Objet du Conseil n. 261 du 28 avril 1978 - Verbale
OGGETTO N. 261/78 - DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA REGIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 1978/1979.
Il Presidente DOLCHI, richiamandosi alla discussione generale sull'argomento svoltosi nel corso della odierna seduta antimeridiana (oggetto n. 253), invita il Consiglio a proseguire la discussione sulla proposta concernente l'oggetto: "Disposizioni sulla formazione delle classi nelle Scuole e Istituti di istruzione secondaria della Regione per l'anno scolastico 1978/1979".
Si dà atto che alla parte dispositiva sono stati concordati tra l'Assessore alla Pubblica Istruzione e i Consiglieri Lanivi e Monami i seguenti emendamenti:
a) I° comma: sostituire la parola "regionali" con "scolastici";
b) II° comma: al termine aggiungere la seguente frase: "Nel caso in cui si renda eccezionalmente necessaria la costituzione di classi con un numero di alunni superiore a 25, saranno sentiti preventivamente il competente Consiglio d'Istituto e le Organizzazioni sindacali scolastiche";
c) VII° comma: dopo la parola "classi sperimentali" sopprimere le ultime tre righe e aggiungere la seguente nuova frase: "di istituto professionale, per le classi isolate successive alla prima e per le classi di corsi serali, sentito il parere del competente Consiglio d'Istituto e le Organizzazioni sindacali scolastiche".
Si dà atto che gli emendamenti a), b) e c) sono stati approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
IL CONSIGLIO
- visto l'art. 10, terzo comma, della legge 31.12.1962, n. 1859;
- visto l'art. unico, commi 5° e 6° della legge 26.7.1970, n. 571;
- visto l'art. 7, terzo comma, della legge 4.8.1977, n. 517;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);
DELIBERA
Nella formazione delle classi delle scuole e istituti di istruzione secondaria della Regione nell'anno scolastico 1978/1979, i competenti uffici scolastici si atterranno alle seguenti disposizioni.
Ciascuna classe sarà costituita, di regola, con non meno di venti e non più di venticinque alunni a condizione che vi sia sufficiente disponibilità di locali scolastici, senza che ciò comporti l'adozione di doppi turni. Nel caso in cui si renda eccezionalmente necessaria la costituzione di classi con un numero di alunni superiore a 25, saranno sentiti preventivamente il competente Consiglio d'Istituto e le Organizzazioni sindacali scolastiche.
Le classi isolate, ancorché facenti parte di un corso completo, potranno essere costituite anche con un numero di alunni superiore a venticinque, ma non superiore a trenta.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, nei casi di limitata capienza dei locali, potrà autorizzare, a richiesta del capo d'istituto, la costituzione di classi con meno di venti alunni, ma non meno di quindici, tenuto anche conto della possibilità di assorbire eventuali eccedenze nelle classi parallele.
Classi con meno di venti alunni, ma non meno di quindici, potranno essere costituite in presenza di alunni handicappati; il numero degli alunni handicappati per ciascuna classe non potrà essere superiore a due.
Potranno essere costituite con meno di venti alunni anche le classi terminali di scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, allo scopo di assicurare la necessaria continuità didattica.
In nessun caso potranno costituirsi classi con meno di dieci alunni. Deroghe potranno, tuttavia, essere consentite esclusivamente per le classi sperimentali di istituto professionale, per le classi isolate successive alla prima e per le classi di corsi serali, sentito il parere del competente Consiglio d'Istituto e le Organizzazioni sindacali scolastiche.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giulio Dolchi)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Giuseppe Borbey)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
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