Objet du Conseil n. 116 du 16 février 1978 - Verbale
OGGETTO N. 116/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 268 DEL 28 APRILE 1975 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle Comunità. Europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 25 e 26 gennaio 1978:
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Il Consiglio regionale nella seduta del 29 e 30 novembre 1976 aveva approvato il disegno di legge n. 247 concernente l'attuazione nella Regione della direttiva n. 268/75 per l'agricoltura di montagna.
Con quell'atto la Regione aveva provveduto, nei tempi previsti a dare applicazione alla direttiva in adempimento della legge 10 maggio 1976 n. 352 che recepiva nello Stato italiano la citata direttiva.
Si richiama qui quanto già posto in relazione al disegno di legge n. 247. La direttiva CEE n. 268 e la legge nazionale di attuazione n. 352 dettano sostanzialmente norme che rendono più vantaggiosa l'applicazione nelle zone di montagna delle provvidenze previste dalle precedenti direttive CEE nn. 159, 160 e 161 concernenti l'ammodernamento dell'agricoltura.
Viene inoltre istituita una indennità compensativa per le zone di montagna e vengono predisposti alcuni interventi finanziari per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario negli alpeggi, nei pascoli ed a favore della produzione zootecnica. Queste iniziative, tuttavia, devono avere carattere interaziendale e collettivo. Infatti, i beneficiari non sono i singoli male forme associative.
La precedente legge n. 247 approvata dal Consiglio regionale tendeva essenzialmente ad applicare i provvedimenti CEE seguendo la prassi ormai consolidata delle nostre leggi regionali sulla indennità alle aziende agricole e sui contributi e mutui in materia di miglioramenti fondiari.
La Commissione delle Comunità. Europee ha però formulato numerose osservazioni alla precedente legge regionale e con telespresso pervenuto il 13 maggio 1977 ha comunicato, che numerosi articoli del disegno di legge n. 247 e n. 249, così come altre leggi regionali (14 agosto 1962, n. 18; 8 ottobre 1973, n. 33; 24 ottobre 1973, n. 34) sono incompatibili con le norme della direttiva 268175 della CEE.
Si e quindi reso necessario riprendere contatti diretti con gli Organi della CEE e ripresentare un disegno di legge che fosse compatibile con la normativa comunitaria.
Il disegno di legge che viene quindi risottoposto all'approvazione del Consiglio regionale ha dovuto tenere necessariamente conto delle osservazioni formulate dalla CEE ed ha dovuto sostanzialmente adeguarsi soprattutto per quanto riguarda il contenuto e la misura degli incentivi.
Non si può non rilevare che le quattro direttive CEE sull'ammodernamento dell'agricoltura, come è stato più volte messo in luce presentano notevoli difficoltà di applicazione nella nostra Regione e male si adattano alle particolari caratteristiche dell'agricoltura della Valle.
Conseguentemente anche il presente disegno di legge porta necessariamente con sé le difficoltà di applicazione rilevate per le direttive CEE. D'altra parte è necessario dare attuazione nel limite del possibile alla normativa comunitaria e occorre non dimenticare che la precedente legge, come è stato sopra rilevato, non ha potuto trovare approvazione dalla Comunità Europea.
Si rileva ancora che il disegno di legge completa, recepisce le norme più vantaggiose contenute nelle direttive CEE 159, 160 e 161 già recepite a suo tempo con legge regionale. Modifica, anche sostanzialmente le misure e alcune modalità di interventi finanziari delle leggi regionali 7 marzo 1973 n. 7 e 10 settembre 1973 n. 32 concernenti norme ed interventi per la conservazione del paesaggio agricolo-montano e per la protezione della natura; la legge regionale 3 agosto 1972 n. 19 riguardante i miglioramenti fondiari in montagna; la legge 14 agosto 1962 n. 18 riguardante la meccanizzazione agricola; la legge 8 ottobre 1973, n. 44, riguardante le provvidenze creditizie in agricoltura, la legge 24 ottobre 1973, n. 34, riguardante la cooperazione agricola.
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Disegno di legge regionale n. 354
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 268 DEL 28 APRILE 1975 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con la presente legge la Regione Autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alla direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle Comunità Europee riguardante gli interventi comunitari in favore dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate, tenuto conto delle specifiche caratteristiche agricole, ambientali, economiche e sociali del suo territorio.
Le misure previste tendono a mantenere un adeguato livello di popolazione nelle zone montane, ad incrementare l'attività agricola ed al conseguimento di un sufficiente reddito nonché alla conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse.
Art. 2
La indennità compensativa annua di cui agli articoli 5, 6, 7 della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 e degli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976 n. 352 è concessa agli imprenditori agricoli alle seguenti condizioni:
- che coltivino i terreni e conducano aziende agricole a qualsiasi titolo (proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, ecc.) aventi una superficie agraria utilizzabile di almeno tre ettari.
Sono computabili le superfici agrarie utilizzabili coltivate come le quote di comproprietà, quelle derivanti dalla partecipazione a proprietà collettive e consortili, interessenze; i diritti nelle "Consorterie", nelle comunità agrarie e simili; i diritti attivi di uso civico;
- che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nella direttiva CEE n. 268 e salvo le eccezioni di cui all'art. 6 della direttiva medesima.
La conduzione dell'azienda deve avvenire mediante la effettiva coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili, delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili.
Qualora il conduttore cessi di coltivare i terreni durante il quinquennio ma vi subentri nella conduzione altro conduttore, in possesso dei requisiti, quest'ultimo potrà percepire, fino al compimento del quinquennio, la indennità compensativa ed il precedente conduttore è esonerato dall'obbligo di restituire gli importi della indennità percepita fino al momento della cessazione.
