Objet du Conseil n. 3450 du 7 avril 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 3450/XII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose". (Approvazione di un ordine del giorno).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la concessione, la costruzione, la modifica e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone o di persone, cose e animali.
2. Sono considerate linee funiviarie quelle realizzate da uno o più impianti a fune adibiti al trasporto di persone o di persone, cose e animali, collegati in successione o in parallelo e funzionalmente interdipendenti, che usufruiscono di una o più funi, impiegate come vie di corsa, organi di trazione o organi portanti-traenti.
3. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie ed in particolare quelle destinate al trasporto, con offerta indifferenziata, dei clienti degli alberghi o in generale di esercizi pubblici di tipo ricettivo, commerciale o sportivo, degli ospiti dei convitti, collegi e comunità in genere e degli allievi delle scuole di sci, ancorché in uso gratuito o gestite dai titolari dei rispettivi esercizi. Non sono, invece, considerate in servizio pubblico le linee funiviarie utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili.
4. Sono considerati impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone gli impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio, al fine di fornire con offerta indifferenziata un servizio di trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate da veicoli oppure da dispositivi di traino, mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato.
5. Ai fini della presente legge, si considerano impianti a fune:
a) le funicolari terrestri e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;
b) le funivie, i cui veicoli sono portati e trainati da una o più funi, comprese le cabinovie e le seggiovie;
c) le sciovie, slittinovie e simili, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;
d) gli ascensori inclinati trainati mediante una o più funi e appartenenti alla categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o facenti parte di un sistema di linee di cui all'articolo 2, comma 2;
e) le tranvie a funi di tipo tradizionale.
Articolo 2
(Categorie di linee e sistema di linee)
1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:
a) la prima comprende le linee che da sole, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra i centri abitati, realizzate mediante impianti dotati di veicoli chiusi, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la seconda comprende le linee realizzate mediante:
1) impianti a fune aerei o funicolari terrestri, come definiti dalla normativa tecnica di cui all'articolo 33;
2) impianti terrestri quali sciovie, slittinovie e simili e ascensori inclinati qualora facciano parte di un sistema di linee;
c) la terza comprende le linee realizzate mediante impianti terrestri quali sciovie, slittinovie e simili e ascensori inclinati, che non rientrino nelle altre categorie.
2. Per sistema di linee si intende l'insieme di due o più linee finitime o connesse fra di loro anche attraverso itinerari sciistici o turistici, destinate a servire e a valorizzare una o più zone sciistiche o turistiche, anche a cavaliere di diversi versanti.
Articolo 3
(Strumenti pianificatori)
1. Le linee funiviarie appartenenti alla prima categoria sono realizzate in conformità alla pianificazione regionale relativa al piano di bacino di traffico di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).
Articolo 4
(Rapporto regionale per gli impianti a fune)
1. La struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, predispone il rapporto regionale per gli impianti a fune.
2. Il rapporto regionale per gli impianti a fune:
a) analizza lo stato attuale del settore, dal punto di vista tecnico-economico, e ne individua le possibili linee di sviluppo;
b) individua le situazioni di criticità dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste, mediante l'analisi delle frequentazioni e dei bilanci economici.
3. Il rapporto regionale per gli impianti a fune indica:
a) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto;
b) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;
c) i dati dell'ultimo quinquennio relativi alla frequentazione dei comprensori e ai conti economici di gestione dei concessionari;
d) i comprensori o le parti di comprensorio che necessitano, per elevati afflussi sugli impianti e sulle piste, di un ampliamento, anche mediante la realizzazione di nuove linee, nonché gli impianti da realizzare, da mantenere in servizio, da potenziare o da smantellare.
4. Il rapporto regionale per gli impianti a fune, approvato con deliberazione della Giunta regionale, ha durata triennale. I dati relativi alla frequentazione, alle caratteristiche degli impianti e ai bilanci economici delle società devono essere aggiornati annualmente, con le stesse modalità previste per la predisposizione del rapporto.
5. Una sezione del rapporto regionale per gli impianti a fune, contenente i dati di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché i dati relativi alla frequentazione in forma aggregata, è resa disponibile al pubblico da parte della struttura competente.
CAPO II
CONCESSIONE DI LINEE FUNIVIARIE
Articolo 5
(Concessione per la costruzione e l'esercizio)
1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, destinate al trasporto in servizio pubblico di persone ovvero di persone, di cose e animali, sono subordinati a concessione per la costruzione e l'esercizio rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.
2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento autorizzatorio di competenza regionale ai fini della realizzazione della linea funiviaria e delle relative opere complementari, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 27 relativi all'espropriazione per pubblica utilità e all'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto. Per opere complementari si intendono le opere utili o necessarie alla completa e funzionale realizzazione e fruizione della linea, definite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, a parità di soluzioni proposte, le concessioni per nuove linee funiviarie sono assentite di preferenza, nell'ordine:
a) agli enti locali, singoli o associati;
b) ai consorzi fra concessionari;
c) alle società partecipate dalla Regione, dagli enti locali e dai loro enti strumentali.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di linee funiviarie relative ad impianti alla cui costruzione ed esercizio provvede direttamente la Regione. Nel caso in cui le linee relative agli impianti alla cui costruzione provvede direttamente la Regione siano date in esercizio a terzi, la disposizione di cui al comma 1 si applica solamente per quanto riguarda l'esercizio.
Articolo 6
(Requisiti del richiedente)
1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie può essere rilasciata ai soggetti che dimostrino:
a) che la società richiedente è iscritta al registro delle imprese e delle professioni, con oggetto sociale che riguardi anche l'organizzazione, costruzione e gestione di impianti a fune;
b) che l'interessato, vale a dire tutti i soci, in caso di società di persone, il titolare, in caso di ditta individuale, i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, gli amministratori, per ogni altro tipo di società:
1) non è soggetto nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);
2) non è soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
3) non è interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e non è sottoposto a procedimenti fallimentari;
4) non ha violato il divieto di intestazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
5) non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza del trasporto e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché alle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
6) non è soggetto nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui la concessione sia rilasciata a enti pubblici.
Articolo 7
(Presentazione della domanda)
1. Ai fini del rilascio della concessione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 devono, inoltre, presentare la relativa domanda alla struttura competente, corredata:
a) della relazione illustrativa delle finalità della linea, in relazione all'ambito territoriale in cui è proposta;
b) del progetto per la concessione dell'impianto che realizza la linea, redatto in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il progetto deve contenere, in particolare, la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del nuovo impianto, le planimetrie e i disegni schematici delle strutture di stazione, gli elaborati relativi agli attraversamenti, il calcolo della linea, il profilo e la planimetria della linea indicante con precisione l'ubicazione delle strutture funiviarie, le planimetrie e i disegni architettonici delle stazioni;
c) della documentazione tecnica illustrativa relativa alle opere complementari di cui all'articolo 5, comma 2, se previste;
d) delle relazioni contenenti gli elementi di giudizio in materia di compatibilità con lo stato di dissesto in essere e con le caratteristiche geologico-geotecniche dell'area, nonché in materia di forestazione. Tali relazioni devono tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere, comprese quelle complementari, se previste;
e) delle relazioni contenenti gli elementi di giudizio in materia di pericolo di valanghe. Tali relazioni devono tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere ed illustrare le eventuali procedure di distacco artificiale previste;
f) della relazione che dimostri la validità della realizzazione dal punto di vista tecnico-economico, considerati anche i dati di frequentazione del comprensorio e dell'area specifica di ubicazione della nuova linea, i bilanci della società richiedente e la capacità delle piste servite dalla nuova linea.
