunzione o il licenziamento del personale avventizio si richiamano le norme in vigore per l'impiego privato, in quanto applicabili.

Art. 123

Per il personale avventizio il cui lavoro abbia carattere esclusivamente manuale o che sia assunto in via giornaliera non sono applicabili le norme del presente capo; si applicano invece le norme dei contratti collettivi di lavoro in vigore per le categorie sindacali alle quali il personale stesso appartiene: il trattamento economico da usarsi nei confronti del personale stesso (operai e manovali giornalieri a paga oraria) è determinato con deliberazione della Giunta a' sensi dei contratti collettivi.

Art. 124

Per l'assunzione del personale avventizio debbono essere osservate le norme legislative vigenti sul divieto dell'assunzione e della conservazione in servizio fuori ruolo del personale pensionato, nonché sull'obbligo dell'assunzione di personale aventi particolari benemerenze, nelle proporzioni fissate dalla legislazione in vigore.

Art. 125

L'assunzione del personale avventizio ha carattere del tutto precario, potendo detto personale essere licenziato in qualsiasi tempo.

La garanzia per la nomina e la carriera del personale di ruolo non si estendono al personale avventizio, e pertanto il servizio prestato in qualità di avventizio non dà diritto agli aumenti periodici dello stipendio o salario previsti per il personale di ruolo, né a qualsiasi indennità all'infuori di quelle previste nei successivi articoli, e similmente non dà diritto al passaggio o alla nomina ai posti di organico.

In caso di nomina a posti di organico al personale avventizio è riconosciuto, agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio o salario, il periodo di servizio prestato in qualità di provvisorio o di avventizio, nelle misure di cui all'art. 47.

DOVERI

Art. 126

Il personale avventizio assunto alle dipendenze dell'Amministrazione o degli Istituti annessi deve osservare le norme di servizio stabilito per il personale di ruolo, in quanto applicabili.

Art. 127

Il personale assunto in via provvisoria fuori ruolo deve prestare avanti al Presidente e in presenza di due testimoni solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri, a' sensi dell'art. 46.

Art. 128

Nelle deliberazioni di assunzione in servizio di personale avventizio viene determinato, di volta in volta, l'assegno da corrispondersi. L'assegno è fissato in misura mensile, quindicinale, giornaliera, in relazione alle particolari mansioni o alla presunta durata dell'assunzione.

Nel fissare la misura della retribuzione viene tenuto conto della natura e dell'importanza delle mansioni da affidarsi al dipendente, avendo riguardo, inoltre, al trattamento iniziale stabilito per i posti analoghi di ruolo; viene considerato anche lo stato di famiglia e il carico famigliare del dipendente agli effetti della corresponsione dell'indennità di carovita e delle quote complementari per carichi di famiglia.

Per il personale d'ordine avventizio, per le stenodattilografe e per la dattilografe si applicano gli assegni risultanti dalla tabella allegata al regolamento organico, oltre all'indennità di carovita e alle quote complementari per carichi di famiglia ai sensi di legge.

Art. 129

L'assegno è pagato posticipatamente in analogia a quanto è stabilito per il personale di ruolo.

Art. 130

I dipendenti avventizi quando siano assunti a tempo indeterminato sono iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali.

L'iscrizione, la sospensione, i riscatti dei periodi di servizio agli effetti della quiescenza o la liquidazione delle relative pensioni o indennità, sono regolate dalle norme legislative riguardanti l'ordinamento della Cassa di Previdenza predetta (R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680).

Art. 131

Al personale avventizio in servizio ininterrotto da oltre sei mesi possono essere concessi premi di nuzialità e di natalità nella misura di volta in volta fissata dall'Amministrazione con apposito provvedimento entro i limiti massimi stabiliti per il personale di ruolo (art. 72 e 73).

CONGEDO E MALATTIA

Art. 132

Al personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno un anno e da almeno cinque anni può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo annuale di licenza, con diritto alla retribuzione intera, di giorni venti; al personale avventizio in servizio ininterrotto da oltre cinque anni, il periodo annuale di licenza può essere concesso per una durata eguale a quello stabilito per il personale di ruolo.

Nei casi di assenze brevi di malattia non oltre i venti giorni, e sino a trenta giorni complessivi nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia.

Nei casi di interruzione di servizio per oltre venti giorni, ovvero oltre i trenta giorni di brevi assenze di malattia nell'anno, il personale avventizio è collocato in congedo straordinario di malattia per un periodo massimo di mesi tre, se con anzianità di servizio non superiore ai dieci anni, e di mesi cinque se con anzianità di servizio superiore ai dieci anni.

Durante i suddetti periodi di congedo di malattia al personale avventizio è corrisposto lo stipendio intero oltre ai due terzi dell'indennità di carovita e delle eventuali quote integrative per carichi famigliari.