La citata indennità compensativa è concessa al fine di ovviare o, quanto meno, ridurre gli svantaggi naturali permanenti esistenti nelle zone montane o dovuti alle condizioni climatiche difficili, all'altitudine, al periodo vegetativo abbreviato e alle forti pendenze che rendono difficile la meccanizzazione e oneroso l'uso dei mezzi tecnici.
Art. 3
a) Per le aziende agricole dotate di allevamenti bovini, ovini, caprini la indennità compensativa è stabilita in 53,5 U.C. per unità bestiame adulto (U.B.A.) allevati durante l'intero anno.
L'importo della indennità non può superare 53,5 U.C. per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.
In ogni caso l'importo totale della indennità per ogni azienda agricola non potrà superare quello corrispondente alle 25 U.B.A.
Quando il bestiame delle aziende delle sedi invernali viene monticato in alpeggio, per un periodo non inferiore a giorni 90, la corrispondente quota di indennità pari ad 114 di 53,5 U.C. compete al monticatore per ogni U.B.A. dallo stesso monticato.
La corresponsione della suddetta quota parte di indennità spettante al monticatore, per le. UBA monticate, è effettuata direttamente dal proprietario del bestiame allevato nelle aziende delle sedi invernali al momento dell'affidamento del bestiame stesso.
b) Quando si tratta, di produzioni agricole diverse da quella bovina, ovina, caprina, l'indennità compensativa annua è stabilita nella misura di 53,5 U.C. per ettaro di superficie agraria utilizzata dall'azienda.
Dalla superficie agraria utilizzata di cui al comma precedente è detratta la superficie destinata alla produzione foraggera; quella destinata alla produzione di frumento, quella destinata alla produzione intensiva di meli, peri, peschi eccedenti il mezzo ettaro.
La indennità compensativa commisurata alla superficie utilizzata non potrà comunque superare 53,5 U.C. per ettaro e per anno e il suo importo totale, per ogni azienda, non potrà superare. 1.000 U.C.
Art. 4
La concessione a favore degli imprenditori agricoli delle provvidenze previste dalla direttiva C.E.E. n.. 159 del 17 aprile 1972, dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55 concernenti l'ammodernamento delle aziende agricole e 142 realizzazione dei piani di sviluppo aziendali, è attuata alle condizioni di maggior favore sottoindicate:
a) il concorso nel pagamento degli interessi è elevato nella misura del 12% e la durata dei mutui è stabilita in anni venti per gli investimenti fondiari e in anni dieci per l'acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e delle altre dotazioni aziendali.
In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2%;
b) il limite di fideiussione del fondo interbancario è elevato all'80% dell'ammontare del mutuo. Per le cooperative agricole e le altre forme associative la misura della citata fideiussione è fissata nel 90% dell'ammontare del mutuo. Per gli affittuari, mezzadri e coloni valgono le migliori condizioni di fideiussione di cui al quarto comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
c) quando i piani di sviluppo aziendali od i programmi di sviluppo annuali delle Comunità Montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, od i programmi regionali di intervento prevedano specifici interventi per la promozione delle attività turistiche ed artigianali, le provvidenze di cui all'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estese anche ad investimenti di carattere turistico ed artigianale per un importo complessivo non superiore a 10.730 U.C.
Le attività turistiche e artigianali devono interessare intere zone, essere di importanza o di interesse generale e comunque avere sempre carattere inter-aziendale, essere compatibili con le attività agricole e forestali, con le quali devono armonicamente integrarsi e non causare pregiudizio o nocumento alcuno all'ambiente naturale nel quale si inseriscono. In ogni caso, devono rispondere e non essere in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge;
d) per le aziende che abbiano almeno 0,5 unità di bestiame adulto (U.B.A.) per ettaro di superficie foraggera il contributo integrativo per la produzione bovina ed ovina è elevato di un terzo e precisamente:
- 62,6 U.C. per ettaro di superficie foraggera nel primo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 3.133,3 U.C.;
- 42,6 U.C. per ettaro di superficie foraggera nel secondo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 2.133,3 U.C.;
- 21,3 U.C. per ettaro di superficie foraggera nel terzo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 1.066,6 U.C.;
e) la durata massima dei piani di sviluppo è elevata ad anni nove.
Nel reddito da lavoro da conseguirsi, una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale, è possibile includere l'importo della indennità compensativa.
Nel reddito da lavoro, ai fini dell'attuazione dei piani di sviluppo aziendale, è possibile conteggiare una aliquota massima di reddito proveniente da attività extra-agricola pari al 50% del reddito complessivo, fermo restando che il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola raggiunga il reddito comparabile almeno per una U.L.U.
Tuttavia, il piano di sviluppo aziendale può essere presentato anche quando il fabbisogno di lavoro dell'azienda raggiunge soltanto 0,7 U.L.U. (1 ULU: 2.300 ore lavorative annue). In tal caso il 70% del reddito di lavoro comparabile deve provenire dalla attività di lavoro agricolo nell'azienda e il restante 30% può provenire da attività extra-agricole.
Qualora il fabbisogno di lavoro dell'azienda agricola superi le 0,7 ULU, il 50% (come massimo) del reddito di lavoro comparabile può provenire da attività extra-agricole, sempre che l'azienda fornisca almeno il 70% del reddito comparabile e che il reddito di lavoro complessivo sia almeno pari al reddito comparabile per una ULU.
f) si considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo annuo e che ricava dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.
