Objet du Conseil n. 20 du 23 juillet 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 20/XIII - Reiezione di ricorso amministrativo contro l'elezione dei Signori Caveri Luciano Emilio e Lanièce Albert alla carica di Consigliere regionale.
Presidente - In data 25 giugno 2008 il Signor Louvin Paolo ha presentato ricorso al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, contro l'elezione dei Signori Caveri Luciano Emilio e Lanièce Albert. Il ricorrente sostiene che il Sig. Caveri Luciano Emilio è ineleggibile a Consigliere regionale non avendo cessato dalle funzioni di legale rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta e dell'Associazione "Forte di Bard" almeno 6 mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura. Il ricorrente sostiene che il Sig. Lanièce Albert è ineleggibile a Consigliere regionale non avendo cessato dalle funzioni di legale rappresentante della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta 6 mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura. I ricorsi risultano essere stati notificati giudiziariamente ai Sigg. Caveri Luciano Emilio e Lanièce Albert a cura del ricorrente il giorno 24 giugno 2008 a mezzo del servizio postale.
Con nota del 4 luglio 2008 il Consigliere Lanièce Albert ha presentato le controdeduzioni al ricorso amministrativo proposto dal Sig. Paolo Louvin, chiedendone la reiezione perché destituito di fondamento. Con nota in data 7 luglio 2008 il Consigliere Caveri Luciano Emilio, nel comunicare di condividere le argomentazioni che il prof. Bin ha elaborato in ordine all'infondatezza dell'azione contenuta nel parere, dichiara di fare sue tali argomentazioni e chiede che il ricorso venga respinto per queste ragioni.
Sottopongo il ricorso all'esame del Consiglio invitando chi intende intervenire a prendere la parola.
La parola al Consigliere Cerise Giuseppe.
Cerise G. (VdAV-R) - Abbiamo già esposto nella seduta del 1° luglio scorso, seppure sinteticamente, il nostro punto di vista sulla questione in oggetto del ricorso amministrativo contro l'elezione dei Consiglieri Caveri e Lanièce Albert. È nostra opinione che le leggi debbano essere rispettate e non interpretate ad uso e consumo degli amici. La vicenda relativa alle condizioni di ineleggibilità dei 2 Consiglieri in questione è credo emblematica. L'articolo 2, comma 1, lettera q, della legge regionale n. 20/2007 che questo Consiglio ha votato lo scorso anno - come è stato richiamato dal Presidente, da 30 Consiglieri su 35 - è molto chiaro, esso stabilisce che non sia eleggibili "il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, in consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito".
Tutti questi elementi sono, in base a ciò che ci è stato dato di conoscere, presenti nella posizione dei due Consiglieri, rispettivamente in seno all'Associazione del Forte di Bard e alla Fondazione Istituto musicale. Non ci pare a questo proposito che il parere del prof. Bin abbia portato elementi di giudizio tali da escludere l'applicazione della norma ai 2 casi in esame. Abbiamo in verità avuto modo anche noi di criticare come altri in questa sede una certa approssimazione e un intervento vagamente persecutorio nello stabilire alcune forme di ineleggibilità; comunque sia, questa legge esiste, è stata rispettata da altri partiti e da altri candidati ed i primi a doverla oggi far rispettare dovrebbero essere proprio coloro che l'hanno votata. Questo anche senza dare necessariamente ragione a chi, come il nuovo Vicedirettore de "Le Peuple Valdôtain", Joseph Rivolin, sostiene che questa legge sarebbe stata scritta da un petit comité politiquement transversal, qui l'a rédigée en dehors de toute confrontation démocratique, le Comité fédéral de l'Union Valdôtaine lui-même ignorait qu'elle était en chantier, visant plutôt qu'à rétablir un équilibre entre les candidats, à protéger les rentes de position de certains Conseillers sortants, qui risquaient d'être remplacés par d'autres personnes capables et populaires. Strano, pensavamo che il Presidente del gruppo "Union Valdôtaine", Cesal, e gli altri suoi colleghi di partito, fossero in buona fede; oggi scopriamo che, secondo la stessa "Union Valdôtaine", non lo erano.
