Objet du Conseil n. 75 du 4 avril 1974 - Verbale
OGGETTO N. 75/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di un assegno pensionabile ed integrazioni alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di un assegno pensionabile ed integrazioni alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 e 5 aprile 1974:
L'unito disegno di legge accoglie una serie di rivendicazioni di natura economica da tempo avanzate dal le Organizzazioni Sindacali, che i recenti aumenti del costo della vita rendono maggiormente giustificate.
Se ne riassumono gli aspetti principali.
L'articolo 1 prevede la concessione a tutto il personale regionale di un assegno pensionabile, utile anche ai fini della determinazione delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di impiego, nella misura di Lire 40.800 lorde mensili, pari a circa Lire 30.000 nette, con decorrenza dal 1° gennaio 1974.
L'assegno di cui trattasi sostituisce l'assegno perequativo statale, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, tenendo conto della particolare struttura delle retribuzioni del personale regionale.
L'importo dell'assegno è ridotto a Lire 14.720 lorde, pari a nette Lire 12.000, per i controllori in servizio di fine settimana presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, in relazione al minor servizio prestato (due giorni alla settimana) in confronto al restante personale.
L'articolo 2 sopprime, con la stessa decorrenza, la concessione a favore del personale dei gettoni di presenza o di compensi per la partecipazione a sedute di Commissioni o di comitati.
L'articolo 3 adegua al mutato valore della moneta l'importo delle quote di aggiunta di famiglia, facendolo corrispondere all'importo degli assegni familiari, concordato recentemente dalle Organizzazioni Sindacali con il Governo, per i lavoratori dell'industria.
Le quote di aggiunta di famiglia finora erogate ai dipendenti della Regione erano così differenziate:
|
Coniuge (con maggiorazione) |
£. 6.120 |
|
" (senza maggiorazione) |
£. 5.360 |
|
figli inferiori a 14 anni (con maggiorazione) |
£. 5.060 |
|
" " " " " (senza maggiorazione) |
£. 3.800 |
|
figli superiori a 14 anni (con maggiorazione) |
£. 5.560 |
|
" " " " " (senza maggiorazione) |
£. 4.300 |
|
genitori (con maggiorazione) |
£. 4.560 |
|
" (senza maggiorazione) |
£. 3.800 |
L'articolo 4 eleva dal 40% all'80% il riconoscimento, agli effetti economici, del servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Regione dal personale inquadrato a ruolo.
È da notare che, in origine, tale servizio era riconosciuto nelle seguenti misure, ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 (successivamente abrogato dall'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6):
- per intero: nel caso in cui il periodo di servizio in precedenza prestato seguisse l'assunzione in un posto di grado uguale o in un posto di grado superiore;
- per due terzi: nel caso di assunzione in un posto di grado immediatamente superiore;
- per metà: nel caso di assunzione in un posto superiore di due o più gradi.
Quando si tratti di personale il quale abbia fruito di avanzamenti di carriera, la valutazione del servizio non di ruolo sarà ridotta al 40%.
L'articolo 5 introduce nell'ordinamento regionale il principio del riconoscimento dei servizi prestati presso altri enti dal personale il quale abbia conseguito l'inquadramento nei ruoli regionali. Questo riconoscimento appare indispensabile allo scopo di suscitare l'interesse necessario per ricoprire posti dell'organico regionale da parte di quanti presso altri enti hanno raggiunto un certo grado di esperienza e di specializzazione. La soluzione prospettata appare, quindi, come l'unico rimedio esistente al fine di evitare che i concorsi siano disertati dal personale dotato di maggiore esperienza e della necessaria qualificazione o specializzazione professionale.
L'articolo 6 precisa che il riconoscimento dei servizi non di ruolo, effettuato in base agli articoli 4 e 5, assorbe ogni altro riconoscimento in precedenza concesso.
La maggiore spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del presente disegno di legge è prevista in annue Lire 823.000.000.
---
Disegno di legge regionale n. 31
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n : CONCESSIONE DI UN ASSEGNO PENSIONABILE ED INTEGRAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai dipendenti della Regione, di ruolo e non di ruolo, il cui trattamento economico è disciplinato dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 27 dicembre 1967, n. 39, 11 marzo 1968, n. 6, 11 marzo 1968, n. 7, 30 agosto 1970, n. 20, 15 novembre 1971, n. 18, 26 giugno 1972, n. 11 e 3 agosto 1972, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, un assegno pensionabile, utile anche ai fini della determinazione delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di impiego, nella misura di Lire 40.800 mensili lorde.