Art. 5
Gli aiuti agli investimenti collettivi per l'incremento della produzione foraggera, per la sistemazione degli alpeggi e dei pascoli utilizzati in forma collettiva nonché per la produzione zootecnica di cui all'art. 11 della direttiva C.E.E. n. 268 del 28 aprile 1975 e dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono concessi secondo la normativa indicata negli artt. 9 e 10 della legge regionale 3 agosto 1972 n. 19.
In particolare si annoverano gli investimenti indicati nel citato articolo 12 della legge 352 e i seguenti:
- macchinari per la produzione e la raccolta dei foraggi
- installazioni e impianti per l'immagazzinamento dei foraggi - sistemazione di alpeggi e pascoli
- concimazione di fondo
- regolazione del regime idrico
- rimozione di detriti e di pietrame
- attrezzatura dei pascoli e degli alpeggi
- viabilità nei pascoli
- recinzione dei pascoli
- approvvigionamento di acqua potabile
- fienile e malghe
I beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole legalmente costituite e iscritte nell'apposito registro regionale delle cooperative; le Comunità Montane; i Comuni; le Consorterie la cui costituzione ed i cui statuti siano regolarizzati conformemente alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14; i Consorzi di miglioramento fondiario legalmente costituiti e che, a giudizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, diano affidamento di buon funzionamento e di capacità tecniche ed amministrative nell'espletamento della loro attività. In ogni caso, le consorterie devono dimostrare di possedere i propri organi amministrativi funzionanti regolarmente ed esplicare in modo continuativo le attività previste dallo statuto.
Le citate forme associative, per godere dei benefici di cui trattasi, devono essere costituite da soci che dedichino direttamente la maggior parte della loro attività complessiva annua di lavoro all'allevamento del bestiame.
Ai fini della applicazione del presente articolo sono considerati alpeggi e pascoli collettivi anche quelli gestiti a qualsiasi titolo da un imprenditore che oltre al proprio bestiame, montichi in misura prevalente anche bestiame preso in soccida o con altra forma di affitto, da altri proprietari che dedichino la maggior parte del loro tempo di lavoro annuo all'allevamento zootecnico:
Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa, opera o iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali o di qualsiasi altro Ente pubblico.
Art. 6
Sono vietati tutti gli interventi finanziari e qualsiasi aiuto per l'acquisto di vitelli destinati all'ingrasso, di suini e per investimenti nel settore delle uova e dell'avicoltura in genere.
Gli interventi per l'acquisto di bovini sono consentiti soltanto se, ad investimento ultimato, l'azienda beneficiaria singola o associata, trae almeno il 60% dei ricavi complessivi dall'allevamento dei bovini e degli ovini.
Gli investimenti nel settore suinicolo possono essere incentivati soltanto se il 35% dei foraggi necessari viene prodotto in azienda e limitatamente a quegli investimenti comportanti una spesa complessiva compresa fra il minimo di 10.730 U.C. ed il massimo di 54.400 U.C. incluse.
Il presente articolo è parte integrante di tutte le leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura ed in particolare delle leggi 3 agosto 1972, n. 19; 14 agosto 1962, n. 18; 8 ottobre 1973, n. 33; 24 ottobre 1973, n. 34.
Art. 7
A favore delle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile di cui all'art. 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153 adeguato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1976 n. 352, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta potrà concedere aiuti finanziari, creditizi o contributivi a condizione che tali aiuti non siano più elevati di quelli concessi alle aziende che adottano un piano di sviluppo aziendale.
La condizione di cui sopra si ritiene soddisfatta quando gli aiuti sono inferiori di almeno il 2% dei contributi in conto interesse o del controvalore capitalizzato quando si tratti di contributi in conto capitale.
Pertanto, agli attuali tassi di interesse di mercato praticati per il credito agrario del 15,5%-16%, gli interventi finanziari indicati nella lettera a) dell'art. 4 precedente (per le aziende che adottano il piano di sviluppo aziendale) e per le aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile (fermi restando gli importi di spesa massimi fissati dalla direttiva 159/72 per ogni U.L.U.) sono così stabiliti e riassunti:
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Denominazione intervento |
Aziende che attuano il piano di sviluppo in grado di raggiungere il reddito comparabile |
Aziende che non attuano il piano di sviluppo, non in grado di raggiungere il reddito comparabile |
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1) Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata massima di anni 20 per investimenti fondiari e le strutture agricole |
12% |
10% |
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2) Corrispondente controvalore capitalizzato; contributi in conto capitale per gli investimenti fondiari e le strutture agricole |
60% |
50% |
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3) Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata di anni 10 per l'acquisto di bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali |
12% |
10% |
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4) Corrispondente controvalore capitalizzato - contributo in conto capitale per prestiti per acquisto bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali |
43% |
34% |
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Alle misure di intervento indicate nel precedente comma non sono assoggettati i seguenti tipi di investimenti ed opere:
- interventi collettivi per il miglioramento delle colture foraggere;
- acquedotti, elettrodotti rurali, viabilità aziendale e interaziendale
- fabbricati rurali destinati ad abitazione degli agricoltori.
Art. 8
Le norme contenute nelle leggi regionali 7 marzo 1973, n. 7, e 10 settembre 1973 n. 32 concernenti la indennità compensativa e specificatamente quelle indicate negli articoli 1, 2, 7, che regolano la misura, della indennità la tabella di conversione e il carico di bestiame per ettaro, che comunque contrastino con gli articoli 2 e 3 della presente legge sono nulle e abrogate.
La indennità compensativa annua è erogata esclusivamente secondo la normativa della presente legge.