Al personale assunto a giornata non compete congedo né trattamento di malattia da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale si applicano le norme stabilite per il personale di ruolo.

Art. 133

Per l'interruzione o congedo dal servizio, da concedersi al personale femminile durante lo stato di gravidanza e di puerperio, sono applicabili le disposizioni in vigore per il personale femminile di ruolo (art. 91).

LICENZIAMENTO

Art. 134

Al personale impiegato avventizio assunto a tempo indeterminato deve essere dato un preavviso di licenziamento di mesi uno, salvo che il licenziamento sia dovuto a invalidità o malattia, o salvo il caso di licenziamento in tronco. In caso di mancato preavviso è dovuta un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al mancato periodo di preavviso.

Al personale salariato avventizio assunto a tempo indeterminato deve essere dato un preavviso di licenziamento di giorni quindici, salvo che il licenziamento sia dovuto a invalidità o malattia, o salvo il caso di licenziamento in tronco; in caso di mancato preavviso è dovuta un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al mancato periodo di preavviso.

Art. 135

Agli impiegati e salariati avventizi che siano licenziati senza demerito e non abbiano diritto a pensione né a indennità della Cassa di Previdenza, oltre all'eventuale indennità di mancato preavviso di cui all'articolo precedente, è corrisposta un'indennità di licenziamento nella misura di cui all'art. 67 del presente regolamento.

Sono in ogni caso esclusi dalla concessione dell'indennità di licenziamento:

a) i licenziati per provvedimenti disciplinari;

b) i licenziati che siano assunti a posti di ruolo presso Enti pubblici;

c) i licenziati in seguito a domanda (dimissionari) ove non abbiamo prestato servizio per almeno cinque anni.

Al personale femminile che si licenzia in seguito a matrimonio è corrisposta l'indennità di licenziamento, oltre al premio di nuzialità eventualmente spettante.

Art. 136

In caso di morte del personale avventizio, che non abbia maturato il diritto a pensione o a indennità da parte della Cassa di Previdenza, oltre alla corresponsione della mensilità in corso, è liquidata al coniuge od ai famigliari che vivevano a suo carico un'indennità una volta tanto nella misura di mezza mensilità per ciascun anno di servizio prestato presso l'Amministrazione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 137

Sono applicabili agli impiegati e salariati avventizi le norme e le disposizioni stabilite dal presente regolamento per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti di ruolo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 138

Nella prima applicazione del presente regolamento organico, il Consiglio provvederà, con apposita deliberazione, all'inquadramento di quella parte di personale attualmente in servizio di ruolo e proveniente dall'Amministrazione Provinciale di Aosta e dal Consorzio Provinciale Antitubercolare di Aosta che, a' sensi dell'art. 2 del D.L.Lgt. 2-11-1945 n. 741, dovrà essere assunto dalla "Valle d'Aosta".

L'inquadramento del personale di cui sopra sarà effettuato assegnando ai vari posti di cui alla tabella organica del personale proveniente dai succitati due Enti disciolti in relazione alle mansioni già esercitate da ogni singolo dipendente, osservate le disposizioni relative al possesso dei requisiti e dei titoli di studio prescritti per il singoli posti, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli eventuali diritti dal personale stesso acquisiti alla data del 31 dicembre 1945.

Tale inquadramento avrà vigore a partire dal 1° gennaio 1946 ad ogni effetto, eccetto che per la corresponsione degli assegni di cui alla tabella organica annessa al regolamento.

Art. 139

Nella prima applicazione del presente regolamento si potrà derogare alle disposizioni di cui al comma h) dell'art. 17 (relativo ai limiti di età) per la prima assunzione di personale.

Art. 140

Alle norme del presente regolamento organico per gli uffici e per il personale saranno coordinati gli altri regolamenti relativi ai vari servizi dell'Ente.

Art. 141

Le disposizioni di carattere generale del presente regolamento si applicano a tutti i dipendenti dell'Amministrazione della "Valle d'Aosta" e degli Istituti e Servizi speciali da questa amministrati in quanto non sia altrimenti disposto dai regolamenti speciali dei servizi.

Art. 142

Analogamente a quanto già stabilito all'art. 162 del Regolamento organico della cessata Amministrazione Provinciale di Aosta, in aggiunta alla pianta organica prevista dal presente regolamento si comprende, in via transitoria e sino alla cessazione di servizio della dattilografa attualmente in pianta stabile, un posto di dattilografa con gli assegni previsti dalla tabella organica per il posto di dattilografa.

Art. 143

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applicheranno le disposizioni della legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1934 n. 383, e del relativo regolamento di esecuzione, e successive modificazioni, ove applicabili.