Al personale il cui trattamento economico è fissato dalla tabella D allegata alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, l'assegno mensile di cui al presente articolo è corrisposto nella misura di Lire quattordicimilasettecentoventi lorde mensili.
L'assegno non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare od altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Art. 2
A decorrere dal 1° gennaio 1974 è soppressa la concessione a favore del personale della Regione di gettoni di presenza o di altri compensi per la partecipazione alle adunanze di Commissioni e di Comitati.
Art. 3
Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, le quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti della Regione sono fissate nella misura di Lire 8.060 mensili lorde per ogni componente della famiglia a carico dell'avente diritto a norma delle leggi in vigore.
Art. 4
Il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Regione Valle d'Aosta dal personale regionale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari è valutato ai fini economici, nella posizione di ruolo, nella misura dell'80%.
Limitatamente al personale che abbia beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, la valutazione di cui al primo comma del presente articolo è ridotta alla metà.
Art. 5
Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici da personale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari della Regione Valle d'Aosta è valutato come segue:
a) 80% limitatamente alla durata del servizio prestato in posti della carriera corrispondente a quella in cui l'interessato è inquadrato nei ruoli regionali o della carriera superiore;
b) 40% se il servizio sia stato prestato nella carriera immediatamente inferiore.
Qualora i servizi di cui al comma precedente siano stati prestati nella posizione non di ruolo, essi sono riconosciuti nelle misure rispettivamente del 60% e del 30%.
Il presente articolo non si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, transitato nei ruoli regionali ai sensi delle leggi regionali 11 marzo 1968, n. 6, e 31 agosto 1972, n. 25.
Art. 6
Il riconoscimento di cui agli articoli 4 e 5 assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo, ferme restando le condizioni di maggior favore eventualmente già attribuite.
Mentre, ai fini giuridici, esso opera dall'inizio del servizio oggetto del riconoscimento fino alla data dell'inquadramento nei ruoli regionali, agli effetti economici esso si applica dal 1° gennaio 1974 o, se l'inquadramento sia posteriore, dalla data dell'inquadramento nei ruoli regionali.
Art. 7
La spesa annua derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, prevista in complessive lire 550 milioni, graverà sugli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti al personale addetto ai servizi regionali del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Al finanziamento della spesa di lire 550 milioni, prevista per l'anno 1974, si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974:
variazione in aumento della Parte ENTRATA:
- lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da gioco di St. Vincent) è aumentato di lire 550.000.000.
variazione in aumento della Parte SPESA:
|
Cap. 8 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio |
L. 8.300.000
|
|
Cap. 42 - Spese per la programmazione regionale, economica, sociale ed urbanistica e relative commissioni (leggi regionali 10.4.1967 n. 10, 21.3.1969 n. 4, 30.12.1971 n. 28 e art. 8 legge regionale 30.6.1972 n. 13) |
L. 2.100.000 |
|
Cap. 51 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta |
L. 42.100.000
|
|
Cap. 52 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo Comuni |
L. 9.600.000
|
|
Cap. 53 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato alle Finanze |
L. 27.000.000
|
|
Cap. 54 - Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione |
L. 11.700.000
|
|
Cap. 55 - Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi |
L. 9.000.000
|
|
Cap. 70 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento |
L. 1.400.000
|
|
Cap. 71 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da Gioco di St-Vincent |
L. 15.200.000
|
|
Cap. 74 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma |
L. 2.800.000 |
|
Cap. 163 - Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia di Chamois |
L. 4.800.000
|
|
Cap. 293 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura |
L. 21.400.000
|
|
Cap. 294 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici |
L. 9.600.000
|
|
Cap. 302 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali |
L. 51.000.000
|
|
Cap. 462 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 12.400.000
|
|
Cap. 495 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 36.000.000
|
|
Cap. 496 - Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade |
L. 27.000.000
|
|
Cap. 580 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato |
L. 27.000.000
|
|
Cap. 581 - Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole Secondarie |
L. 135.000.000
|
|
Cap. 630 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei Convitti Regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico (leggi regionali 26.6.1972, n. 11 e 7.3.1973, n. 8) |
L. 13.800.000
|
|
Cap. 676 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 28.300.000
|
|
Cap. 677 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della Federazione O.N.M.I. |
L. 1.400.000
|
|
Cap. 683 - Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio |
L. 12.400.000
|
|
Cap. 694 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Centro di Medicina Preventiva (D.P.R. 11.2.1961 n. 249) |
L. 2.800.000
|
|
Cap. 695 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio |
L. 10.300.000
|
|
Cap. 777 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e BB.AA |
L. 7.600.000
|
|
Cap. 793 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo |
L. 20.000.000
|
|
TOTALE |
L. 550.000.000 |
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY, che preannuncia un emendamento all'articolo 1.