Gli importi degli interventi creditizi e in conto capitale previsti dalle leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura e specificatamente quelli indicati nelle leggi regionali 14 agosto 1962, n. 18, 8 ottobre 1973, n. 33, 24 ottobre 1973, n. 34, concernenti investimenti fondiari, strutture agricole in genere, acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e altre dotazioni aziendali, esclusi quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge non possono superare, nella loro misura massima, quella fissata nel già citato art. 7 precedente.
Qualora tali misure degli aiuti superino quelle massime indicate nell'art. 7 precedente sono corrispondentemente ridotte e ad esse uniformate.
Il presente articolo è parte integrante delle leggi regionali succitate in materia di indennità compensativa e di incentivi in agricoltura.
Art. 9
Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo aziendali, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima si provvederà annualmente ad apportare le corrispondenti modifiche alla presente legge per adeguarla alla normativa C.E.E., alle variazioni del valore della unità di conto e alle altre modificazioni che venissero apportate nella regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di applicazione delle direttive n. 159, n. 160, n. 161 e n. 268.
Art. 10
Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera od iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali o di qualsiasi altro Ente pubblico.
Art. 11
I compiti di carattere tecnico, la istruttoria delle domande inerenti l'applicazione della direttiva comunitaria n. 268 del 28 aprile 1975 e della presente legge sono affidati all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, che vi provvede mediante il Servizio agrario. I compiti amministrativi e finanziari sono affidati all'Assessorato alle Finanze.
Spetta inoltre all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste:
- accertare la esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalla sopracitata direttiva comunitaria;
- proporre alla Giunta regionale l'adozione di ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge;
- proporre alla Giunta regionale, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale, eventuali priorità nella concessione degli aiuti previsti dalla direttiva comunitaria.
Art. 12
L'Amministrazione regionale provvederà ad istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli, distintamente per ogni tipo di aiuto, nella parte entrate e nella parte spese per l'introito degli stanziamenti che saranno effettuati dallo Stato in applicazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 per l'erogazione degli aiuti stessi.
La destinazione degli stanziamenti è vincolata agli scopi e alle finalità previsti dalla citata direttiva.
Contro le decisioni adottate dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, in ordine all'applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La Giunta regionale si pronuncia in via definitiva.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Allegato
Tabella di conversione di bovini, ovini, caprini in Unità bestiame adulto (U.B.A.) di cui all'art. 3 lettera a).
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Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni |
1,0 U.B.A. |
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Bovini da sei mesi a 2 anni |
0,6 U.B.A. |
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Pecore |
0,15 U.B.A. |
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Capre |
0,15 U.B.A. |
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra, sulla base della relazione, i motivi che hanno portato la Giunta alla presentazione del disegno di legge n. 354.
Il Consigliere MONAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge in esame ed a quello, analogo, iscritto al punto successivo dell'ordine del giorno. Quindi, nel contestare la diminuzione degli incentivi all'istituzione di cooperative dall'80% al 60%, afferma che le direttive CEE limitano l'autonomia della Valle d'Aosta.
Il Consigliere MANGANONI critica la politica agricola della CEE.
Il Consigliere MAQUIGNAZ critica il disegno di legge che è, a suo avviso, tardivo, rinunciatario e non difende sufficientemente la nostra autonomia in materia di agricoltura. Pur rendendosi conto delle obiettive difficoltà, osserva che si sarebbe potuto adattare meglio le direttive CEE alla particolare situazione dell'agricoltura in Valle. Fa presente che, per quanto riguarda la indennità di cui all'art. 3, sarebbe stata più opportuna l'indicazione in lire anziché in unità di conto che sono, a suo parere, di difficile interpretazione. Sottolinea il fatto che, con il disposto del secondo comma dell'alinea b) dell'art. 3, si sottraggono dal conteggio per le indennità notevoli superfici agrarie. Sostiene che altre limitazioni sono, a suo avviso, contenute negli articoli 6 e 8.
Il Consigliere LUSTRISSY ribadisce i concetti già espressi dal Consigliere Maquignaz.
Le Conseiller TAMONE propose à l'Assesseur à l'Agriculture et aux Forêts de se faire promoteur d'une conférence des régions alpines sur les problèmes de l'agriculture, en invitant les responsables de la CEE pour ce domaine.
Il estime en effet que, quitte à résoudre les problèmes de l'agriculture de la plaine, la CEE a oublié les problèmes particuliers posés par l'agriculture de montagne.
Il Consigliere PARISI fa rilevare che nel corso dell'esame, da parte della Commissione Agricoltura, del disegno di legge n. 354 egli aveva espresso l'opinione che non si trattava di semplici modifiche rispetto alla legge precedente, ma di una sostituzione quasi integrale.
Il Consigliere FOURNIER sostiene che il disegno di legge n. 354 sconvolge il sistema attuale per quanto attiene la convenzione con le banche ed in particolare la stipulazione dei mutui. Sottolinea che scopo del suo intervento è sollecitare l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e l'Assessorato alle Finanze, al quale saranno per legge demandati i compiti di coordinamento, affinché prendano iniziative per la revisione delle varie convenzioni con le banche, per assicurare la più ampia informazione alle categorie interessate e per la predisposizione di un testo coordinato che raggruppi le nuove provvidenze con le vecchie specificando le modifiche ad esse apportate.
Il Consigliere BORBEY afferma che il Gruppo democristiano è sinceramente preoccupato perché le direttive CEE che il disegno di legge in esame deve necessariamente recepire non tengono in nessun conto le realtà dell'agricoltura alpina. Si associa alla proposta del Consigliere Tamone. Sostiene che la Regione avrebbe dovuto fare maggiori pressioni di carattere politico per cercare di mitigare le conseguenze negative delle direttive CEE.
