Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3230 du 10 janvier 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3230/XII - Proposta di regolamento: "Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta)".

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso o alla selezione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera n).

2. Per i concorsi e le selezioni di categoria A e categoria B, posizione B1, l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di categoria B, posizioni B2 e B3, categoria C e categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 39, ivi compresi i casi di cui al medesimo articolo 39, comma 6, l'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni, nella prova orale è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. Per il personale assunto a tempo indeterminato, l'accertamento conserva validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale, in relazione alla qualifica unica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato conseguito o a categorie/posizioni inferiori, a condizione che le prove siano espletate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle valutazioni stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.

7. Per il personale assunto a tempo determinato, l'accertamento conserva validità permanente a condizione che il personale medesimo frequenti dei corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore, le cui ulteriori modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentiti le Commissioni consiliari competenti ed il Consiglio permanente degli Enti locali.

8. L'accertamento può essere ripetuto su richiesta del candidato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

9. Il candidato che consegue l'accertamento presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso o alla selezione deve darne comunicazione all'ente presso il quale il concorso o la selezione sono banditi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di lingua francese o italiana inerenti all'espletamento del concorso o della selezione, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento.

10. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con propria deliberazione determina per la qualifica dirigenziale e per ogni categoria/posizione:

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

11. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese o italiana.

12. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

13. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:

a) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore;

b) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea.

14. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli, si prende in considerazione la votazione di miglior favore per il candidato.

15. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure concorsuali. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza lo svolgimento di prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento conseguito ai sensi del presente comma conserva, alle condizioni di cui ai commi 6 e 7, validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato conseguito e a quelle inferiori.

16. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale e l'accertamento di cui al comma 15 sono effettuati da apposite commissioni composte da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente.

17. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti ad accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale avvenga tramite procedura non concorsuale o tramite concorso per soli titoli.".

Articolo 2

(Modificazione all'articolo 22)

1. La lettera nbis) del comma 1 dell'articolo 22 del regolam. reg. 6/1996 è sostituita dalla seguente:

"nbis) l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, con l'indicazione del motivo ai sensi dell'articolo 7, dell'ente del comparto unico regionale e della qualifica dirigenziale, categoria/posizione per cui l'accertamento è stato conseguito e dell'occasione in cui è stato superato;".

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione può essere integrata da esperti scelti fra docenti di lingua francese per le operazioni necessarie allo svolgimento della procedura concorsuale qualora almeno un candidato abbia scelto di svolgere le prove d'esame in lingua francese.".

2. Il comma 5 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

"5. Per le prove preliminari di accertamento linguistico, la commissione esaminatrice è composta da due o più esperti, scelti fra docenti di lingua, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove, e dal presidente della commissione di cui al comma 2. I docenti di lingua partecipano anche all'espletamento della prova orale".

Articolo 4

(Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 6 dell'articolo 33 del regolam. reg. 6/1996 è abrogato.

Articolo 5

(Modificazioni all'articolo 39)

1. Il comma 2 dell'articolo 39 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

"2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.".

2. Il comma 4 dell'articolo 39 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

"4. Conseguono l'ammissione alla seconda prova scritta i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prima prova scritta. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella seconda prova scritta. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.".

Articolo 6

(Modificazione all'articolo 68)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 del regolam. reg. 6/1996, la parola ", facoltativa," è soppressa.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per il personale assunto a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale, l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, già conseguito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conserva validità permanente nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato conseguito e a quelle inferiori. Qualora al suddetto accertamento non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

2. Per il personale assunto a tempo determinato, l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, già conseguito presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale in occasione di concorsi e selezioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione a partire dal 1° giugno 2002 e di procedure non concorsuali effettuate a decorrere dal 1° giugno 2002, conserva validità permanente, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato conseguito e a quelle inferiori. Nelle more dell'attivazione dei corsi di aggiornamento linguistico di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, la validità dell'accertamento già conseguito alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma è prorogata al 31 dicembre 2008.

3. Le procedure di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli accertamenti avviati prima della medesima data, ma non ancora conclusi, sono portati a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data del loro avvio. L'accertamento conseguito all'esito delle predette procedure conserva validità permanente nell'ambito del comparto unico regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato conseguito e a quelle inferiori.

Presidente - La parola al relatore, Vicepresidente Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Dopo 11 anni di vigenza, il regolamento regionale n. 6/1996 meritava non solo una revisione per adattarlo al mutato quadro ordinamentale, ma anche l'effettivo potenziamento di quel valore che esso intende tutelare, valore che è rappresentato dalla conoscenza delle 2 lingue statutarie da parte di coloro che lavorano nelle pubbliche amministrazioni della regione o che intendono accedere ai loro differenti ruoli. Il cardine fondamentale sul quale ruota questa proposta è l'attribuzione di una spendibilità totale al conseguimento della prova di accertamento linguistico, spendibilità da intendere in senso temporale e in senso spaziale. Esso mantenendo su un identico piano le 2 lingue ufficiali, italiano e francese, e conseguentemente anche l'accertamento della loro conoscenza, ha come obiettivo il conferimento di un'efficacia permanente al superamento della prova linguistica e una validità estesa a tutto il comparto unico del pubblico impiego. La proposta interviene perciò sul meccanismo giuridico che disciplina l'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Regione in ossequio ai principi della legge regionale n. 45/1995. Si tratta del necessario completamento di un percorso avviato nel 1996 e che intende oggi valorizzare pienamente la conoscenza linguistica della singola persona, acquisita prima durante il periodo scolastico e dimostrata poi con il superamento della prova preliminare per l'accesso al pubblico impiego. La revisione di alcuni articoli del regolamento permette di accrescere la possibilità di utilizzo dell'accertamento linguistico senza modificarne le modalità di espletamento, che rimangono invariate.

