Objet du Conseil n. 3442 du 5 avril 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 3442/XII - Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010".
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2008
Articolo 1
(Aggiornamento dei residui attivi)
1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:
in aumento euro 415.271.282,38
in diminuzione euro 54.123.788,48
differenza euro 361.147.493,90.
2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.308.147.493,90.
Articolo 2
(Aggiornamento dei residui passivi)
1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:
in aumento euro 110.602.119,61
in diminuzione euro 139.177.881,97
differenza euro -28.575.762,36.
2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 928.424.237,64.
Articolo 3
(Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)
1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2008 è determinato in euro 31.784.940,85 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2007.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESA. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Articolo 4
(Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2008, della somma di euro 18.611.982,84 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
2. Per l'anno 2008, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 4.071.796,11 è vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. (Finanza locale) - obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20750.
3. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici: 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).
4. La somma di euro 18.611.982,84 è così ripartita:
a) euro 4.071.796,11 al fondo di cui al comma 2;
b) euro 5.038.845 agli interventi per programmi di investimento nell'ambito dell'obiettivo programmatico 2.1.1.03, di cui euro 4.000.000 al capitolo 21245 ed euro 1.038.845 al capitolo 21275;
c) euro 9.501.341,73 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 5 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).
5. All'allegato A, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 32/2007, sono apportate le seguenti modifiche in aumento:
capitolo 33670 |
euro |
549.371 |
(l.r. 24 dicembre 1996, n. 48) |
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capitolo 37860 |
euro |
3.500.000,00 |
(l.r. 18 gennaio 2001, n. 5) |
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capitolo 51360 |
euro |
1.100.000,00 |
(l.r. 3 gennaio 1990, n. 5) |
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capitolo 58400 |
euro |
280.000,00 |
(l.r. 15 dicembre 1982, n. 93) |
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capitolo 58420 |
euro |
50.000,00 |
(l.r. 19 maggio 2006, n. 11) |
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capitolo 67116 |
euro |
841.970,73 |
(l.r. 4 agosto 2006, n. 18) |
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capitolo 67369 |
euro |
140.000,00 |
(l.r. 4 novembre 2005, n. 25) |
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capitolo 68005 |
euro |
2.100.000,00 |
(l.r. 20 novembre 1995, n. 48, art. 6ter) |
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capitolo 65010 |
euro |
360.000,00 |
(art. 7 della presente legge) |
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capitolo 37861 |
euro |
500.000,00 |
(art. 8 della presente legge) |
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capitolo 67367 |
euro |
80.000,00 |
(art. 9 della presente legge) |
Articolo 5
(Fondo per Speciali Programmi di Investimento(FoSPI))
1. La spesa per il programma FoSPI 2007/2009 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, autorizzata complessivamente in euro 32.736.675,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.) con l.r. 30/2006 è così suddivisa per gli anni 2008 e 2009:
a) anno 2008: euro 11.626.182
b) anno 2009: euro 8.588.038
2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2008/2010 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa complessiva di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 capitolo 21245 parz.), già autorizzata con l'articolo 8, comma 2, della l.r. 32/2007, è così suddivisa:
a) anno 2008: euro 22.901.957;
b) anno 2009: euro 5.284.872;
c) anno 2010: euro 4.773.425.
3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2009/2011, già determinata dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 32/2007, è rideterminata in euro 34.824.771 ed è indicativamente suddivisa in euro 16.894.861 per l'anno 2009 ed euro 12.994.071 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2009/2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21245 parz.).
Articolo 6
(Piani di edilizia scolastica. Modificazione dell'articolo 11 della l.r. 32/2007)
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:
"2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante:
a) risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale);
b) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, considerato l'interesse generale ad assicurare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici non oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 15/2007.".
Articolo 7
(Trasferimento finanziario per il personale addetto allo sportello unico degli enti locali)
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), è autorizzato, per l'anno 2008, un trasferimento finanziario per sostenere l'onere del relativo personale addetto alle attività di istruttoria.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i Comuni della Regione, svolgono le attività di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico.
4. L'erogazione del trasferimento di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
5. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 360.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 65010).
Articolo 8
(Finanziamento ai Comuni degli studi conoscitivi della pericolosità idrogeologica del territorio comunale)
1. Al fine di consentire la revisione delle cartografie degli ambiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), necessaria a seguito della realizzazione di interventi di protezione o di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio comunale, la Regione, per l'anno 2008, concede finanziamenti straordinari ai Comuni interessati.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 500.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37861).
Articolo 9
(Finanziamento agli enti locali per siti attrezzati, stazioni radioelettriche e strutture di radiotelecomunicazioni)
1. Per la gestione e la manutenzione ordinaria dei siti attrezzati, delle stazioni radioelettriche ivi presenti e delle strutture di radiotelecomunicazioni di proprietà degli enti locali è autorizzato, per l'anno 2008, un finanziamento straordinario.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 67367).
Articolo 10
(Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)
1. In relazione alle ricadute sulla rete viaria della città di Aosta, derivanti dalla realizzazione sul territorio comunale delle opere di rilevante interesse regionale di cui al capo II della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), e ricomprese nel primo piano di interventi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 1718/XII dell'11 gennaio 2006, è riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995.
2. Le modalità di erogazione e la destinazione del finanziamento di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 4.500.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33744).
Articolo 11
(Modificazione della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35. Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri), è inserito il seguente:
"2bis. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, può acquistare uno o più elicotteri, alla cui gestione si provvede con le modalità di cui al comma 2.".
2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è determinata in euro 13.000.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.11 - capitolo 68175).
Articolo 12
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell'articolo 15 della l.r. 32/2007)
1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIA 2000/06 (volet A transfrontaliero Italia-Svizzera), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 e alla l. 183/1987, sono determinati in euro 10.722,99 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029).
2. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, determinati, con riferimento al periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.000.000 dall'articolo 15, comma 7, della l.r. 32/2007, sono rideterminati in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47011), annualmente così suddivisi:
a) anno 2008: euro 1.500.000;
b) anno 2009: euro 1.500.000;
c) anno 2010: euro 1.500.000.
Articolo 13
(Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione dell'articolo 16 della l.r. 32/2007)
1. La dotazione organica della struttura regionale della Valle d'Aosta prevista in 2888 unità di personale dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 32/2007 è aumentata a 2897 unità per i nuovi adempimenti attuativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II. La copertura dei nuovi posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della l.r. 32/2007.
2. I limiti di spesa di cui all'articolo 16, comma 3, della l.r. 32/2007, definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale, sono rideterminati per l'anno 2008 in euro 138.032.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 133.224.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.
3. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2008/2009, determinata dall'articolo 16, comma 5, della l.r. 32/2007, per l'anno 2008, in euro 3.300.000, è rideterminata in euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1 - capitolo 20000 parz.).
4. Il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, dipendente da amministrazioni o enti pubblici non appartenenti al comparto unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando può essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente categoria/posizione degli organici di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza.
5. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le categorie/posizioni, al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato in posizione di corrispondenza rispetto al profilo professionale di appartenenza, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigenti.
6. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di mobilità dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua francese in conformità alla normativa regionale vigente.
8. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, all'inquadramento nei ruoli regionali del personale interessato, individuato secondo le modalità stabilite dalle relative norme di trasferimento, si provvede con legge regionale, la quale prevede la corrispondenza della categoria/posizione di appartenenza rispetto alla categoria/posizione di inquadramento, fatto salvo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nell'amministrazione statale di provenienza e la salvaguardia del trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.
Articolo 14
(Trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio)
1. Per l'anno 2008, è autorizzato il trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), di euro 5.710.100, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal calcolo attuariale dei diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20011).
Articolo 15
(Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.a. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 100.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.2. - capitolo 35620 parz.).
Articolo 16
(Acquisizione immobili sede INVA S.p.a. ed ex sede Finaosta S.p.a.)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, previa valutazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), dalla società INVA S.p.a. e dalla società Finaosta S.p.a, immobili da destinare a finalità istituzionali.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono individuati, per la Società INVA S.p.a, nell'immobile in cui è attualmente stabilita la sede della Società stessa, in Regione Borgnalle 12, nel Comune di Aosta e per la Società Finaosta S.p.a., nell'immobile sito in Loc. Grand Chemin 34, nel Comune di Saint-Christophe, nel quale era precedentemente stabilita la sede della medesima Società.
3. L'onere per gli acquisti del presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 7.500.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.01. - capitolo 35060 parz.).
Articolo 17
(Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Modificazioni della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), è sostituito dal seguente:
"1. Per lo sviluppo del sistema informativo regionale, il Consiglio regionale approva un piano pluriennale volto a:
a) promuovere e sostenere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e di miglioramento della qualità della vita, favorendo la piena parità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica degli enti pubblici territoriali valdostani in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;
c) sviluppare, modernizzare e diffondere gli strumenti, le tecnologie telematiche e i sistemi informativi nell'ambito dell'Amministrazione regionale."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 16/1996, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Il piano pluriennale di cui al comma 1 deve corrispondere, per i periodi interessati, al relativo bilancio di previsione pluriennale della Regione e può subire, di anno in anno, ogni necessario aggiornamento o attualizzazione.".
3. Dopo l'articolo 1 della l.r. 16/1996, è inserito il seguente:
"Articolo 1bis
(Strumenti per la cooperazione e la collaborazione tra enti)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), la Regione promuove la cooperazione e la collaborazione tra enti, anche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dirette all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi ed interventi in materia informatica e telematica.
2. Alle convenzioni di cui al comma 1 possono aderire tutti gli enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, nonché le loro associazioni e i loro enti strumentali, in qualsiasi forma costituiti.".
4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 16/1996 è rideterminata in euro 21.110.000 per l'anno 2008, 20.913.000 per l'anno 2009 e 20.880.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 1.3.1. capitoli 20481 e 20490, obiettivo programmatico 2.1.5 - capitoli 21870 e 21880).
Articolo 18
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 20 della l.r. 32/2007)
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:
"1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2008, in euro 271.893.791 di cui:
a) trasferimenti all'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (azienda USL) per complessivi euro 251.769.000, dei quali euro 228.100.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.) e:
1) euro 1.750.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. capitolo 59980);
2) euro 264.000, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);
3) euro 4.927.000, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);
4) euro 8.628.000, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitolo 59900 parz.);
5) euro 8.100.000, per applicazione dei contratti del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale - biennio 2006/2007 (capitolo 59900 parz.);
b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 7.030.000 quale saldo dell'anno 2005 e di euro 11.000.000,00 quale acconto per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 1.844.791 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03.- capitoli 59920, 61265);
d) trasferimenti all'Azienda USL di euro 250.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59915) per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità (FOPADIVA).".
Articolo 19
(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali. Modificazione dell'articolo 21 della l.r. 32/2007)
1. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:
"5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 16.000.000, di cui euro 9.000.000 per l'anno 2008, euro 3.500.000 per l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60445).".
Articolo 20
(Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto di parte di un immobile da destinare alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria)
1. Al fine di realizzare una nuova sede del consultorio, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, la Regione, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, è autorizzata ad effettuare un trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto del primo piano della struttura denominata Villa Ami.
2. Lo stabile di proprietà del Comune di Brusson, compresi i locali acquistati con il finanziamento regionale di cui al presente articolo, è ceduto in uso gratuito all'Azienda USL, cui spetta effettuare gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, con le modalità e nei tempi stabiliti in un apposito accordo di programma.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa massima di euro 370.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33685).
Articolo 21
(Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione dell'articolo 24 della l.r. 32/2007)
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:
"1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001 n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 89.140.000 di cui euro 28.080.000 per l'anno 2008, euro 30.380.000 per l'anno 2009 ed euro 30.680.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319).".
Articolo 22
(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA))
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), autorizzato, per l'anno 2008, in euro 4.500.000 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della l.r. 32/2007, è rideterminato in euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).
Articolo 23
(Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è aggiunto il seguente:
"4bis. Al finanziamento per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, si provvede anche con il 100 per cento degli introiti derivanti dal rimborso da parte dei Consorzi delle spese per il recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), della parte IV del d.lgs. 152/2006.".
Articolo 24
(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazione di limite di impegno)
1. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2008, in euro 100.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - capitolo 48830 parz.).
Articolo 25
(Programma di sviluppo rurale 2007/2013. Misure cofinanziate)
1. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e gestione del programma di sviluppo rurale 2007/2013, autorizzata per l'anno 2008 in 200.000 euro dall'articolo 35, comma 3, lettera a), della l.r. 32/2007, è rideterminata per l'anno 2008 in euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43055).
Articolo 26
(Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013)
1. La Regione assicura, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), il finanziamento degli aiuti previsti dalla misura indennità compensativa relativa all'anno 2007 di cui al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 47016).
Articolo 27
(Spese di gestione dei consorzi di miglioramento fondiario per l'anno 2007)
1. Ai procedimenti diretti alla concessione di aiuti per le spese relative all'attività di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario inerenti all'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1480 in data 16 maggio 2005.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.300.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.08 - capitolo 44050).
Articolo 28
(Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta. Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta), autorizzata per l'anno 2008 in euro 1.060.000, dall'articolo 36, comma 4, della l.r. 32/2007 è rideterminata, per l'anno 2008, in euro 2.560.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67372 e obiettivo programmatico 2.1.6.01. - capitolo 67374).
Articolo 29
(Museo dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10)
1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la gestione del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'articolo 2bis".
2. Dopo l'articolo 2 della l.r. 10/2007, è inserito il seguente:
"Articolo 2bis
(Museo dell'artigianato valdostano di tradizione)
1. È istituito, in Comune di Fénis, il Museo dell'artigianato valdostano di tradizione (MAV), le cui attività e modalità di funzionamento sono stabilite nell'ambito dello statuto dell'IVAT approvato ai sensi dell'articolo 9.
2. Al fine di assicurarne la gestione con modalità coerenti e appropriate rispetto alle attività svolte e garantirne lo sviluppo culturale, l'IVAT definisce, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, la dotazione organica del Museo, alla cui copertura provvede mediante l'inquadramento di personale con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.
3. L'IVAT provvede al finanziamento del MAV attraverso:
a) il contributo regionale;
b) i proventi derivanti dalle attività del MAV;
c) le erogazioni di enti pubblici e privati.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 10/2007, è aggiunto il seguente:
"3bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell'organico del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'articolo 2bis, il cui rapporto di lavoro resta ad ogni effetto regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.".
4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 10/2007 è determinata per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 2.620.000 di cui euro 940.000 per l'anno 2008 e 840.000 annui per il 2009 e il 2010 (obiettivo programmatico 2.2.2.10. - capitoli 47545 e 47550).
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 30
(Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica)
1. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie valdostane, gravata dall'elevato fabbisogno energetico connesso alla vita in ambiente montano, il presente articolo disciplina gli interventi regionali a sostegno dei costi per l'acquisto di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale ubicate in Valle d'Aosta, per l'anno 2008, a decorrere dal 1° gennaio.
2. Gli interventi regionali consistono nel rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli oneri conseguenti all'applicazione di uno sconto pari al 30 per cento, direttamente praticato in bolletta sul costo relativo alla componente energia, determinato, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. Hanno diritto allo sconto in bolletta, nella misura indicata al comma 2, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata, da imprese che:
a) svolgono attività di vendita sul mercato valdostano;
b) hanno stipulato con la Regione apposita convenzione, regolante i rapporti reciproci, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale è altresì individuata, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995, la struttura regionale competente.
4. Al fine di valutare l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale relaziona, entro il 31 ottobre 2008, al Consiglio regionale in merito agli effetti da esse prodotti nel periodo di applicazione.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 3.000.000 e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).
6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 3.000.000 a valere sull'apposito accantonamento previsti al punto B.1.4. dell'allegato n. 1 agli stessi bilanci.
7. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.
Articolo 31
(Interventi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta)
1. In attuazione dell'Intesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, con il Ministero della Difesa e le altre amministrazioni interessate, accordi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta negli immobili della caserma Testafochi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche nelle more della definitiva acquisizione dei predetti immobili, è autorizzata:
a) ad effettuare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein, nonché a mettere a disposizione dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del demanio, quattro alloggi di superficie unitaria non inferiore a 100 metri quadrati;
b) a provvedere all'espletamento delle indagini preliminari e alla redazione del piano urbanistico di dettaglio, relativi agli interventi di realizzazione del Polo universitario di Aosta nella caserma Testafochi.
3. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere realizzati dalla Regione nell'ambito dei lavori di adeguamento delle caserme o ceduti a titolo gratuito allo Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio, individuandoli tra i beni appartenenti al patrimonio immobiliare regionale o acquistati in favore dello Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio.
4. Per gli interventi di cui al comma 2, è approvata la spesa complessiva di euro 27.900.000, in sei anni, di cui euro 2.900.000 nell'anno 2008 ed euro 1.000.000 nell'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.3., capitolo 35070 e obiettivo programmatico 2.2.1.05. - capitolo 51845 parz.).
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 32
(Interventi in materia di diritto allo studio ordinario. Borse di studio)
1. La Regione assicura il finanziamento delle domande finalizzate, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), all'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie nell'anno scolastico 2005/2006 per l'istruzione già presentate ed utilmente collocate in graduatoria.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 140.500 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55541).
Articolo 33
(Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 2006 n. 10)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard è rideterminata, per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 9.950.000 di cui 3.650.000 per l'anno 2008 e annui 3.150.000 per gli anni 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitoli 68356 e 68357).
Articolo 34
(Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)
1. La Regione, in deroga alla l.r. 48/1995, assume, per l'anno 2008, a carico del proprio bilancio gli oneri afferenti alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Bard situati nel relativo borgo e già oggetto di recupero nell'ambito degli interventi per la valorizzazione e il recupero del Forte e del borgo di Bard ai sensi della l.r. 10/1996. Alla realizzazione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria, la Regione provvede, mediante l'erogazione di un finanziamento straordinario, per il tramite dell'Associazione Forte di Bard.
2. L'onere di cui al presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 100.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33660).
Articolo 35
(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituita dalla seguente:
"a) realizzazione di nuove strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto, nonché realizzazione di ampliamenti delle strutture alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto classificati ai sensi della normativa regionale vigente e delle strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente;".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
"b) ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione di strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto classificati ai sensi della normativa regionale vigente e di strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell'attività d'impresa;".
3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, determina con propria deliberazione le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l'attività di affittacamere.
4. L'autorizzazione di spesa per le finalità della l.r. 19/2001 è rideterminata per l'anno 2008 in complessivi euro 11.120.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.13. - capitoli 38370, 47850, 64960, 65230).
Articolo 36
(Progetti di interesse turistico oggetto di cofinanziamento statale)
1. Per l'attuazione di progetti di interesse turistico cofinanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.C.M. del 16 febbraio 2007, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 170.000, relativa alla quota di co-finanziamento a carico della Regione (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 25065).
Articolo 37
(Contributo ordinario all'Aero Club Valle d'Aosta per l'anno 2008)
1. Il contributo ordinario a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale), può essere concesso, per l'anno 2008, anche per lo svolgimento dell'attività istituzionale svolta dall'Aero Club al di fuori della Valle d'Aosta, in conseguenza della delocalizzazione delle sedi operative del medesimo ente durante il periodo di chiusura dell'aeroporto regionale Corrado Gex.
2. A tal fine, in considerazione dei maggiori oneri e delle minori entrate relativi alla gestione dell'attività istituzionale dell'Aero Club Valle d'Aosta, l'ammontare massimo del contributo ordinario concedibile ai sensi della l.r. 14/1991 a favore dello stesso, è incrementato per l'anno 2008 di euro 90.000 (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66570).
Articolo 38
(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 32/2007, sono modificate, per l'anno 2008, nella misura indicata nell'allegato C.
CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008 E PER IL TRIENNIO 2008/2010.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 39
(Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)
1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 è così modificata:
capitolo 35690
"Spese per la predisposizione di un contrassegno di qualità da assegnare ad attività commerciali e pubblici servizi (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)";
capitolo 38375
"Spese per incarichi per l'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno di qualità e successivi controlli (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)";
capitolo 44050
"Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorterie - Piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione delle domande di contributo per spese relative all'attività di gestione e di funzionamento relative all'anno 2007)";
capitolo 47710
"Spese per l'organizzazione di attività formative per l'ottenimento del contrassegno di qualità (contiene interventi rilevanti ai fini I.V.A.)";
capitolo 64940
"Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 43/1999 abrogata dalla l.r. 16/2007)";
capitolo 64945
"Finanziamenti per gli investimenti relativi alle strutture golfistiche (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 43/1999 abrogata dalla l.r. 16/2007)";
capitolo 64948
"Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 43/1999 abrogata dalla l.r.16/2007)".
Articolo 40
(Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)
1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 580.853,79 e dello stato di previsione della spesa per euro 52.027.919,72 del bilancio per l'anno finanziario 2008, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.
Articolo 41
(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2008:
capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"
competenza euro 411.508.197,11
capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"
cassa euro 21.784.940,85
capitolo 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento"
cassa euro 75.000.000
b) in diminuzione:
capitolo 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento"
competenza anno 2008 euro 50.000.000
capitolo 300 "Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent":
competenza e cassa anno 2008 euro 14.541.000
competenza anno 2009 euro 14.541.000
competenza anno 2010 euro 14.541.000
Articolo 42
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010, sono apportate le seguenti variazioni:
a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2008, per complessivi euro 345.455.214,91 per la competenza e euro 139.516.006,78 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F;
b) in diminuzione:
capitolo 35020 "Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)"
anno 2008 competenza euro 2.400.000
cassa euro 1.400.000
anno 2009 competenza euro 2.400.000
anno 2010 competenza euro 2.400.000
capitolo 64965 "Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.a. e la Regione - spese correnti"
anno 2008 competenza euro 8.500.000
cassa euro 3.400.000
anno 2009 competenza euro 8.500.000
anno 2010 competenza euro 8.500.000
capitolo 64970 "Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.a. e la Regione - spese di investimento"
anno 2008 competenza euro 3.641.000
cassa euro 1.025.000
anno 2009 competenza euro 3.641.000
anno 2010 competenza euro 3.641.000.
Articolo 43
(Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)
1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 16.052.982,20 quali risultano analiticamente nella colonna (A) dell'allegato G.
2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2008 ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 32/2007, ammontano a complessivi euro 13.356.424,62 quali risultano analiticamente nella colonna (B) dell'allegato G.
3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2008, ammontano ad euro 2.696.557,58 quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010, limitatamente all'anno finanziario 2008, sono apportate le variazioni in aumento per euro 2.696.557,58, quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.
Articolo 44
(Modificazioni della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33)
1. L'autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l'importo massimo di euro 180.000.000 per l'anno 2008, prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010), è ridotta all'importo massimo di euro 130.000.000 (capitolo 11150).
2. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), sul capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), l'allegato n. 1 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali) ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010 è integrato nel modo seguente:
"B.1.4. Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica - anno 2008 euro 3.000.000".
3. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 33/2007, le parole: "euro 2.416.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.300.000.000".
Articolo 45
(Copertura finanziaria)
1. La copertura del maggiore onere di euro 361.508.197,11 per l'anno 2008, derivante dalle autorizzazioni disposte dal presente titolo, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 41.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE REGIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE. MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1998, N. 7.
Articolo 46
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche), disciplina la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Articolo 47
(Misura delle tasse)
1. La tassa automobilistica si applica secondo il tariffario unico nazionale vigente, adeguatamente pubblicizzato a cura della Regione, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente titolo.
2. La tassa di circolazione è dovuta in misura fissa per anno solare. Non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione.
3. Entro il 10 novembre di ogni anno la Regione può rideterminare, con propria legge, gli importi delle tasse automobilistiche, a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli stessi importi vigenti ai sensi del comma 1. Qualora la Regione non provveda entro il termine predetto, si intende prorogata la tariffa vigente.
Articolo 48
(Archivio regionale tasse automobilistiche)
1. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche, di seguito denominato archivio, è costituito dall'elenco dei veicoli e delle targhe-prova intestati a persone fisiche o giuridiche residenti in Valle d'Aosta ed è di proprietà della Regione.
2. Nell'archivio sono riportati, per ciascun veicolo, i dati inerenti:
a) alla proprietà, con l'indicazione del codice fiscale, della partita IVA e della residenza;
b) ai dati tecnici, con l'indicazione del numero della targa o il numero del telaio;
c) alla scadenza per il pagamento della tassa;
d) alle eventuali sospensioni, riduzioni ed esenzioni d'imposta;
e) ai versamenti eseguiti.
3. L'archivio è aggiornato con i dati acquisiti, preferibilmente in via telematica, dal Pubblico registro automobilistico (PRA), dall'Ufficio Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dall'Amministrazione finanziaria, dagli organi competenti in materia di esenzioni, riduzioni e sospensioni. I dati dell'archivio possono inoltre essere desunti da quelli contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed integrati con le informazioni che emergono da altre banche dati di proprietà della Regione nonché, in sede di controllo di merito, anche dai soggetti abilitati alla riscossione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 e per assicurare la compatibilità dell'archivio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con le autorità statali competenti e con gli altri soggetti interessati appositi protocolli d'intesa per stabilire le procedure per la definizione e il trasferimento dei flussi informativi, nonché le modalità per la trasmissione dei dati e l'interconnessione tra i relativi archivi.
Articolo 49
(Modalità di pagamento)
1. Per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle tasse, la Giunta regionale può disporre le seguenti modalità di versamento:
a) collegamento telematico tramite gli uffici postali o a mezzo di bollettino di conto corrente postale prefincato per il versamento eseguito in autotassazione;
b) tramite gli intermediari della riscossione autorizzati previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
c) presso soggetti affidatari dell'attività di controllo e riscossione;
d) collegamento telematico tramite gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate;
e) con sistemi di pagamento telefonico o telematico.
2. Per i versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la Giunta regionale può stipulare con Poste italiane S.p.a. apposita convenzione per stabilire le modalità di acquisizione dei dati informativi del contribuente, le forme di garanzia per il corretto svolgimento dei servizi e il collegamento in via telematica con l'archivio per la prestazione di ulteriori servizi.
3. Per la riscossione a mezzo di intermediari della riscossione di cui al comma 1, lettere b) e c), la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli stessi, al fine di disciplinare le relative condizioni, la periodicità e le modalità di riversamento a favore della Regione delle somme riscosse, oltre alle forme di garanzia e alle modalità di collegamento in via telematica con l'archivio.
4. Il versamento diretto presso gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate è subordinato all'attivazione del collegamento in via telematica con l'archivio.
5. All'atto del versamento, i soggetti abilitati alla riscossione acquisiscono i dati identificativi del proprietario e del veicolo, l'importo versato, con la relativa data di versamento, e la data di scadenza della tassa. Le medesime informazioni devono essere contenute nell'attestazione di pagamento rilasciata al versante.
Articolo 50
(Gestione)
1. Per le attività di gestione delle tasse automobilistiche è responsabile la struttura regionale competente in materia di entrate, di seguito denominata struttura competente, che vi provvede mediante la costituzione di una nuova unità organizzativa.
2. La Giunta regionale può affidare, in tutto o in parte, a soggetti terzi, le attività inerenti alla gestione delle tasse automobilistiche, inclusa la costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio, con procedure ad evidenza pubblica e modalità da definire in apposita convenzione che preveda la prestazione di idonee garanzie.
3. Ai fini dell'affidamento a terzi delle attività di cui al presente articolo, si devono valutare i seguenti elementi:
a) possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria);
b) capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;
c) struttura organizzativa in grado di consentire il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;
d) possesso di adeguati strumenti informatici e telematici per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione delle tasse, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, idonei anche al collegamento con l'archivio, e con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
Articolo 51
(Accertamento)
1. L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e nel rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio.
2. La struttura competente, anche tramite i soggetti affidatari della gestione, accerta il regolare pagamento delle tasse.
3. L'accertamento è svolto anche sulla base delle segnalazioni pervenute dagli organi istituzionalmente preposti al controllo, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Articolo 52
(Recupero)
1. Per recupero si intende la procedura amministrativa finalizzata alla riscossione della tassa non assolta, a seguito delle verifiche eseguite dalla struttura competente, direttamente o tramite terzi incaricati.
2. Ai fini del recupero, la struttura competente invia al contribuente, nei termini di legge, l'avviso di accertamento. Tale avviso può essere preceduto da comunicazioni a carattere informale inviate al contribuente, al fine di invitarlo a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.
3. Il soggetto terzo incaricato può essere collegato in via telematica con l'archivio.
Articolo 53
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle norme relative al pagamento delle tasse si osservano le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare ad errori di aggiornamento degli archivi informatici.
Articolo 54
(Rimborso tassa automobilistica)
1. È ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:
a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto, in relazione allo stesso veicolo;
b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;
c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso.
2. Le modalità del rimborso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 55
(Ricorsi)
1. In materia di ricorsi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Articolo 56
(Modificazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7)
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), è aggiunto il seguente:
"8bis. L'assegnazione di carburante in esenzione fiscale è sospesa nei confronti dei beneficiari che non sono in regola con il pagamento delle tasse automobilistiche segnalati dai competenti uffici alla banca dati di cui all'articolo 4.".
Articolo 57
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 750.000 per l'anno 2008 e in annui euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2009.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi) e 3.2 (Altri oneri non ripartibili).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2008 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:
1) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per euro 550.000, a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;
2) nell'obiettivo programmatico 1.2.1. al capitolo 30500 (Trattamento economico a tutto il personale regionale) per euro 200.000;
b) per gli anni 2009 e 2010 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di annui euro 1.500.000, sul capitolo 1370 (quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'articolo 3 lett. H) della legge 26 novembre 1981, n. 690) della parte entrata del bilancio pluriennale 2008/2010 derivante dalla maggiore compartecipazione alle tasse automobilistiche ed alle relative sanzioni in applicazione dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 13/2008.
4. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 58
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le attività di riscossione relative alle tasse automobilistiche, dovute sino al 31 dicembre 2008 ovvero con termine per il pagamento al 31 gennaio 2009, restano di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale.
2. In sede di prima applicazione, e comunque dal 1° gennaio 2009 sino al 31 dicembre 2010, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, commi 1 e 3, e 4, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), possono essere affidate, a mezzo convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, all'Amministrazione finanziaria dello Stato, con rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente titolo, si applica la normativa statale vigente in materia.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 59
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 26
Votanti: 22
Favorevoli: 19
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Ferraris, Fontana Carmela, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 20
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Ferraris, Fontana Carmela, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 20
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Ferraris, Fontana Carmela, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 4 vi è l'emendamento n. 1 della II Commissione; ne do lettura:
Emendamento
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
"b) euro 5.038.845 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fontana Carmela, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 4 il gruppo "Arcobaleno", in correlazione ai suoi emendamenti, ha presentato i sub-emendamenti n. 1b e n. 2b.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - I 2 sub-emendamenti, che illustro insieme, Signor Presidente, hanno l'obiettivo, come dicevo stamani, di andare a "rimpolpare" i capitoli che riguardano la gestione delle microcomunità e la gestione degli asili nido da parte degli enti locali. Il nostro obiettivo è proprio quello di dare più risorse agli enti locali per favorire quello che è importante, ossia la definizione per gli asili nido di una retta che sia più favorevole alle famiglie; queste risorse le sottraiamo dal capitolo 68005 che ha il necessario stanziamento.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 1b del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
1. Articolo 4, comma 5: sostituire al capitolo 58400 la cifra "euro 280.000" con la cifra "euro 780.000".
2. Al maggior onere, previsto al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione per pari importo dal capitolo 68005.
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 5
Contrari: 19
Astenuti: 3 (Ferraris, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 2b del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
1. Articolo 4, comma 5: sostituire al capitolo 58420 la cifra "euro 50.000" con la cifra "euro 550.000".
2. Al maggior onere, previsto al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione per pari importo dal capitolo 68005.
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 5
Contrari: 19
Astenuti: 3 (Ferraris, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - L'emendamento n. 1b presentato originariamente dal gruppo "Arcobaleno" mi pare sia superato.
Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4
(Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2008, della somma di euro 18.611.982,84 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
2. Per l'anno 2008, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 4.071.796,11 è vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. (Finanza locale) - obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20750.
3. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici: 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).
4. La somma di euro 18.611.982,84 è così ripartita:
a) euro 4.071.796,11 al fondo di cui al comma 2;
b) euro 5.038.845 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);
c) euro 9.501.341,73 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 5 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).
5. All'allegato A, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 32/2007, sono apportate le seguenti modifiche in aumento:
capitolo 33670 |
euro |
549.371 |
(l.r. 24 dicembre 1996, n. 48) |
||
capitolo 37860 |
euro |
3.500.000,00 |
(l.r. 18 gennaio 2001, n. 5) |
||
capitolo 51360 |
euro |
1.100.000,00 |
(l.r. 3 gennaio 1990, n. 5) |
||
capitolo 58400 |
euro |
280.000,00 |
(l.r. 15 dicembre 1982, n. 93) |
||
capitolo 58420 |
euro |
50.000,00 |
(l.r. 19 maggio 2006, n. 11) |
||
capitolo 67116 |
euro |
841.970,73 |
(l.r. 4 agosto 2006, n. 18) |
||
capitolo 67369 |
euro |
140.000,00 |
(l.r. 4 novembre 2005, n. 25) |
||
capitolo 68005 |
euro |
2.100.000,00 |
(l.r. 20 novembre 1995, n. 48, articolo 6ter) |
||
capitolo 65010 |
euro |
360.000,00 |
(articolo 7 della presente legge) |
||
capitolo 37861 |
euro |
500.000,00 |
(articolo 8 della presente legge) |
||
capitolo 67367 |
euro |
80.000,00 |
(articolo 9 della presente legge) |
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 19
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 5 vi sono gli emendamenti dal n. 1 al n. 160 del "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Vorrei ritirare anche quelli fino al n. 252, perché gli emendamenti dal n. 1 al n. 252 riguardano l'articolo 5...
Presidente - ... li avevo distinti per commi...
Sandri (PD) - ... comunque ritiro tutti i 252 emendamenti riguardanti l'articolo 5.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dell'Assessore Cerise, che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Articolo 5bis
(Deroga all'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1)
1. Limitatamente all'anno 2008, sono finanziabili gli acquisti di immobili da adibire a prima abitazione stipulati anche in deroga a quanto previsto all'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), a condizione che il triennio ivi indicato sia venuto a scadere nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2007 al 21 ottobre 2007 e la domanda di mutuo sia presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise sull'emendamento n. 2.
Cerise (UV) - Per quanto riguarda l'emendamento che prevede l'aggiunta dell'articolo 5bis, si tratta di un emendamento con il quale andiamo a riaprire per un tempo di 3 mesi i termini per poter fare la domanda per avere il mutuo per la prima casa relativamente a quei casi che sono stati esclusi, in quanto il triennio per poter presentare la documentazione definitiva è caduto in quella specie di inter-regno fra le 2 modalità di erogazione del mutuo, allora queste persone non hanno potuto presentare la domanda, di conseguenza gli diamo la possibilità di...
Per quanto riguarda l'emendamento concernente l'aggiunta dell'articolo 5ter, la legge sulla casa prevede che venga fatto un piano triennale e poi un piano annuale, quindi rinvia all'approvazione di questi piani la possibilità di fare delle erogazioni di qualsiasi tipo. Con tale emendamento diamo la possibilità di sostenere quelle spese destinate al sostegno all'abitazione, in particolare a quelle persone che non riescono a pagare le spese di riscaldamento... per cui, se lo rinviamo a dopo, arriviamo troppo tardi. Si tratta di un'anticipazione.
Presidente - In correlazione all'emendamento già depositato, l'Assessore Cerise ha presentato un sub-emendamento che recita:
Sub-emendamento
Al comma 1 dell'articolo 5ter, inserito dall'emendamento n. 2, dopo le parole "il prelievo" sono inserite le parole ", con deliberazione della Giunta regionale,".
Prego, Assessore Cerise...
Cerise (UV) - ... con deliberazione di Giunta, tutto qui.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 dell'Assessore Cerise con il sub-emendamento soprariportato, con una piccola correzione di carattere puramente tecnico:
Emendamento
Dopo l'articolo 5bis è inserito il seguente:
"Articolo 5ter
(Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36)
1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), per l'anno 2008 è autorizzato, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo di euro 300.000 dal capitolo 50900 (Fondo regionale per le politiche abitative) da destinare alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione).".
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 6 vi è l'emendamento n. 1A del Presidente Caveri.
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Questo è quello che recepisce una richiesta del Celva, è solo un'inversione di lettere, anche se non ha un grande significato giuridico, ma per la buona pace con il Celva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1A del Presidente Caveri, che recita:
Emendamento
L'articolo 6 del DDL n. 212 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Piani di edilizia scolastica. Modificazione dell'articolo 11 della l.r. 32/2007)
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:
"2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante:
a) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), considerato l'interesse generale ad assicurare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici non oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 15/2007;
b) risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.".
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Ottoz, Salzone, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella, Vicquéry)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi sono ora gli emendamenti dal n. 253 al n. 262 del "Partito Democratico".
La parola alla Consigliera Fontana Carmela.
Fontana (PD) - Li ritiriamo.
Presidente - Gli emendamenti dal n. 253 al n. 262 del "Partito Democratico" sono quindi ritirati.
All'articolo 7 vi è l'emendamento della II Commissione, che recita:
Emendamento
Il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"4. L'erogazione del trasferimento di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 263 del "Partito Democratico".
La parola alla Consigliera Fontana Carmela.
Fontana (PD) - Lo ritiro.
Presidente - L'emendamento n. 263 del "Partito Democratico" è ritirato.
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:
Articolo 7
(Trasferimento finanziario per il personale addetto allo sportello unico degli enti locali)
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), è autorizzato, per l'anno 2008, un trasferimento finanziario per sostenere l'onere del relativo personale addetto alle attività di istruttoria.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i Comuni della Regione, svolgono le attività di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico.
4. L'erogazione del trasferimento di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
5. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 360.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 65010).
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 9 vi è l'emendamento n. 264 del "Partito Democratico".
La parola alla Consigliera Fontana Carmela.
Fontana (PD) - Lo ritiro.
Presidente - L'emendamento n. 264 del "Partito Democratico" è ritirato.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 264bis del "Partito Democratico".
La parola alla Consigliera Fontana Carmela.
Fontana (PD) - Lo ritiro.
Presidente - L'emendamento n. 264bis del "Partito Democratico" è ritirato.
Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri - emendamento che introduce l'articolo 9 bis -, che è sostitutivo dell'emendamento n. 3 della II Commissione.
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Questa è una formulazione più esatta rispetto a quella che avevo presentato in Commissione, che riguarda la famosa questione del diritto sulle acque minerali, che distingue le acque minerali perpetue da quelle invece che sono soggette a scadenza, ma la motivazione è la stessa che avevo dato, che era legata alla questione delle sorgenti Monte Bianco, è solo scritta in maniera più esatta.
Si dà atto che dalle ore 16,08 presiede il Vicepresidente Tibaldi.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri, che recita:
Emendamento
L'emendamento n. 3 della II Commissione è sostituito dal seguente:
"Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
"Articolo 9bis
(Diritto proporzionale sulle acque minerali e di sorgente. Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5)
1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), trova applicazione alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 5/2008 a far data dal loro rinnovo e a quelle perpetue a far data dal 31 marzo 2010.".
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 10 vi è l'emendamento n. 265 del "Partito Democratico".
La parola alla Consigliera Fontana Carmela.
Fontana (PD) - Lo ritiro.
Presidente - Gli emendamenti n. 265 e n. 265 sub 1 del "Partito Democratico" sono ritirati; abbiamo ora l'emendamento n. 1 del "PdL".
La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (PdL) - Non è mio costume dire le bugie, siccome l'emendamento lo ha concordato il collega Frassy con il Presidente, non so di cosa si tratta, quindi lo confesso con candore ed ingenuità, lo mantengo, esentatemi dall'illustrarlo.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Anzitutto come mozione d'ordine, chiederei alla Presidenza di avere una mentina per l'Assessore Marguerettaz, che ha mangiato la "bagna cauda" a mezzogiorno e diventa difficile lavorare vicino a lui... grazie...
A parte gli scherzi, se l'emendamento è quello all'articolo 10, comma 2, che meglio specifica la questione viaria est-ovest e nord-sud, lo accogliamo e assorbe anche quello del gruppo "Arcobaleno".
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del "PdL", che recita:
Emendamento
All'articolo 10 il comma 2 è così sostituito:
"2. La destinazione del finanziamento è vincolata alla progettazione e realizzazione di opere ed infrastrutture viarie finalizzate al miglioramento dei collegamenti est-ovest e nord-sud della città; le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 2 (Ferraris, Fiou)
Il Consiglio approva.
Presidente - L'emendamento n. 1c del gruppo "Arcobaleno" è stato assorbito.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Ritiriamo gli emendamenti n. 1c e n. 3c perché si riconoscono nell'emendamento testè votato, mentre manteniamo l'emendamento n. 2c, perché, una volta che abbiamo definito che "la destinazione del finanziamento è vincolata alla progettazione e alla realizzazione di opere ed infrastrutture viarie finalizzate al miglioramento dei collegamenti est-ovest e nord-sud della città" e che "le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale", vorremmo aggiungere: "sentite le Commissioni consiliari competenti". Dato che questo è un problema della viabilità della città di Aosta, su cui le Commissioni consiliari hanno dibattuto a lungo e saranno chiamate ancora a dibattere a lungo, chiediamo che vi sia anche un passaggio nelle Commissioni consiliari, affinché possano esprimere il loro parere.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2c del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 10 aggiungere alla fine: "sentite le Commissioni consiliari competenti".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 5
Contrari: 21
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:
Articolo 10
(Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)
1. In relazione alle ricadute sulla rete viaria della città di Aosta, derivanti dalla realizzazione sul territorio comunale delle opere di rilevante interesse regionale di cui al capo II della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), e ricomprese nel primo piano di interventi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 1718/XII dell'11 gennaio 2006, è riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995.
2. La destinazione del finanziamento è vincolata alla progettazione e realizzazione di opere ed infrastrutture viarie finalizzate al miglioramento dei collegamenti est-ovest e nord-sud della città; le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 4.500.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33744).
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri, che è in correlazione con l'emendamento n. 4c del gruppo "Arcobaleno".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Si tratta di un emendamento che avevamo formulato e che è stato ripreso in un'altra formula dal Presidente Caveri, in cui ci riconosciamo. L'obiettivo è quello di rimediare ad un'interpretazione della legge del Comitato per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, che consentirebbe fin da subito di utilizzare quelle risorse per la formazione, per intervenire su progetti di formazione ed educazione allo sviluppo già presentati dal Centro servizi del volontariato, dalla Cooperativa "Trait d'union" e da diverse associazioni, quindi viene ritirato il nostro emendamento n. 4c.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Abbiamo discusso qualche giorno fa su tale questione delle associazioni legalmente riconosciute. In questa fase, anche per venire incontro ad alcune perplessità che erano pervenute, lo ritiriamo, ossia ritiriamo tale obbligo del "legalmente riconosciuto". Ovviamente è probabile che dopo la pronuncia della Corte costituzionale il prossimo Consiglio sarà chiamato a rivedere tale questione, sarà un elemento sul quale riflettere, perché sappiamo che il "legalmente riconosciuto" ha dei vantaggi e degli svantaggi, ma oggi, anche per venire incontro a questa proposta, abbiamo presentato tale dizione che mi sembra più corretta, essendo più "tranchante" della proposta del gruppo "Arcobaleno".
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri, in correlazione con l'emendamento n. 4c del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
"Articolo 10bis
(Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6)
1. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), è abrogato.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 5c del gruppo "Arcobaleno".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Mi sembra sia chiarissimo.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5c del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 10bis è inserito il seguente:
"Articolo 10ter
(Modificazione all'articolo 8 della l.r. 6/2007)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2007 è così sostituita:
"a) il Presidente della regione o un suo delegato, che lo presiede;"."
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 6c del gruppo "Arcobaleno".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Per dire che ritiro l'emendamento n. 6c.
Presidente - L'emendamento n. 6c del gruppo "Arcobaleno" è ritirato. All'articolo 11 vi è una serie di emendamenti del "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Per una piccola precisione: gli emendamenti del "PD" dal n. 266 al n. 395 sono ritirati.
Presidente - Gli emendamenti dal n. 266 al n. 395 del "PD" sono ritirati.
La parola al Consigliere Ottoz sull'emendamento n. 2 del "PdL".
Ottoz (PdL) - C'è un proverbio messicano che dice che i nemici sono tutti veri, gli amici solo quasi tutti, ossia che i nemici si accumulano mentre gli amici si perdono. Lo dico perché la spiegazione che abbiamo avuto in Commissione sull'acquisto dell'elicottero da parte dell'Amministrazione regionale si basa su una serie di calcoli e di conti di convenienza economica, per cui da questi conti parrebbe sia conveniente l'acquisto di un elicottero, anziché continuare ad utilizzare elicotteri che vengono presi a contratto, sulla base di procedure di affitto da terzi.
In realtà il problema è che l'acquisto di un elicottero con tutte le conseguenti problematiche che nascono sia di manutenzione programmata... voi sapete come si fa la manutenzione programmata dei velivoli... sia di manutenzione straordinaria per evenienze particolari, mentre sono conosciuti i costi di affitto, di noleggio, di utilizzo di elicotteri da terzi, ancorché presso aziende che devono fare i loro utili... rende abbastanza aleatoria questa previsione di costi certi, di quella che è la conseguenza dell'acquisto di un elicottero. Riteniamo quindi sia più opportuno che l'Amministrazione regionale, per tutti i servizi che vanno dal soccorso forestale a tutti gli utilizzi per i quali ci si serve di elicotteri, continui ad utilizzare elicotteri di terze parti in locazione o in affitto, piuttosto che acquistare un velivolo, che non è un'attività istituzionale dell'Amministrazione e che nasconde delle voci di costo successivo che non sono prevedibili al momento dell'acquisto, per questo abbiamo proposto che sia soppresso l'articolo 16.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Voglio rassicurare il collega Ottoz sul fatto che il Direttore della Protezione civile con il Coordinatore delle finanze hanno studiato approfonditamente questo "dossier", avendo una competenza notevole e le posso confermare che non è solo una questione di spese correnti e di spese di investimento. Gli elicotteri non sono dei camion e hanno delle manutenzioni programmate, quindi con la locazione e con i costi di locazione degli elicotteri conviene invece comperarselo per la stessa ragione per la quale, a fronte di un affitto molto elevato di una casa, conviene comprarsi una casa.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del "PdL", che recita:
Emendamento
L'articolo 11 è abrogato.
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 27
Favorevoli: 7
Contrari: 20
Astenuti: 2 (Ferraris, Fiou)
Il Consiglio non approva.
Presidente - In relazione all'emendamento n. 1d del gruppo "Arcobaleno", è stato presentato un sub-emendamento sempre da parte dello stesso gruppo.
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Con questo emendamento vogliamo introdurre l'articolo 26bis che è la disposizione per l'approvazione dei prodotti biologici... emendamento n. 1d, giusto?
Presidente - ... siamo all'articolo 11, stiamo trattando il nuovo sub-emendamento n. 1d del gruppo "Arcobaleno"... sostituisce il testo dell'emendamento n. 1d da voi presentato...
Venturella (Arc-VA) - ... sì, però in accordo con i dirigenti dell'Assessorato delle finanze l'emendamento n. 1d è diviso in 2 commi: il primo comma reperisce risorse andando in diminuzione al capitolo 68175, che è quello che il Presidente ha appena illustrato sull'acquisto degli elicotteri, e il risparmio ottenuto togliendo poche migliaia di euro, 80mila euro, che potrebbero essere equiparati a un pedale di un elicottero... e vengono invece impegnati proprio per "dare carburante" all'articolo 26bis, che dispone interventi per la promozione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense collettive regionali e per la diffusione di una corretta educazione alimentare. Abbiamo inserito il contenuto della legge in un emendamento, credo che tutti i colleghi possano apprezzare il fatto che è un segnale: 80mila euro per cominciare a far parlare di prodotti biologici, tipici e tradizionali credo sia importante.