2. Per gli impianti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) può essere presentata alla struttura competente, contestualmente alla domanda di concessione, anche copia della richiesta di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), indirizzata alla struttura regionale competente in materia di VIA. In tale caso, le strutture regionali competenti in materia di impianti a fune e in materia di VIA provvedono a coordinare le relative istruttorie.
3. In caso di presentazione della domanda di concessione successivamente alla richiesta di VIA, la struttura competente verifica la conformità tra il progetto presentato per la VIA e quello per la concessione, facendo salvi i pareri già emessi nell'ambito della procedura di VIA.
4. Per gli impianti che abbiano già ottenuto una VIA positiva, la domanda deve indicare gli estremi della deliberazione sulla compatibilità ambientale e illustrare le eventuali varianti al progetto già approvato nell'ambito della procedura di VIA.
Articolo 8
(Istruttoria per il rilascio della concessione)
1. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dalla struttura competente che provvede a:
a) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e la documentazione allegata alla domanda;
b) acquisire i pareri degli enti locali interessati sulla compatibilità delle opere proposte con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) promuovere l'adozione di provvedimenti e di pareri da parte delle strutture competenti in materia di piste da sci, assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione, nonché i provvedimenti e i pareri di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente;
d) promuovere l'adozione di pareri da parte della struttura competente in materia di aree naturali protette, ove la linea o le opere complementari interessino il territorio di tali aree;
e) effettuare i sopralluoghi eventualmente necessari.
2. La struttura competente esprime il proprio parere:
a) sull'idoneità tecnica della linea proposta ad assolvere alle finalità per cui è richiesta la concessione;
b) sul progetto per la concessione dell'impianto, ai fini della sicurezza e della conformità alla normativa tecnica di cui all'articolo 33. A tale scopo, la struttura competente può richiedere il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri (Commissione FAT), istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, subordinando la conclusione del procedimento alla previa acquisizione del parere;
c) sulla categoria da attribuire alla linea, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 2.
3. La struttura competente istituisce una commissione composta da esperti appartenenti alla struttura regionale competente in materia di agevolazioni agli impianti a fune e alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.a., al fine dell'espressione di un parere in merito alla fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa. Per l'espressione del parere la commissione si avvale del rapporto regionale per gli impianti a fune di cui all'articolo 4.
4. I provvedimenti e i pareri di cui al presente articolo sono trasmessi alla struttura competente entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta ovvero dalla data in cui è stata acquisita l'eventuale documentazione aggiuntiva, presentata dal richiedente o resasi necessaria su richiesta delle strutture regionali o di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente. Qualora siano necessari sopralluoghi, il termine è prorogato ad una data compatibile con le condizioni ambientali e stagionali che permettano un efficace svolgimento degli stessi.
5. Al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, valutando unitariamente i diversi interessi pubblici coinvolti, la struttura competente può indire una conferenza di servizi, ai sensi del capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando i rappresentanti delle strutture regionali, degli enti locali, delle aree naturali protette e degli altri soggetti interessati; nell'ambito di tale conferenza, può essere sentito il richiedente la concessione.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, dispone in merito alla concessione.
Articolo 9
(Deposito cauzionale)
1. Il rilascio della concessione è subordinato alla precostituzione di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare realizzazione della linea.
2. L'entità del deposito cauzionale è compresa tra un minimo di 2.500 e un massimo di 25.000 euro, in relazione alla tipologia dell'impianto.
Articolo 10
(Rilascio e contenuto della concessione)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il rilascio della concessione sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 8 e qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) la struttura competente abbia espresso parere favorevole in esito all'esame del progetto di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
b) la realizzazione della linea sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore;
c) le strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione abbiano espresso parere favorevole;
d) sia stato espresso parere favorevole da parte della commissione di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il provvedimento di concessione:
a) stabilisce la categoria di appartenenza della linea e le caratteristiche dell'impianto che la realizza, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche di cui all'articolo 12, le modalità di esercizio, i periodi e, se del caso, gli orari di esercizio;
b) fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea, comprese le opere complementari, e ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 29.
3. Nel provvedimento di concessione la Giunta regionale può imporre clausole e prescrizioni particolari, tenuto conto anche dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria.
4. Il termine di cui al comma 2, lettera b), non può essere superiore a due anni per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli, per le sciovie, slittinovie e simili, e a tre anni per gli altri tipi di impianto. Tali termini possono essere prorogati dalla struttura competente in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori, oppure dalla Giunta regionale per comprovati motivi di forza maggiore o per comprovate difficoltà realizzative.
5. La durata della concessione non può eccedere il periodo previsto di vita tecnica dell'impianto che realizza la linea.
6. La struttura competente comunica gli estremi della deliberazione di concessione alle altre strutture intervenute nel corso del procedimento, ai fini di quanto disposto all'articolo 28, comma 9, nonché ai Comuni territorialmente interessati, i quali se ne avvalgono per il rilascio della concessione edilizia.
7. La concessione per la costruzione e l'esercizio è, di norma, rilasciata al proprietario dell'impianto che realizza la linea. Qualora l'impianto sia realizzato con il concorso di finanziamenti, diretti o indiretti, di enti pubblici, la proprietà può appartenere al finanziatore, soggetto diverso rispetto al concessionario o al richiedente la concessione, fatta eccezione per il caso di impianto realizzato con il concorso di contributi in conto investimento, ove concessionario e proprietario dell'impianto coincidano.
Articolo 11
(Diniego della concessione)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero quando ritenga che la realizzazione della linea sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell'istruttoria.
Articolo 12
(Modifiche della concessione)
1. La concessione può essere modificata qualora il concessionario proponga modifiche sostanziali alle caratteristiche della linea.
2. Nell'ambito dell'istruttoria per le modifiche sostanziali di cui al comma 1, la struttura competente provvede ad effettuare le verifiche e ad acquisire i provvedimenti e i pareri necessari, in relazione alla natura delle modifiche proposte.
Articolo 13
(Rinnovo della concessione)
1. La concessione può essere rinnovata su richiesta del concessionario, a seguito di domanda da inoltrare almeno un anno prima della scadenza della stessa, corredata della relazione sulle finalità della linea.
2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell'impianto che realizza la linea, allegando il relativo progetto, contenente la documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). In tal caso, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.
3. Nell'ambito dell'istruttoria per il rinnovo, la struttura competente provvede ad effettuare le verifiche e ad acquisire i provvedimenti e i pareri necessari, in relazione ai contenuti della domanda di rinnovo.
4. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, il rinnovo della concessione, subordinandolo eventualmente alla realizzazione di ulteriori o diverse modifiche rispetto alle proposte avanzate in sede di domanda di rinnovo.
5. La deliberazione di rinnovo stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonché il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l'esecuzione delle eventuali modifiche proposte o prescritte.
