Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3449 du 7 avril 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3449/XII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione".

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione persegue finalità di semplificazione e tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, in base a criteri di trasparenza, economicità ed efficacia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'utilizzo dei mezzi e degli strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o postale o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi.

Articolo 2

(Riscossione delle entrate)

1. Per la riscossione di tributi, sanzioni ed entrate patrimoniali o di altra natura, sono riconosciute forme di pagamento diversificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti interbancari, elettronici o informatici.

2. L'effetto liberatorio dei pagamenti di cui al comma 1 si determina alla data della quietanza dimostrativa del pagamento o dell'addebito sul conto del debitore, cui spetta l'onere della relativa prova.

Articolo 3

(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità e arrotondamento dei versamenti tributari)

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi di competenza della Regione, comprensivi di sanzioni o interessi, ovvero costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'importo dovuto da ciascun debitore e per ciascun periodo d'imposta non sia superiore a euro 15.

2. Nei limiti di importo di cui al comma 1, non si effettua il rimborso dei tributi di competenza della Regione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta).

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 1 e predispone la cancellazione dal conto dei residui degli eventuali relativi crediti già accertati.

5. L'arrotondamento dei tributi di competenza della Regione è effettuato sulla somma finale che il contribuente deve versare, comprensiva di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali altre spese.

6. Non si procede alla riscossione di crediti della Regione aventi natura non tributaria, ad esclusione dei corrispettivi dovuti per servizi resi a pagamento, di importo pari o inferiore, per ciascun debitore, a euro 15.

7. Nei confronti del personale cessato dal servizio, la Regione non procede a rimborsi e non richiede la restituzione di somme per importi pari o inferiori a euro 15.

8. Per i crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative che competono alla Regione, non si procede all'iscrizione a ruolo per importi pari o inferiori, per ciascuna sanzione, a euro 15.

9. La Regione può rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, escluse quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi a pagamento, anche per un importo superiore a euro 15 quando il costo delle operazioni di accertamento e riscossione, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

Articolo 4

(Riscossione rateale di entrate)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei debiti di natura tributaria, la Regione è autorizzata a concedere su richiesta del debitore, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione del debito, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, purché l'importo della singola rata sia superiore a euro 15.

2. La rateizzazione è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per il ritardato pagamento.

3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente alla prima, di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare il debito residuo in unica soluzione, senza possibilità di ottenere una nuova rateizzazione.

Articolo 5

(Regolazione contabile tra debiti e crediti)

1. Qualora la Regione abbia, nei confronti del medesimo soggetto, un credito avente ad oggetto una somma di denaro e un debito avente ad oggetto il pagamento di contributi o l'assegnazione, ad altro titolo, di somme di denaro, entrambi liquidi ed esigibili, può essere disposta la compensazione legale dei debiti, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile, con conseguente regolazione contabile del pagamento dovuto dalla Regione mediante emissione di un titolo di spesa commutabile in ordinativo di incasso.

2. Qualora non si proceda ai sensi del comma 1, i pagamenti di somme di denaro non dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive possono essere sospesi fino a quando il beneficiario che sia al contempo debitore di una somma di denaro nei confronti della Regione non abbia integralmente estinto il proprio debito.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti che costituiscono oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali pendenti.

Articolo 6

(Pagamento delle spese)

1. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione, che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi o erogazioni di importo pari o inferiore a euro 15. In tal caso, la struttura regionale competente in materia di gestione del bilancio provvede d'ufficio, su indicazione delle strutture regionali proponenti, alle conseguenti rettifiche contabili.

2. Il pagamento di somme dovute per prestazioni rese alla Regione può essere effettuato anche prima dell'inizio o nel corso della prestazione qualora ciò sia imposto dalla natura del contratto e, in ogni caso, qualora si tratti di contratti per adesione.

Articolo 7

(Pagamento di stipendi)

1. Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della Regione avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

Articolo 8

(Modalità di estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale secondo le modalità indicate nei titoli stessi.

2. L'estinzione si effettua, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

3. I pagamenti alle imprese, alle società e ai professionisti, dovuti per prestazioni fornite alla Regione, si effettuano in via esclusiva mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali indicati dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

4. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, ove possibile, a far data dal 22 dicembre, i titoli di spesa non riscossi in contanti in assegni circolari non trasferibili o altri titoli equivalenti non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

5. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 4 si considerano come titoli pagati ai fini del rendiconto generale della Regione.

6. Il Tesoriere regionale effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, la Regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

Articolo 9

(Rapporti con la Tesoreria)

1. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.

Articolo 10

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Gli importi di cui agli articoli 3, 4 e 6 possono essere periodicamente rideterminati con legge di bilancio.