Il Consigliere PARISI sostiene che i difetti rilevati sono dovuti al fatto che gli interessi dell'Italia, soprattutto nel campo dell'agricoltura, non sono stati tenuti in sufficiente considerazione da parte della CEE.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ, nel dichiararsi consapevole del fatto che il disegno di legge in discussione impone pesanti vincoli all'agricoltura valdostana, fa rilevare che la proposta è giunta con un certo ritardo in Consiglio perché la Regione, oltre agli opportuni passi compiuti presso la Comunità Europea, è stata l'artefice di diversi incontri con le Regioni alpine che non hanno però portato a risultati concreti. Comunica, in risposta al Consigliere Maquignaz, che le indennità sono state calcolate in unità di conto e non in lire perché l'unità di conto permette una maggiore elasticità. Fa presente al Consigliere Monami che non è assolutamente possibile aumentare i contributi per incentivare la cooperazione perché la Regione non può derogare alle tabelle stabilite dalla direttiva CEE. Fa rilevare che la direttiva CEE proibisce di pagare un'indennità alle aziende aventi superfici agrarie inferiori ai 3 ettari, ma dato che le aziende in tali condizioni costituiscono il 50%, è stato predisposto questo disegno di legge che prevede agevolazioni a favore di aziende di piccole dimensioni.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in: questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato, da parte della Commissione consiliare per l'Agricoltura, il seguente emendamento aggiuntivo finale: "Per quanto non previsto specificamente dalla presente legge regionale, si applicano le norme previste dalle direttive CEE 28 aprile 1975, n. 268, dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352".
Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo così emendato sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 2
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato, da parte della Commissione, il seguente emendamento aggiuntivo finale: "In ogni caso le indennità indicate nei punti a) e b) predetti nella loro misura unitaria e complessiva non sono cumulabili fra loro per la stessa azienda e lo stesso beneficiario".
Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo così emendato sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 sono stati presentati, da parte della Commissione, i seguenti emendamenti:
- primo comma, primo rigo, dopo le parole: "imprenditori agricoli" aggiungere la seguente frase: "che abbiano presentato ed ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo aziendale,...";
- il secondo capoverso della lettera c) è sostituito con il seguente: "Le attività turistiche e artigianali devono essere compatibili con le attività agricole e forestali, con le quali devono armonicamente integrarsi e non causare pregiudizio o nocumento alcuno all'ambiente naturale nel quale si inseriscono. In ogni caso, devono rispondere e non essere in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.";
- le prime sei righe del primo capoverso della lettera d) sono sostituite con le seguenti: "Per le aziende che abbiano almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera e che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 della legge 9.5.1975, n. 153 e art. 10 della legge 10.5.1976, n. 352, il contributo integrativo per la produzione bovina ed ovina è elevato di un terzo e precisamente :...".
Si dà atto che sia i tre emendamenti che l'articolo così emendato sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 5
Si dà atto che all'articolo 5 sono stati presentati, da parte della Commissione, i seguenti emendamenti:
- al quinto comma sostituire le parole "devono essere costituite da soci" con le parole "devono avere la maggioranza dei soci";
- sopprimere il penultimo comma.
Si dà atto che sia gli emendamenti che l'articolo così emendato sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 è stato presentato, da parte della Commissione, il seguente emendamento:
- al secondo comma, dopo, l'avverbio "soltanto", aggiungere le parole "per la prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e quando".
Si dà atto che all'articolo 6 il Consigliere LUSTRISSY presenta il seguente emendamento:
- al terzo comma sostituire la parola "foraggi" con la parola "alimenti".
Si dà atto che sia gli emendamenti che l'articolo così emendato sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 7
Si dà atto che all'articolo 7 è stato presentato, da parte della Commissione, il seguente emendamento: aggiungere alla fine del terzo comma dell'articolo 7 le parole "nella loro misura massima".
Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo così emendato sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 8
Il Consigliere LUSTRISSY propone la sostituzione del primo comma con il seguente: "Le norme che comunque contrastino con gli articoli 2 e 3 della presente legge sono nulle e abrogate".
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ concorda sull'emendamento.
Si dà atto che l'emendamento è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Si dà atto che l'articolo così emendato e approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 9
Si dà atto che all'articolo 9 è stato presentato, da parte della Commissione, il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma: "L'applicazione della presente legge è subordinata alla normativa comunitaria e nazionale e conseguentemente il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le modificazioni che si rendessero necessarie in relazione alle variazioni del valore della unità di conto e della regolamentazione comunitaria e nazionale al fine di adeguare l'operato della Regione alla normativa stessa".
Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo così emendato sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articoli 10 e 11
Si dà atto che gli articoli 10 e 11 sono approvati, con separate votazioni, all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 12
Si dà atto che all'articolo 12 è stato presentato, da parte della Commissione, il seguente emendamento sostitutivo:
L'articolo è soppresso e sostituito con il seguente:
"Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte nei limiti dei fondi attribuiti alla Regione in base al riparto, stabilito dal CIPE, sugli stanziamenti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.
Le spese per gli interventi di cui alla legge sopracitata verranno fronteggiate con i fondi disponibili sui residui di stanziamento dell'esercizio 1977 di cui ai capitoli 4197, 4198, 4199, 4200, 4201.
Per l'esercizio 1978 e successivi la spesa verrà fronteggiata con gli stanziamenti che verranno iscritti nello stato di previsione dei relativi bilanci corrispondenti ai capitoli sopradistinti".
Si dà atto che l'articolo emendato è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 13
Si dà, atto che da parte della Commissione è stato presentato il seguente nuovo articolo:
"La destinazione degli stanziamenti è vincolata agli scopi ed alle finalità previste dalla citata, direttiva.