6. Ottenuto il rinnovo e nel caso in cui siano previste modifiche alle caratteristiche dell'impianto che realizza la linea, il concessionario deve presentare il progetto definitivo funiviario e esecutivo dell'infrastruttura. Per la realizzazione delle modifiche e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio si osserva la procedura prevista dagli articoli 28 e 29.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nega il rinnovo della concessione quando non sussistano più, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di sicurezza sul territorio oppure quando ritenga che allo stesso ostino comprovate esigenze di interesse pubblico.
8. Nel caso in cui il concessionario non richieda il rinnovo della concessione, la Regione, qualora il relativo servizio non sia assicurato da altra linea o da un sistema di linee, può accordare la concessione ad altro soggetto oppure può assumere la gestione diretta dell'impianto, previa acquisizione dell'impianto stesso a prezzo di stima, valutato tenendo conto della percentuale di deprezzamento degli impianti e con deduzione dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data del termine della concessione.
9. Se la domanda di rinnovo non è presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione, l'esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa e fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 8.
10. Qualora non siano state presentate domande di rinnovo della concessione e la Regione non ritenga di acquisire l'impianto, si applica quanto previsto dall'articolo 19.
Articolo 14
(Trasferimento della concessione e subconcessione)
1. La Giunta regionale, compatibilmente con l'interesse generale e con le finalità della concessione, può autorizzare il trasferimento della concessione ad altro soggetto, su richiesta motivata degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi del concessionario originario da parte del nuovo richiedente. A tal fine, gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione alla struttura competente.
2. Fino all'emanazione del relativo provvedimento da parte della Giunta regionale e alla successiva presentazione alla struttura competente dell'atto di trasferimento, il concessionario originario rimane vincolato nei confronti della Regione per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
3. Il concessionario, se soggetto pubblico, può affidare in subconcessione il solo esercizio dell'impianto che realizza la linea, previa autorizzazione della Giunta regionale. Nel caso in cui il concessionario sia un soggetto privato, la subconcessione all'esercizio è autorizzata dalla Giunta regionale solo qualora risulti opportuno salvaguardare l'interesse pubblico assicurato dalla linea.
4. La subconcessione di cui al comma 3 può essere affidata solo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
Articolo 15
(Cambio di categoria)
1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea caratteristiche diverse rispetto a quella assegnata, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, il cambio di categoria, d'ufficio o su richiesta del concessionario. In tal caso, il concessionario presenta domanda alla struttura competente, accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
Articolo 16
(Decadenza della concessione)
1. La decadenza della concessione è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, qualora il concessionario:
a) non rispetti i termini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previa diffida;
b) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da disposizione di legge o di regolamento;
c) non adempia alle prescrizioni in materia di sicurezza o di regolarità dell'esercizio, ovvero, in generale, in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti e delle opere complementari;
d) alieni la proprietà dell'impianto, salvo quanto previsto dagli articoli 10, comma 7, e 14;
e) interrompa per più di tre anni l'esercizio, salvo giustificati motivi.
2. La decadenza della concessione consegue anche al caso di scioglimento, per qualsiasi causa, della società concessionaria.
3. La decadenza della concessione non comporta alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.
4. Nel caso di decadenza, al titolare decaduto non può essere rilasciata una nuova concessione per la stessa linea.
Articolo 17
(Revoca della concessione)
1. La Giunta regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca della concessione, determinando contestualmente l'importo dell'indennizzo dovuto.
Articolo 18
(Rinuncia della concessione)
1. In caso di rinuncia della concessione, il rinunciante deve darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La Giunta regionale, verificato che non vi siano motivi di pubblico interesse che ostino all'accoglimento della domanda di rinuncia, dispone in merito alla medesima.
2. In caso di accoglimento della domanda di rinuncia, al concessionario non spetta alcun indennizzo.
Articolo 19
(Restituzione in pristino dei terreni)
1. Nel caso di cessazione della concessione a qualsiasi titolo, il concessionario è obbligato a proprie spese alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere che realizzano la linea e le opere complementari, nonché all'asporto del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra destinazione di pubblica utilità.
2. Qualora il concessionario non provveda alla restituzione in pristino entro diciotto mesi o entro i termini specificatamente definiti con deliberazione della Giunta regionale, all'esecuzione provvede direttamente la Regione e le relative spese sono poste a carico del concessionario.
Art. 20
(Tariffe e orari)
1. Le tariffe delle linee di prima categoria sono stabilite dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 4, della l.r. 29/1997.
2 La Regione promuove appositi accordi tra i concessionari per l'emissione di titoli di viaggio integrati e cumulativi.
3. La struttura competente vigila sul rispetto delle modalità di esercizio, dei periodi e, se del caso, degli orari di esercizio e ne approva eventuali modifiche, avuto riguardo alle finalità per cui è stata concessa la linea.
4. È fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibili per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.
5. Il concessionario è tenuto al trasporto di cose e animali secondo i limiti e le modalità stabiliti nel regolamento di esercizio di ogni singolo impianto. Durante il periodo di esercizio, il concessionario può sospendere il servizio per cause di forza maggiore o per cause tecniche che impediscano il regolare funzionamento degli impianti a fune, dandone, in quest'ultimo caso, immediata comunicazione alla struttura competente. La sospensione del servizio per altre cause, in particolare qualora sia evidente una sproporzione tra oneri di esercizio e frequentazione attesa, deve essere autorizzata dalla struttura competente.
Articolo 21
(Assicurazioni)
1. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, derivante da sinistri e da danni arrecati, per fatto proprio del concessionario, dei dipendenti o del personale avente funzioni di ispezione, di controllo, di manutenzione o di soccorso, alle persone e alle cose trasportate e a persone e cose terze. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i massimali della copertura assicurativa, nonché le modalità di accertamento della sua validità.
2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla copertura assicurativa, la struttura competente ordina l'immediata sospensione dell'esercizio. Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale dispone la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 22
(Domande di concessione concorrenti)
1. Sono finitime le linee che si dipartono dalle stazioni di altre linee già concesse o dalle loro vicinanze, oppure che risultino parallele o intersecanti altre linee.
2. Sono interferenti le linee che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano un'importante e diretta integrazione di esercizio.
3. Due o più domande di concessione per linee interferenti fra loro o finitime sono considerate concorrenti, qualora presentate contemporaneamente o comunque prima della conclusione di uno dei procedimenti di concessione. Le domande di concessione concorrenti devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente.
CAPO III
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
Articolo 23
(Disposizioni applicabili)
1. Ai fini della costruzione e dell'esercizio di linee funiviarie, il procedimento per l'espropriazione o per la costituzione di servitù è avviato, di norma, dopo l'esito negativo delle trattative tra il richiedente la concessione e il proprietario del bene.
2. Nel caso di cui al comma 1, per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili, da dichiararsi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 24, e per quanto non previsto nel presente capo, si applica la normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 24
(Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità)
1. La deliberazione della Giunta regionale che rilasci la concessione di linee di prima e seconda categoria costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità. Per le richieste di concessione presentate dai Comuni, singolarmente o in forma associata, o da società controllate da enti o soggetti pubblici, la dichiarazione di pubblica utilità può essere riconosciuta anche per le linee di terza categoria.
2. La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e impianti necessari per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, comprese le opere complementari di cui all'articolo 5, comma 2, e compreso, in particolare, l'allacciamento delle stazioni, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica.
3. Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità sono urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
Articolo 25
(Oggetto dell'espropriazione)
1. Nei casi di cui all'articolo 24, il richiedente la concessione o il concessionario possono ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:
a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza e degli accessi alle stazioni dalle pubbliche vie;
b) la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni e destinate a parcheggi necessari ad integrare le finalità dell'impianto;
c) la servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell'impianto;
d) la servitù aerea, consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza e, infine, nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalla normativa tecnica di cui all'articolo 33, per la costruzione e l'esercizio del tipo di linea concessa;
e) la servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di sciovie;
f) le servitù di elettrodotto interrato o aereo, consistenti nel diritto di realizzare il razionale allacciamento dell'impianto e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica, nonché il diritto di collegare le stazioni e i sostegni dell'impianto mediante linee elettriche e di segnalazione;
g) la servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto a fune;
h) le eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari;
i) le eventuali altre servitù ritenute necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.
2. La costituzione o la modificazione dei diritti reali di cui al comma 1 possono derivare da modifiche all'impianto, alle stazioni, ai parcheggi e alle linee elettriche, purché le stesse siano necessarie ad integrare le finalità della linea.
Articolo 26
(Retrocessione dei beni espropriati)
1. Successivamente all'estinzione della concessione, il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di espropri. Tale facoltà può essere esercitata non prima di un anno e non oltre cinque anni dall'estinzione per qualsiasi titolo della concessione. Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l'esecuzione dell'opera si applica la normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. I diritti di servitù si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di diciotto mesi alla durata della concessione, anche al fine di consentire la restituzione in pristino dei terreni di cui all'articolo 19.
3. In caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione e sempreché non si addivenga all'assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può ottenere, dopo diciotto mesi dal relativo provvedimento, la liberazione dalle servitù.
4. I terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell'estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato di origine, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico.
Articolo 27
(Accesso ai fondi su cui sono realizzate le opere)
1. Il richiedente la concessione per una linea funiviaria ha diritto di introdursi sui fondi privati per compiervi le opportune rilevazioni, eventualmente assistito da propri collaboratori, previo avviso al proprietario del bene o al suo possessore, se noti. Nell'avviso, trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di ogni singolo accesso, sono indicate le generalità delle persone che possono accedere alle proprietà private per le finalità di cui al presente articolo.
CAPO IV
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SORVEGLIANZA
Articolo 28
(Progetto e costruzione dell'impianto)
1. Ottenuta la concessione della linea, sulla base del progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), il concessionario trasmette alla struttura competente il progetto definitivo funiviario e il progetto esecutivo dell'infrastruttura, redatti in conformità alla normativa tecnica di cui all'articolo 33.
2. La struttura competente può chiedere il parere della Commissione FAT, nel caso di impianti totalmente o parzialmente innovativi, di progetti di particolare complessità tecnica oppure qualora siano richieste deroghe alla normativa tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 2.
3. Qualora l'esito dell'esame del progetto sia positivo, la struttura competente provvede ad approvarlo.
4. L'approvazione del progetto può essere subordinata all'ottemperanza a specifiche prescrizioni e comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, previa segnalazione alle autorità competenti in materia di navigazione aerea.
5. La struttura competente, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare e alla loro dislocazione sul territorio, può rilasciare, limitatamente alle opere di infrastruttura, su richiesta del concessionario e sulla base di un progetto parziale, prima dell'approvazione del progetto definitivo funiviario e del progetto esecutivo dell'infrastruttura, l'autorizzazione parziale per l'inizio dei corrispondenti lavori. Nella richiesta, il concessionario deve impegnarsi a proprie spese a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti al successivo esame del progetto completo.
6. I lavori di costruzione devono essere eseguiti in conformità al progetto approvato e sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori devono essere previamente comunicati alla struttura competente.
7. La struttura competente può disporre controlli e verifiche in merito alla rispondenza della costruzione dell'impianto al progetto approvato e alla normativa tecnica di cui all'articolo 33. Qualora siano constatate gravi difformità nella costruzione dell'impianto o ripetute violazioni di legge o di regolamento, la struttura competente può ordinare l'immediata sospensione dei lavori fino al ripristino della regolarità dei medesimi.
8. I controlli effettuati da parte della struttura competente non esonerano il progettista, le ditte costruttrici e il direttore dei lavori dalle responsabilità che agli stessi competono ai sensi della normativa vigente.
9. Le strutture intervenute nel corso del procedimento di rilascio, di modifica o di rinnovo della concessione possono disporre propri controlli per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nei pareri da loro espressi. Qualora siano constatate irregolarità che impongano, secondo le leggi di settore, la sospensione dei lavori di costruzione dell'impianto o altri provvedimenti comunque incidenti sui lavori stessi, le predette strutture danno comunicazione dei provvedimenti assunti alla struttura competente.
Articolo 29
(Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio)
1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra alla struttura competente la domanda per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, controfirmata dal direttore dei lavori, corredandola della documentazione tecnica e della dichiarazione attestanti l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dell'opera.
2. La commissione di collaudo, nominata dal dirigente della struttura competente, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, eventualmente coadiuvati da un tecnico diplomato con funzioni di segretario, scelti, di norma, tra i funzionari appartenenti alla medesima struttura. Tale commissione può essere composta anche da un solo ingegnere, eventualmente coadiuvato da un tecnico diplomato, per il collaudo di sciovie.
3. Per impianti complessi o innovativi o qualora sul progetto sia stato richiesto e ottenuto il parere della Commissione FAT, possono essere chiamati a far parte della commissione di collaudo esperti nel settore funiviario o membri della Commissione FAT, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.
4. Il collaudo funzionale è, inoltre, effettuato in occasione di rilevanti interventi di modifica o di manutenzione e controllo dell'impianto.
5. Durante la visita di collaudo funzionale, la commissione accerta la sussistenza delle condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, in conformità alla normativa tecnica di cui all'articolo 33. Alle operazioni di collaudo partecipano il direttore dei lavori, la ditta costruttrice delle parti principali, il titolare della concessione e, se del caso, il progettista.
6. La commissione di collaudo redige un verbale di collaudo che ne certifica l'esito e eventualmente impartisce prescrizioni alle quali il concessionario deve ottemperare entro il termine stabilito. Tale verbale può, inoltre, contenere eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.
7. Ad avvenuto collaudo funzionale e ai fini della successiva autorizzazione dell'impianto al pubblico esercizio, la struttura competente:
a) verifica l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto e di collaudo funzionale;
b) rilascia il proprio assenso alla nomina del direttore di esercizio e del capo servizio;
c) approva il regolamento di esercizio, il piano di soccorso e lo schema del registro giornale;
d) accerta il favorevole esito del periodo di preesercizio, in conformità alla normativa tecnica di cui all'articolo 33;
e) verifica la sussistenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 21, comma 1.
8. Il dirigente della struttura competente, previa visione del verbale della visita di collaudo ed effettuati gli adempimenti previsti al comma 7, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.
9. L'autorizzazione all'esercizio è, inoltre, rilasciata a seguito di collaudo funzionale favorevole, eseguito in occasione di rilevanti interventi di modifica o di manutenzione e controllo dell'impianto.
