Objet du Conseil n. 3371 du 6 mars 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 3371/XII - Inizio della votazione del disegno di legge: "Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali".
PARTE I
OGGETTO DELLA LEGGE
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 2, comma primo, lettera i), 3, comma primo, lettera e), 4, 6, e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 26, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142 (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere), la Regione disciplina, con la presente legge, l'attività estrattiva dei minerali solidi di cava e di miniera, delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e i relativi interventi e strumenti di gestione.
PARTE II
COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2
(Oggetto)
1. La presente parte disciplina l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e gli altri interventi sul suolo che comportano l'utilizzazione a scopo prevalentemente imprenditoriale di materiale di cava estratto, ad esclusione del prelievo di pietrame di cui all'articolo 15.
TITOLO II
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Articolo 3
(Piano regionale delle attività estrattive)
1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è uno strumento di pianificazione strategico in considerazione dei suoi effetti sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia ambientale e sull'assetto del territorio, che coinvolge aspetti di natura geologica, idrogeologica, economica, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, per la disciplina dell'attività estrattiva di materiali inerti nel territorio regionale.
2. Per soddisfare le esigenze connesse alla realizzazione delle opere e degli interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei Comuni, di ogni altro ente pubblico e dei privati e alla valorizzazione dell'attività produttiva del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, contemperando tali esigenze con quelle di salvaguardia del territorio, la Regione individua, sentiti anche i Comuni, le associazioni di categoria e i privati interessati ovvero su loro eventuale proposta, le aree ove insistono i giacimenti dei materiali di cava di cui all'articolo 2, comma 2, al fine del loro inserimento nel PRAE.
3. Il PRAE persegue l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, tenuto conto della valutazione dei seguenti aspetti:
a) fabbisogni decennali per la realizzazione delle opere previste dagli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e, per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, per la valorizzazione della produzione;
b) risorse, con l'indicazione delle fonti di approvvigionamento delle attività produttive del settore e degli effetti a livello occupazionale;
c) individuazione delle fonti di approvvigionamento alternative sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda;
d) effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici, con particolare riferimento:
1) alla tutela delle acque superficiali e sotterranee;
2) alla tutela dell'inquinamento da polveri;
3) alla tutela del paesaggio, collegando le nuove previsioni di approvvigionamento con il ripristino o la riconversione dei siti già compromessi;
4) alla salvaguardia dell'ambiente naturale;
5) al razionale sfruttamento delle risorse disponibili;
6) alla razionale distribuzione dei siti di estrazione, favorendo il riutilizzo delle aree già interessate da attività estrattive, in atto o abbandonate;
e) interventi di ripristino o di riconversione ambientale, al fine di minimizzare gli impatti negativi, sia per le cave in esercizio, sia per le aree di cava abbandonate, con particolare riferimento agli interventi attuabili mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti.
4. Il PRAE è suddiviso nei seguenti piani di settore:
a) piano inerti;
b) piano pietrame;
c) piano dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.
5. Il PRAE e ciascun piano di settore devono contenere:
a) la relazione generale contenente le valutazioni di cui al comma 3;
b) l'elenco e la descrizione delle aree di cava in esercizio;
c) l'elenco e la descrizione delle cave dismesse ed ancora suscettibili di sfruttamento;
d) l'elenco e la descrizione delle nuove aree per attività estrattive;
e) l'individuazione dei siti di cava già oggetto di attività estrattiva non più suscettibili di coltivazione, indicando prioritariamente le possibili riconversioni e in subordine le possibili sistemazioni ambientali, dettando le linee progettuali di massima.
6. Qualora per i siti di cui al comma 5, lettera c), sia presentato un diverso utilizzo del sito stesso, indipendentemente dalla coltivazione del giacimento residuo, può procedersi all'utilizzo alternativo, previo nulla osta della Giunta regionale e successiva modificazione del PRAE ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
7. Le aree di cui al comma 5, lettere c) e d), sono individuate sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che qualifichino il giacimento da un punto di vista tecnico, geologico ed economico. Tali indagini non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
8. Le previsioni contenute nel PRAE prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, sostituendosi automaticamente alle previsioni comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque; le opere e gli impianti fissi sono considerati di pubblico interesse.
Articolo 4
(Procedure per l'adozione e l'approvazione del PRAE)
1. Il PRAE è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), e dei Comuni interessati.
2. La proposta del PRAE è depositata presso la struttura regionale competente in materia di miniere e cave, di seguito denominata struttura competente, pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e affissa all'Albo notiziario regionale per un periodo di sessanta giorni consecutivi.
3. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'affissione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla struttura competente.
4. Nel caso in cui le osservazioni di cui al comma 3 siano finalizzate all'inserimento nel PRAE di ulteriori aree estrattive, il proponente deve corredare le richieste delle indagini di cui all'articolo 3, comma 7, e dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7 della l.r. 14/1999, i quali sono inoltrati dalla struttura competente al Comitato tecnico per l'ambiente per l'espressione del parere di competenza.
5. Il PRAE è adottato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, o dalla data di ricevimento del parere di cui al comma 4, e diventa esecutivo il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE è sottoposto, ogni triennio, a verifica e ad eventuale modificazione.
7. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, considerate l'esclusività e la tipicità della produzione e la rilevanza della coltivazione di tali minerali per l'economia regionale, il PRAE è redatto tenuto conto, ove esistenti o disponibili, dei dati e degli elementi storico-produttivi contenuti nell'apposito catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale di cui all'articolo 5.
Articolo 5
(Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale)
1. Il catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, gestito ed aggiornato dalla struttura competente, comprende:
a) il numero e la localizzazione dei giacimenti in esercizio e in atto, come censiti dai competenti organi statali e regionali, delle cave inattive e abbandonate e dei nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e di quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive e lavorative;
b) il tipo e la qualità, anche presunta, dei materiali esistenti in ogni cava;
c) i dati storici di ogni cava;
d) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto, comprese le principali zone di destinazione dei materiali prodotti e le opere più significative in cui gli stessi siano stati impiegati.
2. I dati del catasto sono pubblici.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
CAPO I
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
Articolo 6
(Domanda di autorizzazione e istruttoria)
1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del PRAE e la relativa domanda deve essere presentata alla struttura competente.
2. La domanda di autorizzazione deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda e dei relativi dati catastali;
f) il quantitativo di materiale da movimentare e quello da estrarre;
g) il materiale o i materiali da coltivare;
h) il periodo di tempo per cui l'autorizzazione è richiesta;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
3. La domanda deve essere, inoltre, corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato A.
4. Nel caso in cui l'intervento sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale (VIA), la domanda di autorizzazione è presentata alla struttura competente, corredata della documentazione di cui agli articoli 11, 12 e 18 della l.r. 14/1999.
5. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale provvede a:
a) verificare la documentazione allegata alla domanda;
b) effettuare i sopralluoghi;
c) acquisire, nel caso in cui l'intervento sia sottoposto a VIA, il parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999;
d) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62.
6. Per le zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale, l'autorizzazione contiene anche le prescrizioni relative alla tutela dei vincoli esistenti, essendo tale unico provvedimento assorbente ogni altro intervento amministrativo preposto alla tutela dei vincoli anzidetti, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta, che contiene l'indicazione dei tempi entro i quali deve essere assolta, sospende i termini del procedimento.
Articolo 7
(Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione. Contenuto dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere è rilasciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto:
a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;
b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale;
c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;
d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva e alla sistemazione ambientale;
e) di altri preminenti interessi generali.
2. Nell'ipotesi in cui l'intervento sia assoggettato a VIA, l'autorizzazione tiene luogo della decisione sulla compatibilità ambientale e, in caso di valutazione positiva, contiene le relative prescrizioni e quelle concernenti le modalità di coltivazione dirette alla salvaguardia degli interessi di cui al comma 1.
3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni, l'autorizzazione contiene inoltre l'indicazione delle eventuali autorizzazioni o prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni, limitatamente alla durata del mantenimento degli stessi in sito, con riferimento alla compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.
5. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate da presentare al momento della prima richiesta. La garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.
6. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla sua presentazione e il relativo provvedimento è notificato, entro i successivi quindici giorni, al richiedente e al Comune o ai Comuni interessati.
7. Laddove sia prevista la VIA, la Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della struttura competente del parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999.
8. Copia del provvedimento deve essere affissa all'Albo pretorio del Comune interessato per la durata di quindici giorni.
Articolo 8
(Subingresso nell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione ha natura personale. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o a causa di morte a titolo particolare, l'avente causa deve, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, presentare domanda di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla struttura competente, corredata della documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c).
2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sulla domanda di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.
3. Dal momento del trasferimento, il subentrante per atto tra vivi è soggetto, in solido con il precedente titolare, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione. Il richiedente l'autorizzazione al subingresso deve inoltre presentare alla struttura competente il titolo sul giacimento.
4. Nel caso di successione a titolo universale, a causa di morte, del diritto sul giacimento, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della Giunta regionale agli eredi che ne facciano richiesta entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con la Regione e con i terzi. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sulla relativa domanda, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.
5. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.
Articolo 9
(Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con l'osservanza delle disposizioni previste per il suo rilascio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura competente a partire dall'ottavo mese e non oltre il terzo mese antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione.
3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la proroga dell'autorizzazione per un periodo non superiore a due anni, allorché il soggetto autorizzato non abbia completato la coltivazione e presenti domanda almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore a venti anni e può essere prorogata e rinnovata con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, in considerazione delle caratteristiche tecnico-economiche della coltivazione dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.
CAPO II
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Articolo 10
(Regime di concessione)
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l. cost. 4/1948, le cave la cui disponibilità sia sottratta al proprietario appartengono al patrimonio indisponibile della Regione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre il passaggio delle cave e delle torbiere, già ricomprese nel PRAE, al patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927, previa diffida da effettuarsi trenta giorni prima dell'anzidetto provvedimento, qualora il proprietario dell'area:
a) non abbia intrapreso la coltivazione o non intraprenda, una volta ottenuta l'autorizzazione, i lavori di cava entro centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;
b) non dia sufficiente sviluppo alla coltivazione rispetto al programma stabilito nel provvedimento autorizzativo;
c) sia decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1.
3. A seguito del provvedimento di acquisizione del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può assegnare l'area stessa in concessione a chi abbia, tra quanti hanno presentato la relativa domanda, l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.
4. Al procedimento di concessione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
5. La concessione, previa osservanza delle disposizioni previste per il rilascio, può essere rilasciata per un periodo massimo di dieci anni per il pietrame e gli inerti e venti anni per i marmi e le pietre affini ad uso ornamentale e può essere rinnovata o prorogata, ai sensi dell'articolo 9, sino all'esaurimento del giacimento.
6. Al trasferimento della concessione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66.
Articolo 11
(Diritto proporzionale)
1. Il concessionario deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie oggetto della concessione, con un minimo di euro 600 annui.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.
Articolo 12
(Diritti dei privati in caso di concessione)
1. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto, da parte del concessionario, l'indennizzo di ogni danno derivante dall'esercizio della cava o della torbiera e, se necessario, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'articolo 45, commi quarto e quinto, del r.d. 1443/1927.
2. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 13
(Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale)
1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione di cava, escluse le cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale, deve versare al Comune sul cui territorio essa insiste una somma a titolo di contributo, ulteriore rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione o nella concessione, per il pregiudizio ambientale della zona e per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche funzionali all'area interessata, direttamente o indirettamente, dall'attività estrattiva.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le associazioni di categoria, determina l'ammontare del contributo per metro cubo di minerale estratto. Tale importo è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il contributo relativo all'anno solare precedente deve essere versato al Comune entro il 30 giugno, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto autorizzato deve presentare entro il 30 aprile, con facoltà per il Comune di disporre l'accertamento diretto nel sito.
4. Il contributo decorre, in capo ai titolari di autorizzazione alla coltivazione di cava, dalla data di rilascio di nuova autorizzazione di cava, di rinnovo o di proroga e in caso di modificazione delle autorizzazioni in corso.
Articolo 14
(Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi)
1. Nel caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la Regione e i Comuni, ovvero i soggetti da questi incaricati in conformità alla normativa vigente, nelle ipotesi di seguito elencate, possono estrarre materiale di cava anche in deroga a quanto previsto nel PRAE:
a) per interventi urgenti di costruzione, di ricostruzione, di ripristino e di sistemazione;
b) per interventi atti a scongiurare pericolo per la pubblica incolumità.
2. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale devono presentare domanda al Presidente della Regione, corredata del progetto di coltivazione e di recupero ambientale, con la procedura di cui agli articoli 6 e 7.
3. L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Regione.
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a tre anni e può essere prorogata solo a seguito di motivata necessità per le finalità di cui al comma 1.
5. Il materiale di cava estratto deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
6. I proprietari delle aree interessate dagli interventi hanno diritto ad un equo indennizzo.
7. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale sono esonerati dal pagamento del contributo di cui all'articolo 13.
Articolo 15
(Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici interventi)
1. La presente legge non si applica al prelievo di pietrame da accumuli naturali e artificiali finalizzato a specifici interventi di recupero di fabbricati in genere, di costruzione, di ricostruzione e di manutenzione di alpeggi, mayens, bivacchi, rifugi alpini e di tappa e di altre opere di modesta entità, purché ubicati nell'ambito territoriale del Comune dove avviene il prelievo e per quantitativi non eccedenti quanto indicato nel progetto concessionato o autorizzato.
2. L'autorizzazione per il prelievo di cui al comma 1 è rilasciata dal Comune territorialmente competente, acquisiti, ove richiesti, gli assentimenti relativi ai vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale. Il Comune fissa le eventuali garanzie finanziarie, le condizioni e le modalità per il prelievo del materiale, che deve essere impiegato esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1, e per il conseguente ripristino ambientale.
3. Il controllo delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi, è effettuato dal Comune territorialmente competente.
Articolo 16
(Opere ed impianti a servizio dell'attività estrattiva)
1. Gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione, se allocati all'interno delle aree inserite nel PRAE, devono rispettare le prescrizioni ivi contenute.
2. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1 sia richiesta la concessione edilizia, il Comune interessato deve rilasciarla entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica di conformità alle previsioni del PRAE o dell'autorizzazione regionale, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Articolo 17
(Prescrizioni comuni a più cave)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le prescrizioni comuni alle opere al servizio delle cave situate in una stessa zona, ivi compresi le discariche e il deflusso delle acque.
2. Per l'esecuzione dei lavori di preparazione, per la manutenzione e per l'utilizzo delle opere al servizio delle cave di cui al comma 1 e per esigenze di coordinamento della coltivazione, possono essere costituiti consorzi facoltativi o obbligatori secondo quanto stabilito dal presente articolo.
3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata dagli interessati alla struttura competente, entro trenta giorni dalla costituzione medesima, mediante produzione di copia dell'atto costitutivo.
4. La costituzione dei consorzi obbligatori è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, quando lo impongano esigenze di sicurezza ovvero di salvaguardia ambientale della zona o quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata.
5. Nel caso di consorzi obbligatori, quando le opere non sono state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, assumendo la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive stesse, con addebito delle spese a carico del consorzio. A tal fine, il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
Articolo 18
(Adempimenti particolari)
1. I titolari di autorizzazione o di concessione ai sensi del presente titolo devono:
a) fornire alla struttura competente i dati statistici di cui all'articolo 1 del regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave);
b) mettere a disposizione della struttura competente e delle altre strutture regionali competenti, nelle zone soggette a vincolo di competenza regionale, tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso e quelli di sistemazione ambientale.
2. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono della guarentigia stabilita dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 (Riordinamento del servizio statistico).
TITOLO IV
RIASSETTO DELLE CAVE ABBANDONATE
Articolo 19
(Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse)
1. Per le aree di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), comprese le opere accessorie e gli impianti dismessi ivi allocati che rivestono un particolare interesse culturale e ambientale, i proprietari o la Regione possono predisporre un progetto di ripristino ovvero di riconversione ambientale.
2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per gli interventi finalizzati al ripristino ambientale, la Giunta regionale può concedere, con propria deliberazione, contributi per l'esecuzione delle opere relative ovvero provvedere direttamente alla loro realizzazione.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, in relazione alla rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale, sino ad un massimo del 60 per cento dei costi relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) l'ubicazione e la dimensione dell'area interessata dall'intervento;
d) la dichiarazione attestante la disponibilità dell'area.
6. La domanda deve essere, inoltre, corredata della documentazione di cui all'allegato B.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
PARTE III
RICERCA, COLTIVAZIONE DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 20
(Oggetto)
1. La presente parte disciplina la ricerca e la coltivazione dei minerali solidi di prima categoria di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927.
Articolo 21
(Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)
1. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali solidi di prima categoria e delle attività a questi correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, sotto il profilo culturale ed ambientale loro caratteristico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi in coerenza con gli indirizzi comunitari, all'incentivazione e alla disciplina della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, museali e culturali e del riutilizzo a fini economici dei vuoti sotterranei, anche con riferimento a sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario.
TITOLO II
RICERCA
Articolo 22
(Oggetto)
1. La ricerca ha ad oggetto l'individuazione di giacimenti minerari e la loro economica coltivabilità, nel rispetto della salvaguardia ambientale.
Articolo 23
(Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria)
1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
g) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
h) il periodo di tempo richiesto per la ricerca;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della documentazione tecnica di cui all'allegato C.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.
4. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale provvede a:
a) verificare la documentazione allegata alla domanda;
b) effettuare i sopralluoghi;
c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62.
5. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.
Articolo 24
(Contenuto del permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed il relativo provvedimento è trasmesso, entro i successivi quindici giorni, ai Comuni e alle Comunità montane interessati e notificato al richiedente.
2. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:
a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
b) alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica;
c) alla ricomposizione dei siti di ricerca e ai preminenti interessi generali.
3. L'efficacia del permesso di ricerca è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del permesso che ne determina anche l'ammontare e la durata.
Articolo 25
(Durata e proroga del permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a tre anni.
2. La Giunta regionale può disporre la proroga del permesso di ricerca, con le stesse modalità stabilite per il suo rilascio, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, quando il titolare del permesso di ricerca, di seguito denominato ricercatore, abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra adeguate giustificazioni relative alla necessità di proseguire i lavori di ricerca.
3. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno novanta giorni prima della scadenza del permesso di ricerca.
Articolo 26
(Obblighi a carico del ricercatore)
1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, deve darne comunicazione scritta alla struttura competente.
2. Il ricercatore deve trasmettere alla struttura competente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente all'espletamento dell'attività di ricerca.
3. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca e risarcisce i proprietari del suolo degli eventuali danni prodotti.
Articolo 27
(Diritto proporzionale)
1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie oggetto del permesso di ricerca, con un minimo di euro 600 annui.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.
TITOLO III
CONCESSIONE MINERARIA
Articolo 28
(Oggetto)
1. La concessione mineraria ha ad oggetto l'attività di coltivazione del giacimento minerario, le pertinenze minerarie, la fase di arricchimento del minerale e il recupero ambientale del sito.
2. La concessione mineraria può inoltre essere rilasciata per la gestione dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze, ai fini della valorizzazione socio-culturale ed ambientale dei siti stessi.
