Objet du Conseil n. 162 du 15 mars 1978 - Verbale
OGGETTO N. 162/78 - INIZIATIVE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI NEL PERIODO DAL 14 GIUGNO AL 30 GIUGNO 1978. (Approvazione di mozione)
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione presentata dai Consiglieri Pollicini, Lanivi, Chanu, Lustrissy e Maquignaz, concernente l'oggetto: "Iniziative per consentire lo svolgimento delle elezioni regionali nel periodo dal 14 giugno al 30 giugno 1978", mozione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 10 e 15 marzo 1978:
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Aosta, 22 febbraio 1978
Ill.mo Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale
AOSTA
I sottoscritti Consiglieri regionali Democratici Popolari chiedono alla S.V. di voler inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale la seguente
MOZIONE
Il 10 giugno 1973 avevano luogo le elezioni per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, attualmente in carica.
Il 12 giugno 1973 avveniva la proclamazione degli eletti. Il 5 luglio 1973 si teneva la prima riunione del Consiglio.
Per il combinato disposto degli articoli 18 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e dell'articolo 1, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale, si ritiene che la durata di cinque anni del Consiglio regionale, attualmente in carica, scada il 4 luglio 1978.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette non meno di 30 e non più di 45 giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso (art. 18 Statuto speciale così modificato con art. 2 legge cost. 23 febbraio 1972 n. 1).
Di conseguenza si ritiene che i termini siano i seguenti:
Per indirle:
a) non meno di 30 giorni prima, termine minimo: lunedì 5 giugno 1978
b) non più di 45 giorni prima; termine massimo: domenica 21 maggio 1978.
Per tenerle: in un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio: e cioè in un giorno anteriore a sabato 2 settembre 1978; termine finale venerdì 1 settembre (probabilmente per estensione, dato che l'inizio delle operazioni elettorali avviene prima della votazione, si potrebbe ritenere esteso il termine a domenica 3 settembre 1978 compresa).
Quello del sessantesimo giorno è un termine finale. Il termine iniziale non è espressamente indicato dallo Statuto speciale. Dal combinato disposto dell'articolo 18 dello Statuto e dell'art. 1 del Regolamento interno con l'art. 3 della legge per l'elezione del Consiglio regionale - legge 5 agosto 1962 n. 1257 - si ricava che la data delle elezioni non potrà mai essere anteriore a quella della scadenza del quinquennio, salvo che il termine dei 45 giorni ivi previsto non venga abbreviato con legge; peraltro, l'anticipazione della data delle elezioni a termine precedente il compimento del quinquennio, è espressamente previsto dalla legge sulla elezione dei Consiglieri delle Regioni a statuto ordinario (legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 3, secondo comma).
Per le ragioni suesposte, le elezioni dovrebbero tenersi tra mercoledì 5 luglio e venerdì 1 settembre (o al massimo domenica 3 settembre per l'interpretazione estensiva sopra specificata).
Di conseguenza, se si deve tener conto della prassi elettorale che prevede che il primo giorno di votazione sia sempre una domenica, non resterebbero - come giornate valide a questo fine per l'elezione del nuovo Consiglio regionale - che le domeniche 9, 16, 23, 30 luglio; 6, 13, 20, 27 agosto 1978 (o al massimo domenica 3 settembre).
L'indizione delle elezioni e delle votazioni per ogni altra data successiva comporterebbe una violazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale) e sue modificazioni. Per poterle indire validamente per una domenica successiva a quella ultima sopra indicata, occorrerebbe cioè modificare, ulteriormente, l'articolo 18 dello Statuto speciale.
