Objet du Conseil n. 393 du 10 novembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 393/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUMENTO, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1977, DELLA SPESA PER L'APPLICAZICNE DELLE LEGGI REGIONALI 28 GIUGNO 1962, N. 13, e 30 AGOSTO 1970, N. 24, RECANTI NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME AFFETTO DA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E MASTITI".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1977, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine giorno dell'adunanza in corso:

Lo stanziamento di lire 420.000.000, iscritto al capitolo 3850 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario, non risulta sufficiente a far fronte alla spesa necessaria all'attuazione, in Valle d'Aosta, della bonifica sanitaria del bestiame nell'anno 1977.

Non è un fatto nuovo la carenza degli stanziamenti annui per le finalità di cui alle leggi regionali sopracitate, tanto è vero che già in precedenza le spese annue relative agli indennizzi di abbattimento, ai sussidi vari per i conduttori di alpeggi e all'acquisto di materiale dovevano, in parte, essere imputate sul bilancio dell'anno seguente, per carenza di fondi nel bilancio dell'anno in cui si verificano le spese stesse. Ciò determinava una continua insufficienza degli stanziamenti da destinare alle spese di competenza dell'esercizio in corso.

In questi ultimi anni le spese sono aumentate a causa soprattutto:

1) dell'aumento del numero dei collaboratori veterinari e delle retribuzioni degli stessi;

2) dell'aumento degli indennizzi per il bestiame destinato all'abbattimento, perché affetto da brucellosi, tubercolosi o mastiti (il numero degli animali abbattuti si mantiene pressoché costante nonostante l'allargamento delle zone sottoposte a bonifica; però l'indennizzo medio è attualmente sulle lire 100.000 a capo, contro un indennizzo medio di lire 40.000 all'inizio della bonifica);

3) dell'aumento dei costi dei materiali e medicinali impiegati nell'attuazione della bonifica del bestiame.

Pertanto, per l'anno in corso, al fine di poter far fronte alle spese di cui si tratta, è necessario aumentare di lire 200.000.000 lo stanziamento del capitolo 3850.

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge.

Il Consigliere MONAMI lamenta il fatto che, dopo anni di interventi nel settore della bonifica sanitaria del bestiame, non siano stati forniti dall'Assessore competente dati precisi in ordine alla diffusione delle malattie infettive del bestiame.

Il Consigliere MAQUIGNAZ auspica una revisione del sistema degli interventi di bonifica sanitaria del bestiame.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ fa presente l'opportunità del mantenimento degli stanziamenti per l'attuazione della bonifica sanitaria del bestiame, in quanto occorrono, a giudizio dei tecnici, continui controlli al fine di prevenire il dilagare del contagio tra i capi di bestiame.

Il Consigliere MONAMI ribadisce l'opportunità di avere un quadro preciso del bestiame affetto dal contagio.

Il Consigliere MAQUIGNAZ, insiste sulla necessità della revisione dell'impostazione di tutti i controlli che attualmente vengono eseguiti sul bestiame.

Il Consigliere BORDON ritiene indispensabile per la salvaguardia e la tutela del nostro patrimonio bovino la continuazione dell'erogazione degli indennizzi per l'abbattimento del bestiame ammalato.

Il Consigliere PARISI ritiene opportuna l'emanazione di norme che stabiliscano per bestiame importato in Valle, l'obbligo della visita sanitaria.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ, pur sottolineando che i casi di brucellosi e di tubercolosi del bestiame sono fortemente diminuiti in seguito agli interventi di risanamento posti in essere dalla Regione, ritiene opportuno proseguire l'opera di bonifica.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che, a giudizio dei tecnici del settore interpellati, è necessario proseguire con i controlli consistenti nel prelievo del sangue bovino, che, pur richiedendo dei costi molto alti, rappresenta un valido mezzo di individuazione rapida del contagio.

Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3 e 4.

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

Voti favorevoli: ventitré;

Voti contrari: sei.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1977, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1980, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti".

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Disegno di legge regionale n. 331

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ......:.....n........... AUMENTO, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1977, DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 28 GIUGNO 1962, N. 13, E 30 AGOSTO 1970, N. 24, RECANTI NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME AFFETTO DA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E MASTITI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, limitatamente all'anno 1977, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 3850 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2745 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in aumento:

Cap. 3850

Spese per la bonifica sanitaria del bestiame

L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale, Allegato F)

L. 200.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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