L'articolo 1 apporta modificazioni sostanziali all'articolo 7 del regolamento, estendendo l'efficacia della norma a ogni altro ente facente parte del comparto unico regionale. Vengono altresì introdotte le recenti modalità di classificazione del personale, che sono la qualifica unica dirigenziale, le categorie e le posizioni e restano confermate le distinte modalità di accertamento nei concorsi e nelle selezioni. Significativa è in particolare l'attribuzione di una validità permanente, in luogo dei 4 anni previsti attualmente, al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana da parte del personale assunto a tempo indeterminato. L'accertamento linguistico conserva una validità permanente anche per il personale assunto a tempo determinato a condizione che esso frequenti i corsi di aggiornamento quadriennale - "cours de recyclage" - aventi una durata minima di 20 ore. Nel nuovo testo è stata recepita la richiesta avanzata dal CPEL. Ferme restando le competenze deliberative in capo alla Giunta regionale, il CPEL partecipa alla definizione dei programmi di esame, delle tipologie delle prove scritte, dei criteri di valutazione e dei casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione, inoltre è organo consultivo insieme alle Commissioni consiliari competenti nella definizione delle modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento quadriennali. Il nuovo comma 13 dell'articolo 7 stabilisce ulteriori ipotesi di esonero delle prove di accertamento, oltre a quelle già contemplate dall'articolo vigente. Sono infatti dispensati coloro che abbiano sostenuto con esito positivo l'esame di Stato in Valle dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 52/1998, che ha introdotto la cosiddetta "maturità bilingue", e coloro che nella stessa situazione abbiano compiuto uno dei percorsi formativi di cui alla legge n. 25/1999, attuativa della legge regionale n. 52/1998. L'articolo 2 modifica, conseguentemente all'introduzione della spendibilità in tutti gli enti del comparto unico, la lettera n)bis del comma 1 dell'articolo 22 del regolamento, precisando che nella domanda di concorso deve essere indicata, fra l'altro, ai fini dell'esonero l'occasione nella quale l'accertamento è stato superato, nonché la qualifica dirigenziale, la categoria o posizione per cui è stato conseguito. Per facilitare le operazioni necessarie allo svolgimento della procedura concorsuale, le Commissioni esaminatrici possono essere integrate da esperti scelti fra docenti di lingua francese qualora almeno un candidato abbia scelto di svolgere le prove di esame in questa lingua. L'articolo 4 abroga una norma che dimezzava i compensi spettanti al membro esperto per la prova di accertamento linguistico. L'articolo 5 introduce, secondo quel principio di assoluta e concreta parità evocata dall'articolo 38 dello Statuto speciale, l'accertamento della conoscenza della lingua francese o di quella italiana. Tale precisazione è necessaria dal momento che l'accesso al pubblico impiego è allargato a tutti i cittadini dell'UE e la Regione annovera un numero crescente di persone che parlano idiomi materni diversi dalle nostre lingue statutarie. L'articolo 6 sopprime una ripetizione concettuale nel primo comma dell'articolo 68 del regolamento, l'articolo 7 contiene infine le disposizioni transitorie necessarie per il passaggio dall'attuale disciplina a quella prevista dalla proposta oggi all'esame del Consiglio. Si dispone in particolare che l'accertamento già superato dal personale assunto a tempo indeterminato nell'ambito del comparto unico regionale conservi validità permanente nell'ambito del comparto stesso, in relazione alla qualifica dirigenziale, categoria o posizione per cui è stato conseguito e a quelle inferiori. Analoga validità è riconosciuta all'accertamento conseguito dal personale assunto a tempo determinato, in base a concorsi e selezioni decorrenti dal 1° giugno 2002, ferma restando l'obbligatorietà del corso di aggiornamento quadriennale.

La proposta in oggetto soddisfa e riafferma i valori del bilinguismo che, oltre a rappresentare un concreto arricchimento culturale per ogni Valdostano, costituisce un utile strumento di coesione comunitaria di tutela dell'occupazione locale e di miglioramento qualitativo del sistema educativo e formativo regionale. Lo scopo è quello di migliorare l'efficacia di una norma che deve adattarsi alle mutate condizioni dell'ordinamento valdostano, per esempio abbiamo citato la legge n. 52/1998, e della nostra realtà socio-culturale. Crediamo che questa proposta, pur nella sua semplicità, costituisca una piccola grande riforma nel modo di concepire l'accertamento linguistico: non come un "barrage", un rigido strumento di selezione che sovente è ripetitivo, ma come la qualificazione di un'azione positiva che promuove l'individuo e proprio per questo non deve essere continuamente sottoposta a verifica.

Come eravamo rimasti d'accordo durante l'esame in Commissione, abbiamo lasciato un congruo termine anche agli uffici per verificare la compatibilità del testo così come modificato nelle 2 Commissioni con le norme vigenti. Gli uffici hanno proposto una serie di emendamenti, che sono stati sottoposti al vaglio dei componenti delle Commissioni e che verranno presentati alla Presidenza. Per la preziosa collaborazione prestata il sottoscritto e i colleghi proponenti ringraziano anzitutto i componenti delle Commissioni I e II e i loro Presidenti, la Direzione degli affari legislativi, studi e documentazione, il Servizio legislativo del Consiglio regionale, nonché il Dipartimento personale e organizzazione della Regione.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che è stato espresso un parere congiunto favorevole all'unanimità delle Commissioni I e II sul nuovo testo che è in discussione e che sono stati presentati 7 emendamenti firmati dal Vicepresidente Tibaldi e dai Consiglieri Vicquéry, Sandri, Bortot, Salzone, Ferraris e Cesal.

La parola al Consigliere Cesal.

Cesal (UV) - Je m'associe moi aussi pour ce qui me concerne aux remerciements que vient de faire le collègue Tibaldi par rapport à la procédure portant modifications au règlement n° 6/1996, règlement qui règle les normes sur l'accès du personnel aux effectifs de l'Administration régionale et des entités locales. C'est un règlement très complexe, qui date de 1996, donc il nécessitait de certaines modifications. Il règle tous les aspects, mais nous nous sommes limité aux problèmes concernant la pleine connaissance linguistique des candidats à occuper des charges dans les effectifs de l'Administration régionale et des entités locales. C'est un secteur très vaste en Vallée d'Aoste qu'on appelle le "comparto unico". Ce règlement règle aussi les aspects concernant la connaissance linguistique, non seulement la connaissance du français dans le cas où le candidat donne son concours en langue italienne, mais aussi de l'italien dans le cas où le concours est effectué par le candidat en langue française. Sont 2 langues officielles de cette Région, donc sont tutelées par notre Statut spécial. On fixe avec ce règlement les règles pour la connaissance linguistique, c'est un instrument très important, c'est un instrument même délicat qui a soulevé quelques problèmes interprétatifs dans le temps, mais aussi quelques polémiques dans la société. C'est un instrument qu'il fallait mettre à jour afin d'éviter tous les problèmes qui se sont vérifiés au cours des dernières années.