Le date suddette sono però le meno indicate per una consultazione elettorale di questo tipo, e ciò per quattro ordini di ragioni:
1) La Valle d'Aosta è una regione turistica estiva di grande richiamo. L'economia turistica valdostana continua a basarsi essenzialmente sull'afflusso e sul soggiorno estivi. Se si considera che le nuove disposizioni relative al calendario scolastico impegnano le famiglie anche nella maggior parte dei mesi di giugno e di settembre, resta innegabile che gli unici mesi in cui possa concentrarsi il periodo estivo montano sono quelli di luglio e di agosto. Tenere le elezioni regionali in una delle date suddette che cadono tutte in luglio e in agosto significa disturbare comunque l'andamento turistico e il soggiorno degli ospiti villeggianti. Anche optando per la prima delle date indicate - cioè domenica 9 luglio - significherebbe provocare detto disturbo per la durata di ben 9 giorni, senza contare gli ultimi del mese di giugno nei quali sono già presenti le famiglie dei villeggianti in Valle d'Aosta.
Gli operatori turistici della Valle (albergatori, ristoratori, gestori di bar, camping, case per ferie, ecc.) sono concordi nel ritenere inopportuna una elezione nei mesi di luglio o di agosto, dopoché già la stagione invernale ha avuto notevoli inconvenienti (strade impraticabili, valanghe, ecc.).
2) La Valle d'Aosta è caratterizzata anche da una economia agricolo-montana.
Luglio e agosto sono i mesi nei quali è possibile svolgere il massimo delle attività connesse con l'agricoltura, con l'allevamento del bestiame, con la produzione latteo-casearia in alta montagna, in zone cioè distanti dai seggi elettorali e comunque dai centri nei quali è possibile effettuare una conveniente partecipazione politica e mantenere i contatti sociali indispensabili in un confronto politico-elettorale.
Effettuare le elezioni luglio e agosto significherebbe recare un disturbo ed una limitazione notevoli a quanti in Valle d'Aosta sono occupati nei settori agricolizootecnici-forestale-montani e nell'allevamento del bestiame di alta quota.
3) Per le stesse considerazioni relative al nuovo calendario scolastico, già fatte al punto n.1, gli abitanti che si recano in villeggiatura nelle stazioni turistiche fuori Valle, soprattutto nelle zone marine, saranno quest'anno in numero superiore a quelli degli scorsi anni.
Normalmente il periodo preferito per le cure marine o per le vacanze in genere da parte delle famiglie con bambini è la fine giugno - prima parte del mese di luglio. Molte famiglie che non hanno figli minori si recano in periodi successivi, comunque sempre tra luglio e agosto. Il soggiorno medio è di 10/15 giorni. La scelta di una qualunque delle date sopra indicate spezza quel soggiorno.
Ciò indurrebbe queste famiglie a non affrontare un viaggio - oltre tutto assai costoso - per venire a votare.
Quindi verrebbe preclusa di fatto la possibilità di voto a numerosi elettori della Valle o comunque recherebbe notevoli disturbi e danni economici.
4) C'è infine una quarta considerazione che attiene al clima di "evasione" tipico della stagione delle ferie (luglio-agosto). Il tenere elezioni in questa stagione significa svuotare di interesse e di partecipazione e quindi di contenuto una prova elettorale così importante per la democrazia e l'autonomia valdostana.
Per le suesposte ragioni, si ritiene opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, in modo che venga stabilito che il quinquennio decorre dalla data di proclamazione degli eletti.
Fra l'altro questa soluzione si accorderebbe meglio con la circostanza che gli eletti debbano considerarsi immessi nelle loro funzioni sin dal giorno della proclamazione.
Peraltro, non può considerarsi in contrasto con le norme citate "per relationem" dalla legge elettorale valdostana, poiché, come si dimostrerà in seguito, le norme richiamate non sono applicabili nella fattispecie.
In tal modo, poiché la data di proclamazione degli eletti nel Consiglio regionale attualmente in carica è il 12 giugno 1973, si ritiene che la scadenza dell'attuale legislatura resterebbe fissata all'11 giugno 1978.
Di conseguenza i termini per la nuova consultazione verrebbero modificati come segue:
per indirle:
a) non meno di 30 gg. prima: sabato 13 maggio;
b) non più di 45 gg. prima: venerdì 28 aprile 1978.
per tenerle:
tra lunedì 12 giugno 1978 (primo giorno successivo alla scadenza) e mercoledì 9 agosto 1978, compresi.