In difetto, si applicheranno, per analogia, le norme in vigore sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 144

Il presente regolamento entra in vigore ad ogni effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

Art. 145

Il Presidente è autorizzato ad emanare le disposizioni e gli ordini di servizio necessari per l'esecuzione del presente regolamento.

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TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE

Qualifica

Avventizi

Posti di ruolo n.

Grado

Gruppo

Titolo di studio rischiesto

Stipendio o salario base annuo lordo

SERVIZI DELLA SEGRETERIA E AMMINISTRATIVI DELLA PRESIDENZA.

Segretario Generale

-

1

1

A

Laurea in giurisprudenza

88.200,==

GABINETTO

Capo Gabinetto

Posto fuori organico (1)

Licenza scuola media super.

64.400,== (1)

Addetto archivista

-

1

5

C

Licenza scuola media infer.

29.800,==

Applicato

-

1

5

C

idem

29.800,==

Stenodattilografa

1

-

-

-

Licenza scuola media infer. e diploma steno-dattilograf.

18.500,==

SEGRETERIA

Vice Segretario Gener.

-

1

2

A

Laurea in giurisprudenza

76.300,==

Segretario 1^ classe

-

1

4

B

Idem e Segr. Comun.

46.600,==

Stenodattilografa

1

-

-

-

Diploma stenodattilografia e licenza scuola media infer.

18.500,==

ARCHIVIO E UFFICIO COPIA

Archivista capo

-

1

4

C

Licenza scuola media infer.

37.800,==

Aiuto archivista

-

1

5

C

idem

29.800,==

Applicati

-

2

5

C

idem

29.800,==

Dattilografa applicata

1

-

-

-

idem

13.600,==

Dattilografa

4

-

-

-

idem

9.200,==

SERVIZIO STATISTICA

Segretario 1^ classe

-

2

4

B

Licenza scuola media super.

40.700,==

PERSONALE D'ORDINE

Usciere Capo (custode)

-

1

6

-

Certificato proscioglimento obbligo scolastico

32.500,== (2)

Uscieri

-

3

6

-

idem

24.000,==

Inservienti

-

2

6

-

idem

18.500,==

Autista

-

1

6

-

Patente di 3° grado per guida automobilistica

26.600,==

Operai permanenti

-

2

6

-

Specializzazione tecnica per gli apparecchi di riscaldamento e manut. stabili

19.000,==

I^ DIVISIONE - VIGILANZA COMUNI ED ENTI MORALI

Segretario Capo Divisione

-

1

3

B

Patente Segretario Comunale o laurea in giurisprudenza

55.500,==

Segretario 1^ classe

-

1

4

B

idem

46.600,==

Segretario 2^ classe

-

1

4

B

idem

40.700,==

Applicato

-

1

5

C

Licenza scuola media infer.

29.800,==

2^ DIVISIONE - ASSISTENZA E BENEFICENZA

Segretario Capo Divisione

-

1

3

B

Licenza scuola media super.

55.500,==

Applicati

-

2

5

C

Licenza scuola media infer.

29.800,==

3^ DIVISIONE - SANITÁ ED IGIENE

Medico Dirigente Capo Divisione

-

1

3

A

Laurea in medicina e chirurgia

70.400,==

ISTITUTO ASSISTENZA MATERNA E INFANTILE AOSTA -

Primario ostetrico

-

1

3

A

Laurea in medicina e chirurgia conseguita in Università del Regno e specializzazione in ostetricia e ginecologia

59.100,== (3)

Medico Assistente

-

1

4

A

Laurea in medicina e chirurgia

37.600,== (4)

Ostetrica

-

1

4

B

Diploma di ostetrica

16.000,== (5)

Segretaria-economa

-

1

5

C

Licenza scuola media infer.

7.900,== (6)

Infermiere

4

-

-

-

Diploma di abilitazione

6.400,== (7)

Bambinaie

4

-

-

-

Proscioglimento obbligo scolastico

6.400,== (8)

Sorveglianti

2

-

-

-

idem

6.400,== (9)

Guardarobiera

1

-

-

-

idem

6.400,== (10)

Cuoca

1

-

-

-

idem

6.400,== (11)

Custode

-

1

6

C

idem

18.500,== (12)

Giardiniere

-

1

6

C

idem

15.300,== (13)

Medico Direttore Dispensario Antitubercolare e Sezione Medico-Micrografica Laboratori.

-

1

3

A

Laurea in medicina e chirurgia

64.400,== (14)

Assistente Sanitaria Visitatrice

-

1

5

C

Diploma di abilitazione

29.500,==

Preparatore (Sez. medica)

-

1

5

C

Licenza scuola media infer.

29.800,== (15)

Direttore Sez. chimica

-

1

3

A

Laurea in chimica

64.400,== (16)

Preparatore (Sezione chimica)

-

1

5

C

Licenza scuola media infer.

