Objet du Conseil n. 75 du 26 janvier 1978 - Verbale
OGGETTO N. 75/78 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1973, N. 34. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1978 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, SUCCURSALE DI AOSTA, PER APERTURA DI CREDITO DI CONDUZIONE A FAVORE DELLA CAVES COOPERATIVES DE DONNAS, SOCIETÀ COOPERATIVE A.R.L. DONNAS.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34. Concessione di garanzia, fideiussoria della Regione per l'anno 1978 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, per apertura di credito di conduzione a favore della "Caves Coopératives de Donnas", Società Cooperative a.r.l. Donnas", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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In applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di Cooperative Agricole e di Associazioni di produttori agricoli, la "Caves Coopératives de Donnas", Soc. Coop. a.r.l. con sede in Donnas, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, per apertura presso l'Istituto medesimo di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di lire 25.000.000.
In merito alle attività della predetta cooperativa agricola, si fa presente quanto segue:
CAVES COOPERATIVES DE DONNAS Soc. Coop. a.r.l. - Donnas
Le Caves Coopératives de Donnas sono state costituite nel maggio 1971. Esse hanno per scopo sociale la raccolta, l'invecchiamento e la valorizzazione del vino pregiato "Donnas" che ha avuto il riconoscimento della Denominazione d'Origine Controllata con D.P.R. 8.2.1971.
Il disciplinare di produzione prescrive tra l'altro un invecchiamento obbligatorio di 3 anni, di cui 2 in botte.
I Soci risultano essere attualmente in n. 60. Per quanto riguarda la produzione vengono attualmente conferiti circa 30.000 litri. I risultati di questi primi anni di attività si possono definire senz'altro buoni, in quanto hanno permesso di valorizzare il vino di Donnas e di spuntare prezzi considerati remunerativi.
Si osserva, inoltre, che il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli soci.
Si rileva ancora che ai sensi del I^ capoverso dell'articolo 12 della legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto di Credito San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di L. 25.000.000 (venticinquemilioni).
Poiché ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'articolo 12 la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa, la Giunta regionale concordemente propone al Consiglio regionale di
deliberare
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, nell'interesse ed a favore della "Caves Coopératives de Donnas", Soc. Coop. a.r.l. fino alla concorrenza massima di L. 25.000.000 comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere MANGANONI chiede se risponde a verità la notizia che le "Caves Coopératives de Donnas" avevano assunto un enologo a tempo pieno e che la corresponsione dello stipendio gravava per circa dieci milioni sul bilancio della cantina sociale.
Il Consigliere LUSTRISSY chiede qual è stato, nell'ultima annata, il giro d'affari della Cooperativa.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ comunica in risposta che effettivamente le "Caves Coopératives" avevano assunto un enologo commettendo un grave errore al quale è stato posto rimedio, poiché ora tutta l'assistenza tecnica è fornita da tecnici dell'Assessorato.
Comunica altresì che durante l'anno passato la Cooperativa ha realizzato circa 25 milioni di lire dalla vendita del prodotto.
Aggiunge che, essendo migliorata la situazione gestionale della cooperativa è anche aumentato di 12 unità il numero dei soci della Cooperativa stessa.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz e concordando sulle proposte della Giunta;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré);
DELIBERA
1) di approvare ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, nell'interesse ed a favore della "Caves Coopératives de Donnas", Soc. Coop. a.r.l. fino alla concorrenza massima di Lire 25.000.000, comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione o la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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