Questa soluzione permetterebbe di tenere le votazioni domenica 18 giugno o domenica 25 giugno, a scelta del Presidente della Giunta regionale, salvo che per le considerazioni già riferite circa una modifica della legislazione ordinaria si riesca ad ottenere quanto già è previsto per le Regioni a statuto ordinario (articolo 3, secondo comma, legge 108 del 1968), cioè che le elezioni possano aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del periodo di 5 anni di durata in carica del Consiglio uscente, e quindi anche prima della scadenza di quest'ultimo.
La modifica del secondo comma dell'art. 1 del Regolamento interno è di competenza consiliare. Null'altro risulta essere richiesto per poter effettuare le elezioni nelle domeniche 18 o 25 giugno 1978. Né lo Statuto speciale né la legge 5 agosto 1962, n. 1257 (sull'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) stabiliscono quale sia il termine iniziale dal quale debba calcolarsi la durata del quinquennio, come invece fa il Regolamento interno del Consiglio.
Infatti la legge sopra citata n. 1257 del 1962 in particolare precisa quanto segue all'articolo 2: "Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni del Consiglio regionale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 per l'elezione della Camera dei Deputati.
In forza di questa norma che ha un contenuto restrittivo ben preciso non si può applicare la disposizione per la durata del quinquennio della Camera, indicata all'art. 7, quinto comma, del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, n. 361 del 30 marzo 1957, al Consiglio regionale valdostano.
E ciò perché il rinvio alle norme per l'elezione della Camera (T.U. n. 361) è disposto dalla legge n. 1257 solo per quei casi che non sono disciplinati dalla legge n 1257 stessa; e ciò in forza dell'art. 2 sopra precisato.
Ora il penultimo comma dell'art. 7 del T/U. n. 361 - che da alcune parti si invoca appunto per stabilire la durata del quinquennio del Consiglio valdostano - fa parte di una norma, l'articolo 7, relativa all'ineleggibilità.
Ma sull'ineleggibilità, la legge n. 1257 per il Consiglio Valle già dispone con i propri articoli 6 e 7. Quindi il rinvio è inammissibile proprio perché l'art. 7 del T.U. n. 361 riguarda un oggetto su cui è già "diversamente disposto" dalla legge n. 1257.
Inoltre la norma della 361 è inapplicabile, in quanto l'art. 7, penultimo comma, rinvia al successivo art. 11 inapplicabile anch'esso all'elezione del Consiglio regionale.
L'art. 7 - che parla della durata (quinquennio) - rinviando al successivo art. 11 si collega strettamente ad una norma inapplicabile in quanto la prima riunione non è fissata con "decreto del Presidente della Repubblica", come vuole l'art. 11 a cui rinvia l'art. 7 in questione. Esiste infatti già una norma per la Valle d'Aosta e cioè l'art. 18, secondo comma, dello Statuto speciale, che stabilisce essere "il Presidente della Giunta regionale in carica a convocare il nuovo Consiglio entro i 20 giorni dalla proclamazione degli eletti".
Quindi il giorno della prima riunione del Consiglio è fissato non in forza di un rinvio alla norma dell'art. 11 del T.U. n. 361 (dove tra l'altro i 20 giorni previsti decorrono dalla data delle elezioni: cfr. art. 61 Costituzione), ma in forza dell'art. 18 dello Statuto speciale. Risultando perciò inapplicabile l'art. 11, anche il rinvio disposto dall'art. 7 - di cui il penultimo comma è invocato per stabilire la decorrenza del quinquennio - viene meno, e perciò esso è inapplicabile al Consiglio regionale valdostano.
Stabilita dunque l'inapplicabilità dell'art. 7 del T.U. n. 361 alla Valle d'Aosta per le due ragioni sopra riferite (ineleggibilità già disciplinata dalla legge n. 1257 e rinvio all'art. 11 anch'esso inapplicabile), non resta che operare la modifica all'articolo 1 del Regolamento interno come sopra indicato.
Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta al fine di garantire un ordinato svolgimento alle elezioni regionali del 1978 e assicurarne una piena partecipazione alla campagna elettorale e alla votazione,
DELIBERA
a maggioranza assoluta dei suoi componenti di approvare la seguente modificazione del secondo comma dell'articolo 1 del Regolamento interno del Consiglio:
sostituire il secondo comma: "Il quinquennio decorre dalla data della prima adunanza del Consiglio" con il seguente: "Il quinquennio decorre dalla proclamazione degli eletti".
DELIBERA ALTRESI'
1) di impegnare il Presidente della Giunta regionale a indire le elezioni regionali tra il 28 aprile e il 13 maggio e per una domenica compresa tra il 14 giugno e il 30 giugno 1978; oppure, in caso di modifica della legge ordinaria, in una domenica antecedente detto periodo e comunque sempre entro la fine di giugno 1978.
2) di invitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere e a ottenere integrazione alla legislazione ordinaria in materia, recante:
a) la stessa indicazione di decorrenza del quinquennio sopra precisato, e ciò per i soli fini di una maggiore chiarezza anche se non ritenuta indispensabile per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni regionali per le date sopra indicate;
b) lo stesso disposto previsto dalle norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario (secondo comma dell'art. 3 della legge n. 108 del 1968), e ciò ai fini della individuazione del termine iniziale in cui possano aver luogo le elezioni.
Distinti saluti.
F.ti: Angelo Pollicini, Ilario Lanivi, G. Chanu, F. Lustrissy, G. Maquignaz
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Il Consigliere POLLICINI illustra ampiamente la mozione alla luce delle argomentazioni in essa contenute.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone di sopprimere il punto 1) della parte deliberativa della mozione, in quanto ritiene improponibile di impegnare il Presidente della Giunta a compiere un adempimento che è già vincolato da precise norme di legge in materia elettorale.
Fa presente di avere espresso parere favorevole al disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257", che tra l'altro recita: "Il quinquennio di carica del Consiglio regionale decorre dalla data delle elezioni", consentendo così lo svolgimento delle elezioni entro domenica 25 giugno 1978.
Fa ancora presente di avere espresso parere favorevole all'abbinamento della discussione del disegno di legge in questione con il decreto legge concernente: "Rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia-Giulia", che fa coincidere la data dei rinnovi di detti Consigli comunali con quella di svolgimento delle elezioni regionali.
Il Consigliere MONAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista alla mozione, anche se quest'ultima è in parte superata dall'avvenuta approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge recante modifiche alla legge n. 1257, in quanto il P.C.I. si è sempre battuto con coerenza affinché le elezioni regionali non dovessero subire ritardi in base alle vigenti norme di legge in materia elettorale.
Propone di modificare il secondo comma della parte deliberativa sostituendo la frase "il quinquennio decorre dalla data della proclamazione degli eletti" con la seguente: "il quinquennio decorre dalla data delle elezioni".
Il Presidente DOLCHI propone di conseguenza di demandare alla Commissione per il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio l'esame delle modifiche al secondo comma dell'articolo 1 del Regolamento stesso.
Il Consigliere CHANU, mentre dichiara di accogliere gli emendamenti proposti dal Presidente della Giunta e dal Consigliere Monami, fa presente di nutrire alcune perplessità sulla proposta avanzata dal Presidente del Consiglio, in quanto ritiene che l'approvazione della mozione in esame sia sufficiente per modificare l'articolo 1 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.
Il Consigliere BORDON dichiara, a titolo personale, che si asterrà dalla votazione sulla mozione che, a suo avviso, è stata presentata dal Gruppo dei Democratici Popolari con evidenti scopi demagogici ed elettoralistici.
Il Consigliere TAMONE concorda con le osservazioni formulate dal Consigliere Bordon e dichiara di astenersi dalla votazione.
Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della mozione in discussione, modificata come da emendamenti proposti dal Presidente della Giunta.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente DOLCHI accerta e comunica che il Consiglio, con ventisei voti favorevoli (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione Bordon, Parisi e Tamone), ha approvato la seguente
MOZIONE
Il 10 giugno 1973 avevano luogo le elezioni per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, attualmente in carica.