Presidente - La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Intervengo su questo emendamento, perché occorre che si faccia un po' di storia, abbiamo presentato tale disegno di legge un anno e mezzo fa, ha fatto tutto l'iter, diverse volte sia l'Assessore Isabellon che soprattutto l'Assessore Marguerettaz ci ha rifiutato il finanziamento. Loro sapevano bene che i soldi c'erano e abbiamo portato a casa ben 2 volte 2 tesoretti: uno alla fine dell'anno e questo è il secondo. Finalmente con tale criterio, ecco perché abbiamo scelto di reperire le risorse in quell'articolo là, è arrivato anche il parere favorevole del Coordinatore Bieler, quindi questo emendamento, che sostituisce il disegno di legge, è approvabile, nulla osta perché non si possa approvare. Sono già intervenuto a sostenerlo stamani, è una cosa che riguarda la qualità dei cibi nelle mense scolastiche regionali, al miglioramento della qualità dei cibi nelle mense si affianca una questione di educazione sanitaria.
Terzo obiettivo: si incrementano le vendite dei prodotti agricoli locali, lo ripeto perché su questo il nostro gruppo, se non viene approvato l'emendamento, "farà un pezzo" in campagna elettorale: saremo davanti a tutte le scuole valdostane a spiegare il motivo per cui non è stata approvata prima la legge e poi un emendamento che dice: "educazione all'alimentazione, prodotti tipici, prodotti biologici, miglioramento della qualità dell'alimentazione dei nostri ragazzi nelle scuole regionali". Faccio ancora un appello alla maggioranza e al Consiglio, secondo me questo emendamento si può approvare, anche perché sono 80mila euro, si dà avvio e poi scatta nell'anno scolastico 2008-2009 e sono finanziamenti che vanno agli enti locali per introdurre gradualmente - la competenza sarà degli enti locali - questi criteri che ho illustrato prima. L'autonomia spetta agli enti locali, quindi non c'è nessun intervento di sovrapposizione del Consiglio; c'è un emendamento che recepisce in parte un disegno di legge che dà indicazione e un piccolo finanziamento ai Comuni che vogliono intervenire su queste direttive. Nulla osta alla sua approvazione se non questioni di principio, l'emendamento sostituisce la legge, chiedo ancora una volta che il Consiglio lo approvi.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (PdL) - Questo emendamento, al quale siamo contrari - spiegherò perché -, è tipico del collega Bortot, che vuol "far rientrare dalla finestra quello che non è riuscito a far passare dalla porta", nel senso che non fa altro che riprendere i 4 temi della legge che è stata portata avanti e che aveva degli spunti apprezzabili, ma che fa confusione "mettendo troppa carne al fuoco" tutta in una volta sola. Mi spiego meglio. A parte il fatto che se noi dessimo questi 80mila euro, daremmo esattamente 1.081,8 euro per Comune, una piccola mancia al Comune non si sa bene per fare cosa, quando poi i Comuni hanno più scuole questi fondi per scuola sono molto più limitati e se mettiamo dentro le scuole di Aosta, Châtillon, Verrès, Pont-Saint-Martin... arriviamo ad una cosa risibile, a buttare via i soldi. Primo concetto.
Secondo concetto. Molto bene l'educazione all'alimentazione, ma vorrei sapere dal collega Bortot, dato che uno dei capisaldi dell'educazione all'alimentazione è quello della riduzione se non eliminazione dei grassi saturi a favore dei grassi insaturi e polinsaturi, qual è quel prodotto tipico valdostano che non consenta grassi saturi (ovviamente non parlo dell'insalata, della "renetta"). Non possiamo quindi parlare di educazione all'alimentazione e poi servire la fontina, non perché la fontina non sia buona, ma perché andrebbe fatto un discorso di altro genere.
Senza dire che in realtà con una cifra ridicola di 1.000 euro circa a Comune andiamo a porre un aggravio sui costi delle mense e una turbativa delle gare ad evidenza pubblica, con le quali vengono assegnati i servizi di mensa, aggiungendo paletti oggi non previsti nei disciplinari previsti da queste gare di appalto.
Non ho dubbi, su questo sono d'accordo con il collega Bortot, che i prodotti tipici e quelli biologici di qualità abbiano caratteristiche organolettiche superiori, ma qui si fa confusione per "mettere tutta la carne al fuoco" in un colpo solo, sperando che passi qualcosa. È il motivo per cui questa legge è fallita in Commissione, perché c'era la disponibilità da parte di tutti a parlare di una legge che parlasse di educazione all'alimentazione e di prodotti biologici, ma non mettendo tutto assieme e poi "girando la polenta", perché viene fuori una cosa che non sta in piedi.
Pur essendo lodevole l'intenzione del gruppo "Arcobaleno", quindi ci sembra che sarebbero non tanto solo 80mila euro buttati, ma che andrebbero a creare ulteriori costi non prevedibili agli enti locali, che gestiscono le mense delle scuole.
(interruzione del Consigliere Bortot, fuori microfono)
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 1d, primo punto, del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
Il comma 2 dell'articolo 11 (Modificazione della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35. Disciplina del servizio di trasporto a mezzo di elicotteri) è sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è determinata in euro 12.920.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.11 - capitolo 68175).".
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 7
Favorevoli: 5
Contrari: 2
Astenuti: 22 (Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, La Torre, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - L'emendamento n. 5d del gruppo "Arcobaleno" decade perché correlato a quello respinto.
Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella sull'articolo 12.
Venturella (Arc-VA) - Solo una domanda. All'articolo 11 avevamo presentato dei sub-emendamenti che erano in definitiva strutturati in questa maniera: si prevedeva un aumento di spesa e degli interventi sull'assestamento, come suggerito dalla dirigenza dell'Assessorato delle finanze, e al comma 3 si diceva che i maggiori oneri venivano presi dall'articolo 11 dal capitolo 68175. Volevamo sapere, dato che questo Consiglio ha votato l'articolo 11, se questi sub-emendamenti decadono oppure possiamo riproporli.
Presidente - Tali sub-emendamenti decadono perché non c'è più la copertura finanziaria. A parte la modalità di ammissione di questi...
Venturella (Arc-VA) - ... ma c'è la copertura: mi riferisco ai sub-emendamenti contrassegnati con i nn. 1f, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f e 7f. Avevamo ristrutturato gli emendamenti su suggerimento del Coordinatore dell'Assessorato...
Presidente - ... li esamineremo quando saremo all'articolo 23...
Venturella (Arc-VA) - ... volevo solo chiarire che il maggiore onere previsto con l'introduzione degli articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies... trova copertura nella diminuzione di pari importo sul capitolo 68175, relativo all'articolo 11. Volevamo capire se è questo, perché il parere delle Finanze è favorevole.
Presidente - Questi sub-emendamenti li esamineremo quando arriveremo all'articolo 23. Qualora venissero approvati, verrà conseguentemente modificato per coordinamento formale l'articolo 11.
Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 13 vi è l'emendamento n. 396 del "Partito Democratico" a cui susseguono ben altri 36 emendamenti dello stesso gruppo e la cui numerazione parte dal n. 396 sub 1 per arrivare al n. 396 sub 36.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Questi emendamenti sono ritirati; si tratta, quindi, in totale, di 37 emendamenti.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 2 del Presidente Caveri, che introduce il comma 3bis.
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Si tratta di una questione significativa che parte dal fatto che ci siamo occupati anche nel rapporto con le organizzazioni sindacali della questione di cui tanto si è discusso in quest'aula, concernente il precariato in Regione. Diciamo che poi il termine "precariato" è un termine piuttosto ambiguo, ma è vero che una norma che presenteremo più avanti, che riguarda l'USL e per così dire la stabilizzazione di una serie di rapporti a tempo determinato ci poneva il problema per quanto riguarda il pubblico impiego... non parlo di comparto unico perché la sanità è un comparto unico "sui generis", in quanto continua ad avere una contrattazione di tipo nazionale... ossia quale tipo di impegno potevamo assumere, partendo dal presupposto che, come discusso anche con le organizzazioni sindacali, avevamo provato nella presentazione delle proposte del Patto di stabilità a predisporre una cifra di 5 milioni di euro che ci consentisse la stabilizzazione di una parte del personale (ricorderete le diverse tipologie che sono gli assistenti alle mostre e quella figura professionale che assiste gli handicappati nelle scuole). Il Ministero dell'economia su tale richiesta ha precisato che i conti con tale posta non erano in linea, questo ci è dispiaciuto e quindi tale tipo di atteggiamento che era ostativo rispetto all'approvazione del Patto di stabilità ci ha portato ad abbandonare la strada di trovare una soluzione per un riassorbimento del precariato che potesse essere simile a quello che viene prospettato nel settore della sanità grazie alla finanziaria dello Stato, che ovviamente ha avuto "manica larga" rispetto al Patto di stabilità, ma con l'approvazione da parte del Parlamento. Con questa norma assumiamo un impegno, che va a valere per la prossima Giunta, ma credo sia politicamente significativo, perché si dice che entro 6 mesi la Giunta definisce le linee guida per procedere alla progressiva stabilizzazione del personale precario assunto dall'Amministrazione regionale per fronteggiare esigenze stabili dell'ente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del Presidente Caveri, che recita:
Emendamento
Dopo il comma 3 dell'articolo 13, è inserito il seguente:
"3bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le linee-guida per procedere alla progressiva stabilizzazione del personale precario assunto dall'Amministrazione regionale per fronteggiare esigenze stabili dell'ente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.".
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 4 della II Commissione, che recita:
Emendamento
Dopo il comma 8 dell'articolo 13, è aggiunto il seguente:
"8bis. Nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), i requisiti per l'accesso al profilo professionale di armiere sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla normativa statale vigente in materia di armi ed esplosivi e ai requisiti stabiliti per l'espletamento di analoghe mansioni nei Corpi di polizia dello Stato.".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così emendato:
Articolo 13
(Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione dell'articolo 16 della l.r. 32/2007)
1. La dotazione organica della struttura regionale della Valle d'Aosta prevista in 2888 unità di personale dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 32/2007 è aumentata a 2897 unità per i nuovi adempimenti attuativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II. La copertura dei nuovi posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della l.r. 32/2007.
2. I limiti di spesa di cui all'articolo 16, comma 3, della l.r. 32/2007, definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale, sono rideterminati per l'anno 2008 in euro 138.032.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 133.224.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.
3. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2008/2009, determinata dall'articolo 16, comma 5, della l.r. 32/2007, per l'anno 2008, in euro 3.300.000, è rideterminata in euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1 - capitolo 20000 parz.).
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le linee-guida per procedere alla progressiva stabilizzazione del personale precario assunto dall'Amministrazione regionale per fronteggiare esigenze stabili dell'ente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.
5. Il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, dipendente da amministrazioni o enti pubblici non appartenenti al comparto unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando può essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente categoria/posizione degli organici di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza.
6. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le categorie/posizioni, al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato in posizione di corrispondenza rispetto al profilo professionale di appartenenza, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigenti.
7. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di mobilità dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua francese in conformità alla normativa regionale vigente.
9. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, all'inquadramento nei ruoli regionali del personale interessato, individuato secondo le modalità stabilite dalle relative norme di trasferimento, si provvede con legge regionale, la quale prevede la corrispondenza della categoria/posizione di appartenenza rispetto alla categoria/posizione di inquadramento, fatto salvo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nell'amministrazione statale di provenienza e la salvaguardia del trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.
10. Nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), i requisiti per l'accesso al profilo professionale di armiere sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla normativa statale vigente in materia di armi ed esplosivi e ai requisiti stabiliti per l'espletamento di analoghe mansioni nei Corpi di polizia dello Stato.
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 1A del Consigliere Sandri e dell'Assessore Cerise - sostitutivo dell'emendamento n. 397bis del "PD" - che introduce l'articolo 13bis.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Rapidamente per illustrare questo emendamento, che sposta dal nucleo familiare al richiedente l'obbligo di non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per acquisto, nuova costruzione o recupero della prima casa. Questo è un elemento importante in quanto con l'evoluzione del concetto di famiglia e con l'allungamento del corso della vita e la possibilità che i nuclei familiari di cui si fa parte siano più di uno - "single" prima, sposato dopo... - si sono create una serie di difficoltà. Si è deciso, al posto di obbligare tutto il nucleo familiare ad avere questa caratteristica, di obbligare solo il richiedente. È un passo avanti molto importante e va nella direzione per cui è stato fatto anche l'emendamento precedente dell'Assessore, che ha permesso in quei 3 mesi di poter... però non c'è stata la possibilità di presentare delle domande... ossia quello di facilitare ai Valdostani l'accesso alla prima casa.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1A del Consigliere Sandri e dell'Assessore Cerise, che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 13 è aggiunto l'articolo 13bis:
"Articolo 13bis
(Disposizioni in materia di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Modificazioni all'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002)
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunta la seguente:
"bbis) non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa o non essere comproprietari o contitolari di diritti di usufrutto o di abitazione sull'abitazione che è stata oggetto delle suddette agevolazioni.".
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002 è abrogata.
3. Le parole "comma 2, lettera b)" riferite all'articolo 9, ovunque esse ricorrano nel regolam. reg. 1/2002, sono sostituite dalle parole "comma 1, lettera bbis)".".
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 14 vi è l'emendamento n. 1a del gruppo "Arcobaleno", il cui testo è uguale al sub-emendamento n. 1a presentato da tale gruppo.
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Questo articolo 14 è quell'articolo che noi, come Ufficio di Presidenza, abbiamo conosciuto un paio di mesi fa, forse anche prima, venendo a conoscenza dei contenuti di una relazione chiamata "relazione Orrù" che trattava sulla verifica attuariale delle cifre in funzione della previsione iniziale rispetto a quella dell'assegno vitalizio, ossia del cosiddetto "trattamento di quiescenza" per gli ex Consiglieri regionali. La situazione si è palesata subito abbastanza grave, perché, oltre a 4,9 milioni di euro già approvati con una variazione nell'anno 2007, la conclusione di quello studio era terribile, nel senso che ci diceva: "guardate che il patrimonio è di 49 milioni di euro circa..." - sto parlando dell'istituto dell'assegno vitalizio, ossia di quanto abbiamo in cassa - "... mentre ci vorrebbero al 31 dicembre 2006 55 milioni di euro, un passivo di circa 5,7 milioni di euro. Senza contare l'imposta sulle attività produttive (IRAP), che per le somme erogate prevede un'imposta dell'8,5%".
A seguito delle richieste di approfondimento, perché posso dire che tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza erano preoccupati di questo, si paga attualmente sui 250mila euro annui per l'IRAP, che non sono ricompresi nelle quote che ogni mese versa il Consigliere, né nelle quote che il bilancio regionale prevede di trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio. Noi quindi su questo abbiamo detto, anche in risposta a ciò che affermava il Capogruppo Vicquéry... che non avevamo fatto niente, che dovevamo intervenire. Avevo proposto circa 6 mesi fa in Ufficio di Presidenza una "proposta by-partisan", in cui l'Ufficio di Presidenza nella sua interezza avrebbe dovuto elaborare una proposta di legge di iniziativa consiliare per far sì che questa trasfusione continua di denaro dalle casse pubbliche all'istituto dell'assegno vitalizio potesse finalmente cessare. Questo non è accaduto, allora abbiamo presentato il disegno di legge n. 210: quello che interviene su alcune norme delle leggi n. 33 e n. 28, norme che individuano alcuni passaggi sulle indennità spettanti e sulla previdenza ai Consiglieri regionali.
Vi è quindi un "buco" di 5,7 milioni di euro, senza contare il suo 8,5% e credo che ai cittadini dovremo spiegare perché questi "buchi" di bilancio dell'assegno vitalizio non potranno essere riempiti in maniera definitiva, ma dovranno esserci sempre degli assestamenti di bilancio che prevedano una trasfusione di soldi dalle casse regionali alle casse dei Consiglieri regionali: questo solo se non si interviene sulle 2 leggi n. 28 e n. 33. Ecco noi proponiamo tali emendamenti, che potrebbero far risparmiare con un solo articolo al Consiglio 700mila euro ogni anno, moltiplicate questo per un mandato e saremmo già a 3,5 milioni di euro!
