Objet du Conseil n. 247 du 28 avril 1978 - Verbale

OGGETTO N. 247/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1977, N. 41, RIGUARDANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'ARTIGIANATO".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, riguardante provvidenze a favore dell'artigianato", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Con legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, sono state approvate le provvidenze a favore delle imprese artigiane unificando disposizioni varie previste da precedenti deliberazioni consiliari.

Per chiarire il campo d'intervento previsto dalla legge si ritiene opportuno precisare all'art. 1 che i contributi per investimenti concessi alle imprese artigiane per l'acquisto di attrezzi si riferiscono anche agli automezzi nuovi, come, del resto, espressamente previsto dalle precedenti norme regionali e dall'art. 2 della legge citata per i contributi in conto interessi.

Sembra altresì opportuno puntualizzare che i contributi in conto interessi previsti dall'art. 2 della legge non superano la misura corrispondente al tasso dell'8%, restando a carico delle imprese artigiane la differenza e le spese accessorie.

Si sottopone pertanto il presente disegno di legge alla approvazione del Consiglio.

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Disegno di legge n. 370

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ......................... n. ...........: "INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1977, N. 41, RIGUARDANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'ARTIGIANATO".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con il termine "attrezzi" contenuto nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, si intendono anche gli automezzi.

Art. 2

I contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 6 giugno 1977, n. 41, non possono superare la misura corrispondente al tasso dell'8%, restando a carico delle imprese artigiane la differenza e le spese accessorie.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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L'Assessore all'Industria e Commercio, DI STASI, illustra brevemente il disegno di legge.

Il Consigliere POLLICINI chiede chiarimenti sulla esatta interpretazione del termine "automezzo".

Il Consigliere TONINO ritiene che l'articolo 1 del disegno di legge in questione debba essere formulato in modo più chiaro al fine di consentire l'erogazione dei contributi previsti soltanto ad artigiani che acquistino automezzi adibiti ai lavori dell'impresa.

Il Consigliere MANGANONI nel concordare con le osservazioni formulate dal collega Tonino auspica che le stesse agevolazioni siano concesse anche agli agricoltori.

Il Consigliere FOURNIER chiede, nell'eventualità di un abbassamento dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito, se sia prevista una proporzionale riduzione dell'intervento regionale.

L'Assessore DI STASI, dopo aver premesso che con la legge regionale n. 41 del 6 giugno 1977 il Consiglio ha ritenuto opportuno rivedere l'entità delle provvidenze concesse in conto capitale e in conto interesse a favore delle ditte artigiane, fa presente che, nel corso dell'applicazione della legge stessa, erano sorti dubbi sul campo d'intervento previsto dalla legge, per cui si è ritenuto opportuno stabilire con il disegno di legge in esame che i contributi previsti per l'acquisto di attrezzature fossero estesi anche agli automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività della ditta artigiana.

Ritiene non eccessivamente fondate le preoccupazioni avanzate dal Consigliere Tonino, in quanto il contributo regionale viene erogato soltanto sull'acquisto di automezzi che servono per le necessità dell'impresa artigiana e fa presente che, in più occasioni, non sono state accolte domande per il finanziamento per l'acquisto di automezzi non ritenuti uno strumento necessario e di sostegno all'attività delle ditte.

Riferendosi al quesito posto dal Consigliere Fournier, fa osservare che nella eventualità di un abbassamento del costo del denaro potranno essere rivisti i criteri di intervento regionali di cui all'articolo 2 della legge 6 giugno 1977, n. 41.

Manifesta infine la disponibilità dell'Esecutivo ad emendare l'articolo 1 al fine di dissipare ogni dubbio sulla sua interpretazione.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, premesso che la Regione provvede già all'abbattimento del costo del denaro per mutui contratti dagli agricoltori per il funzionamento dell'azienda agricola, assicura il Consigliere Manganoni che verranno studiate nuove forme di intervento nel settore dell'agricoltura.

Il Consigliere MONAMI ritiene che i contributi previsti dal disegno di legge in questione debbano essere concessi per l'acquisto di automezzi veramente necessari ed attinenti all'attività artigianale.

Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato dall'Assessore all'Industria e Commercio il seguente emendamento aggiuntivo:

"al 3° rigo dopo la parola "automezzi" aggiungere "quando siano necessari ed attinenti all'attività imprenditoriale".

Si dà atto che l'emendamento aggiuntivo e l'articolo 1 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;

- Consiglieri favorevoli: ventiquattro;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, riguardante provvidenze a favore dell'artigianato".

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Disegno di legge n. 370

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................ n. ...............: "INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1977, N. 41, RIGUARDANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'ARTIGIANATO".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con il termine "attrezzi" contenuto nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, si intendono anche gli automezzi quando siano necessari ed attinenti all'attività imprenditoriale.

Art. 2

I contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 6 giugno 1977, n. 41, non possono superare la misura corrispondente al tasso dell'8%, restando a carico delle imprese artigiane la differenza e le spese accessorie.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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