Il 12 giugno 1973 avveniva la proclamazione degli eletti. Il 5 luglio 1973 si teneva la prima riunione del Consiglio.
Per il combinato disposto degli articoli 18 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e dell'articolo 1, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale, si ritiene che la durata di cinque anni del Consiglio regionale, attualmente in carica, scade il 4 luglio 1978.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette non meno di 30 e non più di 45 giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso (art. 18 Statuto speciale così modificato con art. 2 legge costituzionale 23 febbraio 1972 n. 1).
Di conseguenza si ritiene che i termini siano i seguenti: per indirle:
a) non meno di 30 giorni prima; termine minimo: lunedì 5 giugno 1978;
b) non più di 45 giorni prima; termine massimo: domenica 21 maggio 1978.
per tenerle: in un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio: e cioè in un giorno anteriore a sabato 2 settembre 1978; termine finale venerdì 1 settembre: (probabilmente per estensione, dato che l'inizio delle operazioni elettorali avviene prima della votazione, si potrebbe ritenere esteso il termine a domenica 3 settembre 1978 compresa).
Quello del sessantesimo giorno è un termine finale. Il termine iniziale non è espressamente indicato dallo Statuto speciale. Dal combinato disposto dell'articolo 18 dello Statuto e dell'articolo 1 del Regolamento interno con l'articolo 3 della legge per l'elezione del Consiglio regionale - legge 5 agosto 1962 n. 1257 - si ricava che la data delle elezioni non potrà mai essere anteriore a quella della scadenza del quinquennio, salvo che il termine dei 4 giorni ivi previsto non venga abbreviato con legge; peraltro, l'anticipazione della data delle elezioni a termine precedente il compimento del quinquennio, è espressamente previsto dalla legge sulla elezione dei Consiglieri delle Regioni a statuto ordinario (legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 3, secondo comma).
Per le ragioni suesposte, le elezioni dovrebbero tenersi tra mercoledì 5 luglio e venerdì 1 settembre (o al massimo domenica 3 settembre per l'interpretazione estensiva sopra specificata).
Di conseguenza, se si deve tenere conto della prassi elettorale che prevede che il primo giorno di votazione sia sempre una domenica, non resterebbero - come giornate valide a questo fine per l'elezione del nuovo Consiglio regionale - che le domeniche 9, 16, 23, 30 luglio; 6, 13, 20, 27 agosto 1978 (o al massimo domenica 3 settembre).
L'indizione delle elezioni e delle votazioni per ogni altra data successiva comporterebbe una violazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale) e sue modificazioni. Per poterle indire validamente per una domenica successiva a quella ultima sopra indicata, occorrerebbe cioè modificare, ulteriormente, l'articolo 18 dello Statuto speciale.
Le date suddette sono però le meno indicate per una consultazione elettorale di questo tipo, e ciò per quattro ordini di ragioni:
1) La Valle d'Aosta è una regione turistica estiva di grande richiamo. L'economia turistica valdostana continua a basarsi essenzialmente sull'afflusso e sul soggiorno estivi. Se si considera che le nuove disposizioni relative al calendario scolastico impegnano le famiglie anche nella maggior parte dei mesi di giugno e di settembre, resta innegabile che gli unici mesi in cui possa concentrarsi il periodo estivo montano sono quelli di luglio e di agosto. Tenere le elezioni regionali in una delle date suddette che cadono tutte in luglio e in agosto significa disturbare comunque l'andamento turistico e il soggiorno degli ospiti villeggianti. Anche optando per la prima delle date indicate - cioè domenica 9 luglio - significherebbe provocare detto disturbo per la durata di ben 9 giorni? senza contare gli ultimi del mese di giugno nei quali sono già presenti le famiglie dei villeggianti in Valle d'Aosta.
Gli operatori turistici della Valle (albergatori, ristoratori, gestori di bar, camping, case per ferie, ecc.) sono concordi nel ritenere inopportuna una elezione nei mesi di luglio o di agosto, dopoché già la stagione invernale ha avuto notevoli inconvenienti (strade impraticabili, valanghe, ecc.).