Contro le decisioni adottate dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, in ordine all'applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La Giunta regionale si pronuncia in via definitiva.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta".
Si dà atto che l'articolo 13 è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Allegato
Si dà atto che l'allegato è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Consigliere LUSTRISSY, prendendo la parola per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole al disegno di legge in questione del Gruppo dei D.P. per evitare che il Governo, a norma dell'articolo 2 della legge 352, si sostituisca agli organi regionali, dei quali sia accertata l'inattività nel disciplinare l'attuale regime di aiuti previsto dalla direttiva CEE n. 268.
Il Consigliere TAMONE si associa alle dichiarazioni del Consigliere Lustrissy ed annuncia il voto favorevole del Gruppo unionista con motivazioni analoghe.
Il Consigliere BORBEY annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano al disegno di legge in questione, pur non nascondendo che esso mortifica l'agricoltura valdostana.
Il Consigliere MONAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista, concordando sulla considerazione che questo disegno di legge è quasi punitivo per l'agricoltura valdostana. Fa presente che i problemi dell'agricoltura valdostana non si debbono affrontare solo con gli interventi previsti dalla normativa CEE, ma con una politica regionale realmente a favore dell'agricoltura.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tredici articoli ed il relativo allegato del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: sette.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle Comunità Europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate".
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Disegno di legge regionale n. 354
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale..............n................: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 268 DEL 28 APRILE 1975 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con la presente legge la Regione. Autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alla direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle Comunità Europee riguardante gli interventi comunitari in favore dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate, tenuto conto delle specifiche caratteristiche agricole, ambientali, economiche e sociali del suo territorio.
Le misure previste tendono a mantenere un adeguato livello di popolazione nelle zone montane, ad incrementare l'attività agricola ed al conseguimento di un sufficiente reddito nonché alla conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse.
Per quanto non previsto specificatamente dalla presente legge regionale, si applicano le norme previste dalla direttiva C.E.E. 28 aprile 1975, n. 268, dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.
Art. 2
La indennità compensativa annua di cui agli articoli 5, 6, 7 della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 e degli articoli 5, 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è concessa agli imprenditori agricoli alle seguenti condizioni:
- che coltivino i terreni e conducano aziende agricole a qualsiasi titolo (proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, ecc.) aventi una superficie agraria utilizzabile di almeno tre ettari.
Sono computabili le superfici agrarie utilizzabili coltivate come le quote di comproprietà, quelle derivanti dalla partecipazione a proprietà collettive e consortili, interessenze; i diritti nelle "Consorterie", nelle Comunità agrarie e simili; i diritti attivi di uso civico.
- che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nella direttiva CEE n. 268 e salvo le eccezioni di cui all'art. 6 della direttiva medesima.
La conduzione dell'azienda deve avvenire mediante la effettiva coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili, delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili.
Qualora il conduttore cessi di coltivare i terreni durante il quinquennio ma vi subentri nella conduzione altro conduttore, in possesso dei requisiti, quest'ultimo potrà percepire, fino al compimento del quinquennio, la indennità compensativa ed il precedente conduttore è esonerato dall'obbligo di restituire gli importi della indennità percepita fino al momento della cessazione.
La citata indennità compensativa è concessa al fine di ovviare o, quanto meno, ridurre gli svantaggi naturali permanenti esistenti nelle zone montane o dovuti alle condizioni climatiche difficili, all'altitudine, al periodo vegetativo abbreviato e alle forti pendenze che rendono difficile la meccanizzazione e oneroso l'uso dei mezzi meccanici.
Art. 3
a) Per le aziende agricole dotate di allevamenti bovini, ovini, caprini la indennità compensativa è stabilita in 53,5 U.C. per unità bestiame adulto (U.B.A.) allevati durante l'intero anno.
L'importo della indennità non può superare. 53,5 U.C. per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.
In ogni caso l'importo totale della indennità per ogni azienda agricola non potrà superare quello corrispondente alle 25 U.B.A.
Quando il bestiame delle aziende delle sedi invernali viene monticato in alpeggio, per un periodo non inferiore a giorni 90, la corrispondente quota di indennità pari ad 1/4 di 53,5 U.C. compete al monticatore per ogni UBA dallo stesso monticato.
La corresponsione della suddetta quota parte di indennità spettante al monticatore, per le UBA monticate, à effettuata direttamente dal proprietario del bestiame allevato nelle aziende delle sedi invernali al momento dell'affidamento del bestiame stesso.
b) Quando si tratta di produzioni agricole diverse da quella bovina, ovina, caprina, l'indennità compensativa annua è stabilita nella misura di 53,5 U.C. per ettaro di superficie agraria utilizzata dall'azienda.
Dalla superficie agraria utilizzata di cui al comma precedente è detratta la superficie destinata alla produzione foraggera; quella destinata alla produzione di frumento, quella destinata alla produzione intensiva di meli, peri, peschi eccedenti il mezzo ettaro.
La indennità compensativa commisurata alla superficie utilizzata non potrà comunque superare 53,5. U.C. per ettaro e per anno e. il suo importo totale, per ogni azienda, non potrà superare 1.000 U.C.
In ogni caso le indennità indicate nei punti a) e b) predetti nella loro misura unitaria e complessiva non sono cumulabili fra loro per la stessa azienda e lo stesso beneficiario.
