Objet du Conseil n. 163 du 15 mars 1978 - Verbale

OGGETTO N. 163/78 - REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 2326, IN DATA 13 MAGGIO 1977, CONCERNENTE: "CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROSSAN-MEOD, CON SEDE IN COMUNE DI SAINT-PIERRE, PER MAGGIORI LAVORI E REVISIONE PREZZI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA". (Reiezione di mozione)

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione, presentata dal Consigliere Lustrissy, concernente l'oggetto: "Revoca della deliberazione di Giunta n. 2326 in data 13 maggio 1977, concernente: Concessione e liquidazione di un ulteriore contributo a favore del Consorzio di Miglioramento fondiario Rossan-Meod, con sede in Comune di Saint-Pierre, per maggiori lavori e revisione prezzi relativi all'impianto di irrigazione a pioggia", mozione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 10 e 15 marzo 1978:

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Ill.mo Signor PRESIDENTE

del Consiglio regionale

SEDE

Il sottoscritto Consigliere regionale chiede alla. S.V. l'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale della seguente

MOZIONE

Con riferimento alla interrogazione con risposta scritta del 3.2.1978 riguardante la deliberazione di Giunta n. 2326 del 13.5.1977 elencata al n. 3 dell'ordine del giorno del 28.2.1978;

Considerato che la risposta richiesta pervenuta in data 16.2.1978 non ha chiarito i quesiti posti, anzi ha permesso- di mettere in evidenza che il testo deliberativo non è in rapporto diretto con i contributi liquidati;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 114 del 15.6.1963 avente per oggetto: "Contributo per opere di irrigazione ecc.";

DELIBERA

di impegnare la Giunta a revocare la deliberazione n. 2326 del 13.5.1977 in quanto illegittima perché in contrasto con la deliberazione consiliare n.114 del 15.6.1963 per i seguenti motivi:

1) il riferimento al punto 1 lettera a) della deliberazione del Consiglio citata è errato in quanto non si tratta di nuova opera ma del rifacimento di un'opera già esistente per cui il contributo, secondo le disposizioni di cui alla lettera b) deve essere liquidato al 60% e non al 70% come in effetti era stato disposto con le deliberazioni di Giunta n. 5779 del 27.11.1974 e n. 3626 del 6.8.1976 aventi lo stesso oggetto;

2) il contributo liquidato è riferito per lire 8.106.000 a revisione prezzi e per lire 22.932.000 a interessi richiesti dalla impresa, e non anche a maggiori opere (inesistenti) come scritto nella deliberazione;

3) il contributo di lire 22.932.000 riferito a presunti interessi dovuti dal consorzio all'impresa è illecito perché in contrasto con la deliberazione consiliare n. 114 del 15.6.1963 che prevede solo la "concessione di contributi per la esecuzione di opere irrigue";

4) perché viziata da evidente eccesso di potere per disparità di trattamento non solo nei confronti del Consorzio interessato per le precedenti deliberazioni richiamate al punto n. 1, ma anche nei confronti di altri aventi diritto, in quanto la liquidazione a carattere discrezionale da parte della Giunta di contributi in conto interesse non solo rappresenta un possibile illecito sotto il profilo amministrativo ma è soprattutto discriminatorio nei confronti degli altri consorzi;

5) perché non si può operare una liquidazione a titolo di revisione prezzi a quasi tre anni dalla ultimazione dei lavori (autunno 1974);

6) perché infine si è fuorviata l'attenzione dell'organo di controllo deliberando la liquidazione di un contributo "per maggiori lavori relativi all'impianto di irrigazione a pioggia", mentre in realtà si sono riconosciuti all'impresa non maggiori lavori ma presunti interessi sull'importo dei lavori effettuati.