Les modifications ont été discutées et partagées par la Ie et la IIe Commission, donc ce sont des arguments qui ont été très approfondis, vérifiés et contrôlés avec les bureaux, afin qu'il n'y ait pas de doutes d'interprétation, ainsi que dans les temps évitons les problèmes pour ceux qui devront utiliser ce règlement pour les prochains concours. On ne change pas les finalités qui sont à la base de ce règlement, qui reste tout à fait valide et applicable surtout pour ce qui est la double connaissance linguistique en Vallée d'Aoste, prévue par notre Statut spécial, c'est-à-dire la connaissance de la langue française et de la langue italienne, il va simplifier certains passages qui résultaient lourds dans leur application. On intervient sur la validité des épreuves de connaissance de la langue française, en les rendant permanentes pour le personnel occupé à temps indéterminé et pour le personnel occupé à temps déterminé, mais, quant a ce dernier, le candidat tous les 4 années devra suivre un cours de recyclage - "aggiornamento linguistico" - pour vérifier la connaissance de la langue ou des langues utilisées par l'Administration régionale. Il s'agit d'un cours d'au moins 20 heures selon des modalités établies par une délibération applicative de la part du Gouvernement régional. La délibération applicative va avoir un aspect très délicat, le Gouvernement devra faire le plus vite possible, car il s'agit d'un passage important: ces cours de recyclage donnent la possibilité à tous ceux qui ont soutenu dans les dernières 4 années l'épreuve de connaissance linguistique de donner une validité supérieure par rapport à celle qui était prévue jusqu'à maintenant et donc ils pourront avec la participation à ce cours de recyclage donner une ultérieure validité de 4 ans à leur épreuve soutenue au début de leur activité au sein du "comparto unico del pubblico impiego".

On introduit en outre la "totale spendibilità" de la vérification de la langue française. Aujourd'hui il fallait avant tout soutenir un examen de connaissance de la langue au sein de l'Administration régionale ou bien, si on allait travailler dans les Communes, on devait soutenir cette épreuve dans les Communes; maintenant on établit que, s'il y a une vérification de la part d'une entité publique, il y a la pleine et "totale spendibilità" de cet examen de connaissance de la langue française dans tous les secteurs du "comparto unico del pubblico impiego". On prévoit aussi des exonérations par rapport à cette épreuve, car tous les candidats qui ont soutenu l'examen d'Etat en Vallée d'Aoste depuis 1999 n'ont plus la nécessité de passer cette épreuve si ce n'est pas pour accéder à des places supérieures. On prévoit aussi des exonérations pour ceux qui ont suivi des cours de formation selon la loi n° 25/1999. On apporte des modifications au règlement pour ce qui concerne la diction "le contrat de travail", c'est-à-dire "le fasce funzionali, categorie" ou choses de ce genre qui ont changé dans le temps et qui nécessitaient d'une mise à jour.

Il faut souligner un aspect très important, c'est-à-dire que l'évaluation des titres est restée dans ce règlement ainsi comme elle a été prévue dans le texte originaire. On répète que la votation obtenue pour la connaissance du français contribue à déterminer l'évaluation finale du candidat pour ce qui est des titres pour dépasser le concours. Le pourcentage de 2% qui était prévu dans l'article 32 du règlement n° 6/1996 est maintenu dans ce texte, il n'est pas abrogé, ainsi est maintenue l'annexe B du règlement n° 6/1996 qui donne les pourcentages de distribution de 2%, qui restent en vigueur. Il est nécessaire que le Gouvernement régional approuve au plus vite un règlement applicatif, car il faut donner validité à tous ceux qui ont soutenu l'épreuve de connaissance linguistique dans les dernières 4 années et qui effectueront exclusivement une épreuve, donc il est important que tout le monde soit à connaissance de cela. Cela pourra donner validité pour le futur à ce barrage qui est la conséquence de notre spécificité linguistique, c'est-à-dire que nous devons connaître soit la langue française, soit la langue italienne. Je remercie tous ceux qui ont donné leur contribution pour arriver à ce texte, car nous estimons avoir très bien travaillé, approfondi la matière, qui est très délicate et qui aurait pu se prêter à des interprétations pas trop correctes, mais une discussion franche entre les membres de la Commission nous a permis d'arriver au but que nous soumettons à l'approbation du Conseil.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Voglio iniziare il mio intervento ringraziando i colleghi di "Forza Italia", che hanno avuto il coraggio di presentare...

Bortot (fuori microfono) -... ma poi io faccio un'aggiunta...