Art. 4
La concessione a favore degli imprenditori agricoli, che abbiano presentato ed ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo aziendale, delle provvidenze previste dalla direttiva C.E.E. n. 159 del 17 aprile 1972, dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55, concernenti l'ammodernamento delle aziende agricole e la realizzazione dei piani di sviluppo aziendali, è attuata alle condizioni di maggior favore sottoindicate:
a) Il concorso nel pagamento degli interessi è elevato nella misura del 12% e la durata dei mutui è stabilita in anni venti per gli investimenti fondiari e in anni dieci per l'acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e delle altre dotazioni aziendali.
In ogni caso, l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2%.
b) Il limite di fideiussione del fondo interbancario è elevato all'80% dell'ammontare del mutuo. Per le cooperative agricole e le altre forme associative la misura della citata fideiussione è fissata nel 90% dell'ammontare del mutuo. Per gli affittuari, mezzadri e coloni valgono le migliori condizioni di fideiussione di cui al quarto comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
c) Quando i piani di sviluppo aziendali od i programmi di sviluppo annuali delle Comunità Montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, od i programmi regionali di intervento prevedano specifici interventi per la promozione delle attività turistiche ed artigianali, le provvidenze di cui all'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estese anche ad investimenti di carattere turistico ed artigianale per un importo complessivo non superiore a 10.730 U.C.
Le attività turistiche e artigianali devono essere compatibili con le attività agricole e forestali, con le quali devono armonicamente integrarsi e non causare pregiudizio o nocumento alcuno all'ambiente naturale nel quale si inseriscono. In ogni caso, devono rispondere e non essere in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.
d) Per le aziende che abbiano almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera e che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il contributo integrativo per la produzione bovina ed ovina è elevato di un terzo e precisamente:
- 62,6 U.C. per ettaro di superficie foraggera nel primo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 3.133,3 U.C.;
- 42,6 U.C. per ettaro di superficie foraggera nel secondo anno e, complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 2.133,3 U.C.;
- 21,3 U.C. per ettaro di superficie foraggera nel terzo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 1.066,6 U.C.
e) La durata massima dei piani di sviluppo è elevata ad anni nove.
Nel reddito da lavoro da conseguirsi, una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale, è possibile includere l'importo dell'indennità compensativa.
Nel reddito da lavoro, ai fini dell'attuazione dei piani di sviluppo aziendale, è possibile conteggiare una aliquota massima di reddito proveniente da attività extra-agricola pari al 50% del reddito complessivo, fermo restando che il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola raggiunga il reddito comparabile almeno per una U.L.U.
Tuttavia, il piano di sviluppo aziendale può essere presentato anche quando il fabbisogno di lavoro dell'azienda raggiunge soltanto 0,7 U.L.U.- (1 ULU: 2.300 ore lavorative annue). In tal caso il 70% del reddito di lavoro comparabile deve provenire dalla attività di lavoro agricolo nell'azienda e il restante 30% può provenire da attività extra-agricole.
Qualora il fabbisogno di lavoro dell'azienda agricola superi le 0,7 ULU, il 50% (come massimo) del reddito di lavoro comparabile può provenire da attività extra-agricole, sempre che l'azienda fornisca almeno il 70% del reddito comparabile e che il reddito di lavoro complessivo sia almeno pari al reddito comparabile per una ULU.
f) Si considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo annuo e che ricava dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.
Art. 5
Gli aiuti agli investimenti collettivi per l'incremento della produzione foraggera, per la sistemazione degli alpeggi e dei pascoli utilizzati in forma collettiva nonché per la produzione zootecnica di cui all'art. 11 della direttiva C.E.E. n. 268 del 28 aprile 1975 e dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono concessi secondo la normativa indicata negli articoli 9 e 10 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19.
In particolare si annoverano gli investimenti indicati nel citato articolo 12 della legge 352 e i seguenti:
- Macchinari per la produzione e la raccolta dei foraggi
- Installazioni e impianti per l'immagazzinamento dei foraggi
- Sistemazione di alpeggi e pascoli
- Concimazione di fondo
- Regolazione del regime idrico
- Rimozione di detriti e di pietrame
- Attrezzatura dei pascoli e degli alpeggi
- Viabilità nei pascoli
- Recinzione dei pascoli
- Approvvigionamento di acqua potabile
- Fienile e malghe
I beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole legalmente costituite e iscritte nell'apposito registro regionale delle cooperative; le Comunità Montane; i Comuni; le Consorterie la cui costituzione ed i cui statuti siano regolarizzati conformemente alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14; i Consorzi di miglioramento fondiario legalmente costituiti e che, a giudizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, diano affidamento di buon funzionamento e di capacità tecniche ed amministrative nell'espletamento della loro attività.. In ogni caso, le consorterie devono dimostrare di possedere i propri organi amministrativi funzionanti regolarmente ed esplicare in modo continuativo le attività previste dallo statuto.
Le citate forme associative, per godere dei benefici di cui trattasi, devono avere la maggioranza dei soci che dedichino direttamente la maggior parte della loro attività complessiva annua di lavoro all'allevamento del bestiame.
Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera o iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali o di qualsiasi altro ente pubblico.
Art. 6
Sono vietati tutti gli interventi finanziari e qualsiasi aiuto per l'acquisto di vitelli destinati all'ingrasso, di suini e per investimenti nel settore delle uova e dell'avicoltura in genere.
Gli interventi per l'acquisto di bovini sono consentiti soltanto per la prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e quando se, ad investimento ultimato, l'azienda beneficiaria singola o associata, trae almeno il 60% dei ricavi complessivi dall'allevamento dei bovini e degli ovini.
Gli investimenti nel settore suinicolo possono essere incentivati soltanto se il 35% degli alimenti necessari viene prodotto in azienda e limitatamente a quegli investimenti comportanti una spesa complessiva compresa fra il minimo di 10.730 U.C. ed il massimo di 54.400 U.C. incluse.