3. Ai fini della presente legge, per concessione si intendono anche le subconcessioni assentite ai sensi dell'articolo 11 della l. cost. 4/1948.
Articolo 29
(Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario)
1. La domanda per il rilascio della concessione per la coltivazione del giacimento minerario deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee garanzie bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;
f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;
h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. La domanda deve essere, inoltre, corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato D.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.
4. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.
Articolo 30
(Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi)
1. La domanda per la gestione dei siti minerari dismessi ai fini della loro valorizzazione socio-culturale ed ambientale deve essere presentata alla struttura competente dai soggetti legittimati dalle disposizioni regionali vigenti in materia e deve contenere:
a) la documentazione redatta da un tecnico abilitato in ordine alla non attuale coltivabilità del giacimento oggetto della domanda;
b) la documentazione tecnica ed economica progettuale dell'intervento socio-culturale da attuare nel sito minerario, in coerenza con le indicazioni stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) la documentazione in ordine alla sussistenza dei mezzi finanziari necessari;
d) il periodo di tempo per cui è richiesta la concessione;
e) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. Per la concessione a fini socio-culturali e ambientali del patrimonio immobiliare dismesso trovano inoltre applicazione gli articoli 29, commi 3 e 4, e 76.
Articolo 31
(Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione)
1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 1, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;
b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale;
c) rilevanza delle risorse minerarie in oggetto e della loro utilizzazione;
d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione ambientale e al complesso dell'organizzazione produttiva.
2. La concessione contiene:
a) la delimitazione dell'area di concessione;
b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in ordine alla coltivazione;
c) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito estrattivo.
3. L'efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione che ne determina anche l'ammontare e la durata.
4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 2, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) il rispetto della disciplina specifica in tema di valorizzazione socio-culturale-ambientale dei siti minerari dismessi;
b) la rispondenza del progetto al conseguimento della finalità di valorizzazione socio-culturale dei siti minerari dismessi;
c) la rispondenza del progetto agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione ambientale perseguiti dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
5. La struttura competente trasmette copia dell'atto di concessione di cui ai commi 1 e 4 ai Comuni e alle Comunità montane interessate e lo notifica al richiedente. L'atto di concessione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. L'atto di concessione deve essere inoltre trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a spese del concessionario.
Articolo 32
(Diritto proporzionale)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le misure dei diritti proporzionali che i titolari delle concessioni di coltivazione mineraria di cui all'articolo 28, comma 1, devono corrispondere anticipatamente alla Regione tenendo conto dei seguenti criteri:
a) estensione dell'area interessata;
b) tipologia del minerale estratto;
c) quantità, tenore e valore del minerale estratto.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni triennio dal dirigente della struttura regionale competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.
4. La concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 2, non è soggetta alla corresponsione del diritto proporzionale.
Articolo 33
(Pertinenze minerarie)
1. Il concessionario deve trasmettere alla struttura competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle pertinenze della miniera e una perizia, firmata da un tecnico abilitato, sul valore delle pertinenze stesse all'atto della comunicazione.
2. Presso la struttura competente è tenuto l'elenco delle pertinenze relative a ciascuna concessione.
3. I dati dell'elenco sono pubblici.
Articolo 34
(Obblighi informativi)
1. I titolari di concessioni devono presentare alla struttura competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento, in conformità alle istruzioni dalla medesima impartite.
2. I titolari devono inoltre mettere a disposizione della struttura competente tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
Articolo 35
(Durata e proroga della concessione)
1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con le modalità previste per il suo rilascio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura competente un anno prima della scadenza della concessione e può essere accolta qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.
3. La Giunta regionale può disporre la proroga della concessione, con le stesse modalità stabilite per il rilascio, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni.
4. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza della concessione.
PARTE IV
RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 36
(Oggetto)
1. La presente parte disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali quali riconosciute dalla normativa vigente in materia.
2. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e delle attività a queste correlate, assicurando:
a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei siti;
b) l'utilizzazione sostenibile e durevole di tali risorse nel contesto del complessivo sviluppo regionale economico e sociale sostenibile.
Articolo 37
(Natura e regime giuridico)
1. La coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e l'utilizzo di quelle termali sono esercitati tramite lo strumento della concessione a titolo oneroso e a tempo determinato, come disciplinato dalla presente legge.
TITOLO II
RICERCA
Articolo 38
(Oggetto)
1. La ricerca ha ad oggetto:
a) l'individuazione di scaturigini idrominerali o di falde acquifere non affioranti, aventi caratteristiche minerali, di acqua di sorgente e termale;
b) l'individuazione del bacino idrogeologico;
c) l'accertamento della costanza della temperatura, della conducibilità elettrica, delle caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;
d) la captazione con opere provvisorie ai fini degli accertamenti di cui alle lettere a), b) e c).
Articolo 39
(Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria)
1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) la classificazione dell'acqua o delle acque da ricercare;
f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
g) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
h) il periodo di tempo richiesto per la ricerca;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della documentazione tecnica di cui all'allegato B.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.
4. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale provvede a:
a) verificare la documentazione allegata alla domanda;
b) effettuare i sopralluoghi;
c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62.
5. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.
Articolo 40
(Contenuto del permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed il relativo provvedimento è trasmesso ai Comuni e alle Comunità montane e notificato al richiedente.
2. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:
a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
b) alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica;
c) alla ricomposizione dei siti di ricerca e ai preminenti interessi generali.
3. L'efficacia del permesso di ricerca è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del permesso che ne determina anche l'ammontare e la durata.
Articolo 41
(Durata e proroga del permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a tre anni.
2. La Giunta regionale può disporre la proroga del permesso di ricerca, con le stesse modalità stabilite per il suo rilascio, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, qualora il ricercatore abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra adeguate giustificazioni sulla necessità di proseguire i lavori di ricerca.
3. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza del permesso di ricerca.
Articolo 42
(Obblighi a carico del ricercatore)
1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di sorgenti o falde acquifere, deve darne comunicazione scritta alla struttura competente con espressa indicazione delle relative caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche.
2. Il ricercatore deve trasmettere alla struttura competente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente all'espletamento dell'attività di ricerca.
3. Il prelievo dei campioni di acqua deve essere eseguito alla presenza di funzionari della struttura competente dell'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) e del dipartimento regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali.
4. Il ricercatore adotta tutte le misure idonee a proteggere la sorgente da pericoli di inquinamento.
5. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca e risarcisce i proprietari del suolo degli eventuali danni prodotti.
Articolo 43
(Diritto proporzionale)
1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie oggetto del permesso di ricerca, con un minimo di euro 250 annui.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.
TITOLO III
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Articolo 44
(Oggetto)
1. La coltivazione ha ad oggetto:
a) l'elevazione in superficie, con opere permanenti, delle acque minerali naturali, termali e di sorgente non affioranti;
b) la stabile sistemazione delle superfici;
c) la sistemazione e la manutenzione dell'area di protezione igienico-sanitaria;
d) l'esecuzione delle opere e degli impianti a servizio della coltivazione.
Articolo 45
(Domanda di concessione di coltivazione)
1. La domanda per la concessione di coltivazione deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) la classificazione dell'acqua o delle acque oggetto della domanda di concessione;
f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;
h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della documentazione tecnica di cui all'allegato E.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.
4. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.
Articolo 46
(Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione)
1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria, previa determinazione del Ministero della salute sulla sussistenza delle caratteristiche delle acque minerali naturali, termali e di sorgente e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione tenuto conto dei seguenti criteri:
a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;
b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale;
c) rilevanza delle sorgenti e della loro utilizzazione;
d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione ambientale e al complesso dell'organizzazione produttiva.
2. La concessione contiene:
a) la delimitazione dell'area di concessione e dell'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti;
b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in ordine alla coltivazione;
c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi da effettuarsi semestralmente alla presenza di un funzionario della struttura competente;
d) le prescrizioni relative alla messa in opera alla sorgente di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di conducibilità elettrica e di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, salvo che si tratti di concessioni di acque minerali somministrate esclusivamente in loco come bevanda;
e) le condizioni in ordine al mantenimento e alla salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell'area di concessione, alle situazioni idrogeologiche e ai preminenti interessi pubblici esistenti sull'area;
f) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito estrattivo.
3. L'efficacia della concessione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione che ne determina anche l'ammontare e la durata.
4. La struttura competente trasmette copia dell'atto di concessione ai Comuni e alle Comunità montane interessate e lo notifica al richiedente. L'atto di concessione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. L'atto di concessione deve essere inoltre trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a spese del concessionario.
Articolo 47
(Obblighi a carico del concessionario)
1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione, deve:
a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione e comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata. Per le acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico della portata;
b) installare in posizione idonea, nell'ambito dell'area oggetto della concessione, la strumentazione per la misurazione delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;
c) inviare ogni sei mesi alla struttura competente i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi delle lettere a) e b);
d) far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della salute le seguenti analisi:
1) batteriologiche e chimico-fisiche annuali di controllo, per le acque minerali;
2) batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni, per le acque termali;
e) inviare ogni sei mesi alla struttura competente una comunicazione scritta relativa ai:
1) dati giornalieri pluviometrici e termografici con i relativi grafici originali, desunti dagli strumenti indicati nella concessione;
2) dati relativi alla quantità di acque imbottigliate mensilmente;
3) dati relativi al numero delle persone impiegate negli stabilimenti;
f) attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite dalle strutture regionali competenti per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica e terapeutica delle acque.
2. Il dirigente della struttura competente può ordinare in ogni momento l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle analisi deve essere eseguito alla presenza di un funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali.
4. I contratti di somministrazione di acque minerali naturali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori di coltivazione o delle sue varianti di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).
Articolo 48
(Sospensione della coltivazione)
1. La concessione deve essere costantemente esercitata tranne che sia consentita, con deliberazione della Giunta regionale, la sospensione delle attività per motivate ragioni.
2. La sospensione delle attività legata a fatti stagionali, e comunque prevista nei programmi annuali di lavoro e di coltivazione di cui al titolo II del d.P.R. 128/1959, non costituisce sospensione ai fini del comma 1.
3. Il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
Articolo 49
(Diritto proporzionale)
1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo:
a) di euro 40 anticipati, per ogni ettaro e frazione di ettaro compresi nell'area della concessione, con un minimo di euro 600;
b) di euro 1,50 per 1000 litri di acque minerali e di sorgente imbottigliati.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.
Articolo 50
(Pertinenze minerarie)
1. Sono, in particolare, pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23 del r.d. 1443/1927:
a) le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali naturali;
b) le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.
2. Non costituiscono pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.
3. Il concessionario deve trasmettere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura competente l'elenco delle pertinenze della miniera e una perizia sul valore delle pertinenze stesse all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico abilitato.
4. Presso la struttura competente è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.
5. I dati dell'elenco sono pubblici.
Articolo 51
(Obblighi informativi)
1. I titolari di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali devono presentare alla struttura competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni dalla medesima impartite.
2. I titolari di concessione devono, inoltre, comunicare entro quindici giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d).
3. I titolari di concessione devono inoltre mettere a disposizione della struttura competente tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. Essi godono delle guarentigie stabilite all'articolo 11 della l. 1162/1926 e sono utili per l'elaborazione della relazione informativa annuale che evidenzia lo stato di utilizzazione della risorsa, e i risultati dei controlli effettuati. La relazione è inviata anche ai Comuni interessati.
Articolo 52
(Durata e rinnovo della concessione)
1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con le modalità previste per il suo rilascio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura competente un anno prima della scadenza della concessione e può essere accolta qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.
Articolo 53
(Tutela dell'area di protezione igienico-sanitaria)
1. La sorgente non deve avere interferenze con l'abitato, con le opere pubbliche e le coltivazioni agricole in atto o programmate; a tal fine, il richiedente deve allegare la perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, da cui risulti che non esistono le menzionate interferenze.
2. Il provvedimento di concessione individua un'area di protezione assoluta della sorgente e un'ulteriore area entro la quale non si possono svolgere attività agricole, né antropiche, né di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. L'eventuale mancato guadagno, derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione igienico-sanitaria, è risarcito al proprietario del terreno da parte del concessionario.
Articolo 54
(Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente)
1. Il titolare di permesso di ricerca o di concessione per acqua minerale naturale può richiedere il rilascio del medesimo provvedimento per acqua di sorgente, presentando la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.
2. La struttura di cui al comma 1 trasmette la domanda al Ministero della salute allegando il proprio parere in merito.
3. La domanda è accolta subordinatamente all'ottenimento da parte del Ministero della salute del riconoscimento di acqua di sorgente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE).
4. Ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al rilascio del corrispondente titolo di acqua di sorgente.
TITOLO IV
DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO
Articolo 55
(Sorgenti idrominerali e idrotermali)
1. L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali, in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali, può avvenire esclusivamente:
a) per imbottigliamento o per condizionamento in loco;
b) presso stabilimenti termali in loco;
c) per la preparazione di bevande analcoliche quali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
d) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.
2. L'impiego delle sorgenti di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della struttura competente in materia di prevenzione dell'Azienda USL e verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso della concessione alla coltivazione della sorgente rilasciata dalla Giunta regionale;
b) possesso dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
c) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque da parte del Ministero della salute;
d) rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione della domanda e per lo svolgimento della relativa istruttoria.
Articolo 56
(Stabilimenti termali)
1. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano:
a) acque minerali naturali;
b) fanghi, sia naturali sia preparati artificialmente, limi, muffe e simili;
c) grotte naturali e artificiali.
Articolo 57
(Contenuti dell'autorizzazione)
1. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, deve contenere:
a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione;
b) l'elencazione delle cure che si possono praticare in relazione all'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque;
c) il periodo di apertura dello stabilimento, se ad andamento stagionale;
d) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.
2. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il regolamento sanitario interno con le eventuali indicazioni ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.
3. L'autorizzazione ha la durata massima di trenta anni ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività; essa non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.
4. La struttura competente dell'Azienda USL provvede ai controlli annuali sull'osservanza delle prescrizioni stabilite, dando, in caso di inosservanza, immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 58.
Articolo 58
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può sospendere l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, previa diffida, ove siano riscontrate irregolarità nell'utilizzazione delle acque minerali termali e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare dette irregolarità.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, previa diffida, ove le irregolarità contestate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque minerali e termali.
PARTE V
DISPOSIZIONI COMUNI PER MINERALI SOLIDI E ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI
Articolo 59
(Accesso ai fondi)
1. Il ricercatore o il concessionario, otto giorni prima dell'ingresso nei fondi per l'effettuazione dei lavori, deve notificare copia del permesso di ricerca o della concessione ai proprietari e ai possessori dei terreni compresi nel perimetro interessato, i quali non possono opporsi ai lavori.
2. I proprietari dei terreni interessati hanno diritto di esigere una cauzione, a carico del ricercatore o del concessionario, per gli eventuali danni derivanti dalla ricerca o dalla concessione; in caso di disaccordo, l'ammontare della cauzione è definito dal dirigente della struttura competente secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 31 del r.d. 1443/1927, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.
3. Il ricercatore o il concessionario deve effettuare il deposito della cauzione presso la tesoreria regionale entro quindici giorni dalla determinazione della cauzione ai sensi del comma 2 e può avviare l'esecuzione dei lavori di ricerca solo dopo l'avvenuto deposito.
Articolo 60
(Ipoteca mineraria)
1. L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento è subordinata ad autorizzazione della Giunta regionale.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata:
a) dell'elenco delle pertinenze inseparabili con indicazione dei relativi valori;
b) del programma dei lavori per i quali si chiede l'iscrizione ipotecaria a garanzia del finanziamento, con l'indicazione dei tempi di esecuzione dei medesimi.
3. L'iscrizione ipotecaria non può essere autorizzata per una somma superiore all'80 per cento del valore delle pertinenze, quale determinato dalla struttura competente.
4. L'autorizzazione è vincolata all'osservanza, da parte del concessionario, del programma dei lavori di cui al comma 2, lettera b).
5. L'espropriazione forzata del diritto di concessione può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari; il relativo precetto deve essere notificato alla Regione che ha rilasciato la concessione.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti nell'atto di concessione, a favore e a carico del concessionario, subordinatamente all'accertamento da parte della Giunta regionale del possesso da parte dell'aggiudicatario di adeguati requisiti di capacità tecnico-economica.
Articolo 61
(VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico)
1. Laddove richiesto dalla l.r. 14/1999, il richiedente deve corredare la domanda con la documentazione ivi prevista.
2. L'istruttoria delle domande è curata dalla struttura competente la quale provvede a:
a) verificare la documentazione allegata alla domanda;
b) accertare nel sito la situazione dei luoghi;
c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62;
d) acquisire il parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999.
3. Qualora l'istruttoria riguardi miniere situate in zone soggette a vincolo pubblicistico, la struttura competente cura il coordinamento complessivo dell'attività istruttoria con le competenti strutture regionali, promuovendo anche sopralluoghi congiunti e pervenendo a risultanze che riflettano le indicazioni particolari inerenti alla tutela delle zone vincolate.
4. I provvedimenti sulla domanda di permesso di ricerca e di concessione contengono anche le prescrizioni a tutela dei vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale e la decisione sulla VIA.
PARTE VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 62
(Conferenza di servizi)
1. La struttura competente indice una conferenza di servizi, convocando, oltre agli enti e alle amministrazioni di cui al comma 2, i rappresentanti di altri enti o amministrazioni interessati dall'attività estrattiva.
2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano:
a) il dirigente della struttura competente, con funzione di presidente;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del territorio;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio;
g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica;
h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree boscate;
i) il dirigente della struttura dell'Azienda USL competente in materia di prevenzione;
j) il Sindaco, o suo delegato, dei Comuni interessati.
Articolo 63
(Rapporti con la disciplina urbanistica)
1. Le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca e nella concessione mineraria prevalgono sulle eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici anche per quanto concerne l'esecuzione delle opere e degli impianti a servizio della miniera, salvo specifici divieti a tutela della salubrità, dell'ambiente e della sicurezza della zona.
Articolo 64
(Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria)
1. In sede di rilascio delle concessioni di cui agli articoli 28 e 44 e dei permessi di ricerca di cui agli articoli 22 e 38, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone in merito all'idoneità e alle caratteristiche relative alle opere e agli impianti fissi a servizio dell'attività di coltivazione e di utilizzo termale delle acque.
2. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1 sia richiesta la concessione edilizia, il Comune interessato deve rilasciarla entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità con le prescrizioni dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e dell'utilizzo delle acque di cui al comma 1, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Articolo 65
(Domande in concorrenza)
1. Due o più domande di permesso di ricerca o di concessione per la coltivazione sono concorrenti qualora ricadano sulla stessa area o su aree diverse ma interferenti.
2. Il permesso di ricerca o la concessione sono rilasciati prioritariamente al soggetto che presenti le capacità tecnico-economiche più idonee alla ricerca e alla coltivazione.
3. A parità di condizioni, prevale il soggetto che abbia ottenuto il consenso dei proprietari dei terreni oggetto di ricerca o, in difetto, quello che abbia presentato la domanda in data anteriore.