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Semplicemente per dire che i ragionamenti fatti dal collega Venturella sono parziali, perché la legge istitutiva dell'assegno vitalizio del 1995 aveva un programma che negli anni ha avuto degli slittamenti e quindi tutte le previsioni finanziarie fatte allora, anziché essere rispettate nell'arco di tempo iniziale, hanno avuto un trascinamento. Per questo ci sono svariati motivi: l'alluvione, delle necessità che hanno avuto una priorità rispetto a quel piano di rientro, perché fino a quel momento c'era un debito di fatto che non emergeva, quindi queste somme negli anni, anche con i dovuti ritardi, sono state allocate. L'ultimo stanziamento precedente a questo ha semplicemente regolato quella partita finanziaria che adeguava i valori di allora ai valori attuali, perché, essendo stati fatti i versamenti con una cadenza diversa rispetto a quella iniziale, nel tempo la somma indicata ovviamente doveva essere aggiornata dal punto di vista finanziario. Lo "studio Orrù" al contrario non ha tenuta buona la previsione del 1995, ma ha rifatto i conti con la logica attuariale, quindi tenendo conto dell'attuale vita media delle persone. Le condizioni che erano stabilite nella legge istitutiva e i vincoli da essa derivanti quindi sono stati tutti rispettati. Questo è un capitolo che si è aperto "ex novo", quindi, quando l'Ufficio di Presidenza ha valutato, il capitolo precedente era chiuso e definito e tutti i vincoli presenti potevano cessare di essere perché le condizioni erano stabilite a norma di legge. Sicuramente quindi quello di oggi è un aggiornamento, sicuramente tutte le cose che sono state dette sono delle cose che possono essere smentite dai fatti e dalle norme. Siamo contrari a questo emendamento.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 1a del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Abrogare art. 14.
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 4
Contrari: 22
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 22
Contrari: 4
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Adesso esaminiamo gli emendamenti del gruppo "Arcobaleno" dall'emendamento n. 1e al n. 7e, che introducono gli articoli dal 14bis al 14octies, che dovrebbero essere riassuntivi di una vostra proposta di legge.
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Farò un'illustrazione unica, perché credo che verranno bocciati in maniera unica, quindi evito perdite di tempo... Vorrei porre l'attenzione su questi 7 emendamenti, che intervengono sull'assegno vitalizio: il primo è quello della quota di capitale, quella che versa il Consiglio regionale deve essere uguale alla trattenuta obbligatoria che i Consiglieri versano ogni mese, questo per una questione di giustizia; il secondo è quello che svela una norma un po' particolare, per cui il beneficiario dell'assegno vitalizio, ossia un ex Consigliere regionale che usufruisce dell'assegno vitalizio se ha svolto altre cariche elettive pubbliche... è cumulabile, ossia si può cumulare in maniera semplice e questo crediamo sia alquanto straordinario; terzo emendamento: noi vorremmo che non si potesse optare per il ritiro del malloppo intero, crediamo che l'assegno vitalizio come è organizzato debba essere un'erogazione posticipata mensile e non sia possibile invece ritirare tutto il capitale.
Per quanto riguarda gli altri emendamenti, si cambiano le regole per tutti, sappiamo che con l'introduzione del regime di capitalizzazione... questo regime è naturalmente più equo rispetto al regime precedente, proponiamo che l'ammontare della rendita mensile e posticipata debba essere applicata al solo capitale accantonato nel caso di decesso o nel caso di inabilità permanente. Crediamo che debba essere questo, ossia tu hai una rendita in funzione di ciò che hai effettivamente versato, non in funzione di ciò che avresti presumibilmente versato nei 5 anni: questa è già una di quelle norme che fa sì che la spesa sia fuori controllo.
L'emendamento n. 7e è un emendamento che potremmo anche approvare, perché non comporta spese, né un grande stravolgimento, ma comporta un invito all'Ufficio di Presidenza a modificare il regolamento, che è quello più vetusto, ad esempio prevede anche le figlie nubili dei Consiglieri concetti in uso negli anni 60/70. L'emendamento n. 7e potrebbe essere stralciato dalla votazione globale, perché è un invito a far sì che l'Ufficio di Presidenza finalmente "metta mano al regolamento".
So che ho fatto una relazione generale, non emendamento per emendamento, ma vista l'ora e il rispetto delle ore 19,00 come chiusura, credo sia importante. Comunque gli emendamenti dal n. 1e al n. 6e potrebbero essere votati con un'unica votazione, mentre per l'emendamento n. 7e spero che la sensibilità dei Consiglieri sia così alta perché non comporta nessun...
Presidente - Penso che si possa apprezzare la proposta procedurale del collega di votare cumulativamente gli emendamenti del gruppo "Arcobaleno" dal n. 1e al n. 6e e il n. 7e a parte; do lettura nell'ordine dei primi 6 emendamenti:
Emendamento
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
"Articolo 14bis
(Modificazione all'articolo 13)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente:
"2bis. La cumulabilità di cui al comma 2 non è consentita con i trattamenti di quiescenza eventualmente maturati per l'espletamento di qualsiasi altro mandato elettivo. In tali ipotesi, al consigliere regionale è riconosciuto un assegno vitalizio il cui ammontare è determinato dalla conversione della parte di capitale individuale corrispondente alla trattenuta obbligatoria di cui all'articolo 3 e al relativo rendimento eventualmente conseguito.".
Emendamento
Dopo l'articolo 14bis è inserito il seguente:
"Art. 14ter
(Abrogazione)
1. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 33/1995 è abrogato.".
Emendamento
Dopo l'articolo 14ter è inserito il seguente:
"Articolo 14quater
(Abrogazione)
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), sono abrogati.".
Emendamento
Dopo l'articolo 14quater è inserito il seguente:
"Articolo 14quinquies
(Modificazione all'articolo 6)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999 le parole "stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale" sono sostituite dalle parole "quantificati dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore alla trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale.".
Emendamento
Dopo l'articolo 14quinquies è inserito il seguente:
"Articolo 14sexies
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Modalità di erogazione dell'assegno vitalizio)
1. Nel regime della capitalizzazione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è costituito dalla rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato, come definito all'articolo 6, comma 1, coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei predetti coefficienti di conversione.
2. Nel regime della capitalizzazione, qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a trenta mesi, l'erogazione della prestazione è obbligatoriamente liquidata in forma di capitale.".
Emendamento
Dopo l'articolo 14sexies è inserito il seguente:
"Articolo 14septies
(Modificazioni all'articolo 8)
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
"1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la rendita corrispondente al capitale maturato sui contributi versati dallo stesso è attribuita al coniuge o ai figli, ovvero, in loro mancanza, ad altri eredi già a carico del consigliere. In mancanza di tali soggetti la rendita rimane acquisita all'Istituto dell'assegno vitalizio.".
2. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
"2. Nel caso in cui il consigliere regionale deceda nel corso dell'esercizio del primo mandato, i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad un assegno vitalizio corrispondente all'ammontare dei contributi versati dallo stesso.".
Li pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 6
Contrari: 22
Astenuti: 1 (Ferraris)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7e del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 14septies è inserito il seguente:
"Art. 14octies
(Revisione)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio regolamento, procede alla revisione dell'istituto della reversibilità previsto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato in data 19 dicembre 1980.".
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 6
Contrari: 19
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Stacchetti)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 7c del gruppo "Arcobaleno" che introduce l'articolo 14bis.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Ho volutamente inserito tale emendamento, che vuole dare la possibilità a questo Consiglio, dopo 3-4 anni che se n'è discusso, che il Presidente dell'"Union" aveva preso un impegno chiaro con l'Assemblea delle elette, di portare almeno in Consiglio questo nuovo organismo, in modo che si possa dire che il Consiglio regionale ha avuto la possibilità, nell'ultima sua seduta, di occuparsi di tale problema e di esprimere un "sì" o un "no" abbastanza liberamente. Qual è la questione? Facciamo un ragionamento molto semplice e diciamo: preso atto che con la nuova legge elettorale ci sarà un numero maggiore di donne presenti nelle liste, probabilmente un numero maggiore di donne presenti in Consiglio regionale e, dato che uno degli obiettivi dei vari programmi anche comunitari che sono stati approvati e che saranno approvati da questo Consiglio prevede la valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni, riteniamo che sia possibile che tale Assemblea faccia un atto politico e dica: "noi siamo d'accordo che si istituisca un organismo chiamato Consulta delle elette..." - o un altro nome che si vuole - "... a cui di diritto partecipano tutte le donne elette nel Consiglio regionale, nei Consigli comunali, al Parlamento nazionale e a quello europeo", che sono donne che risiedono in Valle; organismo che fa capo alla Presidenza del Consiglio regionale e il modo con cui si comporterà questo organismo per quanto riguarda la sua organizzazione sarà demandato ad un regolamento che l'Ufficio di Presidenza, su proposta della Consulta delle elette, farà. È un modo per snellire chiaramente anche quella proposta di legge che era stata formulata e che era anche un po' più articolata. Noi riteniamo che gli elementi individuati in questo emendamento siano sufficienti, perché danno l'indicazione sulle finalità, sul perché si vuole istituire tale consulta, chi partecipa di diritto, quali sono i suoi compiti e il finanziamento che è possibile reperire nello stanziamento del Consiglio regionale, come abbiamo verificato con gli uffici del Presidente del Consiglio, quindi riteniamo che sarebbe molto interessante che questo Consiglio si pronunciasse in modo favorevole. Sarà poi in un secondo momento l'Ufficio di Presidenza che, sulla base delle indicazioni, individuerà un regolamento. Riteniamo che questo potrebbe essere un riconoscimento del ruolo che le donne nelle istituzioni svolgono. Questo è stato analizzato a lungo dalla I Commissione, poi tutto si era bloccato perché c'era la volontà politica di inserire altri elementi all'interno di tale legge: la Consigliera di parità, la Consulta femminile, ma questo progetto non è andato in porto. Abbiamo assistito impotenti al fallimento di tale progetto globale, ma riteniamo che almeno su tale prima parte, che è stata condivisa dalle Consigliere presenti in quest'aula, dalla Consulta femminile, anche dal Presidente della I Commissione, potrebbe essere interessante oggi esprimersi in proposito.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7c del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Inserire articolo 14 bis:
"Articolo 14 bis
(Istituzione della Consulta delle elette della Valle d'Aosta)
1. Nel quadro delle politiche di promozione delle pari opportunità, di cui all'articolo 15 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, è istituita presso il Consiglio regionale la Consulta delle elette della Valle d'Aosta, a cui partecipano di diritto le donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo, la presidente della Consulta regionale per la condizione femminile e la consigliera di parità.
2. La Consulta delle elette persegue i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative tese ad incrementare la rappresentanza equilibrata in tutte le istituzioni e in tutti gli ambiti delle decisioni;
b) promuovere occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica, per favorire la preparazione e la presenza femminile nell'amministrazione e nella vita politica;
c) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive, dagli organi di governo e dagli enti strumentali degli enti territoriali;
d) incoraggiare partiti e movimenti politici ad adottare tutte le misure che permettano una rappresentanza equilibrata nei vari organismi e istituzioni;
e) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette;
f) favorire nelle scelte politiche e amministrative l'elaborazione e l'attuazione delle analisi di genere.
3. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta, su proposta della Consulta, un regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna e le regole di funzionamento.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in annui euro 30.000, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura:
a) per l'anno 2008 negli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso;
b) per gli anni 2009 e 2010 negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2008/2010.".
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 8
Favorevoli: 4
Contrari: 4
Astenuti: 21 (Borre, Caveri, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - All'articolo 15 vi è l'emendamento n. 398 del "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Viene ritirato.
Presidente - L'emendamento viene ritirato.
Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - A seguire c'è un insieme di emendamenti: dal n. 399 al n. 416 del "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Ritiriamo questi 17 emendamenti.
Presidente - All'articolo 16 vi è un emendamento del "PdL".
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (PdL) - Brevemente, anche se è intuitivo, ma penso che vada sottolineata una situazione un po' curiosa, nel senso che qui stanziamo 7,5 milioni per acquistare, come Amministrazione regionale, 2 immobili che sono le vecchie sedi di "INVA" e di "Finaosta". Ci sarebbe piaciuto che prima di arrivare a scrivere l'articolo 16 vi fosse stata una ricognizione del patrimonio immobiliare di questa Regione, che ci sembra essere un patrimonio ricco, nel senso di quantità di immobili a disposizione e, quando dico "a disposizione", intendo immobili che non hanno ancora una destinazione al di là di quella ipotizzata. Ci piacerebbe che l'Assessore argomentasse su questa esigenza, perché sarebbe stato forse il caso di ipotizzare che "Finaosta" e "INVA" vendessero questi immobili e li immettessero sul mercato e vi fosse una dismissione di patrimonio immobiliare pubblico, perché queste sono società partecipate dall'Amministrazione regionale. Ci piacerebbe capire perché è stato scritto questo articolo 16, di cui chiediamo l'abrogazione.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Come lei ben saprà, collega Frassy, noi, rispetto alla sede di "Finaosta", abbiamo tutti gli uffici regionali che sono collocati proprio nelle vicinanze, abbiamo tutta l'attività dell'Assessorato dei trasporti, ora tale Assessorato ha...
(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)
... è di proprietà della Regione. Abbiamo la necessità... e oggi all'interno di questo disegno di legge ci sarà il discorso delle tasse auto, della motorizzazione, abbiamo quindi tutto un settore in prospettiva in espansione; nello specifico devono partire i lavori di ristrutturazione di Palazzo Narbonne, poi ci sono i lavori che vengono fatti oggi a Palazzo regionale, quindi avremo nei prossimi anni una necessità importante. Lei sa che "Finaosta", essendo un soggetto vigilato da Banca d'Italia e iscritta all'articolo 107 del TU bancario, è nell'impossibilità di fare operazioni immobiliari e, se può farlo, può farlo solo temporaneamente. Questo articolo consente "in primis" di fare una locazione, perché è una locazione temporanea con una prospettiva di cessione, quindi Banca d'Italia non pone difficoltà...
(nuova interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)
... alla Regione per poter mettere gli uffici regionali che le ho detto.
Le ho parlato di tasse auto, le ho parlato del turismo, le ho parlato del DSI; vengono acquistati, ma prima di perfezionare l'acquisto, questa è l'autorizzazione, ci sarà tutto il momento peritale, ci saranno gli atti notarili, quindi non è che una volta che abbiamo stabilito riusciamo a fare l'atto con una velocità che può essere quella del cittadino. È verosimile che da questa autorizzazione al momento in cui perfezioneremo l'acquisto ci sarà un momento se non si riesce a fare diversamente perché i lavori sono impellenti... bisogna fare nei prossimi mesi lo spostamento, ci sono tutti i lavori che premono, c'è già stata la consegna lavori, bisogna spostare, quindi bisogna poter utilizzare quei locali. Questa è una norma che avrebbe impedito qualsiasi tipo di lavoro, perché lei chiede: "perché non fate una locazione con "Finaosta"?" e io le ho spiegato perché non possiamo farla...
(interruzione del Consigliere Ottoz, fuori microfono)
... collega Ottoz, o mi segue, o dorme, o cosa... ho detto che abbiamo un lavoro di sistemazione del condizionamento del Palazzo regionale con una serie di lavori programmati sul Palazzo regionale, per fare questi lavori c'è la necessità di rendere liberi una serie di locali per fare tale tipo di discorso. La soluzione nei locali di "Finaosta" non ha nulla a che vedere con i lavori programmati, serve per spostare le persone...
(nuova interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)
... non so se questa è una cosa positiva o negativa, ma questi sono "uffici polmone" che negli anni serviranno per ospitare quelle strutture che dovranno essere delocalizzate per permettere l'esecuzione dei lavori.