Il presente articolo è parte integrante di tutte le leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura ed in particolare delle leggi 3 agosto 1972, n. 19; 1.4 agosto 1962, n. 18; 8 ottobre 1973, n. 33; 24 ottobre 1973, n. 34.
Art. 7
A favore delle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile di cui all'art.14 della legge 9 maggio 1975, n. 153 adeguato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1976 n. 352, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta potrà concedere aiuti finanziari, creditizi o contributivi a condizione che tali aiuti non siano più elevati di quelli concessi alle aziende che adottano un piano di sviluppo aziendale.
La condizione di cui sopra si ritiene soddisfatta quando gli aiuti sono inferiori di almeno il 2% dei contributi in conto interesse o del controvalore capitalizzato quando si tratti di contributi in conto capitale.
Pertanto, agli attuali tassi di interesse di mercato praticati per il credito agrario del 15,5%-16%, gli interventi finanziari indicati nella lettera a) dell'art. 4 precedente (per le aziende che adottano il piano di sviluppo aziendale) e per le aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile (fermi restando gli importi di spesa massimi fissati dalla direttiva 159/72 per ogni U.L.U.) sono così stabiliti e riassunti nella loro misura massima:
|
Denominazione intervento |
Aziende che attuano il piano di sviluppo, in grado di raggiungere il reddito comparabile |
Aziende che non attuano il piano di sviluppo, non in grado di raggiungere il reddito comparabile |
|
1) Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata massima di anni 20 per investimenti fondiari e le strutture agricole |
12% |
10% |
|
2) Corrispondente controvalore capitalizzato; contributi in conto capitale per gli investimenti fondiari e. le strutture agricole |
60% |
50% |
|
3) Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata di anni 10 per l'acquisto di bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali |
12% |
10% |
|
4) Corrispondente controvalore capitalizzato - contributo in conto capitale per prestiti per acquisto bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali |
43% |
34% |
Alle misure di intervento indicate nel precedente comma non sono assoggettati i seguenti tipi di investimenti ed opere:
- interventi collettivi per il miglioramento delle colture foraggere;
- acquedotti, elettrodotti rurali, viabilità aziendale e interaziendale;
- fabbricati rurali destinati ad abitazione degli agricoltori.
Art. 8
Le norme che comunque contrastino con gli articoli 2 e 3 della presente legge sono nulle e abrogate.
La indennità compensativa annua è erogata esclusivamente secondo la normativa della presente legge.
Gli importi degli interventi creditizi e in conto capitale previsti dalle leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura e specificatamente quelli indicati nelle leggi regionali 14 agosto 1962 n. 18, 8 ottobre 1973 n. 33, 24 ottobre 1973 n. 34 concernenti investimenti fondiari, strutture agricole in genere, acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e altre dotazioni aziendali, esclusi quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge non possono superare, nella loro misura massima, quella fissata nel già citato art. 7 precedente.
Qualora tali misure degli aiuti superino quelle massime indicate nell'art. 7 precedente sono corrispondentemente ridotte e ad esse uniformate.
Il presente articolo è parte integrante delle leggi regionali succitate in materia di indennità compensativa e di incentivi in agricoltura.
Art. 9
Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo aziendali, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
L'applicazione della presente legge è subordinata alla normativa comunitaria e nazionale e conseguentemente il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le modificazioni che si rendessero necessarie in relazione alle variazioni del valore della unità di conto e della regolamentazione comunitaria e nazionale al fine di adeguare l'operato della Regione alla normativa stessa.
Art. 10
Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera od iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali o di qualsiasi altro Ente pubblico.
Art. 11
I compiti di carattere tecnico, la istruttoria delle domande inerenti l'applicazione della direttiva comunitaria n. 268 del 28 aprile 1975 e della presente legge sono affidati all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, che vi provvede mediante il Servizio agrario. I compiti amministrativi e finanziari sono affidati all'Assessorato alle Finanze.
Spetta inoltre all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste:
- accertare la esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalla sopracitata direttiva comunitaria;
- proporre alla Giunta regionale l'adozione di ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge;
- proporre alla. Giunta regionale, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale, eventuali priorità nella concessione degli aiuti previsti dalla direttiva comunitaria.
Art. 12
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte nei limiti dei fondi attribuiti, alla Regione in base al riparto, stabilito dal CIPE, sugli stanziamenti previsti dalla le b: e 10 maggio 1976, n. 352.
Le spese per gli interventi di cui alla legge sopracitata verranno fronteggiate con i fondi disponibili sui residui di stanziamento dell'esercizio 1977 di cui ai capitoli 4197, 4198, 4199, 4200, 4201.
Per l'esercizio 1978 e successivi la spesa verrà fronteggiata con gli stanziamenti che verranno iscritti nello stato di previsione dei relativi bilanci corrispondenti ai capitoli sopradistinti.
Art. 13
La destinazione degli stanziamenti è vincolata agli scopi ed alle finalità previste dalla citata direttiva.
Contro le decisioni adottate dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, in ordine all'applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La Giunta regionale si pronuncia in via definitiva.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
Allegato:
Tabella di conversione di bovini, ovini, caprini in Unità bestiame adulto (U.B.A.) di cui all'art. 3 lettera a)
|
Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni |
1,0 U.B.A. |
|
Bovini da sei mesi a 2 anni |
0,6 U.B.A. |
|
Pecore |
0,15 U.B.A. |
|
Capre |
0,15 U.B.A. |
---
Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti cinquantasette e rinviata alle ore 16,30.
______