2. Sono abrogati:

a) la legge regionale 20 giugno 1979, n. 42 (Norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione);

b) il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009).

Si dà atto che dalle ore 17,07 presiede il Vicepresidente Lanièce.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Fey.

Fey (UV) - Il disegno di legge n. 206 in materia di incassi e pagamenti della Regione si propone 2 scopi principali: da una parte adeguare la normativa regionale alle novità introdotte a livello nazionale, dall'altra si è colta poi l'occasione per regolamentare altri aspetti o passaggi del processo degli incassi e dei pagamenti della Regione non disciplinati dalla legislazione regionale vigente.

In linea generale, si può affermare che il disegno di legge persegue obiettivi di efficacia, economicità e trasparenza, promuovendo la velocizzazione e la tracciabilità dei pagamenti e il contenimento dell'utilizzo dei contanti nelle transazioni d'incasso e di pagamento. Esso concorre all'attuazione della riforma dell'ordinamento contabile, in coerenza con la legge regionale n. 3 del 2005 e delle successive implementazioni quali l'attivazione del mandato e dell'ordinativo informatici in un'ottica dello sforzo mirato alla dematerializzazione degli atti.

Scendendo più nello specifico, l'estinzione dei titoli di spesa, vale a dire la fase finale del processo di pagamento, è regolata da una specifica legge regionale: la n. 42 del 1979 a cui fa rinvio la legge regionale n. 90 del 1989 relativa a norme in materia di bilancio e di contabilità generale. Tale legge mostra i limiti di un testo ormai superato dalle riforme approvate dallo Stato in materia di contabilità pubblica, dagli sviluppi dei circuiti bancario e postale e dalla crescente abitudine all'utilizzo di detti circuiti. Si è pertanto ritenuto necessario procedere alla stesura di un nuovo testo legislativo, tenendo conto di quanto previsto a livello statale dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili) e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2007 (Approvazione delle istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato). Sono state quindi dettate disposizioni sulle entrate e spese di modesta entità, sui pagamenti anticipati e sulla regolazione contabile tra debiti e crediti della Regione nei confronti di un medesimo soggetto.

Nei 10 articoli che compongono il disegno di legge si introducono una serie di misure che mirano ad offrire alla Regione strumenti più adeguati alle attuali esigenze in materia di pagamenti come il riconoscimento di forme di pagamento diversificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti interbancari, elettronici o informatici, per la riscossione di tributi, di sanzioni o di entrate patrimoniali.

Come già accennato in precedenza, viene semplificata l'azione amministrativa prevedendo la rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità, per le quali può presumersi un costo di riscossione superiore alla stessa entrata. La soglia massima delle entrate considerate, a tal fine, di modesta entità è fissata in 15 euro e potrà essere aggiornata con legge di bilancio. Per i tributi non si procede nemmeno alla fase di accertamento. Entro i medesimi limiti di importo, non si fa inoltre luogo ai rimborsi, con la sola esclusione delle tasse di concessione per l'esercizio della pesca. Per le altre entrate, ad esclusione dei corrispettivi per servizi resi a pagamento, pur effettuandosi l'accertamento tramite la richiesta al debitore della somma dovuta, non si procede alle successive fasi della riscossione coattiva. Stesso discorso per i contributi o altre erogazioni di importo uguale o inferiore alla soglia. La soglia di 15 euro è prevista anche per ciò che concerne la riscossione di crediti aventi natura non tributaria. Sempre riguardo a quest'ultima tipologia di entrate, è prevista un'ulteriore possibilità di rinuncia ai crediti, anche superiori a 15 euro, quando risulta che il costo delle operazioni di accertamento e riscossione per ogni singola entrata sia eccessivo rispetto all'ammontare della medesima. Inoltre è prevista la possibilità per i debitori di ottenere la rateizzazione dei pagamenti e per la Regione di ricorrere alla compensazione legale.

Infine è stato previsto che all'estinzione dei titoli di spesa provveda il Tesoriere regionale. Al fine di garantire ai creditori pagamenti veloci e sicuri, sono stati individuati i mezzi offerti dai circuiti bancario o postale quale modalità privilegiata di pagamento della Regione. Tale modalità è prevista come esclusiva per i pagamenti ad imprese, società e liberi professionisti, indipendentemente dall'ammontare della spesa liquidata. In tal modo è assicurata anche la tracciabilità dei pagamenti.

Grazie.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che il disegno di legge ha avuto parere favorevole della II Commissione consiliare e che il gruppo "PD" ha presentato 109 emendamenti, il gruppo "PdL" 5 emendamenti, l'Assessore marguerettaz, così come il gruppo "Arcobaleno", 1 emendamento.