Articolo 66
(Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione)
1. Il permesso di ricerca e la concessione possono essere trasferiti per atto tra vivi previa autorizzazione della Giunta regionale e previo accertamento delle capacità tecnico-economiche del subentrante.
2. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario, il relativo permesso o la concessione possono essere trasferiti agli eredi che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di apertura della successione e che nello stesso termine abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti con la Regione e con i terzi ai sensi dell'articolo 1105 del codice civile.
3. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche in caso di fusione della società permissionaria o concessionaria in altra società.
4. Il cessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi del concessionario cedente contenuti nel permesso di ricerca o nella concessione.
5. Ai sensi dell'articolo 27 del r.d. 1443/1927, il trasferimento per atto tra vivi non autorizzato è nullo e comporta la decadenza dal permesso o dalla concessione in capo al promissario cedente.
Articolo 67
(Estinzione dell'autorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione)
1. L'autorizzazione, il permesso di ricerca e la concessione cessano per:
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) decadenza;
d) revoca.
Articolo 68
(Rinuncia)
1. In caso di rinuncia all'autorizzazione di cava, ovvero di permessi di ricerca, concessioni di cava, minerarie o di acque minerali naturali, termali e di sorgente, il rinunciante deve darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le misure di sicurezza e di recupero ambientale del sito estrattivo o minerario rinunciato.
2. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, il ricercatore o il concessionario non può eseguire lavori di ricerca o di coltivazione, né variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto del permesso o della concessione e delle sue pertinenze, e deve custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione sino al momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
3. Il ricercatore o il concessionario rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni è obbligato a ripristinare lo stato dei beni a proprie spese e in conformità alle prescrizioni impartite dalla Giunta regionale.
4. La rinuncia del ricercatore e del concessionario ha effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1.
Articolo 69
(Decadenza)
1. La decadenza dell'autorizzazione e della concessione alla coltivazione delle cave e torbiere è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, qualora il coltivatore:
a) non abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;
b) non abbia osservato le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, all'articolo 8, commi 2 e 4, all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), e 6, e all'articolo 11.
2. La decadenza dalla concessione o dal permesso di ricerca dei minerali solidi e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, quando il concessionario o il ricercatore:
a) non abbiano dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;
b) abbiano sospeso i lavori per oltre sei mesi, salvo il caso di forza maggiore, ovvero senza autorizzazione della Giunta regionale;
c) non abbiano versato il diritto proporzionale annuo;
d) abbiano violato le prescrizioni contenute nei rispettivi provvedimenti di concessione o di permesso o nella presente legge, ovvero non diano alla coltivazione o alla ricerca adeguato sviluppo.
3. Per le acque minerali naturali, di sorgente e termali è causa di decadenza la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 54, comma 3, da parte del Ministero della salute.
4. La Giunta regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione o della concessione o del permesso di ricerca sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura competente e previa contestazione dei motivi di cui ai commi 1 e 2, da parte del dirigente della struttura competente al titolare dell'autorizzazione, al concessionario o al ricercatore, i quali possono presentare le loro controdeduzioni entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del dirigente competente.
5. La Giunta regionale, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, stabilisce le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza e per il recupero ambientale del sito interessato.
6. La decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione o dal permesso di ricerca ha effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 70
(Revoca)
1. La Giunta regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione, della concessione o del permesso di ricerca, provvedendo contemporaneamente alla determinazione dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.
2. La revoca dell'autorizzazione e del permesso di ricerca ha effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 71
(Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca)
1. Nel caso di rinuncia, di decadenza e di revoca, il concessionario deve consegnare il giacimento e le pertinenze inseparabili alla struttura competente, trattenendo, con le cautele all'uopo stabilite dalla Giunta regionale, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del giacimento.
Articolo 72
(Rinvio)
1. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del r.d. 1443/1927. I relativi provvedimenti sono di competenza della Giunta regionale.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al r.d. 1443/1927, sostituendosi agli organi statali quelli regionali.
3. Per le acque di sorgente trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 339/1999.
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 73
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e sulla conformità alle disposizioni di cui alla presente legge delle opere e degli impianti fissi a servizio delle coltivazioni è effettuata dalla struttura competente.
2. Per i siti estrattivi inseriti in zone vincolate di competenza regionale, la vigilanza è effettuata anche dalle strutture regionali competenti alla gestione dei vincoli stessi.
3. I Comuni e il Corpo forestale della Valle d'Aosta concorrono all'attività di vigilanza segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione.
4. La struttura competente, anche tramite le strutture regionali competenti per le zone vincolate di competenza regionale, redige annualmente una relazione sullo stato delle coltivazioni di cava e, al termine di ogni coltivazione, una relazione tecnica di verifica dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.
5. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle aziende esercenti cave, miniere e torbiere, acque minerali naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le notizie e i dati necessari agli organi di vigilanza.
6. Per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari relativi alle acque minerali naturali, di sorgente e termali, la vigilanza è effettuata dalle strutture competenti dell'Azienda USL.
Articolo 74
(Sanzioni)
1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione ovvero lavori di ricerca o di coltivazione in assenza di permesso o di concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000; è inoltre fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
2. Chiunque installi opere ed impianti fissi non autorizzati con il relativo provvedimento di autorizzazione, di permesso di ricerca o di concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000, ferme restando tutte le altre sanzioni di legge; è inoltre fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale con le modalità stabilite dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, di permesso di ricerca o di concessione, oltre all'eventuale decadenza, si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dettate dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui agli articoli 73 e 75.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente della Regione provvede all'immediata sospensione dei lavori non autorizzati, concessionati o permessi ovvero non conformi alle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione, di concessione o di permesso.
6. Per le acque minerali naturali, di sorgente e termali la Giunta regionale, in caso di particolare gravità o di mancato pagamento delle sanzioni, può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'articolo 56 aperti o eserciti senza autorizzazione regionale o in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.
Articolo 75
(Polizia mineraria)
1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 35, comma terzo, del d.P.R. 182/1982, e dell'articolo 10 del d.P.R. 1142/1985, le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), e le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), a mezzo del Presidente della Regione e del personale dipendente della struttura competente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.
3. Per le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.P.R. 128/1959 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), la struttura competente può avvalersi delle strutture competenti dell'Azienda USL qualora nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali.
4. I funzionari di cui al comma 3, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 128/1959 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
5. I funzionari di cui al comma 3 devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle aziende esercenti cave e torbiere, acque minerali naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le notizie e i dati necessari.
Articolo 76
(Diritti di istruttoria)
1. Fatta salva la richiesta di proroga di cui agli articoli 9, 25, 35 e 41, le spese tecniche per l'istruttoria di domande di autorizzazione di cave, di autorizzazione al permesso di ricerca e di minerali solidi e di acque minerali naturali, di sorgente e termali, nonché di concessione di cave, minerali solidi e di acque minerali naturali, di sorgente e termali sono a carico del richiedente.
2. L'ammontare del rimborso delle spese di cui al comma 1 è fissato, per l'anno 2008, in euro 400 e successivamente rideterminato ogni tre anni, dal dirigente della struttura competente, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
Articolo 77
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 8 febbraio 1958, n. 1 (Norme procedurali per la ricerca e la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta);
b) 11 luglio 1996, n. 15 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate).
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera c) del comma quarto dell'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;
b) i commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.
Articolo 78
(Disposizioni transitorie)
1. La presente legge si applica ai procedimenti autorizzatori già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il PRAE in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere approvato in base alle procedure di cui alla presente legge. Fino all'adozione del nuovo PRAE, restano valide le disposizioni contenute nel PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave o il rinnovo di quelle già autorizzate in base al PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comuni interessati.
Articolo 79
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 1, 14, commi 1 e 6, 19, 21, 36, comma 2, 70, 74 e 75 è determinato in euro 45.000 per l'anno 2007 e in euro 46.750 a decorrere dall'anno 2008.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 sia per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, negli obiettivi programmatici 1.2.1 (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) e 2.2.1.06. (Difesa del suolo).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci:
a) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.06 al capitolo 52105 (Interventi vari di riassetto e ripristino cave abbandonate) per euro 20.000 a decorrere dal 2007 e al capitolo 52107 (Interventi nel settore minerario e delle acque minerali) per euro 25.000 a decorrere dal 2007;
b) nell'obiettivo programmatico 1.2.1 al capitolo 39020 (Spese sul fondo unico aziendale) per euro 1.250 a decorrere dal 2008 e al capitolo 30501 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale) per euro 500 a decorrere dal 2008.
4. I proventi derivanti dal diritto proporzionale di cui agli articoli 11, 27, 32, 43 e 49, dai diritti di istruttoria di cui all'articolo 76 e dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 74, commi 1, 2 e 3, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 80
(Disposizione finale)
1. Gli allegati A, B, C, D ed E possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.
Allegati A, B, C, D, E
(Omissis)
Président - Hier on avait convenu pendant la Conférence des Chefs de groupe qu'on aurait débuté avec l'objet n° 29.
La parole au rapporteur, le Conseiller Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Questo disegno di legge costituisce un testo unico attraverso il quale sono disciplinate a livello regionale le competenze statutarie in materia di cave, miniere e acque minerali in un'ottica di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e di salvaguardia dell'ambiente montano. Il settore delle attività estrattive rappresenta un settore importante per l'economia valdostana, svolge infatti un ruolo fondamentale di supporto in particolare del settore edile, garantendo il necessario rifornimento di materiale inerte in particolare per la produzione di calcestruzzo. Attualmente la materia della coltivazione di cave e miniere è disciplinata dalla legge regionale 11 luglio 1996, n. 15. L'applicazione di tale legge nel corso degli anni ha però evidenziato criticità e carenze che si intendono superare con il presente disegno di legge.
Per quanto concerne i settori delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, il disegno di legge parte dalla disciplina statale del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, circa le procedure di autorizzazione delle coltivazioni di miniere ed acque minerali, di sorgente e termali, per tenere conto dell'evoluzione di tali settori negli ultimi anni. Sotto il profilo soprattutto turistico è cresciuta l'importanza delle miniere e delle acque minerali che nella nostra Regione trovano nelle miniere di Cogne e nei complessi termali di Pré-Saint-Didier e di Saint-Vincent gli esempi più rappresentativi. Da qui l'esigenza di garantire attraverso una specifica normativa regionale gli strumenti più idonei per garantire lo sfruttamento di queste risorse e siti pur nel generale rispetto dell'ambiente.
Al fine di garantire un'adeguata tutela del territorio sono state pertanto definite specifiche procedure amministrative relativamente al rilascio dell'autorizzazione e della concessione per tutti i settori interessati dal disegno di legge. Sono quindi specificati i rapporti con la disciplina urbanistica e la gestione delle opere e degli impianti fissi a servizio della coltivazione e dell'utilizzo termale, nonché alcuni aspetti amministrativi importanti connessi con gli istituti del trasferimento, del permesso di ricerca e della concessione e dell'estinzione, con riguardo sia all'autorizzazione che al permesso di ricerca e alla concessione.
Un intero titolo del disegno di legge disciplina la vigilanza e il regime sanzionatorio, attribuite alla struttura regionale in materia di miniere e cave, con la partecipazione delle altre strutture regionali competenti per materia, dei Comuni e delle Comunità montane, per i siti estrattivi inseriti in zone vincolate di competenza regionale. A sostegno dell'attività di vigilanza, il disegno di legge prevede inoltre le modalità per l'esercizio delle funzioni di polizia mineraria.
Nel settore delle attività estrattive è stata riservata una particolare attenzione alla pianificazione strategica del settore nell'ottica della programmazione e della gestione del patrimonio esistente, anche mediante l'istituzione di un catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale e soprattutto per quanto riguarda il recupero delle cave abbandonate. Il Piano regionale delle attività estrattive si pone quindi come obiettivo principale quello di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, attraverso la definizione dei contenuti del piano stesso, delle relative procedure di adozione e di approvazione. Il tema della compatibilità ambientale rappresenta, infatti, il cardine di ogni azione di trasformazione del territorio anche in questo settore.
Nel settore delle miniere, anche se le concessioni minerarie in atto sono poche, il disegno di legge disciplina comunque la materia alla luce dei medesimi principi di salvaguardia ambientale delle attività estrattive da cava e indica nello strumento amministrativo della concessione mineraria quello attraverso il quale agevolare il perseguimento delle finalità strutturali del Parco minerario.
Nel settore delle acque minerali e termali sono disciplinati, oltre agli aspetti legati alla tutela del territorio e dell'ambiente in cui tali attività si inseriscono e si sviluppano, anche quelli turistico-sanitari, vista la particolare rilevanza, anche sotto il profilo turistico, del fenomeno termale che sta determinando un aumento del numero delle sorgenti di acque minerali naturali e del loro utilizzo. Alla tutela degli aspetti igienico-sanitari relativi alle acque minerali naturali, di sorgente e termali... la vigilanza è effettuata dai competenti servizi del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL della Valle d'Aosta.
Per questi 2 settori, miniere e acque termali, sono quindi disciplinate le modalità per l'accesso ai fondi, l'ipoteca mineraria e il raccordo con la normativa regionale relativa alla valutazione di impatto ambientale e alle zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico di competenza regionale. Tutti aspetti che possono complicare notevolmente le procedure di utilizzo di tali beni, se non attentamente disciplinate alla luce delle caratteristiche del territorio e della società della nostra Regione.
Il disegno di legge è anche corredato - in appositi allegati - delle informazioni e della documentazione necessarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e dei permessi di ricerca, rendendo le disposizioni stesse immediatamente operative e univoche per tutti. Il disegno di legge, partendo quindi dall'esperienza condotta in questi anni, attua le importanti competenze statutarie in materia di cave, miniere e acque minerali in modo adeguato per le esigenze regionali. Si favoriscono così le opportunità che derivano da questi settori, nel rispetto delle peculiarità ambientali e territoriali regionali perché tali risorse naturali possano contribuire allo sviluppo dell'economia valdostana in modo armonico con le altre risorse e vocazioni regionali.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che lavoriamo sul nuovo testo predisposto dalle Commissioni III e IV, che hanno dato il loro parere favorevole a maggioranza, così come la II Commissione; anche il CPEL ha espresso parere favorevole. Sono stati presentati 4 emendamenti dell'Assessore Cerise, 7 emendamenti del gruppo "PD" e 7 emendamenti del gruppo "CdL".
La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Alcune considerazioni di carattere generale su un disegno di legge che ha una sua importanza intrinseca e che ha come destinatari gli operatori di un settore economico che è altrettanto importante: il settore degli operatori minerari, dei cavatori, di coloro che sfruttano i giacimenti presenti sul nostro territorio per valorizzarne i prodotti. Questo settore ha subito un ridimensionamento nel corso degli anni dovuto ad una criticità di un mercato sempre più globale ed extraeuropeo, che ha condizionato notevolmente la quantità e l'operatività delle nostre aziende presenti in Valle. Abbiamo appreso dalle audizioni in Commissione che oggi gli imprenditori dedicati a questo settore sono poco più di 20, ma danno lavoro a circa 800 addetti fra incarichi diretti e indotto, hanno una discreta estrazione di materiale annua, ma già solo da tale ultimo punto di vista la loro capacità estrattiva è stata notevolmente ridimensionata da un piano cave che ha pressoché dimezzato la potenzialità estrattiva sul nostro territorio e naturalmente gli operatori hanno manifestato non poche perplessità su questo aspetto, anche perché tale dimezzamento è pervenuto senza particolari motivazioni. Dicevo, ci sono criticità che derivano dal mercato e che si riflettono sulla struttura di queste aziende, che si sono numericamente ridotte, ma hanno anche ridotto le loro impostazioni da un punto di vista occupazionale, finanziario e funzionale. Non hanno celato problematiche che hanno nei rapporti con la Regione, che è l'ente che sovrintende alla corretta applicazione della legge vigente, che sarà ora sostituita dal disegno di legge n. 194 e non hanno neppure celato delle difficoltà nei rapporti con la burocrazia e non solo quella regionale.
Il Piano cave è stato bloccato dall'evento alluvionale del 2000. Sappiamo che la situazione dei cavatori di inerti è stata recentemente caratterizzata da delle difficoltà, che sono state parzialmente risolte dalla legge sul trattamento dei rifiuti; sappiamo che la Regione dovrebbe essere promotrice dell'utilizzo dei nostri prodotti marmiferi presso il mercato interno, sappiamo che non si possono creare situazioni di concorrenza sleale, ma abbiamo partecipato recentemente ad acquisizioni da parte di Comuni di prodotti che sono cinesi, extraeuropei a scapito di materiali lapidei nostrani che sono altrettanto, se non maggiormente, pregiati. Detto questo, il nostro gruppo ha presentato alcuni emendamenti che avrebbero l'intenzione di modificare in alcuni punti essenziali tale disegno di legge n. 194.
In linea di massima le direttrici di intervento sono 3: la prima è che è stato inspiegabilmente inserito nell'articolo 13, un tributo, una gabella che rappresenta un'assoluta novità. Sappiamo che gli operatori sono già vessati da un punto di vista fiscale per le normative che lo Stato ha introdotto in particolare in questo ultimo biennio, che rendono difficile la sopravvivenza di molti operatori fra i quali quelli minerari e i cavatori, ma, oltre a tutte le tasse che sono presenti e che sono stabilite dai vari enti, con l'articolo 13 si introduce anche una gabella comunale e va ad appesantire una situazione già pesante di questi imprenditori. Non mi pare che essi abbiano manifestato entusiasmo nel vederla inserita nel capo III di questo disegno di legge, tale entusiasmo non è stato manifestato solo in Commissione, ma è stato ribadito sia al relatore, sia al sottoscritto, sia ad altri colleghi, quindi con un emendamento proponiamo la soppressione di questo articolo, che non ha alcuna ragione di esistere se non quella di rendere più difficile la sopravvivenza di tali attività.
Un'altra attenzione l'abbiamo focalizzata sull'aspetto burocratico. Se andate a vedere l'allegato A o gli allegati B, C, D, uniti al disegno di legge, vedete quante iniziative consulenziali devono attivare gli operatori del settore per avviare un'attività di tipo estrattivo. Ci sembra paradossale che la struttura regionale possa sempre richiedere ulteriore documentazione integrativa, non esiste in alcuna altra Regione questo potere discrezionale assoluto in capo al dirigente della struttura competente. Gli operatori una decina di anni fa, quando dovevano avviare un'attività di tipo estrattivo, dovevano fornire 4-5 copie di questa mole documentale che è allegata a tale disegno di legge, adesso siamo a 10 copie! Oltre a queste 10 copie, che hanno un peso specifico non indifferente, ma un peso economico ancor più evidente in capo a tali imprenditori che sono degli eroi oggi che vogliono cimentarsi in questa attività, la struttura regionale può sempre chiedere ulteriore documentazione integrativa, tenendo così alla lenza costoro che, oltre ad avere investito, devono aspettare una risposta che dall'ente arriva sempre con notevole ritardo - non solo in tale caso - e questo ci sembra una vessazione che si aggiunge a tale situazione deprecabile.