Pensiamo comunque, per tornare al punto, che la posizione di vertice di determinati enti abbia potuto effettivamente falsare l'esito della competizione elettorale, avvantaggiando alcuni candidati rispetto ad altri. I detentori di questi incarichi avrebbero perciò dovuto lasciare l'incarico 6 mesi prima della presentazione della loro candidatura alle elezioni regionali, ossia entro il 7 dicembre 2007; non avendolo fatto, crediamo sia doveroso esaminare oggi con serietà e serenità il ricorso amministrativo presentato. Non riteniamo che a questo proposito possa essere decisivo quanto sostiene nella sua breve memoria il collega Lanièce Albert, ossia che il fatto di essere stato nominato dalla Regione come Consigliere di amministrazione e non direttamente come Presidente cambi la sostanza delle cose, per noi si tratta allo stesso titolo di amministratore nominato e designato dalla Regione, riteniamo perciò che ricorrano gli estremi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda il Consigliere Caveri, sorprende la sua leggerezza nel richiamarsi semplicemente alle argomentazioni del parere già da noi esaminato la volta scorsa e procurato dalla Presidenza del Consiglio. Il Consigliere Caveri si limita ad affermare di aver letto questo parere e di condividerne le osservazioni. La lettura credo che debba essere stata piuttosto rapida visto che dichiara di aver letto il parere del Prof. Marino Bin, che è Professore ordinario di diritto civile e docente di diritto all'assicurazione nella Facoltà di giurisprudenza all'Università di Torino, mentre quello che aveva sotto gli occhi era steso dal prof. Roberto Bin, che al contrario è ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza all'Università di Ferrara. Anche questa superficialità credo denoti molta approssimazione nei confronti di una questione che riteniamo giuridicamente e politicamente molto seria.
Il nostro giudizio si esprimerà in un voto favorevole all'accoglimento del ricorso pur sapendo che la maggioranza farà catenaccio a difesa dei suoi uomini. La legalità non è un optional e crediamo che, al di là delle simpatie personali e delle ragioni di partito, essa vada salvaguardata con la giusta applicazione della legge. In questo siamo molto lontani dalla concezione del già citato Vicedirettore de "Le Peuple Valdôtain", secondo cui le preclusioni stabilite e di cui un cittadino invoca l'applicazione sarebbero solo "l'invention de normes inutiles et nuisibles, fruit d'une mentalité faussement rigoureuse et inutilement légaliste, qui n'est malheureusement pas totalement absente de l'Union Valdôtaine". Per noi la "volonté populaire" deve essere sempre espressa nel rispetto delle regole, non con la forza, non al di sopra e non al di là di qualsiasi regola!
Président - Je vous invite, s'il y aura un débat, si c'est possible, de s'alterner un peu entre les favorables et les opposants, sinon le débat perd un peu de signification, voilà.
La parole au Conseiller Empereur.