Aosta, 24 febbraio 1978 F.to: F.Lustrissy

Allegati:

1) Copia della deliberazione della Giunta n. 2326 del 13.5.1956

2) Copia della deliberazione del Consiglio n. 114 del 15.6.1963

3) Copia della interrogazione del 3.2.1978

4) Copia della risposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

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Il Consigliere LUSTRISSY fa presente che per poter affrontare l'argomento proposto con la mozione in oggetto e per un migliore approfondimento della questione è necessario riallacciarsi alla discussione avvenuta nell'adunanza consiliare in data 14 gennaio 1976, nel corso della quale non venne approvata una mozione presentata dal Gruppo dei Democratici Popolari con la quale si proponeva di aumentare del 20% l'ammontare dei contributi previsti dalla deliberazione n. 114 del 15 giugno 1963 per opere di irrigazione a pioggia e a scorrimento.

In quella occasione l'allora Assessore Fosson Pietro, a nome della maggioranza, motivava la sua contrarietà all'accoglimento della mozione per la mancanza di possibilità di controllo da parte degli organi regionali sulle opere ammesse a contributo.

Nel corso dell'adunanza sopracitata è stata riscontrata una presa di coscienza della situazione in cui operano alcuni uffici dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, cui non ha fatto seguito però la volontà, di cambiare i metodi seguiti per l'erogazione dei contributi.

Fa presente che in seguito a proteste di alcuni rappresentanti di consorzi irrigui ammessi ai contributi regionali in ordine a presunti favoritismi nella erogazione di contributi, si è convinto della necessità di compiere un'accurata ricerca sugli interventi effettuati nel corso del 1977.

In seguito a minuzioso esame delle varie pratiche, la sua attenzione si è accentrata sulla complessa documentazione concernente il consorzio Rossan-Meod di Saint-Pierre oggetto della presente mozione.

Si tratta di un'opera approvata con deliberazione di Giunta n. 5799 del 27.11.1974 e liquidata a saldo il 6.8.1976 con deliberazione n. 3626 con contributo totale di lire 52.338.000, pari al 60% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dalla deliberazione 114 del 15 giugno 1963, trattandosi di un rifacimento di impianto di irrigazione a pioggia.

In data 13 maggio 1977, però, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste deliberava di stanziare un ulteriore contributo di lire 31.038.000 a titolo di revisione prezzi e maggiori lavori, non più commisurato al 60% della spesa ammissibile, ma al 70%.

Al fine di avere chiarimenti circa i motivi che hanno indotto l'Assessore all'Agricoltura a proporre questo nuovo contributo di importo assai elevato a favore del Consorzio, decise di rivolgere all'Assessore un'interrogazione con risposta scritta formulando alcune precise domande. La risposta pervenuta in data 16 febbraio 1978 non ha chiarito i quesiti posti, anzi ha permesso di mettere in evidenza che non solo il consorzio non aveva eseguito maggiori opere rispetto a quelle realizzate in sede di accertamento alla fine dei lavori, ma risultava addirittura che gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura avevano accertato che solo una parte del contributo riguardava il rifacimento dell'impianto preesistente, mentre la restante spesa ammessa si riferiva ad interessi per ritardato pagamento.

A suo giudizio pertanto la deliberazione n. 2326 in data 13 maggio 1977 è chiaramente illegittima e nel comportamento dell'Assessore competente possono ravvisarsi gli estremi del dolo, avendo questi omesso di esporre alla Giunta la realtà dei fatti, cioè che il contributo in questione era riferito alla revisione dei prezzi ed a interessi passivi, anziché a maggiori lavori.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ ritiene non sufficientemente motivata la mozione in quanto non risponde al vero l'asserzione circa l'incompletezza della risposta fornita alla interrogazione con risposta scritta, poiché detta risposta, pur essendo schematica, è stata esauriente ed ha consentito all'interrogante di entrare nei dettagli di quanto operato dall'Assessorato all'Agricoltura.