Infine i controlli. Anche qui ho fatto un approfondimento nelle Regioni più significative, fra cui la Toscana che ha un'attività estrattiva particolarmente ricca, le Province autonome di Trento e Bolzano, dove il regime dei controlli è affidato o alla Regione, o alle Province, o ai Comuni; in Valle d'Aosta ci vogliono la Regione, i Comuni, le Comunità montane in prima battuta e il Corpo forestale, ossia come se questa attività fosse pericolosa per la nostra Comunità. Indubbiamente è un'attività che ha un aspetto di rischio per l'ambiente, ma è talmente sottoposta a controlli preventivi e durante l'esercizio che ci sembra folle istituire un regime di polizia per poter controllare in maniera speciosa le attività di questi operatori, che fanno il loro mestiere, danno lavoro, creano sviluppo nonostante le difficoltà immani di un mercato sempre più globale. Ci sono poi altri emendamenti di dettaglio, che saranno illustrati nel corso dell'esame degli articoli. Sono queste le considerazioni che ci sentiamo di fare, sentiremo anche la versione dell'Assessore, ci riserviamo di intervenire in seconda istanza e di illustrare i singoli emendamenti quando saranno inseriti nel dibattito dell'articolato.
Si dà atto che dalle ore 9,31 presiede il Vicepresidente Lanièce.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Alla buon ora!, come si suol dire, nel senso che si aspettava questa legge da tanto tempo, finalmente è stata "partorita", credo che nemmeno gli elefanti abbiano delle gestazioni così lunghe! Siamo arrivati però a tale testo, che è sicuramente importante, perché è una rara legge della Regione che si compone della bellezza di 80 articoli, a cui bisognerà aggiungere l'81°, che è l'urgenza, perché dopo tanti anni è urgente che sia pubblicata sul Bollettino ufficiale: questa è una legge che ha viaggiato per uffici, pareri, CELVA, è tornata indietro... da 4 anni e oggi abbiamo l'Assessore che ci presenta perfino l'urgenza per la legge ai sensi dell'articolo 31! Sono contraddizioni divertenti della politica, ma hanno anche un sapore amaro di una non coscienza del percorso che è stato fatto. La questione degli 80 articoli è una questione grave, perché la legge è anche scritta bene, però ha assunto le forme di un regolamento, ma un regolamento non è, è una legge. Qui allora bisogna cominciare a capire che forse sarebbe bene imparare a fare delle leggi giuste, che sono quelle che hanno 4-5-6 articoli che inquadrano i problemi, identificano i soggetti e le procedure e danno alcune disposizioni, dopodiché si fanno i regolamenti applicativi. Perché dico questo? Perché succederà che fra 1 mese, 2 mesi, come è successo per la questione dell'AREA e tante altre questioni, dovremo infilare nella prossima "omnibus" o nel prossimo assestamento di bilancio una serie di norme per andare a modificare, perché quel pezzetto non va bene, quell'altro ha suscitato contestazioni e cose del genere. Vi è un errore di fondo, per cui diventa difficile fare un'analisi strutturata di tutto questo provvedimento per capirne la portata dal punto di vista politico, che è invece uno degli argomenti più importanti per la nostra Regione, in quanto tocca il bene più prezioso che abbiamo: il territorio.
La preoccupazione che ha espresso prima il collega del gruppo "La Casa delle libertà" - fra poco credo "Partito del popolo delle libertà" - è una posizione condivisibile; c'è di fondo in questa legge, e tutti gli emendamenti che abbiamo fatto sono proprio su tale punto, una burocratizzazione borbonica del procedimento, per cui ti chiedono una serie di documenti, tanto per fare qualche esempio, per la coltivazione delle acque minerali abbiamo: lo studio di impatto ambientale, lo studio geologico, idrologico e idrogeologico, la scheda riassuntiva dei dati inerenti, il progetto di coltivazione, con la relazione tecnico-economica, tecnico-finanziaria, planimetria catastale, planimetria sezioni situazione esistente, planimetria sezioni del progetto, disegni delle opere d'arte, programma di lavoro, progetto definitivo delle infrastrutture, perizia asseverata, documentazione fotografica, progetto di recupero ambientale, relazione tecnica... dopodiché il servizio che si occupa dell'analisi di queste cose può in qualunque momento chiedere altra documentazione, ma quale altra documentazione? Il numero di scarpe di chi a livello personale ha la concessione? Le parentele, la fedina penale? Non so cosa bisogna andare ancora a chiedere! Diventa ovviamente la discrezionalità dell'Amministrazione regionale ed è quello che interessa all'Assessore, che poi tramite la dirigenza dice: "quello lo mando avanti, quello non lo mando avanti...". È chiaro che "a pensar male si fa peccato..." - quindi faccio il "mea culpa" - "... ma spesso ci si azzecca" e la nostra impressione è proprio quella di avere la discrezionalità! Ancora peggio all'articolo 47, comma 2, sembra di essere tornati al KGB e ai regimi sovietici, quando si parla degli obblighi a carico del concessionario, si dice: "il dirigente della struttura competente può ordinare in ogni momento l'effettuazione di analisi straordinarie", ma dove finisce il diritto? Qui si dice una serie di cose e poi si dice: "comunque facciamo quello che vogliamo, quindi possiamo imporre qualunque tipo di controllo e di vessazione", perché con una dizione del genere così come evidenziato, per cui la struttura competente può sempre richiedere nel corso dell'istruttoria ulteriore documentazione integrativa e tale richiesta sospende i termini del procedimento diventa "ad libitum"! Se il sindaco pro tempore di un certo Comune che è in particolare sintonia con l'Assessore quindi decide che quella determinata impresa non deve adire a un determinato suo diritto, basta chiederle dei documenti ed è tutto fermato: questo non è il diritto! Dovete avere il coraggio di dire, queste sono le regole... chi le rispetta le fa... oppure dovete avere il coraggio di dire: "non siamo in grado di legiferare sulle cave e su tutto il resto": questo è il primo nocciolo fondamentale.
Il secondo nocciolo fondamentale è la questione dei lavori quando ci sono i disastri, le stazioni di materiale di cava in caso di eventi calamitosi: questo è interessante perché sembra quasi una ricostruzione storica di quello che è successo dopo l'alluvione del 2000. In pratica si dedica l'articolo 14, così come poi c'è anche l'articolo 15 su un argomento similare... ad una serie di eventi legati all'emergenza, legati a situazioni pericolose o che potrebbero essere pericolose, per cui anche per scongiurare pericolo per la pubblica incolumità; di nuovo qui torniamo nell'aleatorietà, chi è che stabilisce tutto questo? Se c'è un versante di una montagna che potrebbe eventualmente franare, la quantità del rischio del pericolo chi la decide? La decide l'Assessore: allora lì si può intervenire, si può dare, si può fare... e di nuovo diventa un potere discrezionale della struttura competente e quindi di responsabilità diretta dell'Assessore poter dire: "là potete far questo, là non potete fare quell'altro". Questo diventa un fatto preoccupante, non solo, è anche sintomo che questioni di tale genere durante il periodo post alluvione ci sono state, perché un'evidenza così grossa di questo tema di certo non me l'aspettavo in un provvedimento di legge che dovrebbe essere una norma di inquadramento più generale. Vi è quindi una serie di dati che ci indicano come su questo tema si faccia da un lato un esagerato uso della documentazione, dei controlli preventivi, delle istruttorie... io non ho le competenze tecniche, abbiamo chiesto un parere a delle persone, ma non abbiamo delle certezze che effettivamente sia tutto utile quello che viene chiesto, ma diamo pure per constato che si debbano chiedere tutte queste notizie per poter concedere tale autorizzazione alle cave, ai marmi, alle pietre, alle acque minerali e alla ricerca, però a quel punto poi basta. Non si può dire che poi noi facciamo quel che vogliamo, altrimenti era inutile fare la legge! Chiediamo all'Assessore, e da questo dipenderà il nostro voto positivo del nostro gruppo, di accettare gli emendamenti che abbiamo presentato e in quel caso voteremo favorevolmente al disegno di legge, perché si toglierà un'aleatorietà che riteniamo negativa.
Presidente - Se non vi sono colleghi che intendono prendere la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola al Consigliere Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Solo per 2 brevissime considerazioni sugli interventi dei colleghi Tibaldi e Sandri. È vero che siamo in campagna elettorale, ma mi pare che questi interventi uno - quello del collega Tibaldi - si possa definire demagogico, l'altro - quello del collega Sandri - un po' più ironico e simpatico. La demagogia dell'intervento del Vicepresidente Tibaldi sui punti toccati è evidente, l'allegato A di per sé non è un allegato che chiede della documentazione particolare, ma è un allegato che rispetta le normative a livello nazionale sul settore. Per quanto riguarda i controlli, il collega Tibaldi era presente in Commissione quando abbiamo esaminato le osservazioni degli operatori del settore e sa bene che i controlli della comunità montana sono stati eliminati, quindi ci pare fuorviante il suo intervento. Per quanto attiene invece gli aspetti più legati alle acque minerali, evidenziati dal collega Sandri, l'elencazione della documentazione è quella che chiedono a livello nazionale, alla quale non possiamo derogare; quindi se bisogna fare interventi in questo senso, bisogna farli a livello nazionale. Sull'articolo 47, comma 2, relativo alle acque, bisogna sottolineare che il dirigente può chiedere in qualsiasi momento delle analisi aggiuntive, anche perché il settore può avere dei controlli legati ad aspetti sanitari. È questo il motivo del comma 2, perché gli articoli bisogna leggerli tutti, come pure, per quanto attiene l'articolo 14 relativo agli interventi calamitosi, bisogna leggere anche il punto a): "per interventi urgenti di costruzione, di ricostruzione, di ripristino e di sistemazione", legati alla sicurezza. Non è quindi che c'è una discrezionalità che va nella direzione di essere vessatoria, ma è una discrezionalità oggettiva e deve essere concessa.
In conclusione vorrei sottolineare che raramente c'è stato un approfondimento e un coinvolgimento dei soggetti interessati come in questo caso, raramente si è lavorato in modo così approfondito all'interno della Commissione, esaminando punto per punto anche con le strutture e quasi il 90% delle osservazioni che sono state presentate puntualmente dagli operatori del settore sono state recepite dal presente disegno di legge.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Permettetemi anzitutto un sentito ringraziamento al relatore della legge, collega Lavoyer, così come mi corre l'obbligo di ringraziare le Commissioni III e IV per i lavori di approfondimento fatti, per l'analisi critica, per aver voluto in seduta congiunta affrontare questo disegno di legge e in quella sede abbiamo potuto fare alcuni approfondimenti e nello stesso tempo accogliere alcune osservazioni che pervenivano non solo dal mondo degli operatori, ma anche a seguito di considerazioni fatte dagli stessi Commissari. Questo è un settore che ha lasciato sicuramente traccia nel territorio della Valle d'Aosta soprattutto in passato, quando l'attività estrattiva non aveva una concorrenza come quella attuale da una parte e non aveva invece i condizionamenti che oggi ha dall'altra: questo ha fatto sì che in una regione ricca da un punto di vista minerario, ricca di acque e quindi di apporti solidi si sia sviluppata fortemente nei diversi settori tale attività. Ricordo come lungo la Dora esisteva tutta una serie di cave come altrettante cave questa volta di pietre e marmi, alcuni dei quali di risonanza internazionale, il marmo della Valle d'Aosta è finito nel Palazzo delle Nazioni Unite... per cui in questo senso dobbiamo guardare al passato con molta attenzione. Per contro tale passato ci ha lasciato delle tracce non sempre nobili, tanto che in questa legge, ma non solo, nell'attività generale di riordino del territorio un'attenzione particolare è rivolta al recupero delle cosiddette "cave e miniere abbandonate". Ha detto bene il relatore dicendo che uno degli obiettivi di questa legge, anzi quello fondamentale da un punto di vista della politica ambientale è quello dell'utilizzo razionale delle risorse, così come credo sia da sottolineare come la pianificazione - che è uno degli elementi fondanti di questa legge - sia considerata in maniera più contestualizzata non solo in termini geografici, ma anche per quanto riguarda le problematiche che le varie attività portano con sé.
Vi sono 2 momenti significativi di questa legge: uno riguarda una sorta di aggiornamento in relazione al fatto che la precedente legge era del 1996, sono trascorsi 12 anni, quindi nel frattempo è evoluta la normativa di carattere ambientale e con le conseguenze che trascina in procedimenti che chiamano in causa questa attività, come ad esempio il VIA; l'altro momento riguarda le acque, con un adeguamento alla normativa nazionale. Non entro nel merito degli emendamenti, che saranno oggetto di confronto puntuale, ma quello che si poteva accogliere non tanto per alleviare il carico da parte degli operatori, quanto per razionalizzare i procedimenti, è stato fatto; quindi la pregiudiziale che è stata avanzata da parte del collega Tibaldi è di tipo demagogico, comprensibile visti i tempi e anche qualche sollecitazione di qualcuno che vorrebbe tornare ai tempi in cui i condizionamenti non c'erano, ma questo è improponibile.
Voglio ringraziare il collega Sandri, intanto per aver riconosciuto che abbiamo "partorito un elefante", perché la prospettiva era che "l'elefante partorisse il topolino"... Noi abbiamo fatto un'operazione di qualità, effettivamente questa legge si connota anche come in parte un regolamento, ma il regolamento alla fine ha le stesse procedure della legge soprattutto per quanto riguarda tali aspetti, allora tanto valeva accorpare l'aspetto regolamentare da quello legislativo. Volevo farvi rilevare che tutte le nostre leggi hanno la dichiarazione d'urgenza, forse anche nella direzione di recuperare il tempo che si perde, anche se io credo che non si sia mai perso tempo quando si è dovuto approvare un disegno di legge che ha delle ricadute in diversi settori della società. Abbiamo messo il tempo che ci voleva per fare i confronti con gli enti locali, gli approfondimenti giuridici necessari, ma nella direzione di avere un progetto legislativo di qualità. Vi è però un motivo, se fosse il caso, giustificativo dell'urgenza: quello che la legge dovrebbe consentire di varare la legge sul Parco minerario e affrontare il problema del recupero delle miniere dismesse. Ripeto: mi pare che sia molto importante, sarà ancora oggetto di analisi in sede di verifica di discussione sugli emendamenti, la documentazione guardate che non è cambiata! Era quella della legge del 1996 e semmai dove c'è stato un appesantimento c'è stato perché richiesto dalle norme dello Stato. Come la questione, ma adesso banalizzo, delle 10 copie: guardate che le 10 copie non sono un elemento buttato a caso, ma abbiamo una conferenza di servizio dove sono presenti 10 rappresentanti di 10 settori, ognuno dei quali ha diritto di fare i propri approfondimenti, perché, se facessimo girare una copia sola, per ogni procedimento passerebbe la legislatura!
Credo che questa sia una buona legge, ha però una serie di impatti e di interconnessioni con altre leggi, per esempio, quando il collega Sandri chiama in causa l'articolo 14, lo fa impropriamente per rapporto a quello che ha detto. Non lo stabilisco io il lavoro che si deve fare, ma lo stabiliscono le circostanze o l'evento, che è riconosciuto tale da altri procedimenti: uno per tutti la dichiarazione dello stato di calamità naturale, decretato dal Presidente della Regione. Non andiamo quindi a stabilire qual è l'intervento, ma solo a dire come andiamo a dare una risposta per quanto riguarda l'attività estrattiva all'evento. Dicevo che questa è una buona legge, i suoi 80 articoli sono ampiamente motivati. Sugli emendamenti poi avremo un confronto, quindi non anticipo nulla e, poiché su questa legge ci sono molte attese, mi permetto di sollecitare la sua approvazione al Consiglio.
Presidente - Procediamo con l'esame del disegno di legge. Ricordo che si discute sul nuovo testo predisposto dalle Commissioni III e IV, che hanno dato il loro parere favorevole a maggioranza, così come la II Commissione; anche il CPEL ha espresso parere favorevole. Sono stati presentati 4 emendamenti dell'Assessore Cerise, 7 emendamenti del gruppo "PD" e 7 emendamenti del gruppo "CdL".
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 3 c'è l'emendamento n. 1 del gruppo "CdL".
La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - L'emendamento n. 1 propone una lieve modifica del comma 7 dell'articolo 3, poiché nel comma 7 dell'articolo 3 si dice: "le aree di cui al comma 5, lettere c) e d)..." ovvero le aree che si riferiscono alle cave dismesse e ancora suscettibili di sfruttamento e le cave che non sono più suscettibili di coltivazione, ovvero le cave esaurite, che sono 2 tipologie completamente differenti, nella sua dizione originaria dice che queste aree "sono individuate sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che qualifichino il giacimento da un punto di vista tecnico, geologico ed economico. Tali indagini non comportano oneri a carico del bilancio regionale". L'impostazione ci va bene, ma non ci va bene l'inclusione del punto c), ovvero delle cave dismesse e ancora suscettibili di sfruttamento, perché sono aree che sono state ampiamente studiate e censite approfonditamente nel vecchio catasto cave. Vuol dire che per queste aree sono state già impegnate risorse economiche non indifferenti da parte dei privati e da parte della Regione, ci sembra superfluo, ripetitivo e quindi inutilmente costoso riproporre le indagini su queste cave dismesse ancora suscettibili di sfruttamento. Con il nostro emendamento quindi chiediamo che venga mantenuta solo la lettera d) e il comma 7 sia pressoché immutato, tranne l'elisione della lettera c).
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Solo per avere delle spiegazioni, in particolare dall'Assessore, sul significato del comma 8, laddove si evidenzia che le previsioni contenute nel piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e queste previsioni sono talmente forti che sono non solo immediatamente efficaci, ma vincolanti nei confronti di chiunque. Volevo capire qual è la portata, se questo andava a prevalere sul PTP, prevalere sui piani regolatori dei Comuni o se era solo limitato a determinati parametri.
Presidente - La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Farò un intervento breve. Voteremo contro questo emendamento, ci sembra giusto e corretto che vi siano indagini e verifiche quando si intende riaprire cave dismesse magari da decenni. Le sensibilità sui problemi del territorio nel frattempo sono cambiate ed è quindi giusto, senza gravare ulteriormente magari, che siano fatte delle verifiche.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Una piccola precisazione: ho parlato erroneamente di cave non più suscettibili di coltivazione, in realtà il punto d) si riferisce alle nuove aree per attività estrattive. A questa rettifica voglio far seguire una breve spiegazione: sono inutili le indagini per le aree relative a cave dismesse e non più suscettibili di sfruttamento, sono invece utili e idonee per le nuove aree che sono suscettibili di coltivazione: ecco perché chiediamo l'elisione del punto c) e il mantenimento del punto d); per le nuove aree, per i nuovi giacimenti è bene che vi siano studi ed analisi approfondite, per quelle che sono già ampiamente censite nel catasto cave ci sembra una ripetizione di spese, specie a carico dei privati e anche della Regione, che non ha ragione di esistere.