2) La Valle d'Aosta è caratterizzata anche da una economia agricolo-montana.
Luglio e agosto sono i mesi nei quali è possibile svolgere il massimo delle attività connesse con l'agricoltura, con l'allevamento del bestiame, con la produzione latteo-casearia in alta montagna, in zone cioè distanti dai seggi elettorali e comunque dai centri nei quali è possibile effettuare una conveniente partecipazione politica e mantenere i contatti sociali indispensabili in un confronto politico-elettorale.
Effettuare le elezioni luglio e agosto significherebbe recare un disturbo ed una limitazione notevoli a quanti in Valle d'Aosta sono occupati nei settori agricoli-zootecnici-forestale-montani e nell'allevamento del bestiame di alta quota.
3) Per le stesse considerazioni relative al nuovo calendario scolastico, già fatte al punto n. 1, gli abitanti che si recano in villeggiatura nelle stazioni turistiche fuori Valle, soprattutto nelle zone marine, saranno quest'anno in numero superiore a quelli degli scorsi anni.
Normalmente il periodo preferito per le cure marine o per le vacanze in genere da parte delle famiglie con bambini è la fine giugno - prima parte del mese di luglio. Molte famiglie che non hanno figli minori si recano in periodi successivi, comunque sempre tra luglio e agosto. Il soggiorno medio è di 10/15 giorni. La, scelta di una qualunque delle date sopra indicate spezza quel soggiorno. Ciò indurrebbe queste famiglie a non affrontare un viaggio - oltre tutto assai costoso - per venire a votare.
Quindi verrebbe preclusa di fatto la possibilità di voto a numerosi elettori della Valle o comunque recherebbe notevoli disturbi e danni economici.
4) C'è infine una quarta considerazione che attiene al clima di "evasione" tipico della stagione delle ferie (luglio-agosto). Il tenere elezioni in questa stagione significa svuotare di interesse e di partecipazione e quindi di contenuto una prova elettorale così importante per la democrazia e l'autonomia valdostana.
Per le suesposte ragioni, si ritiene opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, in modo che venga stabilito che il quinquennio decorre dalla data di proclamazione degli eletti.
Fra l'altro questa soluzione si accorderebbe meglio con la circostanza che gli eletti debbano considerarsi immessi nelle loro funzioni sin dal giorno della proclamazione.
Peraltro, non può considerarsi in contrasto con le norme citate "per relationem" dalla legge elettorale valdostana, poiché, come si dimostrerà in seguito, le norme richiamate non sono applicabili nella fattispecie.
In tal modo, poiché la data di proclamazione degli eletti nel Consiglio regionale attualmente in carica è il 12 giugno 1973, si ritiene che la scadenza dell'attuale legislatura resterebbe fissata all'11 giugno 1978.
Di conseguenza i termini per la nuova consultazione verrebbero modificati come segue:
per indirle:
a) non meno di 30 gg. prima: sabato 13 maggio;
b) non più di 45 gg. prima: venerdì 28 aprile 1978.
Per tenerle: tra lunedì 12 giugno 1978 (primo giorno successivo alla scadenza) e mercoledì 9 agosto 1978, compresi.
Questa soluzione permetterebbe di tenere le votazioni domenica 18 giugno o domenica 25 giugno, a scelta del Presidente della Giunta regionale, salvo che per le considerazioni già riferite circa una modifica della legislazione ordinaria si riesca ad ottenere quanto già è previsto per le Regioni a statuto ordinario (articolo 3, secondo comma, legge 108 del 1968), cioè che le elezioni possano aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del periodo di 5 anni di durata in carica del Consiglio uscente, e quindi anche prima della scadenza di quest'ultimo.
La modifica del secondo comma dell'articolo 1 del Regolamento interno è di competenza consiliare. Null'altro risulta essere richiesto per poter effettuare le elezioni nelle domeniche 18 o 25 giugno 1978. Né lo Statuto speciale né la legge 5 agosto 1962 n. 1257 (sull'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) stabiliscono quale sia il termine iniziale dal quale debba calcolarsi la durata del quinquennio, come invece fa il Regolamento interno del Consiglio.
