Objet du Conseil n. 74 du 26 janvier 1978 - Verbale
OGGETTO N. 74/78 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1973, N. 34. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1978 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, SUCCURSALE DI AOSTA, PER APERTURA DI CREDITO DI CONDUZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE FRUITS DI SAINT-PIERRE.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34. Concessione di garanzia fideiussoria, della Regione per l'anno 1978 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, succursale di Aosta, per apertura di credito di conduzione a favore della Coopérative des Producteurs de Fruits di Saint-Pierre", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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In base alle norme della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di Cooperative Agricole e di Associazioni di produttori agricoli, la Coopérative des Producteurs de Fruits, con sede in Saint-Pierre, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, per apertura presso l'Istituto di cui sopra di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di Lire 160 milioni.
In merito all'attività della predetta cooperativa agricola si fa presente che la Cooperativa "Cofruits" raggruppa circa 400 piccoli proprietari che conferiscono la loro intera produzione. La stessa Cooperativa ha esteso la propria attività a quasi tutte le zone frutticole della Regione e precisamente ai Comuni di Gressan, Jovençan, Aymavilles, Aosta, Gignod, Saint-Christophe e Introd. Complessivamente nell'annata 1977 sono stati conferiti circa 20 mila quintali di frutta. Pur considerando le alterne vicende commerciali legate al variabilissimo andamento del mercato, la Cooperativa assolve al compito di costituire un punto commerciale in mano ai produttori, di valorizzare la frutta locale contraddistinguendola da altre produzioni meno pregiate e di stimolare il progresso tecnico commerciale della frutticoltura.
Si osserva, inoltre, che il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli soci.
Si rileva ancora che ai sensi del primo capoverso dell'articolo 12 della legge regionale 24.10.1973 n. 34, l'Istituto di Credito San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di 160 milioni.
Ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'articolo 12 la concessione delle fideiussioni di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa.
In relazione a quanto sopra, la Giunta propone che il Consiglio regionale:
DELIBERI
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, nell'interesse ed a favore della Cooperativa des Producteurs des Fruits de Saint-Pierre, fino alla concorrenza massima di Lire 160 milioni, comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere FOURNIER invita l'Assessore a fornire, quando il Consiglio deve esaminare dei provvedimenti di garanzia fideiussoria, dei dati, anche sommari, sull'andamento della gestione affinché i Consiglieri possano disporre di elementi sufficienti a poter esprimere un giudizio di merito.
Ritiene comunque che la COFRUITS sia un'azienda che ha dato buoni risultati sia dal punto di vista della forma di associazione sia dal punto di vista finanziario, per cui annuncia che il Gruppo dei Democratici Popolari voterà a favore della proposta.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, pone in votazione la proposta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz e concordando sulle proposte della Giunta;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24.10.73, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, nell'interesse ed a favore della "Coopérative des Producteurs de Fruits de Saint-Pierre", fino alla concorrenza massima di Lire 160 milioni, comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.73, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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