10. L'autorizzazione all'esercizio decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.
Articolo 30
(Disposizioni per l'esercizio)
1. L'esercizio degli impianti a fune deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle disposizioni statali vigenti in materia e secondo le prescrizioni di esercizio approvate dalla struttura competente.
2. Per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, ad ogni impianto devono essere preposti il direttore di esercizio, il capo servizio e il personale necessario alla conduzione dell'impianto, le cui mansioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per poter svolgere le proprie funzioni, il personale di cui al comma 2 deve possedere adeguati requisiti tecnico-professionali, fisici e morali e deve superare un apposito esame atto a verificarne le capacità professionali e operative. I requisiti, le modalità di accertamento e di attestazione delle capacità professionali e operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Regione collabora ad iniziative per la formazione professionale del personale di cui al comma 2, con particolare riferimento alla preparazione all'esame di accertamento delle capacità professionali e operative.
Articolo 31
(Sorveglianza tecnica sull'impianto e revisioni periodiche)
1. Le funzioni di sorveglianza tecnica sull'impianto sono esercitate da personale della struttura competente. In particolare, la struttura competente dispone ispezioni e accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento e alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, nonché l'osservanza dei periodi, delle modalità di esercizio e, se del caso, degli orari.
2. Per esigenze di servizio hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti a fune:
a) i dipendenti regionali della struttura competente in servizio di sorveglianza e di controllo e i membri della Commissione FAT, muniti di apposita tessera di servizio;
b) i soggetti individuati da specifiche disposizioni statali e regionali.
3. La struttura competente, previa comunicazione agli interessati, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell'esercizio qualora siano accertate violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio. In tal caso, la ripresa dell'esercizio deve essere espressamente autorizzata dalla struttura competente.
Articolo 32
(Oneri di collaudo)
1. Gli oneri del collaudo funzionale di cui all'articolo 29 sono a carico del concessionario. L'ammontare degli onorari di collaudo spettanti ai collaudatori dipendenti della Regione è stabilito sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva.
Articolo 33
(Rinvio)
1. Per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune si applica la normativa tecnica emanata dallo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni di legge e di regolamento adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 79/1998.
2. La struttura competente, su richiesta del concessionario o dei progettisti, può concedere deroghe alla normativa tecnica emanata dallo Stato non avente carattere regolamentare.
CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 34
(Statistica)
1. I concessionari sono tenuti a fornire i dati statistici richiesti dalla struttura competente.
Articolo 35
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque costruisce, anche parzialmente, modifica oppure sostituisce un impianto a fune in servizio pubblico, senza l'autorizzazione per l'inizio dei lavori rilasciata dalla struttura competente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettui l'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla struttura competente.
2. Il mancato assolvimento degli obblighi di nomina del direttore di esercizio e del capo servizio da parte del titolare della concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 723 a euro 2.190.
3. Chiunque, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, non rispetti le disposizioni di legge o di regolamento relative alla sicurezza dell'impianto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 547 a euro 2.190.
4. Chiunque, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, non rispetti le disposizioni di legge o di regolamento relative alla regolarità dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 217 a euro 1.968.
5. Chiunque non rispetti le disposizioni di legge o di regolamento in merito ai tempi e alle modalità previste per la comunicazione degli incidenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 109 a euro 328.
6. I viaggiatori che accedono irregolarmente agli impianti e risultano sprovvisti di titolo di viaggio sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 51 a euro 154. Coloro che cedono, alterano o contraffanno il titolo di viaggio o che trasgrediscono alle norme contenute nel regolamento di esercizio ed affisse alla partenza di ogni impianto sono soggetti al ritiro del titolo di viaggio e alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 96 a euro 288.
7. Nel caso in cui la struttura competente ravvisi violazioni alle disposizioni contenute nella direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 (Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio).
8. Nel caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.
9. All'accertamento delle infrazioni in ambito funiviario provvede il personale della struttura competente. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base delle contestazioni effettuate dal personale predetto.
10. L'accertamento delle infrazioni di cui al comma 6, concernenti il comportamento, gli obblighi e le responsabilità degli utenti degli impianti, spetta anche al personale delle società concessionarie, al quale è stata attribuita singolarmente, con decreto del Presidente della Regione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Articolo 36
(Pubblicità sugli impianti)
1. Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, nonché l'attenzione del viaggiatore circa le disposizioni relative al comportamento da mantenere ai fini della sicurezza, è vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 37
(Disposizioni abrogative, transitorie e finali)
1. Sono abrogati:
a) il capo III e i commi 5 e 6 dell'articolo 68 della l.r. 29/1997;
b) i commi 8, 9 e 14 dell'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);
c) il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).
2. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 della l.r. 29/1997, relativi al contributo di sorveglianza annuale, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari propongono alla struttura competente la categoria di appartenenza per ciascuna linea, in conformità all'articolo 2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie medesime. In caso di mancata presentazione della proposta, l'assegnazione della categoria è stabilita d'ufficio.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 non si applicano per le domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata avviata, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 29/1997, l'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie.
5. Nelle more dell'emanazione della nuova normativa emanata dallo Stato in merito all'esercizio, gli impianti aerei ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di revisione generale entro il 28 febbraio 2009 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato d.m. trasporti e quanto disposto dalla struttura competente.
Articolo 38
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 32 è determinato in euro 16.000 per l'anno 2008 e annui euro 32.000 a decorrere dall'anno 2009.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali).
3. La minore entrata sul capitolo 7300 della parte entrata del bilancio regionale, derivante dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, è determinata in annui euro 48.000 a decorrere dal 2009.
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 e della minore entrata di cui al comma 3 si provvede mediante la riduzione per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), al capitolo 64811 (Contributi finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione degli impianti a fune, nonché di infrastrutture e dotazioni connesse).
5. Il gettito derivante dalle sanzioni di cui all'articolo 35 è introitato nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Praduroux.
Praduroux (UV) - La materia delle concessioni di trasporto pubblico è stata regolata finora dalla legge regionale 1° settembre 1997 n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea). L'obiettivo di questo intervento legislativo è quello di semplificare e snellire l'istruttoria per il rilascio delle nuove concessioni, armonizzare la legge alle nuove normative emanate a livello regionale, statale ed europeo che influiscono sul settore e rendere più efficiente ed elastica la programmazione regionale.
In sintesi tra le novità figurano: l'anticipazione del rilascio della concessione sul progetto definitivo (precedentemente era rilasciata sull'esecutivo), l'introduzione di un nuovo strumento di ausilio per le decisioni di sviluppo che è rappresentato dal rapporto regionale per gli impianti a fune, che presenta, con cadenza triennale, la fotografia del settore. Si introduce anche una nuova classificazione degli impianti in 3 categorie: il trasporto pubblico locale, le linee a vocazione turistico-ricreativa situate in comprensori di media e grande dimensione e infine le linee singole di sciovie. Un'altra novità significativa è rappresentata dall'introduzione della possibilità di inserire pubblicità sugli impianti a fune eliminando il divieto che era stato introdotto dalla normativa in vigore approvata nel 1997.
