Objet du Conseil n. 117 du 16 février 1978 - Verbale

OGGETTO N. 117/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI PREMI A CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE CHE CONTRIBUISCONO ALLA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO-MONTANO E ALLA DIFESA IDROGEOLOGICA DEL SUOLO".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo-montano e per la protezione della natura", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 25 e 26 gennaio 1978:

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Considerato che con la direttiva CEE n. 268 del 28 aprile 1975 è stato istituito un regime particolare di aiuti a favore delle zone agricole svantaggiate e montane nell'intento di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate;

Rilevato che fra gli aiuti è stata prevista una indennità compensativa annua fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti, quali la esistenza di condizioni climatiche molto difficili dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo abbreviato, esistenza di forti declivi che rendono impossibile la meccanizzazione;

Richiamata la legge 10 maggio 1976 n. 352 che con gli articoli 5 e 6 istituisce una indennità compensativa annua a favore degli imprenditori agricoli che coltivino terreni siti in zone montane o svantaggiate di superficie non inferiore a 3 ettari di S.A.U. per almeno un quinquennio;

Ritenuto che sia necessario acquisire, nella materia, una utile esperienza, il presente provvedimento assume carattere sperimentale e viene adottato in via temporanea per la durata di quattro anni.

Rilevato che la direttiva CEE 268/75 e la legge n. 352 stabiliscono, fra le altre norme, che la indennità compensativa annua è concedibile agli imprenditori che coltivino una superficie agraria utilizzabile (SAU) non inferiore a 3 ettari;

Considerato che tutto il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta è classificato montano e rientra fra i territori di cui all'art. 3 paragrafo 3) della direttiva CEE 268/75; che le aziende aventi superficie utilizzata inferiore a 3 ettari sono il 47,5% del numero totale delle aziende e interessano il 3,7% della superficie agraria utilizzata della Regione;

Rilevata la necessità di mantenere un livello minimo di popolazione montana, di tutelare le attività agricole di montagna, di proteggere la natura, di mantenere le attuali condizioni ecologiche, di difendere la stabilità del suolo, di conservare il tradizionale ambiente montano, di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole, di mantenere l'equilibrio idrogeologico, risultano fondamentali e prevalenti rispetto alla semplice integrazione dei redditi l'adozione di provvedimenti che istituiscano incentivi capaci di contribuire alla, conservazione dell'ambiente;

Osservato ancora che l'opera svolta dagli agricoltori montani in difesa dell'ambiente ed il servizio sociale da loro reso è realizzato non soltanto dai conduttori di aziende aventi una superficie superiore ai 3 ettari ma da tutti indistintamente i conduttori;

Ritenuta, sotto l'aspetto della funzione di conservazione dell'ambiente, che non sia giustificata una distinzione fra gli imprenditori agricoli montani e che diversamente quasi la metà dei conduttori e il 4% della superficie utilizzata avente le stesse caratteristiche e le stesse difficoltà di cui si è detto sarebbe esclusa dalla indennità;

Fatto presente che l'assenza di incentivi per queste aziende porterebbe in breve tempo all'abbandono delle aziende stesse e della coltivazione dei terreni nonché ad una fortissima riduzione della popolazione su una superficie agraria utilizzata di ha. 7.583 con il conseguente accentuarsi di gravi pericoli di frane, disordini idrogeologici, incuria dei boschi e del territorio che risulterebbero perduti alla vita della montagna e quindi resa pericolosa soprattutto per i più fertili terreni sottostanti;

Richiamando anche la dichiarazione che gli stati membri hanno adottato in merito all'art. 5 della direttiva 268/75 proposta dal Comitato Speciale Agricoltura la quale non esclude la possibilità di dare alle aziende che si trovano nell'interno o all'esterno delle zone svantaggiate altri premi (incentivi) allo scopo di favorire la difesa dell'ambiente naturale, purché tali premi non siano destinati a compensare gli handicaps indicati nell'art. 3 della direttiva n. 268/75;

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta propone l'approvazione del seguente progetto di legge precisando che l'intero onere finanziario graverà sul bilancio regionale, che gli incentivi previsti hanno unicamente il fine di difendere l'ambiente naturale e non già di indennità compensativa.

Disegno di legge n. 353

REGIONE AUTONOMA VALLE D 'AOSTA

Legge regionale ................ n.............. NORME ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO-MONTANO E PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In considerazione degli oneri derivanti dall'opera di conservazione dell'ambiente agricolo montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole locali, per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane è autorizzata la concessione di una indennità annua ai conduttori di aziende silvo-pastorali aventi una superficie agraria utilizzata inferiore a 3 ettari.

Art. 2

La indennità di cui all'articolo precedente non è concedibile ai conduttori di aziende agro-pastorali aventi una superficie agraria utilizzata non inferiore a tre ettari e comunque che beneficiano della indennità compensativa prevista dalla legge regionale di attuazione della direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975. Le due indennità non sono cumulabili fra loro o con qualsiasi analogo beneficio concesso dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

Art. 3

La indennità annua di cui all'articolo 1 è stabilita nelle stesse misure unitarie, complessive e massime fissate dalla legge regionale di attuazione della direttiva CEE n. 268/75. Anche le modalità di concessione sono fissate mediante l'osservanza di tutte le condizioni contenute nella citata legge regionale.

Art. 4

Le aziende agricole di cui all'art. 1 devono possedere un minimo di organizzazione aziendale, una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati.

In ogni caso per beneficiare della indennità annua il richiedente ed i suoi familiari risultanti sullo stato di famiglia devono trarre dall'azienda agricola almeno il 50% del loro reddito complessivo annuo di lavoro ed il richiedente deve dedicare all'attività agricola almeno il 50% del tempo di lavoro annuo.