Sandri (PD) - Solo per mozione d'ordine, nel senso che manteniamo solo l'emendamento n. 24.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (PdL) - Questa è una legge apparentemente molto tecnica e forse anche nella sua sostanza è una legge tecnica, dove penso non vi sia da fare grandi disquisizioni politiche in base alle convinzioni ideologiche o i principi politici che animano le singole parti. Penso che, anche se è una legge molto tecnica, sarebbe opportuno che la maggioranza fosse presente, perché se continuiamo così, questo Consiglio noi ci rifiutiamo di garantire come gruppo il prosieguo dei lavori. Chiediamo la verifica del numero legale.

Presidente - Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello.

Procedutosi all'appello nominale dei Consiglieri da parte del Consigliere Segretario Venturella, il Presidente, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento interno, constatato che sono presenti 24 dei 35 Consiglieri e che pertanto è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, dichiara valida la seduta ed invita il Consiglio a continuare la trattazione dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Presidente -Alla presenza di 24 Consiglieri c'è il numero legale, quindi torniamo alla discussione generale.

La parola al Consigliere Frassy, per il secondo intervento.

Frassy (PdL) - Sarò molto breve nel mio secondo intervento. Stavo dicendo che questo tipo di provvedimento è un provvedimento tecnico, di conseguenza penso che il confronto vada fatto semplicemente su alcune procedure che, a seconda di come possono essere impostate, possono portare a delle conclusioni più o meno efficaci rispetto all'interesse della pubblica amministrazione, non dimenticandoci che stiamo regolamentando disposizioni in materia di incassi e di pagamenti.

Abbiamo presentato 5 emendamenti, annuncio già che il primo emendamento è ritirato; gli altri emendamenti, ai quali subordineremo il nostro voto favorevole, riteniamo che siano necessari per dare maggior chiarezza alla regolamentazione dell'insieme delle norme poste a precisazione delle modalità soprattutto di dilazione dei pagamenti dovuti all'Amministrazione regionale. Pensiamo che in questo caso non vi sia da inventare nulla, perché su questa materia c'è già un'abbondante giurisprudenza e produzione legislativa statuale; si tratta semplicemente di copiare il meglio rispetto a quelle che spesso sono le norme incongruenti che la legislazione dello Stato ha prodotto in 60 anni di attività frenetica. Riteniamo che alcuni aspetti siano carenti nell'indicazione del dettato normativo e in particolare riteniamo che se è condivisibile la possibilità di prevedere la rateizzazione, sia opportuno che questa venga effettuata prima dell'avvio della procedura esecutiva, nel senso che l'avvio della procedura esecutiva comporta il riflesso della dilazione dei tempi di incasso a favore dell'amministrazione pubblica, oltre ad un aggravio degli oneri in capo all'amministrazione pubblica, che deve mettere in atto una serie di procedure onerose. Questo è il senso del nostro primo emendamento, riteniamo di conseguenza che tale precisazione sia essenziale nell'interesse di quello che la pubblica amministrazione dovrebbe perseguire, ossia l'utilità e l'efficacia dell'azione amministrazione che mette in campo. Riteniamo anche che vadano meglio definiti e precisati i termini della rateizzazione, perché ci sono diversi riferimenti ai tassi, che possono essere il tasso legale, le more commerciali, il tasso unico di sconto. Reputiamo sia opportuno che questa precisazione venga fatta all'atto del provvedimento legislativo e non venga demandata alla discrezionalità della struttura. Auspichiamo perciò che queste ulteriori precisazioni e integrazioni, che sono riassunte negli emendamenti n. 2, n. 3 e n. 4 - il n. 4 è alternativo all'emendamento 3, mentre gli emendamenti n. 1 e n. 5 vengono ritirati -, possano essere accolte perché vanno nello spirito di dare maggior definizione ad una procedura tecnica che viene regolamentata da questa norma.

Si dà atto che dalle ore 17,23 presiede il Vicepresidente Tibaldi.

Presidente - Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Solo brevemente per ringraziare il relatore per l'introduzione. Concordo su quanto dice dal punto di vista generale il collega Frassy, nel senso che è un adeguamento alla normativa anche ai sensi delle disposizioni a livello statale. È una norma sicuramente di natura tecnica, ma che porta dei benefici e delle velocizzazioni rispetto ai percorsi e un alleggerimento delle attività degli uffici, quindi, anche se apparentemente è una norma tecnica, è una norma che contribuisce a migliorare il rapporto fra l'amministrazione e i cittadini.

