Objet du Conseil n. 3468 du 9 avril 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 3468/XII - Disegno di legge: "Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione".
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di assicurare una migliore conservazione dei beni ambientali e del proprio patrimonio naturalistico, la Regione disciplina e tutela la ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano compatibilmente con le disposizioni del codice civile a tutela della proprietà.
Articolo 2
(Individuazione dei siti di particolare valore naturalistico e ambientale e delle zone di divieto di raccolta)
1. La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, di seguito denominata struttura competente, individua con propria deliberazione:
a) i siti del patrimonio mineralogico che, anche in considerazione dell'interesse pubblico connesso al profilo scientifico e didattico del collezionismo, risultano di particolare valore naturalistico e ambientale;
b) le zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, dettando le prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle altre zone.
2. I dipartimenti o gli istituti universitari e i musei naturalistici di enti locali, anche su proposta di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla struttura competente l'esistenza di giacimenti di rilevanza scientifica che necessitano di ulteriori prescrizioni o divieti, fornendo precise indicazioni con riferimento alla raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.
3. In deroga ai divieti stabiliti ai sensi del comma 1, lettera b), la Giunta regionale può autorizzare la ricerca e la raccolta dei fossili, dei minerali da collezione e dei minerali di particolare rilevanza scientifica da parte di dipartimenti, istituti universitari e musei naturalistici, dettando le prescrizioni relative alle attività di estrazione e di recupero del sito. Le relative spese sono a carico del soggetto autorizzato.
Articolo 3
(Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori)
1. La Regione istituisce presso la struttura competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione.
2. Chiunque intenda svolgere le attività di cui al comma 1 nell'ambito della presente legge è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Regione che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito attestato di iscrizione.
3. L'attestato di cui al comma 2 costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca consentita entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui agli articoli 4 e 5, mentre l'attività di raccolta rimane subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.
4. L' attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Regione agli iscritti che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all' articolo 14.
5. I criteri e le modalità per la tenuta da parte della struttura competente del registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Articolo 4
(Mezzi impiegati per la ricerca e la raccolta)
1. Per la ricerca e la raccolta dei campioni di fossili o di minerali da collezione possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di tre chilogrammi, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore ad un metro e sessanta centimetri.
2. È vietato l'uso di materiale esplosivo, salva autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente per motivi di particolare interesse di studio o di documentazione.
3. L'utilizzo di mezzi meccanici è consentito nel caso di raccolta con metodologia da segnalare nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 6.
Articolo 5
(Limiti della ricerca)
1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di ricerca sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore tolleranza di due chilogrammi.
Articolo 6
(Autorizzazione)
1. Ove consentito e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione è subordinata all'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, provvede al rilascio dell'autorizzazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, dettando prescrizioni tecniche di estrazione e di recupero ambientale del sito che garantiscano l'equilibrio idrogeologico dell'area, dello stato umifero, dell'integrità dell'eventuale parte restante del giacimento, al fine di evitare pregiudizi alla flora e alla fauna. Copia dell'autorizzazione è inviata, per conoscenza, alla struttura competente.
2. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, determina le modalità di effettuazione della raccolta e gli adempimenti connessi, compresi quelli intesi ad assicurare il Comune in merito alla corretta effettuazione dei lavori ed al recupero ambientale.
3. Qualora l'area ricada in zona soggetta a vincolo, il Comune provvede a richiedere il necessario nulla osta alle autorità preposte al vincolo.
Articolo 7
(Limiti della raccolta)
1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di raccolta sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore tolleranza di cinque chilogrammi.
Articolo 8
(Piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione)
1. La piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fino al limite di due chilogrammi al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore.
2. La raccolta di quantitativi superiori a due chilogrammi è soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui alla presente legge.
Articolo 9
(Ripristino)
1. La ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione non devono recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.
2. È fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all'immediato ripristino del sito, con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento adeguato alle particolari caratteristiche originarie della zona.
Articolo 10
(Divieto di commercializzazione)
1. I fossili ed i minerali da collezione raccolti nel territorio regionale non possono essere oggetto di commercio, salvo particolare autorizzazione, a fini didattici, scientifici o culturali, a favore di enti pubblici o associazioni rilasciata dalla Giunta regionale per l'acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.
Articolo 11
(Pezzi di particolare valore scientifico)
1. I titolari di autorizzazioni alla raccolta di fossili e di minerali da collezione sono tenuti a segnalare alla struttura competente i pezzi unici che presentano particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività.
Articolo 12
(Polizia mineraria)
1. I lavori di sicurezza e di estrazione dei fossili e dei minerali da collezione sono soggetti alle disposizioni sulla polizia mineraria di cui alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).
