Objet du Conseil n. 37 du 5 janvier 1978 - Verbale
OGGETTO N. 37/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1978, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELL'AZIENDA AUTONOMA "AGRARIA REGIONALE VALDOSTANA"".
Il Vice Presidente Maria Celeste PERRUCHON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso Istituti di credito per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 9, 10 e 11 novembre 1977:
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L'Azienda Agraria Regionale nei primi tre anni di attività ha svolto una intensa azione a vantaggio degli imprenditori agricoli della Regione e, in particolare, nel settore delle macchine agricole, dove maggiormente si rendeva e si rende necessaria e urgente un'azione calmieratrice.
La situazione di mercato di questi ultimi anni è stata caratterizzata da un progressivo e spesso incontrollato aumento dei prezzi e da una sempre più frequente carenza di prodotti agricoli di primaria importanza per l'agricoltura, quali concimi ed antiparassitari.
Tale situazione obbliga l'Azienda a costituire scorte e ricorrere ad acquisti anticipati in notevole quantità per avere la sicurezza di poter soddisfare le richieste degli agricoltori.
La formazione di scorte richiede disponibilità di capitali di anticipazione di cui l'Azienda non dispone; l'Azienda stessa è quindi costretta a ricorrere al credito presso i vari istituti bancari.
Per questi motivi l'Amministrazione regionale, con appositi provvedimenti legislativi, ha concesso la garanzia fideiussoria della Regione all'Agraria Regionale per gli anni 1975 e 1976 nell'ammontare di L. 250.000.000 per ogni anno.
Nel bilancio di previsione dell'Azienda per il 1977 è previsto un notevole aumento di attività, in particolare nel settore dei mangimi e dei concimi.
Si ripropone quindi l'opportunità di concedere, anche per il 1978, una garanzia fideiussoria regionale in favore dell'Agraria Regionale Valdostana, fino alla concorrenza massima di L. 500.000.000, in relazione al previsto aumento di attività.
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Disegno di legge regionale n. 334
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale.............n............: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1977, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELL'AZIENDA AUTONOMA "AGRARIA REGIONALE VADLOSTANA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1977, presso istituti di credito, a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'Azienda stessa.
La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato all'Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'Azienda.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestivamente comunicazione al Consiglio.
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1 aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 5.000.000, faranno carico, al capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.
La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazioni in aumento
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Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6.12.1971, n. 1065 |
L. 5.000.000 |
Parte Spesa
Variazioni in aumento:
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Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla. Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1 aprile 1975, n. 7) |
L. 5.000.000 |
Nell'allegato 1 è aggiunto quanto segue: Legge regionale.......n. ......: Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana" con sede in Aosta, per finanziamento spese di esercizio - L. 500.000.000 - scadenza 1977.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere FOURNIER, pur concordando sull'opportunità di un intervento regionale a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", ritiene opportuna una diversa gestione dell'azienda che deve veramente assumere una funzione calmieratrice dei prezzi di prodotti agricoli nell'interesse degli agricoltori valdostani.
Il Consigliere MANGANONI critica il ricorso all'erogazione di contributi regionali a favore dell'Azienda Agraria Valdostana.
Il Consigliere TAMONE ritiene opportuno approvare il disegno di legge in esame con l'impegno di discutere in Commissione Agricoltura e in Consiglio sull'andamento generale della gestione dell'Azienda Agraria che, gestita correttamente, può costituire uno strumento valido per i nostri agricoltori.
Il Consigliere PEDRINI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo condizionato all'impegno di ristrutturare questo importante servizio per i nostri agricoltori.
Il Consigliere PARISI auspica che in una prossima riunione della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura si possa esaminare a fondo l'argomento.
I Consiglieri BORBEY e BONDAZ annunciano voto favorevole del Gruppo D.C. auspicando un più approfondito esame della situazione in cui versa l'Agraria Valdostana.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ concorda sulla proposta di investire dell'esame di questo problema la Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura.
Il Consigliere FOURNIER annuncia voto favorevole del Gruppo dei D.P. condizionato ad un riesame globale del problema della conduzione dell'azienda.
Il Consigliere MANGANONI annuncia l'astensione del Gruppo comunista.
Il Presidente DOLCHI constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Artt. 1, 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli da uno a tre sono approvati con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventitré; astenuti i Consiglieri Dolchi, Crétier, Manganoni, Monamí e Siggia).
Articoli 4 e 5 - Si dà atto che agli articoli 4 e 5 è stata presentata, da parte della Giunta, la proposta di sopprimere entrambi gli articoli e di sostituirli con l'art. 4 nel nuovo testo sottoriportato:
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1 aprile 1975, n. 7 alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio provvisorio 1978, con l'assegnazione all'apposito capitolo, corrispondente al capitolo 2610 dell'esercizio 1977 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativa al fonda di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Si dà atto che la soppressione degli articoli 4 e 5 ed il nuovo testo dell'articolo 4 sono approvati con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventitré; astenuti i Consiglieri Dolchi, Crétier, Manganoni, Monami e Siggia).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: ventotto;
Consiglieri votanti: ventitré;
Voti favorevoli: venti;
Voti contrari: tre;
Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami e Siggia.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso istituti di credito per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana"".
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Disegno di legge regionale n. 334
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......... n.......: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1978, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELL'AZIENDA AUTONOMA "AGRARIA REGIONALE VALDOSTANA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso istituti di credito, a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive Lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'Azienda stessa.
La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale nonché all'impegno di trasmettere alla Regione, Assessorato all'Agricoltura e Foreste, gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'Azienda.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n.7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1978, con l'assegnazione all'apposito capitolo, corrispondente al capitolo 2610 dell'esercizio 1977, della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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