Sugli emendamenti tornerò punto per punto, annuncio che mi pare sia agli atti un emendamento già presentato la precedente seduta a firma del sottoscritto, che vuole dare una risposta all'emendamento presentato dal collega Sandri o, meglio, l'emendamento che il collega Sandri ha voluto mantenere relativo all'articolo 7. Lo preciso perché, rispetto a questo tema, c'è anche una corrispondenza con il Difensore civico, perché assolutamente non c'era nessun intendimento di voler obbligare il dipendente regionale a voler aprire un conto corrente. Rispetto a questo tema, quindi c'è un emendamento, dove si introduce una dizione in cui si dice: "in via ordinaria", il che significa che è consentito anche un pagamento in contanti. Ricordo a tutti che ormai tutte le norme sono indirizzate alla tracciabilità di tutti i pagamenti, quindi se da un lato invochiamo le norme antiriciclaggio, come abbiamo indicato, e obblighiamo a determinati passaggi ogni qualvolta si supera un determinato limite, tutto fa pensare che per i pagamenti si debba andare verso una direzione; quindi - e guardo gli amici della Sinistra, che da un lato sono così garantisti rispetto alle norme antiriciclaggio - dico che le norme antiriciclaggio poi di fatto ti indirizzano verso il sistema che ha una tracciabilità che è il sistema bancario.

Si dà atto che dalle ore 17,25 presiede il Vicepresidente Lanièce.

Presidente - Passiamo all'esame del testo.

La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 1.

Sandri (PD) - Tale provvedimento di legge credo sia importante perché condivido in parte quello che ha detto l'Assessore, dà una sterzata in senso moderno all'Amministrazione regionale, che è sicuramente molto importante. Io ne ho visto più che questa "boutade" sulla tracciabilità dei soldi dell'Amministrazione regionale, ne ho visto invece un aspetto interessante dal punto di vista economico, perché questo significa ridurre di molto i costi dell'Amministrazione regionale. Non è un caso che a livello nazionale ed internazionale si sta dimostrando in questi mesi come l'uso del contante comporti degli enormi costi della società che, se imparassimo di più ad usare il bancomat, piuttosto che altri strumenti elettronici, consentirebbe di ridurre notevolmente i costi della nostra società e questo potrebbe tradursi in sviluppo. Faccio solo banalmente l'esempio che ognuno di noi può fare: se vai a fare un bonifico in banca, sono 5 euro e perdi un sacco di tempo, se lo fai da casa via "Internet", paghi 1 euro e ci metti molto meno tempo, quindi condividiamo la filosofia della scelta. Il garantismo in quale senso è dovuto? È dovuto al fatto che abbiamo ricevuto da parte di alcuni dipendenti regionali delle lettere preoccupate perché non fosse prevista la possibilità che su richiesta scritta...

(interruzione dell'Assessore Marguerettaz, fuori microfono)

... l'emendamento scritto dal nostro gruppo ci sembra più preciso di quello dell'Assessore, si possa ovviamente mantenere la consegna in contanti, come è oggi, dello stipendio. Questo anche perché purtroppo c'è una pessima abitudine da parte degli istituti bancari di caricare sui conti correnti dei costi molto importanti, allora con tale approvazione di questa legge chiedo all'Assessore, visto che è proprietario di una banca, in qualche maniera... l'ex Banca della Valle d'Aosta...

Marguerettaz (fuori microfono) - ... nella BCC...

Sandri (PD) - ... nella BCC qualcosa ci siamo dentro... gli enti locali non ci sono, la Regione non c'è più niente, abbiamo venduto tutto? Sicuro? Lei comunque ha molti amici alla BCC e sarebbe interessante che la BCC, che è un'impresa valdostana, trovasse il modo per i dipendenti regionali di fare dei conti correnti che costino meno che non quelli di adesso per chi ricarica lo stipendio, in modo da favorire. Naturalmente questo è un invito che facciamo a tutte le banche che operano in Valle affinché mantengano un profilo di tale genere. Credo sia importante perché non si può obbligare la gente ad utilizzare questi strumenti e poi di fatto mettergli una tassa, un balzello con i costi del conto corrente. Da questo punto di vista, da BancoPosta a tutte le grandi banche nazionali e le altre banche che operano sul territorio regionale ci aspettiamo che tutte prendano in considerazione di mettere a punto degli strumenti semplici, che costino poco e che consentano di attuare pienamente tale disegno di legge.

Presidente - La parola al Consigliere Bortot.

Bortot (Arc-VA) - Anche noi volevamo fare 2 precisazioni. Nel merito ritiriamo il nostro emendamento all'articolo 7, perché ci è sufficiente la dizione preparata dall'Assessore. Il concetto di tutela, di garanzia, di salvaguardia è riferito all'opportunità dei dipendenti di scegliere fra il conto corrente o i contanti, perché abbiamo un sacco di gente proprio che ideologicamente non ne vuol sapere delle banche; allora dobbiamo offrire l'opportunità - che poi è un diritto, non solo un'opportunità - al dipendente di dire: "voglio i miei soldi in contanti, la mia busta paga per volerne fare quello che voglio", anche perché non è che queste banche siano poi così trasparenti e non voglio far perder tempo a ripetere quello che ha detto il collega Sandri.