Negli ultimi anni il settore degli impianti a fune ha dovuto far fronte a una situazione che è mutata anche in funzione dei cambiamenti climatici e che ha dovuto affrontare le nuove sfide del mercato turistico dello sci. Anche in considerazione di questa evoluzione, il disegno di legge che abbiamo all'esame si inserisce nel quadro della riforma del settore degli impianti a fune. In Valle d'Aosta sono attualmente operative 22 società di impianti a fune che gestiscono complessivamente 121 impianti che trasportano circa 160mila persone l'ora su un "domaine skiable" di oltre 700 chilometri di piste da sci. Dopo 10 anni si è sentita la necessità di ridefinire le procedure per le concessioni per la costruzione ed esercizio delle linee funiviarie in servizio pubblico, con l'obiettivo di un adeguamento alle recenti normative sull'edilizia, sugli appalti e sugli espropri.
Un'altra finalità è di ribadire in una legge regionale il passaggio di competenze dagli organi statali a quelli regionali in merito ai controlli sulla sicurezza, di cui alla norma di attuazione decreto legislativo n. 79/1998. La legge attualmente in vigore non risulta più rispondente alle effettive necessità anche a causa dei nuovi assetti che nel frattempo sono intervenuti in seguito all'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Da registrare anche l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) in attuazione di alcune direttive europee in materia. Le modifiche si rendono necessarie anche a causa delle esigenze di sviluppo organico ed equilibrato dei comprensori di riferimento degli impianti a fune. Si è partiti dunque ad elaborare una nuova disciplina legislativa in vista della sua approvazione, prendendo spunto anche da quanto già compiuto, con analoghe scelte legislative, nelle Province autonome di Trento e Bolzano. L'obiettivo di tali interventi di aggiornamento e modifica deve rispondere all'esigenza principale di fornire all'Amministrazione regionale uno strumento di intervento più efficiente ed aggiornato.
Il disegno di legge si compone di 38 articoli suddivisi in 6 capi. Nel primo capo vengono definite le 3 categorie in cui si suddividono le linee funiviarie a seconda delle finalità per le quali sono state realizzate. La prima categoria comprende le linee di trasporto pubblico locale; la seconda riguarda invece le linee a vocazione turistico-ricreativa che sono situate nei comprensori di media e grande dimensione; la terza infine riguarda le linee di singole sciovie che soddisfano le esigenze di piccole comunità. Va sottolineato che le linee funiviarie che appartengono alla prima categoria soddisfano esigenze di trasporto pubblico e quindi, considerate le loro caratteristiche, sono realizzate in conformità con il Piano di bacino di traffico. Con la nuova normativa viene introdotto un nuovo strumento per le decisioni di sviluppo in materia di impianti a fune che consiste nel Rapporto regionale per gli impianti a fune, si tratta di un ausilio per chi programma le politiche di sviluppo del settore.
Il secondo capo riguarda il procedimento per il rilascio delle concessioni e le modifiche del rapporto concessorio, mentre il capo terzo si occupa della procedura di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con la legge regionale n. 11/2004 in materia di espropri.
Il capo quarto riguarda la fase della progettazione, la costruzione e la sorveglianza, contiene articoli procedurali per la costruzione e per il successivo esercizio degli impianti che realizzano le linee in concessione; inoltre il capo quinto tocca le disposizioni particolari di esercizio e infine il capo sesto si compone di 2 articoli recanti le disposizioni finanziarie e finali.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che vi è il parere all'unanimità della IV Commissione e a maggioranza della II Commissione, parere favorevole con osservazioni del CPEL. Sono stati presentati 62 emendamenti dal "PD", un ordine del giorno, sempre dal "PD", che è in via di distribuzione e un emendamento dall'Assessore Pastoret
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Ci apprestiamo oggi ad esaminare il disegno di legge sugli impianti a fune. Vorrei rileggere, perché è importante e necessario, un passo della relazione allegata al disegno di legge, un passo di introduzione all'articolato che dice che alcune finalità di questo provvedimento sono: "snellire l'istruttoria e di rendere più efficiente ed elastica la programmazione regionale del settore". Se per lo snellimento dell'istruttoria forse alcuni passaggi amministrativi saranno ridotti - ma di questo potremo dare un giudizio solo a posteriori -, per il secondo punto alcune osservazioni le possiamo fare anche subito. Innanzitutto ci dobbiamo chiedere che valore hanno, che significato rivestono per la Giunta regionale, che propone questo disegno di legge, i termini "efficiente ed elastica". Fra l'altro, mi permetta, Assessore, trovo oltremodo originale l'utilizzo di questo termine in una relazione accompagnatoria ad un disegno di legge, ma così è... se ci pare...
Vediamo la sostanza dei fatti. Vorrei in questo mio breve intervento introdurre ciò che diceva l'articolo 38 della legge regionale n. 29 che si va a sostituire. L'articolo 38 introduceva un importante strumento di programmazione, lo leggo perché credo che anche ai più attenti potrebbe essere sfuggito di cosa parlasse l'articolo 38 della vecchia legge regionale. Il comma 3 diceva: "il programma regionale per gli impianti a fune è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di impianti funiviari, previa acquisizione, anche mediante apposita conferenza dei servizi, del parere delle strutture regionali competenti in materia di turismo, di assetto idrologico, di valanghe, di foreste, di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di pianificazione territoriale". Al comma 4 dettava delle norme sui passi successivi che dovevano essere fatti, ovvero: "il programma di cui al comma 3 è predisposto dalla Giunta regionale, sentiti l'Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e il Consiglio permanente degli enti locali, ed è approvato dal Consiglio regionale".
Con questo intervento normativo si inserisce un ulteriore tassello nel processo di delegificazione, un processo che è iniziato qualche anno fa e che in modo subdolo continua a scardinare la prima funzione del Consiglio regionale: quella legislativa. Il nostro gruppo ha sempre denunciato, quando ve n'era l'opportunità e l'occasione, questa opera di smantellamento di uno dei pilastri fondamentali del Consiglio regionale, ma il fatto ancora più significativo e di per sé grave è stato il silenzio con il quale le Commissioni consiliari competenti hanno accettato questo principio che di fatto sancisce ancora una volta la spoliazione progressiva da parte del Governo regionale di funzioni proprie del Consiglio, di conseguenza si ammette il fallimento della capacità programmatoria della Regione. Perché - anzi chiedo a chi mi risponderà di smentirmi se del caso - affermo questo? Perché il programma regionale degli impianti a fune, introdotto dal 38, non è mai stato predisposto. Incapacità? Non volontà? Rimane il fatto che la programmazione introdotta dall'articolo 38 della legge n. 29 costituisce un ostacolo alla politica di interventi estemporanei e scoordinati fatti dalla Giunta. Volendo decidere di volta in volta, caso per caso senza una valutazione di insieme, è evidente che non si può programmare: la programmazione è oggettivamente un ostacolo. È su questo assunto che si fonda la necessità da parte della maggioranza regionale per bocca del Governo, prima di edulcorare la programmazione prevista con l'intervento normativo del 2005, e ora 2008, di abolirla completamente, sostituendo il programma regionale con un semplice rapporto. Mi spiego: non è che viene negato il programma nei contenuti e quello di cui il rapporto è costituito, ossia la documentazione, perché la documentazione è la stessa, ma sono le procedure. Il rapporto viene elaborato dalla struttura regionale competente, però poi ha durata triennale, mi pare che prima avesse durata quinquennale, ma si poteva variare anche prima, il rapporto regionale per gli impianti a fune invece ha durata triennale, ma la cosa grave è che è approvato solo dalla Giunta regionale. È vero, le indicazioni programmatorie generali sono stabilite dalle diverse normative, ma secondo noi questo fatto rimane agli atti: che dalla programmazione che era in capo al Consiglio regionale si passa ad un rapporto che invece è in capo alla Giunta regionale, si tratta di delegificazione in piena regola.