Fa presente la non opportunità di revoca della deliberazione n. 2326 del 13.5.1977 in quanto:

1) l'Assessorato all'Agricoltura ha ritenuto di proporre la concessione del contributo nella misura del 70% avendo, in sede di accertamento, constatato che soltanto per una parte si trattava di rifacimento di impianto preesistente;

2) con deliberazione n. 847 in data 3.3.1978 la Giunta ha provveduto alla parziale modifica della deliberazione n. 2326 in data 13.5.1977, in quanto si era rilevato un errore materiale di scritturazione nella stesura dell'atto deliberativo;

3) il contributo di lire 22.932.000 è giustificato in quanto gli interessi non sono presunti come si sostiene nella mozione, ma documentati ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063; gli stessi fanno parte della spesa sostenuta dal Consorzio per la realizzazione delle opere, rientrando nella spesa ammessa dalla deliberazione consiliare n. 114 in data 15.6.1963;

4) non vi è stato eccesso di potere né disparità di trattamento nei confronti di altri Consorzi;

5) non è stata fuorviata, come asserito dalla mozione, l'attenzione dell'organo di controllo, trattandosi esclusivamente di un errore di scritturazione.

Il Consigliere LUSTRISSY si dichiara insoddisfatto della risposta avuta dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz e chiede al Presidente del Consiglio che la mozione con gli allegati, in base all'articolo 361 del Codice Penale, venga trasmessa al Procuratore della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della mozione in discussione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente DOLCHI accerta e comunica che il Consiglio, con voti contrari sedici (Andrione, Bancod, Bondaz, Borbey, Bordon, Chabod, Clusaz, Di Stasi, Jorrioz, Manganone, Mappelli, Marcoz, Perruchon, Tamone, Tripodi e Viglino) e voti favorevoli dodici (Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Siggia), Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventotto; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi, non ha approvato la seguente mozione:

"Con riferimento alla interrogazione con risposta scritta del 3.2.1978 riguardante la deliberazione di. Giunta. n. 2326 del 13.5.1977 elencata al n. 3 dell'ordine del giorno del 28.2.1978;

considerato che la risposta richiesta pervenuta in data 16.2.1978 non ha chiarito i quesiti posti, anzi ha permesso di mettere in evidenza che il testo deliberativo non è in rapporto diretto con i contributi liquidati;

richiamata la deliberazione consiliare n. 114 del 15.6.1963 avente per oggetto: "Contributo per opere di irrigazione ecc." ;

DELIBERA

di impegnare la Giunta a revocare la deliberazione n. 2326 del 13.5.1977 in quanto illegittima perché in contrasto con la deliberazione consiliare n. 114 del 15.6.1963 per i seguenti motivi:

1) il riferimento al punto 1 lettera a) della deliberazione del Consiglio citata è errato in quanto non si tratta di nuova opera ma del rifacimento di un'opera già esistente per cui il contributo, secondo le disposizioni di cui alla lettera b) deve essere liquidato al 60% e non al 70%, come in effetti era stato disposto con le deliberazioni di Giunta n. 5779 del 27.11.1974 e n. 3626 del 6.8.1976 aventi lo stesso oggetto;

2) il contributo liquidato è riferito per lire 8.106.000 a revisione prezzi e per lire 22.932.000 a interessi richiesti dalla impresa, e non anche a maggiori opere (inesistenti) come scritto nella deliberazione;

3) il contributo di lire 22.932.000 riferito a presunti interessi dovuti dal Consorzio all'impresa è illecito perché in contrasto con la deliberazione consiliare n. 114 del 15.6.1963 che prevede solo la "concessione di contributi per la esecuzione di opere irrigue";

4) perché viziata da evidente eccesso di potere per disparità di trattamento non solo nei confronti del Consorzio interessato per le precedenti deliberazioni richiamate al punto n. 1, ma anche nei confronti di altri aventi diritto, in quanto la liquidazione a carattere discrezionale da parte della Giunta di contributi in conto interesse non solo rappresenta un possibile illecito sotto il profilo amministrativo ma è soprattutto discriminatoria nei confronti degli altri consorzi;

5) perché non si può operare una liquidazione a titolo di revisione prezzi a quasi tre anni dalla ultimazione dei lavori (autunno 1974);

6) perché infine si è fuorviata l'attenzione dell'organo di controllo deliberando la liquidazione di un contributo "per maggiori lavori relativi all'impianto di irrigazione a pioggia", mentre in realtà si sono riconosciuti all'impresa non maggiori lavori ma presunti interessi sull'importo dei lavori effettuati".

Il Consiglio prende atto.

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