Squarzino (Arc-VA) - ... qui è tutto etichettato, una cosa molto semplice... che hanno avuto il coraggio di presentare ancora un provvedimento che ritorna sul problema della spendibilità della lingua francese, spendibilità delle conoscenze che vengono acquisite della lingua francese. Dico "coraggio" perché noi che su questo tavolo abbiamo lavorato parecchio, cercando più volte nel momento in cui si discuteva proprio sia dell'esame di francese, sia del suo utilizzo di rendere effettivamente il problema del francese... non un "barrage", ma una possibilità reale di conoscenza e di apprendimento della lingua francese... perché questa è l'ottica con cui dobbiamo guardare a tale grosso patrimonio linguistico e culturale che la Regione ci ha dato. Sono stata piacevolmente sorpresa nel vedere in Commissione come questa proposta fosse stata accettata; probabilmente c'era da parte degli enti locali una spinta in tal senso, forse gli enti locali che sono più a contatto con le persone e che si rendono conto come il chiedere che ad ogni passaggio venga ripetuta la prova di francese provoca in chi è sottoposto a questo esame un senso di rigetto di tale richiesta, provoca addirittura un senso di fastidio rispetto ad un patrimonio prezioso che abbiamo, per cui credo che il CELVA abbia capito come fosse inutile tutti i momenti richiedere questa prova. Hanno capito invece e hanno fatto presente questa proposta e vedo che tutti i partiti della maggioranza, oltre che quelli dell'opposizione naturalmente, hanno accettato volentieri tale impostazione. Dopo 10 anni finalmente questo Consiglio raggiunge un obiettivo, quello di dire: "a noi non interessa verificare ogni 2-3 anni se tu conosci la lingua francese, ma ti chiediamo nell'arco di 4 anni di mantenere la conoscenza di questa lingua". In tale modo rendiamo un grosso servizio a questa Regione: primo, facciamo sì che vengano eliminate le occasioni in cui il francese è vissuto come fastidio; due, aumentiamo le possibilità di conoscenza della lingua francese e di utilizzo della stessa quando è necessario; tre, dal punto di vista economico, trasformiamo le spese per pagare le Commissioni che ogni 2-3 anni devono accertare la conoscenza della lingua francese in risorse per la formazione. Questo tipo di intervento legislativo è una risposta intelligente ad un problema annoso e quindi oggi dopo 10 anni tale questione ha raggiunto un punto di equilibrio nei confronti di questo che non è un "barrage", rifiuto tale termine, collega Cesal, mi sembra negativo, non è un "barrage": è una possibilità in più che diamo a tutti i cittadini che lavorano in questa Valle e chiediamo di padroneggiare tale strumento linguistico, perché è un vantaggio anche per loro! Non è solo un "barrage" per affermare che difendiamo una lingua, non è questo il problema, c'è già la CE che dice che dobbiamo tutti imparare 2 o 3 lingue oltre la nostra. Abbiamo questo patrimonio culturale e dobbiamo utilizzare ogni strumento affinché tale patrimonio culturale sia amato, conosciuto, praticato e diventi un patrimonio condiviso da tutti.

Presidente - La parola al Consigliere Bortot.

Bortot (Arc-VA) - Posso dire: io c'ero? Questa famosa spendibilità finalmente è arrivata in modo non totale, ma definitivo al termine del suo percorso. Ricordo che ero nel Comitato genitori, abbiamo dovuto litigare con la Destra un po', con la Sinistra abbastanza, anche con l'Assessore Pastoret, con un po' di genitori che in bassa Valle non volevano saperne del francese, mia figlia era all'Istituto psicopedagogico di Verrès e il Comitato genitori è nato all'Istituto psicopedagogico di Verrès. Ho dovuto come genitore convincere molti genitori che il francese andava studiato, era un'opportunità e non una penalità. Ho litigato con gli studenti perché non volevano sostenere l'esame, si è trovato un onorevole e giusto compromesso nel dire che i ragazzi davano l'esame su quello che avevano studiato con il curriculum scolastico e ne siamo venuti fuori bene: la Valle d'Aosta, i genitori e i ragazzi, perché i ragazzi si sono convinti che era necessario dare l'esame. Con la spendibilità parziale si è sbloccata la situazione che i ragazzi vivevano come uno svantaggio, soprattutto in certe scuole dove il francese veniva insegnato male o poco, perché c'è stato anche un fronte da aprire nei confronti di alcuni insegnanti. Morale della favola: anch'io do atto ai colleghi di questa iniziativa con la quale credo che si sia terminato un percorso; comunque meglio tardi che mai!

Presidente - Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - D'abord je voudrais rassurer Madame Squarzino que le verbe "tuteler" existe... c'était le Conseiller Sandri qui disait et je dois confirmer qu'il vient de... c'est celui qui souffle dans une corne de bœuf pour veilleur sur un village, c'est le travail de M. Cesal dans l'"UV"..., mais j'ai l'impression que "tutor" vient exactement du même mot, si on regarde l'anglais, je pense que c'est exactement le même mot. Je voudrais souligner que nous partageons l'ensemble des solutions qui ont été trouvées, qui sont grosso modo semblables aux solutions qu'on avait présentées aux syndicats. Ce même règlement avait été approfondi et étudié longuement par notre Coordinateur M. Formento avec Madame Fanizzi du Bureau légal et enfin on avait proposé grosso modo ces mêmes solutions aux organisations syndicales, qui auraient préféré l'absence absolue d'une épreuve de français, quand il y avait déjà eu une même épreuve dans le passé. Par contre il me semble que la solution qui a été présentée est une solution équilibrée, donc je dois remercier le groupe "Forza Italia" qui avait présenté celle-ci d'une façon un peu provocatrice... non? Je m'excuse alors, ce n'était pas provocatrice, c'était concrète, mais bien évidemment le texte qui avait été présenté a été amélioré par la Ie Commission en tenant compte des expériences des moments de rencontre précédents avec les organisations syndicales, car au commencement l'idée était celle de donner une validité permanente à l'épreuve de langue française pour ce type de personnes. Par contre aujourd'hui nous avons une solution d'un recyclage qui est tout à fait valable et c'était au Gouvernement régional l'Assesseur Viérin qui avait rappelé que c'est la même technique qui est employée normalement pour les enseignants dans le monde de l'école. Je pense qu'en tenant compte même de l'avis qui a été donné par les collectivités locales, c'est tout à fait positif de pouvoir aujourd'hui présenter une forme plus moderne pour ce qui est de l'épreuve de langue française.