Intervengono i Consiglieri ANDRIONE, BORBEY, che propone un emendamento sull'articolo 1, FOSSON, PEDRINI, BORDON, VIGLINO, PARISI, MONAMI e JORRIOZ.
Intervengono per secondo intervento i Consiglieri ANDRIONE e BORDON.
Dopo la chiusura della discussione generale il Consigliere ANDRIONE formalizza la richiesta di rinviare il disegno di legge di cui all'oggetto all'esame della Giunta.
Il Presidente DOLCHI ricorda che, in caso di richiesta di sospensiva, il Regolamento prevede che la discussione sull'argomento può continuare soltanto dopo che il Presidente ha concesso la parola a un oratore per ciascun gruppo e la questione sia stata respinta per alzata di mano.
Intervengono i Consiglieri MANGANONE, BORDON e PEDRINI, che dichiarano, a nome dei loro gruppi, di essere favorevoli alla richiesta di rinvio, i Consiglieri CHANU, MONAMI, l'Assessore al turismo, antichità e belle arti MILANESIO, l'Assessore all'industria e commercio MARCOZ e il Consigliere PARISI, che dichiarano tutti e quattro, a nome dei loro gruppi, di essere contrari al rinvio.
Il Presidente DOLCHI mette ai voti la richiesta di sospensione della trattazione dell'oggetto formulata dal Consigliere Andrione.
Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
Voti favorevoli: tredici;
Voti contrari: diciannove.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha respinto la richiesta di sospensiva e che pertanto è possibile proseguire il dibattito sul disegno di legge.
Replica il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono, per dichiarazione di voto, i Consiglieri ANDRIONE (contrario), BORDON (contrario), l'Assessore MILANESIO (favorevole) e il Consigliere MONAMI (contrario).
Prende la parola, per fatto personale, il Consigliere BORDON.
Intervengono, sempre per dichiarazione di voto sul provvedimento, l'Assessore MARCOZ (favorevole), i Consiglieri PARISI (contrario), MANGANONE (contrario), VIGLINO (contrario), CHANU (favorevole) e JORRIOZ (contrario).
Intervengono sugli articoli il Presidente DUJANY, i Consiglieri BORBEY, ANDRIONE, l'Assessore MILANESIO, i Consiglieri CHANU, FOSSON, MONAMI, BONDAZ, MANGANONE e PARISI.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame e l'allegata Tabella A sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Borbey, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: venti;
- Voti contrari: undici.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di un assegno pensionabile ed integrazioni alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 31)
---
Disegno di legge regionale n. 31
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n : CONCESSIONE DI UN ASSEGNO PENSIONABILE ED INTEGRAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai dipendenti della Regione, di ruolo e non di ruolo, il cui trattamento economico è disciplinato dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 27 dicembre 1967, n. 39, 11 marzo 1968, n. 6, 11 marzo 1968, n. 7, 30 agosto 1970, n. 20, 15 novembre 1971, n. 18, 26 giugno 1972, n. 11 e 3 agosto 1972, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, un assegno pensionabile, utile anche ai fini della determinazione delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di impiego, in misura pari, per ciascun stipendio in godimento, all'importo indicato nella tabella allegata alla presente legge.
Al personale il cui trattamento economico è fissato dalla tabella D allegata alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, l'assegno mensile di cui al presente articolo è corrisposto nella misura di lire quindicimiladuecentotrentatrè lorde mensili.
L'assegno non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare od altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Art. 2
A decorrere dal 1° gennaio 1974 è soppressa la concessione a favore del personale della Regione di gettoni di presenza o di altri compensi per la partecipazione alle adunanze di Commissioni e di Comitati.
Art. 3
Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, le quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti della Regione sono fissate nella misura di Lire 8.060 mensili lorde per ogni componente della famiglia a carico dell'avente diritto a norma delle leggi in vigore.
Art. 4
Il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Regione Valle d'Aosta dal personale regionale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari è valutato ai fini economici, nella posizione di ruolo, nella misura dell'80%.
Limitatamente al personale che abbia beneficiato di avanzamento a gruppi superiori, il servizio non di ruolo è valutato nella misura del 40%.
Art. 5
Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici da personale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari della Regione Valle d'Aosta è valutato come segue:
a) 80% limitatamente alla durata del servizio prestato in posti della carriera corrispondente a quella in cui l'interessato è inquadrato nei ruoli regionali o della carriera superiore;
b) 40% se il servizio sia stato prestato nella carriera immediatamente inferiore.