Per quanto attiene l'"INVA", abbiamo detto che è un discorso in itinere perché oggi abbiamo i locali di "INVA" che sono occupati dalla stessa, c'è la torre delle telecomunicazioni che necessiterà almeno di un anno di lavori e nel frattempo questo articolo consentirà di fare tutte quelle attività contrattuali e giuridiche che porteranno la Regione ad acquisire quella sede e a destinarla a tutte quelle attività istituzionali. Ricordo che quella sede è una sede oggi particolarmente pregiata, perché ha tutta la connettività possibile e immaginabile, quindi potremmo, chiavi in mano, nel momento in cui "INVA" trasloca, occuparla per - faccio degli esempi - la Camera di commercio che ad oggi ha un condominio con un Assessorato che deve essere definito. È previsto per legge che gli si debba dare la sede, non è una mia invenzione.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy, per dichiarazione di voto.
Frassy (PdL) - Vede, Assessore, abbiamo 2 visioni diverse del ruolo e del peso dell'Ente Regione e dell'amministrazione pubblica più in generale. È vero che acquisiremo funzioni che oggi sono esercitate dalla Motorizzazione, ma riteniamo che lo Stato, dismettendo quelle funzioni non solo ci passerà gli organici che attualmente dipendono dallo Stato, ma molto probabilmente, come è successo con gli uffici del lavoro, ci saranno anche o delle permute, o dei meccanismi per i quali...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... allora a maggior ragione. Il problema di fondo comunque è che l'unica cosa che è in espansione in questa Regione è la struttura amministrativa, lo Stato delega le funzioni, è vero, ma noi riusciamo ad incrementare una struttura che è già sovrabbondante non solo dal punto di vista dell'organico, ma soprattutto dal punto di vista degli spazi.
Se quel problema di "Finaosta" è un problema che può essere oggettivo, in virtù del fatto che "Finaosta", essendo sottoposta al controllo della Banca d'Italia, non può fare operazioni immobiliari, non so se poi quelle operazioni immobiliari precluse si riferiscano alla compravendita o anche alla locazione. Io qualche dubbio ce l'ho ancora, ma prendo per buona la sua risposta che nelle operazioni immobiliari sia preclusa anche la locazione, ma questa norma non si riferisce ad "INVA", di conseguenza l'operazione su "INVA" forse poteva essere evitata, nel senso che sarebbe opportuno - e qui non ha risposto, ma io lo ribadisco - fare quella ricognizione immobiliare, perché, quando lei parla di vantaggio per la cablatura dell'immobile di "INVA", le ricordo che è cablata ed è completamente nuova anche una parte dei corpi non ancora impegnati dell'"Espace Aosta", non quelli ad uso industriale, ma quelli ad uso ufficio e che stanno nella parte centrale dove andrà la "Dora S.p.a.". Se questa è una "funzione polmone", allora è una funzione transitoria e poteva essere fatta una valutazione diversa...
(nuova interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... potrebbe andarci in locazione? No, non può andarci, allora prendiamo atto che non può andare lì, ma prendiamo anche atto che non c'è una ricognizione sullo stato del patrimonio immobiliare e un buon amministratore prima di comprare guarda cosa ha in casa e noi probabilmente questo non lo abbiamo fatto...
(interruzione dell'Assessore Marguerettaz, fuori microfono)
... sicuramente, questo è il motivo per cui rimaniamo convinti che prima di scrivere tale articolo era opportuno fare una serie di verifiche, che, non essendo state fatte, ci fanno mantenere con convinzione l'emendamento abrogativo dell'articolo 16.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del "PdL", che recita:
Emendamento
L'art. 16 è abrogato.
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 3
Contrari: 20
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 417 del "Partito Democratico" a cui susseguono ben altri 14 emendamenti dello stesso gruppo e la cui numerazione parte dal n. 417 sub 1 per arrivare al
n. 417 sub 14.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Ritiro anche questi 15 emendamenti.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 21
Contrari: 6
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri)
Il Consiglio approva.
Presidente - L'emendamento n. 265 bis del "PD" introduce l'articolo 16bis.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Questo emendamento viene ritirato.
Presidente - All'articolo 17 vi sono gli emendamenti n. 418 e n. 419 del "PD" e l'emendamento n. 8c del gruppo "Arcobaleno"...
Squarzino (fuori microfono) - ... ritirato...
Presidente - ... l'emendamento n. 8c del gruppo "Arcobaleno" viene ritirato, gli emendamenti del "PD" anche. Abbiamo ancora il sub-emendamento n. 1h del gruppo "Arcobaleno".
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Questo emendamento tende a dare più stabilità al trasferimento triennale dell'ARPA, ossia si aggiungono 500mila euro per ogni anno del triennio 2008-2010, perché crediamo che tali risorse in più debbano essere destinate al potenziamento del personale destinato al monitoraggio e controllo ambientale. Sappiamo bene che i compiti e le funzioni dell'ARPA sono notevolmente accresciute...
Presidente - ... Consigliere Segretario Venturella, la interrompo, vorrei solo sapere del sub-emendamento n. 1h, primo punto, cosa intendete fare, se mantenerlo, oppure no, poi andiamo in ordine...
Venturella (Arc-VA) - ... lo manteniamo...
Presidente - ... c'è un sub-emendamento n. 1h del gruppo "Arcobaleno" il cui primo punto riguarda l'articolo 17...
Venturella (Arc-VA) - ... esatto. Il comma 1... "fa risparmio", 500mila euro per il sistema, prende questi soldi e li trasferisce nel bilancio triennale all'ARPA. Ripeto: siamo convinti che le somme vadano in maniera più articolata e stabile all'ARPA per il personale destinato al monitoraggio e al controllo ambientale, all'esecuzione di analisi e di indagini di laboratorio e alla produzione di "report" che sempre più la Regione chiede all'ARPA, soprattutto nel campo della comunicazione e dell'informazione ambientale, ossia noi affidiamo all'ARPA dei compiti sempre più articolati e non diamo le risorse necessarie.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Visto anche il clima di signorilità che oggi abbiamo, non voglio turbarlo, ma lei ha idea, collega Venturella, se tutti quelli che hanno dei conoscenti nelle diverse strutture che vanno da loro a lamentarsi... dovesse presentare delle variazioni come in questo caso? L'ARPA è finanziata sulla base, mi raccontava ancora l'Assessore Cerise, di una conferenza dei coordinatori che verificano cosa i singoli settori dell'amministrazione chiedono all'ARPA; se ci sono delle necessità, ne terremo conto sicuramente nel prossimo bilancio, ma riteniamo che non sarebbe corretto. Ciascuno qui dentro conosce coordinatori o dipendenti di singoli settori dell'Amministrazione, ma riteniamo che presentare delle richieste "ad structuram" sarebbe una cosa non positiva, quindi non è per scortesia nei confronti dell'ARPA, che stimiamo moltissimo tant'è che il numero dei TIR è stato fissato dall'ARPA, quindi per noi "è vangelo", dobbiamo respingere il suo sub-emendamento.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 1h, primo punto, del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
Il comma 4 dell'articolo 1bis, così come inserito dal comma 3 dell'articolo 17, è così sostituito:
"4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 16/1996 è rideterminata in euro 19.610.000 per l'anno 2008, 20.413.000 per l'anno 2009 e 20.380.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 1.3.1. capitoli 20481 e 20490, obiettivo programmatico 2.1.5 - capitoli 21870 e 21880).".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 24
Favorevoli: 3
Contrari: 21
Astenuti: 7 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Adesso c'è l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno", che introduce il comma 5 all'articolo 17.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Illustro questo emendamento e intanto annuncio il ritiro degli emendamenti n. 2, n. 3 e n. 4. Per quanto riguarda l'emendamento n. 1, si tratta di una questione di cui abbiamo diverse volte parlato, nel senso che sarebbe opportuno che nel grande piano triennale che riguarda la società dell'informazione e "l'e-government" vi fosse una percentuale di fondi riservati alla formazione del personale amministrativo, perché sappiamo che, se non vengono formati per riorganizzare i processi interni, tutta l'azione di preparazione di "software" non serve a nulla o poco.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Guardi, tutto manca nell'Amministrazione meno piani molto precisi di formazione che sono gestiti da qualche anno dall'Agenzia del lavoro con grande professionalità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Aggiungere il comma 5 all'articolo 17:
"5. Viste le finalità del Piano Triennale 2007/2008 e-government e Società dell'informazione in Valle d'Aosta e Dipartimento Sistema informativo, il 2 percento della somma iscritta a bilancio va destinata alla formazione del personale amministrativo, finalizzata alla riorganizzazione dei processi interni dell'Amministrazione.".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 23
Favorevoli: 3
Contrari: 20
Astenuti: 7 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 18 c'è l'emendamento n. 9c del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
All'articolo 18, al comma 1, che modifica l'articolo 20 della l.r. 32/2007:
- inserire il numero 4 bis) della lettera a):
"4 bis) euro 500.000 per interventi finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa."
- alla lettera b) sostituire la cifra di "euro 11.000.000" con "euro 10.500.000".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 5
Contrari: 21
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 7 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - L'emendamento n. 1 del Presidente Caveri e dell'Assessore Fosson introduce l'articolo 18 bis.
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Avevo accennato precedentemente a come vi fosse una specularità fra l'emendamento sul precariato che abbiamo approvato a larga maggioranza e questo che invece ha una valenza di tipo diverso, per cui vale la pena che lo spieghi brevemente. Come sapete, la finanziaria dello Stato prevedeva dei meccanismi specifici, il settore della sanità è regionalizzato per la spesa, non lo è sotto l'aspetto contrattualistico, quindi abbiamo avuto tale possibilità di mettere a posto una serie di dipendenti - sui particolari potrà poi intervenire l'Assessore Fosson -, riteniamo che questo sia un risultato politico rilevante e molto atteso. Devo dire che abbiamo raggiunto un'intesa con i sindacati, che hanno espresso soddisfazione per questo pacchetto di assunzioni, che fa uscire alcune persone da una situazione di precariato, in parte con assunzione dirette e in parte con quote riservate, come si vede dall'articolato.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (PdL) - Questo è il classico emendamento che trova d'accordo quasi tutti ed è paradossale che trovi d'accordo anche quella componente politica che è la Sinistra, che è contro il precariato. Con questo emendamento si proroga nel tempo la situazione di precarietà...
Squarzino (fuori microfono) - ... ma no, l'ultimo...
Frassy (PdL) - ... allora è sbagliata l'impostazione del titolo, che recita: "proroga dei contratti del personale precario utilizzato presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta", se prorogo dei contratti di personale precario...
Fosson (fuori microfono) - ... comma 2, si inizia una procedura contrattuale che verrà...
Frassy (PdL) - ... è una procedura che dovrà iniziare, non è iniziata, di conseguenza andremo a vedere nel 2010 se allora ci sarà l'ennesima... il problema di fondo di questa Regione è che nella sanità come in altri comparti... e noi definiamo il precariato la scelta politica di tenere 700 forestali ad assunzioni stagionali; riteniamo che sia precariato una certa gestione fuori pianta organica di operai dei lavori pubblici; riteniamo che sia precariato la gestione di personale che si occupa delle mostre. C'è un'ampia fascia di persone che lavorano nella regione che sono utilizzate per lo svolgimento di funzioni che a quanto pare sono essenziali, ma non si trova la volontà politica di dare definitiva sistemazione. Non so nei bandi di pubblico concorso cosa accadrà, perché ci piacerebbe vedere come verranno fatti questi bandi, perché si parla di riserva non superiore al 40%, perciò mi sembra che sia una percentuale poco significativa rispetto alla problematica. La Giunta e la parte sindacale con l'avallo della Sinistra hanno concordato sul mantenimento del precariato, in questo caso dicendo che poi faranno i bandi; noi aspettiamo i bandi e poi ne ridiscuteremo, perciò siamo contrari all'emendamento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri e dell'Assessore Fosson, che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:
"Articolo 18bis
(Proroga dei contratti del personale precario utilizzato presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della l.r. 32/2007, l'Azienda USL, al fine di non pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi sanitari, può continuare ad avvalersi del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato per esigenze stabili con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti libero-professionali, nelle more dell'espletamento di pubblici concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato relativi alla stessa categoria e profilo professionale di utilizzo del personale medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
2. I bandi di pubblico concorso per le assunzioni a tempo indeterminato indetti dall'Azienda USL successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge da espletarsi nel triennio 2008/2010 possono prevedere una riserva non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, fatti salvi i requisiti stabiliti per l'accesso dall'esterno per ciascuna categoria e profilo professionale. L'esperienza professionale è valutata, in termini di punteggio, nell'ambito della procedura concorsuale proporzionalmente alla quantità oraria delle prestazioni lavorative rese in virtù dei rapporti di lavoro intrattenuti con l'Azienda USL purché riferite alla stessa categoria e profilo professionale dei posti messi a concorso. La mancata partecipazione o il mancato superamento dei predetti concorsi determina l'immediata decadenza del contratto in essere con l'Azienda USL.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il direttore generale dell'Azienda USL effettua, con propria deliberazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, la rilevazione del personale di cui al comma 1 utilizzato per esigenze stabili, in relazione ai posti vacanti nella dotazione organica, alle risorse finanziarie disponibili e alla programmazione aziendale dei pubblici concorsi nel triennio 2008/2010.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL assume esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non può avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi rispetto a quelli che trovano copertura nel finanziamento annuale all'Azienda USL, come rideterminato ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.".
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 28
Contrari: 3
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Si dà atto che dalle ore 18,05 presiede il Vicepresidente Lanièce.
Presidente - All'articolo 21 c'è il sub-emendamento n. 2a del gruppo "Arcobaleno".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Chiediamo che vi sia un milione di euro in più per quanto riguarda il Fondo per le politiche sociali per i motivi che abbiamo detto più volte in questo Consiglio.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 2a del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
L'articolo 21 è così sostituito:
"Articolo 21
(Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione dell'articolo 24 della l.r. 32/2007)
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:
"1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001 n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 90.350.000 di cui euro 29.290.000 per l'anno 2008, euro 30.380.000 per l'anno 2009 ed euro 30.680.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319)."
2. Al maggior onere, previsto al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione per pari importo dal capitolo 20011.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 5
Contrari: 22
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Volevo annunciare la presentazione di una risoluzione della collega Fontana e del collega Vicquéry, in accordo con l'Assessore alla salute, relativamente alla necessità di arrivare a verificare il funzionamento dell'articolo 4 della legge n. 18/2001 in merito alla contribuzione dei familiari alle rette dei ricoverati nelle microcomunità. Vi sono delle problematiche che devono essere approfondite, la risoluzione prevede l'approfondimento in concertazione con i sindacati e la delega alla Giunta a predisporre un regolamento per definire in modo più perequativo di quanto non sia oggi l'applicazione di questo articolo. È un passo importante perché negli ultimi anni sono emerse delle difficoltà applicative, per cui ringraziamo il collega Vicquéry e l'Assessore per la collaborazione che hanno dato al gruppo "PD".
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio approva.