Bien sûr chaque occasion comme celle-ci nous permet de réfléchir autour d'un débat politique qui me semble aujourd'hui stable et qui regarde la nécessité d'avoir dans le public cette épreuve de langue française qui, d'un côté, tûtelle la Communauté valdôtaine, mais, de l'autre côté, il faut dire que cette nécessité de connaître la langue française est de plus en plus à considérer comme un fort enrichissement. Heureusement pour nous une certaine approche idéologique vis-à-vis de la connaissance de la langue française ou peut-être du français dans notre Vallée aujourd'hui a été transformée par le fait que le français est une langue communautaire importante qui permet à notre Communauté de faire partie d'un réseau international de la francophonie, qui est un réseau remarquable. Si dans le passé on pouvait considérer le français d'un côté comme une espèce de miroir dans lequel la Communauté valdôtaine est à même de reconnaître son histoire à 360° et pas seulement une histoire linguistique, à un certain point le raisonnement a été que le français on pouvait le considérer en tant que "langue pont", le pont créé vers le monde de la francophonie de proximité et donc le Canton du Valais, les 2 Savoie, tandis qu'aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies on peut considérer ce pont un passage vers une globalisation alternative à la globalisation tout anglaise que nous connaissons. La connaissance de la langue anglaise est un atout extraordinaire pour nos jeunes, qui ont une formation bilingue de base, à laquelle s'ajoute la connaissance de l'anglais, mais on ne peut pas nier le fait que le français est une langue mondiale importante, une langue littéraire fondamentale. Quand on demande un effort, nous savons parfaitement que tous ceux qui s'approchent au public au Val d'Aoste pour un concours doivent ajouter quelque chose, mais c'est ajout c'est un enrichissement personnel, c'est une possibilité de mieux connaître notre Communauté en profondeur selon nos coutumes. Je pense donc que ce petit passage de l'approbation de ce règlement est une amélioration pour ceux qui étaient obligés de faire ce concours du français - cela pouvait créer une certaine haine vis-à-vis du français - car cette idée d'un recyclage permanent permet de maintenir et d'améliorer son français. Je pense donc que c'est un modèle important, c'est un point de repère pour d'éventuelles futures modifications, parce qu'il faut reconnaître que c'est un gros problème et je vous fais un petit exemple: cette année nous avons décidé pour les dirigeants de la Région de faire un cours de formation entièrement en langue française proposé par une université française. Au commencement pas tout le monde était convaincu de cette opportunité, mais à la fin par contre... parce qu'on a eu la possibilité d'avoir une journée toute entière de formation dédiée au Gouvernement régional, donc je rassure que nous aussi de temps en temps nous avons la possibilité de nous former... la plupart des dirigeants qui ont participé à ce cours de formation ont trouvé cela enrichissant; en plus il a permis un emploi plus naturel et spontané de notre belle langue française.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Si discute sul nuovo testo elaborato dalle Commissioni I e II, sul quale c'è stato anche il parere favorevole del CPEL. All'articolo 1 vi sono gli emendamenti n. 1 e n. 2 presentati dal Vicepresidente Tibaldi e dai Consiglieri Vicquéry, Sandri, Bortot, Salzone, Ferraris e Cesal.

Pongo in votazione l'emendamento n. 1, che recita:

Emendamento

Il comma 7 dell'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'art. 1, è sostituito dal seguente:

"7. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che superano l'accertamento linguistico ai sensi del presente articolo, l'accertamento conserva validità per quattro anni ovvero validità permanente a condizione che i soggetti medesimi frequentino dei corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore, le cui ulteriori modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentiti le Commissioni consiliari competenti ed il Consiglio permanente degli Enti locali.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2, che recita:

Emendamento

Al comma 16 dell'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'art. 1, le parole "da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente" sono sostituite dalle parole "da un presidente e da almeno due docenti di lingua".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (PD) - Voteremo questo articolo e insieme con questo articolo voteremo tale provvedimento, però vogliamo esprimere una perplessità di prospettiva, perché l'impressione che abbiamo è che questa validità conservata grazie alla frequenza di corsi di aggiornamento linguistico con periodicità quadriennale e durata minima di 20 ore, tenuto conto che il numero di persone che sarebbero tenute a farlo - e qui vi sono quelle a tempo indeterminato, quelle a tempo determinato, quelle che hanno partecipato ad un concorso e lo hanno perso, ma hanno passato la prova di francese... - sarà talmente alto che questi corsi rischiano di essere fatti 7-8 volte all'anno per poter corrispondere alla domanda inevitabile che ci sarà. Sarà in grado l'Amministrazione di far fronte a questa necessità prevista dalla legge per il mantenimento della conoscenza della lingua francese oppure si rinvieranno, si faranno delle modifiche nelle prossime "omnibus" perché prenderemo atto che non si è arrivati ad un numero sufficiente di proposte, di posti disponibili? Questo è un aspetto rilevante e, fra l'altro, non vi è nessuna parte del bilancio regionale di previsione di spesa per tali corsi, abbiamo visto stamani come per il pagamento delle Commissioni d'esami nel mondo della scuola abbiamo dovuto fare degli spostamenti di bilancio per l'ottimizzazione dei fondi disponibili. Qui non c'è una lira, eppure si parla di centinaia e centinaia di persone che devono fare i corsi! Questo vuol dire migliaia di ore/insegnante, se dobbiamo pagare 50 euro all'ora un insegnante, significa centinaia di migliaia di euro investiti in tali corsi! Tutto va benissimo, ripeto che voteremo con convinzione l'insieme di questo provvedimento regolamentare, ma su tale tema esprimiamo delle grosse perplessità di attuazione. Forse occorrerà monitorare con attenzione l'attuazione di questo regolamento, stando pronti a prendere degli opportuni provvedimenti di modifica, altrimenti il rischio è che qualcuno possa mantenere il diritto perché svolge i corsi a differenza di qualcun altro per una qualche motivazione: ad esempio, quelli che in base all'emendamento n. 6, che si riferisce all'articolo 7 del regolamento, sono assunti a tempo determinato e che non si trovano più in situazione lavorativa, anche questi avranno diritto a partecipare a questi corsi e non vorrei che si facessero delle preferenze per il tempo indeterminato, piuttosto che il tempo determinato e cose del genere. Lasciamo quindi questa riflessione in modo da mantenere alta l'attenzione nel momento in cui si darà attuazione a tale nuovo regolamento.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - Credo sia doverosa una risposta alle preoccupazioni del collega Sandri. Intanto parliamo sempre di tempo determinato, non ci avventuriamo in questioni sul tempo indeterminato che sono più complesse. Prima citavo la questione dei dirigenti perché è un fatto esemplare, ossia credo che la modellistica del "recyclage", immaginando degli elementi di premialità per coloro che accettino anche a tempo indeterminato dei momenti di "recyclage" sul francese andrà posta, perché è molto importante. Sugli insegnanti questo sta funzionando, in alcuni settori abbiamo fatto la formazione in francese non solo per i dirigenti. Devo dire che, dal punto di vista della macchinosità, lei non ha torto, lo stesso ufficio del nostro personale ci ha detto che in fase di applicazione di questa norma bisognerà trovare le giuste misure perché la filosofia è quella di integrare il "recyclage" all'interno del periodo lavorativo, ma lei ha ragione che non esiste una contemporaneità di scadenza e una contemporaneità di ripresa, quindi si tratterà di lavorare su sessioni che consentano di potere per queste persone risolvere tale questione. D'altra parte prima riflettevo sul fatto che questa soluzione, che è stata trovata, a dire la verità, non era piaciuta ai sindacati - ai quali gliel'avevamo già proposta -, per cui io l'avevo accantonata per cui faremo un monumento equestre ai colleghi di "Forza Italia" per averla riproposta... ma è una battutaccia... la problematica era quella di rendere "friendly" il francese, ossia capitava che uno che era a tempo determinato lo era per un certo numero di anni, poi per una volta che andava male la prova di francese lo "trombavano" e per lui il francese diventava l'odio della sua vita! Effettivamente dei casi preoccupanti c'erano stati: magari uno era stato per 3 volte promosso in francese e la quarta volta veniva bocciato e questo creava una difformità nell'impressione che c'era, per cui delle persone potevano avere l'idea di essere stati vittime di ingiustizia. Io non lo credo, magari non avevano fatto una prova bene, magari si erano espressi malamente in orale o scritto qualche stupidaggine nello scritto, ma questa soluzione per il tempo determinato è una soluzione valida, anche se ripeto prevede una qualche macchinosità, per cui l'Ufficio del personale ha già detto che si dovranno trovare delle soluzioni, d'intesa con il Fondo sociale europeo, perché questi saranno finanziabili anche con il Fondo sociale europeo, quindi una qual certa copertura, pur non essendo presente in finanziaria, potrà venire dall'utilizzo del FSE. Va aggiunto che corrisponde un risparmio, perché non le sfuggirà che il fatto di non dover fare dei concorsi durante l'anno fa sì che quelle risorse possono essere riutilizzate; comunque avremo l'assestamento di bilancio a marzo, se l'Ufficio del personale manifesterà la necessità di avere un budget più elevato per questo, faremo fronte con i fondi necessari.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (PD) - Ringrazio il Presidente per le valutazioni che ha espresso, che coincidono con quelle che avevamo manifestato precedentemente. Mi sembra importante quanto ha detto rispetto al trovare meccanismi innovativi per attuare queste cose. Crede che ve ne siano, soprattutto l'informatica oggi può consentire di fare dei test sui computer, trovare dei metodi meno costosi, altrimenti è una cosa che invito il collega Cesal a fare come feci io molti anni fa: ho reimparato il francese seguendo un gioco che c'è ancora... una volta era "Antenne 2", adesso su "France 2", che è "le jeu des chiffres et des lettres", che è utile soprattutto nella parte delle "lettres". È un modo per ripassare il dizionario, anche perché nel dizionario la parole "tuteler", verbo, non esiste. Abbiamo fatto una verifica sui dizionari "on line" e ancora non c'è, quindi bisogna tutti affinare questo francese. Esiste la "tutelle, substantif féminin, mais pas le verbe". Credo però che l'impostazione che è stata data abbia suscitato, come ha ricordato il Presidente, qualche perplessità nel mondo sindacale, faremo un monumento equestre agli amici del gruppo "La Casa delle Libertà" per aver messo in piedi qualcosa che dà fastidio ai sindacati, ma alla fine guarderemo il risultato e non vorremmo trovarci di fronte, anziché ad un monumento equestre, ad un monumento a Giordano Bruno, la cui fine tutti sappiamo qual è stata!

Presidente - La parola alla Consigliera Charles Teresa.

Charles (UV) - Simplement pour me rattacher au cours de recyclage dont on parlaient MM. Sandri et le Président, je proposerais ici peut-être pour sauvegarder la langue un peu partout de faire de recyclage dans la haute et dans la basse vallée, c'est-à-dire s'il est possible et si les nombres des candidats aux cours sont élevés, de tenir compte de les faire aussi en périphérie. A propos de la basse vallée, en profitant de cette intervention je veux parler d'un préjugé du Conseiller Bortot, qui disait qu'en basse Vallée on ne voulait pas faire le français. C'est un préjugé et de la ville d'Aoste, et de la haute vallée de croire que dans la basse vallée on ne parle pas le français comme dans la moyenne ou dans la haute vallée. Grâce par exemple à 2 écrivains dans la basse vallée (Parfait Jans et Marthe Jans) peut-être que le plus grand nombre de livres actuellement en français sont écrits justement par des personnes de la basse vallée. A ce propos, en faisant un peu de folklore, je vais vous raconter un petit épisode de l'Abbé Petigat, qui à Pont-Saint-Martin disait que les enfants de Pont-Saint-Martin et de la basse vallée s'exprimaient très clairement et très facilement en français, en italien, en piémontais et en patois, c'est-à-dire qu'ils étaient en mesure de parler toutes ces 4 langues et de répondre aux questions dans ces 4 langues.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso o alla selezione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera n).

2. Per i concorsi e le selezioni di categoria A e categoria B, posizione B1, l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di categoria B, posizioni B2 e B3, categoria C e categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 39, ivi compresi i casi di cui al medesimo articolo 39, comma 6, l'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni, nella prova orale è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. Per il personale assunto a tempo indeterminato, l'accertamento conserva validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale in relazione alla qualifica unica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato o a categorie/posizioni inferiori, a condizione che le prove siano espletate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle valutazioni stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.

7. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che superano l'accertamento linguistico ai sensi del presente articolo, l'accertamento conserva validità per quattro anni ovvero validità permanente a condizione che i soggetti medesimi frequentino dei corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore, le cui ulteriori modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentiti le Commissioni consiliari competenti ed il Consiglio permanente degli Enti locali.

8. L'accertamento può essere ripetuto su richiesta del candidato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

9. Il candidato che supera l'accertamento presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso o alla selezione deve darne comunicazione all'ente presso il quale il concorso o la selezione sono banditi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di lingua francese o italiana inerenti all'espletamento del concorso o della selezione, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento.

10. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con propria deliberazione determina per la qualifica dirigenziale e per ogni categoria/posizione:

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

11. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese o italiana.

12. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

13. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:

a) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore;

b) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea.

14. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli, si prende in considerazione la votazione di miglior favore per il candidato.

15. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure concorsuali. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza lo svolgimento di prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva, alle condizioni di cui ai commi 6 e 7, validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato conseguito e a quelle inferiori.

16. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale e l'accertamento di cui al comma 15 sono effettuati da apposite commissioni composte da un presidente e da almeno due docenti di lingua.

17. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti ad accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale avvenga tramite procedura non concorsuale o tramite concorso per soli titoli.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 3 vi sono gli emendamenti n. 3, n. 4 e n. 5 presentati dal Vicepresidente Tibaldi e dai Consiglieri Vicquéry, Sandri, Bortot, Salzone, Ferraris e Cesal.

Pongo in votazione l'emendamento n. 3, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 3 le parole "da esperti scelti fra docenti" sono sostituite dalle parole "da un docente".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4, che recita:

Emendamento

Il comma 5 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'art. 3, comma 2, è sostituito dal seguente:

"5. Per le prove preliminari di accertamento linguistico, la commissione esaminatrice è composta da due o più docenti di lingua, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove, e dal presidente della commissione di cui al comma 2.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5, che recita:

Emendamento

Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'emendamento n. 4, è inserito il seguente:

"5bis. Per l'espletamento della prova orale, la commissione è integrata da un docente di lingua francese.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione può essere integrata da un docente di lingua francese per le operazioni necessarie allo svolgimento della procedura concorsuale qualora almeno un candidato abbia scelto di svolgere le prove d'esame in lingua francese.".

2. Il comma 5 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

"5. Per le prove preliminari di accertamento linguistico, la commissione esaminatrice è composta da due o più docenti di lingua, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove, e dal presidente della commissione di cui al comma 2.".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

"5bis. Per l'espletamento della prova orale, la commissione è integrata da un docente di lingua francese.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 7 vi sono gli emendamenti n. 6 e n. 7 presentati dal Vicepresidente Tibaldi e dai Consiglieri Vicquéry, Sandri, Bortot, Salzone, Ferraris e Cesal.

La parola al Consigliere Sandri sull'emendamento n. 6.

Sandri (PD) - Qui solo per ribadire una cosa che ha già evidenziato il Presidente, ossia questa normativa è bene che per adesso rimanga limitata al personale a tempo determinato e non avventurarsi - mi sembra che il Presidente abbia usato tale parola - al personale a tempo indeterminato, perché su questo punto ancora di più che su quello precedente è necessario riaprire un confronto con le forze sociali, perché è molto delicato e ha una serie di ripercussioni che devono essere analizzate con attenzione. In questo senso diciamo che il Presidente della Commissione competente avrebbe potuto coinvolgere di più le forze sociali anche nell'ultima parte del lavoro che è stato fatto, probabilmente ci sono state delle ragioni di tempistica che non lo hanno permesso, ma credo che riannodare un confronto con le forze sociali sarebbe molto importante.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6, che recita:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che hanno già superato l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale in occasione di concorsi e selezioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione a partire dal 1° giugno 2002 e di procedure non concorsuali effettuate a decorrere dal 1° giugno 2002, l'accertamento linguistico conserva validità permanente, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato conseguito e a quelle inferiori. Nelle more dell'attivazione dei corsi di aggiornamento linguistico di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, la validità dell'accertamento già superato alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma è prorogata al 31 dicembre 2008.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7, che recita:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure concorsuali, di selezione e di progressione interna i cui bandi siano già stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana con procedura non concorsuale e le progressioni interne già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data del loro avvio. L'accertamento superato all'esito delle procedure di cui al presente comma conserva validità permanente nell'ambito del comparto unico regionale, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato conseguito e a quelle inferiori.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per il personale assunto a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale, l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, già superato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conserva validità permanente nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. Qualora al suddetto accertamento non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

2. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che hanno già superato l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale in occasione di concorsi e selezioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione a partire dal 1° giugno 2002 e di procedure non concorsuali effettuate a decorrere dal 1° giugno 2002, l'accertamento linguistico conserva validità permanente, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. Nelle more dell'attivazione dei corsi di aggiornamento linguistico di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, la validità dell'accertamento già superato alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma è prorogata al 31 dicembre 2008.

3. Le procedure concorsuali, di selezione e di progressione interna i cui bandi siano già stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana con procedura non concorsuale e le progressioni interne già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data del loro avvio. L'accertamento superato all'esito delle procedure di cui al presente comma conserva validità permanente nell'ambito del comparto unico regionale, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi, per dichiarazione di voto.

Tibaldi (CdL) - Nel dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo, ribadisco il ringraziamento ai colleghi delle Commissioni I e II, che partecipando ai lavori che ci sono stati durante il mese di dicembre hanno apportato alcune modifiche al testo iniziale e hanno condiviso pienamente l'impostazione e i principi che sottendevano alla proposta iniziale fatta dal nostro gruppo.