Seconda cosa: dal punto di vista dei costi dei conti correnti e dei vari oneri, sarebbe opportuno che scendessero maggiormente in campo le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali, perché credo che le organizzazioni sindacali possano contrattare i costi di un conto corrente con le banche e non le banche individualmente salassarci e tartassarci come per esempio fanno le società assicurative.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Volevo solo dire, per condividere, perché la politica è una cosa che ha un suo rigore e una sua sequenzialità, allora, siccome so che voi siete degli amanti del "Governo Prodi" e del Viceministro Visco e siccome siete così difensori, vi ricordo una norma che era stata introdotta, che rientrava nelle norme anti-evasione. Lei sa che per tutte le prestazioni che superavano i 100 euro era previsto il pagamento con assegni? E lì il Consigliere Bortot è stato silenzioso, un silenzio assordante! Come faceva Bortot che chiedeva ad un geometra una valutazione per tutte le sue proprietà vicino a casa, per fare un piccolo rilievo, a pagargli 120 euro se non aveva il conto corrente? O aveva un contenzioso con il geometra oppure non lo pagava, doveva fare una liberalità, perché la norma che aveva introdotto Visco imponeva un pagamento con assegni per tutte quelle prestazioni superiori a 100 euro. Rispetto a questo, dovreste essere garantisti lo stesso, mi ha capito?

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (PdL) - Senza essere un affezionato del Ministro Visco e delle sue riforme fiscali, vorrei ricordare all'Assessore alle finanze che qualunque cittadino con i soldi "in bocca" può andare in una banca e farsi fare un assegno circolare dello stesso importo gratuitamente e poi pagare il geometra, quindi il pagamento comunque è fattibile...

Marguerettaz (fuori microfono) - ... sempre tramite banca...

Ottoz (PdL) - ... ma non c'è bisogno di liberalità, si va in banca, si danno i soldi, si preleva l'assegno e si paga.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 4 ci sono gli emendamenti n. 2, n. 3 e n. 4 del "PdL".

La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (PdL) - Illustrerò l'emendamento n. 2, che è quello che sostituisce il comma 1 dell'articolo 4. Nel comma 1 di cui chiediamo la sostituzione si dice che la Regione è autorizzata a concedere la rateizzazione a richiesta del debitore qualora ricorrono circostanze motivate e prevede un massimo di 60 rate mensili. Ovviamente i concetti che evidenziamo come elementi di debolezza in questa previsione legislativa sono 2: "qualora ricorrano motivate circostanze" che, non essendo individuate neppure come principio e come criteri, lasciano una discrezionalità totale all'Amministrazione regionale e alla struttura che è preposta ad esprimere un parere sulla concessione della rateizzazione; per verifica comparata delle normative in materia di rateizzazione, dai debiti previdenziali ai debiti dell'erario, non esiste un potere discrezionale di questa natura. La rateizzazione è concessa o non è concessa a seconda che ricorrano determinati presupposti, che possono essere il perfezionamento di un piano di ammortamento, possono essere situazioni predeterminate. È perciò molto pericoloso che andiamo ad ipotizzare una rateizzazione totalmente discrezionale da parte della struttura che dovrà occuparsene e questo è il primo elemento di dubbio che poniamo su tale comma 1. Successivamente nell'andare a leggere l'articolato notiamo che non c'è nessun riferimento all'avvio della procedura esecutiva. Sapete bene che quando l'amministrazione pubblica, in questo caso la Regione, si trova a dover incassare un credito, ci possono essere diverse situazioni rispetto allo stato del debitore, che può essere adempiente, riceve l'avviso di pagamento, riceve l'avviso di mora, riceve l'ingiunzione di pagamento e spontaneamente ritiene di adempiere o pagando completamente l'importo dovuto, o chiedendo la rateizzazione, che, come qui si dice, gli può essere concessa. Ci sono anche dei debitori che invece non pagano, obbligando l'ente creditore a procedere alla cosiddetta "procedura esecutiva", ossia a mettere in atto una serie di atti amministrativi e giudiziari che consentano il recupero coattivo dell'importo dovuto. È evidente che questo tipo di procedura esecutiva comporta una dilazione dei tempi, di conseguenza un maggior danno in capo all'ente creditore procedente e comporta quale altro elemento negativo per l'ente procedente degli oneri, delle anticipazioni di spese che poi non sempre riescono ad essere completamente recuperati.