Art. 5

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 e a carico dei bilanci per i successivi esercizi si provvederà, nei limiti di spesa annua previsti dai bilanci stessi, mediante imputazione al capitolo di spesa 3550 "Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo-montano e per la protezione della natura".

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, li

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra il disegno di legge.

Il Consigliere MANGANONI ribadisce le posizioni già espresse nel corso del dibattito sul disegno di legge n. 354.

Il Consigliere LUSTRISSY annuncia il voto favorevole del Gruppo dei D.P. al disegno di legge in esame che però, a suo giudizio, non porta alcuna novità concreta.

Fa presente l'opportunità che il problema venga riesaminato alla luce dei limiti posti dalla direttiva CEE 268 che consente interventi, a favore dell'agricoltura di montagna, solo nei confronti di aziende aventi una certa dimensione.

Considerando che in Valle d'Aosta il 50% delle aziende non possiede i requisiti fissati dalla direttiva, ritiene opportuno abbandonare la politica dell'indennità legata alla struttura aziendale e cercare una forma di intervento diverso, legato alla presenza dell'uomo in montagna, tanto più che l'obiettivo del disegno di legge in esame è quello di evitare lo spopolamento della montagna.

Auspica che l'intervento si rienti nel senso di garantire alle famiglie che non raggiungono un reddito sufficiente un minimo vitale, come riconoscimento del ruolo fondamentale da esse svolto per la conservazione del paesaggio agricolo e per la protezione della natura.

Il Presidente DOLCHI precisa al Consiglio che la discussione verte sul disegno di legge n. 353 nel testo rielaborato dalla Commissione Agricoltura, che ha apportato notevoli modifiche.

Il Consigliere LUSTRISSY precisa a sua volta che il nuovo testo del disegno di legge non è stato elaborato dalla Commissione per l'Agricoltura, bensì predisposto dall'Assessore ed esaminato dalla Commissione stessa.

Il Consigliere BORBEY ritiene che la misura dell'attuale intervento non sia sufficiente neanche a coprire le spese che l'agricoltore dovrà sostenere per la presentazione della domanda.

Sostiene che si deve avere il coraggio di abolire questa forma di intervento che non risolve certo i problemi degli agricoltori.

Annuncia comunque il voto favorevole del Gruppo democristiano al disegno di legge in esame con l'invito però ad esaminare con urgenza nuove forme di intervento.

Il Consigliere TAMONE afferma che, a suo avviso, si è voluto esasperare il discorso in difesa delle aziende aventi superfici inferiori all'ettaro e fa osservare che aziende di tali dimensioni non sono sufficienti da sole a mantenere una famiglia e che normalmente i proprietari esercitano anche altre attività.

Sostiene che la spesa per la presentazione delle domande sarà minima e che l'Assessorato darà agli interessati tutta l'assistenza necessaria.

Il Consigliere MONAMI afferma che il Gruppo comunista non nega l'esigenza di aiutare i contadini valdostani. Fa però notare che i problemi dell'agricoltura valdostana non possono essere risolti mediante interventi a fondo perduto, ma soltanto mediante interventi organici.

Sostiene che la proposta in esame non soddisfa il Gruppo comunista, mentre rischia di scontentare decisamente i contadini.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ sostiene che il disegno di legge in questione è un provvedimento tampone che dovrà avere delle susseguenti modifiche e che vuole essere un atto di giustizia nei confronti dei montanari che tanto operano per la difesa del paesaggio e la protezione del suolo.

Si impegna ad effettuare un censimento degli agricoltori, pur osservando che non sarà facile appurare il possesso dei requisiti dei singoli.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge nel nuovo testo proposto dalla Commissione Agricoltura.

Articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Si dà atto che gli articoli da 1 a 5 sono approvati, mediante separate votazioni, all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato: che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica; i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti

- Voti favorevoli: diciotto;

- Voti contrari: nove.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa idrogeologica del suolo".

Disegno di legge regionale n. 353

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale..................n. ........: CONCESSIONE DI PREMI A CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE CHE CONTRIBUISCONO ALLA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO-MONTANO E ALLA DIFESA IDROGEOLOGICA DEL SUOLO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In considerazione degli oneri derivanti dall'opera di conservazione dell'ambiente agricolo-montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole locali, per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane è autorizzata la concessione di un premio annuo ai conduttori di aziende silvo-pastorali.

Art. 2

Il premio di cui all'articolo precedente non è concedibile ai conduttori di aziende che beneficiano della indennità compensativa prevista dalla Direttiva C.E.E. n. 268/75 del 28 aprile 1975, della legge 10 maggio 1976, n. 352 e della legge regionale di attuazione della citata direttiva. Il premio, in ogni caso, non è cumulabile con qualsiasi analogo beneficio concesso dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

Art. 3

Il premio annuo, da corrispondere ai conduttori delle aziende i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura è stabilito nelle misure indicate nella tabella seguente:

Qualità di coltura

Importo premio annuo per Ha.L.

NOTE

Prato stabile, prato artificiale, prato arborato

50.000

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Pascolo

4.000

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Vigneto e frutteto specializzati

50.000

fino ad un massimo di 1 ettaro per ogni azienda beneficiaria

Seminativo semplice e arborato e altre colture diverse da quelle suindicate

40.000

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In ogni caso l'ammontare complessivo del premio annuo per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non può superare la somma di lire 250.000.

Art. 4

Le aziende agricole di cui all'articolo 1 devono possedere un minimo di organizzazione aziendale, una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati e che si impegnino a coltivare i terreni per almeno un quadriennio secondo le norme della buona tecnica agricola.

Art. 5

La presente legge è adottata a titolo sperimentale e temporaneo per la durata di anni quattro.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire 500 milioni, graveranno su apposito capitolo che verrà istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della. Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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