Mi si permetta un'ultima osservazione che riguarda più il modo con il quale questo Governo affronta le materie di carattere generale. Mi sono ricordato che la legge n. 29 era una legge di insieme, una legge quadro, che cercava di dare un certo ordine, una certa organicità, metteva insieme diverse normative dei trasporti, metteva insieme i trasporti su gomma, gli autobus, i trasporti sulla fune, la rotaia, ossia la legge era una legge quadro, un cosiddetto "testo unico", era stato fatto uno sforzo enorme. La produzione normativa successiva ha però di nuovo frammentato il tutto e questo disegno di legge ne è una conferma attuale. Sta di fatto che ora la normativa regionale che riguarda i trasporti in generale è frammentata e dispersa in diverse leggi, e questo crediamo sia una cosa negativa. Esiste poi una certa propensione alla complicazione, mi ricordo che il capo III della legge n. 29 era composto di 15 articoli, capo III che riguardava gli impianti a fune. Lo so, sulla relazione c'è scritto, ma c'è la normativa sugli appalti, la normativa sui lavori pubblici, ossia bisognava adattare. Adesso la legge n. 19 che istituisce... il capo III della legge n. 29... contiene 38 articoli, ossia da 15 si passa a 38; io terminerei dicendo altro che semplificazione, altro che snellimento della procedura amministrativa! Mi sembra che si vada nella direzione esattamente contraria.
Ci risentiremo nel prosieguo della discussione, dopo le risposte dell'Assessore, per tarare su questo il nostro voto. Dichiaro solo che non abbiamo presentato emendamenti perché non condividiamo lo "scheletro" di tale legge, quindi era praticamente impossibile intervenire sui diversi aspetti, avremmo dovuto presentare su 38 articoli 38 emendamenti.
Presidente - Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.
Pastoret (UV) - Tout d'abord, qu'il me soit permis de remercier la IVe et la IIe Commission qui se sont occupées de ce projet de loi, de remercier le rapporteur, M. Praduroux, qui a travaillé pour donner des éléments d'évaluation à ce Conseil. Quant au projet de loi, il me semblait qu'il était clair et qu'on pouvait en déduire toute une série d'éléments déjà à partir de sa lecture. Je me rends compte de ne pas pouvoir convaincre M. Venturella, car si on essaie d'imaginer de toucher à la loi n° 29, on risque d'être iconoclaste puisque c'est quelque chose qui existe depuis 1997. Moi j'ai déjà dit que la loi n° 29 est une bonne loi et celle-ci est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas modifiée, car elle répond encore à une série d'éléments afférents à l'organisation des transports collectifs dans notre région. Cependant, en ce qui concerne ce projet de loi, il n'est pas comme M. Venturella vient de nous dire, même s'il tient beaucoup à la loi n° 29, nous faisons une œuvre d'éclaircissement par rapport au système. Perché, collega Venturella, lei sa bene che il capo III di quella legge era stato incastonato all'interno di quella legge per normare il sistema dei trasporti a fune nell'ottica più che di una legge quadro, di una legge che avesse una coerenza con alcuni elementi del sistema del trasporto a fune, che riguardava in particolare il trasporto pubblico del trasporto a fune, ma questo elemento è stato conservato, difatti se lei ha letto, come non ho dubbio che abbia fatto, l'articolo 3 del nuovo disegno di legge dove si parla degli strumenti pianificatori, si fa riferimento ancora all'articolo 6 della legge n. 29/1997 per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Vi si fa riferimento perché all'articolo 2 della legge sono state introdotte delle categorie e mi dispiace che lei non fosse in Commissione quando ho fatto il parallelo fra le 2 leggi, ma c'era il collega Bortot, dove ho preso articolo per articolo quelli del capo III della legge n. 29 e ho fatto il paragone con quelli che si andavano ad introdurre, che in molti casi hanno ampliato e spiegato maggiormente i ruoli e le competenze. Difatti all'articolo 2 si introduce il fatto che le linee funiviarie sono divise in 3 categorie e la prima categoria, quella di cui al punto a), viene espressamente rimandata all'articolo 6 della legge n. 29. Questo per dire che non c'era nessuna intenzione di andare a smontare un sistema, è che tale disposizione all'interno della legge n. 29 ormai non stava più molto bene per alcune ragioni, come ha detto il relatore.
Ricordo che questo disegno di legge ha delle necessità di adeguamento, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1998 è passata senza che la legge n. 29 fosse modificata, sono state trasferite alla Regione tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi periferici dello Stato in materia di impianti a fune, ma non abbiamo mai toccato la legge n. 29 e non ci siamo mai adeguati, mentre avremmo potuto fare delle cose in più. Su questa legge interviene... è interessata la pre-esistente legge e quella attuale dalle norme in ambito di appalti - decreto legislativo n. 163/2006 - e qui vengono riportate delle cose che sono quelle dello snellimento delle procedure. Si dice: "sia per quanto riguarda il VIA, sia per quanto riguarda la presentazione dei progetti e la possibilità degli appalti...", si cerca di dare un'organizzazione che sia omogenea, questo perlomeno nelle intenzioni di chi propone questo disegno di legge; tra l'altro, si prende qui atto della direttiva europea 2000/9 in materia di impianti a fune. Questo è stato l'insieme delle motivazioni che hanno portato a mettere mano a tutto questo. Vorrei ricordare - e mi soffermo sull'elemento che il collega Venturella ha citato in modo particolare, quello che era previsto all'articolo 38, la programmazione regionale in passato e quello che viene previsto all'articolo 4 - che la programmazione regionale in passato era effettivamente disegnata, come è stato ricordato ai commi 3-4 dal collega Venturella.
Per quanto riguarda il nuovo articolo 4, in qualche modo tale articolo dice una cosa che già c'era dall'altra parte: che la struttura regionale competente in materia di impianti a fune predispone il rapporto regionale. C'era già prima, ma prima si poteva predisporre un rapporto di carattere generico; qui se lei ha letto la legge, cosa di cui non dubito, dice al comma 2 punti a) e b), e al comma 3, punti a), b), c), d), quali sono gli elementi di contenuto di questo rapporto, che mi sembra essere la cosa importante. Rispetto agli elementi di contenuto, è vero che il rapporto lo approva la Giunta, ma chi lo deve proporre con questi elementi è la struttura competente, che quindi è tenuta ad osservare quanto è detto qui e la struttura competente dovrà nel suo rapporto analizzare lo stato attuale del settore dal punto di vista tecnico-economico e individuarne le possibili linee di sviluppo, individuare le situazioni di criticità dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi sugli impianti, sulle piste, mediante analisi delle frequentazioni e dei bilanci economici. È stata lasciata aperta questa dicitura, perché lei sa bene che è in itinere, non sappiamo se dalla prossima legislatura andrà avanti o meno il disegno di legge del Ministro Lanzillotta che ha inteso inserire, per quanto riguarda la frequentazione delle piste e degli impianti di risalita - perché c'è una correlazione fra le 2 -, tutta una serie di criteri legati a delle analisi e a dei dati di carattere statistico. Diciamo quindi in tale articolo che gli uffici predisporranno questo, poi la Giunta prenderà atto e approverà tale rapporto, per il quale ci sono delle direttrici ben precise. Il Rapporto regionale degli impianti a fune poi indica i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto, il che vuol dire che, se queste non ci sono, quegli impianti non possono funzionare, quindi c'è una responsabilità che è tutta degli uffici e la Giunta a tale punto approva questo piano, che contiene tali elementi. Non sto ad elencarvi altri elementi che lei avrà già visto, quindi, sotto questo punto di vista, mi sia permesso di dire che non c'è stata volontà di espropriazione, ma di rendere più tecnica tale cosa e meno sottoposta a quella che potrebbe essere una valutazione di carattere politico, perché agli uffici è demandata tale responsabilità sulla base di parametri.