Presidente - La parola al Consigliere Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Sull'emendamento, dal punto di vista di carattere generale, le considerazioni del collega Tibaldi possono essere condivisibili, c'è un aspetto però: quando parliamo dell'elenco e della descrizione delle cave dismesse e ancora suscettibili di sfruttamento, non sempre lo sfruttamento ulteriore e suscettibile fa parte di quello sfruttamento già avvenuto dove sono state fatte queste analisi. Il Piano cave può individuare un'area più vasta, dove è già iniziato un certo tipo di sfruttamento, il prosieguo dello sfruttamento non riguarda solo l'area inizialmente concessionata, ma può essere ampliato; quindi, per certi versi, si identifica dal punto di vista delle procedure in base a quello che ha sottolineato il collega Tibaldi, che è previsto nel punto d): questo è il motivo per cui non possiamo votare l'emendamento.
Non voglio rubare la scena all'Assessore, ma sul quesito posto dal collega Sandri: le cave, le miniere, le acque minerali, nel momento in cui vengono individuate, c'è l'obbligo dello sfruttamento, seppure nel rispetto delle normative. Automaticamente il PRAE supera gli altri strumenti urbanistici, questo per la normativa nazionale perché sono settori che devono essere sfruttati, certamente nel rispetto delle regole.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - L'emendamento non è accoglile per i motivi che ha detto il relatore. Abbiamo conoscenza peraltro di diversi casi di ampliamenti o di cave che devono essere riattivate, per le quali è assolutamente indispensabile fare questi tipi di analisi. Il comma 8, come ha detto anche il relatore, è giurisprudenza, tenga però presente, collega Sandri, che esiste una procedura prima di arrivare all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, è una procedura che tiene già in considerazione tutti i vincoli che possono esserci di tipo paesaggistico, idrogeologico e quant'altro, quindi c'è una sorta di via libera preliminare. Dopodiché, una volta che sono superati gli aspetti di carattere vincolistico, laddove si individuano delle attività estrattive, queste diventano strategiche per l'economia del Paese e come tali devono poter essere attivate.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "CdL", che recita:
Emendamento
Il comma 7 dell'articolo 3 è così sostituito:
"7. Le aree di cui al comma 5, lettera d), sono individuate sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che qualifichino il giacimento da un punto di vista tecnico, geologico ed economico. Tali indagini non comportano oneri a carico del bilancio regionale.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 3
Contrari: 25
Astenuti: 3 (Fiou, Fontana Carmela, Sandri)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 4 c'è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Cerise, che recita:
Emendamento
Al comma 5 dell'articolo 4 la parola "adottato" è sostituita dalle parole "approvato dal Consiglio regionale".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4
(Procedure per l'adozione e l'approvazione del PRAE)
1. Il PRAE è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), e dei Comuni interessati.
2. La proposta del PRAE è depositata presso la struttura regionale competente in materia di miniere e cave, di seguito denominata struttura competente, pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e affissa all'Albo notiziario regionale per un periodo di sessanta giorni consecutivi.
3. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'affissione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla struttura competente.
4. Nel caso in cui le osservazioni di cui al comma 3 siano finalizzate all'inserimento nel PRAE di ulteriori aree estrattive, il proponente deve corredare le richieste delle indagini di cui all'articolo 3, comma 7, e dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7 della l.r. 14/1999, i quali sono inoltrati dalla struttura competente al Comitato tecnico per l'ambiente per l'espressione del parere di competenza.
5. Il PRAE è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, o dalla data di ricevimento del parere di cui al comma 4, e diventa esecutivo il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE è sottoposto, ogni triennio, a verifica e ad eventuale modificazione.
7. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, considerate l'esclusività e la tipicità della produzione e la rilevanza della coltivazione di tali minerali per l'economia regionale, il PRAE è redatto tenuto conto, ove esistenti o disponibili, dei dati e degli elementi storico-produttivi contenuti nell'apposito catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale di cui all'articolo 5.
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 6 vi sono l'emendamento n. 1 del gruppo "PD" e l'emendamento n. 2 del gruppo "CdL", i cui testi sono nella "sostanza" identici, e vi è l'emendamento n. 3 del gruppo "CdL" in subordine.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Solo per rimarcare, anche dal punto di vista lessicale, che il sospetto di una certa voglia di aleatorietà e un certo potere che i dirigenti si vogliono riservare si evidenzia quasi attraverso un termine... quello di aggiungere la parola "sempre". Poteva ancora essere accettata una dizione del tipo: "la struttura competente può richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa", che già non va bene, ma per rinforzarla abbiamo detto: "la struttura competente può sempre richiedere...", insomma "state sull'attenti!", ma cos'è questo atteggiamento? Non va bene, perché non è più la certezza del diritto. Bisogna allora o trovare un'altra formulazione che indichi chiaramente scadenze, termini... non che sospenda i termini del procedimento "ad libitum", oppure togliere questo tipo di comma, perché va contro le aspettative di una legge che dimostri che il diritto in Italia e anche in questa Regione sia sempre identificabile.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Spero che i colleghi abbiamo guardato l'allegato A, che contiene l'elenco di tutti i documenti e di tutti gli allegati tecnici che devono corredare la domanda di autorizzazione da parte di un operatore che si vuole cimentare nell'attività estrattiva. Qui vedete quanta documentazione è richiesta: relazione economica, planimetria catastale, monografia dei capisaldi, disegni delle opere d'arte, documentazione fotografica... va bene, si interviene sul territorio e siamo concordi che ciò si faccia per avviare un'attività che sia compatibile e sostenibile con il nostro territorio. Non va bene che l'ufficio competente ad acquisire tali documenti abbia questo potere discrezionale assoluto, sintomo di un dirigismo incontrollato che sta dilagando nella nostra Regione. Quante volte in quest'aula abbiamo sentito parlare di semplificazione dell'attività burocratica, venire incontro alle richieste degli imprenditori, parole! Poi sono io che faccio demagogia, relatore Lavoyer, vero? Avete l'opportunità, perché avete i numeri (per ora) di alleggerire il peso della burocrazia sulle spalle degli operatori e permettete che gli uffici vi scrivano pedissequamente una norma che è sottolineata dalla parola "sempre", un ufficio può sempre farlo e voi lo accettate senza nulla dire. A noi non va bene, per questa ragione chiediamo che il comma venga cancellato perché rischia di straripare in abusi di potere, anche perché non si spiega per quali ragioni dovrebbe essere chiesta l'ulteriore documentazione integrativa, si dice solo che l'ufficio può attivarsi in questo modo. Con l'emendamento n. 1 il gruppo "CdL" chiede che venga cancellato il comma 7 dell'articolo 6, mentre con l'emendamento n. 3 propone una soluzione subordinata, che illustrerò dopo la votazione dell'emendamento n. 2.
Presidente - La parola al Consigliere Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Per quanto riguarda la parola "sempre", risponderà l'Assessore, sull'altro aspetto che riguarda l'osservazione fatta dal collega Tibaldi... è demagogica perché il meccanismo è lo stesso che si presenta quando uno presenta un progetto ad una Commissione edilizia per l'approvazione. I documenti da presentare sono un progetto in scala 1:100 o 1:50, il fatto di aver presentato il progetto non vuol dire che quel progetto è a norma: può presentarmi anche un progetto in scala 1:100 senza quote, allora gli uffici chiedono di portare anche le quote, in modo da esaminare ed approvare la pratica. Lo stesso ragionamento può essere fatto, al di là del problema della parola "sempre", su questo tipo di impostazione, che peraltro, collega Tibaldi, non menziona il fatto che è stato emendato il comma 7: "Tale richiesta, che contiene l'indicazione dei tempi entro i quali deve essere assolta..."; infatti l'indeterminatezza della richiesta di documentazione è stata superata da questo emendamento. Ad esempio, potrebbe essere una relazione geologica, qualsiasi relazione potrebbe essere una relazione geologica, poi sul fatto che questa relazione abbia i requisiti per poter dare una valutazione oggettiva... questo è un altro aspetto. Mi pare che l'osservazione del collega Tibaldi con i commenti sul dirigismo sia fuori luogo.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (CdL) - Vorrei capire se il collega Lavoyer ci prende in giro o parla sul serio, perché se ci prende in giro per questioni di abigeato, ma, visto che qui parliamo non di abigeato, ma di questioni minerarie, capisco che sia possibile che l'ufficio chieda un supplemento di informazione entro un certo numero di giorni dalla prima presentazione perché ritiene che la documentazione non sia completa o non abbia le caratteristiche richieste. Dopodiché, qualunque ulteriore richiesta deve essere motivata, altrimenti è immotivata e scatta la possibilità - per carità, sappiamo che questo non avviene mai perché nessun funzionario si è mai accanito contro nessun imprenditore, lo dico con tutta l'ironia che merita l'intervento, che spero fosse ironico, del Consigliere Lavoyer - dell'accanimento burocratico che ho già definito qui "filibustering", che si può tradurre in italiano (meglio in piemontese): "va tutto bene, manca solo più un documento" e manca sempre l'ennesimo documento, diciamo allora: ostruzionismo burocratico. Se la documentazione è in scala 1:76,2, anziché in scala 1:50, te la chiedono in scala 1:50, se manca la relazione geologica, ti chiedono la relazione geologica, ma te la chiedono entro un certo numero di giorni dalla presentazione motivando, di tutto questo non c'è traccia. Qui in qualunque momento si può chiedere qualunque cosa, stabilendo i tempi con l'emendamento presentato. Tale questione quindi non è né demagogica, né peregrina, ma è una questione serissima per chi si trova nella situazione di essere legato mani e piedi alla sorte di quello che decidono di fare di lui i funzionari. È quindi opportuno che su questo si faccia un'utile considerazione, ma demagogia assolutamente no!
Presidente - La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Contro le vessazioni ho già "tuonato" ieri per quanto riguarda l'apparato amministrativo burocratico nei confronti dell'agricoltura, ma non credo che qui stiamo parlando della stessa cosa. Se ho avuto una concessione per una cava e in quella cava trovo un filone di una sorgente d'acqua o d'oro, scatterà un meccanismo di richiesta di documentazione o di segnalazione del fatto e dovrebbe essere implicito che la richiesta sia motivata. Presentiamo un emendamento dove aggiungiamo la parola "motivato"...
Tibaldi (fuori microfono) - ... è l'emendamento successivo del gruppo "CdL"...
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Forse ci si dimentica di avere approvato in quest'aula la legge n. 19/2007 che stabilisce il procedimento amministrativo, allora non è che, quando riportiamo nelle altre leggi le procedure che abbiamo approvato con una legge, adesso le andiamo a censurare, perché siamo in contraddizione con quello che facciamo.
Per quanto riguarda la parola "sempre", questa parola stava ad indicare in qualsiasi fase del procedimento, non era una sorta di rafforzativo riferito al superpotere del dirigente, comunque, visto che siamo in clima pasquale, il Presidente mi ha convinto di togliere la parola "sempre". Quello che poteva essere emendato è già stato emendato in Commissione, perché non dimenticate che la cosiddetta "pingue documentazione richiesta" e questa ulteriore richiesta di documentazione 9 volte su 10 va a favore del richiedente, perché sono degli elementi di garanzia che consentono a noi di lavorare dopo in tranquillità. Qui abbiamo a che fare con dei controlli che sono indipendenti dalla legge, sono tutte altre cose, perché l'attività di cava impatta...
Caveri (fuori microfono) - ... dicono che l'emendamento per togliere la parola "sempre" non c'è...
Cerise (UV) - ... non c'è, ma se la vogliamo togliere...
Caveri (fuori microfono) - ... non so come facciamo se non c'è l'emendamento, ci deve essere il consenso di tutti...
Cerise (UV) - ... se si può, sono d'accordo di toglierla. Qui siamo nello stesso caso della burocrazia, siamo tutti d'accordo di fare una cosa, ma non si può perché queste sono le regole. Vedete che alla fine la vita è fatta di regole e, quando ci si autofrega, ci si autofrega!
Caveri (fuori microfono) - ... Consigliere Bortot, abbiamo moralmente accettato l'emendamento che però non c'è...
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Grazie, Presidente, di aver accettato una minima parte dell'emendamento, lo ritengo un segnale positivo e quindi voteremo il disegno di legge, però se viene accettato il 7° emendamento: "l'articolo 47, comma 2, è abrogato", perché sovraccarica rispetto alle competenze dell'USL. Sulle acque minerali l'USL ha competenza in materia e può intervenire quando vuole, quindi qui ci sarebbe una doppia competenza dell'Amministrazione regionale e dell'USL, che mi sembra poco utile. Mi permetto però di fare una riflessione sul procedimento amministrativo. Non ho riflettuto forse sufficientemente sul provvedimento di legge che abbiamo approvato lo scorso anno, ma, quando lo vedo applicato, mi vengono i dubbi su quello che ho votato lo scorso anno, si può fare anche un "mea culpa"... Credo che è nel momento in cui si attuano certe leggi che si vede che qualche errore lo abbiamo fatto. La semplificazione del processo amministrativo è un obiettivo di tutte le forze politiche di questo Consiglio, non è questo il momento di perderci più di tanto tempo, ma sarà una sfida della prossima legislatura e uno sforzo per trovare strumenti più agili servirebbe a tutti.
Presidente - Non c'è purtroppo l'emendamento che toglie la parola "sempre"...
Sandri (PD) - ... se tutto il Consiglio è d'accordo...
Presidente - ... creiamo un precedente...
Sandri (PD) - ... c'è già stato...
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (CdL) - Ho apprezzato la notazione dell'Assessore Cerise sul fatto che la legge del dicembre 2007, dovendo prevalere su quella che è in approvazione, fa sì che si applicano sul procedimento in essere previsto da questa legge i principi della legge n. 19/2007, ma qui non siamo in presenza di una chiara gerarchia delle fonti, ma siamo di fronte a 2 leggi diverse e allora sarebbe utile - se c'è una gerarchia delle fonti - esplicitarla con una clausola di salvaguardia in ogni legge che prevede dei procedimenti oppure fare riferimento nella legge n. 19/2007 sul fatto che esiste questa gerarchia con ulteriori leggi che si applichino a procedimenti. Non basta dire: "abbiamo la legge n. 19/2007 che già dice che il procedimento si fa in un certo modo", va detto invece che va inserita in ogni legge questa clausola di salvaguardia, che sancisca il principio della gerarchia delle fonti, che quindi anche questo procedimento segue le regole dell'altro, altrimenti il richiedente che si trovasse oggetto di una vessazione burocratica non può appellarsi ad una legge mentre sta facendo la domanda in funzione di un'altra, proprio perché questo concetto della gerarchia delle fonti è astratto, ma nel caso specifico non si applica.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Abbiamo appena modificato il Regolamento consiliare ieri con un'approvazione a larga maggioranza e in alcuni casi pressoché unanime, adesso non possiamo istituire immediatamente "l'emendamento fantasma" che viene proposto dal Governo per convenienza e noi lo accogliamo, anche perché, a parte la procedura estremamente scorretta, visto che l'Assessorato dispone di strutture cosiddette "competenti" nel redigere i testi, questo poteva essere approfondito. Anche perché l'elisione della parola "sempre" non cambia il significato della frase, perché la struttura competente può richiedere che vi sia scritto o non vi sia scritto "sempre" non cambia nulla, rimane una facoltà discrezionale da un punto di vista sostanziale. Chiediamo quindi che non si introducano delle procedure che non sono previste dal Regolamento.
In secondo luogo è piuttosto il nostro emendamento n. 3 che va incontro alle esigenze di chiarezza e certezza del diritto di cui faceva cenno il collega Sandri; allora, ove la domanda di autorizzazione risulti incompleta, ecco la motivazione e lo spunto per cui la struttura competente può intervenire e chiedere ulteriore documentazione integrativa. In tal caso con questo emendamento si corregge una mancanza degli uffici, oppure un'eccessiva concessione di potere ai burocrati con la formulazione vigente. Chiediamo quindi che l'emendamento n. 3 in subordine possa accogliere le istanze sostanziali dei colleghi che sono state appena espresse, perché "Ove la domanda di autorizzazione risulti incompleta..." - lo leggo - "... la struttura competente può richiedere, per una sola volta nel corso dell'istruttoria..." - non in continuazione - "... ulteriore documentazione integrativa. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento".
Vorrei ricordare al collega Lavoyer che non c'è alcuna Regione italiana, ad eccezione della Toscana che ha una formulazione simile a quella che ho appena letto, che prevede che la struttura competente possa richiedere incondizionatamente ulteriori documenti. Se lei fa un'analisi comparata della legislazione vigente, quindi non trova nessuna Regione italiana che ha introdotto un'anomalia di questo genere, anche perché, come diceva prima il collega Ottoz, ogni azione amministrativa che si rispetti deve essere motivata, in questo comma non c'è alcuna motivazione. L'emendamento che avete fatto va solo a dare un'indicazione temporale, ma non inserisce la motivazione; per tale ragione potrebbe qualsiasi iniziativa di questo genere essere suscettibile di impugnativa innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi, con una complicazione per la Regione e per gli operatori che è assolutamente immane, vorremmo evitare con una alcuna motivazione. ollega Ottoz, ogni azione amministrativa che si rispetti deve essere motivata, in questo comma non c' cont legislazione più sobria che ciò possa accadere.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri, per dichiarazione di voto.
Sandri (PD) - Per dichiarazione di voto contro il gruppo "CdL". Sul fatto del precedente non sono d'accordo, più volte nella discussione dei bilanci della Regione sono state fatte in questa legislatura, con l'accordo di tutto il Consiglio, delle modificazioni; quindi, non essendoci il loro accordo, non si può fare. Mi dispiace per il Presidente, ritiro anche quello che ho detto, nel senso che ci ritroveremo sull'articolo 47 e lì faremo le nostre valutazioni sul voto finale della legge.
Presidente - La parola al Consigliere Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Per dichiarare il voto contrario anche sull'emendamento n. 3 del gruppo "CdL", innanzitutto perché è formulato in modo impreciso, perché dice: "Ove la domanda di autorizzazione risulti incompleta, la struttura competente può richiedere, per una sola volta...", ma se uno riporta una documentazione incompleta, cosa fa la struttura? Questo emendamento poi è peggiorativo rispetto alla formulazione attuale del comma 7, perché la richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento in senso indeterminato. Al di là della demagogia e del fatto delle Regioni, quindi nulla significa, perché la Valle d'Aosta può anche essere in questo caso una Regione all'avanguardia dal punto di vista legislativo visto come tale materia è trattata in alcune Regioni d'Italia.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi, per dichiarazione di voto.
Tibaldi (CdL) - Dichiaro il voto favorevole su entrambi gli emendamenti proposti dal gruppo "CdL" in merito al comma 7 dell'articolo 6, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento congiunto con il gruppo "PD" poiché identico. Ricordo al collega Lavoyer che la nostra Regione, gestita in questa maniera anche con il suo contributo in maggioranza, è all'avanguardia come freno allo sviluppo dell'economia e non per promozione di sviluppo economico.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "PD" e l'emendamento n. 2 del gruppo "CdL", i cui testi sono nella "sostanza" identici, che recitano rispettivamente:
Emendamento
All'art. 6 il comma 7 è abrogato.
Emendamento
Il comma 7 dell'articolo 6 è soppresso.