Presidente - Il sub-emendamento n. 3a del gruppo "Arcobaleno" introduce l'articolo 21 bis, poi c'è anche un sub-emendamento n. 3abis.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - I sub-emendamenti n. 3a e n. 3abis sono la stessa cosa, quindi si può cancellare il sub-emendamento n. 3abis, che è ritirato. Con il sub-emendamento n. 3a chiediamo che venga inserito un articolo in cui si preveda l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore. Sappiamo che ci sono delle difficoltà rispetto a tale erogazione, ma proprio per questo abbiamo individuato la Giunta come il soggetto che, con propria deliberazione, definisce i requisiti, i valori dell'indicatore, la decorrenza e la durata della prestazione, definisce l'accertamento dei requisiti... ossia è un articolo che individua un principio ed è il principio che la Regione provvede all'erogazione anticipata al genitore o altro soggetto affidatario delle somme destinate al mantenimento del minore qualora esse non siano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e nelle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. Fatta questa affermazione di principio, si demanda alla Giunta di attuarla dopo aver analizzato i vari casi, quindi adattando l'adozione delle linee alle situazioni esistenti. Ricordo che nel resoconto dell'Osservatorio regionale sulle politiche sociali si era messo in luce come esista una percentuale abbastanza alta (30%) di donne che non percepiscono, o percepiscono solo saltuariamente l'assegno a cui i loro figli hanno diritto.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Per illustrare l'emendamento n. 420. È molto semplice, si ritorna al passato, ossia quando per poter usufruire della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico e da parte degli ultrasessantacinquenni non c'era bisogno di alcuna formalità. Ovviamente questo è un sistema che apparentemente potrebbe essere non perequativo fra ricchi e poveri, in effetti toglie una serie di pratiche burocratiche che obbligavano ogni anno le persone anziane a predisporre determinate attestazioni del proprio reddito, a portarle all'Amministrazione, lettere che andavano, che tornavano e spesso gli anziani rinunciavano ad esercitare questo diritto per la complessità della procedura. In tale maniera si torna alla procedura semplice, alla libera circolazione e ringraziamo il Presidente Caveri per aver rimodulato l'emendamento in modo che fosse inseribile.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Confermo l'accoglimento dell'emendamento del "PD", faccio solo notare che, per un motivo di coordinamento, esso è stato inserito all'articolo 37bis - che discuteremo più avanti - per una questione meramente di coordinamento, per cui chiederei di ritirare questo emendamento e di confluire sull'articolo 37bis, qualora il Consigliere volesse farlo per una questione di stile, sottoscrivendo anche l'emendamento di cui all'articolo 37bis; fra l'altro, è stata apportata qualche leggerissima modificazione di tipo esclusivamente formale.
Alla collega Squarzino invece chiederei, visto che mi sembrava ci potesse essere un accordo, di trasformare tale questione, come testè è stato fatto su un altro argomento dal collega Sandri, in una risoluzione. Lei sa che oggi un processo di delegificazione nei confronti della Giunta assumerebbe, alla luce dell'esperienza della Provincia di Bolzano, grandissime criticità. Credo che su questo si debba legiferare ma, come sa bene il Presidente della Commissione sanità, collega Comé, a Bolzano oggi ci consiglierebbero una scrittura diversa da quella che è stata fatta da loro, perché pare che emergano delle situazioni in cui talvolta persone separate tendono a mettersi d'accordo per sfruttare i finanziamenti pubblici, quindi le chiederei di trasformare il sub-emendamento in una risoluzione.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Accolgo questa proposta, ritiro il nostro sub-emendamento.
Presidente - Passiamo all'analisi dell'articolo 22, dove c'è l'emendamento n. 4a del gruppo "Arcobaleno", che non ha il parere favorevole dell'Assessorato delle finanze; poi vi è l'emendamento n. 3 del Presidente Caveri, che introduce il comma 1bis.
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - In questo caso si tratta del Collegio dei revisori dei conti dell'ARPA... non era coerente, su segnalazione medesima dell'ARPA e dei revisori, con la normativa corrente, in questo caso è solo una questione di coordinamento e che ci è stata segnalata dall'ARPA stessa e dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - È per annunciare il ritiro dell'emendamento. Lo dico io anche se l'Assessore Cerise e il Presidente Caveri se ne sono dimenticati, ma siamo contenti di questo articolo, perché riguarda l'emendamento che abbiamo presentato lo scorso anno sull'aumento di 500mila euro al bilancio annuale del 2008. La Giunta ha voluto accontentarci con un'accettazione posteriore, quindi avete accettato il nostro emendamento che 2 mesi fa avevate respinto. Voteremo questo articolo.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del Presidente Caveri, che recita:
Emendamento
Dopo il comma 1 dell'articolo 22, è aggiunto il seguente:
"1bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 41/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'ARPA, esprimendo il suo giudizio, con apposita relazione, sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sulle variazioni al bilancio di previsione. La relazione del collegio dei revisori dei conti è allegata al rendiconto generale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale."."
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz,)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22, nel testo così emendato:
Articolo 22
(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA))
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), autorizzato, per l'anno 2008, in euro 4.500.000 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della l.r. 32/2007, è rideterminato in euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).
2. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 41/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'ARPA, esprimendo il suo giudizio, con apposita relazione, sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sulle variazioni al bilancio di previsione. La relazione del collegio dei revisori dei conti è allegata al rendiconto generale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale.".
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio approva.
Presidente - Abbiamo ora l'emendamento n. 2h del gruppo "Arcobaleno" e un sub-emendamento - presentato sempre da tale gruppo - n. 1h che al punto n. 2 introduce l'articolo 22 bis.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Lo ritiriamo. Ero venuta su alla Presidenza per dire che anche gli emendamenti n. 5a, n. 6a, n. 7a e n. 8a del nostro gruppo sono ritirati.
Presidente - C'è l'emendamento n. 421 del "PD".
(interruzione della Consigliera Fontana Carmela, fuori microfono)
... viene ritirato? Grazie. I 7 sub-emendamenti del gruppo "Arcobaleno" dal n. 1f al n. 7f sono mantenuti? Sì. Vi sono poi gli emendamenti dal n. 1g al n. 3g. Vuole illustrarli? Li dà per illustrati?
Prima pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz , Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - I sub-emendamenti dal n. 1f al n. 7f sono una risposta all'immobilità amministrativa e politica dell'Assessore Cerise che tanto scrive, ma che nulla fa: non fa azioni per la riduzione dei rifiuti, non fa fare il compostaggio domestico, forse usa benissimo la sua penna per scrivere piani su piani e intenzioni su intenzioni, ma nulla viene fatto praticamente.
Illustro anche gli emendamenti n. 1g, n. 2g e n. 3g perché vanno nella stessa direzione, sono anche questi una risposta all'arrendevolezza alle "lobbies" economiche dell'Assessore Cerise, che dichiara che la raccolta differenziata si deve fermare all'infima cifra del 50%; qui proponiamo che invece la raccolta differenziata arrivi al 1° gennaio 2012 all'80%, proposta che è praticata in tante realtà alpine. Quali sono le azioni? Le azioni sono semplici e concrete: l'uso per i 1.100 bambini all'anno che nascono nella nostra regione, con un risparmio di tonnellate di rifiuti indifferenziati, dei pannolini lavabili e riutilizzabili; gli interventi per favorire il compostaggio domestico e di prossimità; gli interventi per l'acquisto di distributori del latte crudo, secondo noi ogni nucleo abitato dovrebbe avere nell'esempio di Gressan un distributore automatico destinato al consumo di latte crudo.
Il sub-emendamento n. 4f introduce una pratica che è stata iniziata in molti Comuni della nostra Regione, che il "last minute market"...
(interruzione dell'Assessore Cerise, fuori microfono)
... anche la Regione Emilia Romagna, le fornirò poi la documentazione necessaria, lei ha tanta documentazione sull'inceneritore, ma sulle politiche dei rifiuti lei al massimo ha qualche foglio protocollo... Queste sono azioni concrete e non chiacchiere come lei è solito fare in questo Consiglio, parlando della legge n. 31/2007 sui rifiuti, queste sono azioni concrete che potrebbero essere messe in cantiere subito e che lei in 5 anni del suo Assessorato dei lavori pubblici "travestito" per 1/20 da Assessorato dell'ambiente non ha mai voluto attuare. I sub-emendamenti dal n. 1f al n. 7f e gli emendamenti dal n. 1g al n. 3g vanno in questa direzione.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 1f del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Articolo 23bis"
(Azioni per la riduzione dei rifiuti)
1. La Regione, al fine di attivare interventi volti alla riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 31, sostiene gli Enti Locali per l'acquisto, la distribuzione e la promozione nelle famiglie dei bambini da 0 a 30 mesi di pannolini lavabili e riutilizzabili.
2. La spesa per l'attivazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata in euro 100.000 per l'anno 2008.
3. Al maggior onere, previsto al comma 2, si fa fronte mediante la riduzione per pari importo dal capitolo 68175.".
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 2f del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Articolo 23ter"
(Interventi per favorire il compostaggio)
1. La Regione, al fine di attivare interventi volti alla riduzione di rifiuti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 31, sostiene gli Enti Locali per l'acquisto, la distribuzione di attrezzature per il compostaggio domestico di scarti alimentari e di rifiuti vegetali e per l'attivazione di corsi teorico-pratici diretti agli utenti.
2. La spesa per l'attivazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata in euro 1.000.000 per l'anno 2008.
3. Al maggior onere, previsto al comma 2, si fa fronte mediante la riduzione per pari importo dal capitolo 68175.".
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 3f del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Articolo 23quater"
(Interventi per l'acquisto di distributori di latte crudo)
1. La Regione, al fine di attivare interventi volti alla riduzione di rifiuti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 31, sostiene gli Enti Locali per l'acquisto di distributori automatici destinati al consumo di latte crudo alla spina.
2. La spesa per l'attivazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata in euro 1.000.000 per l'anno 2008.
3. Al maggior onere, previsto al comma 2, si fa fronte mediante la riduzione per pari importo dal capitolo 68175.".
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 4f del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Art. 23sexies
(Last minute market)
1. La Regione, d'intesa con le associazioni di volontariato, la grande distribuzione organizzata, il Consiglio permanente degli enti locali e l'Azienda USL, promuove il "Last minute market" sul territorio regionale per la distribuzione, a favore delle fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento, dei prodotti non più commercializzabili dalla grande distribuzione.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro.
3. La spesa per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è determinata in euro 50.000 per l'anno 2008.
4. Al maggior onere, previsto al comma 2, si fa fronte mediante la riduzione per pari importo dal capitolo 68175.".
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 5f del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Articolo 23septies
(Prodotti sfusi)
1. La Regione promuove, d'intesa con la grande distribuzione organizzata, tutte le iniziative rivolte alla commercializzazione di prodotti sfusi e alla spina, nonché alla diffusione di sistemi di imballaggio cauzionati a rendere e di utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale, presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione.".
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 6f del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Articolo 23octies
(Utilizzo di stoviglie monouso o riutilizzabili)
1. Al fine di disincentivare l'utilizzo di stoviglie monouso per la somministrazione di alimenti e di bevande, è vietato, nelle mense collettive situate nel territorio regionale e nelle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), utilizzare contenitori, stoviglie e posate monouso, ad eccezione di quelli in materiale biodegradabile da avviare a compostaggio.
2. Per favorire l'utilizzo di contenitori, stoviglie e posate pluriuso, la Regione sostiene gli enti locali per l'acquisto di lavastoviglie comprensive di un kit di stoviglie riutilizzabili.
3. La spesa per l'attivazione degli interventi di cui al comma 2 è determinata in euro 250.000 per l'anno 2008.
4. Al maggior onere, previsto al comma 2, si fa fronte mediante la riduzione per pari importo dal capitolo 68175.".
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 7f del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Sub-emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Art. 23novies
(Controllo e sanzioni)
1. Il controllo sull'applicazione dell'articolo 23octies è affidato al Corpo forestale della Valle d'Aosta.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23octies comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 2500.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.".
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1g del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Articolo 23quinquies
(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 31/2007)
1. Le lettere b) e c) dell'articolo 10 della l.r. 31/2007 sono sostituite dalle seguenti:
"b) 60 percento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre 2009;
c) 80 percento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre 2011."."
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2g del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Articolo 23quinquies
(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 31/2007)
1. Le lettere b) e c) dell'articolo 10 della l.r. 31/2007 sono sostituite dalle seguenti:
"b) 60 percento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre 2009;
c) 75 percento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre 2011."."
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3g del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Articolo 23quinquies
(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 31/2007)
1. Le lettere b) e c) dell'articolo 10 della l.r. 31/2007 sono sostituite dalle seguenti:
"b) 55 percento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre 2009;
c) 70 percento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre 2011."."
Consiglieri presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 17
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 19
Astenuti: 7 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 25 ci sono gli emendamenti dal n. 422 al n. 431 del "PD", si intendono ritirati? Gli emendamenti sono ritirati.
Pongo in votazione l'articolo 25:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Tutti gli emendamenti che riguardano l'articolo 26 sono ritirati.
Presidente - All'articolo 26 non vi sono più emendamenti, sono ritirati.
Pongo in votazione l'articolo 26:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 2 (Ferraris, Fontana Carmela)
Il Consiglio approva.
Presidente - C'è l'emendamento n. 3d del gruppo "Arcobaleno" - che è uguale al n. 6d di tale gruppo - che inserisce l'articolo 26bis; questi 2 emendamenti sono superati dal sub-emendamento n. 1d, punto n. 2, presentato sempre dal gruppo in questione. Sono decaduti?
Squarzino (Arc-VA) - Che articolo è?
Presidente - Introduce l'articolo 26bis ed è il sub-emendamento n. 1d, punto n. 2, del gruppo "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - Lo avevamo già votato... questo è ritirato.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Adesso c'è un emendamento del Presidente Caveri e dell'Assessore La Torre, che introduce l'articolo 27bis.
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Questo è un emendamento coerente con una recente decisione della Giunta regionale di creare un gruppo di lavoro per analizzare la legge che fu approvata dal Consiglio in materia di alcol, zucchero e birra; sono emerse alcune problematiche nella parte applicativa e, nelle more della soluzione da parte di questo gruppo tecnico, si richiede l'approvazione di tale emendamento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento del Presidente Caveri e dell'Assessore La Torre, che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:
"Articolo 27bis
(Sospensione della disciplina regionale in materia di generi contingentati. Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008, l'efficacia della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), è sospesa.".
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 29 vi è l'emendamento n. 1i del gruppo "Arcobaleno" e gli emendamenti dal n. 432 al n. 434 del "PD".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Ritiriamo.
Presidente - Anche il "PD" ritira i suoi emendamenti? Bene.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (PdL) - Penso che su questo articolo 29, nonostante gli emendamenti che sono stati ritirati, sarebbe opportuno fare un minimo di chiarimento, perché stiamo istituendo in un assestamento di bilancio un museo, che non è cosa di poco conto. Soprattutto quando è un museo dell'artigianato valdostano di tradizione e quando lo istituisce in una regione che è ricca di storia e di cultura, ma povera di sedi museali permanenti. Con un paio di capoversi viene istituito nel Comune di Fénis il Museo valdostano di tradizione (MAV), si dice che l'Ivat dovrà occuparsi di questo museo attraverso il contributo regionale e immaginiamo che l'entità del contributo regionale sia la spesa di cui al comma 4 dell'articolo 2 bis istituito dall'articolo 29; immaginiamo che siano di conseguenza i 2.620.000 euro individuati nel triennio 2008-2010 la somma necessaria al funzionamento del museo, che perciò questo sia l'onere nel triennio, che equivale a poco più di 800mila euro annui. Si fa poi riferimento ai proventi derivanti dalle attività del MAV, ma vorremmo capire quali sono le attività, perché probabilmente il MAV avrà un'attività di vendita dei biglietti, ma scritto così... vorremmo capire che tipo di attività sono state previste e, di conseguenza, che tipo di introiti sono stati previsti. Ancora poi si fa riferimento ad erogazioni di enti pubblici e privati e i privati sono la solita chimera: si mettono sempre e non arrivano mai!
Quello che vorremmo capire è se il contributo regionale che qui viene stanziato è esaustivo degli oneri necessari per far funzionare questo museo, anche perché tale museo prevede del personale che verrà inquadrato al di fuori dei ruoli pubblici e seguirà i contratti collettivi nazionali di categoria, anche su questo ci piacerebbe sapere qualcosa di più, anche perché nell'ambito delle attività museali c'è una nota vicenda che riguarda il precariato, ne parlavamo prima, rispetto alle tante iniziative di mostre temporanee che vengono gestite dall'Amministrazione regionale. Pur essendo in linea di principio favorevoli all'istituzione di un museo dell'artigianato valdostano di tradizione, perciò vorremmo capire anzitutto se i locali in cui deve essere insediato il museo sono già definiti e quali sono; poi avere un'idea di che tipo di locali siano rispetto agli spazi, perché la valutazione di quello che può essere il peso di questo museo è dato ovviamente dalle metrature che il museo occupa. Di conseguenza la inviteremmo a dare qualche specificazione in più, perché non è una norma da assestamento di bilancio. È una norma che riteniamo importante non solo per il riflesso di questo stanziamento, ma per la continuità di tale spesa per il riflesso dal punto di vista culturale e dal punto di vista degli oneri gestionali.
Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.
La Torre (FA) - Questo argomento è già stato trattato in Commissione, forse lei in quella Commissione non c'è stato. È un argomento che è stato attentamente approfondito con l'Ivat ed è una richiesta che deriva proprio dall'Ivat quella di poter gestire in autonomia anche l'operazione museale. Evidentemente il problema del personale è un problema rilevante ed è proprio per questo che bisogna tenerne conto. L'investimento dei 2,620 milioni è un investimento triennale che riguarda tutto il funzionamento dell'Ivat, al quale si aggiunge anche la gestione museale che incide per una parte. Gli obiettivi del museo sono quelli che ha enunciato lei, la gestione museale prevede tutta una serie di iniziative, che sono comunque legate semplicemente a quello: non è che si vanno ad immaginare particolari iniziative al di fuori. So che la mia risposta lei non la troverà soddisfacente...
(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)
... a Fénis, mi sfugge il nome, la casa, la "maison", come si chiama? Il museo è già pronto, non è stato inaugurato ancora, ci sono alcuni piccoli problemi nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione e verrà inaugurato presumibilmente nel mese di ottobre...
Frassy (fuori microfono) - ... 100 metri, 10.000 metri...?
La Torre (FA) - ... questi dati onestamente non li ho dietro, glieli faccio avere, anche perché è una cosa che attiene assolutamente all'Ivat, che gestisce in piena autonomia. Ci terrei a precisare che non c'è la nostra influenza. La prossima settimana le faccio avere tutti questi dati.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (PdL) - Ovviamente non siamo soddisfatti della sua risposta, Assessore, anche se confidiamo sul fatto che sarà più puntuale nel farci avere i dati, come da lei promesso adesso in aula.
Evidenzio solo 2 cose in estrema sintesi: l'istituzione di un museo è norma più complessa di quanto non sia un assestamento di bilancio e il suo collega di Giunta, l'Assessore Viérin che di musei ne gestisce insieme poi al suo collega di Giunta Isabellon, che gestisce il Museo di scienze naturali... sono cose complesse che sarebbe forse il caso di iniziare a valutare in una prospettiva futura della prossima legislatura per le forze che avranno responsabilità di governo... che non vi sia la frammentazione dei musei, perché la gestione dei musei comporta una serie di percorsi organizzativi, gestionali, di gestione dell'immagine, di divulgazione che frammentati fra i vari Assessorati... prima o poi ci sarà il Museo delle opere pubbliche, quelle mai compiute: il "Cinema Splendor", la Torre dei Balivi, il Palaghiaccio di Ayas, il trenino... penso che bisognerebbe coinvolgere nella gestione museale a questo punto anche l'Assessore Cerise, perché avrebbe buon gioco in quanto lui avrebbe la facilità di cristallizzare dei cantieri che di fatto sono già cristallizzati come delle incompiute e diventerebbero musei di sé stessi. Chiederei più attenzione e serietà nello stanziare i soldi, perché i musei che partono così rischiano spesso di essere dimenticati e di diventare dei magazzini delle scope.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - L'emendamento n. 1j del gruppo "Arcobaleno" è stato ritirato e introduceva l'articolo 29bis, quando lei ha detto che ritirava tutti gli emendamenti...? No, allora vi è l'emendamento n. 1j del gruppo "Arcobaleno" che introduce l'articolo 29 bis.
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Questo emendamento è direttamente collegato con il disegno di legge che discuteremo martedì o mercoledì sui siti minerari dismessi. Abbiamo individuato in 200mila euro la cifra necessaria a far sì che nasca un organismo che cataloghi e documenti tutto... per la valorizzazione dei siti, dato che abbiamo un museo di scienze naturali, perché non istituire una competente sezione all'interno di quel museo che si occupi della valorizzazione dei siti minerari dismessi? "È un carrozzone, un ennesimo..." va bene, ma ne parleremo con il disegno di legge, era per la relativa copertura finanziaria. Abbiamo un museo di scienze naturali che funziona bene, le scienze naturali sono scienze che si occupano della parte biotica e abiotica e quindi anche di geologia, mineralogia, perché non potenziare il Museo di scienze naturali?
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1j del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
"Articolo 29bis"
(Museo di scienze naturali)
1. Il contributo per il funzionamento del Museo regionale di Scienze naturali di Saint-Pierre è rideterminato per l'anno 2008 in euro 200.000 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 capitolo 68350).
2. Al maggior onere di euro 40.000, previsto al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione per pari importo dal capitolo 68175.".
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 4
Contrari: 19
Astenuti: 4 (Ferraris, Frassy, Lattanzi, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - All'articolo 30 ci sono gli emendamenti dal n. 435 al n. 675 del "PD", sono ritirati? Grazie.
La parola al Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Solo per chiarezza, poi sull'aspetto politico lo faremo in dichiarazione finale, per dire che il nostro disegno di legge n. 45 è chiaro che è stato inserito... nei disegni di legge ritirati, in accordo con tutti.... perché di "paro paro contenuto" è stato trasportato nell'assestamento di bilancio e quindi nel disegno di legge n. 212 che stiamo discutendo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 30:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Ferraris)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 31 ci sono gli emendamenti n. 4, n. 2i e n. 3i del gruppo "Arcobaleno", quest'ultimo però superato dall'emendamento n. 1 del Presidente Caveri che è correlato.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Ritiro gli emendamenti relativi all'articolo 31, nel senso che mi riconosco in quello del Presidente Caveri.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri - in correlazione all'emendamento n. 3i del gruppo "Arcobaleno" -, che recita:
Emendamento
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 31, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto delle specifiche problematiche inerenti alla viabilità cittadina".
Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo così emendato:
Articolo 31
(Interventi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta)
1. In attuazione dell'Intesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, con il Ministero della Difesa e le altre amministrazioni interessate, accordi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta negli immobili della caserma Testafochi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche nelle more della definitiva acquisizione dei predetti immobili, è autorizzata:
a) ad effettuare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein, nonché a mettere a disposizione dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del demanio, quattro alloggi di superficie unitaria non inferiore a 100 metri quadrati;
b) a provvedere all'espletamento delle indagini preliminari e alla redazione del piano urbanistico di dettaglio, relativi agli interventi di realizzazione del Polo universitario di Aosta nella caserma Testafochi, tenuto conto delle specifiche problematiche inerenti alla viabilità cittadina.
3. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere realizzati dalla Regione nell'ambito dei lavori di adeguamento delle caserme o ceduti a titolo gratuito allo Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio, individuandoli tra i beni appartenenti al patrimonio immobiliare regionale o acquistati in favore dello Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio.
4. Per gli interventi di cui al comma 2, è approvata la spesa complessiva di euro 27.900.000, in sei anni, di cui euro 2.900.000 nell'anno 2008 ed euro 1.000.000 nell'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.3., capitolo 35070 e obiettivo programmatico 2.2.1.05. - capitolo 51845 parz.).
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 32:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 33 vi è l'emendamento n. 4i del gruppo "Arcobaleno"; vi sono gli emendamenti dal n. 676 al n. 680 del "PD"; vi sono gli emendamenti n. 2d e n. 7d del gruppo "Arcobaleno", superati dal nuovo sub-emendamento n. 2d, primo punto, di tale gruppo e gli emendamenti n. 5i e n. 6i, sempre del gruppo "Arcobaleno", che introducono dei commi.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Ritiro tutti gli emendamenti eccetto il n. 4i, perché mi sembra che questo debba essere accettato, nel senso che formula in modo diverso la rubrica, era solo un errore, nel senso che nell'articolo si fa riferimento alla legge n. 10/1996, mentre nella rubrica si fa riferimento alla legge n. 10/2006, è proprio un errore. Chiedo di mantenere solo l'emendamento n. 4i...
Presidente - ... visto che la correzione è formale, possiamo mettere in votazione l'articolo 33 con questa correzione formale, va bene? Il "PD" ha ritirato i suoi emendamenti.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33 con la correzione formale indicata dalla collega Squarzino:
Articolo 33
(Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard è rideterminata, per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 9.950.000 di cui 3.650.000 per l'anno 2008 e annui 3.150.000 per gli anni 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitoli 68356 e 68357).
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 35 ci sono gli emendamenti n. 1 e n. 2 dell'Assessore Pastoret, n. 681 del "PD" e n. 7i del gruppo "Arcobaleno". L'emendamento del "PD" viene ritirato.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.
Pastoret (UV) - Ci si propone di fugare ogni dubbio interpretativo in merito a questi 2 articoli che sono stati inseriti qui e alla volontà di ammettere ad agevolazione non solo le iniziative di investimento di alberghi, campeggi e affittacamere che siano classificati o autorizzati al momento della presentazione della domanda di agevolazione, ma anche quelle di alberghi, campeggi e affittacamere che siano già stati classificati e autorizzati - si aggiunge solo il termine "già" - e che per un qualsiasi motivo abbiano cessato l'attività, e risultino quindi privi di autorizzazione e di classificazione al momento della presentazione della domanda e che però abbiano intenzione di riavviarla attraverso la realizzazione di ampliamenti.
Sostanzialmente questi 2 articoli consentono di poter rendere equiparati gli affittacamere alle strutture alberghiere per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione, che nella precedente lettura della legge n. 19 non erano possibili. Ovviamente questo sempre all'interno dei parametri che sono fissati dalla legge n. 11/1996, che dice che le strutture di affittacamere non possono avere più di 6 camere e 12 posti letto. Noi finanziavamo gli interventi se si ristrutturava un vecchio edificio per poterli realizzare, ma se uno realizzava 3 camere, poi non aveva la possibilità di ammettere a beneficio di finanziamento le successive 3, mentre questo era possibile per le altre strutture. Facciamo un intervento di perequazione e introduciamo con questo emendamento il termine "già", perché chi volesse riavviare l'attività lo possa fare.
Presidente - L'emendamento n. 7i del gruppo "Arcobaleno" viene ritirato. Do lettura, rispettivamente, degli emendamenti n. 1 e n. 2 presentati dall'Assessore Pastoret:
Emendamento
Al comma 1 dell'art. 35 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19) del disegno di legge regionale n. 212 le parole: "delle strutture alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto classificati" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture alberghiere e dei complessi ricettivi all'aperto già classificati".
Emendamento
Al comma 2 dell'art. 35 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19) del disegno di legge regionale n. 212 dopo le parole: "complessi ricettivi all'aperto" è inserita la seguente: "già".
Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo così emendato:
Articolo 35
(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituita dalla seguente:
"a) realizzazione di nuove strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto, nonché realizzazione di ampliamenti delle strutture alberghiere e dei complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e delle strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente;".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
"b) ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione di strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e di strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell'attività d'impresa;".
3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, determina con propria deliberazione le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l'attività di affittacamere.
4. L'autorizzazione di spesa per le finalità della l.r. 19/2001 è rideterminata per l'anno 2008 in complessivi euro 11.120.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.13. - capitoli 38370, 47850, 64960, 65230).
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Fiou, Frassy, Ottoz)
Il Consiglio approva.
Presidente - Siamo all'emendamento n. 4d del gruppo "Arcobaleno" - il quale introduce l'articolo 35bis -, superato dal sub-emendamento n. 2d, secondo punto, sempre del gruppo in questione.
La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Non ripeto quello che ho detto prima, credo che questo emendamento permetta la promozione del commercio equo e solidale nella nostra Regione, potrebbe benissimo, dato che non comporta oneri, essere accettato. Se non sarà così, ci penserà qualcuno alla prossima legislatura.
Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 2d, punto n. 2, del gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:
Sub-emendamento
Introdurre art. 35 bis:
"Art. 35 bis
(Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale)
1. La Regione, nel quadro delle politiche di sostegno alla cooperazione, ai sensi della l.r. 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale, attribuendo allo stesso una funzione rilevante nel promuovere l'incontro tra culture diverse e sostenere una crescita socialmente sostenibile e rispettosa dell'ecosistema e dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove iniziative culturali, di formazione, informazione ed educazione volte a stimolare una riflessione sul consumo consapevole e incentiva l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale, anche promuovendo fiere periodiche degli stessi.
3. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, l'Albo regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, a cui possono iscriversi Associazioni e cooperative senza scopi di lucro operanti in Valle d'Aosta.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le ulteriori modalità di attuazione del presente articolo.
5. L'onere di cui al presente articolo è determinato in annui euro 20.000 a decorrere dall'anno 2008, a valere sul Cap. 22560 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo) - obiettivo programmatico 2.1.6.03 (Partecipazione ad altre iniziative) istituito ai sensi della l.r. 6/2007.".
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 18
Favorevoli: 3
Contrari: 15
Astenuti: 10 (Comé, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lanièce, Ottoz, Sandri, Stacchetti, Viérin Adriana, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 36:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 1 (Fiou)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 37 c'è l' emendamento n. 10c del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Abrogare l'articolo 37.
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 3
Contrari: 23
Astenuti: 4 (Fiou, Frassy, Lattanzi, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri)
Il Consiglio approva.
Presidente - Adesso abbiamo 2 emendamenti che introducono l'articolo 37bis: uno è l'emendamento del Presidente Caveri in correlazione all'emendamento n. 5 della II Commissione e all'emendamento n. 420 del "PD" e l'altro è l'emendamento n. 4 del "PdL".
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Solo per chiarimento perché a quest'ora cominciamo ad essere fusi... Qui c'è l'emendamento che riguarda gli ultrasessantacinquenni e la gratuità e all'interno dello stesso viene chiarita, come ha richiesto il "PdL", ancorché non in servizio purché muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, anche al fine di incrementare il livello di sicurezza degli altri utenti del servizio.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (PdL) - L'emendamento n. 4 sub 5 è ritirato, perché è stato recepito.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento del Presidente Caveri che assorbe sia quello del "PD", sia quello del "PdL"; ne do lettura:
Emendamento
L'emendamento n. 5 della II Commissione è sostituito dal seguente:
"Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:
"Articolo 37bis
(Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), le parole: ", in divisa e per motivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: ", ancorché non in servizio, purché muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, anche al fine di incrementare il livello di sicurezza degli altri utenti del servizio;".
2. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è abrogata.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:
"4bis. Le persone, a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.".
4. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 40.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.14 - capitolo 67775).".
Conseguentemente, in sede di coordinamento formale, andranno apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1 dell'articolo 28, le parole: "euro 2.560.000" sono sostituite dalle seguenti: " euro 2.520.000".
L'allegato F è così modificato:
"a) l'importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 67372 è ridotto di 40.000 euro;
b) dopo il capitolo 67680, è inserito il seguente:
"cap. 67775 (Spese per la gratuità del servizio di trasporto pubblico di linea per gli ultra sessantacinquenni): competenza e cassa euro 40.000".".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Ritiro 4 emendamenti che riguardano l'allegato C, di cui si parla nell'articolo 38, perché fa riferimento ad esso l'allegato C... comunque li ritiro adesso: sono gli emendamenti n. 9a, n. 10a, n. 11a e n. 12a.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 38:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Fiou, Frassy, Lattanzi, Ottoz)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 39:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 40:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 41:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 42:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 43:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 44:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 45:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 46:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 9 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz sull'articolo 47.
Ottoz (PdL) - Solo per una lettura puntuale dell'articolo 47, comma 3, riguardante le tasse automobilistiche, se abbiamo capito correttamente, significa che la Regione ogni anno per l'anno successivo può rideterminare dal + 10% al - 10% la tassa di proprietà rispetto alla tariffa nazionale. È così? Che era il vecchio problema, che il collega Rini ricorda molto bene, che non potevamo... e il + 10 o - 10 è un limite posto dalla norma nazionale che dava questa facoltà alle altre Province e non... siccome non c'era...
(interruzione dell'Assessore Marguerettaz, fuori microfono)
... perché c'era il problema dell'APF e del... ho capito. Grazie.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 47:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 48:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 49:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 50:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 51:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 52:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 53:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 54:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 55:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 56:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 57:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 58:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 59:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'allegato A:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'allegato B:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'allegato C:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'allegato D:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'allegato E:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'allegato F:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'allegato G:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 7 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Sandri)
Il Consiglio approva.