Infatti la legge sopra citata n. 1257 del 1962 in particolare precisa quanto segue all'articolo 2: "Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni del. Consiglio regionale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 per l'elezione della Camera dei Deputati".
In forza di questa norma che ha un contenuto restrittivo ben preciso non si può applicare la disposizione per la durata del quinquennio della Camera, indicata all'art. 7, quinto comma, del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, n. 361 del 30 marzo 1957, al Consiglio regionale valdostano.
E ciò perché il rinvio alle norme per l'elezione della Camera (T.U. n. 361) è disposto dalla legge n. 1257 solo per quei casi che non sono disciplinati dalla legge n. 1257 stessa; e ciò in forza dell'articolo 2 sopra precisato.
Ora il penultimo comma dell'articolo 7 del T.U. n. 361 - che da alcune parti invoca appunto per stabilire la durata del quinquennio del Consiglio valdostano - fa parte di una norma - l'articolo 7 - relativa all'ineleggibilità.
Ma sull'ineleggibilità, la legge n. 1257 per il Consiglio Valle già dispone con i propri articoli 6 e 7. Quindi il rinvio è inammissibile proprio perché l'articolo 7 del T.U. n. 361 riguarda un oggetto su cui è già "diversamente disposto" dalla legge n. 1257.
Inoltre la norma della. 361 è inapplicabile, in quanto l'articolo 7, penultimo comma, rinvia al successivo articolo 11 inapplicabile anch'esso all'elezione del Consiglio regionale. L'articolo 7 - che parla della durata (quinquennio) - rinviando al successivo articolo 11 si collega strettamente ad una norma inapplicabile in quanto la prima riunione non è fissata con "decreto del Presidente della Repubblica" , come vuole l'articolo 11 a cugià una norma per la Valle d'Aosta e cioè l'articolo 18, secondo comma, dello Statuto speciale, che stabilisce essere "il Presidente della Giunta regionale in carica a convocare il nuovo Consiglio entro i 20 giorni dalla proclamazione degli eletti".
Quindi il giorno della prima riunione del Consiglio è fissato non in forza di un rinvio alla norma dell'art. 11 del T.U. 361 (dove tra l'altro i 20 giorni previsti decorrono dalla data delle elezioni: cfr. articolo 61 Costituzione), ma in forza dell'articolo 18 dello Statuto speciale. Risultando perciò inapplicabile l'articolo 11 anche il rinvio disposto dall'articolo 7 - di cui il penultimo comma è invocato per stabilire la decorrenza del quinquennio - viene meno, e perciò esso è inapplicabile al Consiglio regionale valdostano.
Stabilita dunque l'inapplicabilità dell'articolo 7 del T.U. n. 361 alla Valle d'Aosta per le due ragioni sopra riferite (ineleggibilità già disciplinata dalla legge n. 1257 e rinvio all'articolo 11 anch'esso inapplicabile), non resta che operare la modifica all'articolo 1 del Regolamento interno come sopra indicato.
Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta al fine di garantire un ordinato svolgimento alle elezioni regionali del 1978 e assicurarne una piena partecipazione alla campagna elettorale e alla votazione,
DELIBERA
di approvare la seguente modificazione del secondo comma dell'articolo 1 del Regolamento interno del Consiglio:
sostituire il secondo comma: "Il quinquennio decorre dalla data della prima adunanza del Consiglio" con il seguente: "Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni"
DELIBERA ALTRESI'
di invitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere e a. ottenere in sede governativa e parlamentare l'eventuale modifica o integrazione alla legislazione ordinaria in materia, recante:
a) la stessa indicazione di decorrenza del quinquennio sopra precisato, e ciò per i soli fini di una maggiore chiarezza anche se non ritenuta indispensabile per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni regionali per le date sopra indicate;
b) lo stesso disposto previsto dalle norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario (secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968), e ciò ai fini della individuazione del termine iniziale in cui possano aver luogo le elezioni.
Il Consiglio prende atto.
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