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 29
Favorevoli: 5
Contrari: 24
Astenuti: 4 (Bortot, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo "CdL", che recita:
Emendamento
Il comma 7 dell'articolo 6 è così sostituito:
"7. Ove la domanda di autorizzazione risulti incompleta, la struttura competente può richiedere, per una sola volta nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento.".
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 26
Favorevoli: 3
Contrari: 23
Astenuti: 6 (Bortot, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 13 c'è l'emendamento n. 4 del gruppo "CdL".
La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - L'emendamento n. 4 rappresenta una novità, qui si vede la capacità del legislatore e dell'organo politico di apportare qualche innovazione significativa in materia, innovazione che si chiama tassa, perché questa è stata la capacità propositiva da parte di chi si è occupato di legge mineraria, di cercare di aiutare chi lavora nel settore e come possiamo aiutare chi lavora nel settore? Creiamogli una qualche difficoltà in più nella propria attività e quindi rendiamogli più difficile la vita, tanto che è stato inserito un contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale, dove i titolari delle concessioni devono versare al Comune una somma a titolo di contributo. La Giunta regionale naturalmente ha il solito strapotere nel definire l'ammontare del contributo per metro cubo di minerale estratto, il contributo deve essere versato al Comune e decorre dalla data di rilascio della nuova autorizzazione di cava... Se questo è il concetto di federalismo, di sussidiarietà, di delega di poteri ai Comuni che è semplicemente quello di prelevare delle somme dalle tasche dei cittadini e di chi lavora, ci sembra che abbiate ancora una volta dimostrato che la strada è quella sbagliata. Sappiamo che l'associazione ha proposto di toglierla, c'è stato un emendamento che ha escluso le cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale da questa gabella, ma per il resto qualsiasi tipo di prelievo minerario è sottoposto alla tassazione. Noi allora interveniamo sull'articolo 13 con la soluzione più radicale: la soppressione, perché questa novità è inadeguata non solo considerando il settore che versa in tali difficoltà, ma anche alle situazioni del mercato che dicevo prima. In altre Regioni non c'è un'analoga previsione di contributi di questo tipo, perlomeno non in tutte e non vediamo perché dobbiamo copiare quelle che hanno attivato strumento di freno allo sviluppo, piuttosto che copiare quelle che attivano strumenti di promozione dello sviluppo economico. Non riusciamo a capirne la motivazione, anche in Commissione non ci sono state fornite delle giustificazioni plausibili, di conseguenza manteniamo questo emendamento all'esame dell'aula.
Presidente - La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Mi sa che oggi il gruppo "La Casa delle libertà" esagera un po', è in concorrenza con il Consigliere Lavoyer per quanto riguarda il sostegno al Partito dei cavatori. Addirittura questo articolo esclude le cave di marmo e pietre affini, allora come sarebbe a dire? Noi giriamo per la Regione, è pieno di cave che tra virgolette hanno deturpato il territorio e l'ambiente, morale: dovremmo intervenire noi con il denaro pubblico a ripristinare l'area perché lor Signori, che in questo caso sono i cavatori senza nessun disprezzo per la categoria, non mi sembrano i più poveri ed umili di questo mondo, non si degnano di mettere le mani in tasca, tirar fuori due soldi di quello che guadagnano per una concessione su un terreno pubblico per ripristinare l'area. Questo mi sembra inverosimile! Anche perché so bene che ai cavatori, quando intervengono sui terreni privati, il privato chiede il ripristino e ha perfettamente ragione; se andiamo a vedere i prezzi degli inerti nella nostra Regione, credo che un margine per il ripristino ambientale ce l'abbiano, non dobbiamo fare nessuna sottoscrizione a loro favore e tanto meno intervenire con denaro pubblico. Loro ricavano da un bene pubblico un guadagno giusto, nessuno lo mette in discussione, ma è giusto che intervengano per ripristinare l'area.
Presidente - La parola al Consigliere Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Innanzitutto ringrazio il collega Bortot, che mi ha classificato come difensore dei cavatori e quindi va in contrasto con quanto dice il collega Tibaldi, grazie di aver ripristinato la verità su questo tipo di comportamento.
Per quanto attiene invece l'emendamento del gruppo "CdL", voteremo contro perché mi pare che il collega Tibaldi fosse presente alle riunioni di Commissione, dove abbiamo raccolto un appunto dei rappresentanti dei cavatori che ci è stato consegnato nelle varie audizioni, che dice: "articolo 13, comma 2, disposizioni particolari, ulteriore contributo su metri cubi estratti per pregiudizio ambientale e utilizzo infrastrutture, da chiarire se applicabile solo sui minerali e non sulle pietre ornamentali e sui marmi". Questo ci è stato richiesto dai rappresentanti di categoria, dopo un esame approfondito della materia, concordando anche con l'Assessore l'emendamento, è stato aggiunto al comma 1: "il titolare dell'autorizzazione o della concessione di cava, escluse le cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale...". Il comma 2, che era quello incriminato, fa riferimento ad una serie di materiali con esclusione delle cave di pietre affini ad uso ornamentale, quanto era richiesto dai cavatori; pertanto mi pare che questo emendamento sia ulteriormente da classificare come demagogico e vada respinto.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Nel dichiarare il voto favorevole, intervengo per dichiarazione di voto, al nostro emendamento vorrei precisare alcune cose al collega Bortot, perché probabilmente gli sono sfuggite nella lettura della legge. Le faccio notare che l'articolo 13, però lo dovrebbe leggere, dice che il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve una somma a titolo di contributo ulteriore - in aggiunta a - rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione o nella concessione. Adesso le vado a leggere cosa è scritto nell'autorizzazione e nella concessione. L'articolo 7, prima votato, dice: "l'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere è rilasciata dalla Giunta... tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente..." - sulla quale siamo tutti d'accordo - "... del paesaggio e della salubrità della zona circostante; della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale; della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale..." - guardi bene a questo punto, collega Bortot - "... degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva e alla sistemazione ambientale...". Su questo punto il comma 5 dell'articolo 8 dice: "l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa...", il ripristino ambientale allora è già insito nel rilascio dell'autorizzazione della concessione; chi è autorizzato o è concessionario di un'attività estrattiva, garantisce con i propri beni o con una fideiussione per far sì che possa estrarre il minerale e a condizione che ripristini da un punto di vista ambientale e paesaggistico l'area. Se lei legge l'articolo 13, la gabella è un contributo ulteriore. Nessun partito è "lobby" dei cavatori, ma evitiamo di vessare chi lavora. Evidentemente il collega Lavoyer ha perso contatti con i suoi amici cavatori, perché non mi sembra che siano così contenti di pagare solo a fronte di un mercato che si sta ridimensionando e di una Regione che accentua la leva della pressione burocratica e fiscale.
Presidente - La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Solo una precisazione al collega Tibaldi, senza polemica. L'articolo 13 parla di un contributo aggiuntivo per l'utilizzo ulteriore di altre infrastrutture, che non è la concessione sull'utilizzo della cava.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Credo che l'emendamento che è stato apportato in sede di Commissioni III e IV focalizzi bene la ragione stessa di questo contributo, tanto che si sono tolte le cave di marmo e quelle di pietrame e si è lasciato quale materiale sottoposto a tale gabella, come la chiama lei, gli inerti. Dovete tenere conto che, quando un Comune si trova con una cava di inerti, si trova dei camion polverosi che fanno sovente passare del materiale che lascia percolare dell'acqua di lavaggio del materiale, ci sono dei problemi di spazzamento delle strade, ci sono problemi di ingombro, che non è quello che danno le cave di marmo, dove lo spostamento del materiale è più pulito. Era venuto fuori in sede di discussione del Piano cave da parte dei Comuni una forte resistenza all'apertura delle cave o al mantenimento delle cave di inerti per questi motivi. In quella sede abbiamo concertato con i cavatori questo contributo, che andava nella direzione di ripagare di tale disagio: le polveri, le strade più sporche... altrimenti va a finire che di cave di inerti non se ne aprono più e poi vedrete quando discuteremo sul Piano cave i tagli che sono stati fatti, non da noi e non da questa legge, ma da parte dei Comuni, allora è un "agrément" che va in quella direzione. Bene hanno fatto le Commissioni III e IV a togliere da questo contributo le cave di marmo e di pietre affini, perché tali disagi non vengono arrecati o non sono arrecati in una forma così grave da poter giustificare un onere come quello che abbiamo visto. Voteremo pertanto contro all'emendamento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "CdL", che recita:
Emendamento
L'articolo 13 è soppresso.
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 2
Contrari: 24
Astenuti: 2 (Fontana Carmela, Sandri)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 13 c'è l'emendamento n. 5 del gruppo "CdL"...
Tibaldi (fuori microfono) - ... è ritirato...
Presidente - L'emendamento n. 5 del gruppo "CdL" è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
Il comma 7 dell'articolo 14 è soppresso.
Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 2 (Bortot, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 4 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 18.
Sandri (PD) - Solo per una riflessione su questo articolo, ce ne sarebbero anche altri che pongono sempre lo stesso problema, ma l'Assessore prima nella sua illustrazione e nelle sue osservazioni su tale progetto di legge diceva: "nel 1996 abbiamo fatto una legge, sono passati 12 anni, sono cambiati i tempi...". Noi stiamo attuando con questo articolo la guarentigia stabilita dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, è lo Stato che ha deliberato 82 anni fa e la cosa funziona ancora, tanto che la utilizziamo noi. Questo vuol dire che, quando le leggi sono fatte - e questa, fra l'altro, è stata fatta nel ventennio! -, con l'inserimento dei concetti fondamentali, durano nel tempo. È chiaro che se lei fa delle leggi-regolamento molto complicate, basta che passino 2 stagioni e già sono fuori moda! Che lei poi abbia ragione quando dice: "il regolamento, avendo la stessa procedura della legge, alla fin fine fai uno o fai l'altro", sono d'accordo. Su questo probabilmente per i regolamenti bisognerebbe trovare delle vie più agili, in modo da differenziare tali 2 cose: questa è una delle riflessioni su cui il Consiglio si dovrà mettere a riflettere, ma questa è la dimostrazione. Faccio un esempio legato ad un paese qui vicino, le cui istituzioni sono per me molto attrattive, perché dimostrano un consolidamento maturo e una democrazia adulta, che la durata media delle leggi nella Confederazione elvetica è superiore ai 50 anni, per altri versi il periodo di costruzione di una legge è molto più lungo che da noi, mediamente 2 anni, sempre che non intervengano dei referendum che allunghino i tempi, ma questo perché giustamente le fanno con la dovuta calma. Il procedimento è questo: una legge per poter essere discussa in Commissione prima deve avere il via libera del Consiglio, ossia la Giunta o il Consigliere deve prima di tutto dire: "vorremmo fare una legge sulle cave" e il Consiglio - regionale in questo caso - deve dire anzitutto se si può perdere tempo, diciamo così, per valutare ciò. A quel punto il Consigliere o l'Esecutivo può depositare un progetto di legge, che va poi in Commissione dove c'è tutta una procedura molto complessa. Le audizioni lì sono obbligatorie e non a richieste dei Consiglieri, ossia per ogni legge bisogna consultare gli imprenditori, i sindacati, le forze sociali, gli enti locali e solo alla fine di un lungo procedimento la legge viene predisposta e torna per la seconda lettura in Consiglio, poi, a seconda del tipo, può andare avanti con il referendum confermativo o meno. Dico questo per richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che tale legge in particolare ha vissuto una lunga gestazione, ma fuori dal Consiglio, negli uffici del dirigente e in quelli dell'Assessorato, è questo che non va bene, perché alla fine ci si ritrovano i problemi attuativi, perché?, perché manca il contributo fondamentale del legislatore! Secondo me, sarebbe opportuno ripensare i procedimenti, per cui le leggi devono avere un tipo di impostazione di questo genere, invece il regolamento no, può andare molto più rapido in modo da potersi adattare all'evoluzione tecnica dei tempi. Chiudo comunque qui il mio intervento evidenziando che una norma statale a 82 anni di distanza funziona ancora bene, quindi lo Stato non è poi così malaccio come sempre viene descritto qui.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 19 c'è l'emendamento n. 2 del gruppo "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Pur rientrando nel discorso che avevamo illustrato precedentemente, questo emendamento però va a toccare un concetto diverso, perché qui non è il problema della struttura, ma il problema della Giunta... ed è questo che è ancora meno comprensibile degli altri emendamenti. Qui la Giunta dice - siamo sul riassetto delle cave abbandonate per capire l'argomento su cui stiamo lavorando - che la domanda per avere i contributi per poter fare questi interventi di ripristino e riassetto deve essere presentata e deve contenere i dati identificativi del richiedente persona fisica o giuridica, il titolo giuridico in base al quale il richiedente sia legittimato alla presentazione della domanda, l'ubicazione e la dimensione dell'area, la dichiarazione attestante la disponibilità dell'area. Vi deve poi essere tutta la mitica documentazione dell'allegato B, quindi lo studio geologico, idrogeologico e geotecnico, la relazione illustrativa degli interventi, la corografia, la planimetria catastale, l'estratto del PRGC, le planimetrie delle situazioni esistenti, le planimetrie delle sezioni di progetti, il disegno delle opere d'arte, il computo metrico estimativo dell'intervento, l'analisi dei prezzi e la documentazione fotografica. Dopo tutto questo, l'Assessore Cerise propone: "la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 3", ma scusate! La legge deve essere chiara e non aleatoria, poi ulteriori criteri è talmente generico! Si fosse detto: "ulteriori criteri per la tutela ambientale, estetici", che ne so?, qualcosa di definito, invece no "ulteriori criteri", ma allora non si finisce mai! Questo vuol dire che chi ha presentato la domanda, tal dei tali, è simpatico... va bene, ha presentato la domanda, ci sono i documenti dell'allegato B, chiuso, va avanti, altrimenti nell'altro caso si dice: "no, tu che sei del "Partito Democratico" devi presentare...", è chiaro che sto esagerando e illustrando una situazione che non sarà certo corrispondente alla verità, ma capite che lascia degli spazi di aleatorietà e di discrezionalità che non sono compatibili con un normale ordinamento giuridico. Qui abbiamo persone più attendibili del sottoscritto in quest'aula che si occupano di tali cose, però credo sia una questione su cui riflettere e su cui credo valga la pena di accettare il nostro emendamento.
Presidente - La parola al Consigliere Lavoyer.
Lavoyer (FA) - L'osservazione del collega Sandri è contraddittoria: prima ha fatto un intervento molto articolato per dire che i disegni di legge dovrebbero essere sintetici e dovrebbero poi essere integrati da regolamenti. Abbiamo già detto che i regolamenti hanno le stesse procedure dei disegni di legge, ma qui addirittura, quando parliamo di criteri che vengono demandati al Governo, vanno proprio nella direzione di non elencare in un disegno di legge dei criteri, perché i criteri non sono la documentazione. Lei non deve confondere i criteri con la documentazione necessaria per avere il contributo, perché una cosa è la documentazione - che è stata elencata e che è prevista nell'allegato B -, altra cosa sono i criteri, che sono legati alle priorità per le quali eventualmente devono essere erogati i contributi. Mi pare che questo sia tipicamente un compito del Governo regionale, che non vada definito in legge.
Presidente - La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Questa volta dobbiamo dare ragione al pensiero liberale, perché l'articolo 19, comma 3: "Per gli interventi finalizzati al ripristino ambientale, la Giunta regionale può concedere..." - quindi già quel "può concedere" è molto soggettivo - "... con propria deliberazione, contributi per l'esecuzione delle opere relative ovvero provvedere direttamente alla loro realizzazione". Il comma 7 è superfluo perché con quel "può" la Giunta stabilisce se il Consigliere Bortot ha presentato la documentazione o ha rispettato tutti i criteri previsti...
(interruzione del Consigliere Lavoyer, fuori microfono)
... sì, ma allora o al comma 3 la Giunta stabilisce i criteri, assieme alla possibilità di dare contributo e si elimina il comma 7, perché anche la formulazione della legge è molto complessa e farraginosa. Noi voteremo a favore per eliminare questo comma.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Vorrei chiedere al relatore se lui, quando ha amministrato la nostra Regione, l'ha amministrata con questi criteri, con questi principi, con questa sobrietà (fra virgolette), nel senso che si possono concedere contributi discrezionalmente, "ad personam", per simpatia, oppure negarli per antipatia o addirittura stabilirne altri eventualmente, ulteriormente, come dice il comma 7 che deve essere depennato. Visto che ci taccia di demagogia, vorremmo capire da lei come dovremmo interpretare il suo concetto di pubblica amministrazione. È un concetto feudale, di sudditanza di chi vive in questa Regione e magari tenta anche di lavorare. Ci spieghi lei secondo quali principi, che sono lasciati alla mera discrezionalità di un esecutivo regionale, possono essere concessi dei contributi; qui c'è un vuoto normativo, c'è l'esaltazione della superpotenza dell'Esecutivo regionale, prima abbiamo visto della burocrazia regionale, adesso della politica regionale e, come Consiglieri regionali, dovremmo votare una norma di questa portata? Ci rifiutiamo assolutamente di votare una norma del genere! Questa è l'ennesima contraddizione - e ringraziamo il collega Sandri per averla portata a galla - che c'è in tale norma, che non è una norma: qui non c'è certezza del diritto, che dica entro quali limiti può esercitarsi l'attività amministrativa. Prima abbiamo visto che la motivazione ha diritto di non esistere in un procedimento amministrativo, la motivazione è diventata eventuale; qui addirittura diventano eventuali e possibili i contributi per qualcuno e senz'altro saranno negati ad altri. Se questa è la sobrietà che ha ispirato l'azione amministrativa del relatore e ispira oggi la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Assessore Cerise, siamo veramente preoccupati!
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Avevo una visione più buonista di questo emendamento, poi il relatore ne ha dato una versione peggiore, ossia davvero se qui la dizione: "eventuali ulteriori criteri" non si riferisce alla documentazione, ma si riferisce ad altri elementi che devono entrare nella discussione, vorrei sapere se è l'altezza del candidato, il sesso, la religione, il numero del piede di scarpe, se porta i guanti, se usa il farfallino o la cravatta, se deve avere la tessera dell'"Union Valdôtaine" o di "Fédération"...
Cesal (fuori microfono) - ... è utile...
Sandri (PD) - ... quella è sempre utile, come dice il collega Cesal, non è indispensabile, ma aiuta, fa fine e non impegna...
Adesso vi chiedo una pausa di riflessione serenamente, credo sia il momento di dare un segnale che su questi temi si vuole dare un minimo di correttezza. Mantenere una dizione del genere potrebbe aprire a qualunque contenzioso, che è l'aspetto preoccupante, perché poniamo che siano dei criteri all'interno di un riassetto delle cave... che veda 2 domande per la stessa cava... voi potete capire che contenzioso si può aprire su questo tema! Tu hai chiesto ad uno un criterio, magari all'altro no, oppure hai chiesto criteri a tutti e due però...
Lavoyer (fuori microfono) - ... per le cave dismesse come fanno ad esserci 2 richieste...