Articolo 13
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e sulle prescrizioni contenute nell'autorizzazione spetta al Comune territorialmente competente, al personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 5/2008, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e, nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, alla struttura competente.
Articolo 14
(Sanzioni)
1. L'ente che rilascia l'autorizzazione irroga le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di:
a) una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, nel caso di ricerca di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;
b) una somma di denaro da euro 3.000 a euro 24.000, nel caso di raccolta di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;
c) una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000, nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6;
d) una somma di denaro da euro 10.000 a euro 30.000 nel caso d'impiego di esplosivi senza l'autorizzazione ovvero in maniera non conforme alle prescrizioni della stessa.
2. L'ente che rilascia l'autorizzazione, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, può disporre la confisca dei fossili e dei minerali da collezione estratti e dell'attrezzatura non conforme a quanto previsto dall'articolo 4 e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dall'ente che ha accertato la violazione. Per la Regione, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione ed i relativi proventi sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
Articolo 15
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 (Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili), è abrogata.
2. È, inoltre, abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41.
Presidente - La parola alla relatrice, Consigliera Charles Teresa.
Charles (UV) - Je ne lirai pas tout le rapport, seulement quelques mots pour entrer dans l'esprit de ces minéraux que peut-être on ne connaît pas assez, parce que notre terre est complexe, riche et mystérieuse. C'est un discours de fin législature.
La terre resserre des trésors inimaginables, inconnus du grand public, qui sont le fruit d'activités chimiques complexes et nous, qui vivons dessus, nous sommes hélas superficiels et nous ignorons ces merveilles que nous piétinons. Notre vie est éphémère et trop brève et le temps nous manque pour approfondir des phénomènes qui s'étalent sur des millénaires et la caducité de notre existence nous empêche de saisir l'étendue de l'infiniment grand de même que dans d'autres cas nous échappe l'infiniment petit.
Je vous dis quelques noms de ces minéraux: "quarzo, barite, calcite, fluorite, Hyalophane, galene, sfalerite, gummite, uranofane, pechblenda, realgar, uraninite, grafite, andalusite, albite, siderite, pirite, zircone, vesuviana, autunite, aragonite, dolomite" et ainsi de suite, qui sont de minéraux et de cristaux pour les profanes, mais ce sont de noms fantastiques évoquant les mystères de la terre. Constitués à des époques lointaines certains sont nés dans le magma de quelques vulcains par le truchement d'un processus de cristallisation à des températures très élevées, qui a produit ces corps transparents, brillants, extraordinairement lumineux, avec des effets particuliers. La loi donc qui va dans la direction de combler certaines lacunes dans les règlements et dans les lois régionales est surtout aussi là pour sauvegarder notre patrimoine minéralogique. Cette loi a été beaucoup travaillée dans les Commissions avec les fonctionnaires de la Région et aussi avec ceux qui travaillent sur le territoire dans ce domaine. Je m'arrêterais là. Merci.
Président - La parole au Conseiller Ottoz.
Ottoz (PdL) - Ce n'est que pour respect pour Madame Charles qu'on a été ravi d'écouter sa relation, puisqu'on avait compris qu'on devait voter et non pas écouter une relation, mais quand même la référence à l'infiniment grand et à l'infiniment petit nous fait rappeler la première page du livre "Le cas et la nécessité" de Jacques Monod et c'est pour cela qu'on a apprécié encore plus la possibilité de pouvoir voter aussi cette loi dans ce Conseil.
Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Nel dichiarare il nostro voto di astensione, perché ci piaceva di più la formulazione originaria: quella che avevamo esaminato in Commissione, che, secondo noi, tutelava di più il patrimonio mineralogico e dei pochissimi fossili rimasti in Valle, quasi zero, dopo le razzie fatte negli anni passati, crediamo che però il principio, che era quello di adeguare una normativa vecchia mi pare del 1991, sia positivo, sia da condividere. Per ragioni di opportunità temporale non analizzo tutti gli articoli, comunque questo disegno di legge è importante, ma non dà ancora quei segnali, che dovrebbero essere dati ai cercatori e alle strutture per far sì che il patrimonio mineralogico sia veramente mantenuto. Il nostro sarà un voto di astensione.
Presidente - Ricordo che su questa proposta sono presentati 70 emendamenti del gruppo "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Tenuto conto del clima che è un po' degenerato, vorrei solo illustrarli brevemente...
(ilarità dell'Assemblea)
... no, li ritiro, Presidente.
Presidente - Gli emendamenti sono ritirati. Passiamo all'esame dell'articolato nel nuovo testo delle Commissioni III e IV.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.