29.800,== (17)

Inserviente (per le due Sezioni)

-

1

6

-

Proscioglimento dall'obbligo scolastico

18.500,== (18)

Vigile Sanitario (per le due Sez.)

-

1

6

-

idem

26.600,==

SERVIZI FACENTI CAPO AGLI ASSESSORI - 4^ DIVIS. AGRICOLTURA E FORESTE

Segretario Capo-Divisione

-

1

3

B

Specializzazione pratico-specifica e scuola media superiore

55.500,==

Esperto o Segretario 1^ classe

-

1

4

B

idem

46.600,==

Esperto caseario

-

1

4

B

idem

40.700,==

Zootecnica -

Veterinario regionale

-

1

3

A

Laurea in veterinaria

70.400,==

Servizio forestale

Direttore (esperto)

-

1

3

B

Specializzazione pratico-specifica e scuole medie superiori

55.500,==

Comandante guardie forestali

-

1

4

B

idem

55.500,==

Applicati

-

3

5

C

Idem e scuole medie inferiori

29.800,==

Sottoufficiali

-

5

5

C

idem

29.800,==

Guardie

-

45

6

Proscioglimento obbligo scolastico

19.000,==

5^ DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Capo Divisione Esperto e Segretar.

-

1

3

B

Specializzazione pratico specifica e scuola media superiore

55.500,==

Industria

Applicato

-

1

5

C

Licenza scuola media infer.

29.800,==

Commercio (*)

Segretario o Esperto 1^ classe

-

1

4

B

Licenza scuola media super.

46.600,==

Segretario o Esperto 2^ classe

-

1

4

B

Licenza scuola media super.

40.700,==

Applicati

-

2

5

C

Licenza scuola media inf.

29.800,==

6^ DIVISIONE - LAVORI PUBBLICI

Ingegnere

-

1

3

A

Laurea in ingegneria

64.400,==

Geometra 1^ classe

-

1

4

B

Diploma di abilitazione

46.600. ==

Geometra 2^ classe

-

1

4

B

idem

40.700,==

Assistente disegnatore

-

1

5

C

Licenza scuola media inf.

29.800,==

Ufficio Acque -

Geometra 2^ classe

-

1

4

B

Diploma di abilitazione

40.700,==

Assistente disegnatore

-

1

5

C

Licenza scuola media inf.

29.800,==

Agenti stradali -

Capo cantonieri

-

5

6

Proscioglimento obbligo scolastico

24.200,==

Cantonieri

-

25

6

idem

19.000,==

TURISMO

Capo Ufficio (Segretario o Esperto)

-

1

4

B

Specializzazione pratico-specifica o scuola media superiore

46.600,==

Segretario interprete (2^ classe)

-

1

4

B

idem

40.700,==

Applicati

-

2

5

C

Licenza scuola media inf.

29.800,==

7^ DIVISIONE - RAGIONERIA E FINANZA -

Ragioniere Capo Divisione

-

1

3

B

Diploma di Ragioneria o Laurea in Scienze Economiche e Commerciali -

55.500,==

Ragioniere di 1^ classe

-

1

4

B

idem

46.600,==

Ragioniere di 2^ classe

-

1

4

B

idem

40.700,==

Economo

-

1

4

B

Licenza scuola media sup.

40.700,==

Applicati

-

2

5

C

Licenza scuola media inf.

29.800,==

8^ DIVISIONE -ISTRUZIONE PUBBLICA

Segretario Capo servizio

-

1

3

A

Laurea legge, lettere o filosofia

64.400,==

Segretario 1^ classe

-

1

4

B

Licenza scuola media super.

46.600,==

Segretario 2^ classe

-

1

4

B

idem

40.700,==

Ispettore

Direttori didattici

Vedi tabella e regolamento speciali

Vedi tabella e regolamento speciali

Insegn. Scuole medie

id

Insegnanti element.

id

(*) - Per il servizio Zona franca e per il servizio Acque pubbliche può essere affidato incarico di consulenza ad esperti in materia (incarichi fuori organico).

---

Diritti e indennità varie:

(1) Assegno pari al posto di Capo-Divisione con laurea o eventuale differenza -

(2) Alloggio e riscaldamento gratuiti -

(3) Compartecipazione proventi e libera professione -

(4) Compartecipazione proventi e libera professione -

(5) Compartecipazione proventi - vitto e alloggio -

(6) Vitto e alloggio -

(7) Vitto e alloggio -

(8) Vitto e alloggio -

(9) Vitto e alloggio -

(10) Vitto e alloggio -

(11) Vitto e alloggio -

(12) Alloggio -

(13) Vitto -

(14) Compartecipazione proventi e libera professione -

(15) Compartecipazione proventi -

(16) Compartecipazione proventi e libera professione -

(17) Compartecipazione proventi -

(18) Compartecipazione proventi -

---

Gli stipendi e salari base annui lordi di tabella sono soggetti alle ritenute, riduzioni e variazioni stabilite dalle norme legislative in vigore, nonché soggetti ad ogni variazione in aumento oppure in diminuzione per effetto di disposizioni legislative emanande.