Noi allora nel riscrivere il comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo il principio che il pagamento rateale possa essere concesso, anzi possa essere sempre concesso e non quando ricorrano motivate circostanze, perché la motivazione si lascia scrivere e peggio ancora interpretare... perciò riscriviamo questo comma dicendo che, a richiesta del debitore, c'è un diritto in capo al debitore di ottenere la rateizzazione, ma questa richiesta va fatta prima che l'amministrazione abbia messo in moto la procedura esecutiva. Non so se posso fare un esempio con il campo scolastico: esiste nel campo scolastico soprattutto in questi ultimi tempi il "bonus" della giustificazione, durante l'interrogazione gli insegnanti accettano le giustificazioni dei ragazzi impreparati, se fanno la richiesta di giustificazione prima che l'insegnante li chiami, perché, una volta che sono chiamati, la giustificazione non è più plausibile, il senso è questo. Prevediamo una possibilità di rateizzazione fino a 24 rate mensili, che riteniamo una rateizzazione ordinaria e subordiniamo in questa ipotesi un maggior periodo di rateizzazione fino a 60 rate solo con la presentazione di una garanzia fideiussoria. È ovvio che la garanzia fideiussoria crea un maggiore onere in capo al debitore, ma è altrettanto ovvio che la posizione del debitore è una posizione di difetto rispetto all'amministrazione e il fatto che questa posizione di difetto venga ulteriormente dilatata e dilazionata nel tempo è giocoforza che debba comportare maggiori garanzie in capo all'Amministrazione regionale e qualche onere in più in capo al debitore. Anche perché altrimenti mi domando per quale motivo in Valle vi siano dei cittadini che paghino, perché il modo in cui voi avete scritto il comma 1, e poi andremo a vedere i commi successivi, è un invito a tutti i Valdostani a non pagare i debiti con l'Amministrazione regionale. Chi è così fesso da pagare tutto e subito, quando si può pagare dopo forse senza interessi, senza garanzie, senza che vi sia l'obbligo di fare la domanda prima che venga attivata la procedura esecutiva? Penso che vada distinto il rapporto del cittadino valdostano che in maniera corretta intrattiene i suoi rapporti di debito con l'ente pubblico rispetto al cittadino valdostano che approfitta delle difficoltà della burocrazia e dei suoi tempi lunghi per dilazionare il suo debito nei confronti della pubblica amministrazione. Ecco perché riteniamo che il comma 1 dell'articolo 4 come lo abbiamo riscritto noi sia corretto nei confronti non solo dell'amministrazione pubblica, perché ne fa i suoi interessi, ma anche nei confronti della stragrande maggioranza dei cittadini che pagano! E devo dire che tutto sommato non è merito del nostro gruppo questa riformulazione del comma 1, perché ci siamo limitati a mutuare con una sintesi le tante norme che sono sparpagliate nella legislazione dello Stato. Non esiste norma nella legislazione dello Stato, che non preveda un percorso un po' più rigido e un po' più a garanzia per l'amministrazione pubblica creditrice a fronte di una richiesta di rateizzazione. Visto che qui il ragionamento non può e non deve essere politico, e sottolineo "non deve essere politico" perché non dobbiamo entrare nell'ottica che la riscossione dei crediti dell'Amministrazione regionale possa essere subordinata a considerazioni più o meno benevole a seconda di chi è il malcapitato debitore, anche perché di debitori questa Amministrazione ne ha parecchi e di debitori illustri ne ha anche qualcheduno, allora riteniamo che debba essere in maniera puntuale definito il percorso della rateizzazione.

Se l'Assessore mi dimostrerà che il nostro emendamento, che riscrive il comma 1 dell'articolo 4, è tecnicamente inaccettabile perché non è sostenibile dalla struttura pubblica, che è tecnicamente inaccettabile perché crea un pregiudizio in capo al cittadino contribuente, se mi dimostrerà che comunque sia non si creano delle sperequazioni nel modo in cui è scritto il testo che vogliamo emendare, siamo i primi a essere disponibili a ritirare questo emendamento, ma, poiché riteniamo di aver approfondito la materia anche con un'analisi comparata con le fonti normative sull'argomento riscossione, incassi e pagamenti negli enti pubblici, insistiamo affinché questo emendamento possa trovare accoglimento, perché è un emendamento che va a favore della pubblica amministrazione, che va a riconoscere che i cittadini che pagano devono avere un trattamento diverso rispetto ai cittadini che non pagano. Pensiamo che considerazioni diverse in una materia di questo tipo si prestino a valutazioni che esulano dalla politica e dall'analisi tecnica per sconfinare in un giudizio di tipo etico.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Non voglio intraprendere con lei un dibattito da fine giurista quale non sono, cercherò di spiegare perché non accettiamo il vostro emendamento: primo, non ci capisce perché non si debba accettare una rateizzazione dopo l'avvio dell'azione esecutiva. Abbiamo una situazione dove l'Amministrazione deve cercare tutti gli strumenti per recuperare quant'è il suo credito, quindi se così come parla... anche nella finanziaria dello Stato, il contribuente e il cittadino... si trovano in un momentaneo stato di difficoltà e anche con un'azione esecutiva avviata... se lo strumento della rateizzazione lo mette nella condizione di poter assolvere al suo obbligo, perché non concederglielo? Limitare la possibilità di fare una rateizzazione solo prima dell'avvio dell'azione esecutiva quindi non ci sembra condivisibile, nel senso che se c'è la possibilità, perché non farlo anche successivamente?