Sandri (PD) - ... in Valle d'Aosta abbiamo visto di tutto! Abbiamo visto 3 richieste per lo stesso corso d'acqua, casualmente, e per qualcuno anche 9 come dice il collega Venturella, quindi non ti preoccupare che c'è di tutto e di più. Vogliamo capire se ci sono dei trattamenti, oppure io, perché ho una cava dismessa, sono trattato in una maniera e lui, che magari a 300 metri ha un'altra cava dismessa, viene trattato in un'altra maniera. Piantiamo un ricorso al TAR, ma scherziamo! Con questo diventiamo veramente la "Repubblica delle banane", nel senso che se abbiamo la banana con il bollino blu, abbiamo il "pass", diversamente stiamo a casa, ma non è il modo di comportarsi! In questo senso ribadisco la richiesta all'Assessore e al relatore di accettare l'emendamento, per poter dare un minimo di significato ai nostri interventi in Consiglio regionale.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Pensiamo che vada sottolineata la gravità di questo comma 7, per il fatto che ci troviamo di fronte ad un potere esecutivo, che è quello espresso...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... Presidente, la invito ad una riflessione da fine giurista quale lei sa essere, sulle competenze che derivano direttamente dalla legge costituzionale, che è lo Statuto, a questa Assemblea, che è il potere legislativo, rispetto al potere dell'Esecutivo. Non esiste nella legislazione regionale, perché non esiste la norma nello Statuto, della legislazione delegata e con questo comma...
Caveri (fuori microfono) - ... è tutto il contrario...
Frassy (CdL) - ... non esiste nell'ordinamento italiano, non esiste nelle competenze di questa Regione la possibilità di delegare poteri legislativi alla Giunta, tanto che in maniera discutibile molte volte la Giunta, con la scusa di dare attuazione o chiarimenti alle norme, fa delle deliberazioni che hanno natura regolamentare.
La natura regolamentare è altra cosa rispetto al potere legislativo, la Costituzione italiana all'articolo 76, contrariamente a quanto accade per questa Assemblea, prevede l'esercizio della funzione legislativa in capo al Governo, ossia normalmente la funzione legislativa è competenza della Camera e del Senato, ma l'articolo 76 della Costituzione prevede la possibilità che le Camere deleghino al Governo. Nel regolamentare all'articolo 76 la delega al Governo dice: "con determinazione di principi e criteri direttivi", caro collega Lavoyer; se manca la determinazione dei principi e dei criteri direttivi, la delega legislativa al potere esecutivo è in violazione dei principi costituzionali. Qui ci troviamo a conferire una delega ad un potere esecutivo che non ha la caratteristica che ha il potere esecutivo del Governo nazionale e lei si alza bellamente e dice: "noi con gli eventuali ed ulteriori criteri stabiliamo anche dei principi, non decidiamo soltanto se i documenti devono essere in bollo, firmati, sintetici o analitici, no, noi individuiamo altri ulteriori principi". Vorrei capire se si rende conto della gravità delle sue affermazioni, che mi auguro vengano smentite dall'Esecutivo, perché sono di una gravità inaudita! Governare con queste modalità, caro collega relatore, comporta nella migliore delle ipotesi un abuso di potere con tutto ciò che ne consegue e comunque si va dalla possibilità di attivare i soliti ricorsi ai TAR, perché, quando l'organo esecutivo sostituisce l'organo legislativo con questa disinvoltura, ci sono i presupposti come minimo per adire la giustizia amministrativa, lasciando intendere che ci potrebbero essere anche altri settori, come la giustizia penale, che potrebbero esserne interessati. Non ci stupisce pertanto quello che in questa amministrazione in un passato non molto recente è accaduto, perché, se questa è la filosofia con cui lei che è stato per anni amministratore con responsabilità in Giunta ha così governato, non deve sentirsi vittima di un complotto. La sua disinvoltura è contraria alle leggi che sovrintendono alla ripartizione dei poteri e questo è molto, molto grave! Auspicheremmo una precisazione in questo senso da parte dei banchi del Governo.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (CdL) - Mi sembra che la gravità dei fatti esposti richieda come minimo, dato quello che abbiamo fatto ieri, un rinvio della legge in Commissione per approfondire questo aspetto, non esistendo emendamenti... oppure una risposta che chiarisca chiaramente tale punto che dirima la questione della costituzionalità, ai sensi dello Statuto e della Costituzione, della possibilità di legiferare al di fuori del Consiglio da parte dell'Assessore.
Presidente - All''articolo 61 del Regolamento interno del Consiglio si dice:
"La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da ogni Consigliere prima che abbia inizio la discussione generale su un progetto di legge o di regolamento o su un provvedimento amministrativo...".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Sono un po' stupito dal fatto che la Giunta non risponda su questo tema. Non condivido la proposta del collega Ottoz, perché non è prevista dal Regolamento, però ha detto una cosa giusta: di fronte ad un tema di tale genere, neanche sentirsi in dovere di dare una risposta concreta... credo che questo sia...
Cesal (fuori microfono) - ... ma su cosa?
Sandri (PD) - ... sul fatto che tale roba è fuori dai canoni del diritto normale di questo Stato e della nostra Regione, ossia mette un'aleatorietà che non è accettabile, né prevista; almeno su questo avere la possibilità di avere delle risposte. Se non si vuole dare una risposta in quest'aula, si sospenda un attimo e ce lo spiegate per vie brevi, non so se c'è qualche motivazione che non si può dire in aula, ma non credo.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Come non si può reagire ad una richiesta così garbata come viene dalle opposizioni, che da questa mattina su questa legge stanno dimostrando un impegno che riteniamo essere particolarmente importante e devo dire che i numerosissimi interventi che abbiamo seguito fin dalla mattinata rendono giustizia a divisioni però talvolta confuse. Ogni tanto ci si dice: "questa è una legge troppo lunga, di 80 articoli, che si configura come una legge-regolamento", poi sentiamo che invece questa è una legge che ci consente di demandare a chi sa quale bizzarria e abbiamo sentito anche nell'intervento del Consigliere Frassy una lezione di diritto costituzionale che basterebbe andare a vedere decine, se non centinaia, forse addirittura migliaia di leggi votate dal Consiglio dal dopoguerra ad oggi, per vedere che questa formula di rinvio a deliberazione è una formula di rito, che non è assolutamente invasiva dell'autonomia e dell'indipendenza e del ruolo che il Consiglio ha. Anzi, come lei sa, ormai in tutte le Regioni che hanno riformato i propri Statuti gli aspetti regolamentari sono stati affidati ai Governi regionali e non più al Consiglio, la nostra è una sopravvivenza come dinosauri che sono spariti, perché ormai la parte propriamente regolamentare è stata affidata all'Esecutivo, mentre la parte legislativa è stata affidata ai Consigli. Non ha niente a che fare la questione della competenza delegata per i decreti legislativi o addirittura per la conversione dei decreti legge, perché questa è materia completamente estranea. Se vogliamo prenderci in giro, possiamo farlo per 1 settimana, 10 giorni, possiamo fare le sedute fiume, possiamo "mostrare i muscoli" e fare tutte le diavolerie; se invece la logica è, come mi sembra, quella di un ping-pong infinito per allungare la "brodazza" e fare in modo che l'approvazione delle leggi avvenga in ore ed ore di discussione, andiamo avanti. Mi stupisce il riferimento alla centralità del Consiglio partendo dal presupposto che queste leggi, come è doveroso, sono state sufficientemente approfondite, compreso tale punto, all'interno delle Commissioni. Se la logica, invece è che punto per punto, argomento per argomento... continueremo a trascinarci in una stanca discussione su questo argomento, va bene; l'unica cosa che voglio dire è che nel contenuto di questa legge non c'è alcuna irritualità, né alcuna scarsa considerazione. Vi ho convinto? Credo naturalmente di no.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Lei, Presidente, ha questo dono dell'affabulatore, di conseguenza molte volte riesce a dare anche delle immagini diverse rispetto a quelle che passano nella realtà. Il problema è che non possiamo far finta di non aver sentito quanto detto non dall'ultimo dei Consiglieri, ammesso che qui vi sia un primo e un ultimo dei Consiglieri, ma non possiamo far finta di non avere sentito quello che ha detto il collega relatore. Su quanto ha detto il collega relatore riteniamo che vi siano i presupposti per applicare l'articolo 61, comma 1, in tutta la sua interezza e non solo nel primo capoverso che lei ha letto. Vorrei perciò dare lettura all'aula del secondo capoverso del 1° comma, che dice: "Il Presidente ha tuttavia la facoltà di ammetterle..." - la questione pregiudiziale o sospensiva - "... anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito". È evidente che le affermazioni fatte dal collega relatore sono nuovi elementi preoccupanti, sui quali è opportuno, dal nostro punto di vista politico, avere un chiarimento.
Lei, Presidente, non ha dato un chiarimento, ha fatto una dissertazione. Quando si dice che saranno ulteriori criteri al comma 7... con la precisazione del collega relatore che non saranno solo dei criteri per i documenti, ma saranno ulteriori principi, mi dico: cosa ci stiamo a fare qui nel discutere e approfondire questa legge se gli ulteriori principi vengono presi in virtù di non so quali ulteriori convenienze o considerazioni. Probabilmente abbiamo svuotato di significato la funzione legislativa, perché non è ammissibile in nessun Paese civile, salvo quelli dove le Assemblee parlamentari ratificano quanto fanno Esecutivi forti in Paesi peraltro molto deboli... e non ha nessun senso che stiamo qui a discutere ulteriormente. Vorremmo da parte sua una rassicurazione in questi termini: che gli ulteriori principi non possano essere una discrezionalità infinita ed illimitata, altrimenti la regolamentazione legislativa diventa una farsa!
Ci dispiace che lei poi faccia riferimento agli approfondimenti fatti dai banchi dell'opposizione, sostenendo che le Commissioni avevano già espresso il loro parere. Le ribadisco che proprio nelle Commissioni avevamo già espresso i nostri pareri e i nostri emendamenti e le evidenzio - poi lei sa che la discussione comporta ulteriori considerazioni e il collega Lavoyer ne è buon testimone, è sempre bravo nel sorprendere l'aula, questa volta l'ha veramente sorpresa, in senso negativo! - che non si può sostenere che qui si sta cercando di portare in lungo e in largo i lavori, quando voi che siete l'Esecutivo, che avete la responsabilità amministrativa di una struttura che conta quasi 3.000 dipendenti e 200 dirigenti, venite in aula dopo più di un anno di discussione di una legge - mi riferisco a quella dell'editoria - e sostenete che quella legge non va più bene, che non siete - ed è ancora più grave - in grado di fare le modifiche necessarie in aula alla legge stessa! Questa è la gravità di una maggioranza che non sa cosa vuole, di una maggioranza che è tenuta in scacco dal quarto potere - così definito quello della stampa - e che molte volte in questa Regione più che quarto potere, Assessore La Torre, è sempre stato il primo maggiordomo di Palazzo. Il primo maggiordomo di palazzo questa volta vi ha presentato il conto! Ne prendiamo atto, ma sul comma 7 di questo articolo pensiamo che una precisazione sia dovuta.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Prendo atto che tutto il "gentlemen's agreement", che ieri era stato espresso per l'ennesima volta nel corso della Conferenza dei Capigruppo non esiste. Ci era stato detto che non c'era alcun problema, bisogna fare il sindacato ispettivo prima, le leggi poi abbiamo tutto il tempo... Il problema allora è questo: se quest'aula deve trasformarsi da qui fino alle elezioni regionali del 25 maggio nei 3 Consigli che ci aspettano... deve diventare, come è legittimo anche fare, una specie di luogo di comizietto come ha appena fatto il collega Frassy, che si è "arrampicato" su delle vicende che "non c'entrano un fico secco" con la richiesta che aveva fatto precedentemente, in cui c'è la battutina avvelenata nei confronti del relatore, il collega La Torre qui a fianco diventa il maggiordomo e cose del genere... queste non sono delle richieste di precisazione che vengono fatte al Governo regionale. Lei mi insegna che ci troviamo nel quadro di una legge regionale che, come è scritto al comma 7, prevede ulteriori precisazioni che non possono essere modificative dei principi cardine che sono espressi nella legislazione che stiamo affrontando...
(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)
... se devo dirle, collega Frassy, che questa nell'aula è una "moquette", che tale cosa è di legno, che questo è un microfono e che questo è un telefonino, potremmo passare tutta la giornata a dire queste cose, ma le ovvietà sono ovvietà. Credo che il problema oggi non sia tanto quello di giocare fra di noi, quanto quello di ritenere se una serie di leggi importanti come queste devono essere approvate, oppure se per comma dopo comma dobbiamo fare quella che opportunamente il collega Cerise chiama la manfrina!
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Potrei anche essere abbastanza d'accordo con quanto ha detto il Presidente su almeno la prima parte, nel senso che qui nessuno ha intenzione di fare più di tanto campagna elettorale o altre cose del genere. Rifiuto però la seconda parte, quando dice: "qui stiamo facendo manfrina"; no, credo che qui sia in gioco una cosa molto diversa, ossia se questo Consiglio può ancora sperare di poter discutere le leggi! È chiaro che, se venite qui con "l'habitus" mentale... e mi sembra che l'Assessore Cerise ce l'abbia così come ce lo hanno il relatore e il Presidente... in cui si dice: "questa è la legge" e non si cambia neanche una virgola, spiegateci cosa veniamo qui a fare!
Vicquéry (fuori microfono) - ... votate contro, basta!
Sandri (PD) - ... allora votiamo contro e stiamo lì a "guardare per aria". Noi cerchiamo di fare un discorso che vada al di là del gioco di maggioranza e minoranza per portare un contributo serio ad una legge su cui abbiamo delle perplessità. Abbiamo detto alcune cose, questo è un emendamento su cui si poteva tranquillamente dire: "va bene", non avrebbe modificato il vostro successo. Cerco che se poi voi vi irrigidite su cose che ci sembrano convincenti e su cui voi non ci date delle risposte, se "non arrampicandovi sui vetri", a questo punto la nostra reazione è quella di mettervi in difficoltà, questo è normale e fa parte del gioco. Von Clausewitz diceva che la politica è la continuazione della guerra con altri metodi; io credo sia il contrario, per fortuna, e che sia la politica la continuazione della guerra con altri metodi, nel senso che una volta la gente per risolvere i problemi prendeva le armi, si dava addosso e qualcuno vinceva, adesso abbiamo inventato la democrazia, ci si trova qui. È chiaro però che un po' l'ambiente di guerra c'è, ma non c'entra l'ambiente di guerra che picchia solo da una parte e l'altra deve stare ferma, quello che ci chiedete è: state fermi che vi diamo delle sberle, non è mica il modo! Cerchiamo di tornare alla voglia di fare. La voglia di fare è stare nei contenuti, questo contenuto qui non dico che ve lo garantiamo, ma ha veramente delle perplessità che "non stanno né in cielo, né in terra", non vi cambia la legge, tirate via questa cosa, si può ripartire senza grossi problemi.
Presidente - Il gruppo "CdL" vuole mantenere la richiesta della questione sospensiva, per cui applichiamo il comma 2 dell'articolo 61 del Regolamento interno del Consiglio; applicando questo articolo, si può parlare uno a favore e uno contro, poi l'Assemblea voterà la questione sospensiva.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Solo per precisare, perché non è la questione sospensiva quella che pongo all'aula, perché non abbiamo nessun interesse ad avallare la sensazione del Presidente Caveri. Chiediamo una questione pregiudiziale, il che vuol dire solo che l'Assessore delegato smentisca il collega relatore rispetto alle affermazioni che ha fatto...
Caveri (fuori microfono) - ... ho risposto io senza smentire nessuno...
Frassy (CdL) - ... è questa la cosa grave, perché, se ognuno parla e non si ascolta, visto che la delega ce l'ha lei, Assessore, sull'applicazione di tale legge, lei dovrebbe alzarsi in aula cortesemente e spiegarci che i principi non si possono cambiare...
Caveri (fuori microfono) - ... presiede la Giunta, non mia nonna...
Frassy (CdL) - ... Presidente, noi le leggiamo le deliberazioni, su proposta dell'Assessore, poi che lei presieda la Giunta nessuno le vuole togliere nulla, ma lei ha dato delle deleghe; di conseguenza, sulla gestione del potere esecutivo non capiamo quale sia la reticenza dell'Assessore Cerise nel fare chiarezza. Lei ha tracciato il solco, auspicheremmo - questa è la questione pregiudiziale che chiediamo - che l'Assessore dia contezza all'aula che non verrà smentito l'impianto legislativo nei suoi principi. Non ci sembra, Assessore, di essere pretestuosi, non chiediamo il rinvio della legge, né che torni in Commissione, chiediamo chiarezza perché gli atti parlamentari e gli atti consiliari spesso sono elementi importanti nell'applicazione delle norme e sono elementi molto importanti davanti ai contenziosi ai TAR.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Solo per dire che concordo con quanto ha detto il Presidente.
Frassy (fuori microfono) - ... prendiamo atto che ha smentito il collega relatore, ritiriamo...
Presidente - Ringrazio il collega Frassy.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
All'articolo 19 il comma 7 è abrogato.
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 8
Contrari: 21
Astenuti: 2 (Ferraris, Fiou)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 8 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 8 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 8 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 23 c'è l'emendamento n. 3 del gruppo "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - In effetti è una richiesta che faccio al gruppo "La Casa delle libertà", nel senso che tenuto conto che il Presidente Caveri e l'Assessore competente si erano resi disponibili a togliere la parola "sempre"...
Cerise (fuori microfono) - ... non si può fare...
Sandri (PD) - ... si può fare se tutto il Consiglio è d'accordo, perché si può fare un sub-emendamento...
Vicquéry (fuori microfono) - ... non lo ha voluto l'opposizione, non lo vogliamo noi stavolta, non lo avete voluto voi prima...
Sandri (PD) - ... chiedevo se c'era la possibilità con l'accordo di tutti di utilizzare questa procedura un po' particolare per modificare l'emendamento e quindi renderlo accoglibile. Se non è possibile da parte del gruppo "CdL"...
Vicquéry (fuori microfono) - ... il collega Tibaldi ci fa la lezione poi...
Sandri (PD) - ... chiedo ai colleghi del gruppo "La Casa delle libertà" se sono disponibili a questa piccola modifica...
(interruzione del Presidente della Regione e del Consigliere Vicquéry, fuori microfono)
... è un altro argomento, questa è la ricerca... Presidente, posso capire, infatti non sono intervenuto sull'altro punto che conteneva lo stesso discorso, perché qui non è una delle questioni fondamentali, ossia le cave o le miniere o il riassetto, ma è solo il capitolo della ricerca che è un capitolo per qualche verso a sé. È un capitolo non operativo, perché non rientra nello sfruttamento delle cave, se c'è un dato diverso, non mi sembra che questo vada a modificare sostanzialmente. Chiedevo ai colleghi del gruppo "CdL" la loro disponibilità a questa modificazione.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Per dichiarazione di voto. Il gruppo "La Casa delle libertà" è favorevole all'approvazione dell'emendamento che è stato presentato da parte del gruppo "PD", ossia l'abrogazione del V comma dell'articolo 23. Per il resto mi sembra che non sia accoglibile, perché il Regolamento non lo permette, alcun emendamento fantasma: primo, quindi non andiamo a violentare il Regolamento, che è appena stato riconsacrato con la modifica ieri da quest'aula; secondo, da un punto di vista lessicale, che la struttura competente possa sempre richiedere o possa richiedere non cambia nulla. È una questione di lana caprina, che non va a modificare in alcun modo il significato della frase, quindi mi spiace, collega Sandri, deluderla, ma la sua richiesta è inaccoglibile anche da un punto di vista sostanziale.
Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Vorremmo chiarire la nostra posizione di contrarietà a questo emendamento, perché, analizzando anche solo la legge sul VIA il fatto che la struttura competente possa sospendere i termini del procedimento, crediamo sia una garanzia sia per la Regione, sia per l'utente. Noi siamo d'accordo con la formulazione di questo comma e sul fatto che ci siano intorno ad un procedimento amministrativo degli approfondimenti. Personalmente dato che richiedo sempre documentazione ex articolo 116 all'ufficio VIA dell'Assessorato dell'ambiente, molto spesso mi trovo ad avere a che fare con delle pratiche che sono palesemente incomplete. Credo allora che gli uffici abbiano tutta la convenienza, non solo dal punto di vista dell'ufficio, ma anche dell'utente e del cittadino che vuole approfondire alcune problematiche, che vi sia contemporaneamente alla richiesta di documentazione integrativa la sospensione del procedimento: questa è una tutela per tutti.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
All'articolo 23 il comma 5 è abrogato.
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 6
Contrari: 18
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Sospendiamo 5 minuti per controllare... i lavori consiliari sono sospesi.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 12,02 alle ore 12,12.
Presidente - Riprendiamo i lavori.
Pongo in votazione l'articolo 27:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 6 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 29 c'è l'emendamento n. 4 del gruppo "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Mi permetto di ribadire ulteriormente la necessità di fare una valutazione su questo punto, anche perché la concessione mineraria di cui stiamo parlando, perché si applica in tale caso alla concessione mineraria, non è propriamente un caso secondario, nel senso che tutta una serie di dati legati alla cosiddetta "globalizzazione" stanno facendo evidenziare che il costo delle materie prime è esploso. In questi giorni l'oro è arrivato a 1000 $ l'oncia, il rame è talmente costoso che si rubano i cavi elettrici delle ferrovie, perfino sono andati a rubare le attrezzature in rame della Festa dell'Unità di Issogne! È probabile che nel prossimo futuro anche alcune attività minerarie della Regione, come la miniera di rame di Valpelline, potrebbero rientrare in possibili episodi di riviviscenza di queste attività minerarie. Non credo che si possa andare a fare degli interventi così aleatori, soprattutto quando ci troveremo di fronte a gruppi che non sono valdostani, che si trovano di fronte a procedimenti complessi su cui probabilmente potremmo anche provocare un disagio, nel senso di dire: "se è così complicato, non ci provo neppure". Non che l'attività mineraria sia il massimo della vita, ma oggi non si possono intendere le miniere come si pensavano 100 anni fa con la gente piena di carbone, ma ci saranno anche metodi automatici e moderni con cui fare la coltivazione di queste miniere, per cui ribadisco e richiedo di nuovo all'Assessore la volontà di attuare almeno in questo caso delle concessioni minerarie, una procedura che sia più limpida e precisa nei suoi contenuti e di accettare il nostro emendamento.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Credo che questa sia diventata una sorta di battaglia di principio, più che una questione afferente ai singoli articoli. Qui sono 2 principi che si scontrano, ma io non posso fare altro che attenermi alla norma procedurale, che non è una posizione con cui si vuole affermare una volontà politica, ma questa è procedura. Io non me la sento di togliere la possibilità agli uffici di chiedere della documentazione integrativa, perché questo fa parte del procedimento amministrativo in tale caso e in tutti gli altri casi. Oltretutto togliere questa possibilità mette a rischio il richiedente, che può trovarsi nella situazione in cui la procedura non va più avanti per mancanza di documentazione o di elementi di istruttoria; di conseguenza, continueremo così, ma la nostra posizione sarà quella di respingere tale tipo di emendamenti.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
All'articolo 29 il comma 4 è abrogato.
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 4
Contrari: 21
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 30:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 32.
Sandri (PD) - Volevo capire la scelta politica dell'Amministrazione regionale su questo punto, perché al comma 1 si dice: "la Giunta regionale... determina le misure dei diritti proporzionali che i titolari delle concessioni di coltivazione... devono corrispondere... tenendo conto dei seguenti criteri: estensione dell'area interessata; tipologia del minerale; quantità, tenore e valore del minerale estratto". Nella seduta odierna abbiamo all'ordine del giorno un'altra legge in cui invece questi concetti vengono delegati al BIM, per cui volevo capire in base a quale ragionamento la Giunta quando c'è da estrarre dei minerali in cui probabilmente non ci sono dei grossi interessi dietro, delle multinazionali dell'acqua... se lo tiene per sé, quando invece ci sono degli interessi di grossi gruppi economici, lo dà al BIM, probabilmente per sottrarlo al controllo del Consiglio regionale. Volevo capire: perché non diamo al BIM, o al CELVA, o a qualche altro organismo del genere anche questo? Perché ovviamente sapete anche voi, meglio di noi, che è la Regione che si deve occupare dello stabilire i prezzi con cui si pagano i servizi di questi beni essenziali, come terra, acqua, rifiuti, la tariffa... Volevo allora capire la giustificazione, perché qui non avete fatto la scelta che avete fatto per l'acqua, oltretutto siamo in un territorio molto vicino, perché la legge parla di disciplina delle cave, miniere e acque minerali, naturali, di sorgente e termali, quindi c'entra anche l'acqua, ma in questo caso voi tenete per voi, mentre nell'altro caso al BIM: questo è da spiegare.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 32:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Astenuti: 4 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 33.
Sandri (PD) - Visto che non ho avuto uno "straccio" di risposta sulla domanda precedente, provo a vedere se riesco ad ottenere uno "straccio" di risposta su quest'altro articolo e qui riprendo un discorso che ho fatto svariate volte stamani. Nel caso in cui vi sia un concessionario che abbia ottenuto la concessione, tale poveretto deve trasmettere di nuovo, entro un anno dalla data di entrata in vigore, l'elenco delle pertinenze della miniera e una perizia firmata da un tecnico abilitato del valore delle pertinenze stesse. Mi chiedo come mai questo tipo di procedure non vengono fatte tutte insieme, in modo che non ci debba trovare ad avere ulteriori appesantimenti. Perché, se si va a vedere il peso della procedura burocratica, è veramente una roba terribile, poi ti possono chiedere ulteriori domande, poi, quando le hai avute, ancora devi presentare questa cosa, vorrei capire per quali motivi non è stato compattato il tutto all'inizio del procedimento.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Sono norme procedurali che riprendono le norme dello Stato, di conseguenza è semplice procedura.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi sull'articolo 34.
Tibaldi (CdL) - Questo articolo stabilisce degli obblighi informativi a carico del concessionario, nel senso che ogni anno entro il 15 gennaio devono essere presentati alla struttura competente alcuni dati statistici. Non si fa poi più cenno di quale fine facciano questi dati statistici, ossia dove vengono raccolti e quale utilizzo ne fa la pubblica amministrazione. Oltre a questo, magari l'Assessore ci garberà di uno "straccio" di risposta, vorrei mettere in evidenza come, per quanto riguarda la struttura regionale delegata, non esistono indicazioni temporali o limiti temporali precisi, nel senso che la struttura può sempre richiedere ulteriore documentazione, su essa si riserva di fare l'istruttoria del caso e naturalmente non c'è un limite temporale entro il quale deve dare una risposta precisa, negativa o positiva, al richiedente. In questo caso invece i concessionari entro il 15 di ogni anno devono consegnare i dati, ossia un altro adempimento. Per carità vengono incontro alla pubblica amministrazione, non è la pubblica amministrazione che viene incontro a chi lavora, è chi lavora che deve correre dietro alla pubblica amministrazione e confidare che i tempi di questa siano celeri, ma "celeri" è una parola troppo spinta. Vorremmo capire questi dati che i concessionari devono fornire alla pubblica amministrazione dove finiscono e quale utilità hanno, perché l'articolo 34, oltre a stabilire un obbligo, sembra morire qui; è un obbligo magari sanzionato nelle norme finali che vedremo, ma la pubblica amministrazione di questa mole di informazioni cosa se ne fa? Se non lo sa, prendiamo atto che non lo sa.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Non è questione di non sapere, ma se continuate a chiedermi delle cose che sono ovvie, ossia qualsiasi tipo di attività estrattiva lo abbiamo detto prima che è uno di quegli elementi che concorre alla ricchezza del Paese, anzi è uno degli elementi che condiziona gli strumenti urbanistici una volta che il PRAE è stato approvato. Se ha questa forza, è evidente che la pubblica amministrazione deve sapere qual è l'andamento delle attività di estrazione, altrimenti manca uno degli elementi fondamentali per dire che quella è un'attività che funziona o meno. Se questi non mi danno i dati, viene meno uno degli elementi fondamentali per i quali questa è una materia di interesse strategico per il Paese.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 36:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 21
Contrari: 2
Astenuti: 5 (Bortot, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 38:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 39 c'è l'emendamento n. 5 del gruppo "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Evidenziavo che, come nel passaggio precedente, questo emendamento particolarmente interviene sulla questione della ricerca della coltivazione delle acque minerali e naturali delle sorgenti, ossia su un concetto diverso che non quello dello sfruttamento. Credo allora che, da questo punto di vista, ci si potrebbe fare una riflessione, non stonerebbe rispetto all'impianto generale della legge, ma su tale punto volevo fare un'osservazione che spiegasse il voto contrario del nostro gruppo all'articolo precedente e le perplessità che abbiamo su tutta la parte quarta di questa legge. Noi ci stiamo avviando ad un ragionamento sul sistema idrico integrato, di cui, fra l'altro, una parte è all'ordine del giorno di questo Consiglio, però tutta la questione della ricerca delle acque minerali naturali, sorgenti e termali viene scorporata e messa con le cave e miniere; a nostro parere, questo è stato un azzardo e può darsi che in futuro dovremo tornare indietro, perché? Perché dalla ricerca fino allo sfruttamento delle risorse idriche, non è che l'acqua minerale abbia dei percorsi che sono differenziati da quelli dell'acqua potabile, è sempre sorgente; chiamarla minerale... ci sono delle differenze dal punto di vista chimico, fisico molto leggere, perché in questa Regione, non avendo dei grossi problemi inquinanti, possiamo godere di un'acqua minerale che ci esce dai rubinetti di casa e questo è positivo. Mi chiedo se questo non rischia di portare a delle grossolane confusioni fra tale tipo di sfruttamento delle acque minerali e delle acque di sorgente e quello potabile. Particolarmente notate la dizione "di sorgente", credo che la stragrande maggioranza degli acquedotti regionali, a parte quello di Aosta, sia proprio attraverso acqua di sorgente, quindi si rischia una confusione legislativa che pongo solo come problema, poi vedremo.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - L'emendamento proposto dal gruppo "PD" è coerente con quelli presentati precedentemente, perché mira ad alleggerire un percorso procedimentale di cui abbiamo finora parlato, quindi il nostro gruppo sarà favorevole a sostenerne l'approvazione. Vorremmo però evidenziare come, trattandosi di ricerca, effettivamente questo permesso potrebbe avere una procedura più semplificata e non prevedere il solito vortice di attività da parte della struttura burocratica, che può condizionare e addirittura portare alla negazione di un'attività di intraprendenza, di scoperta, di ricerca per l'appunto, che non ha nulla a che vedere con lo sfruttamento e con la "speculazione" in merito alla coltivazione di un sito minerario. Mi sembra che anche per questa ragione l'emendamento sia supportato da ulteriori motivazioni positive, che dovrebbero indurre a votare favorevolmente.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
All'articolo 39 il comma 5 è abrogato.
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 4
Contrari: 21
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 39:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 23
Contrari: 4
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 40:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 41:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 42:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 43:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 44:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 45 c'è l'emendamento n. 6 del gruppo "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - È sempre la ripetizione di quelli precedenti, ma su questo tema continuo a dire che è un atto che va anche in contraddizione con quello che si diceva prima, ossia nell'attuazione del Piano integrato delle acque e in tutta la gestione degli acquedotti si fa riferimento ad una serie di procedure, ma norme di questo genere non ci sono. Qui siamo nello stesso settore, perché sempre acqua è, ma non c'è nella gestione del servizio idrico integrato questo tipo di possibilità di richieste, si demanda tutto al BIM per quanto riguarda la gestione di una serie di questioni, però ovviamente non sappiamo quali sono le procedure del BIM, perché non è scritto da nessuna parte, qui invece si sono messe. Di nuovo mi sembra che ci siano i figli e i figliastri, chi si vorrà interessare di acque minerali si troverà di fronte a tali problemi... e questo non è un problema secondario, perché su tale tema ci giochiamo per esempio uno stabilimento come quello di Morgex o iniziative che potrebbero nascere in Val di Gressoney, ossia iniziative di tipo economico, per cui ribadisco la possibilità di vedere accolto questo tipo di emendamenti almeno in tale articolo.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Per dichiarazione di voto, il nostro gruppo voterà favorevolmente.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
All'articolo 45 il comma 4 è abrogato.
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 4
Contrari: 22
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 45:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 24
Contrari: 4
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 46:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 47 c'è l'emendamento n. 7 del gruppo "PD".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Devo dire che il settimo emendamento è anche l'ultimo da noi presentato, lo avevo già in parte illustrato prima: esso identifica la necessità di eliminare la frase per cui il dirigente della struttura competente dell'Amministrazione regionale può ordinare in ogni momento l'effettuazione di analisi straordinarie. Credo che questo vada a fare da doppione a quello dell'USL, ma, anche laddove queste analisi non fossero fra quelle tipiche di carattere sanitario, ma di altro genere, credo che sarebbe opportuno non citarle, tenendo conto che come principio generale, laddove la legge generale non specifica, fanno salve le norme nazionali. Non c'è problema quindi, nel senso che, se vi fosse qualcosa da dirimere, si va a vedere la legge nazionale cosa dice e si risolve il problema.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
All'articolo 47 il comma 2 è abrogato.
Viérin A. (fuori microfono) - ... a favore?
(interruzione di alcuni Consiglieri, fuori microfono)
Squarzino (fuori microfono) - ... Signor Presidente...
Presidente - ... c'è un tempo nel Regolamento per votare... un secondo? Sto aspettando che si fermino...
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
... ma ho detto qualcosa? Ho invitato a votare, non ho detto di votare a favore o contro, ho aspettato che finissero di votare... tutti avete votato, chiudo la votazione...
Squarzino (fuori microfono) - ... non partecipo alla votazione...
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 del gruppo "PD":
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 10
Contrari: 16
Astenuti: 3 (Bortot, Ferraris, Fiou)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz sull'articolo 47.
Ottoz (CdL) - Solo per dire che nel Regolamento abbiamo dimenticato non tanto di fissare un tempo di votazione, ma una regola che mi sembra molto utile per la cosiddetta "governabilità", ossia che il Presidente del Consiglio aspetta a chiudere la votazione fin quando la votazione non dà il risultato auspicato dalla Giunta, in questo modo risolveremmo tutti questi problemi!
Presidente - Questa è una sua libera interpretazione...
un Consigliere, fuori microfono: ... è già successo ieri...
Ottoz (CdL) - ... mi limito ad osservare quello che sta succedendo: sarebbe utile perché accelereremmo i tempi.
Presidente - Ieri ricordo che presiedeva un certo Vicepresidente Tibaldi.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Per ridire al microfono quello che ho detto prima fuori microfono. Annunciando il voto contrario del gruppo "PD" a questo articolo, ringrazio l'Assessore per il gesto di buona volontà, credo che però in mezzo a tutto questo sia lei, sia il suo relatore non godete di un grande appoggio da parte della maggioranza, ma questi sono problemi vostri e non nostri.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 47:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Astenuti: 5 (Bortot, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Squarzino (fuori microfono) - ... ho protestato per il modo in cui era gestita quella votazione...
Presidente - Collega Squarzino, siamo in votazione...
Pongo in votazione l'articolo 48:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 49:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 50:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 51:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 52:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 53:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 54.
Sandri (PD) - Per prendere atto che sono le ore 13,00 e quindi che sarebbe opportuno chiudere qui la seduta e ritrovarci oggi pomeriggio alle ore 15,30.
Presidente - Possiamo votare l'articolo 54?
Sandri (PD) - Votiamo l'articolo 54 e finiamo, va bene?
Presidente - La parola al Consigliere Vicquéry.
Vicquéry (UV) - Per esprimere il dissenso rispetto alla proposta del collega Sandri e chiedere di continuare la votazione fino al termine della proposta di legge. Andatevene...
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Mi ha superato brillantemente con la "freccia" l'Assessore Pastoret, credo a questo punto sia opportuno fare una Conferenza dei Capigruppo per valutare il proseguimento dei lavori. Non vorrei ricordare all'Assessore Vicquéry - lo chiamo così perché all'epoca era Assessore - che, quando affrontammo il dibattito del bilancio del 2003, di fronte ad un atteggiamento di "boicottaggio" dell'opposizione in cui perfino l'attuale Assessore La Torre si mise a leggere dei libri in Consiglio regionale per far perdere tempo, l'Assessore Vicquéry ebbe la geniale idea di venire in maggioranza e di dire: "adesso la guerra!". Risultato finale per fortuna che a mezzanotte e mezzo qualcuno si alzò e disse: "se ci mettiamo a ragionare, forse è meglio e abbiamo risolto la situazione".
Tale atteggiamento non porta da nessuna parte, credo che la cosa più seria sia o che ci fermiamo qui dopo l'articolo 54 e ci vediamo questo pomeriggio, oppure che il Presidente del Consiglio indica o adesso, o dopo una Conferenza dei Capigruppo con una sospensione del Consiglio per valutare la situazione...
Presidente - Proporrei, se siete d'accordo, di fare la votazione dell'articolo 54 e di tornare in aula alle ore 15,00, anticipando di mezz'ora...
Vicquéry (fuori microfono) - ... mettiamo in votazione la mia proposta...
Sandri (PD) - ... Vicquéry, vuoi stare qui fino a domani? Dillo!
Vicquéry (fuori microfono) - ... non mi interessa...
Sandri (PD) - Non c'è problema, partiamo dall'articolo 54...
Presidente - Sospendiamo un attimo per capire cosa si vuole fare.
Vicquéry (fuori microfono) - ... no! Chi ha chiesto la sospensione? Nessuno ...
Sandri (fuori microfono) - ... io!
Presidente - È stata chiesta una sospensione di 5 minuti per riunire i Capigruppo e decidere il prosieguo dei lavori.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 13,03 alle ore 13,30.
Presidente - Riprendiamo i lavori. In Conferenza dei Capigruppo si è deciso che i lavori riprenderanno alle 15,30 e si continuerà a discutere del disegno di legge n. 194, poi ci sarà l'iscrizione in aula di una risoluzione e poi si continuerà con la discussione delle leggi iscritte ai punti n. 28 e n. 30.
I lavori consiliari sono sospesi, riprenderanno alle 15,30.
La seduta è tolta.
---
La seduta termina alle ore 13,30.