Gli stipendi o salari iniziali sono aumentati di un decimo per ogni biennio e per cinque bienni consecutivi per i dipendenti di ruolo.

Per diritti e indennità varie ved. art. 62 e 63 del Regolamento nonché articoli vari dei Regolamenti speciali.

---

TABELLA PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE

(Art. 63 Regolamento)


Grado

Qualifica

Diaria intera base

Diaria spettante

Diaria base

ridotta

Indenn. Chilom.

Class. FF. SS.

Con pernott. in centri con popol. superiore a 500.000 abit.-diaria base x 4

Con pernott. in centri con popolazione inferiore a 500.000 abit.-diaria base x 3

Due terzi (senza pernott.)

Metà (assenza di ½ giorn.)

mezzi propri

mezzi gratuiti

- a -

- b -

- b -

- b -

- c -

- d -

- e -

1

Segretario Gen.

153,==

612,==

459,==

102,==

76,50

3

0,10

1^

2

Vice Segr. Gen.

144,50

578,==

433,50

96,30

72,25

3

0,10

2^

3

Capi Servizio

136,==

544,==

408,==

90,65

68,==

3

0,10

2^

4

Pers. di concetto

102,==

408,==

306,==

68,==

51,==

3

0,10

2^

5

Pers. d'ordine

93,50

374,==

280,50

62,30

46,75

3

0,08

3^

6

Salariati

68,==

272,==

204,==

45,30

34,==

3

0,00

3^

---

Art. 1 - Agli impiegati e salariati che debbono recarsi per ragioni di servizio fuori dell'ordinaria residenza, sono corrisposte le indennità oltre al rimborso delle spese di viaggio, di cui al surriportato prospetto.

Art. 2 - Tutte le indennità di missioni spettanti agli impiegati e salariati sottoposti alla trattenuta per R.M. e Compl. addizionale e aggio esattoriale dell'11,155 % sono soggette alla ritenuta del 4,46%.

Per i salariati operai sottoposti alla trattenuta per R.M. del 4,20%, sono soggette alla ritenuta dell'1,68% (cir. pref. n. 20798 Div.Rag. in data 3-9-1945).

Art. 3 - L'indennità diaria è quella risultante dalla colonna b), quando occorra pernottamento. Quando la missione non comporti il pernottamento, la diaria viene ridotta a due terzi (col. c).

Art. 4 - Quando il viaggio si effettuerà con mezzi ordinari di trasporto (mezzi pubblici) sarà liquidata un'indennità pari al decimo della spesa di trasporto.

Art. 5 - Quando il personale rientrerà in sede durante il giorno successivo a quello della partenza saranno corrisposte due diarie intere.

Art. 6 - Al personale inviato in missione con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, in luogo dell'indennità prevista dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporti con i mezzi disponibili più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento dei servizi (D.L.Lgt. 7-6-1945 n. 320).

Art. 7 - Per missioni d'ufficio che importino lungo viaggio sarà in facoltà del Presidente concedere l'uso dei treni rapidi, della carrozza-letto e dei mezzi aerei.

Art. 8 - Il personale in missione fuori sede è tenuto a prestare l'opera propria senza limiti di orario, procurando di impiegare il minore tempo possibile per il disimpegno dell'incarico ricevuto.

Ritornando il detto personale in residenza prima che termini l'orario regolamentare, esso sarà tenuto a portarsi immediatamente in ufficio.

Art. 9 - Potrà la Presidenza, ove lo richiedano ragioni di servizio, autorizzare di volta in volta l'uso di mezzi di proprietà del funzionario e di proprietà della Valle. In tal caso non è dovuta l'indennità del decimo, ma saranno liquidate le indennità indicate nella tabella (col. d) ed e)).

Art. 10 - Le missioni dovranno essere preventivamente autorizzate. Il personale dovrà fare richiesta servendosi di un apposito modulo.

Art. 11 - Le richieste di liquidazione dei rimborsi e delle diarie dovranno essere redatte sull'apposito modulo.

Art. 12 - Per le missioni compiute fuori del centro abitato dell'abituale residenza, per la durata non superiore alla mezza giornata, non sarà corrisposta alcuna indennità.

Art. 13 - Per le permanenze fuori della residenza della durata ininterrotta superiore ai giorni dieci verrà stabilita di volta in volta la misura dell'indennità che non può essere superiore ai due terzi né inferiore ad un terzo di quella ordinaria.

Art. 14 - Per il personale avventizio le diarie saranno corrisposte in base allo stipendio ed alle funzioni, procedendo all'equiparazione ai gradi gerarchici.