Secondo: la rateizzazione subordinata ad una fideiussione... non voglio neanche mettermi a fare una valutazione su quale tipo di fideiussione parliamo; parliamo di fideiussione bancaria, assicurativa, o di cosa? Ma non solo, collega Frassy: nella lettura dei commi successivi dell'articolo 4 vediamo che, nel caso di un mancato pagamento della prima o di una rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione, quindi se non adempie, ci troveremmo nelle condizioni di partenza e di fare tutto quello che facevamo prima. La rateizzazione quindi non ci ha indeboliti, ci ha tolto degli strumenti; se non paga, decade dal beneficio della rateizzazione. Rispetto a questo, una fideiussione, ripeto, generica, non così definita, riteniamo che debba essere interpretata con la filosofia di mettere il contribuente nella condizione... noi abbiamo un approccio molto pratico, non vogliamo fare degli elenchi di cittadini che devono essere penalizzati, ma devono essere dei cittadini che adempiono alle loro obbligazioni con la certezza del caso, ma non riteniamo che, così come abbiamo formulato la norma, si aprano le "maglie" per creare delle zone franche dove ognuno fa quello che vuole, assolutamente! C'è un piano di ammortamento, 60 rate; se non pagano, si decade dal beneficio, in qualsiasi momento si può fare la rateizzazione, pertanto riteniamo - non entro nel discorso compatibile/non compatibile - che la nostra formulazione sia corretta.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (PdL) - Ascoltando la sua replica ho il dubbio di essere stato equivocato, probabilmente non sono stato chiaro e vorrei chiarire e precisare lo spirito che anima il nostro emendamento. Premessa: siamo favorevoli a recuperare tutto quello che va recuperato, non abbiamo mai detto, come lei lascia intendere, che con questo emendamento l'Amministrazione non possa recuperare. Siamo altrettanto favorevoli - e questa è la parte seconda della premessa - a concedere le rateizzazioni, perciò recuperiamo tutto e concediamo la facoltà di rateizzare. Diciamo anche come inciso non secondario, distinguiamo fra chi paga quando deve pagare e chi paga quando vuole, distinguiamo, nel senso che non siamo...

Marguerettaz (fuori microfono) - ... quando può...

Frassy (PdL) - ... "quando può", Assessore, è molto pericoloso e poi le do degli esempi sul "quando può". Se concediamo la rateizzazione a procedura esecutiva avviata, sa cosa succede? Due cose: i tempi amministrativi e giudiziari della procedura esecutiva sono così lunghi che nella migliore delle ipotesi comportano una presa di beneficio immeritata in capo a chi avendo la possibilità di chiedere la rateizzazione nel momento in cui era consapevole... come no?... mi lasci finire... le sto dicendo che consente una presa di beneficio immeritata per chi aveva la possibilità di chiedere la rateizzazione nel momento in cui sapeva di non avere le risorse.

Vi è un dato molto più delicato: nel frattempo coloro che sono già in difficoltà - parliamo magari di imprenditori - possono fallire e nel momento in cui falliscono se questi crediti dell'amministrazione pubblica sono dovuti a canoni, a locazioni... l'amministrazione pubblica si mette in coda come tutti gli altri creditori e partecipa alla ripartizione dell'attivo, se attivo c'è nella procedura fallimentare. Il fatto di consentire la rateizzazione a procedura avviata perciò consente un ampliamento dei termini di incasso con il rischio di incappare in situazioni fallimentari e le porto gli esempi. Tutta la gestione, che evidentemente le sfugge, dei canoni di locazione degli immobili ad uso industriale ha comportato un periodo di minimo 1 anno e mezzo, 2 anni per andare a fare la ricognizione sui crediti maturati, gli interessi calcolati, al fine di attivare un piano di rientro; nel frattempo alcuni di questi sono falliti, le faccio l'elenco dei più recenti: "Balzano", "Tecdis"... Non venga a dire allora, Assessore, che il nostro emendamento è ininfluente. Il nostro emendamento è un dovere a cui dobbiamo provvedere nel momento in cui legiferiamo la possibilità di rateizzare, siamo per la rateizzazione, va bene, ma non possiamo permettere che la rateizzazione venga chiesta in corso di procedura esecutiva. Perché questo? Perché se noi retrocediamo il momento della rateizzazione a prima dell'avvio della procedura esecutiva, guadagniamo non mesi, anni, perché i tempi dell'amministrazione pubblica regionale sommati ai tempi della giustizia italiana si misurano ad anni e vuol dire che andiamo a rendere incerto il recupero di quelle risorse: ecco qual è il motivo del nostro emendamento. Non accoglierlo ci sembra un gesto di irresponsabilità rispetto al dovere che abbiamo come pubblici amministratori di ottimizzare le procedura che portino all'incasso di crediti che l'amministrazione pubblica ha.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del "PdL", che recita:

Emendamento

All'articolo 4 il comma 1 è così sostituito:

"1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei debiti di natura tributaria, la Regione è autorizzata a concedere su richiesta del debitore - da effettuarsi a pena di decadenza prima dell'avvio della procedura esecutiva - la rateizzazione del debito, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. È possibile ottenere una dilazione per un periodo maggiore sino a sessanta rate soltanto previa presentazione di garanzia fideiussoria.".

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 26

Favorevoli: 4

Contrari: 22

Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Venturella)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del "PdL", che recita:

Emendamento

All'articolo 4 il comma 2 è così sostituito:

"2. La rateizzazione è concessa subordinatamente al versamento preliminare di un acconto del 15% delle somme dovute e alla sottoscrizione del piano di ammortamento che deve contenere l'addebito degli interessi per il ritardato pagamento conteggiati sul T.U.S..".

Consiglieri presenti: 32

Votanti: 25

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del "PdL", che recita:

Emendamento

All'articolo 4 il comma 2 è così sostituito:

"2. La rateizzazione è concessa subordinatamente alla sottoscrizione del piano di ammortamento che deve contenere l'addebito degli interessi per il ritardato pagamento conteggiati sul T.U.S..".

Consiglieri presenti: 32

Votanti: 25

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 4 (Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 7 vi è l'emendamento n. 24 del "PD" e l'emendamento n. 1 dell'Assessore Marguerettaz.

La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (PD) - Per chiedere il ritiro dell'emendamento dell'Assessore, nel senso che "in via ordinaria" vuol dire la stessa cosa, ma ritengo che sia più esplicito quello che abbiamo presentato e che recita: "o per contanti su richiesta del dipendente"; credo che questa sia una dizione meno criptica e che potrebbe essere più utile da inserire nel testo.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Una risposta dovuta. Riteniamo che l'emendamento presentato sia da un punto di vista di tecnica legislativa assolutamente più pertinente, senza fare dei giri di parole, quindi l'indirizzo è quello di creare un percorso, come ha detto lei prima, che consenta di velocizzare le procedure. "Su richiesta del dipendente" sembra invitare a fare delle richieste, quindi manteniamo l'emendamento che è stato peraltro già trasmesso anche al Difensore civico, per dare delle risposte e delle rassicurazioni ai dipendenti che avevano dei dubbi.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 24 del "PD", che recita:

Emendamento

All'articolo 7, al termine del comma, sono aggiunte le parole: "o per contanti su richiesta del dipendente".

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 4

Astenuti: 27 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fiou, Frassy, Isabellon, La Torre, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Ottoz, Pastoret, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dell'Assessore Marguerettaz, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 7, dopo la parola "avviene" sono inserite le seguenti: ", in via ordinaria,".

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:

Articolo 7

(Pagamento di stipendi)

1. Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della Regione avviene, in via ordinaria, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 8 l'emendamento n. 5 del "PdL" è stato ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy, per dichiarazione di voto.

Frassy (PdL) - Esprimeremo un voto di astensione su questo disegno di legge, perché riteniamo che non sia stato affrontato con la dovuta attenzione quello che riteniamo essere un nodo cruciale non da poco, la questione che è stata oggetto di illustrazione sull'emendamento n. 2 del nostro gruppo, che andava a sostituire il comma 1 dell'articolo 4 in relazione alle modalità e le tempistiche per conseguire il pagamento rateale. Riteniamo che questa norma non sia una norma secondaria, riteniamo che l'aver omesso un approfondimento e l'aver omesso quelle cautele che andavamo a suggerire nel nostro emendamento possano essere fonte di un pregiudizio dell'interesse della pubblica amministrazione e di conseguenza reputiamo di non poter condividere questa impostazione, motivo per cui ci asterremo.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Solo per ringraziare gli uffici dell'Assessorato, che hanno svolto un lavoro prezioso, facendo tutti gli approfondimenti del caso e dando al Consiglio la possibilità di analizzare un testo di legge innovativo. Ringrazio il relatore e ringrazio la maggioranza per aver sostenuto il disegno di legge.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 4 (Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio approva.