Per quanto riguarda gli altri elementi, lei avrà potuto vedere che, rispetto a tutti gli articoli che sono stati puntualmente ripresi, sono stati ampliati in modo descrittivo, funzionale e di contenuto rispetto a questo nuovo disegno di legge, che di fatto ricalca la struttura portante del capo III della legge n. 29.
Ultima cosa: facciamo un'opera di bene, perché facciamo una pulizia non tanto e non solo del capo III della legge n. 29, ma anche di tutta una serie di cose che avevamo appiccicato con varie "omnibus"... e rendiamo questo disegno di legge uno strumento coerente e congruo dal primo all'ultimo articolo, al di là della condivisione o meno che ci possa essere sui suoi contenuti dal punto di vista politico.
Presidente - Passiamo all'esame dell'ordine del giorno.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - L'ordine del giorno che era stato concordato con l'Assessore Marguerettaz recepisce parzialmente e comunque si inserisce nella prospettiva che il "PD" propone, ossia quella di coordinare sempre più i comprensori sciistici valdostani e le società che li gestiscono, in modo da avere come prospettiva una specifica società per azioni che gestisca i servizi comuni: questo noi lo riteniamo un passo importante, anche se limitato, perché va nella direzione di coordinare tale tipo di attività e di fare delle economie di scala molto importanti. Lo dico con serenità e chiarezza: abbiamo apprezzato lo sforzo dell'Assessore di venirci incontro, ma riteniamo che proprio il fatto di non aver accettato in toto la prospettiva di costituire un'unica società che raggruppi tutte le società sia un modo perdente psicologicamente e politicamente di affrontare il tema, perché è evidente che non sarebbe più possibile, dopo la costituzione di una società unica, per le dimensioni che questa raggiungerebbe, poter ancora usufruire di quella esenzione rispetto ai contributi europei che abbiamo ottenuto qualche anno fa. È proprio questa la sfida: che la nuova società, ne siamo convinti, non avrebbe più bisogno di aiuti europei, perché potrebbe "reggersi con le proprie gambe" e potrebbe avere quella forza economica e operativa che le consentirebbe di produrre delle energie e delle risorse e di non consumarne, come invece sta facendo oggi, questa galassia frammentata di piccole società. È un dibattito aperto su cui ci confronteremo, questo è un piccolo passo avanti e noi lo apprezziamo particolarmente.
Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.
Pastoret (UV) - Due brevi osservazioni in relazione a quanto è stato detto dal collega Sandri, che ringrazio perché ha fatto la mia esegesi nell'intervento, perché su questo tema già ci eravamo confrontati su una sua iniziativa alcuni mesi fa in Consiglio regionale e già allora avevo avuto un titolo, immeritato peraltro, sulla stampa, perché mi ero pronunciato favorevolmente rispetto ad un'ipotesi di questo genere. Avevo anche detto una cosa che tengo a ridire, perché vorrei che fosse conservata nella memoria del verbale: non tutte le società di impianti a fune della Valle d'Aosta hanno attualmente la stessa composizione dal punto di vista societario, ce ne sono di quelle dove l'Amministrazione regionale è minoritaria, e che quindi bisognava fare attenzione a non immaginare di poter perlomeno in una prima fase inserire tutte nello stesso calderone, perché ci sono delle società a maggioranza di capitale non controllato dalla Regione che potrebbero, solo sulla base di condizioni favorevoli e di trattative tutto sommato abbastanza particolari che dovrebbero essere svolte, poter accettare tale ipotesi. Mentre invece già allora mi ero espresso dicendo che, per quanto riguardava le partecipate a maggioranza regionale, questa era una strada che già ci saremmo prefigurati di seguire. Questa è la ragione per cui votiamo favorevolmente l'ordine del giorno e lo accettiamo.
Presidente - Pongo in votazione l'ordine del giorno, che recita:
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Preso atto della prolungata crisi di molte società valdostane di impianti a fune di proprietà pubblica, regionale e comunale;
Constatata la frammentazione campanilistica di queste società che, insieme rappresenterebbero il 70% del mercato valdostano e una delle principali realtà nazionali ed europee, e che quindi contengono importanti energie potenziali da economia di scala;
Ribadita la necessità di dare a questo settore prospettive economiche positive sia per l'impresa che per i lavoratori e gli operatori turistici delle località in cui è esercitata l'attività;
Impegna
la Giunta regionale a predisporre gli opportuni provvedimenti, anche normativi, per la costituzione di un'unica società per azioni che raggruppi tutte le partecipazioni di maggioranza dell'Amministrazione regionale in imprese di impianti di risalita e che costituisca un importante polo di attrazione anche per quelle aziende a proprietà maggioritaria comunale, in cui l'Amministrazione regionale ha una partecipazione di minoranza.
F.to: Sandri - Fontana Carmela
Consiglieri presenti: 25
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 4 (Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 5 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 5 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 4 vi è l'emendamento n. 1 del "PD", che è ritirato insieme a tutti gli altri emendamenti di tale gruppo.
Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 19 c'è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Pastoret.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.
Pastoret (UV) - Rispetto al parere che ha espresso il CELVA e una richiesta che era stata presentata dal Consorzio degli enti locali, introduciamo questo emendamento che mi pare fra l'altro logico e giusto, dove diremo che per l'esecuzione delle predette attività, ossia della messa in pristino dei terreni e dei luoghi quando si dismettono gli impianti, il Consiglio regionale concorda le modalità e i termini dei lavori con il Comune su cui insistono le opere, perché il Comune è il tenutario del governo del territorio.
Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 1 dell'Assessore Pastoret:
Emendamento
Al termine del comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'esecuzione delle predette attività, il concessionario concorda le modalità e i termini dei lavori con il Comune su cui insistono le opere.".
Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo così emendato:
Articolo 19
(Restituzione in pristino dei terreni)
1. Nel caso di cessazione della concessione a qualsiasi titolo, il concessionario è obbligato a proprie spese alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere che realizzano la linea e le opere complementari, nonché all'asporto del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra destinazione di pubblica utilità. Per l'esecuzione delle predette attività, il concessionario concorda le modalità e i termini dei lavori con il Comune su cui insistono le opere.
2. Qualora il concessionario non provveda alla restituzione in pristino entro diciotto mesi o entro i termini specificatamente definiti con deliberazione della Giunta regionale, all'esecuzione provvede direttamente la Regione e le relative spese sono poste a carico del concessionario.
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 30:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 32:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 36:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 38:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.