Vorrei sottolineare un paio di cose: questa modifica regolamentare va a semplificare il meccanismo, senza variare l'impostazione delle prove di selezione di concorso, che rimane tale quale quella prevista nel 1996, ma semplicemente riconosce quella totale spendibilità che dopo 11 anni ci sembra doveroso riconoscere. È un riconoscimento che va anzitutto al comparto della scuola, agli insegnanti di lingua francese, è un riconoscimento del lavoro che hanno svolto gli insegnanti in questi anni, permettendo ai giovani valdostani di acquisire quella che anche voi chiamate "langue maternelle"; di conseguenza, questa acquisizione viene dimostrata nel momento in cui alcuni di essi intendono accedere nei ruoli della pubblica amministrazione con un riconoscimento totale e illimitato. La distinzione effettuata fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato rimane quella inizialmente prevista: nessuna prova di accertamento viene effettuata per coloro che sono stati assunti nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato oppure hanno superato prove di selezione per posti a tempo indeterminato e il "cours de recyclage" è stata una proposta avanzata durante i lavori di Commissione su una precisa segnalazione degli enti locali. Visto che gli enti locali concorrono nell'ambito del comparto unico regionale, ci sembra doveroso tenere in considerazione i suggerimenti provenienti dal CPEL. L'applicazione di questa norma dovrà vedere parte attiva la Giunta, come abbiamo detto, essa ha delle competenze che rimangono invariate, la Giunta definisce i programmi di esame, le tipologie delle prove scritte, i criteri di valutazione, i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione e naturalmente definisce anche le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento quadriennali, quindi è l'Esecutivo che può accelerare l'applicazione di questa nuova normativa regolamentare. Nell'ambito di questa sua competenza, è entrato in gioco il CPEL, un organismo che non c'era prima del 1996 e che adesso, essendo voce unitaria degli enti locali del comparto unico, non può non essere sentita.

Il Presidente Caveri l'ha letta in una chiave di provocazione, noi diciamo che non c'è alcun intento provocatorio, ma forse è una dimostrazione che non abbiamo pregiudizi nei confronti della lingua francese, consideriamo il francese come una grande opportunità culturale concessa alla Comunità valdostana e ci sembrava opportuno sottolineare questa sua valenza con un riconoscimento pieno ed effettivo. Ci pare che tale proposta nella sua semplicità costituisca quell'ultimo tassello di un percorso che in 11 anni era doveroso portare a compimento. Presidente Caveri, non so se vi sono state delle interferenze funzionali fra uffici; abbiamo solo raccolto delle sensibilità, le abbiamo scritte "nero su bianco", queste sensibilità sono state condivise e addirittura approfondite dai suoi colleghi che sono in Commissione, in particolare i Presidenti Vicquéry e Cesal, penso che vi sia stata un'ampia discussione e valutazione. Adesso ci affidiamo a lei e alla sua Giunta, penso che il Consiglio con l'approvazione di questo regolamento rimetta nelle sue mani la possibilità di dare immediata applicazione ad una norma che ci pare in tutto il comparto unico del pubblico impiego quanto mai attesa.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - Lei, collega Tibaldi, è troppo simpatico, fra l'altro è un pomeriggio sonnolento dopo le vacanze natalizie, per cui siamo tutti un poco obnubilati, però che lei mi racconti che questo regolamento lo avete scritto voi, adesso... lo avete presentato, perché questo è identico al regolamento scritto dal dott. Formento e dalla dott.ssa Fanizzi. Voi avete avuto questo regolamento che è stato scritto dai funzionari della Giunta e lo avete presentato. Che adesso vi sia la casualità per cui il regolamento presentato "tel quel" alla discussione dei sindacati sia rispuntato in quest'aula... voglio dire, va bene che Pinocchio era un burattino ed era fatto di legno non di carne, ma credo sia giusto dire che "ab origine" questo regolamento è stato frutto di un lunghissimo lavoro da parte degli uffici della Giunta, a meno che non vi sia un fenomeno medianico, ossia che nel corso di una seduta spiritica con la presenza di un fax o di un computer sia uscito all'improvviso un testo, esattamente uguale al testo che noi abbiamo portato alla discussione dei sindacati. Capisco che ognuno si prenda le medaglie e io ho sempre amato i generali sovietici che avevano questi toraci come Zukov, allora appunto volentieri una medaglia sul petto del collega Tibaldi, a cui mi lega un'antica frequentazione, ma che adesso mi diciate che l'ufficio studio di "Forza Italia" in notti insonni ha scritto questo regolamento... insomma volevo lasciare per chi fra 50 anni in una notte di luna piena andrà a leggere i verbali del Consiglio regionale che avete fatto bene a presentarlo, le ho già promesso con la complicità del Sindaco del suo Paese un monumento equestre, magari davanti alla "Tecdis", ma è evidente che questo è taroccato come i "CD" che vendono i Senegalesi. Siete simpatici, ma non è che uno si assume il merito del lavoro fatto da altri...

Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Me lo consenta, Presidente, perché il Presidente Caveri è veramente simpatico, anzi ci piacerebbe aver visto questo documento fantasma che lui continua a citare: noi non lo abbiamo visto. Magari lo hanno visto i sindacalisti, non sappiamo in quale meandro della pubblica amministrazione si sia fermato e per quali ragioni sia accaduto ciò. Noi non abbiamo avuto il piacere di vederlo; apprendiamo oggi che la capacità di scrivere un testo in quest'aula è riservata a pochi, evidentemente lei a noi non la riconosce, che le devo dire? Ci dispiace che lei subisca questa proposta come uno scippo, che le dovrebbe appartenere. In realtà non riusciamo a capire cosa le abbiamo scippato, dove è finita la cosa che le è stata scippata e perché è finita lì questa cosa, cerchiamo di comprendere questo suo disagio, ci dispiace, ma non sappiamo cosa aggiungere.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (PD) - Intanto volevo ringraziare il Presidente Caveri, perché se non interveniva, forse il "Partito Democratico" dopo le dichiarazioni del Vicepresidente Tibaldi pensava di cambiare il voto da positivo in astenuto, perché mi sembrava esagerato. In questa diatriba mi permetto di suggerire una terza valutazione: speriamo che vada bene, perché se tutte quelle difficoltà nell'attuazione di questa legge, soprattutto dal punto di vista di organizzazione dei corsi, si rivelassero un "boomerang", a quel punto ci ricorderemo del Vicepresidente Tibaldi, perché quella parte quella certamente l'avete messa voi! Che Dio quindi ve la mandi buona...

Presidente - Pongo in votazione la proposta di regolamento nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.