Qualora i servizi di cui al comma precedente siano stati prestati nella posizione non di ruolo, essi sono riconosciuti nelle misure rispettivamente del 60% e del 30%.
Il presente articolo non si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, transitato nei ruoli regionali ai sensi delle leggi regionali 11 marzo 1968, n. 6, e 31 agosto 1972, n. 25.
Art. 6
Il riconoscimento di cui agli articoli 4 e 5 assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo, ferme restando le condizioni di maggior favore eventualmente già attribuite.
Mentre, ai fini giuridici, esso opera dall'inizio del servizio oggetto del riconoscimento fino alla data dell'inquadramento nei ruoli regionali, agli effetti economici esso si applica dal 1° gennaio 1974 o, se l'inquadramento sia posteriore, dalla data dell'inquadramento nei ruoli regionali.
Art. 7
La spesa annua derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, prevista in complessive lire 550 milioni, graverà sugli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti al personale addetto ai servizi regionali del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Al finanziamento della spesa di lire 550 milioni, prevista per l'anno 1974, si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974:
variazione in aumento della Parte ENTRATA:
- lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da gioco di St. Vincent) è aumentato di lire 550.000.000.
variazione in aumento della Parte SPESA:
|
Cap. 8 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio |
L. 8.300.000 |
|
Cap. 42 - Spese per la programmazione regionale, economica, sociale ed urbanistica e relative commissioni (leggi regionali 10.4.1967 n. 10, 21.3.1969 n. 4, 30.12.1971 n. 28 e art. 8 legge regionale 30.6.1972 n. 13) |
L. 2.100.000 |
|
Cap. 51 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta |
L. 42.100.000 |
|
Cap. 52 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo Comuni |
L. 9.600.000 |
|
Cap. 53 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato alle Finanze |
L. 27.000.000 |
|
Cap. 54 - Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione |
L. 11.700.000 |
|
Cap. 55 - Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi |
L. 9.000.000 |
|
Cap. 70 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento |
L. 1.400.000 |
|
Cap. 71 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da Gioco di St-Vincent |
L. 15.200.000 |
|
Cap. 74 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma |
L. 2.800.000 |
|
Cap. 163 - Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia di Chamois |
L. 4.800.000 |
|
Cap. 293 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura |
L. 21.400.000 |
|
Cap. 294 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici |
L. 9.600.000 |
|
Cap. 302 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali |
L. 51.000.000 |
|
Cap. 462 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 12.400.000 |
|
Cap. 495 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 36.000.000 |
|
Cap. 496 - Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade |
L. 27.000.000 |
|
Cap. 580 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato |
L. 27.000.000 |
|
Cap. 581 - Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole Secondarie |
L. 135.000.000 |
|
Cap. 630 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei Convitti Regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico (leggi regionali 26.6.1972, n. 11 e 7.3.1973, n. 8) |
L. 13.800.000 |
|
Cap. 676 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 28.300.000 |
|
Cap. 677 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della Federazione O.N.M.I. |
L. 1.400.000 |
|
Cap. 683 - Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio |
L. 12.400.000 |
|
Cap. 694 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Centro di Medicina Preventiva (D.P.R. 11.2.1961 n. 249) |
L. 2.800.000 |
|
Cap. 695 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio |
L. 10.300.000 |
|
Cap. 777 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e BB.AA |
L. 7.600.000 |
|
Cap. 793 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo |
L. 20.000.000 |
|
TOTALE |
L. 550.000.000 |
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
---
Allegato A alla legge regionale ____________
IMPORTO DELL'ASSEGNO MENSILE PENSIONABILE SPETTANTE AL PERSONALE DELLA REGIONE CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 1974 -
|
Stipendi annui lordi in godimento |
Importo dell'assegno mensile lordo |
|
fino a £. 1.220.000 |
£. 38.052 |
|
da £. 1.268.800 a £. 2.319.200 |
£. 39.364 |
|
da £. 2.374.400 a £. 3.495.200 |
£. 40.770 |
|
da £. 3.504.800 a £. 4.560.000 |
£. 42.280 |
|
da £. 4.712.000 a £. 5.668.000 |
£. 43.906 |
|
da £. 5.808.000 a £. 6.776.000 |
£. 45.662 |
|
da £. 6.888.000 a £. 7.872.000 |
£. 46.913 |
|
da £. 8.118.000 a £. 8.856.000 |
£. 48.235 |
|
da £. 9.082.800 a £.10.022.400 |
£. 49.633 |
|
da £.10.335.600 a £.12.214.800 |
£. 50.363 |
Aosta, lì 4 marzo 1974