Empereur (UV) - Les faits sont connus, nous avons déjà parlé de l'argument dans la première séance de cette XIIIe législature. Dans la circonstance le Conseil régional a pourvu à la validation des élus. Quelles les nouveautés? Depuis le 1er juillet simplement les contre-déductions de MM. Lanièce et Caveri. Alors quelles conséquences? Secondo noi, non essendo intervenuti elementi nuovi rispetto a quelli conosciuti alla data del 1° luglio, non sussistono ragioni per le quali il Consiglio debba pronunciarsi in modo difforme rispetto a quanto ha fatto in sede di convalida. Vogliamo ricordarlo, anche se l'argomento è stato ironicamente affrontato, che questa Assemblea è stata legittimata da un voto popolare e che la legge deve essere sì applicata, ma che le leggi sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità si prestano ad interpretazioni che ritengo più appropriato debbano essere svolte in altre sedi. A nome del gruppo "Union Valdôtaine", chiedo quindi a questo Consiglio di pronunciarsi per il rigetto del ricorso amministrativo.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Come abbiamo avuto modo di evidenziare già nella prima seduta del Consiglio regionale, la questione dell'ineleggibilità ha per noi una rilevanza fondamentale, che attiene alle regole fondamentali su cui si fonda una società democratica. Le regole di un sistema elettorale sono essenziali per una piena legittimazione delle istituzioni di rappresentanza. Che ne è del Consiglio regionale se vengono palesemente violate le norme che ne definiscono la sua natura? Non ci basta sapere che c'è un vincitore, la democrazia ha bisogno di conoscere anche quale sia il peso di ciascuna componente e da qui la definizione del suo ruolo. Qui non si tratta di persone o di vicende individuali come si vorrebbe lasciar trasparire, tutt'altro! Non abbiamo mai nominato le persone interessate dai provvedimenti perché il nostro obiettivo non è tanto la loro espulsione dal Consiglio, mentre qualche "avvoltoio" magari dello stesso schieramento attende con impazienza di avventarsi sulla poltrona lasciata libera; a noi interessa avere certezza del rispetto delle norme e soprattutto che il cittadino sia garantito dello stato di diritto. Da qui discende la necessità di rendere più chiara ed efficace una norma di assoluta importanza per la democrazia. La questione dell'ineleggibilità attiene dunque ad una materia di assoluta importanza, qual è la normativa elettorale, che è oggetto di aspro contenzioso giuridico e di acerrimo, nonché inconcludente scontro politico dagli anni '90 ad oggi in Italia, con ripercussioni gravi anche sui livelli regionali e di questo noi stiamo pagando le conseguenze.
A dimostrare che non si tratta di una speciosa fissazione del "PD" sono le pagine stesse de "Le Peuple Valdôtain", che prima ricordava il collega Cerise, dove appare evidente che anche nelle file del partito di maggioranza sorgono dubbi sulla validità della legge elettorale regionale, per non dire poi del dibattito incompiuto su tale legge. Soprattutto a motivare le nostre posizioni sono le considerazioni di Carlo Fusaro. Chi è Carlo Fusaro? È un docente di diritto parlamentare ed elettorale e diritto regionale degli enti locali comparato all'Università di Firenze, che in un testo del 2008 così si esprime:
"Respingere e con fastidio le tesi complottistiche non significa affatto ritenere che la legislazione elettorale sia priva di difetti, pensiamo piuttosto l'esatto contrario. Chi scrive ritiene che essa sia da tempo bisognosa di un urgente lavoro di manutenzione e di incisive innovazioni. Semmai ciò che rende inaccettabile la propagazione di sospetti privi di riscontro sull'esito del confronto elettorale è il fatto che essi rischiano di spostare l'attenzione nella direzione sbagliata e produrre alla fine effetti controproducenti, senza dire del danno incommensurabile che hanno provocato nel minare la credibilità di un sistema politico istituzionale, che ha già così tanti problemi che certo non sembra necessario inventarne di inesistenti".
In altri termini, dell'integrità dei processi elettorali in Italia come in Valle d'Aosta non è giustificato dubitare, mentre dell'inadeguatezza, dell'onerosità, dell'inefficienza di essi, nonché più in generale della legislazione elettorale e di quella elettorale di contorno certamente sì e, quando si parla di "legislazione elettorale di contorno", si fa riferimento proprio alla questione delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Infatti più avanti specifica che:
"Quanto all'elettorato passivo, le questioni da prendere in considerazione riguardano anzitutto il grande tema dell'incandidabilità, dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità. Episodi recenti e il degradarsi apparentemente inesorabile della correttezza civica suggeriscono non solo di ordinare una materia complessa come poche, ma di verificare se non sia il caso di intervenire addirittura a livello costituzionale. Il problema da risolvere oggi in presenza di comportamenti francamente difficilmente accettabili è quello di estendere l'incandidabilità ad almeno i più patenti ed elusi casi di ineleggibilità, previa beninteso la necessaria verifica dell'opportunità di prevedere determinati stati giuridici soggettivi come causa appunto di ineleggibilità".