Art. 15 - All'autista non compete l'indennità di chilometraggio (Circolare Ministero Finanze Div. III n. 118324 in data 31 ottobre 1934).

Art. 16 - Nessuna indennità giornaliera è dovuta per incarichi speciali in sede o per missioni eseguite a carico dell'Amministrazione, quando le località in cui si esplicano le gite di servizio risultano distanti meno di tre chilometri della sede dell'ufficio (R.D.L. 19-8-1938 n. 1518, art. 6).

Quando la distanza, seguendo la via più breve, supera i tre chilometri, ma non oltre i cinque, la diaria da corrispondersi è pari a due decimi di quella intera; se la distanza supera i cinque chilometri ma non i dieci si corrispondono i tre decimi. Per le distanze superiori ai dieci chilometri si applicano le diarie normali.

Per le missioni compiute nell'ambito di residenza e nell'ambito delle succennate piccole distanze oltre alle diarie è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi sul luogo delle missioni, senza alcun diritto agli aumenti e compensi stabiliti per le missioni normali (art. n. 1 e n. 2 D.M. Interno 23 febbraio 1933).

---

TABELLA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI

PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DELLA VALLE

---

Ha le attribuzioni e i poteri della legge già attribuiti al Prefetto, al Presidente della Deputazione Provinciale, al Provveditore agli Studi, ecc. - Li espleta con il concorso del Consiglio e della Giunta (5 Assessori), nonché con il controllo di legittimità su determinati atti da parte della Commissione Mista di Coordinamento.

- vigila sul funzionamento di tutti i servizi e istituti dell'Ente, coadiuvata dai membri della Giunta (5 Assessori).

- controlla e impiega i ridotti Servizi di P.S. della Questura; ha alle sue dipendenze il Comando e il Servizio di Polizia Regionale e il Comando e il Servizio di Polizia Forestale.

- controllo il servizio dei Vigili del Fuoco (Ufficiale oppure Sottoufficiale comandante e n. 10 militi permanenti).

GABINETTO

Diretto dal Capo Gabinetto (Segretario Particolare) da scegliersi da ciascun Presidente possibilmente fra i Segretari addetti ai Servizi della Presidenza (posto fuori organico).

Capo Gabinetto (Segretario particolare)

- Affari riservati - Associazioni - Avvenimenti politici - Emigrazioni - Rapporti con le Autorità politiche e militari - Stampa - Affari diversi - Pratiche personali dei Consiglieri - Pratiche riservate dei Sindaci e degli Assessori Comunali -

Addetto Archivista

Applicata

Stenodattilografa

SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale

Organo di coordinamento e di controllo dei vari servizi amministrativi, tecnici e sanitari compresi gli affari amministrativi e finanziari dei servizi di Polizia Regionale e dei Vigili del Fuoco - (Il Segretario Generale espleta il servizio contratti e deliberazioni del Consiglio e della Giunta coadiuvato dal Vice-Segretario Generale) - Capo del personale e degli Uffici regionali, assiste alle adunanze del Consiglio e della Giunta della Valle e ne redige i verbali quali Segretario.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

diretti dal Vice Segretario Generale coadiuvato da un Segretario e da una applicata stenodattilografa - il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nella direzione-controllo dei servizi di segreteria della Presidenza, nel servizio di deliberazioni e contratti e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

SERVIZI GENERALI

Disposizioni legislative e regolamenti - Deliberazioni e contratti - Copie e legalizzazioni - Nazionalità e cittadinanza (stato civile, deleghe) - Conservazione atti e leggi del Governo - Pratiche personali degli impiegati - Direzione dei servizi amministrativi - Regolamenti Regionali Corpi Armati di Polizia e Vigili del Fuoco (accasermamento, pratiche amministrative) - Commissioni varie - Vigilanza Poste, Telegrafi, Telefoni (affitti, varie) - Lotto - Lotterie - Culto - Archivi e Archivi Notarili - G.P.A. (contenzioso) - Circoscrizioni territoriali e denominazioni dei Comuni - Toponomastica - Orfani di Guerra - Invalidi di Guerra - Famiglie dei Caduti - Comitati Croce Rossa Italiana - Pratiche varie - Albi dei professionisti ed artisti - Affissioni e pubblicità -

Vice Segretario Generale

Segretario addetto

Stenodattilografa

ARCHIVIO - BIBLIOTECA E UFFICIO COPIA

Archivista

Aiuti archivista

Applicati (N. 2)

Applicata dattilografa avventizia

Dattilografa avventizia (N. 4)

SERVIZIO STATISTICA

Statistiche varie - Assistenza, produzioni, movimento popolazione - censimenti, ecc. ecc.

Segretario (diplomato)

PERSONALE SALARIATO E DI FATICA

Uscieri (n. 4 di cui un usciere capo, custode)

Inservienti (n. 2)

Autisti (n. 1)

Operai permanenti (n. 2)

I^ DIVISIONE

VIGILANZA DEI COMUNI ED ENTI MORALI

(Opere Pie, Ospedali) Revisori conti- Commissioni tributarie - Pratiche personali riservate Enti Locali E.C.A.: Sindaci-amministratori, Segretari, impiegati e salariati comunali - Concorsi e patenti - Trasferimenti - Commissioni disciplina personale comunale - Consorzi di Segreteria - Regolamenti comunali - Usi civici - Consorterie - Conciliatori cancellieri e ufficiali giudiziari di conciliatura - Liste elettorali politiche e amministrative - Servizi di anagrafe - Affitti urbani (sfratti, locazioni e requisizioni locali) - Urbanesimo - Spopolamento montagna - Demani comunali - Affitti - Contratti - Appalti - Ricorsi - Mutui - Sussidi - Regolamenti locali vari - Legati - Donazioni - Affrancamenti - Canoni - Impiego di fondi - Acquisti - Vertenze e liti - Ispezioni - Relazioni ispettive - Leve e servizi relativi - arruolamenti, requisizione quadrupedi e veicoli - alloggi e paglia alle truppe di passaggio - Tiri a Segno - Carceri -

Segretario Capo Divisione

Segretario 1^ classe

Segretario 2^ classe

Applicato (n.1)

2^ DIVISIONE

ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Alienati, illegittimi, esposti - Assistenza post-bellica - Servizi dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia - Comitati Comunali O.N.M.I. - Tubercolotici - Post-encefalitici, ciechi e sordomuti - Ricoveri - Proventi targhette e contrassegni - Servizio stralcio prestiti matrimoniali - Servizio dell'Istituto Maternità e Brefotrofio - Sussidi - Elenchi dei poveri - Assistenza sanitaria ai poveri - famiglie numerose - inabili al lavoro - indigenti, assistenze varie - Spedalità comunali - Spedalità sudditi stranieri -

Segretario Capo Divisione

Applicati (n. 2)

3^ DIVISIONE

SANITÁ E IGIENE

Dispensario Antitubercolare - Laboratori d'Igiene e Profilassi (Sezione medico-micrografica e chimica) - Servizi anticeltici e antivenerei - Vigilanza e controllo, dal lato igienico e sanitario, degli Enti e degli Istituti ospedalieri della Valle - Regolamenti sanitari e ospedalieri - Condotte mediche, ostetriche e veterinarie - Esercizio arti e professioni sanitarie - Farmacia, armadi farmaceutici - Tariffe medicinali - Vaccinazioni - Malattie infettive - Bollettini sanitari - Vigilanza sanitaria (annonaria, edifici, acqua, scuole).

Capo Divisione (Medico dirigente)

Istituto Assistenza Materna ed Infantile:

Primario ostetrico

Medico assistente

Ostetrica

Segretario-economa (religiosa)

Infermiere (n. 4)

Sorveglianti (n. 2 avventizie)

Bambinaie (n. 4 avventizie)

Guardarobiera (n. 1 - religiosa)

Cuoca (religiosa)

Custode

Giardiniere

Lavandaie (avventizie)

_____________________

Medico Direttore del Dispensario Antitubercolare e della Sezione Medico-Micrografica (Laboratori di Igiene) -

Assistente Sanitaria Visitatrice

Dispensario Antitubercolare -

_____________________

Preparatore (Sezione Medica)

Direttore Sezione Chimica (chimico)

Preparatore (Sezione chimica)

Inserviente (n. 1 per le due Sezioni del Laboratorio)

Vigile Sanitario n. 1 (per le due Sezioni del Laboratorio) -

Vigilanza polizia mortuaria - Salme - Polizia veterinaria (fiere, mercati, frigoriferi, macelli, macellazioni, carni, trasferimenti bestiame) - Stabilimenti idrotermali e idroterapici - Acque minerali - Colonie climatiche - Istituti privati di cura - aborti - Apparecchi radioterapici - Servizi antimalarici - Chinino di Stato - Gas tossici -

SERVIZI TECNICI DICASTERI FACENTI CAPO AI CONSIGLIERI DELLA GIUNTA

4^ DIVISIONE

AGRICOLTURA: Servizi relativi all'agricoltura - caccia e pesca - Fiere, mercati e mostre - Molini e macinazione - Trebbiature, affittanze agrarie, controllo enti economici agricoltura (Consorzio Agrario, ecc. ecc.)