Insomma, il Dott. Fusaro, che non è l'ultimo arrivato su questo argomento, non la pensa come quelli che vorrebbero approfittare della violazione palese della legge regionale per farne una peggiore con il motto del "libera tutti". La soluzione sta piuttosto nel rigore maggiore - incandidabilità - su un numero ben individuato di casi, avendo presente da una parte che se la Corte costituzionale ci ha ricordato a più riprese il principio fondamentale del diritto all'eleggibilità - che è quello sacro: dobbiamo pensare che ogni cittadino possa essere candidato -, ciò nondimeno ha aperto un più ampio fronte di incompatibilità - di cui magari diremo dopo - che spesso sono state disattese. Ecco dunque l'amarezza con cui constatiamo come una certa politica si voglia ergere a giudice della politica stessa, usando il criterio del voto certamente centrale nella vita democratica come l'unico criterio, dimenticando che al di fuori di un quadro legislativo preciso il voto non ha valore dirimente. Noi auspichiamo che la politica non assolva con faciloneria e un po' gaglioffamente la politica stessa e che per il futuro si dia maggior rilievo ad organismi terzi di garanzia, serve più umiltà e più buona volontà da parte di chi si è messo al servizio dei cittadini. Berlinguer diceva già nel 1976 - ben 30 anni fa! - nell'aula di Montecitorio: "Siamo di fronte ad un decadimento, ad una perdita di autorità politica e morale dei gruppi dirigenti e siamo di fronte al rischio che in qualche misura sia offuscato quel cardine della democrazia costituto dal sistema dei partiti e quella conquista della resistenza che fu la costruzione dei grandi partiti democratici di massa".
Abbiamo il dovere di reagire, cominciamo noi politici a rispettare la legge, cominciamo dalla legge elettorale che abbiamo votato, diamo una volta tanto il buon esempio. Qui consentitemi una battuta in conclusione. Dopo tante discussioni di apertura al dialogo mi aspetto di vedere qualche segnale fattivo della maggioranza, qualche incontro per poter capire su cosa apriremo il dialogo se non su tali questioni centrali; spero non sia la questione di qualche rotonda o di qualche marciapiede il luogo dove aprire il dialogo fra maggioranza e minoranza, ma immagino su questioni importanti come questa.
Presidente - Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione il punto in oggetto precisando che chi vota a favore vota per accogliere il ricorso, chi vota contro vota per respingere il ricorso e confermare l'elezione dei Consiglieri Lanièce Albert e Caveri.
Pongo in votazione l'oggetto n. 4:
Il Consiglio
- visto il ricorso presentato in data 25 giugno 2008 dal Sig. Louvin Paolo contro l'elezione dei sigg. Caveri Luciano Emilio e Lanièce Albert alla carica di Consigliere regionale, notificato giudiziariamente ai sigg. Caveri Luciano Emilio e Lanièce Albert a cura del ricorrente, il giorno 24 giugno 2008, a mezzo del servizio postale;
- viste le controdeduzioni presentate dal Sig. Lanièce Albert in data 4 luglio 2008 e dal Sig. Caveri Luciano Emilio in data 7 luglio 2008;
- ritenuto che il ricorso in esame debba essere respinto alla luce delle controdeduzioni fornite dagli interessati, nonché delle argomentazioni giuridiche contenute nel parere legale richiesto al Prof. Roberto Bin, che sono interamente condivise e fatte proprie dal Consiglio regionale;
- visto l'articolo 21 della legge 5 agosto 1962, n. 1257;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità delle procedure seguite ai fini dell'adozione della presente deliberazione;
delibera
- di respingere il ricorso presentato dal Sig. Louvin Paolo contro l'elezione dei sigg. Caveri Luciano Emilio e Lanièce Albert alla carica di Consigliere regionale;
- di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1962, n. 1257.
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 32
Favorevoli: 8
Contrari: 24
Astenuti: 2 (Caveri, Lanièce Albert)
Il Consiglio non approva.