Zootecnia - (affari vari, vigilanza, incremento, trasferimento e riproduzione bestiame, protezione animali)

Servizio forestale

Segretario Capo Divisione

Esperto o Segretario

Esperto caseario

Veterinario regionale

Direttore (esperto)

Comandante Guardie forestali

Segretario o Esperto

Applicati n. 3

Guardie n. 50

5^ DIVISIONE

INDUSTRIA:

Affari generali - Privative industriali, diritti di autonomia, licenze, stabilimenti industriali, lavoro donne e fanciulli, riposo festivo e settimanale

Capo Divisione (Segreteria esperto)

Applicato

COMMERCIO:

Disciplina del commercio - Affari generali, licenze e cauzioni commerciali, contravvenzioni, controllo, panificazione, distributori benzina, privative - Zona franca - Scambi commerciali - importazioni ed esportazioni - Pesi e misure - Artigianato - Controllo - RACI (servizi RACI, pubblico registro automobilistico, controllo registrazione automezzi) - Cooperative sociali - Mutue operaie - Casse operaie e rurali - Associazioni sindacali - Contributi (ruoli, ricorsi, rimborsi) - Controversie lavoro - Assistenza sociale (impiegati e operai privati) - Vigilanza - Patronato Nazionale - Assicurazioni Sociali - Disoccupazione - Collocamento - Infortuni sul lavoro - Igiene sul lavoro

Segretari 4 o Esperti (n. 2)

Applicati (n. 2)

ALIMENTAZIONE -

(Servizi di carattere contingente)

Ingegnere

6^ DIVISIONE

Geometra 1^ classe

LAVORI PUBBLICI

Strade e opere pubbliche, acque pubbliche, sovracanoni, miniere e cave, viabilità, concessioni, bonifiche, alluvioni, frane, valanghe, consorzi stradali, consorzi irrigui, consorzi idraulici - Contravvenzioni, espropriazioni, edilizia rurale e civile (incremento in armonia con le caratteristiche dell'architettura locale e con le esigenze del paesaggio e dell'ospitalità turistica) - Strade e opere militari - Servitù militari - Ferrovie - Teleferiche - Tutela paesaggio.

Geometra 2^ classe

Assistente (n. 1)

Agenti stradali:

Capi cantonieri (n. 5)

Cantonieri ed operai n. 45

Ufficio Acque:

Consulente (fuori ruolo)

Geometra 2^ classe

Assistente disegnatore

TURISMO -

(servizi relativi all'ufficio regionale turistico e alberghiero) Iniziative turistiche - Propaganda - Stazioni di cura, soggiorno e turismo - Aziende autonome - Pro loco - Alberghi - Affittacamere - Vigilanza pubblici esercizi, agenzie viaggio, auto servizi e rifugi alpini - Statistiche movimento forestieri - Informazioni turistiche

Capo Ufficio (Segretario o esperto)

Segretario interprete

Applicati (n. 2)

7^ DIVISIONE

RAGIONERIA E FINANZE

Bilancio e conto, economato, contabilità servizi regionali e contabilità Istituti regionali vari -

(servizi di ragioneria afferenti a tutte le Divisioni) Demanio regionale, inventari beni immobili e mobili - Bilanci, conti, variazioni, storni, liquidazioni spese, fondi, demani comunali, tributi regionali, tributi comunali (ruoli, tasse, quote inesigibili, rimborsi, ricorsi) - Esattorie e Ricevitorie - Dazi e consumi - Cauzion - Asse ecclesiastico (beni ecclesiastici, legati, sussidi alle parrocchie, donazioni e cessioni, fabbricerie, congrue, benefici parrocchiali), pensioni, servizi di economato, imposte dirette e catasto, danni e pensioni di guerra - Istituti di credito, debito pubblico - Cassa Depositi e prestiti, circolazione monetari - Buoni Tesoro - Rendite - Affitti locali e mobilio uffici giudiziari (spese economali) - Casse Previdenza impiegati, salariati e sanitari -

Ragioniere Capo Divisione

Ragioniere 1^ classe

Ragioniere 2^ classe

Economo

Applicati n. 2

8^ DIVISIONE

ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizi relativi all'istruzione elementare e media - personale insegnante - programmi di insegnamento - scuole servizi vari - Consigli scolastici - Commissioni - Borse di studio - Istituti - Convitti - Collegi - Istitutori - Biblioteche - Musei - Monumenti - Concorsi - Fondazioni scolastiche - Patronato scolastico - Edifici scolastici - Refezione scolastica - Asili -

Belle Arti, antichità, folklore - tradizioni valdostane - rapporti culturali con l'interno e con l'estero (limitatamente alle Nazioni limitrofe) - Campi sportivi, educazione fisica, gare sportive - spettacoli - palestre - musiche.

Segretario Capo Divisione

Segretario 1^ classe

Segretario 2^ classe

Applicati n. 2

Direttori didattici

Insegnanti scuole elementari

Insegnanti scuole medie

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

F. Chabod G. Ferrein A. Brero

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